Corte di Appello di Perugia, Sez. Pen., 29 luglio 2011 - Ribaltamento di un macchinario non opportunamente ancorato al pavimento


 

 

 

Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio ad un dipendente che subiva gravi lesioni - trauma toracico con fratture costali, trauma addominale e fratture emibacino sx - a causa dell'improvviso ribaltamento del macchinario"GRUPPO PORTA ROTOLO RADDRIZZATORE V/C 500 SARONNI": tale ribaltamento era provocato dal peso della bobina e dall'inidoneo ancoraggio al suolo del macchinario.

Condannato in primo grado, propone appello - La Corte d'Appello di Perugia conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia e condanna l'appellante.

L'imputato, nella sua veste, doveva curare il corretto ancoraggio a terra del pesante macchinario: se esso fosse stato saldamente ancorato al pavimento mediante quattro viti di diametro ben consistente (quale quello indicato di 32 mm) e di elevata lunghezza è del tutto logico ritenere che non si sarebbe ribaltato.
Posto quindi che, a fronte dell'inconsistente ancoraggio del macchinario al pavimento non vi è la minima prova di un evento eccezionale (per imprevedibilità e consistenza) che l'abbia fatto ribaltare, risulta del tutto evidente la responsabilità del datore di lavoro che ha omesso di adottare tutte le regole specifiche e generali di diligenza nell'organizzazione dell'attività lavorativa.




 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE PENALE

Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rita BELARDI - Presidente
Dott. Andrea BATTISTACCI - Consigliere
Dott. Fabio Massimo FALFARI - Consigliere/Relatore

Ha pronunciato la seguente
SENTENZA

 


Pubblicata mediante lettura del dispositivo Nella causa Contro BE.Al., nato a Montone (PG) il (...), residente in Umbertide (PG), Via (...), elettivamente domiciliato presso il difensore Avv. Gi.Vi. in Perugia Via (...) (v. fgl. 10 atti Procura)
LIBERO - CONTUMACE IMPUTATO


del delitto di cui all'art. 590 co. 3° e 583 co. 1° n. 1 c.p. per avere quale amministratore delegato della Ti. S.p.A., per colpa generica e specifica - consistita in violazione degli artt. 2087 c.c. e 35 co. 4° lett. a) D.L. 626/94, nell'aver omesso di fare ancorare correttamente al pavimento, con viti idonee per lunghezza e diametro della testa, il macchinario "GRUPPO PORTA ROTOLO RADDRIZZATORE V/C 500 SARONNI" cagionato all'operaio Fi.En., lesioni guarite in 14 mesi ed 8 gg.; in particolare perché il Fi., insieme al magazziniere Ti.Fr. aveva posizionato sul macchinario di cui sopra una bobina di lamiera del peso di Kg. 2772, subiva gravi lesioni - trauma toracico con fratture costali, trauma addominale e fratture emibacino sx - a causa dell'improvviso ribaltamento del "GRUPPO PORTA ROTOLO RADDRIZZATORE V/C 500 SARONNI", ribaltamento provocato dal peso della bobina e conseguente all'inidoneo ancoraggio al suolo del macchinario.
In Umbertide il (...).
APPELLANTE
l'imputato, avverso la sentenza emessa in data 18.2.2010 dal Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Città di Castello, con la quale fu dichiarato responsabile del reato contestato e, per l'effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, fu condannato alla pena di Euro 1.200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Fu condannato inoltre al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, oltre che alla refusione delle spese processuali sostenute da Fi.En. per la costituzione e difesa in giudizio del processo, spese che liquida in complessivi Euro 48,55 per spese vive, in Euro 81,59 per diritti ed in Euro 4.627,47 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. ed accessori come per legge, veniva assegnata alla costituita parte civile, una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad Euro 40.000,00. Con costituzione di Parte Civile:
- FI.En., nato a Umbertide (PG) il (...), rappresentato e difeso dal difensore Avv. Ub.Mi. dove elegge domicilio in Perugia Via (... )
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludono come da separato verbale.


