Cassazione Penale, Sez. 4, 11 ottobre 2011, n. 36605 - Lavori in autostrada e gravi infortuni: mancanza di adeguate protezioni e di segnaletica
- Appalto e Contratto d’opera
- Committente
- Delega di Funzione
- Dirigente e Preposto
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Responsabilità per il delitto di omicidio colposo in danno di un operaio e di lesioni colpose gravi in danno di due operai che, mentre si trovavano al lavoro sull'autostrada A6 Torino - Savona per disarmare un tratto di guard-rail, venivano travolti da un'auto il cui conducente ne perdeva il controllo, per l'alta velocità e l'asfalto bagnato dalla pioggia.
Furono imputati del reato:
1) l'amministratore unico della spa (G.) che aveva subappaltato l'opera di rimozione delle barriere
2) il direttore tecnico della spa che svolgeva tali lavori nel cantiere (P.)
3) il funzionario della società autostrade e coordinatore del posto di manutenzione della zona di Altare con compito di verifica anche della sicurezza delle opere svolte dall'appaltatore (M.)
Condannati in primo e secondo grado, ricorrono in Cassazione - Rigetto.
Per quanto concerne G., la difesa dell'imputato ritiene che l'indicazione nel contratto di subappalto (intercorso tra la soc. P. -sub committente- e la soc. S. -subappaltatore-) del geom. P. quale responsabile dei lavori e della sicurezza e di G. B. quale RSPP, costituissero deleghe conferite a tali soggetti da parte del G. che escludevano quindi il radicarsi in capo a lui di una posizione di garanzia per le eventuali omissioni verificatesi nel cantiere autostradale.
La Corte afferma che, nel caso di specie, il semplice richiamo in un contratto delle funzioni a cui sono chiamati alcuni dipendenti, non può integrare una delega, in quanto non vi è una manifesta ed inequivoca volontà di trasferire ad altri propri compiti, con l'attribuzione dei conseguenti poteri, anche di spesa.
Ma vi è di più. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, figura prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 626 del 1994, nonché il responsabile del cantiere, inteso come dirigente o preposto (cfr. art. 4 D.Lgs. 626 cit), sono figure tipiche su cui già gravano ex lege specifici obblighi e, quindi dotati di un'autonoma posizione di garanzia.
La Corte afferma che a fronte di un prevedibile pericolo per l'incolumità degli operai, come emergente dalle condizioni atmosferiche e dal fatto che già altre auto in precedenza avevano effettuato brusche frenate, dovevano essere attuate misure di sicurezza adeguate, indipendentemente dalla durata (di poche ore) del lavoro da svolgere. Come rilevato dalla corte di merito, l'istallazione di protezioni di maggiore stabilità (es. "new-jersey" in cemento piuttosto che in pvc), avrebbero con alta probabilità evitato l'evento. La deviazione del traffico su corsie lontane dal luogo di lavoro o la sospensione dei lavori in situazione di insicurezza avrebbero con certezza evitato il sinistro.
La violazione di tali regole cautelari è stata pertanto correttamente ritenuta dal giudice di merito integrare l'elemento colposo del delitto contestato ai tre imputati.
"Quanto alla doglianza del M. in ordine alla sua riconosciuta posizione di garanzia, va ricordato che tale imputato, funzionario della Soc. Autostrade, era il coordinatore del posto di manutenzione di Altare, con funzioni di verifica e controllo delle attività di cantiere.
Pertanto rappresentava il committente sul luogo dei lavori. Ciò premesso va ricordato che in materia di sicurezza anche il committente ha una propria autonoma posizione di garanzia ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 626 del 1994, ora, art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008). Questi, infatti, in termini generali, è corresponsabile qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando abbia consentito l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose, come nel caso de quo, in cui i lavoratori non erano protetti da rischi dì investimento."
Fatto
1. Con sentenza del 20\6\2008 il Tribunale di Savona condannava G.C. P.E. e M.I. per il delitto di omicidio colposo in danno dell'operaio P.D. e di lesioni colpose gravi in danno dei lavoratori G.M. e P.A.
Costoro mentre si trovavano al lavoro sull'autostrada A6 Torino - Savona per disarmare un tratto di guard-rail, venivano travolti da un'auto il cui conducente ne perdeva il controllo, per l'alta velocità e l'asfalto bagnato dalla pioggia (fatto acc. in Altare il 24\1\2001).
