Tipologia: CCNL
Data firma: 17 settembre 2007
Validità: 17.09.2007 - 31.12.2009
Parti: Ania e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Imprese di assicurazione

Sommario:

Premessa
Area contrattuale
Art. 1
Art. 1 bis
Datori di lavoro destinatari del contratto
Art. 2
Lavoratori/trici destinatari del contratto
Art. 3
Disciplina generale
Parte prima

Procedura per CCNL
Art. 4
Relazioni sindacali
Art. 5
Diritto all'informazione
Art. 6
Informazione a livello nazionale
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Informazione a livello aziendale
Art. 10
Informazione a livello di gruppo
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Procedure di confronto sindacale
Art. 15
Art. 16
Parte seconda Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Assunzione
Art. 17
Art. 18 [Articolo abrogato]
Art. 19
Art. 20
Prova
Art. 21
Doveri
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori
Art. 25
Controllo a distanza e tutela della privacy
Art. 25 bis
Provvedimenti disciplinari
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Anzianità convenzionali
Art. 31
Premi di anzianità
Art. 32
Ferie
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Aspettative
Art. 37
Art. 38
Art. 38 bis
Permessi
Art. 39
Art. 40
Volontariato
Art. 41
Congedo matrimoniale
Art. 42
Malattie - Infortuni
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Gravidanza - Puerperio
Art. 48
Pari opportunità
Art. 49
Tutela della salute
Art. 50
Osservatorio nazionale sul "mobbing"
Art. 51
Visite mediche
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Tutela delle situazioni di handicap
Art. 55
Art. 56
Tossicodipendenza
Art. 57
Servizio militare
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Missioni
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Trasferimenti
Art. 64
Art. 65
Corsi professionali
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 70
Preavviso
Art. 71
Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni
Art. 72
Cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa
Art. 73
Cessazione del rapporto di lavoro per malattia
Art. 74
Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 75
Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 76
Art. 77
Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 78
Trattamento di fine rapporto e indennità
Art. 79
Modalità di comunicazione ed effetto del recesso
Art. 80
Modalità di versamento delle spettanze di fine rapporto
Art. 81
Certificato di prestato servizio
Art. 82
Procedura per CIA
Art. 83
Contrattazione aziendale
Art. 84
Art. 85
Trattamento previdenziale
Art. 86
Assistenza sanitaria
Art. 87
"Long term care"
Art. 88
Disciplina speciale
Parte prima

Soggetti destinatari
Art. 89
Sezione prima
Art. 90
Inquadramento
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Responsabilità civile e/o penale
Art. 95
Indennità area professionale
Art. 96
Mobilità professionale
Art. 97
Cambiamento di mansioni
Art. 98
Art. 99
Doveri
Art. 100
Orario di lavoro
Art. 101
Art. 102
Art. 103
Art. 104
Art. 105
Art. 106
Art. 107
Art. 108
Lavoro straordinario
Art. 109
Art. 110
Art. 111
Art. 112
Art. 113
Art. 114
Banca ore
Art. 115
Trattamento economico
Art. 116
Art. 117
Art. 118
Scatti per anzianità
Art. 119
Passaggi di area professionale
Art. 120
Automatismi
Art. 121
Indumenti di lavoro
Art. 122
Sezione seconda
Disposizioni specifiche per i funzionari

Soggetti destinatari
Art. 123
Art. 124
Assunzione
Art. 125
Art. 126
Nomina a funzionario di 1° grado
Art. 127
Passaggio di grado
Art. 128
Art. 129
Orario di lavoro
Art. 130
Art. 131
Provvedimenti disciplinari
Art. 132
Assistenza integrativa malattia
Art. 133
Missioni
Art. 134
Trasferimenti
Art. 135
Ferie
Art. 136
Formazione e aggiornamento professionale
Art. 137
Art. 138
Art. 139
Preavviso
Art. 140
Art. 141
Trasferimento all'organizzazione produttiva
Art. 142
Disposizione transitoria
Art. 143
Normativa Ina e Assitalia
Art. 144
Parte seconda
Soggetti destinatari
Art. 145
Inquadramento
Art. 146
Art. 147
Cambiamento di mansioni
Art. 148
Aggiornamento professionale
Art. 149
Passaggi di livello
Art. 150
Art. 151
Orario di lavoro
Art. 152
Trattamento economico
Art. 153
Art. 154
Art. 155
Art. 156
Scatti per anzianità
Art. 157
Automatismi
Art. 158
Personale trasferito alla produzione
Art. 159
Produzione libera
Art. 160
Art. 161
Art. 162
Art. 163
Art. 164
Parte terza
Soggetti destinatari
Art. 165
Art. 165 bis
Art. 166 [Soppresso]
Responsabilità civile e/o penale
Art. 167
Doveri
Art. 168
Orario di lavoro
Art. 169
Art. 170
Art. 171
Lavoro straordinario
Art. 172
Computo della paga oraria
Art. 173
Trattamento economico
Art. 174
Art. 175
Scatti per anzianità
Art. 176
Art. 177
Norma transitoria
Art. 178
Disposizioni finali di carattere generale
Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 179
Allegati
Art. 180
Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 181
Decorrenza, durata ed efficacia
Art. 182
Indennità di vacanza contrattuale
Art. 183
Norme transitorie
Art. 184
Art. 185
Allegati
Allegato 1 - Imprese che hanno invocato l'art. 2 dello statuto Ania
Allegato 2 - Trattamento economico del personale amministrativo
Allegato 2/A - Tabelle stipendiali per il personale amministrativo già in forza al 18 dicembre 1999
Allegato 2/B - Tabelle stipendiali per il personale amministrativo assunto a partire dal 18 dicembre 1999
Allegato 2/C - Indennità di carica funzionari per il personale già in forza al 18 dicembre 1999
Allegato 2/D - Indennità di carica funzionari per il personale assunto a partire dal 18 dicembre 1999
Allegato 2/E - Indennità annua di cui al profilo j) della posizione organizzativa 14° livello retributivo dell'area professionale b
Allegato 2/F - Indennità annua di funzione di cui all'art. 96 CCNL
Allegato 2/G - Indennità di contingenza
Allegato 2/H - Elemento distinto della retribuzione
Allegato 3 - Trattamento economico del personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione
Allegato 3/A - Tabelle di trattamento economico del personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione
Allegato 3/B - Terzo elemento per il solo personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione in servizio alla data di stipula del CCNL 29 ottobre 1987
Allegato 3/C - Assegno annuo "ad personam" contrattuale di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato 7 al CCNL 29 ottobre 1987
Allegato 3/D - Indennità di contingenza
Allegato 3/E - Elemento distinto della retribuzione
Allegato 4 - Trattamento economico del personale di cui alla parte terza della disciplina speciale
Allegato 4/A - Tabelle stipendiali complessive per il personale di cui alla sezione prima
Allegato 4/B - Tabelle stipendiali fisse complessive per il personale di cui alla sezione seconda
Allegato 4/C - Tabelle stipendiali complessive per il coordinatore di team
Allegato 5 - Accordo per l'assistenza sanitaria dei funzionari delle imprese assicuratrici(del 18 luglio 2003 come modificato in data 17 settembre 2007)
Allegato 6 - Lettere dell'Ania alle organizzazioni sindacali
Allegato 6/A
Allegato 6/A bis
Allegato 6/B
Allegato 6/C
Allegato 7 - Accordo sulle festività abolite
Allegato 8 - Protocollo sulle relazioni sindacali
Allegato 9 - Commissione nazionale paritetica per l'inquadramento

Allegato 10 - Protocollo d'intesa per l'istituzione di un fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale delle imprese assicuratrici
Allegato 11 - Accordo sull'ente bilaterale nazionale per la formazione assicurativa
Allegato 12 - Accordo in tema di tutele sindacali
Premessa
Sezione prima Permessi sindacali extraziendali
Sezione seconda Permessi sindacali aziendali

Sezione terza
A) Rappresentanze Sindacali Aziendali
B) Assemblee del personale
C) Delegazione sindacale
D) Bacheca sindacale - Posta elettronica
E) Coordinamenti sindacali nei gruppi assicurativi
Disposizioni finali
Protocollo aggiuntivo Permessi per i delegati ai congressi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori/trici
Allegato 13 - Regolamento per la realizzazione del trattamento di previdenza previsto dall'art. 86 del presente CCNL
Allegato
Capo I Norme generali
Capo II Norme particolari
Allegato 14 - Accordo in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Allegato 15 - Commissione paritetica in tema di occupazione
Allegato 16 - Sistema sanzionatorio legge n. 57/2001
Allegato 17 - Accordo per il personale già dipendente da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa
Allegato 17/A
Titolo I Disposizioni applicabili ai lavoratori provenienti da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa successivamente all'entrata in vigore dell'accordo
Titolo II Disposizioni applicabili ai soli lavoratori già dipendenti dalle imprese Alpi, Firs, Nordest, Rhone Mediterranèe, D'Eass, Sarp, Edera, Il Sole, Assid
Allegato 17/B
Allegato 18 - Accordo quadro sulle flessibilità di accesso al lavoro
Premessa
Capitolo 1 Regolamentazione in materia di contratti a tempo determinato
Premessa
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Capitolo 2 Regolamentazione in materia di contratto di somministrazione a tempo determinato
Premessa
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Capitolo 3 Regolamentazione in materia di apprendistato professionalizzante
Premessa
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
• Appendice al Capitolo 3 dell'Allegato 18 - Profili formativi per l'apprendistato professionalizzante
• Il tutor aziendale
• Capacità formativa interna
Capitolo 4 Regolamentazione in materia di contratti di inserimento
Premessa
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Allegato 19

Contratto collettivo nazionale di lavoro per la disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione e il personale amministrativo e quello addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione

Il giorno 17 settembre 2007 in Roma tra l'Ania e la Fiba-Federazione italiana bancari ed assicurativi aderente alla Cisl, la Fisac-Federazione italiana sindacale lavoratori assicurazioni e credito aderente alla Cgil, la Fna-Federazione nazionale assicuratori, lo Snfia-Sindacato nazionale funzionari imprese assicuratrici, la Uilca-Uil Credito, esattorie ed assicurazioni aderente alla Uil

Premesso che:
- il presente contratto intende disciplinare unitariamente il rapporto di lavoro del personale non dirigente dipendente dalle imprese di assicurazione;
- tuttavia, in considerazione delle caratteristiche peculiari del personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, e di quello addetto a call center, vengono previste normative specifiche e separate in relazione ai singoli istituti;
- per le norme comuni verranno indicate, di volta in volta, le eventuali specificità derivanti dalle particolari caratteristiche del rapporto;
- anche con il presente contratto - in attuazione degli impegni assunti dalle parti con verbale di accordo sottoscritto il 20 marzo 1986 alla presenza del Sottosegretario al lavoro on.le Andrea Borruso - viene data puntuale applicazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, ed è individuata un'area di disposizioni relative ai soli Funzionari che tiene conto della particolare posizione dei funzionari stessi nell'ambito aziendale e delle loro specifiche professionalità e responsabilità;
- l'evoluzione del mercato caratterizza l'attività delle imprese in un senso sempre più competitivo e globale, le parti concordano sull'opportunità di favorire momenti di incontro e di approfondimento in un'ottica di sempre maggiore trasparenza e correttezza delle relazioni sindacali del settore assicurativo;
- in tal senso, le parti intendono favorire lo sviluppo di un approccio relazionale improntato alla condivisione di valori sempre più indirizzati verso un sistema socialmente sostenibile in grado di rappresentare tutti i portatori di interessi;
- al fine di perseguire i predetti obiettivi assume particolare rilevanza l'elemento della centralità delle risorse umane come uno dei fattori portanti dello sviluppo del settore;
- tale centralità è alla base della condivisione di una prospettiva di valorizzazione concreta del capitale umano delle imprese attraverso l'implementazione di politiche formative finalizzate alla crescita costante e continua delle competenze professionali e dei saperi del personale dipendente;
- inoltre, la rinnovata attenzione da parte legislativa ed istituzionale al mercato del lavoro richiede un approfondimento reciproco e condiviso delle politiche attive nonché delle modalità lavorative maggiormente influenzabili da un mercato di lavoro sempre più dinamico;
sulla base di tali premesse, le parti concordano di addivenire alla sottoscrizione del presente contratto.

Area contrattuale
Art. 1

Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:
a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comunque denominate e regolarmente costituite.
Le attività svolte da società, comunque denominate e regolarmente costituite, considerate dalla normativa in vigore come requisiti determinanti ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, (già Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato) all'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione, in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma e che siano, in quanto tali, soggette al controllo dell'Isvap.
Rivestendo i Ced una significativa importanza nell'ambito aziendale, per quanto riguarda quelli attualmente facenti parte delle strutture delle imprese (diverse da quelle indicate al punto b), le parti convengono di considerarli rientranti nell'area contrattuale di cui al presente punto a).
Peraltro, in sede aziendale, a fronte di particolari esigenze potranno essere concordate con gli Organismi sindacali aziendali soluzioni meglio rispondenti alle caratteristiche del caso specifico;
b) le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'attività assicurativa, che vengono attualmente individuate nella gestione degli immobili d'uso, nei Ced di nuova costituzione e in quelli operanti per imprese con modesto numero di dipendenti nelle quali - per tale ragione e per la natura ed il contenuto volume del portafoglio, o per altri fondati motivi - non si giustifica più un Ced all'interno delle stesse.
Nel caso in cui gli Organismi sindacali aziendali non ritenessero, per i Ced, sussistenti i requisiti sopra indicati, potranno attivare un confronto con l'azienda.
Nota a verbale 1
È costituita una Commissione mista paritetica per esaminare se potranno essere individuate ulteriori attività, oltre quelle indicate sub b), da considerarsi intrinsecamente ordinate e funzionali all'attività assicurativa.
Al termine dei lavori, la Commissione presenterà una relazione alle parti le quali si incontreranno per l'esame della stessa e le conseguenti determinazioni.
Nota a verbale 2
Per immobili d'uso si intendono gli immobili adibiti unicamente a sede principale o secondaria dell'impresa.
Nota a verbale 3
Sul presupposto che la specifica disciplina prevista per le attività dei "call center" che richiedono un ridotto apporto di competenze assicurative offra livelli di flessibilità sostanzialmente equivalenti a quelli che caratterizzano normalmente l'offerta di servizi di "outsourcing" in tale ambito, le parti pattuiscono di far rientrare nell'area contrattuale (art. 1, lett. a) le attività dei "call center" di cui alle Sezioni prima e seconda della Parte terza della Disciplina speciale.
Peraltro, in caso di ridotte dimensioni dell'impresa o di necessità di utilizzare tecnologie disponibili unicamente all'esterno o nel caso in cui il mantenimento di tali attività nell'area contrattuale determini un rilevante squilibrio rispetto alla loro realizzazione al di fuori dell'area stessa, attraverso un confronto in sede aziendale potranno essere concordate con gli Organismi sindacali aziendali soluzioni diverse meglio rispondenti alle caratteristiche del caso specifico.
Norma transitoria
Per quanto riguarda i "call center" istituiti anteriormente o durante il periodo di vigenza o, comunque, di applicazione del CCNL 6 dicembre 1994 e affidati a società che non applicano il CCNL del personale dipendente da imprese di assicurazione, prima della scadenza dei contratti fra impresa di assicurazione e terzo fornitore, verrà aperto un confronto in sede aziendale con gli Organismi sindacali aziendali allo scopo di esaminare ipotesi, modalità e tempi di applicazione a tali "call center" della predetta specifica disciplina, nel rispetto delle esigenze di funzionalità e di equivalenza del "call center" medesimo.