Fatto

 

Con sentenza del 18/2/2010 il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Città di Castello, condannava Be.Al. alla pena di 1200 Euro di multa, avendolo riconosciuto colpevole del reato (meglio descritto in rubrica) di lesioni colpose aggravate commesso ai danni di Fi.En. Questi nel corso della sua attività lavorativa alle dipendenze della Ti. S.p.A. (di cui era amministratore delegato il Be.) aveva subito un grave infortunio sul lavoro il 7 gennaio 2004, essendogli in tale circostanza caduto addosso il macchinario "gruppo porta rotolo raddrizzatore v/c 500 Saronni", ribaltatosi - dopo essere stato caricato di una bobina di lamiera di elevato peso - in conseguenza del suo "inidoneo ancoraggio al suolo" a mezzo di viti sottodimensionate ed insufficienti nel numero.
Si era ritenuta la penale responsabilità dell'imputato in ragione della sua qualifica e dell'accertamento compiuto dai tecnici della A.S.L. in ordine al fatto che su detto macchinario, pur provvisto di quattro fori per l'ancoraggio al pavimento, erano state applicate solo due o al massimo tre viti (la terza delle quali non era stata comunque ritrovata) di diametro di 16 millimetri in luogo dei 32 di larghezza dei fori, nonché di lunghezza inadeguata (di soli 100 millimetri); sotto al macchinario erano stati altresì apposti degli spessori ("zeppe") che non giovavano alla sua stabilità.
Era stata inoltre disattesa la prospettazione difensiva relativa allo "intervento di un fattore eccezionale", quale quello dell'urto del carro-ponte, che doveva aver provocato il ribaltamento del pesante macchinario.
Il giudice di primo grado determinava la pena sopraindicata, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Condannava altresì l'imputato al risarcimento dei danni in favore del lavoratore infortunato, costituitosi parte civile, danni da liquidarsi in sede civile, con una provvisionale immediatamente esecutiva di 40.000 Euro.


Avverso detta sentenza proponeva appello l'imputato, censurandone le argomentazioni, basate, nella sostanza, sull'errato presupposto "che il macchinario, per destinazione, dovesse essere ancorato a terra con le viti", trattandosi invece di un macchinario "auto portante", che non necessitava di uno stabile ancoraggio a terra. Le viti da apporre sul suo basamento non avevano, a suo dire, la predetta funzione di ancoraggio, bensì "quella di fornire la posizione del macchinario sul pavimento, essendo esso destinato ad essere spostato ed orientato a seconda delle funzioni da svolgere"; e neppure gli spessori apposti sotto al macchinario ne avevano pregiudicato la stabilità.
Del resto, come era stato ben spiegato nella relazione del consulente tecnico dell'imputato, il macchinario giungeva a pesare 9000 Kg. a pieno carico e non si sarebbe mai potuto ribaltare se non in virtù dell'apposizione di una grande forza, così che "la spiegazione fornita dall'Ing. Pa. (consulente tecnico dell'imputato), secondo la quale il porta rotolo si sia ribaltato a seguito dell'intervento esterno (carroponte) dovuto ad errore umano, non è solo una mera ipotesi, ma l'unica spiegazione plausibile, alla luce delle leggi della fisica e peraltro avvalorata dalle testimonianze sia della persona offesa che del teste oculare Ti. ... , i quali hanno riferito che mentre erano addetti all'operazione di montaggio del coil di lamiera al porta rotolo, sollevandolo con il carroponte, hanno poi spostato il carro ponte stesso. Se quindi la catena che agganciava il coil di lamiera al carroponte non fosse stato opportunamente sganciata, ecco che la forza del carroponte avrebbe potuto causare il ribaltamento del porta rotolo". In difetto di altra plausibile spiegazione fisica in ordine ribaltamento del macchinario, l'appellante osservava che pertanto si sarebbe imposta una sentenza di assoluzione, in tal senso concludendo. In esito all'udienza del 20/5/2011 il P.G. e le difese concludevano come in atti.

