Tipologia: CCLA
Data firma: 16 luglio 2007
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Rai e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil,Snater-Cisal, Ugl-Informazione, Libersind-Confsal
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Rai

Sommario:

I. Parte generale
Art. 1 - Sistema di relazioni industriali
A) Materie di confronto a livello nazionale (Direzione risorse umane e Organizzazione - Segreterie nazionali OO.SS. /Commissione paritetica)
B) Materie di confronto a livello locale (Funzioni personale unità produttive-RSU)
C) Procedure di conciliazione delle controversie individuali e plurime
D) Commissione pari opportunità
• Chiarimento a verbale
Art. 2 - Procedura di raffreddamento e conciliazione dei conflitti di lavoro
II. Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Ambito di applicazione del contratto
Art. 4 - Assunzione del personale
Art. 5 - Riconoscimento anzianità pregressa
Art. 6 - Periodo di prova
Art. 7 - Residenza e domicilio
Art. 8 - Rapporto di lavoro a termine
Art. 9 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 10 - Apprendistato
Art. 11 - Contratti di inserimento
Art. 12 - Flessibilità del lavoro e appalti
III. Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 13 - Orario di lavoro
Art. 14 - Riposo settimanale
Art. 15 - Giorni festivi
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Permessi
Art. 18 - Malattia ed infortuni sul lavoro
Art. 19 - Gravidanza e puerperio
Art. 20 - Assenze
Art. 21 - Aspettativa
Art. 22 - Servizio militare
Art. 23 - Assicurazione per infortuni
Art. 24 - Trasferimenti
Art. 25 - Trasferte
Art. 26 - Alloggio
Art. 27 - Abiti da lavoro
IV. Norme disciplinari
Art. 28 - Doveri dei lavoratori
Art. 29 - Provvedimenti disciplinari
V - Trattamento economico
Art. 30 - Definizione dello stipendio e della retribuzione
Art. 31 - Minimi di stipendio
Art. 32 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 33 - Lavoro straordinario, festivo, domenicale, notturno
Art. 34 - Indennità mancata limitazione orario di lavoro
Art. 35 - Indennità maggiori prestazioni
Art. 36 - Variabilità turni
Art. 37 - Indennità speciali
Art. 38 - Indennità di reperibilità
Art. 39 - Indennità di mensa
Art. 40 - Tredicesima mensilità
Art. 41 - Quattordicesima mensilità
Art. 42 - Premio di produzione e premio di risultato
Art. 43 - Assegno di nuzialità
Art. 44 - Assistenza sanitaria
VI - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 45 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 46 - Cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età
Art. 47 - Previdenza aziendale
Art. 48 - Trattamento di fine rapporto
Art. 49 - Certificato di servizio
Art. 50 - Trapasso e cessione dell'azienda
VII - Norme finali
Art. 51 - Controversie
Art. 52 - Assemblea dei lavoratori
Art. 53 - Decorrenza e durata del contratto
Art. 54 - Condizioni più favorevoli
VIII. Classificazione del personale
Art. 55 - Criteri di sviluppo professionale
Art. 56 - Assegnazione al livello superiore e mutamento temporaneo di mansioni
Art. 57 - Assegnazione di livello dei laureati e dei diplomati
Art. 58 - Area quadri, individuazione e classificazione
Art. 59 - Livelli e mansioni
Appendice
Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Protocollo del 23 luglio 1993 - sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo
Accordo interconfederale - per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie
Accordo del 22 novembre 2001 - in materia di regolamentazione dei conflitti di lavoro e dell'esercizio del diritto di sciopero
Accordo del 28 giugno 2001 - in tema di previdenza integrativa
Accordo del 28 giugno 2005 - per la costituzione di bacini di reperimento del personale a termine
Accordo del 24 gennaio 2006 - per la costituzione di bacini di reperimento del personale a tempo determinato (Rai Sat)
Accordo del 24 gennaio 2006 - per la costituzione di bacini di reperimento del personale a termine (Raiway)
Accordo del 23 marzo 2006 - per la integrazione della "fascia B" del bacino di reperimento degli impiegati impegnati a termine, istituito con l'accordo del 28 giugno 2005
Accordo del 23 aprile 2007 - per la costituzione di bacini di reperimento del personale a termine

Contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dalla Società Rai-Radiotelevisione Italiana

Il giorno 16 luglio 2007 la Rai-Radiotelevisione Italiana Spa e le Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil,Snater-Cisal, Ugl-Informazione e Libersind-Confsal,
Premesso che:
- sono stati sottoscritti dalle parti diversi accordi di rinnovo contrattuale (l'ultimo nel 2004), nonché numerosi accordi integrativi su singoli istituti;
- le parti hanno ravvisato la necessità di inserire nel testo del contratto collettivo di lavoro tali nuovi accordi e di procedere alla stampa del CCL in vigore;
hanno sottoscritto il nuovo testo del contratto collettivo di lavoro per quadri, impiegati ed operai dipendenti da Rai-Radiotelevisione Italiana spa, Rai Cinema spa, Rai Click spa, Rai Net spa, Rai Sat spa, Rai Trade spa, Rai Way spa, in conformità agli accordi sindacali fino ad oggi stipulati a livello nazionale.

I. Parte generale
Art. 1 Sistema di relazioni industriali

Vengono definiti due livelli relazionali: il primo, nazionale, che potrà trovare la sua sede anche nella Commissione paritetica, con le eccezioni di seguito specificate, e il secondo, locale, nell'ambito della unità produttiva.

A) Materie di confronto a livello nazionale (Direzione risorse umane e Organizzazione - Segreterie nazionali OO.SS. /Commissione paritetica)
Vengono trattate a livello nazionale le questioni di carattere generale di interesse sindacale e le informative su tematiche espressamente previste dal protocollo o puntualmente richieste dalle OO.SS.
Le materie oggetto del confronto a livello nazionale sono quelle di seguito indicate:
a) le linee delle politiche di gruppo definite nel piano triennale in ordine all'assetto occupazionale, alla programmazione economica e finanziaria, agli investimenti e agli appalti;
b) le linee di sviluppo tecnologico ed i relativi riflessi sull'occupazione e sulla qualificazione del personale, nonché le ripercussioni che l'evoluzione della tecnologia, del mercato e dei servizi potrà avere sulle articolazioni professionali globali, anche ai fini dei processi di mobilità professionale;
c) la dinamica dei modelli organizzativi, della produttività ed in generale dei principali indicatori che riguardano il fattore lavoro;
d) i progetti in materia di formazione e di riqualificazione professionale;
e) l'esame del quadro concernente l'applicazione delle politiche sulle pari opportunità, anche alla luce dei lavori dell'apposita Commissione paritetica;
[…]
g) gli indirizzi produttivi interni;
h) gli indirizzi produttivi connessi agli acquisti, alle coproduzioni, agli appalti ed il ricorso al lavoro atipico;
i) gli affinamenti del sistema organizzativo e dei modelli produttivi in corso di vigenza del contratto;
[…]
k) l'incidenza che hanno avuto sulla produzione gli eventuali appalti, precisandone la natura;
l) i dati sui contratti a termine, di inserimento, di apprendistato suddivisi per profili professionali;
m) l'interpretazione, l'integrazione, la modifica e l'applicazione delle norme contrattuali e, in genere, degli accordi stipulati a livello nazionale;
[…]
o) le nuove iniziative, le nuove tecnologie, i nuovi insediamenti, i nuovi modelli produttivi che comportino significativi riflessi sull'occupazione, sulla mobilità, sulle condizioni di lavoro e sulle professionalità;
p) i criteri generali in ordine alle iniziative di reclutamento e di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale;
q) la situazione relativa all'attuazione delle politiche sulle pari opportunità; con cadenza biennale saranno forniti i dati previsti dall'art. 9, comma 1, della legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai decreti ministeriali applicativi;
r) l'andamento delle prospettive occupazionali, anche nell'ipotesi di sviluppare forme innovative relative alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa;
s) il monitoraggio della fase di consolidamento del nuovo sistema di classificazione del personale e dei relativi profili professionali;
t) le tematiche attinenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
z) le materie di competenza delle RSU individuate alla successiva lett. B) "Materie di confronto a livello locale".
Viene istituita una Commissione paritetica azienda-Sindacato che può ricomprendere tutte le funzioni demandate, in via ordinaria, alle parti, salvo quelle indicate alle lettere m), u), v), z).
Resta, altresì, espressamente esclusa dalla competenza della Commissione paritetica la trattazione delle vertenze individuali, che verranno promosse direttamente dalle OO.SS. alla società.
La Commissione si riunirà una volta ogni tre mesi, con un ordine del giorno che dovrà essere definito anche sulla base delle indicazioni e richieste al riguardo avanzate dalle OO.SS. e chiuso almeno 15 giorni prima della data dell'incontro.
Nel caso in cui i temi in discussione comprendano questioni di livello locale a rilevanza nazionale, la Commissione sarà all'occorrenza integrata da un componente della RSU competente per ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
I permessi sindacali per la partecipazione alla Commissione paritetica sono da intendersi rilasciati a titolo di permesso per incontri con la Direzione aziendale.
Le richieste di incontro su temi specifici dovranno essere riportate all'interno dell'ordine del giorno della Commissione paritetica, fatta eccezione per le procedure di conciliazione riferite alla proclamazione di scioperi (v. accordo 22 novembre 2001) e le questioni che, per loro natura, debbono essere trattate in periodi di tempo precisi e in alcun modo rinviabili.