Art. 1 bis
Le parti, coerentemente agli assetti ed agli equilibri organizzativi/contrattuali derivanti dalla definizione dell'area contrattuale contenuta nell'art. 1 del CCNL, ribadiscono, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, che la liquidazione sinistri, per importanza e centralità, è propria dell'attività assicurativa che viene svolta dai dipendenti delle imprese.
Su tale presupposto le parti convengono che a livello aziendale e/o di gruppo verranno individuati momenti di monitoraggio e di verifica sulla coerenza degli assetti operativi rispetto a quanto sopra enunciato, nonché, in caso di significativi scostamenti, di confronto per concordare soluzioni coerenti (per tempi e per modalità) con quanto previsto al 1° comma del presente articolo, anche tenendo conto delle esigenze di funzionalità delle imprese.

Datori di lavoro destinatari del contratto
Art. 2

Sono tenuti ad applicare il presente contratto:
- con riferimento al punto a) dell'art. 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione socie dell'Ania che non abbiano invocato l'art. 2 dello Statuto Ania;
- le società che svolgano una delle attività di cui al punto a) del menzionato art. 1, sempreché siano controllate da una o più imprese di cui al primo alinea che precede; qualora tali società non svolgano prevalentemente l'attività di cui al punto a) dell'art. 1, il presente CCNL si applica al personale che svolga l'attività di cui alla lett. a) dell'art. 1;
- le società o enti che svolgano prevalentemente una delle attività di cui al punto b) del menzionato art. 1, sempre che la società, o l'ente, sia controllata da una o più imprese di cui al precedente alinea e sempre che operi in prevalenza a favore della impresa o delle imprese controllanti.
Con riferimento a quanto stabilito al 3° alinea, l'impegno ad applicare il presente contratto continua a non riguardare le società ed enti che già fossero nelle condizioni di cui al citato 3° alinea al 3 marzo 1991.
Nota a verbale
Quanto previsto al comma 1, secondo alinea, del presente articolo, vale anche nei confronti dei dipendenti dei Consorzi di imprese di assicurazione che svolgono una delle attività di cui alla lett. a) dell'art. 1.

Lavoratori/trici destinatari del contratto
Art. 3

Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra i soggetti indicati al precedente art. 2 ed il personale da essi dipendente, inquadrato ai sensi dell'art. 92 o dall'art. 146 o dell'art. 165 e che presti servizio in conformità delle norme di cui agli articoli seguenti.
Il presente contratto si applicherà, altresì, ai dipendenti delle agenzie in gestione economica nonché delle agenzie in temporanea gestione diretta dopo che siano trascorsi 18 mesi ininterrotti di detta gestione.
Il contratto non si applica:
a) ai dirigenti;
b) ai portieri nonché al personale ausiliario le cui prestazioni abbiano carattere occasionale o saltuario;
c) al personale dipendente dalle imprese di cui all'Allegato 1.
Nota a verbale
In relazione al 2° comma del presente articolo, le parti hanno preso atto che, in forza dell'accordo interaziendale 26 luglio 1993, il presente contratto si applica anche ai dipendenti del Consorzio agenzia generale Ina-Assitalia di Roma in gestione diretta.

Disciplina generale
Parte prima
Relazioni sindacali
Art. 5

La qualità dello sviluppo del settore assicurativo e le prospettive aperte con l'unificazione del mercato europeo rendono necessaria, ancora più che nel passato, una nuova dimensione nelle forme e nei contenuti delle relazioni sindacali volta a valorizzare il ruolo dei lavoratori/trici nei processi di cambiamento.
Con questa consapevolezza le parti concordano nell'attribuire importanza all'informazione e consultazione come strumento di conoscenza della situazione aziendale e delle reciproche esigenze nonché come strumento di conoscenza funzionale ad un eventuale confronto tra le parti atto a favorire il dialogo sociale tra le stesse secondo le modalità di seguito indicate.

Diritto all'informazione
Art. 6

Nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25 del 6 febbraio 2007 e ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori/trici, le parti concordano quanto indicato ai successivi artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Dichiarazione a verbale
In relazione a quanto espressamente previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 25 del 6 febbraio 2007, le parti concordano di incontrarsi entro il 31 dicembre 2007 per determinare la composizione, il funzionamento e le modalità di costituzione della Commissione di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso art. 5.

Informazione a livello nazionale
Art. 7

L'Ania fornirà annualmente, prima dell'assemblea annuale dell'Ania e comunque entro il 30 novembre, alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, informazioni in ordine all'andamento generale del settore, sia sotto il profilo industriale sia sotto il profilo finanziario-patrimoniale, ed in ordine alle prospettive del settore stesso nel quadro della situazione economica del Paese e del mercato unico europeo.
Nel corso dell'incontro l'Ania informerà altresì le OO.SS.:
- sul livello occupazionale del settore fornendo, rispettivamente, per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte terza della Disciplina speciale, il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per area professionale e posizione organizzativa-livello retributivo, per fasce di età e per regioni, nonché nell'ambito di ciascuna area professionale e posizione organizzativa-livello retributivo, per classi di anzianità e per sesso;
- sul costo del lavoro comunicando, rispettivamente, per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte terza della Disciplina speciale, l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente, nonché - per quanto riguarda il personale amministrativo e quello di cui alla Parte terza della Disciplina speciale - l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti, distinto per sesso, per lavoro straordinario e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;
- sul numero delle assunzioni suddivise per tipologia contrattuale e distinte per sesso, area professionale, posizione organizzativa e livello retributivo. Per quanto concerne i lavoratori con contratto a termine il numero dei trasformati a tempo indeterminato divisi per sesso e per inquadramento;
- sui dati numerici (entrata/uscita) concernenti i lavoratori a part-time, suddivisi per tipologia (orizzontale/verticale), e sul lavoro supplementare effettuato.

Art. 8
L'Ania fornirà biennalmente alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, i dati aggregati a livello di settore, di cui al rapporto che le imprese sono tenute a predisporre ex art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006.
Nota a verbale
L'Ania si attiverà presso le imprese socie per cercare di ottenere tali dati al fine di fornirli alle OO.SS. con cadenza annuale.

Art. 9
Su richiesta delle Organizzazioni sindacali potrà effettuarsi un incontro annuale con l'Ania per un confronto sulle grandi problematiche di trasformazione del settore anche sul piano organizzativo e/o strutturale.
A seguito dell'entrata in vigore delle nuove normative di legge relative all'indennizzo diretto del danno e del plurimandato, le parti attiveranno un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare il servizio liquidativo con particolare riferimento alla qualità del servizio, al ruolo ed alla professionalità dei liquidatori e all'attività dei periti esterni di supporto ai liquidatori.

Informazione a livello aziendale
Art. 10

Ogni anno le imprese, di norma entro il mese di giugno, in un quadro di corrette relazioni sindacali, indiranno un apposito incontro informativo con gli Organismi sindacali aziendali.
Nell'incontro, che si terrà successivamente all'approvazione del bilancio da parte degli Organi societari, l'impresa:
1) consegnerà il bilancio depositato presso la cancelleria del Tribunale ed i relativi allegati, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti, anche per quanto riguarda i dati ivi contenuti relativi agli investimenti, alla riassicurazione, alle riserve ed all'andamento tecnico dei sinistri;
- consegnerà anche la relazione della società di revisione incaricata della certificazione allegata al bilancio ed all'eventuale bilancio consolidato di gruppo;
- informerà sui nuovi prodotti immessi sul mercato, sugli assetti commerciali, sulle ipotesi di sviluppo atteso e sulla qualità del servizio;
2) informerà sulle condizioni dell'impresa e del lavoro, sulle sue prospettive di sviluppo e sull'andamento e sulle prospettive della competitività e sulle condizioni essenziali di redditività; illustrerà il piano industriale ove esistente e le sue eventuali modifiche, a condizione che l'illustrazione stessa non confligga con esigenze di riservatezza;
3) informerà altresì:
- sui livelli occupazionali, fornendo, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte terza della Disciplina speciale il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per area professionale e per posizione organizzativa - livello retributivo, per fasce di età e per regioni, nonché nell'ambito di ciascuna area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per classi di anzianità e per sesso;
- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni, specificando quelle con tipologia di contratto diverso dal tempo indeterminato, con indicazioni anche delle aree professionali prevedibilmente interessate, con le modalità compatibili con le dimensioni dell'impresa. L'azienda fornirà il numero dei lavoratori assunti con tipologia di contratto diverso da quello a tempo indeterminato distinto per tipologia di contratto, specificando il numero dei contratti trasformati a tempo indeterminato;
- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni a part-time, suddivise per tipologia (orizzontale/verticale);
- sul costo del lavoro comunicando, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte terza della Disciplina speciale l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente, nonché - per quanto riguarda il personale amministrativo e quello di cui alla Parte terza della Disciplina speciale - l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario e supplementare e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;
- sul numero globale delle movimentazioni verificatesi, con specificazione dei passaggi di area professionale ripartiti per sesso. Per quanto riguarda i passaggi da una posizione organizzativa ad un'altra rientranti nell'area professionale B, l'impresa indicherà il loro numero, i servizi interessati e la tipologia dei passaggi da una mansione all'altra;
- sulle percorrenze chilometriche medie annue del personale di cui alla nota a verbale in calce al punto 1 dell'art. 101;
- sulle ripartizioni del personale esterno per le singole strutture periferiche dell'area sinistri e dell'area commerciale;
- sullo stato di applicazione di quanto previsto dagli artt. 66, 69, 98, 99, 137 e 138;
- sulle attività eventualmente date in appalto, al fine di consentire ai competenti Sindacati di categoria il controllo dell'osservanza delle norme contrattuali collettive, previdenziali ed antinfortunistiche del settore merceologico di appartenenza del personale dipendente dalle imprese appaltatrici;
- sull'organigramma aziendale di riferimento;
- sul numero dei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento;
- sul numero dei distacchi in essere;
4) per quanto riguarda i corsi di formazione di cui all'art. 66 del CCNL, fornirà informazioni su:
- previsioni circa i programmi dei corsi per l'anno successivo, le finalità formative, le famiglie/profili professionali coinvolti indicando, per quanto riguarda i corsi inerenti il personale interessato ai processi di mobilità di cui agli artt. 98, 99 e 148, i contenuti e le finalità degli stessi;
- profili professionali interessati dagli interventi formativi espletati nel corso dell'anno precedente indicando il numero dei partecipanti ai corsi, il numero globale delle movimentazioni verificatesi e la percentuale del personale movimentato che ha partecipato ai corsi, suddiviso per sesso e per livello;
- tipologia degli interventi formativi attuati anche con riferimento al sistema nazionale della formazione continua;
5) per quanto riguarda il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione:
- fornirà anche informazioni su aspetti non secondari e che riguardino la generalità di detto personale nonché sulla modulistica relativa all'adempimento di quanto previsto all'art. 151. Saranno pure fornite indicazioni sulla produttività di detto personale (intesa anche come rapporto tra costi e risultati produttivi) e sulla struttura retributiva dello stesso con particolare riferimento alla parte variabile; in detta circostanza gli Organismi sindacali aziendali potranno fornire indicazioni e suggerimenti finalizzati alla realizzazione di una maggiore produttività. Le OO.SS., inoltre, potranno in particolare fornire indicazioni e suggerimenti sulla parte variabile della retribuzione;
- informerà sulle eventuali evoluzioni professionali verificatesi;
- informerà sullo stato e sulle prospettive delle agenzie in gestione diretta e delle agenzie in gestione libera.
Ove la consegna del bilancio non si rendesse possibile se non dopo la fine del mese di giugno, le informazioni di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 saranno fornite in un apposito incontro da tenersi entro la fine di settembre.
Le imprese informeranno, altresì, con cadenza semestrale, sul numero dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore a quella di inquadramento avvenuti nell'ambito dell'area professionale B.
Le informazioni di cui al punto 5 potranno essere fornite in una specifica occasione, diversa dall'incontro annuale, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali.
Le imprese tenute alla redazione del rapporto di cui all'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, relativo alla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende, indiranno, in occasione della consegna del predetto rapporto, uno specifico incontro con gli Organismi sindacali aziendali per l'illustrazione del rapporto stesso.
Nota a verbale 1
In caso di acquisizione e/o cessione di partecipazioni in altre imprese assicurative, l'impresa informerà tempestivamente le OO.SS. aziendali.
Verranno inoltre fornite informazioni su rilevanti modifiche della configurazione societaria eventualmente intervenute.
Nota a verbale 2
Relativamente alle imprese di maggiori dimensioni, strutturate con più sedi sul territorio, a livello aziendale le parti potranno concordare incontri informativi di sede relativamente a quanto previsto dal presente articolo al punto 3, alinea 4, 7 e 8, al punto 4 ed agli ultimi tre capoversi.

Informazione a livello di gruppo
Art. 11

Ogni anno la capogruppo provvederà, di norma entro il mese di giugno, a convocare le OO.SS. al fine di fornire informazioni relativamente al gruppo assicurativo proprio (l'insieme delle imprese assicurative o società che applicano il presente CCNL), sulle seguenti materie:
- individuazione delle imprese che compongono il gruppo assicurativo;
- andamento economico generale del gruppo;
- ipotesi di sviluppo previste, anche con riferimento alle reti liquidative, alle reti di vendita ed agli assetti commerciali;
- prevedibile evoluzione dell'attività del gruppo;
- illustrazione dei piani industriali ove esistenti e a condizione che l'illustrazione stessa non confligga con esigenze di riservatezza.
Inoltre l'informativa fornita dalla capogruppo, nella medesima occasione, potrà anche riguardare materie di cui all'art. 10 che precede. In tal caso non si darà luogo alla corrispondente informativa aziendale, salvo necessari approfondimenti in sede aziendale.
La delegazione delle OO.SS. di cui al 1° comma del presente articolo non potrà essere costituita da più di 2 dirigenti sindacali per azienda e per OO.SS. con il limite massimo complessivo di 35 dirigenti sindacali.
Nota a verbale
Per i gruppi assicurativi italiani, con sede in più Stati dell'UE, le parti daranno applicazione alla direttiva comunitaria sui C.A.E., così come recepita nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 2 aprile 2002, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13
Sempre nell'ottica di relazioni sindacali più moderne, meno conflittuali e più consapevoli, le parti concordano anche sull'opportunità di sperimentare momenti di confronto tra impresa e Organismi sindacali aziendali.
Tali momenti di confronto, che potrebbero anche realizzarsi con un lavoro congiunto attraverso la costituzione di Commissioni paritetiche, favorendo una migliore comprensione delle reciproche esigenze, dovrebbero contribuire al miglioramento delle relazioni.
Le aree nelle quali le parti indicano che in sede aziendale possano sperimentarsi questi confronti sono quelle relative alla parità uomo-donna/pari opportunità ed alla sicurezza, igiene ed ambiente di lavoro.