Diritto


La sentenza impugnata merita piena conferma, avendo dato conto delle risultanze processuali, per pervenire poi alla pronuncia di colpevolezza sulla base di motivazioni logiche e del tutto condivisibili.
Richiamate quindi le argomentazioni della sentenza impugnata, vanno aggiunte le seguenti osservazioni in ordine ai precisi punti di doglianza dell'appellante.
Si contesta principalmente all'imputato il fatto che il macchinario poi ribaltatosi non fosse stato ben ancorato a terra, circostanza quest'ultima assolutamente pacifica, neppure contestata dall'appellante e comunque risultante da alcune delle principali deposizioni testimoniali e, in primo luogo, dagli accertamenti svolti dai tecnici della A.S.L.
Da essi risulta che in corrispondenza dei quattro fori predisposti sul macchinario erano state applicate solo due (per lo meno quelle ritrovate) viti di dimensioni assolutamente sottodimensionate. A ben vedere anzi le due viti presenti in corrispondenza dei fori erano di spessore talmente inferiore al dovuto, che passavano anche con la loro testa nei fori, tanto da essere rimaste infisse nel pavimento anche a seguito del ribaltamento del macchinario (viti dunque di nessuna efficacia stabilizzatrice).
Da parte dell'appellante si contesta però, nella sostanza, che detto macchinario dovesse essere ancorato, posto che (a suo avviso) esso era talmente pesante che non avrebbe potuto ribaltarsi, o almeno non avrebbe potuto senza l'intervento della forza di altri macchinari, quali ad esempio il carroponte o un carrello elevatore (vedasi anche la deposizione del C.T. dell'imputato). Al riguardo va però rilevato che le osservazioni del C.T. e dell'appellante appaiono di per sé assai semplicistiche.
Se da un lato è ovvio che il macchinario non si sarebbe mai ribaltato da solo, cioè in assenza di forze contrarie, dall'altro è evidente che trattandosi di un macchinario porta rotolo che doveva andare a sorreggere delle bobine metalliche pesantissime esso poteva squilibrarsi sia nel momento del caricamento di tali bobine su di esso, sia quando le bobine nel momento del loro funzionamento - dovendo essere srotolate da altro macchinario - potevano esplicare un tiraggio laterale di grande rilevanza. È dunque in considerazione dello stato funzionale del macchinario (e non già a quello statico di quiete) e a tutti i possibili disguidi che possono verificarsi in tali fasi, che doveva procedersi ad un sicuro ed efficace ancoraggio del macchinario al pavimento. Del resto l'infortunio si è verificato proprio durante la fase di montaggio di una pesante bobina sul macchinario porta rotolo.
Ma anche a voler ammettere (come ipotizzato dal C.T. dell'imputato e dall'appellante) che vi sia stata durante la manovra di aggancio della bobina una qualche indebita interferenza del carroponte (magari occasionata proprio dall'erronea condotta dei dipendenti), ciò non costituirebbe un evento eccezionale e imprevedibile, bensì un accadimento possibile e prevedibile nell'ambito di una protratta attività lavorativa nel tempo.
Si intende dire che anche in tal caso non verrebbe meno la responsabilità penale del datore di lavoro, cui spettava comunque di adottare tutte le possibili norme di sicurezza per impedire il verificarsi di infortuni.
Va rilevato al riguardo che le norme antinfortunistiche sono preordinate anche ad ovviare alle eventuali condotte distorte o errate dei dipendenti e i precisi adempimenti imposti al datore di lavoro, o a chi per lui, servono infatti proprio per prevenire quanto più possibile la probabilità di infortuni, anche e soprattutto quelli cagionati da sempre possibili errori dei lavoratori. L'imputato, dunque, nella sua veste doveva comunque curare il corretto ancoraggio a terra del pesante macchinario.
Se esso fosse stato saldamente ancorato al pavimento mediante quattro viti di diametro ben consistente (quale quello indicato di 32 mm) e di elevata lunghezza è del tutto logico ritenere che non si sarebbe ribaltato, perlomeno che non lo avrebbe fatto in quella maniera subdola (della quale non si erano neppure accorti i dipendenti situati lì vicino), magari facendolo con notevole resistenza, rumore e con maggior tempo, consentendo così ai dipendenti di accorgersene e di mettersi in salvo.
Posto quindi che a fronte dell'inconsistente ancoraggio del macchinario al pavimento non vi è la minima prova di un evento eccezionale (per imprevedibilità e consistenza) che l'abbia fatto ribaltare, risulta del tutto evidente la responsabilità del datore di lavoro che ha omesso di adottare tutte le regole specifiche e generali di diligenza nell'organizzazione dell'attività lavorativa. La sentenza impugnata va pertanto confermata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado.

P.Q.M.

 

La Corte d'Appello di Perugia visti gli artt. 605 e 592 c.p.p.,
CONFERMA
la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia Sez. Dist. di Città di Castello in data 18/2/2010 nei confronti di Be.Al. e dallo stesso appellata, e
CONDANNA
l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, nonché di quelle di difesa della parte civile che liquida in complessivi Euro 1.200,00 oltre CNA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Assegna il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza.