• Datore di Lavoro
  • Servizio di Prevenzione e Protezione
  • Medico Competente
  • Dispositivo di Protezione Individuale

Omissione, da parte dei soci amministratori di una ditta,  della designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, della nomina del medico competente e omessa consegna ai dipendenti dei dispositivi di protezione individuale in deroga alla normativa del D.Lgs. n. 626/1994 - Sussiste

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente -
Dott. TARDINO Vincenzo Lui - Consigliere -
Dott. GENTILE Mario - Consigliere -
Dott. FIALE Aldo - Consigliere -
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
1) O.G., N. IL (OMISSIS);
2) T.S., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 18/10/2004 TRIB.SEZ.DIST. di MILAZZO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MELONI Vittorio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Nessuno è presente per la difesa.

Fatto e Diritto

Per il reato residuo di cui al capo d) (...avere, nella loro qualità di soci amministratori della omonima ditta, omesso di designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione non nominando il medico competente e non consegnando ai dipendenti i dispositivi di protezione individuale, in violazione della normativa del D.Lgs. n. 626 del 1994): O.G. e T.S. erano stati dal Tribunale di Barcellona P.G. (Sezione di Milazzo) condannati alla pena di Euro duemila/00 di ammenda. Ricorrevano per Cassazione con un unico gravame avverso la decisione (18.10.04) gli imputati, dolendosi dell'erronea interpretazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, artt.4, 43 e 89: sotto il profilo che spetti al datore di lavoro la discrezionale valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro, specialmente con riguardo alle imprese medio - piccole.
Il Tribunale aveva espresso plausibili elementi di giudizio sull'assunto della difesa: affermando come, lungi dal potere soffrire eccezioni di sorta in merito alle dedotte dimensioni minime dell'impresa (...), è dalla legge inderogabilmente stabilito per ogni tipo d'impresa l'adempimento di cui alla predetta violazione:
attesa la pregnanza del diritto alla salute dei lavoratori, alla cui tutela è predisposta la normativa di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994.

 

P.Q.M.

Il ricorso va, per l'effetto, rigettato con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2006