Procedure di confronto sindacale
Art. 15

Nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorpori di attività, anche se relative ad agenzie in gestione diretta, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro, o distacchi collettivi, l'impresa informerà gli Organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati.
Al riguardo, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le parti sui possibili effetti in materia di:
a) occupazione, con riferimento ad eventuali modifiche dei livelli occupazionali;
b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità, professionalità e mansioni dei lavoratori/trici;
c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale ed alla applicazione della normativa in tema di parità uomo-donna (D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
In sede di confronto, l'impresa fornirà le ulteriori informazioni che venissero richieste dagli Organismi sindacali aziendali le quali siano oggettivamente utili alla migliore comprensione delle finalità delle ristrutturazioni in questione, dei tempi di realizzazione nonché degli eventuali riflessi organizzativi.
Il confronto tra le parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori/trici interessati quanto delle esigenze dell'impresa e si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell'incontro informativo.
L'impresa potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori/trici di cui ai punti a), b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma, ferma l'attivazione della procedura di cui all'art. 16, ove ne ricorrano i presupposti.
Durante i predetti 30 giorni le Organizzazioni sindacali si asterranno da ogni azione diretta.
Nel caso in cui quanto previsto dal 1° comma del presente articolo riguardi due o più imprese assicurative, società o consorzi di imprese di assicurazione, facenti parte dello stesso gruppo assicurativo, la procedura di confronto, di cui ai commi che precedono, si svolgerà a livello della capogruppo. In tale ambito la delegazione sindacale è costituita secondo le modalità di cui all'art. 11.
In caso di scorporo di attività non comprese nell'area contrattuale di cui all'art. 1, ai lavoratori/trici che - previo loro consenso - dovessero passare alla società cui venga affidata l'attività scorporata, verrà garantito il mantenimento del trattamento economico complessivo vigente al momento del loro passaggio.

Parte seconda Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Assunzione
Art. 17

L'assunzione del personale viene effettuata in conformità alle disposizioni di legge. Essa è fatta a tempo indeterminato, salvo quanto disposto dalla disciplina legale e contrattuale vigente in materia di contratto a tempo determinato.
[…]
Nota a verbale 1
Le parti firmatarie del presente CCNL si incontreranno per confrontarsi sull'eventuale regolamentazione del telelavoro.
[…]

Doveri
Art. 22

Il personale non può entrare nè trattenersi nei locali dell'impresa fuori dell'orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio, su disposizione della Direzione oppure per autorizzazione della stessa.

Art. 23
In caso di assenza per malattia, infortunio o per causa di forza maggiore, il lavoratore/trice deve darne immediato avviso all'impresa, salvo giustificato motivo di impedimento.
In caso di infortunio sul lavoro, anche se di modesta entità, il lavoratore/trice infortunato deve darne immediato avviso all'Ufficio del personale.

Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori
Art. 25

In tema di molestie sessuali, le parti, al fine di tutelare la dignità della persona nei luoghi di lavoro, adotteranno comportamenti coerenti con le linee direttive della raccomandazione CEE 92/131 e del codice di condotta ivi allegato e con l'art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006, nonché con l'evoluzione legislativa in tale materia.
I rapporti tra i lavoratori/trici ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale devono essere improntati a reciproca correttezza.
In tale ottica, devono essere evitati, in particolare, comportamenti a connotazione sessuale offensivi della dignità della persona, i quali determinino una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale, nonché ogni discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.
Le parti si impegnano a rimuovere, anche a livello aziendale, gli effetti pregiudizievoli o discriminanti di eventuali situazioni, atti o comportamenti contrari alla tutela della dignità della persona, adottando misure e provvedimenti rapportati alla gravità del caso.

Provvedimenti disciplinari
Art. 26

I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo inflitto per iscritto;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni. Articolo abrogato.
I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità della mancanza.
[...]

Ferie
Art. 33

[...]
Le ferie devono essere di norma utilizzate nel corso dell'anno. In ogni caso il periodo di ferie va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, salvo termine diverso stabilito dalla contrattazione aziendale.
Le eventuali ferie eccedenti rispetto ai periodi di cui al comma precedente devono essere di norma utilizzate nel corso dell'anno e comunque, salvo termini diversi previsti in sede aziendale, entro diciotto mesi dalla fine dell'anno in cui sono maturate: qualora ciò non fosse possibile, trascorso tale termine dovrà essere corrisposta l'indennità sostitutiva delle ferie residue.
[…]

Permessi
Art. 39

[…]
Come previsto dall'art. 14 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
[…]

Pari opportunità
Art. 49

Con riferimento alle tematiche concernenti il personale femminile, le parti convengono sulla rilevanza che il problema assume nei suoi vari aspetti sociali, economici e di politica del lavoro e ritengono perciò che vadano ulteriormente rafforzate le condizioni per una sempre più significativa presenza del predetto personale femminile nelle imprese, e ciò in armonia con le attuali disposizioni legislative di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le parti auspicano pertanto che da parte delle imprese venga attribuita un'attenzione particolare alle tematiche in questione e ciò al fine di favorire una costante crescita del personale femminile, tale da incidere sul ruolo dello stesso nell'organizzazione aziendale.
Riconfermata la particolare attenzione a seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia, le parti concordano di aprire un confronto nel momento in cui dovessero entrare in vigore norme di legge sulle azioni per la pari opportunità, per definire come armonizzare a dette norme i rispettivi comportamenti.
Nel riconfermare la Commissione mista nazionale, istituita con il CCNL 3 marzo 1991 e confermata con i successivi CC.CC.NN.L., le parti ne riaffermano la validità e manifestano la volontà di proseguire e sviluppare la positiva esperienza fin qui svolta, al fine di favorire specifiche iniziative nelle aziende.
I compiti della Commissione mista nazionale saranno i seguenti:
- analizzare l'intera problematica relativa alla parità uomo-donna, ivi compresa quella delle azioni positive;
- stimolare nel settore la cultura in tema di pari opportunità;
- studiare ed approfondire, partendo dalle conclusioni dei lavori già effettuati dalla stessa Commissione, come promuovere e valorizzare la presenza femminile nelle imprese assicuratrici; a tale riguardo dovrà essere prestata particolare attenzione alle trasformazioni ed evoluzioni del settore;
- sviluppare momenti di raccordo ed azioni di monitoraggio relativamente all'evoluzione delle professionalità delle lavoratrici nel settore;
- fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale ed eventuale consulenza, laddove richiesta;
- studiare la diffusione e le caratteristiche del fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, proponendo alle Commissioni aziendali per le pari opportunità, idonee iniziative per prevenirne la diffusione.
Nel caso in cui la Commissione ricorra all'utilizzo di consulenze qualificate, i relativi oneri saranno a carico dell'Ania per l'espletamento dei compiti di cui sopra.
Le parti concordano sull'opportunità della costituzione di Commissioni aziendali per le pari opportunità, considerando tali Commissioni come lo strumento più idoneo per:
- ricostruire l'evoluzione storica della presenza femminile in azienda;
- rilevare l'esistenza o meno di blocchi ed ostacoli nei confronti del personale femminile, indagando come questi si presentano, con quale tipologia e consistenza e come si delineano nel sistema organizzativo e culturale aziendale;
- suggerire idonee iniziative volte a prevenire i casi di molestie sessuali;
- individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate alle donne rispetto a ciò che viene offerto agli uomini;
- impostare correttamente gli interventi su questi temi a livello aziendale.

Tutela della salute
Art. 50

Le parti riconoscono l'importanza peculiare della tutela della salute dei dipendenti e sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai lavoratori/trici lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrità fisica.
In tale ottica, le parti, al fine di dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti, in ottemperanza del disposto dell'art. 9 della legge n. 300/1970, conformemente a quanto disposto dalla normativa nazionale vigente in materia ed in particolare dal Testo unico 9 aprile 2008, n. 81, concordano che il Rappresentante dei lavoratori/trici per la sicurezza abbia i seguenti compiti:
a) verificare e controllare l'applicazione ed il rispetto in azienda di tutte le norme di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro;
b) presentare proposte ai fini della ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti, comprese quelle rivolte all'informazione, sensibilizzazione e formazione dei lavoratori/trici in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Per quanto riguarda il numero dei rappresentanti, l'elezione degli stessi, il tempo di lavoro retribuito per lo svolgimento delle mansioni e il contenuto della loro formazione, le parti hanno dato adempimento a quanto loro delegato dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni, con l'accordo 18 aprile 1995, Allegato 14 al presente contratto.

Osservatorio nazionale sul "mobbing"
Art. 51

Le parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psicofisica dei lavoratori/trici è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro.
A tale riguardo le parti si danno atto della necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di prevenire l'insorgere di azioni, anche a rilevanza sociale, lesive della dignità del lavoratore/trici.
Pertanto, considerata l'insorgenza del fenomeno, in attesa dell'emanazione di una disciplina legislativa specifica in materia, le parti concordano nel costituire un "Osservatorio nazionale paritetico sul "mobbing"".
L'Osservatorio è costituito da 5 rappresentanti indicati dall'Ania e da 5 rappresentanti indicati dalle OO.SS., con rotazione nella Presidenza.
I compiti dell'Osservatorio nazionale saranno i seguenti:
- ricercare ed analizzare dati e risultanze scientifiche/giuridiche al fine di pervenire ad una comprensione del fenomeno "mobbing" nella sua complessa articolazione e definizione;
- monitorare il fenomeno mediante la raccolta di informazioni;
- analizzare ed individuare le possibili cause, la diffusione e le caratteristiche del fenomeno nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro od altri fattori che possano determinare l'insorgere di situazioni sussumibili all'interno del concetto di "mobbing";
- programmare azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni di criticità;
- formulare proposte per la definizione di codici di condotta;
- formulare pareri consultivi a richiesta delle parti.
Le parti, entro il 31 dicembre 2007 redigeranno il regolamento operativo dell'Osservatorio.
Nel caso in cui l'Osservatorio ricorra all'utilizzo di consulenze qualificate, i relativi oneri saranno a carico dell'Ania per l'espletamento dei compiti di cui sopra.

Visite mediche
Art. 52

Ferme le disposizioni di cui al Testo unico 9 aprile 2008, n. 81 in tema di visite mediche per i lavoratori/trici ivi indicati, è prevista una specifica visita oculistica una volta all'anno anche per i lavoratori/trici che operano in modo significativo e continuativo, ancorché non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video, su richiesta degli interessati.
Per i lavoratori/trici che operano con prevalenza alle macchine del centro stampa è prevista, ogni sei mesi su richiesta degli interessati, una visita audiometrica.
Per i lavoratori/trici dei call center addetti al front-office, in aggiunta a quanto già previsto dal 1° comma, le imprese si attiveranno, sempre nell'ambito di applicazione del Testo unico citato, per l'introduzione di controlli sanitari audiometrici ed ORL.
Tutte le suddette visite saranno a carico dell'impresa.
Le modalità per l'effettuazione delle visite medesime saranno oggetto di intesa con gli Organismi sindacali aziendali, sentito il parere del medico competente.

Art. 53
Le lavoratrici in gravidanza che lo richiedessero verranno esentate, per il periodo di gravidanza, dall'utilizzo quantitativamente significativo delle apparecchiature elettroniche con video.
Nota a verbale
Con riferimento alle direttive comunitarie in materia, le parti concordano che - non appena le direttive stesse verranno recepite dall'ordinamento italiano - si incontreranno per esaminare gli eventuali loro effetti sulle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 54
Le imprese adotteranno tutti gli accorgimenti necessari affinché l'installazione dei videoterminali venga effettuata in modo ergonomicamente corretto.

Tutela delle situazioni di handicap
Art. 55

Ai lavoratori/trici portatori di handicap in situazione di gravità verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge n. 104/1992, e successive integrazioni e modifiche.
[…]
I permessi di cui sopra potranno essere usufruiti ad ore su richiesta del lavoratore, previa autorizzazione dell'Inps.
In ottemperanza del 5° e 6° comma dell'art. 33 della legge n. 104/1992 e successive integrazioni e modifiche, nei confronti dei lavoratori/trici portatori di handicap e dei lavoratori/trici di cui al comma precedente, non può essere disposto il trasferimento di sede senza il loro consenso.
L'accertamento dell'handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di cui sopra, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all'art. 4, legge n. 104/1992.

Art. 56
In occasione di costruzione o di ristrutturazioni di sedi od uffici aziendali, l'impresa attuerà quegli interventi tecnici idonei al superamento delle barriere architettoniche che ostacolano l'accesso ai luoghi di lavoro per i portatori di handicap.

Contrattazione aziendale
Art. 84

In conformità al nuovo assetto contrattuale, oltre che per i punti su cui esistono esplicite norme di rinvio negli articoli del presente contratto, possono essere stipulati contratti integrativi aziendali esclusivamente per le materie sotto indicate con i limiti specificamente previsti:
a) distribuzione dell'orario di lavoro nell'ambito delle norme stabilite nel contratto nazionale;
b) riduzione dell'intervallo giornaliero - per particolari situazioni aziendali - in deroga a quanto stabilito all'art. 101, punto 1a), 1° comma, fermo restando che l'eventuale riduzione non potrà comportare l'anticipazione dell'ora di uscita;
c) part-time;
d) orario flessibile;
e) modalità di attuazione dei turni di lavoro e distribuzione dell'orario secondo quanto stabilito dall'art. 106;
[…]
l) indennità speciali per i lavoratori/trici che operano in locali particolarmente disagiati;
[…]
s) modalità di effettuazione delle visite mediche di cui all'art. 52;
t) costituzione della Commissione aziendale pari opportunità e relative modalità di funzionamento;
u) rinvii alla sede aziendale contenuti negli artt. 107 e 108.
[…]

Disciplina speciale
Parte prima
Soggetti destinatari
Art. 89

La presente Disciplina speciale - Parte prima, si applica ai dipendenti amministrativi, inquadrati ai sensi del successivo art. 92.