Agli imputati G. (amministratore unico della società S. s.p.a. che aveva subappaltato l'opera di rimozione delle barriere), P. (direttore tecnico della società S. che svolgeva i lavori nel cantiere), M. (funzionario della società autostrade e coordinatore del posto di manutenzione della zona di Altare con compito di verifica anche della sicurezza delle opere svolte dall'appaltatore), veniva addebitato di non avere colposamente approntato tutte le misure di sicurezza idonee allo scopo di salvaguardare la incolumità degli operai intenti al lavoro in una zona ove vi era un intenso traffico autostradale. In particolare omettendo di dirottare il traffico su una unica corsia ed, in ogni caso, in un tratto lontano dalla zona di lavoro; non predisponendo idonee e robuste barriere protettive; tutto ciò in presenza di una situazione di pericolo costituita dal traffico veicolare e dalla pendenza e viscidità del manto stradale. Il tribunale, ritenuti non sussistenti gli addebiti di colpa specifica elevati a carico degli imputati, per la inesigibilità in concreto della applicazione delle misure di sicurezza omesse, riteneva sussistere il profilo di colpa costituito dall'omesso rispetto delle clausole contrattuali che imponevano in situazione di pericolo dovute a nebbia, precipitazioni nevose od altre condizioni idonee a limitare la visibilità e l'aderenza alla pavimentazione, di sospendere i lavori. Tale condotta colposamente omissiva, secondo il giudice di primo grado, aveva determinato gli eventi ed imponeva la condanna degli imputati a cui, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, veniva irrogata la pena di anni 1 di reclusione (pena sospesa e non menzione).
Venivano inoltre condannati al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidare in separato giudizio civile.
2. Con sentenza del 30\6\2010 la Corte di Appello di Genova confermava la pronuncia di condanna.
Osservava la Corte che la conferma della condanna si imponeva riconoscendo anche i profili di colpa specifici esclusi dal primo giudice. Infatti, dalla pacifica ricostruzione del sinistro risultava che l'auto investitrice era prima sbandata a destra andando a collidere contro il guard-rail per poi rimbalzare sulla carreggiata di sinistra andando a travolgere gli operai intenti al lavoro. Sarebbe bastato ridurre la zona veicolare ad una sola corsia oppure su corsie lontane dalla zona di lavoro, invece di limitarsi a predisporre una segnaletica che consentiva alle auto provenienti da Torino dì giungere fino a ridosso della zona dì lavoro e solo allora di spostarsi sulla corsia di destra. Tutto ciò in una situazione di rischio prevedibile, tenuto conto delle deposizioni degli operai che avevano più volte sentito brusche frenate delle auto che sopraggiungevano, definite "pazzesche", tanto da affermare che il cantiere non era un "bel posto" (v. dep. B.)
Quanto alle singole responsabilità, riteneva la corte di merito, contrariamente a quanto asserito dalla difesa del G. che questi non aveva conferito alcuna delega di funzioni ad altri soggetti, per cui la responsabilità degli imputati era ancorata alle loro rispettive posizioni di garanzia.
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati, lamentando:
3.1. per il G. : a) l'erronea applicazione della legge penale, laddove la corte di merito non aveva riconosciuto la sussistenza di una valida delega antinfortunistica al direttore tecnico\direttore di cantiere geom. P. escludendo la responsabilità dell'imputato il quale, come amministratore di una s.p.a., era delegato a funzioni di "alta amministrazione", b) Il difetto di motivazione in relazione alla affermata responsabilità dell'imputato. Invero in un'azienda di grosse dimensioni non è necessaria una delega formale per attribuire le funzioni, essendo sufficiente la predisposizione di un organigramma che prevede la specifica attribuzione delle stesse. Nel caso di specie al cantiere di Altare era destinato il geometra P. (indicato come unico direttore nel P.O.S.) che era presente al momento del fatto e che dava le direttive sul lavoro da svolgere, come dichiarato da numerosi testi. I compiti incombenti sul G. erano stati adeguatamente svolti, tanto vero che era stato predisposto un idoneo P.O.S. ; tutto ciò peraltro per lavori della durata di circa 4 ore e da svolgersi in località lontana dalla sede dell'impresa; c) il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di una colpa specifica, a fronte della presenza di deposizioni testimoniali che univocamente inducevano a ritenere non praticabile la possibilità di deviare il traffico su un'unica corsia. Per cui l'affermazione della Corte era meramente ipotetica, d) l'omessa motivazione sul riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. , invocata in primo grado , essendo stato corrisposto un risarcimento di € 181.000.
