Tipologia: CCNL
Data firma: 30 maggio 2007
Validità: quadriennio normativo 2002-2005
Parti: Aran e Cgil/Fp, Cisl/Fit, Uil/Pa, Uiltrasporti, Salc/Sul,t Usppi/Apac, Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Usppi
Comparti: P.A., Enti art. 70, D.Lgs. n. 165/2001, Enac, Professionisti
Fonte: ARAN

Sommario:

Nota introduttiva al CCNL
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 2 - Relazioni sindacali per i professionisti
Titolo III Sistema di classificazione
Art. 3 - Sistema di classificazione
Art. 4 - Livelli economici di professionalità
Titolo IV Rapporto di lavoro
Capo I

Art. 5 - Impegno di lavoro e obblighi relativi
Art. 6 - Integrazioni alla disciplina su responsabilità civile e patrocinio legale
Art. 7 - Obiettivi e strumenti della formazione e dell'aggiornamento professionale
Capo II Norme disciplinari
Art. 8 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art. 9 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art. 10 - Norma di rinvio
Art. 11 - Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
Titolo V Trattamento economico dei professionisti
Art. 12 - Struttura della retribuzione dei professionisti
Art. 13 - Tredicesima mensilità
Art. 14 - Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di seconda qualifica funzionale
Art. 15 - Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di seconda qualifica funzionale
Titolo VI Particolari istituti economici
Art. 16 - Integrazione alla disciplina sul trattamento di trasferimento dei professionisti
Titolo VII Disposizioni finali
Art. 17 - Conferma di discipline precedenti
Tabella 1
Allegato 1

Contratto collettivo nazionale di lavoro successivo al CCNL per il personale non dirigente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003

Parti stipulanti
Aran e Cgil/Fp, Cisl/Fit, Uil/Pa, Uiltrasporti, Salc/Sul,t Usppi/Apac, Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Usppi

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto

1. Il presente CCNL è stipulato in attuazione dell'art. 29, comma 2 del CCNL per il personale non dirigente dell'Enac quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 19 febbraio 2007.
2. Il presente CCNL integra la disciplina contenuta nel Titolo VI del CCNL sottoscritto il 19 febbraio 2007 (Separata sezione per i professionisti della seconda qualifica professionale), avente per oggetto i professionisti a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 77, comma 3 del CCNL 19 dicembre 2001, i cui contenuti professionali sono individuati nell'Allegato 1 al presente CCNL
3. L'espressione "professionista/i", salvo diversa previsione, designa d'ora in avanti ed agli effetti del presente CCNL, il personale dipendente di cui al comma 2.
4. Il riferimento al CCNL per il personale non dirigente dell'Enac quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 19 febbraio 2007 è riportato nel testo del presente contratto come CCNL del 19 febbraio 2007. Il riferimento al CCNL per il personale non dirigente dell'Enac quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 19 dicembre 2001 è riportato nel testo del presente contratto come CCNL del 19 dicembre 2001. Il riferimento al CCNL per il personale non dirigente dell'Enac biennio economico 2000-2001 sottoscritto in data 18 febbraio 2002 è riportato nel testo del presente contratto come CCNL del 18 febbraio 2002.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 2 Relazioni sindacali per i professionisti

1. Il sistema delle relazioni sindacali disciplinato al titolo II del CCNL del 19 febbraio 2007 è unico per il personale non dirigente e per i professionisti. Fatta eccezione per le materie oggetto di relazioni sindacali, la richiamata disciplina contenuta nel titolo II, esplica i suoi effetti anche nei confronti dei professionisti destinatari del presente CCNL Operano anche nei confronti dei professionisti gli istituti previsti nell'ambito del titolo II del CCNL del 19 dicembre 2001, con particolare riferimento al comitato per le pari opportunità, al comitato per il mobbing ed agli organismi di cui all'art. 9 del CCNL del 19 dicembre 2001.
2. Nell'ambito dell'unico sistema delle relazioni sindacali definito nel titolo II del CCNL del 19 febbraio 2007, sono individuate, nei successivi commi, le specifiche materie oggetto di relazioni sindacali riguardanti i professionisti.
3. Sono regolate in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 4 del CCNL del 19 febbraio 2007 con i soggetti sindacali di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del CCNL del 19 dicembre 2001 le seguenti materie:
[…]
b) linee di indirizzo generale per l'attività di formazione e aggiornamento dei professionisti;
[…]
5. Sono oggetto di informazione preventiva di cui all'art. 6 del CCNL del 19 dicembre 2001 ai soggetti sindacali di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del CCNL del 19 dicembre 2001, le seguenti materie:
a) implicazioni delle innovazioni tecnologiche ed organizzative sulle condizioni in cui si svolge l'attività professionale;
b) programmi di formazione e aggiornamento dei professionisti;
c) atti di gestione, aventi valenza generale, riguardanti l'organizzazione del lavoro, la costituzione, la modificazione e l'estinzione dei rapporti di lavoro dei professionisti.
[…]
7. Il presente articolo sostituisce, per i professionisti destinatari del presente CCNL, l'art. 82 del CCNL 19 dicembre 2001.

Titolo IV Rapporto di lavoro
Capo I
Art. 5 Impegno di lavoro e obblighi relativi

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, i professionisti assicurano la propria presenza in servizio e la propria disponibilità per il regolare svolgimento delle attività, organizzando i propri impegni di lavoro, anche esterni, in correlazione con le esigenze della struttura e con le responsabilità connesse all'incarico professionale, nel rispetto degli indirizzi organizzativi generali e in armonia con le istanze di coordinamento, ai vari livelli, di ciascuna area professionale. L'ente pone in essere misure atte ad assicurare la continuità dell'attività e la presenza nella struttura operativa compatibilmente con il calendario degli impegni esterni e specifiche modalità che tengano conto delle esigenze delle diverse aree professionali.
2. La presenza in servizio del professionista è articolata, di norma, su cinque giorni a settimana, fermi restando in ogni caso gli obblighi di continuità della prestazione, di raccordo con la struttura di appartenenza, di garanzia della prestazione per far fronte ad esigenze eccezionali derivanti dal contesto operativo dell'ente. Qualora, in relazione alle predette esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festività, al professionista deve essere comunque garantito, una volta cessate le stesse esigenze, un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico.
3. Il presente articolo sostituisce, per i professionisti destinatari del presente CCNL, l'art. 78 del CCNL 19 dicembre 2001.

Capo II Norme disciplinari
Art. 8 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Ai sensi dell'art. 80, comma 2 del CCNL 19 dicembre 2001, ai professionisti destinatari del presente CCNL continuano ad applicarsi le disposizioni in materia disciplinare previste dagli articoli da 85 a 89 del CCNL Rai 14 luglio 1997 del personale non dirigente.
[…]

Art. 10 Norma di rinvio
1. In materia di conciliazione e arbitrato, si rinvia a quanto previsto dall'art. 6 CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni, integrazioni o proroghe.

Art. 11 Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
1. Il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro di cui all'art. 25 del CCNL del 19 febbraio 2007 viene adottato anche con riferimento ai professionisti destinatari del presente CCNL

Titolo VII Disposizioni finali
Art. 17 Conferma di discipline precedenti

[…]
4. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate per i professionisti destinatari della presente Sezione, in quanto compatibili, le disposizioni dei sottoelencati CCNL nelle parti non disapplicate: CCNL per il personale non dirigente relativo al biennio economico 2000-2001 sottoscritto il 18 febbraio 2002; CCNL per il personale non dirigente relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 sottoscritto il 19 dicembre 2001.