Sezione prima
Art. 90

La presente Sezione prima contiene le disposizioni comuni a tutto il personale di cui all'art. 89.

Orario di lavoro
Art. 101

L'orario di lavoro è regolato come segue:
1) per tutto il personale, ad eccezione di quello di cui al punto 2:
- numero di ore di lavoro settimanali: 37.
Distribuzione
a) Salvo quanto disposto al successivo punto b), le ore di lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì. Dal lunedì al giovedì verranno effettuate otto ore giornaliere, con un intervallo di un'ora. Il venerdì verranno effettuate continuativamente le restanti ore con termine, in ogni caso, non oltre le ore quattordici.
Sarà tuttavia garantito il funzionamento dei servizi essenziali nel pomeriggio del venerdì. Il personale che presterà servizio il venerdì pomeriggio avrà diritto di ritardare di un uguale numero di ore il rientro in ufficio il lunedì successivo.
b) Per il personale in servizio alla data di stipula del CCNL 29 ottobre 1987, operante presso le Direzioni del centro-sud, si praticherà l'orario unico dal lunedì al sabato, o altri orari derivanti da accordi aziendali.
Lo stesso orario si applicherà al personale in servizio alla data di stipula del CCNL 29 ottobre 1987 operante presso le gestioni in economia comunque denominate, situate nelle piazze di Firenze, Napoli, Palermo e Roma. Tuttavia, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, sarà garantito nelle ore pomeridiane il funzionamento dei servizi essenziali (sabato escluso) con il sistema del recupero previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali aziendali; oppure, sempre, ovviamente, nel limite delle ore contrattuali di lavoro settimanale, si effettuerà il ritorno del 20% del personale (dal lunedì al venerdì).
La Società Alleanza Assicurazioni e la Società Assicuratrice Industriale, per quanto attiene alla distribuzione dell'orario di lavoro delle loro gestioni in economia, succursali, Ispettorati, ecc., siti anche nelle altre piazze del centro-sud, applicheranno al personale in servizio alla data di stipula del CCNL 29 ottobre 1987 le norme di cui al precedente comma, ovvero altri orari derivanti da accordi aziendali.
In sede aziendale potrà concordarsi con gli Organismi sindacali aziendali una diversa distribuzione delle 37 ore settimanali, che eventualmente comprenda il venerdì pomeriggio.
In sede aziendale potrà, inoltre, concordarsi con gli Organismi sindacali aziendali una diversa distribuzione dell'orario che sia espressione di una media settimanale di 37 ore calcolata su un periodo di 12 mesi, entro il limite massimo di 47 ore settimanali e quello minimo di 27 ore settimanali (cd. orario multiperiodale).
Nota a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che al personale con funzioni esterne viene data ampia libertà di azione nell'espletamento dei propri incarichi, talché mal si addicono al lavoro di tale personale schemi di orario previsti per il personale amministrativo-interno.
Inoltre l'elasticità e la varietà dei compiti affidati a tale personale non consentono una rigida prefissione di tempo ed un controllo del lavoro per quanto riguarda la quantità oraria pur restando fermo che, nell'assegnazione degli incarichi, le imprese terranno presente che deve esistere un'equa corrispondenza fra il tempo occorrente per lo svolgimento di detti incarichi (compreso il tempo impiegato negli spostamenti da luogo a luogo di lavoro) e l'orario contrattuale.
Qualora un lavoratore/trice ritenga che tale corrispondenza non sia rispettata, le RSA possono chiedere all'impresa un incontro per verificare il caso al fine di permettere la rimozione dell'eventuale anomalia;
2) per il restante personale:
- numero di ore lavoro settimanali:
- commessi: 37,30;
- autisti: 43;
- guardiani diurni e notturni: 44,30;
- portieri e/o custodi di palazzo adibito unicamente a sede della compagnia: 45.
Distribuzione
Vale lo stesso criterio del personale di cui al punto 1, tenendo conto del maggior numero di ore di lavoro settimanali.

Art. 103
Al personale operante in modo sistematico ed abituale per almeno quattro ore consecutive giornaliere su attrezzatura munita di videoterminale sarà concesso un intervallo di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Al personale operante in modo esclusivo e continuativo sulle macchine perforatrici non munite di videoterminale, da scrivere ed elettrocontabili, saranno concessi:
- 15 minuti di intervallo per ciascun turno di lavoro nel caso in cui si applichi l'orario di cui al punto a) dell'art. 101;
- 20 minuti di intervallo per l'unico turno giornaliero nel caso si applichi l'orario di cui al punto b) dell'art. 101.
Chiarimento delle parti
Con riferimento al primo alinea del 2° comma dell'art. 103, le parti chiariscono che l'intervallo di 15 minuti ivi previsto spetta al lavoratore/trice anche nel caso in cui lo stesso operi in via esclusiva e continuativa non per tutta la giornata ma limitatamente ad uno dei due turni.

Art. 106
In considerazione delle particolari esigenze di taluni servizi, potranno essere stabiliti turni di lavoro o una diversa distribuzione di orario per le seguenti categorie di lavoratori/trici:
- impiegati addetti alla segreteria di Presidenza o di Direzione;
- commessi addetti alla Presidenza o alla Direzione;
- autisti;
- portieri e/o custodi di palazzo adibito unicamente a sede della compagnia;
- guardiani diurni e notturni;
- addetti ai centralini telefonici;
- addetti alle telescriventi;
- addetti al funzionamento degli impianti tecnici e alla manutenzione;
- addetti ai servizi posta;
- addetti ai servizi di pulizia.
Per i centri meccanografici e di elaborazione dati, esclusi i programmatori e gli analisti, potranno essere stabiliti tre turni di lavoro giornalieri.
In sede aziendale verranno concordate le modalità di attuazione dei turni o di una diversa distribuzione di orario di cui ai precedenti commi.
In sede aziendale potranno essere individuate ulteriori categorie di lavoratori soggetti ai turni di lavoro o a diversa distribuzione dell'orario nonché le rispettive modalità di attuazione.

Art. 107
A) Per quanto riguarda il personale operante presso sala macchine dei Ced, l'impresa potrà stabilire tre turni di lavoro giornalieri.
B) Per il personale operante presso la sala macchine dei Ced si potrà adottare un quarto turno giornaliero a fronte di comprovate esigenze tecniche ed organizzative, con copertura fino alle 24 ore giornaliere.
A tal fine l'impresa aprirà, con le RSA, un confronto per definire la materia.
Il confronto dovrà esaurirsi entro i 20 giorni successivi alla data di fissazione dell'incontro, al fine di ricercare possibili soluzioni.
Nel caso in cui il confronto a livello aziendale non abbia esito positivo, entro 3 giorni dal termine della procedura aziendale le parti possono attivare una fase di confronto a livello nazionale finalizzata al raggiungimento di un accordo.
Fatti salvi gli accordi in materia di turnazione esistenti, in sede aziendale verranno concordate eventuali esclusioni del personale femminile, le modalità di attuazione dei turni di lavoro, l'eventuale rotazione dei lavoratori interessati, la distribuzione e la durata dell'orario settimanale, nonché la relativa indennità.

Art. 108
Per il personale operante presso la funzione Sistemi informatici/Ced l'impresa ha la facoltà di chiedere la reperibilità secondo le modalità di seguito descritte.
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore si rende disponibile per assicurare, secondo un programma predisposto dall'impresa, la continuità dei servizi e/o la funzionalità degli impianti.
Per intervento in reperibilità si intende l'attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione di criticità e fino al ripristino della funzionalità.
Al personale in reperibilità strutturale od occasionale spettano trattamenti economici da concordarsi a livello aziendale.
La reperibilità strutturale riguarda il personale operante presso la funzione Sistemi informatici/Ced, esclusi i programmatori e gli analisti, salvo diverso accordo aziendale.
Per il personale in reperibilità strutturale:
- l'impresa provvederà a predisporre opportuni avvicendamenti, dando la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso;
- il numero dei giorni di reperibilità, consentito nell'ambito della relativa programmazione (mese/anno) sarà definito aziendalmente e comunque non potrà superare un massimo di 80 giorni annui, elevabile fino a 140 con il consenso del lavoratore;
- l'introduzione e le modifiche alla programmazione delle giornate di reperibilità saranno oggetto di verifica con l'interessato con un preavviso di norma di 15 giorni, salvo cause di forza maggiore con preavviso di 48 ore. Quanto precede sarà comunicato all'interessato con idonei mezzi aziendali.
Per il personale, diverso da quello sopra indicato, interessato alla reperibilità occasionale - cioè quella richiesta per specifici interventi legati a particolari esigenze contenute nel tempo - l'impresa darà la precedenza, ove possibile, a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso; il numero dei giorni di reperibilità occasionale non potrà superare i 40 giorni annui elevabili fino a 70 con il consenso del lavoratore interessato.
L'impresa comunicherà preventivamente alle RSA le figure professionali interessate alla reperibilità.
Il personale interessato all'istituto della reperibilità dovrà garantire la reperibilità stessa e la tempestività degli eventuali interventi ad essa collegati secondo modalità che verranno individuate a livello aziendale.
L'istituto della reperibilità non potrà riguardare l'assenza per ferie e per studio. Inoltre non potrà riguardare lavoratrici/tori madri e padri che utilizzano la legge sui congedi parentali, i lavoratori con familiari gravemente malati e/o portatori di handicap, i lavoratori con contratto di lavoro part-time e apprendistato. Saranno inoltre esclusi i lavoratori con gravi e comprovate esigenze familiari e/o personali.
A livello aziendale verranno individuati i riposi compensativi e gli strumenti tecnici più adeguati per la pratica realizzazione dell'istituto della reperibilità.
Il presente articolo si applica dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, presso le imprese per le quali non sono operative forme di reperibilità.
Per le altre imprese, diverse da quelle di cui sopra, le parti si danno atto di reciproca volontà a definire un accordo in materia finalizzato a rendere compatibili le situazioni in atto con la normativa di cui al presente articolo, fermi restando gli accordi aziendali in atto.
Nel frattempo e per un periodo massimo di 18 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, restano ferme le situazioni in essere presso ciascuna impresa interessata.
Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo nel caso in cui il confronto aziendale non abbia esito positivo, le parti possono attivare una fase di confronto a livello nazionale finalizzata al raggiungimento di un accordo.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che in sede aziendale potrà essere concordata l'individuazione di ulteriori categorie di lavoratori interessati all'istituto della reperibilità.

Lavoro straordinario
Art. 109

Al fine tanto di soddisfare le esigenze di efficienza aziendale quanto di contenere l'utilizzazione del lavoro straordinario, le parti hanno convenuto la seguente disciplina dello stesso.
Le prestazioni di lavoro del personale devono essere contenute entro l'orario normale. Il lavoro straordinario potrà essere effettuato per particolari esigenze aziendali ed entro un limite massimo annuale per ogni lavoratore/trice di 90 ore.
L'impresa ha, inoltre, un monte ore annuo aggiuntivo di lavoro straordinario, da utilizzare in deroga ai limiti individuali sopra indicati, calcolato all'inizio di ciascun anno moltiplicando per 15 ore il numero dei dipendenti, in servizio a tale data, ai quali sia applicabile la normativa sul lavoro straordinario.
Il monte ore aggiuntivo previsto al comma precedente opera separatamente per ciascuna sede dell'impresa, sulla base del numero dei dipendenti operanti presso la medesima.
Le unità produttive autonome che occupino meno di 100 dipendenti verranno aggregate ad altre sedi nell'ambito della stessa regione, considerandole nell'insieme come un'unica sede sia agli effetti del calcolo del monte ore aggiuntivo che della sua utilizzazione. Qualora, peraltro, la somma dei lavoratori/trici di tali unità produttive operanti nella regione considerata sia inferiore a 100, agli effetti di cui sopra si prenderanno in considerazione unità produttive dislocate in regioni diverse.
Le limitazioni di cui ai commi precedenti avranno effetto subordinatamente alla stipulazione dell'accordo aziendale relativo all'istituzione dei turni previsti dal precedente art. 106. Il lavoratore/trice non sarà tenuto alla prestazione del lavoro straordinario quando sussistano obiettive ragioni personali.
Il lavoro straordinario sarà prestato in base alle disposizioni impartite, di volta in volta, dall'impresa e sarà annotato su apposito registro con la firma dell'interessato e controfirma di un incaricato dell'impresa.
Di norma il lavoro straordinario deve essere richiesto con un preavviso di 24 ore.
Esso è limitato a due ore giornaliere con un massimo di 12 ore settimanali; in caso sia richiesta una prestazione che superi tali limiti si rende necessario il consenso del lavoratore/trice interessato.
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi, fatti salvi periodi di riferimento diversi previsti in sede aziendale.
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 17, 5° comma del D.Lgs. n. 66/2003 e punto 2 dell'art. 3 del regolamento approvato con R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.
L'impresa, ogni quattro mesi, fornirà agli Organismi sindacali aziendali l'elenco nominativo dei lavoratori/trici che hanno effettuato lavoro straordinario nel quadrimestre stesso, con specificazione del numero di ore da ciascuno di essi effettuate.
L'impresa, nei casi in cui dovesse utilizzare quantità significative del monte ore di cui al 3° comma, da esaminarsi in sede aziendale, ne informerà in via preventiva le OO.SS. confrontandosi al riguardo con le stesse anche per l'esame di eventuali soluzioni alternative possibili.
Nota a verbale
Con riferimento al terzultimo comma del presente articolo e in correlazione alle modifiche apportate alle norme sull'inquadramento con il CCNL 18 dicembre 1999, le parti chiariscono che, con pari decorrenza, la disciplina sul lavoro straordinario si intende al personale dell'area professionale B - della posizione organizzativa 3 - 6° livello retributivo.