3.2. per il P.: a) la carenza di motivazione in relazione alla affermata inadeguatezza delle misure dì sicurezza adottate sul cantiere. Invero la sentenza di appello non aveva motivato in alcun modo sul profilo di colpa generica affermato dal Tribunale, pur non essendo provata la presenza delle condizioni atte ad imporre la sospensione dei lavori; era ripiegata invece sugli originari profili di colpa specifica, senza però indicare quali fattibili precauzioni potevano essere adottate oltre quelle già prese. Sul punto la motivazione della corte era meramente apparente a fronte di una motivazione della sentenza di primo grado esaustiva circa la impossibilità di deviazione del traffico in un modo diverso da quello adottato. Inoltre le misure predisposte, segnaletica e presenza di una sbandieratore erano adeguate ai fini della sicurezza, ed il giudice di merito non aveva motivato circa la possibilità di evitare l'evento adottando misure diverse (ad es. a fronte di una velocità eccessiva da parte di un automobilista); b) il difetto di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche.
3.3. per il M.: a) la violazione dell'art. 597 c.p.p., avendo il giudice di appello affermato la responsabilità dell'imputato in relazione a profili di colpa esclusi dal giudice di primo grado con violazione di una maturata preclusione, senza invece soffermarsi sui profili di colpa generica, affermati dal giudice di prime cure, ma contestati con l'appello (in particolare la omessa sospensione dei lavori); b) il difetto di motivazione in ordine alla idoneità ad evitare l'evento delle misure cautelari indicate come omesse; c) il difetto di motivazione in relazione alla non ritenuta inesigibilità delle cautele ulteriori rispetto a quelle adottate a fronte di un evento che era stato determinato da una circostanza del tutto eccezionale e cioè la imprudente condotta di guida di un'automobilista che, nonostante i segnali dei lavori in corso, circolava ad una velocità tripla rispetto a quella consentita. In tale ottica, qualsiasi misura di prevenzione "elastica" era inidonee a prevenire un evento del tutto imprevedibile; d) il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta posizione di garanzia dell'imputato, il quale non era il datore di lavoro, ne si era ingerito nella organizzazione dei lavori e del cantiere; l'unico contributo offerto era stata l'opera di uno "sbandieratore" che aveva il compito dì segnalare agli automobilisti il cantiere; e) il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
Diritto
4. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
4.1. Il motivo di censura articolato dal G. e relativo alla sussistenza di una delega di funzioni antinfortunistiche conferita al P., direttore dei lavori nel cantiere, è infondato.
La difesa dell'imputato ritiene che l'indicazione nel contratto di subappalto (intercorso tra la soc. P. -sub committente- e la soc. S. -subappaltatore-) del geom. P. quale responsabile dei lavori e della sicurezza e di G. B. quale responsabile del servizio di protezione e prevenzione, costituissero deleghe conferite a tali soggetti da parte del G. che escludevano quindi il radicarsi in capo a lui di una posizione di garanzia per le eventuali omissioni verificatesi nel cantiere autostradale.
La Corte di merito ha già risposto a tali argomentazioni, rilevando come i richiamati atti non costituivano deleghe, soprattutto in ragione della valenza negoziale inter partes.
Tale conclusione è condivisibile, ma la motivazione va integrata.
In proposito va ricordata la consolidata giurisprudenza di questa Corte (antecedente all'entrata in vigore del T.U. 81 del 2008), secondo la quale in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Tuttavia, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38425 del 19/06/2006 Ud. (dep. 22/11/2006), Del Frate, Rv. 235184; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9343 del 22/06/2000 Ud. (dep. 25/08/2000), Archetti, Rv. 216727; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 8604 del 29/01/2008 Ud. (dep. 27/02/2008), Timpone, Rv. 238970; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 12800 del 07/02/2007 Ud. (dep. 29/03/2007), Ferrante, Rv. 236196).
Nel caso di specie il semplice richiamo in un contratto delle funzioni a cui sono chiamati alcuni dipendenti, non può integrare una delega, in quanto non vi è una manifesta ed inequivoca volontà di trasferire ad altri propri compiti, con l'attribuzione dei conseguenti poteri, anche di spesa.
Ma vi è di più. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, figura prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 626 del 1994 (cfr. cass. Sez. 4, Sentenza n. 2814 del 21/12/2010 Ud. (dep. 27/01/2011), Di Mascio, Rv. 249626; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 47363 del 10/11/2005 Ud. (dep. 30/12/2005), Oberrauch, Rv. 233181); nonché il responsabile del cantiere, inteso come dirigente o preposto (cfr. art. 4 D.Lgs. 626 cit), sono figure tipiche su cui già gravano ex lege specifici obblighi e, quindi dotati di un'autonoma posizione di garanzia.
Pertanto la mera investitura di tali soggetti, non determina di per sé alcuna attribuzione di delega, che è bene ricordarlo, ricorre quando vi è il trasferimento dal datore di lavoro ad altro soggetto di funzioni (e quindi responsabilità) proprie del primo. Va ribadito pertanto l'orientamento interpretativo di questa Corte secondo cui la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella, meramente eventuale, di delegato per la sicurezza, poiché quest'ultimo, destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalità rigorose (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37861 del 10/07/2009 Ud. (dep. 25/09/2009), Pucciarini, Rv. 245276).
Nel caso di specie, come osservato dalla Corte di merito, con argomentazioni che non palesano manifesta illogicità, da nessun atto si evince che il datore di lavoro abbia voluto inequivocamente trasferire ai predetti soggetti proprie funzioni, con annessi poteri decisionali e di spesa.
4.2. La difesa del G. ha lamentato che in ogni caso la presenza di una "delega" era immanente alle dimensioni aziendali ed all'articolazione dei compiti ripartiti tra una pluralità di soggetti.
Vero è che questa corte di legittimità ha più volte ribadito che la sussistenza di una delega di funzioni può essere desunta dalle dimensioni della struttura aziendale; ma, a tal fine, è necessario non solo che si sia in presenza di un'organizzazione altamente complessa in senso proprio, ma anche che esista una comprovata ed appropriata strutturazione della gerarchia delle responsabilità al livello delle posizioni di vertice e di quelle esecutive; a ciò dovendosi comunque aggiungere che tale delega implicita non può esonerare da responsabilità per ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 12794 del 06/02/2007 Ud. (dep. 29/03/2007), Chirafisi, Rv. 236279).
Nel caso che ci occupa, anche a voler ammettere la non modesta dimensione aziendale della S. dalla ricostruzione del sinistro sono emerse gravissime carenze organizzative, tanto da prevedere per l'effettuazione di lavori ad alto rischio, un tempo di sole 2-4 ore, e pertanto non prendendo proprio in considerazione la necessità di predisporre deviazioni delle corsie di traffico e di solide barriere di protezione, cautele la cui predisposizione avrebbe richiesto un tempo addirittura maggiore di quello dei lavori da effettuare. Una simile carenza non può che far capo anche all'amministratore della società il quale, anche in presenza di una delega (di fatto) mantiene compiti di vigilanza e, non può consentire che fin dall'origine un lavoro venga svolto in carenza palese di misure di sicurezza.
Ne consegue da quanto detto l'infondatezza dei motivi dì ricorso del G. ed attinenti alla questione della assenza in suo capo di una posizione di garanzia.
4.3. Quanto al terzo motivo di ricorso articolato dal G. (il tema della colpa specifica), esso è sostanzialmente comune anche agli altri due imputati. Va premesso che il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza della colpa specifica, ha però ritenuto sussistere una colpa generica, in quanto a fronte di una situazione di concreta pericolosità, dovuta alle condizioni meteorologiche, sarebbe stato necessario disporre la sospensione dei lavori.
Ciò premesso, secondo al difesa del M., si sarebbe maturata una violazione del principio devolutivo (art. 597 cod. proc. pen.), essendo stata la sentenza impugnata dai soli imputati e non anche dal P.M. o dalle parti civili. Il motivo di censura è infondato.
Dispone il primo comma dell'art. 597 cod. pro. pen. che "L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti". Orbene, la nozione di "punti della decisione" va collegata al momento dispositivo della sentenza appellata e deve riferirsi alla decisione del giudice, sicché la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello, concernente i punti della decisione che non sono stati oggetto dei motivi di gravame e che acquistano autorità di giudicato, non riguarda gli argomenti logici. Ne deriva che nel procedimento per reato colposo, quando la sentenza venga impugnata in ordine alla sussistenza della responsabilità, il giudice di appello ha il potere-dovere di indagare su tutti gli elementi di colpa contestati al prevenuto, compresi quelli sui quali il precedente giudizio era stato a lui favorevole, dovendo considerarsi gli accertamenti relativi ai detti elementi, attinenti ai profili particolari della condotta dell'agente, come argomentazione logica, e non già quali punti della decisione (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 47158 del 25/10/2007 Ud. (dep. 20/12/2007), Minardi, Rv. 238353; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4968 del 08/02/1996 Ud. (dep. 16/05/1996), Bonetti, Rv. 205265).
Ciò detto, le argomentazioni svolte in tema di colpa dalla Corte di merito sono pienamente condivisibili.
Il giorno dei fatti la squadra della S. era intenta al lavoro di ripristino di un guard-rail nei pressi del casello autostradale. La zona di lavoro era delimitata da una fila di "new-jersey" in pvc (recinzione mobile di cantiere, fatta da una serie di pannelli).