B) Materie di confronto a livello locale (Funzioni personale unità produttive-RSU):
a) esposizione del piano produttivo locale;
b) conseguenze delle innovazioni di carattere tecnologico, tecnico-organizzativo e professionale sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro;
c) articolazione degli orari di lavoro;
d) modelli organizzativi di riferimento che comportino l'adozione di specifiche soluzioni anche a carattere sperimentale e che tengano conto di particolari caratteristiche locali;
e) iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, tenuto conto, in particolare, dei mutamenti e delle connotazioni evolutive connesse alle trasformazioni tecnologiche, organizzative e professionali in atto;
f) consistenza degli appalti di servizio e degli appalti di produzione ed incidenza di questi ultimi sulla produzione;
g) tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell'ambiente;
h) previsione sul ricorso ai contratti a termine, di inserimento, di apprendistato;
i) i dati consuntivi del lavoro straordinario.
Verrà fornita, inoltre, con cadenza annuale o, a richiesta delle parti, semestrale, specifica informativa, nel rispetto della normativa in materia di privacy, relativa ai dati riguardanti la consistenza dell'organico di ciascuna Unità Produttiva, suddiviso per categorie professionali e settori di lavoro.
Saranno oggetto di confronto a livello di Unità produttiva le vertenze presentate dalle RSU le cui ricadute non determinino modifiche sull'assetto normativo e sulla organizzazione del lavoro definiti dal CCL e dagli accordi di livello nazionale.
L'interlocuzione delle Rappresentanze sindacali unitarie nelle materie in esame avverrà con le strutture aziendali competenti, e in particolare:
- per la produzione televisiva, la funzione Personale della Direzione produzione TV;
- per la produzione radiofonica con la funzione Risorse radiofoniche della Direzione radio;
- per le Sedi regionali con i Direttori di sede ed, eventualmente, rappresentanti della Direzione coordinamento sedi regionali;
- per le attività amministrative e di staff con le competenti strutture della Direzione risorse umane e Organizzazione;
- per le società del gruppo diverse da Rai con i rispettivi responsabili del personale.