Art. 112
Il lavoro compiuto di domenica o in altra giornata destinata al riposo settimanale, dà diritto ad un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come indicato nell'art. 110 nonché al riposo compensativo in un altro giorno lavorativo della settimana.
Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo sarà concesso nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Banca ore
Art. 115

Le ore di lavoro eccedenti l'orario giornaliero normale saranno compensate come segue:
- le prime 50 ore annue di cui al 1° comma dell'art. 110 saranno compensate con la corresponsione di altrettante ore di permesso, esclusa ogni maggiorazione, e non costituiscono pertanto lavoro straordinario. L'utilizzo di tali permessi sarà concordato fra impresa ed interessato.
Modalità applicative diverse potranno essere concordate tra le parti in sede aziendale.
Qualora tale utilizzo non avvenga entro 5 mesi dalla maturazione del relativo diritto, esso avverrà:
- per recuperi orari, a scelta del lavoratore che ne darà preavviso all'impresa, di almeno 2 giorni lavorativi;
- per recuperi pari a una o più giornate, secondo le norme valide per la fruizione delle ferie.
Nel caso in cui alla cessazione del rapporto di lavoro risultasse necessaria la monetizzazione di permessi non ancora utilizzati, essa avverrà riconoscendo per ogni ora di permesso non utilizzata la sola paga oraria di cui al 2° comma dell'art. 110, calcolata avendo a base la retribuzione spettante al momento della monetizzazione.
La compensazione tramite permessi potrà avvenire, d'accordo fra impresa e lavoratore, anche anticipatamente rispetto all'effettiva prestazione di ore di lavoro eccedenti l'orario giornaliero normale.
Nel caso in cui siano stati concordati programmi di orario multiperiodale, nelle settimane effettivamente interessate da tali programmi non sarà utilizzata, in relazione ai lavoratori in essi coinvolti, la banca ore:
- le ore ulteriori saranno retribuite come previsto dal 1° comma dell'art. 110.

Sezione seconda Disposizioni specifiche per i funzionari
Soggetti destinatari
Art. 123

La presente Sezione seconda contiene le disposizioni specifiche per i funzionari.

Orario di lavoro
Art. 130

Per l'orario di lavoro, i funzionari si uniformeranno alle disposizioni in materia attuate dall'impresa, in quanto a loro applicabili.

Art. 131
Il funzionario può, per ragioni di servizio, entrare e trattenersi nei locali dell'impresa fuori dell'orario normale.

Parte seconda
Soggetti destinatari
Art. 145

La presente Disciplina speciale - Parte seconda si applica al personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione, inquadrato ai sensi del successivo art. 146.

Orario di lavoro
Art. 152

L'attività del personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione, pur non potendo, per sua natura e per il carattere di discontinuità che le è proprio, essere assoggettata a rigidi schemi di orario, dovrà svolgersi in modo tale da totalizzare normalmente un orario di lavoro non inferiore a 40 ore settimanali.

Parte terza
Soggetti destinatari
Art. 165

La presente Disciplina si applica a:
Sezione prima:
- personale che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate ("call center") e con il supporto della tecnologia informatica, svolge attività di liquidazione di sinistri secondo procedure altamente standardizzate che richiedono un ridotto apporto di competenze assicurative e operi, quindi, senza le tradizionali tecniche liquidative (trattativa sull'"an" e/o sul "quantum");
- personale che, operando nell'ambito di "call center", svolge compiti ausiliari strettamente conseguenti, funzionali e connessi a quelli degli addetti del "front office", necessari all'operatività delle iniziative assunte da questi e al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal "call center" (addetti al "back office").
Agli addetti di cui alla Sezione prima potranno essere affidate mansioni composte dalle diverse attività descritte in tutti gli alinea che compongono la sezione stessa. L'attività telefonica non potrà comunque superare il 90% del tempo di lavoro, con riferimento di norma alla durata giornaliera dello stesso. L'azienda individuerà le modalità operative che consentano di non superare detta percentuale e ne darà informazione alle Rappresentanze sindacali aziendali. In sede aziendale sarà definita l'eventuale figura del coordinatore di team; il relativo trattamento è previsto dall'art. 166.
Sezione seconda:
- personale che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate ("call center") e con il supporto della tecnologia informatica, e seguendo procedure altamente standardizzate che richiedono un ridotto apporto di competenze assicurative, sia addetto alla vendita (sia "inbound" che "outbound") di prodotti assicurativi standardizzati. Le modalità operative relative alle attività di vendita "outbound" saranno definite in sede aziendale, previo confronto tra le parti. In tale occasione le parti concorderanno in via preventiva i sistemi di garanzia finalizzati alla salvaguardia della retribuzione complessiva, secondo le previsioni del 3° comma dell'art. 174. Qualora detti sistemi di garanzia non vengano concordati entro 15 giorni, le parti attiveranno entro 3 giorni un confronto con le OO.SS. nazionali, destinato nei successivi 15 giorni a ricercare una definizione della materia. Sarà facoltà delle imprese richiedere l'assistenza dell'Ania.
Detto personale potrà essere adibito anche ad attività ausiliarie alla vendita, necessarie all'operatività, così come indicate nella nota a verbale 2, concordandosi a livello aziendale le modalità operative e retributive; qualora trascorsi 15 gg non si pervenga ad un accordo in materia, le parti potranno attivare entro 3 giorni un confronto a livello nazionale finalizzato al raggiungimento di una intesa.
In sede aziendale sarà definita l'eventuale figura del coordinatore di team; il relativo trattamento è previsto dall'art. 166.
Nota a verbale 1
Caratteristica fondamentale delle attività dei "call center", oltre evidentemente all'impiego di centrali specializzate nell'utilizzo di canali telefonici e/o telematici, è quella di essere svolte secondo procedure altamente standardizzate.
Per procedure altamente standardizzate si intendono quelle procedure in cui l'autonomia decisionale dell'operatore, cui è richiesto un ridotto apporto di competenze assicurative, è sostanzialmente esclusa dalla necessità di seguire percorsi prefissati dal sistema operativo.
Per quanto attiene ai "call center" di vendita tali procedure standardizzate consentono la distribuzione di prodotti assicurativi anch'essi standardizzati; l'operatore, costituisce il tramite tra il sistema e l'utente, acquisendo dal potenziale cliente tutte le informazioni richieste dal sistema stesso, che lo guida in tutto il processo di vendita.
Anche nei "call center" sinistri l'operatore costituisce il tramite fra il sistema e l'utente; egli, infatti, acquisisce (in "inbound" e "outbound") dal cliente/danneggiato le informazioni richieste dal sistema che indica via via le possibili alternative e soluzioni operative inerenti tutte le fasi del processo che parte dalla denuncia e arriva alla liquidazione del sinistro, in un'ottica di costante miglioramento del servizio reso all'utenza.
Alla evidenziata standardizzazione delle procedure del front office corrisponde una analoga standardizzazione delle attività degli addetti del back office che, operando nella stessa struttura, senza avere compiti di contatto con il pubblico, sono impiegati in attività ausiliarie strettamente conseguenti, funzionali e connesse a quelle degli addetti del front office, necessarie all'operatività delle iniziative assunte da questi ultimi e al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal call center.
È soltanto agli addetti delle tipologie di cui sopra che è destinata la disciplina specifica recata dalla nuova Parte terza della Disciplina speciale del CCNL
È, peraltro, possibile che nell'ambito della struttura del call center debba operare secondo modalità "tradizionali" personale con specifiche competenze tecnico-assicurative.
Ad esempio, infatti, attraverso il canale telefonico o telematico potrebbero essere offerti prodotti di maggiore complessità rendendo necessario l'intervento di personale che operi secondo tradizionali tecniche assuntive.
Oppure, nel caso dei call center sinistri, l'applicazione di procedure standardizzate potrebbe non essere sufficiente al completamento del processo di liquidazione rendendo, quindi, necessario l'intervento di personale che operi secondo le tradizionali competenze professionali e tecniche liquidative (trattativa sull'"an" e/o sul "quantum").
È evidente che questo personale è disciplinato dall'esistente CCNL amministrativi. Data, peraltro, l'unitarietà della struttura del call center permane la necessità di qualche coordinamento della relativa normativa contrattuale, ad esempio in tema di orario, da effettuarsi in sede aziendale.
Nota a verbale 2
Gli addetti al back office dei call center di vendita (personale che, operando nell'ambito di call center, svolge compiti ausiliari strettamente conseguenti, funzionali e connessi a quelli degli addetti del front office, necessarie all'operatività delle iniziative assunte da questi ed al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal call center) sono equiparati agli addetti al back office della Sezione prima.
Nota a verbale 3
Le parti si danno reciprocamente atto che la stipulazione sia di contratti di lavoro a tempo parziale, tanto orizzontale quanto verticale, sia di contratti a tempo determinato, è utile in relazione alle caratteristiche delle attività di cui alla presente Parte terza della Disciplina speciale.
Riguardo ai contratti a tempo parziale, considerata la specificità delle attività in oggetto, le parti riconoscono che a tali contratti non sono automaticamente applicabili le disposizioni in materia di part-time già presenti nei contratti integrativi aziendali. I lavoratori part-time potranno effettuare lavoro supplementare rispetto a quello concordato, ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni.
Le imprese si attiveranno affinché, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente CCNL, almeno il 70% del totale degli addetti inquadrati nella Parte terza - Disciplina speciale, sia a tempo indeterminato.
Nota a verbale 4
Nei call center costituiti nelle imprese per il solo contatto e assistenza alla clientela mediante attività che non richiedono un apporto di competenze assicurative (raccolta e comunicazione di informazioni sulle polizze e sui sinistri, esclusa quindi la trattazione in genere delle pratiche), le imprese stesse applicheranno la normativa di cui alla Disciplina generale - Parte prima e seconda - e quella di cui agli articoli seguenti (da 167 a 178), addetti equiparati agli addetti della Sezione prima.
Nota a verbale 5
Nel caso di necessità di assunzione di personale a tempo indeterminato, Disciplina speciale, Parte prima, le imprese terranno conto prioritariamente del personale di cui alla Parte terza - Disciplina speciale.
Nel caso di necessità di assunzione di personale a tempo indeterminato, Disciplina speciale, Parte prima, da inquadrare fino all'area professionale B, posizione organizzativa 1, 4° livello, da assegnare ai servizi liquidativi o assuntivi presso la società in cui opera il call center o presso società del gruppo di appartenenza, le imprese ricorreranno nella misura del 15% al personale di cui alla Parte terza - Disciplina speciale.
Nel caso di necessità di assunzione di personale a tempo indeterminato, Disciplina speciale, Parte prima, da inquadrare fino all'area professionale B, posizione organizzativa 1, 4° livello, da assegnare ai servizi amministrativi presso la società in cui opera il call center o presso società del gruppo di appartenenza, le imprese ricorreranno nella misura del 5% al personale di cui alla Parte terza - Disciplina speciale.
Resta inteso che le suddette percentuali si considereranno rispettate anche quando detto personale venga inserito in posizioni diverse da quelle del 2° e del 3° comma.
Le imprese, compatibilmente con le proprie esigenze assuntive, accoglieranno le richieste tenendo conto dell'esperienza maturata e dell'anzianità e purché i candidati siano in possesso dei requisiti richiesti, favorendo, laddove necessario, iniziative di formazione e addestramento professionale.

Art. 165 bis
In linea con i presupposti di flessibilità che caratterizzano lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente, l'impresa, al ricorrere di particolari e/o straordinarie esigenze operative, avvierà con le RSA una fase di confronto per definire la materia; il confronto dovrà esaurirsi entro i 5 giorni successivi alla data di fissazione dell'incontro, al fine di ricercare soluzioni condivise.
Nel caso in cui la procedura a livello aziendale non abbia esito positivo, le parti potranno attivare un ulteriore confronto a livello nazionale, che dovrà esaurirsi entro i 7 giorni successivi.

Orario di lavoro
Art. 169

La durata settimanale del lavoro è pari a 37 ore; la sua distribuzione terrà conto dell'esigenza di garantire con prestazioni ordinarie il funzionamento dei servizi nel maggior numero di ore nell'arco della giornata e di giorni nell'arco della settimana, e di adattare il livello di copertura al flusso, anche mutevole, dell'attività.
In tale contesto, a livello aziendale saranno individuate soluzioni che prevedano la distribuzione, dal lunedì al sabato, dell'orario di lavoro anche su cinque giorni. Laddove la distribuzione su cinque giorni non fosse ancora esistente, sarà introdotta entro la vigenza contrattuale.
In tale ottica:
- l'impresa potrà distribuire l'orario di lavoro dalle ore 8 alle ore 21 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 8 alle ore 14 al sabato;
- mediante accordo in sede aziendale potrà essere prevista l'estensione dell'orario alla fascia dalle ore 21 alle ore 8 dal lunedì al venerdì, alla fascia dalle ore 14 alle ore 24 al sabato, alle domeniche e alle restanti giornate festive;
- per ottenere il livello di copertura dei servizi più adeguato alle scelte aziendali, potranno essere utilizzati anche sistemi di turni a rotazione, che per quanto riguarda la fascia dalle ore 20 alle ore 8, le domeniche e le restanti giornate festive saranno concordati a livello aziendale;
- a fronte di necessità gestionali ed organizzative, l'impresa potrà effettuare variazioni in ordine all'assegnazione delle risorse alle varie fasce/turni di lavoro, dando un preavviso agli interessati di almeno 30 giorni. In tale circostanza si terrà conto, ove possibile, anche di specifiche e comprovate esigenze individuali - nonché di eventuali richieste di variazione dell'orario degli operatori interessati;
- per quanto riguarda i lavoratori a part-time i cambi di fascia/turno potranno effettuarsi, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, con accordo aziendale o, in mancanza, con il consenso del lavoratore.
In ogni caso, le prestazioni di lavoro rese:
- fra le ore 8 e le ore 20 saranno retribuite senza alcuna maggiorazione;
- fra le ore 20 e le ore 21 saranno retribuite con una maggiorazione del 9%;
- nelle restanti fasce orarie, nelle giornate di domenica e nelle altre giornate festive retribuite con la maggiorazione concordata a livello aziendale.
[…]
Nota a verbale 2
Restano ferme le previsioni del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 in materia di lavoro notturno.

Art. 171
Al personale che svolga turni di lavoro pari ad almeno tre ore consecutive giornaliere su attrezzatura munita di videoterminale sarà concesso un intervallo di quindici minuti dopo centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Lavoro straordinario
Art. 172

Per la disciplina del lavoro straordinario del personale di cui alla presente Parte terza si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 109, 110, 1° comma, 113, 114.
Gli art. 110, ultimo comma, 111 e 112 trovano applicazione soltanto nel caso in cui il lavoro notturno o compiuto di domenica o in altri giorni festivi sia da considerarsi straordinario e non rientri in turni di lavoro ordinario.

Disposizioni finali di carattere generale
Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 179

In caso di controversie individuali di lavoro le parti, anziché adire la Commissione di conciliazione prevista dagli artt. 410 e seguenti cod. proc. civ. come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dai predetti articoli, di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione anche in sede sindacale con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.
Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione.
La predetta Commissione è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Ania;
b) per i lavoratori, da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La segreteria della Commissione ha sede presso l'Ania e le riunioni della Commissione avranno luogo presso gli uffici dell'Associazione, o di Milano o di Roma, ovvero presso gli uffici dell'azienda interessata alla controversia siti nel capoluogo della provincia ove presta la sua attività il lavoratore interessato, se in questa operano più di 200 dipendenti da imprese assicuratrici, o, in caso contrario, nel capoluogo di regione. Qualora in tali località non esistessero uffici aziendali, le parti si accorderanno su un diverso luogo dove effettuare la riunione della Commissione.
La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite l'Organizzazione sindacale alla quale è iscritta e/o abbia conferito mandato, o, se trattasi di imprese, anche tramite l'Ania.
Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta mediante raccomandata R.R.
La richiesta deve precisare:
a) le generalità del ricorrente e l'impresa di cui è dipendente o legale rappresentante;
b) la delega per la nomina del proprio rappresentante nel Collegio di conciliazione ad un'Organizzazione sindacale, qualora la parte ricorrente sia il lavoratore; la delega all'Ania qualora la parte ricorrente sia l'impresa;
c) il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti la procedura;
d) l'oggetto della vertenza.
La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione comunicherà a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro quaranta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412 bis del cod. proc. civ.
Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si formerà un verbale che dovrà essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113 cod. civ. e degli artt. 410 e 411 cod. proc. civ. come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.
Il processo verbale di conciliazione verrà depositato, a cura della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione provinciale del lavoro, ai fini del suo successivo inoltro presso il Tribunale competente per territorio.
Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell'art. 412 cod. proc. civ., come modificato dal D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80.

Allegati
Allegato 8 Protocollo sulle relazioni sindacali

L'Ania e le OO.SS. convengono che l'acquisizione e lo scambio di più significativi elementi conoscitivi attinenti al fattore lavoro nel suo complesso, rappresenti un fatto positivo per il corretto svolgimento delle relazioni sindacali.
Le parti, pertanto, ferme restando le rispettive autonomie, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione ed intervento proprie di ciascuna Organizzazione, concordano sull'opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche in questione.
A tale scopo l'Ania e le OO.SS. concordano che l'Osservatorio costituisca lo strumento idoneo per il raggiungimento dell'obiettivo sopra definito.
Formeranno oggetto di esame i seguenti argomenti:
- eventuali problematiche inerenti l'occupazione nel settore, l'andamento dell'occupazione nel settore, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile, anche in rapporto all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro ed alle disposizioni di legge in materia di parità uomo-donna, nonché ad eventuali raccomandazioni UE in materia;
- monitoraggio delle trasformazioni del mercato occupazionale attraverso la raccolta di informazioni relative oltre che all'andamento occupazionale del settore nel suo complesso e di singole aree geografiche, anche alla tipologia delle professionalità richieste dal mercato.
Tale monitoraggio è finalizzato alla conoscenza dell'andamento/composizione dei flussi occupazionali e della possibile evoluzione del rapporto domanda/offerta del mercato del lavoro e costituisce strumento di supporto della Commissione paritetica;
- la dinamica del costo del lavoro nell'ambito del settore assicurativo in rapporto anche con il resto del mercato del lavoro italiano ed estero, tenendo anche in considerazione l'andamento dei settori interessati all'analisi;
- le nuove tecnologie ed i loro effetti sull'organizzazione del lavoro, anche con riferimento ad eventuali nuove figure professionali, nonché gli effetti sulla composizione della rete di vendita e sull'apertura di nuovi canali di vendita;
- le problematiche del lavoro nell'ambito del Mercato unico europeo. A tal fine le parti potranno esaminare la possibilità di promuovere iniziative esterne con la partecipazione dei Sindacati europei di categoria e della Associazione europea delle compagnie;
- l'evoluzione delle relazioni sindacali nel Paese e nell'ambito del Mercato unico;
- aree esposte al fenomeno malavitoso;
- evoluzione della formazione con particolare riferimento alla valorizzazione della professionalità femminile.
L'Osservatorio si avvarrà sia di dati acquisiti dall'Ania attraverso le proprie rilevazioni statistiche, sia di ulteriori dati in altro modo acquisiti o elaborati da ciascuna delle parti, eventualmente utilizzando come ulteriore fonte di informazione, i risultati degli studi compiuti da Organismi pubblici o privati, nazionali e/o internazionali.
L'Osservatorio, pariteticamente costituito, sarà composto da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo e da altrettanti rappresentanti dell'Ania.
Esso si riunirà almeno a cadenza semestrale. Ulteriori riunioni si terranno a richiesta delle parti. Agli incontri potranno essere chiamati ad intervenire, su invito concorde delle parti, esperti delle materie che formano oggetto di osservazione.
Gli esperti che eventualmente le parti dovessero concordare di invitare ad intervenire verranno prescelti, compatibilmente alle tematiche in esame, preferibilmente nell'ambito Irsa e tra gli operatori del settore.
L'attività dell'Osservatorio sarà orientata a fare acquisire alle parti il maggior numero di elementi conoscitivi relativamente alle materie oggetto di studio e ad addivenire, possibilmente, a valutazioni comuni.
Dette valutazioni comuni potranno essere formalizzate in un documento che verrà trasmesso all'Ania la quale provvederà ad inviarlo alle imprese socie perché lo stesso possa costituire uno strumento utile anche per eventuali spunti operativi.

Allegato 9 Commissione nazionale paritetica per l'inquadramento
Durante la vigenza contrattuale opera una Commissione paritetica per l'inquadramento, formata da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente CCNL e da altrettanti rappresentanti dell'Ania.
Detta Commissione ha il compito di:
1) condurre uno studio approfondito per fornire alle parti stipulanti contributi finalizzati a verificare il rapporto tra classificazione e professionalità;
2) esaminare l'evoluzione dei profili professionali esemplificativi, in rapporto all'introduzione di tecnologie innovative;
3) predisporre, tre mesi prima della scadenza del presente contratto, un rapporto conclusivo sull'attività svolta dalla Commissione, avvalendosi eventualmente anche delle conclusioni dell'Osservatorio di cui all'Allegato 8.
La Commissione, che si riunisce a cadenza semestrale, si incontrerà annualmente, in occasione dell'informativa annuale di cui all'art. 7, con le delegazioni che hanno stipulato il contratto collettivo per illustrare i lavori svolti.

Allegato 12 Accordo in tema di tutele sindacali
(del 30 gennaio 2002 come modificato in data 17 settembre 2007)
Tra l'Ania e la Fiba/Cisl, la Fisac/Cgil, la Uilca, la Fna e lo Snfia
Premesso che:
- i principi legislativi in tema di libertà e di attività sindacale nei luoghi di lavoro rinviano alla contrattazione collettiva la definizione dei principali aspetti applicativi della medesima normativa di legge;
- nel settore assicurativo la materia dei permessi sindacali per i lavoratori che rivestono cariche sindacali extraziendali aveva ricevuto un'apposita disciplina con l'accordo 26 giugno 1981, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che in tema di libertà sindacali attribuisce particolari prerogative agli Organismi costituiti nell'ambito delle Associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva;
- in passato, stante l'interconnessione tra la sfera dell'attività sindacale inerente a cariche extraziendali e quella inerente a cariche aziendali, in relazione soprattutto al fenomeno del cumulo di cariche, la materia dei permessi sindacali aziendali aveva ricevuto un'apposita disciplina con l'accordo 14 settembre 1982, organica ed inscindibile rispetto a quella prevista per le tutele sindacali per attività extraziendale;
- gli accordi sopracitati del 26 giugno 1981 e del 14 settembre 1982 erano stati confermati con modifiche dall'accordo 15 febbraio 1996;
- il Testo unico del 18 dicembre 1999, in recepimento degli accordi citati in premessa, ha prorogato di fatto sia le agibilità extraziendali sia le agibilità aziendali fino al 31 gennaio 2002;
- l'esercizio dell'attività sindacale, di cui il diritto ai permessi (retribuiti e non retribuiti) rappresenta un'esigenza imprescindibile per assicurarne l'effettività, trova rispondenza nell'interesse delle imprese a perseguire e mantenere corrette e proficue relazioni industriali;
- in tale contesto appare altresì coerente tenere conto delle diverse istanze emerse da parte delle Organizzazioni sindacali e da parte delle imprese, volte rispettivamente a rendere più efficace la comunicazione soprattutto nell'ambito dei gruppi e a razionalizzare la fruizione delle diverse tipologie di permessi sindacali attualmente esistenti.
Ciò premesso le parti concordano di procedere alla implementazione ed all'aggiornamento della vigente disciplina delle agibilità sindacali di cui all'accordo 30 gennaio 2002 secondo le linee di seguito indicate:
Tutto ciò premesso;
Si è convenuto quanto segue:
Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Sezione terza
La presente Sezione terza dell'accordo riguarda il trattamento da praticarsi dalle imprese di assicurazione socie dell'Ania e dalle società controllate dalle imprese medesime nei confronti del personale dipendente, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore assicurativo:

A) Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 1

Ferma restando l'osservanza delle vigenti norme di legge in materia di RSA e della prassi di categoria e ferma restando la legittimità di quelle già costituite alla data di sottoscrizione del presente CCNL, le OO.SS. firmatarie del presente accordo si attiveranno affinché le RSA siano costituite, presso l'unità produttiva di riferimento, da un numero di lavoratori iscritti ad una medesima Organizzazione sindacale in numero:
- non inferiore a 2 nelle unità produttive fino a 200 dipendenti;
- non inferiore a 3 nelle unità produttive con più di 200 dipendenti e fino a 500;
- non inferiore a 4 nelle unità produttive con più di 500 dipendenti.
Ove nell'ambito di una stessa impresa risultino costituite, ai sensi del precedente comma, più RSA appartenenti ad una medesima Organizzazione sindacale, le rappresentanze stesse possono istituire l'Organo di coordinamento di cui all'art. 2, comma 3, della Sezione seconda.
Ad ogni effetto previsto dal presente accordo, l'avvenuta costituzione di una RSA nonché dell'Organo di coordinamento di più rappresentanze ai sensi dei precedenti commi, deve essere comunicata, per il tramite dell'Organizzazione sindacale di appartenenza, alla Direzione dell'impresa mediante lettera raccomandata a.r.

B) Assemblee del personale
Art. 1

I lavoratori hanno diritto di riunirsi nei singoli luoghi di lavoro in cui prestano la loro opera, al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per le quali viene conservata la normale retribuzione.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi in servizio nel singolo luogo di lavoro - sono promosse singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale, nonché su materie attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

C) Delegazione sindacale
Nell'ambito delle attività sindacali collettive in ambito aziendale, le OO.SS. si impegnano su quanto segue:
a) nelle aziende fino a 500 dipendenti la delegazione sindacale è costituita di regola da non più di 2 dirigenti o componenti la RSA per ciascuna Organizzazione sindacale, firmataria del presente accordo;
b) nelle aziende da 501 e fino a 800 dipendenti la delegazione sindacale è costituita di regola da non più di 3 dirigenti o componenti la RSA per ciascuna Organizzazione sindacale, firmataria del presente accordo;
c) nelle aziende oltre gli 800 dipendenti la delegazione sindacale è costituita di regola da non più di 4 dirigenti o componenti la RSA per ciascuna Organizzazione sindacale, firmataria del presente accordo.
Le RSA di ciascuna OO.SS. firmataria dei CIA. hanno facoltà in casi particolari di integrare la delegazione sindacale, come descritta ai precedenti punti a), b) e c), di regola con non più di un dirigente sindacale delle strutture territoriali ai vari livelli di ciascuna delle OO.SS. stipulanti il CCNL vigente.
Le parti inoltre si danno reciprocamente atto che:
- nell'ambito delle procedure di confronto sindacale che non interessano la totalità delle imprese, facenti parte di un unico gruppo assicurativo, le OO.SS. procureranno di formare una rappresentanza sindacale composta da un numero complessivo di dirigenti sindacali non superiore a quello corrispondente a 2 dirigenti sindacali per ciascuna impresa facente parte del gruppo medesimo ed interessata dal confronto;
- nell'ambito delle procedure di confronto sindacale che interessano la totalità delle imprese, facenti parte di un unico gruppo assicurativo, le OO.SS. si adopereranno, d'intesa con l'impresa capogruppo, per evitare una forte concentrazione di presenze nell'ambito degli incontri di gruppo.

D) Bacheca sindacale - Posta elettronica
Le imprese metteranno a disposizione delle RSA nell'ambito della intranet aziendale ove esistente, una sezione denominata "bacheca sindacale", consultabile dalle postazioni informatiche del personale dipendente dotate di accesso al portale aziendale.
La bacheca elettronica si aggiungerà a quella tradizionale prevista dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e, al pari di quest'ultima, sarà utilizzata esclusivamente per pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il periodo di conservazione del materiale pubblicato sarà oggetto di verifica da parte delle singole RSA al fine di evitare problemi di ordine tecnico per la gestione ed il funzionamento delle altre applicazioni informatiche.
A livello aziendale saranno inoltre individuati, sulla base dei criteri e della policy ivi esistente, limiti e modalità di attribuzione/utilizzo della posta elettronica da parte delle RSA

E) Coordinamenti sindacali nei gruppi assicurativi
Qualora nell'ambito di gruppi assicurativi si siano costituiti coordinamenti sindacali delle RSA delle imprese che ne fanno parte, in occasione di incontri negoziali per il rinnovo dell'eventuale contratto integrativo riguardante il gruppo, tenuti su piazza diversa da quella di appartenenza, sarà corrisposto, a favore di un rappresentante per ogni Organizzazione sindacale presente, il rimborso delle spese secondo criteri e modalità stabilite all'interno del gruppo stesso.
Tale disposizione assorbe, fino a concorrenza, eventuali analoghe previsioni/prassi esistenti nell'ambito dei gruppi.
Le parti concordano inoltre che, anche per quanto attiene i suddetti incontri negoziali di gruppo, si terranno presenti le previsioni dei vigenti accordi sindacali volti ad evitare una forte concentrazione di presenze nel corso degli incontri stessi.