La segnaletica predisposta consentiva alle automobili provenienti da Torino e dirette al casello, di percorrere la corsia ove erano al lavoro gli operai e solo a ridosso del luogo di lavoro era imposto uno spostamento sulla corsia di destra. Nella mattinata dei fatti, un'auto proveniente a velocità non moderata, sbandando sull'asfalto viscido per la pioggia, urtava prima il guard-rail di destra per poi slittare a sinistra travolgendo gli operai intenti al lavoro. Orbene a fronte di un prevedibile pericolo per l'incolumità degli operai, come emergente dalle condizioni atmosferiche e dal fatto che già altre auto in precedenza avevano effettuato brusche frenate, dovevano essere attuate misure di sicurezza adeguate, indipendentemente dalla durata (di poche ore) del lavoro da svolgere. Come rilevato dalla corte di merito, l'istallazione di protezioni di maggiore stabilità (es. "new-jersey" in cemento piuttosto che in pvc), avrebbero con alta probabilità evitato l'evento. La deviazione del traffico su corsie lontane dal luogo di lavoro o la sospensione dei lavori in situazione di insicurezza avrebbero con certezza evitato il sinistro.
La violazione di tali regole cautelari è stata pertanto correttamente ritenuta dal giudice di merito integrare l'elemento colposo del delitto contestato
4.4. Né può dirsi, come sostenuto dalla difesa del M. che la condotta del conducente dell'auto V.C. che era sbandata era stata l'unica causa del sinistro.
Infatti, la necessità dell'adozione di cautele per i lavoratori intenti all'opera sulla sede stradale, è determinata proprio dal fatto che è di comune esperienza che non si possa fare affidamento sul fatto che gli utenti della strada si attengano alle prescrizioni del C.d.S.
Ne consegue che la negligente condotta di guida dell'automobilista è una concausa degli eventi verificatisi, ma non esclude la concausalità della condotta di coloro che, omettendo l'adozione delle misure di sicurezza sul lavoro, hanno contribuito a determinare l'evento.
4.5. Quanto alla doglianza del M. in ordine alla sua riconosciuta posizione di garanzia, va ricordato che tale imputato, funzionario della Soc. Autostrade, era il coordinatore del posto di manutenzione di Altare, con funzioni di verifica e controllo delle attività di cantiere.
Pertanto rappresentava il committente sul luogo dei lavori. Ciò premesso va ricordato che in materia di sicurezza anche il committente ha una propria autonoma posizione di garanzia ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 626 del 1994, ora, art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008). Questi, infatti, in termini generali, è corresponsabile qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando abbia consentito l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose, come nel caso de quo, in cui ì lavoratori non erano protetti da rischi dì investimento. Pertanto la sua responsabilità omissiva è ancora più pregnante qualora l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile, sicché egli sia in grado di accorgersi dell'inadeguatezza delle stesse senza particolari indagini (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1825 del 04/11/2008 Ud. (dep. 9/01/2009), Pellegrino, Rv. 242345; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 30857 del 14/07/2006 Ud. (dep. 19/09/2006), Sodi, Rv. 234828).
In questa prospettiva correttamente è stata ritenuta la posizione di garanzia del M. responsabile in loco per conto del committente, il quale peraltro ben aveva la consapevolezza delle pericolosità dei lavori, tanto da aver fornito al subappaltatore l'ausilio di uno sbandieratore per segnalare la presenza di uomini al lavoro.
5.5. In ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., va osservato che la difesa del G. non ha offerto prova della tempestività del risarcimento e della sua integralità. Di contro la presenza in giudizio della parte civile dimostra che la tale pregiudizio non è stato ristorato in modo completo.
Circa il riconoscimento della mera equivalenza delle attenuanti generiche, il giudice di merito ha offerto adeguata motivazione della decisione richiamando la gravità del fatto a fronte della prevedibilità dell'evento ("frenate pazzesche" percepite dagli operai intenti al lavoro). Nonostante ciò, la pena è stata determinata in modo assolutamente vicino ai minimi edittali (anni uno di reclusione).
Ciò premesso, va ricordato che "per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto" (Cass.I, 3163\88, imp.Donato, rv. 180654; conf., Cass. V, 7307\78, rv. 139297).
Nel caso di specie il giudice del merito ha effettuato una valutazione di circostanze di segno opposto, giungendo alla valutazione di equivalenza, con una motivazione congrua ed immune da vizi logici o giuridici e come tale, quindi insindacabile in sede di legittimità.
Pertanto anche tali doglianze sono infondate.
Al rigetto dei ricorsi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalle parti civili, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; nonché al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili liquidate in complessivi € 4.500= , oltre accessori come per legge.