C) Procedure di conciliazione delle controversie individuali e plurime
Le controversie individuali e plurime dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono.
Le controversie attinenti l'applicazione delle normative contrattuali e di legge verranno di norma esaminate tra la società e le Rappresentanze sindacali unitarie ovvero, in mancanza, le strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti.
La discussione delle vertenze verrà affrontata entro trenta giorni dalla loro presentazione e si esaurirà nei trenta giorni successivi con la predisposizione di specifico verbale. Tale termine potrà essere prorogato ulteriormente su richiesta di una delle parti nel caso in cui si rendano necessari ulteriori accertamenti.
Qualora non si raggiunga un accordo tra la società e la RSU la vertenza, a richiesta di una delle parti, potrà essere sottoposta nei quindici giorni successivi ad un ulteriore esame con le Organizzazioni territoriali sindacali e datoriali. In caso di mancato accordo la vertenza potrà essere sottoposta, nei successivi quindici giorni, ad un ulteriore esame con le Organizzazioni nazionali sindacali e datoriali.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra indicate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l'Autorità Giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
Le vertenze già discusse e definite non verranno riproposte dal Sindacato a meno che non siano intervenuti mutamenti nella situazione o nuovi elementi che possano incidere nella valutazione della vertenza stessa.
Quanto alle controversie plurime, l'eventuale esame della controversia in terza istanza avverrà in sede di Commissione paritetica.

Chiarimento a verbale
Restano ovviamente salve, dal presente sistema di informazione e confronto, le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e dalla riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.

II. Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 Ambito di applicazione del contratto

1. Il presente contratto collettivo di lavoro disciplina il rapporto di lavoro intercorrente tra le società Rai - Radiotelevisione italiana spa, Rai Cinema spa, Rai Click spa, Rai Net spa, Rai Sat spa, Rai Trade spa, Rai Way spa - in seguito denominate "società" - ed i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dalle società medesime con qualifica di quadro, impiegato ed operaio.
2. Le norme del presente contratto si applicano altresì, in quanto compatibili, ai lavoratori delle società di cui al precedente comma 1 assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con le esclusioni e con le previsioni specifiche di cui al successivo art. 8.

Art. 4 Assunzione del personale
[…]
3. Il lavoratore all'atto dell'assunzione può essere sottoposto a visita medica nel rispetto delle leggi vigenti.
[…]
Dichiarazione a verbale
1. Nell'intento di facilitare l'inserimento di persone con handicap nell'attività lavorativa, la società si impegna a rimuovere le eventuali barriere architettoniche esistenti ed a rendere compatibili i posti di lavoro individuali alle particolari esigenze degli interessati; verrà inoltre posta specifica attenzione nell'assegnare agli stessi mansioni che, rispettando le singole professionalità, siano compatibili con il loro handicap.
2. La società, nel confermare per gli interessati pari condizioni di accesso, verificherà, inoltre, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, tutte le opportunità per attivi inserimenti, anche mediante la frequenza ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, al fine di agevolarne la migliore integrazione.
3. Nelle assunzioni sarà tenuto particolarmente conto, a titolo preferenziale, delle domande presentate dal coniuge o dai figli dei dipendenti deceduti o che siano cessati dal servizio per vecchiaia, invalidità o malattia.

Art. 8 Rapporto di lavoro a termine
1. Il contratto di lavoro a termine è disciplinato dalle leggi vigenti in materia, nonché dalle norme del presente CCL, in quanto compatibili con la natura del rapporto.
2. Ai lavoratori assunti con contratto a termine non si applicano comunque le seguenti norme del presente CCL:
- aspettativa (art. 21);
- assicurazione per infortuni extra-professionali (art. 23);
- premio di Risultato (art. 42);
- assegno di nuzialità (art. 43);
- previdenza e assistenza aziendali (artt. 47 e 44), salvo quanto previsto dagli accordi sindacali sottoscritti in materia di bacini di reperimento del personale a tempo determinato.
3. Al lavoratore assunto a tempo determinato saranno concessi i permessi retribuiti indicati all'art. 17 in misura proporzionale - da calcolarsi su anno solare - rispetto alla durata del contratto a termine, con l'eccezione di quanto previsto al comma 5 del predetto articolo, per il quale si fa rinvio alle norme di legge.
4. Nella determinazione dei livelli d'inquadramento del personale assunto a termine si terrà conto dei periodi di servizio prestato nella stessa area professionale.

Art. 10 Apprendistato
Le parti si danno atto dell'opportunità di considerare attivamente il ricorso all'utilizzo dell'istituto dell'apprendistato quale regolato dal Capo I del Titolo VI del Decreto Legislativo n. 276/2003 e successive disposizioni.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a definire quanto prima il regime normativo contrattuale applicabile.