Disposizioni finali
Il presente accordo impegna le imprese socie dell'Ania e le società controllate dalle imprese medesime relativamente al personale dipendente il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto collettivo nazionale del settore assicurativo.
Il presente accordo, sottoscritto anche con riguardo alla disciplina contenuta negli artt. 19, 20, 23 e 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sostituisce eventuali prassi ed usi aziendali in atto, e costituisce un'organica disciplina di tutta la materia relativa alle tutele e non può comunque essere derogata dai destinatari della stessa.
La scadenza, la disdetta o l'eventuale rinnovo del presente accordo coincideranno con quelli che verranno stabiliti in sede di rinnovo del CCNL, Parte normativa, del 17 settembre 2007.
Il presente accordo costituisce allegato del CCNL

Allegato 18 Accordo quadro sulle flessibilità di accesso al lavoro
Il giorno 17 settembre 2007 in Roma tra Ania e Fisba/Cisl, Fisac/Cgil, Fna, Snfia e Uilca
Premesso che:
- lo sviluppo economico, i livelli occupazionali, il principio della occupabilità rappresentano valori condivisi da accompagnare con misure efficaci e di sostegno;
- con la sottoscrizione del presente accordo le parti, ciascuna per la propria competenza, intendono dare un contributo allo sviluppo dei processi di evoluzione e qualificazione nel mercato del lavoro sia dal lato delle imprese che dal lato dei lavoratori e ciò anche per gli aspetti sociali che vi sono correlati;
- conseguentemente vengono individuate nel presente accordo le principali tipologie contrattuali, destinate a facilitare l'accesso al lavoro in modo stabile, di giovani in cerca di prima occupazione e di coloro che sono in cerca di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro;
- le imprese, in relazione agli obiettivi richiesti dalla competitività del mercato, valuteranno quindi quali tipologie contrattuali sono meglio corrispondenti alle proprie finalità organizzative e produttive;
- con la sottoscrizione del presente accordo le parti intendono valorizzare quegli strumenti che consentono l'ottimizzazione delle strategie gestionali e il perseguimento di politiche attive del lavoro;
- le imprese valuteranno con massima attenzione la possibilità di confermare in servizio alla scadenza lavoratrici e lavoratori assunti con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
Tutto ciò premesso, le parti hanno concordato di disciplinare i seguenti istituti:
- contratto a tempo determinato ex D.Lgs. n. 368/2001;
- contratto di somministrazione a tempo determinato ex D.Lgs. n. 276/2003;
- contratto di apprendistato professionalizzante ex D.Lgs. n. 276/2003;
- contratto di inserimento ex D.Lgs. n. 276/2003.
Le parti si impegnano comunque ad incontrarsi successivamente all'emanazione dei decreti attuativi del Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili del 23 luglio 2007 per verificarne compatibilità ed impatti sul presente accordo.

Capitolo 1 Regolamentazione in materia di contratti a tempo determinato
Premesso che:
- il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 attua la direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'Unice, dal Ceep e dal Ces;
- tale D.Lgs., abrogando la precedente normativa di legge e contrattuale, rinvia alla contrattazione collettiva la definizione di taluni elementi del contratto di lavoro a tempo determinato;
- le parti già in occasione del rinnovo del CCNL 18 luglio 2003 si diedero atto della necessità di dar corso a verifiche per accertare la compatibilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. con quanto previsto dall'accordo collettivo nazionale 18 dicembre 1999 contenente, tra l'altro, previsioni in materia di contratto a tempo determinato;
- le parti, in relazione a quanto precede, hanno quindi svolto lungo ed approfondito esame al fine di giungere ad una soluzione concordata;
Tutto ciò premesso;
Si conviene, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, quanto segue:

Art. 1
Le parti concordano nel ritenere che il contratto a tempo determinato non debba essere utilizzato per l'assunzione di lavoratori resasi necessaria in conseguenza di riduzioni di personale a seguito della procedura di cui all'art. 16 del CCNL; peraltro si è convenuto che, nell'impresa nella quale si sia verificata un'eccedenza di personale:
a) qualora venga stipulato un accordo ai sensi dell'art. 16 del CCNL, con il quale si convenga una riduzione di personale, sarà consentito l'utilizzo dei contratti a tempo determinato secondo le vigenti disposizioni di legge;
b) diversamente:
- nei sedici mesi successivi alla fine del periodo di cui al penultimo comma dell'art. 16 del CCNL sarà escluso l'utilizzo del contratto a tempo determinato per l'assunzione di personale nelle unità produttive della medesima città e per le stesse mansioni interessate dalla suddetta riduzione, salvo le assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- nei dodici mesi successivi alla fine del periodo di cui al penultimo comma dell'art. 16 del CCNL l'utilizzo del contratto a tempo determinato per l'assunzione di personale di cui alla Parte terza della Disciplina speciale, sarà limitato al rimpiazzo dei contratti in scadenza nel corso dei dodici mesi indicati.

Art. 2
I contratti stipulati ai sensi del presente capitolo avranno una durata complessiva non superiore a 36 mesi comprensivi di eventuali proroghe e rinnovi e per lo svolgimento di mansioni comunque equivalenti.

Art. 3
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato devono ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi connessi all'esecuzione del lavoro (esempio D.Lgs. n. 626/1994, D.Lgs. n. 196/2003, ecc.).
Altre opportunità formative del personale a tempo determinato vengono garantite nel limite minimo di:
- otto ore, qualora la durata del contratto sia fino a nove mesi;
- sedici ore, qualora la durata del contratto sia superiore a nove mesi e inferiore a quindici;
- ventiquattro ore, qualora la durata del contratto sia superiore a quindici mesi.
Tale ulteriore formazione deve concernere l'attività lavorativa, con riferimento al livello di esperienza dei relativi lavoratori ed alla tipologia del lavoro richiesto.

Art. 4
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368:
[…]
- agli Organismi sindacali aziendali l'informativa sarà resa in occasione dell'incontro di cui all'art. 10 del presente CCNL Conseguentemente verranno fornite informazioni in ordine al numero di contratti a tempo determinato cessati, in corso ed attivati nell'anno; verranno fornite altresì informazioni sul numero dei lavoratori a tempo determinato successivamente assunti a tempo indeterminato.

Art. 5
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del D.Lgs. n. 368/2001, le parti stabiliscono che il numero di lavoratori che le imprese possono utilizzare con contratto a tempo determinato non può essere superiore a:
- 10% degli occupati in forza di contratto a tempo indeterminato per le imprese fino a 500 dipendenti;
- 9% degli occupati in forza di contratto a tempo indeterminato per le imprese da 501 a 1.500 dipendenti;
- 8% degli occupati in forza di contratto a tempo indeterminato per le imprese oltre 1.500 dipendenti.
Sono escluse dalle suddette limitazioni: le fattispecie di cui all'art. 10, comma 7, lett. da a) (lavoratori assunti nella fase di avvio di nuove attività per la durata massima di 12 mesi) a d) e comma 8 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
I lavoratori addetti all'organizzazione produttiva e alla produzione sono esclusi dal computo dei lavoratori su cui calcolare le percentuali.
Nei casi in cui i rapporti percentuali diano un risultato inferiore a 12, resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 12 lavoratori con contratto a tempo determinato.
Quando più imprese facciano parte di un unico gruppo assicurativo, per ciascuna impresa che lo compone le percentuali sopra indicate sono maggiorate di 6 punti percentuali, fermo restando che nel complesso del gruppo non potrà essere utilizzato un numero di lavoratori con contratto a tempo determinato superiore a quello corrispondente alla somma dei tempi determinati calcolati sulla base delle quote spettanti alle singole imprese in forza dei commi precedenti.
La determinazione percentuale dei lavoratori utilizzabili con contratto a tempo determinato è riferita al numero dei lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda al 31 dicembre dell'anno precedente.
I lavoratori a tempo parziale sono computati quali frazioni di un tempo pieno (ad esempio due lavoratori part-time 50% sono computati come un lavoratore full-time). Le eventuali frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.
Relativamente ai casi di assunzione di personale addetto ai call center inquadrato nella Parte terza della Disciplina speciale del CCNL valgono le disposizioni riportate ai commi successivi.
Fermo restando quanto previsto dalla nota a verbale 3 dell'art. 165 del presente CCNL, in caso di utilizzo di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale di cui alla Parte terza della Disciplina speciale, ai limiti di cui ai precedenti commi si aggiunge un'ulteriore quota, fruibile unicamente per l'assunzione dei lavoratori di cui al presente comma, pari al:
- 20% degli occupati in forza di contratto a tempo indeterminato per le imprese fino a 500 dipendenti;
- 18% degli occupati in forza di contratto a tempo indeterminato per le imprese da 501 a 1.500 dipendenti;
- 14% degli occupati in forza di contratto a tempo indeterminato per le imprese oltre 1.500 dipendenti;
- qualora un'impresa abbia oltre 3.000 dipendenti, il numero massimo dei lavoratori a tempo determinato non potrà essere superiore a 570.
Sono esclusi anche in questo caso dal computo dei lavoratori su cui calcolare le percentuali gli addetti all'organizzazione produttiva e alla produzione, così come la determinazione percentuale dei lavoratori di cui alla Parte terza della Disciplina speciale utilizzabili con contratto a tempo determinato resta riferita al numero dei lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda al 31 dicembre dell'anno precedente.
Quando più imprese di assicurazione facciano parte di un unico gruppo, le percentuali di cui sopra si intendono riferite al complesso delle imprese del gruppo.
Anche nella presente ipotesi i lavoratori a tempo parziale sono computati quali frazioni di un tempo pieno (ad esempio due lavoratori part-time 50% sono computati come un lavoratore full-time). Le eventuali frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.
Nota a verbale
Poiché i limiti suindicati costituiscono l'espressione di una valutazione standard rispetto alla generalità delle situazioni di mercato, nei casi in cui un call center si inserisca in un'impresa le cui caratteristiche risultino oggettivamente e significativamente difformi dalla citata generalità, in sede aziendale verranno concordate le soluzioni ritenute più opportune.

Capitolo 2 Regolamentazione in materia di contratto di somministrazione a tempo determinato
Premesso che:
- il D.Lgs. n. 276/2003 ha introdotto nell'ordinamento nazionale il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- il predetto provvedimento ha demandato alle parti la regolamentazione di alcuni aspetti fondamentali di tale istituto;
- le parti ritengono che anche nel settore assicurativo il contratto di somministrazione a tempo determinato possa essere un utile strumento nell'interesse delle esigenze aziendali e contemporaneamente a vantaggio ed incremento dell'occupazione;
Tutto ciò premesso;
Si conviene quanto segue:

Art. 1
Ai sensi dell'art. 20, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003, il numero di lavoratori che le imprese possono utilizzare con contratto di somministrazione a tempo determinato non può essere superiore al 6% degli occupati in forza di contratto a tempo indeterminato con esclusione del personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione.
Nei casi in cui i rapporti percentuali diano un risultato inferiore a 8, resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 8 lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato.
Quando più imprese facciano parte di un unico gruppo assicurativo, per ciascuna impresa che lo compone le percentuali sopra indicate sono maggiorate di 6 punti percentuali, fermo restando che nel complesso del gruppo non potrà essere utilizzato un numero di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato superiore alla somma delle quote, non maggiorate, spettanti alle singole imprese sulla base dei due commi precedenti.
La determinazione percentuale dei lavoratori utilizzabili con contratto di somministrazione a tempo determinato è riferita al numero dei lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda al 31 dicembre dell'anno precedente. I lavoratori a tempo parziale sono computati quali frazioni di un tempo pieno (ad esempio due lavoratori part-time 50% sono computati come un lavoratore full-time).
Le eventuali frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.

Art. 2
Le imprese utilizzatrici comunicheranno preventivamente agli Organismi sindacali aziendali, o in mancanza agli Organismi territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, il numero dei contratti di somministrazione a tempo determinato e il motivo del ricorso a tali contratti.
Nel corso dell'incontro annuale di cui all'art. 10 del presente CCNL, le imprese informeranno gli Organismi sindacali aziendali sul numero e i motivi dei contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Nel caso di imprese facenti parte di gruppi, l'informazione di cui al comma precedente comprenderà anche il numero complessivo dei contratti conclusi a livello di gruppo.

Art. 3
Ferma la disciplina di cui al D.Lgs. n. 276/2003, ai lavoratori dipendenti dalla società somministratrice verrà corrisposto il premio aziendale di produttività secondo modalità e criteri previsti dalla contrattazione integrativa aziendale dell'impresa utilizzatrice.
Dichiarazione delle parti
Le parti, coerentemente agli orientamenti emersi nel Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili del 23 luglio 2007, concordano sull'opportunità di rinviare l'esame della disciplina afferente eventuali limitazioni temporali del contratto di somministrazione a tempo determinato al momento in cui dovessero sopravvenire interventi legislativi sulla materia.
In attesa dell'emanazione della suddetta disciplina legislativa, e comunque sino al 30 giugno 2008, le imprese si impegnano a non porre in essere contratti di somministrazione a tempo determinato di durata superiore a 36 mesi. Qualora entro tale data non fosse intervenuta alcuna disciplina legislativa, le parti si incontreranno per riesaminare la materia.

Capitolo 3 Regolamentazione in materia di apprendistato professionalizzante
Premesso che:
- la legge 24 giugno 1997, n. 196, e il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, disciplinano il contratto di apprendistato, rimandando alle parti la regolamentazione di taluni aspetti;
- le parti ritengono che anche nel settore assicurativo l'apprendistato possa essere un utile strumento a vantaggio dell'occupazione, contribuendo allo sviluppo dell'orientamento professionale e della formazione dei giovani, e contemporaneamente nell'interesse delle esigenze aziendali;
- le parti intendono disciplinare prioritariamente l'apprendistato professionalizzante, quale tipico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento;
Tutto ciò premesso;
Si conviene quanto segue:

Art. 1
L'apprendistato è ammesso per il conseguimento di tutte le qualifiche e mansioni comprese nell'area professionale C e nella posizione organizzativa 1 dell'area professionale B.

Art. 2
[…]
Poiché, peraltro, le parti concordano nel ritenere che il contratto di apprendistato non debba essere utilizzato per l'assunzione di lavoratori resasi necessaria in conseguenza di riduzioni di personale a seguito della procedura di cui all'art. 16 del CCNL, si è convenuto che, nell'impresa nella quale si sia verificata un'eccedenza di personale:
a) qualora venga stipulato un accordo ai sensi dell'art. 16 del CCNL, con il quale si convenga una riduzione di personale, potrà essere disciplinato l'utilizzo del contratto di apprendistato;
b) diversamente, nei sedici mesi successivi alla fine del periodo di cui all'ultimo comma dell'art. 16 del CCNL sarà escluso l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'assunzione di personale nelle unità produttive della medesima città e per le stesse mansioni interessate dalla suddetta riduzione.
Norma transitoria
La previsione di cui al 1° comma del presente articolo trova applicazione decorsi i primi quattro anni dalla prima assunzione con contratto di apprendistato per i lavoratori assunti per il conseguimento di tutte le qualifiche e mansioni comprese nell'area professionale C e nella posizione organizzativa 1 dell'area professionale B.

Art. 3
Il contratto di apprendistato ha durata di quattro anni per i lavoratori assunti per il conseguimento di tutte le qualifiche e mansioni comprese nell'area professionale C e nella posizione organizzativa 1 dell'area professionale B.

Art. 6
Per quanto non specificatamente previsto dalla legge, dalle previsioni regionali e dalle disposizioni del presente accordo, si applica il contratto nazionale e il contratto integrativo aziendale.
In sede aziendale vengono individuate dalle imprese e dagli Organismi sindacali aziendali le disposizioni dei contratti integrativi aziendali non applicabili al personale assunto con contratto di apprendistato stante la natura del contratto stesso.
Le parti si incontreranno dopo l'adozione delle previste discipline regionali di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003, per gli opportuni coordinamenti ai fini applicativi.
Norma transitoria
Ai fini dell'individuazione di cui al 2° comma del presente articolo, le parti aziendali si incontreranno entro il 31 dicembre 2007. Resta fermo che nelle more le imprese che utilizzeranno tale tipologia contrattuale faranno ricorso alle prassi aziendalmente in uso.

Art. 9
I criteri concernenti la formazione degli apprendisti sono così individuati:
1) rispetto ad ogni apprendista, l'impresa è tenuta ad erogare una formazione adeguata orientata al conseguimento della qualifica professionale prevista, facendo riferimento ad un monte ore di formazione pari a 120 ore all'anno per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali. La formazione può essere erogata direttamente dall'impresa o da soggetti accreditati e in possesso del "know-how" necessario. Le attività formative possono essere erogate prevalentemente tramite lezione frontale e attraverso modalità a distanza (e-learning), nonché, in via sussidiaria, di affiancamento on the job;
2) le imprese predisporranno percorsi formativi contenenti moduli e contenuti di tipo "trasversale" e moduli e contenuti di tipo "tecnico-professionale".
Per ciò che riguarda i contenuti di tipo "trasversale", conformemente a quanto previsto dall'art. 2, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998, essi dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel D.M. 20 maggio 1999, articolati in quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione e tecnica;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
I contenuti di tipo professionalizzante, indicati all'art. 2, lett. b) del citato D.M. 8 aprile 1998 e le competenze da acquisire attraverso l'esperienza di lavoro devono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi indicati nel D.M. 20 maggio 1999:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il recupero eventuale di conoscenze di tipo linguistico/matematico viene sviluppato nell'ambito dei moduli di tipo "trasversale" e professionalizzanti predisposti dall'impresa;
3) per l'erogazione della formazione agli apprendisti è richiesta la presenza di tutor aziendali adeguatamente formati e competenti, in conformità con quanto stabilito dall'art. 49, 5° comma, lett. e) del D.Lgs. n. 276/2003;
4) la formazione erogata agli apprendisti deve essere registrata, ai fini del libretto formativo, seguendo le indicazioni all'uopo previste dalle regolamentazioni nazionali e regionali.
Dichiarazione delle parti
La regolamentazione di cui al presente articolo potrà essere implementata/modificata alla luce delle risultanze della Commissione paritetica di cui alla nota a verbale 1 del presente accordo.

Il tutor aziendale
Il tutor aziendale ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, per la durata del piano formativo individuale, al fine di agevolarne l'inserimento all'interno dell'impresa, facilitando l'apprendimento delle competenze necessarie, favorendo l'eventuale integrazione tra la formazione esterna e la formazione interna all'impresa e trasmettendo le competenze necessarie all'esercizio dell'attività lavorativa.
Il tutor esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro.
Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa.
Il tutor deve:
a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa.
Ciascun tutor può affiancare non più di cinque apprendisti.
Per la formazione impartita all'apprendista attraverso strumenti di "e-learning", anche l'attività di accompagnamento svolta dal tutor potrà essere effettuata con modalità e strumenti a distanza.
Il tutor aziendale, nel corso del primo anno, deve partecipare ad una specifica attività formativa destinata allo stesso, da svolgersi all'interno od all'esterno dell'impresa, di durata non inferiore ad 8 ore e comunque nel rispetto delle eventuali discipline regionali, finalizzata a rafforzare principalmente le seguenti competenze:
- conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
- conoscere le funzioni del tutor e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;
- gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in azienda;
- gestire le eventuali relazioni con i soggetti esterni all'impresa coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;
- pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
- valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento.

Capacità formativa interna
Ai fini dell'erogazione della formazione agli apprendisti, l'impresa ha la "capacità formativa interna" necessaria qualora, ferma restando la normativa vigente in materia, vi siano:
- risorse umane in possesso del "know how" necessario in relazione al piano formativo ed idonee a trasferire competenze;
- tutori con formazione e competenze adeguate secondo quanto stabilito nel presente documento;
- locali idonei in relazione agli obiettivi formativi, come previsto dall'art. 9, punto 1 dell'Allegato 18 al CCNL 17 settembre 2007.

Capitolo 4 Regolamentazione in materia di contratti di inserimento
Premesso che:
- all'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004 è stata concordemente attribuita dalle parti efficacia transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva, secondo i livelli e le titolarità attualmente previsti;
- la presente regolamentazione sostituisce la disciplina definita dall'accordo interconfederale;
- le parti - nell'intento condiviso di ottimizzare la prescrizione legislativa che subordina la possibilità di nuove assunzioni mediante contratti di inserimento alla condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti - convengono che, in sede aziendale, vengano individuate soluzioni per il mantenimento in servizio del personale assunto con le modalità contrattuali previste dalla presente regolamentazione;
Tutto ciò premesso;
Si conviene quanto segue:

Art. 1
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.

Art. 2
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.

Art. 3
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
- la durata, individuata ai sensi del successivo art. 5;
- l'eventuale periodo di prova, indicato dal presente CCNL;
- l'orario di lavoro indicato dal presente CCNL;
- fermo restando quanto previsto in premessa, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di un livello rispetto alla categoria che, secondo il presente CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto.

Art. 4
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.

Art. 5
Il contratto di inserimento potrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima di diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate inferiori alla massima indicata, da definirsi in sede di contrattazione integrativa aziendale anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.

Art. 6
Il progetto deve prevedere una formazione teorica sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi connessi all'esecuzione del lavoro (esempio D.Lgs. n. 626/1994, D.Lgs. n. 196/2003, ecc.).
Altre opportunità formative del personale vengono garantite nel limite minimo di:
- otto ore, qualora la durata del contratto sia di nove mesi;
- sedici ore, qualora la durata del contratto sia oltre nove e fino a quattordici mesi;
- ventiquattro ore, qualora la durata del contratto sia superiore a quattordici mesi e nel caso di soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico di cui al 1° comma dell'art. 5 che precede.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, tenendo conto anche di auspicate soluzioni che potranno essere nel frattempo individuate nell'ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua e nell'ambito dell'attività dell'Ente bilaterale nazionale per la formazione assicurativa (Enbifa).
Le parti, infine, si riservano di verificare, nell'ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua e nell'ambito dell'attività di Enbifa, la possibilità di sostenere anche progetti formativi per i contratti di reinserimento.

Art. 7
Per quanto non specificamente previsto dalla legge e dalle disposizioni del presente accordo, si applica il contratto nazionale e il contratto integrativo aziendale.
In sede aziendale vengono individuate dalle imprese e dagli Organismi sindacali aziendali le disposizioni dei contratti integrativi aziendali non applicabili al personale assunto con contratto di inserimento stante la natura del contratto stesso.
Norma transitoria
Ai fini dell'individuazione di cui al presente articolo, le parti aziendali si incontreranno entro il 31 dicembre 2007. Resta fermo che nelle more le imprese che utilizzeranno tale tipologia contrattuale faranno ricorso alle prassi aziendalmente in uso.

Art. 8
[…]
Nota a verbale 1
Nell'ottica di dare unicità temporale all'applicazione degli istituti previsti nel presente accordo, le parti convengono che gli effetti dello stesso decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di definizione dei profili formativi previsti nella disciplina dell'apprendistato professionalizzante.
A tal fine viene istituita una Commissione paritetica composta da dieci membri che entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL dovrà elaborare i suddetti profili e le relative discipline applicative.
Sono fatti salvi gli effetti giuridici derivanti dai contratti di cui al presente accordo quadro sottoscritti prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso.
Nota a verbale 2
In attesa che, in linea con quanto espresso nel Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili del 23 luglio 2007, siano emanate disposizioni abrogative e/o modificative per il lavoro a chiamata e per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato, le imprese si impegnano a non porre in essere unilateralmente iniziative di tal genere.
Inoltre, ed in considerazione della particolarità dell'istituto del lavoro ripartito, le imprese si impegnano a non stipulare detto contratto.
L'Ania invita inoltre le imprese presso le quali siano stati posti in essere contratti di tal genere a concordare in sede aziendale adeguate soluzioni per la graduale stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
Nota a verbale 3
In linea con quanto stabilito nelle premesse al presente accordo quadro, le imprese si adopereranno per evitare l'utilizzo reiterato e continuativo in capo allo stesso lavoratore di più contratti disciplinati dall'accordo stesso.

Allegato 19 Protocollo sulla responsabilità sociale d'impresa
Premesso che:
- nel settore assicurativo il sistema di relazioni sindacali si è sviluppato secondo un metodo consolidato che ha portato ad assetti contrattuali articolati nel contratto collettivo nazionale di categoria e in un secondo livello di contrattazione aziendale riguardante materie e istituti definiti dal contratto collettivo nazionale medesimo;
- nel settore assicurativo accordi aziendali e di gruppo hanno contribuito ad accompagnare i processi di trasformazione del comparto, coniugando le diverse esigenze del mercato con i valori sociali espressi a livello europeo e nazionale;
- la responsabilità sociale è un tema che negli ultimi anni è stato oggetto di interventi di sensibilizzazione a livello comunitario e nazionale;
- le imprese perseguono da tempo l'obiettivo di presentarsi sul mercato con particolare attenzione ai temi sociali, dei quali riconoscono l'importanza nell'ottica di uno sviluppo globale del settore;
- le parti riconoscono l'imprescindibilità dei valori etici quali i diritti umani fondamentali e i diritti del lavoro e ribadiscono la necessità di contrastare ogni forma di discriminazione;
Tutto ciò premesso;
Le parti sottolineano l'importanza della condivisione di valori finalizzati ad uno sviluppo di un sistema socialmente sostenibile, che tenga conto di tutti i portatori di interessi (utenti, azionisti, dipendenti).
In tale contesto le imprese proseguiranno nell'impegno di conciliare i valori dell'etica e del business in tutti i processi aziendali nell'ambito delle strutture aziendali e di gruppo, anche se ubicate in Paesi diversi, per dare sempre maggiore rilievo al ruolo della responsabilità sociale quale valore condiviso.
Tale impegno passa attraverso:
- l'imprescindibile salvaguardia dei diritti fondamentali dei lavoratori/trici, unita ad una costante azione volta a contrastare ogni forma di discriminazione basata sul sesso, sulla razza, sulla religione, sull'orientamento politico, sull'adesione al Sindacato, ecc.;
- il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo dei lavoratori/trici quale elemento strategico e indispensabile per il miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti offerti e quindi per lo sviluppo e il successo dell'azienda;
- il coinvolgimento dei lavoratori/trici, l'apertura del dialogo, lo scambio delle informazioni e delle valutazioni, la tutela del diritto di associarsi, il riconoscimento del ruolo della rappresentanza dei lavoratori, della contrattazione collettiva e della stabilità dell'occupazione, tutti fattori che possono promuovere gli obiettivi sociali della Comunità europea.
A tal riguardo le parti valutano positivamente il sistema di relazioni sindacali adottato nel settore e si impegnano a preservarne l'impostazione e a perseguire l'implementazione di un dialogo costruttivo nella prospettiva di uno sviluppo socialmente responsabile.
Le parti riconoscono altresì l'importanza della disciplina quadro relativa alla procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di dimensioni comunitarie, anche attraverso l'istituzione dei Comitati aziendali europei, valorizzandone il ruolo e le funzioni.
Tutto ciò nel rispetto della disciplina prevista dalle direttive europee n. 94/45 e 2002/14/CE, recepite nel nostro ordinamento rispettivamente con i decreti legislativi 2 aprile 2002, n. 74 e 6 febbraio 2007, n. 25.
Tale normativa, nel rispetto delle prerogative delle strutture sindacali aziendali e nazionali, contribuisce a rafforzare la solidarietà tra lavoratori/trici appartenenti a Paesi diversi e a garantire il rispetto dei diritti minimi fondamentali di tutti i lavoratori/trici del gruppo su base europea, nonché a sviluppare il dialogo sociale nelle sue diverse articolazioni.
Le parti riaffermano altresì la centralità dei lavoratori/trici e l'obiettivo della loro valorizzazione sottolineandone l'importanza strategica per lo sviluppo e la crescita dell'impresa.
In questo contesto le parti riaffermano l'importanza dell'obiettivo di sviluppare iniziative volte a garantire l'efficacia degli interventi di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
La valorizzazione dei lavoratori/trici si esplica favorendo il processo di sviluppo professionale e di formazione continua, anche attraverso il riconoscimento del ruolo e delle competenze di Enbifa e l'utilizzo dei finanziamenti erogati da Fondi paritetici interprofessionali (Forte) e/o dalle istituzioni locali, nazionali e comunitarie. Tali fattori si sono rivelati strumenti efficaci di conoscenza sia rispetto alle esigenze occupazionali e professionali dei lavoratori/trici, sia rispetto all'evoluzione organizzativa e tecnologica delle imprese, in un contesto di crescente competitività internazionale.
Il tema della responsabilità sociale si estende alla qualificazione continua del servizio offerto alla clientela e più in generale al mercato.
Le parti condividono la definizione contenuta nel libro verde della Commissione europea del 2001, secondo la quale la responsabilità sociale d'impresa consiste nella "integrazione volontaria da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ambientali nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le parti interessate" e si impegnano pertanto a favorire la diffusione della cultura, dei principi e dei valori connessi alla responsabilità sociale d'impresa, a valorizzare le buone pratiche del mercato implementando gli strumenti volontari come il bilancio sociale ed il codice etico, anche attraverso il più ampio coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori.
Sui temi e i contenuti della responsabilità sociale d'impresa le parti si adopereranno a livello aziendale e/o di gruppo per la più ampia diffusione della conoscenza degli standard di riferimento, verificandone la coerenza applicativa.
Al fine di favorire l'adozione di comportamenti socialmente responsabili da parte di tutti i portatori d'interesse, le parti si impegnano a dare nuovo impulso agli istituti della Commissione per le pari opportunità e dell'Osservatorio paritetico per il "mobbing", favorendone la diffusione, l'operatività e promuovendo su questi temi azioni positive.
Viene altresì istituito, a livello nazionale, un Osservatorio paritetico con finalità di monitoraggio della diffusione e applicazione dei principi sopra richiamati, nonché di scambio delle "best practices" aziendali di settore nell'ambito di temi ritenuti utili a promuovere i valori del lavoro e dell'impresa e ad ottimizzare il clima aziendale tra cui le relazioni sindacali positive e responsabili, la valorizzazione e la crescita della professionalità dei dipendenti, le iniziative a favore dei diversamente abili, ecc.
L'Osservatorio paritetico, con sede a Roma, si riunirà almeno una volta l'anno e sarà composto da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale e da un numero pari di rappresentanti delle imprese, con rotazione nella Presidenza.