Art. 11 Contratti di inserimento
La società si riserva la facoltà di ricorrere alla tipologia dei contratti di inserimento nel rispetto delle norme di legge e dell'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004.

Art. 12 Flessibilità del lavoro e appalti
1. Le parti stipulanti, coerentemente con i mutamenti intervenuti a livello legislativo, concordano sulla necessità dell'introduzione nel presente contratto di strumenti di flessibilità in entrata e nel corso del rapporto, idonei a soddisfare le particolari esigenze delle società, caratterizzate da variazioni, non sempre programmabili, delle relative produzioni ed attività.
2. Pertanto, le parti si danno atto della necessità che le potenzialità produttive interne alle società vengano utilizzate in modo da ottenerne la migliore razionalizzazione ed ottimizzazione e che il ricorso a forme di appalto venga effettuato considerando, comunque, l'opportunità di saturare preliminarmente le risorse interne.
3. Allo scopo di realizzare e garantire la tutela dei lavoratori interessati all'appalto circa il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, le società confermano che già attuano, a partire dalla stesura delle clausole del capitolato, tutti i meccanismi necessari affinché le ditte appaltatrici osservino le norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono, con riferimento sia a quelle relative alla tutela del lavoro che a quelle in materia di sicurezza e salute, non avvalendosi di imprese che non ottemperino agli obblighi di legge.
4. Le società prevedranno, altresì, clausole per una verifica in corso d'opera di dette condizioni, anche su specifica segnalazione delle OO.SS.

III. Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 13 Orario di lavoro

1. La durata normale dell'orario di lavoro, per tutto il personale cui si applica la limitazione dell'orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dalla norma transitoria del presente articolo, è fissata in 39 ore settimanali, con ripartizione di norma su cinque giorni.
2. La durata normale dell'orario di lavoro giornaliero non può eccedere le otto ore.
3. In relazione ad esigenze produttive predeterminabili, in quanto connesse a specifiche produzioni previste dai piani di produzione, l'orario di lavoro può essere distribuito su sei giorni, previa comunicazione alle OO.SS. - nei termini del Protocollo delle relazioni industriali - nella misura massima di venti settimane nel corso dell'anno solare.
4. In via normale e quando consentito dalle esigenze del servizio o della produzione l'orario di lavoro giornaliero sarà continuativo. Ove vengano adottati orari spezzati, la durata di ciascun semiturno giornaliero non potrà essere inferiore a due ore e trenta e l'intervallo tra i due semiturni non potrà essere inferiore a due ore né superiore a quattro. Tale ultimo limite non si applica nel caso in cui l'orario di lavoro degli impiegati e degli operai debba essere uniformato agli orari di lavoro delle masse artistiche. Quando ciò avvenga, e per i giorni in cui avviene, l'orario normale di lavoro di tali impiegati ed operai supererà di un'ora quello delle masse artistiche stesse con un massimo, per i lavoratori con mansioni continue, di sette ore, nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 5 giorni, e di sei ore, nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni.
5. Il lavoratore non può essere chiamato al lavoro se non siano trascorse 11 ore dalla cessazione del turno precedente. Tale interruzione può tuttavia essere ridotta fino a 7 ore qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano: in tal caso al lavoratore sarà corrisposta una maggiorazione del 30 per cento sulla retribuzione per le ore di lavoro compiuto in anticipo sull'ora di inizio normale del suo turno. L'intervallo minimo di cui innanzi (7 ore) deve intercorrere tra la fine della prestazione di lavoro effettivamente compiuta e l'effettivo inizio della prestazione successiva. L'intervallo tra un turno di servizio e l'altro, qualora intercorra il giorno di riposo settimanale, non può essere inferiore a 35 ore.
6. La determinazione preventiva dei criteri di massima per la fissazione degli orari di lavoro del personale verrà comunicata alla RSU di ciascuna unità produttiva per la ricerca di soluzioni condivise; tale fase deve esaurirsi entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione. Trascorso tale termine la società può comunque adottare i provvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori e fatta salva la sfera delle rispettive prerogative e ruoli.
7. Gli orari di lavoro del personale a turno sono fissati settimanalmente e comunicati al personale interessato con apposite tabelle con 48 ore di anticipo.
8. Nel lavoro a turno, ciascuna unità del turno cessante non può abbandonare il posto di lavoro e cessare di attendere alle proprie mansioni se non quando sia stata sostituita dalla corrispondente unità del turno successivo e comunque non oltre due ore dalla cessazione del turno stesso.
9. Si computa nell'orario di lavoro il tempo trascorso dal lavoratore non in trasferta sui mezzi di trasporto dalla sede al luogo di lavoro e viceversa, quando:
- in caso di servizi in esterno, il lavoratore sia tenuto a partire dalla sede o a ritornare in sede;
- per il personale addetto ai trasmettitori, il lavoratore sia tenuto, all'inizio o al termine del viaggio, a presentarsi in sede.
10. Le ore di viaggio eccedenti il normale orario di lavoro, per i soli lavoratori che professionalmente non debbano compiere viaggi, vengono retribuite a paga normale.
11. Per i centralinisti telefonici destinati, nelle ore diurne, a posti di lavoro di particolare faticosità, l'orario di lavoro è di 36 ore. La riduzione non si applica a coloro che, per qualsiasi causa, godano di orari di lavoro ridotti.
12. Il presente articolo non si applica ai lavoratori di cui al successivo art. 35 e di cui al comma 1 della norma transitoria dell'art. 34.
Dichiarazione a verbale
In relazione alle difficoltà fatte presenti dalla società di servire in un intervallo di lavoro di soli 35 minuti al personale un pasto completo e dell'opportunità di aumentare convenientemente tale tempo o di configurare diversamente il servizio, le parti convengono di demandare al confronto in sede locale con le RSU l'esame del problema con l'obiettivo di pervenire ad una confacente soluzione.
Note a verbale
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003, in funzione della peculiarità dell'attività lavorativa della Rai e delle altre società del Gruppo, si conviene che per il periodo di vigenza contrattuale il periodo di riferimento per il calcolo della durata media settimanale di 48 ore dell'orario di lavoro dei lavoratori dipendenti viene fissato dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. In relazione a quanto previsto ai commi 6 e 7 del presente articolo, le parti convengono che, fermi restando i limiti giornalieri e settimanali stabiliti al comma 1 dell'art. 33, per le esigenze relative alla fiction ed alle produzioni seriali in genere nonché per le realizzazioni connesse ad avvenimenti di grande rilievo nazionale ed internazionale di durata complessiva almeno settimanale, previo confronto con le RSU, nella comunicazione settimanale degli orari di lavoro, la società potrà indicare in tabella anche l'arco orario di previsione del lavoro complessivo giornaliero. Per le produzioni di durata superiore a quattro mesi consecutivi, la società concorderà con le RSU le modalità e le figure professionali interessate alla rotazione.
3. I centralinisti, che osservano l'orario settimanale di 36 ore, fruiranno di un ulteriore permesso giornaliero retribuito compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Nei settori aziendali in cui l'attività lavorativa non è organizzata su turni di lavoro successivi e sempreché le esigenze produttive lo consentano è concesso al lavoratore di usufruire dell'orario flessibile con possibilità di inizio della prestazione fino ad un massimo di un'ora oltre l'orario prefissato, con compensazione giornaliera. Tale flessibilità viene applicata ai lavoratori che osservino gli orari di lavoro con inizio alle ore 8,25 o alle 8,55; nei settori che non osservano tali orari sarà possibile fruire dell'orario flessibile sempreché le esigenze di servizio lo consentano.
Norma transitoria
Stante l'attuale modello organizzativo che non consente una diversa distribuzione dell'orario di lavoro, le parti convengono che i lavoratori che prestano la propria opera presso i Centri trasmittenti, fermo restando l'orario ordinario di lavoro di 40 ore settimanali, godranno della riduzione dell'orario di lavoro tramite la fruizione di una giornata di permesso ogni otto settimane lavorative.

Art. 14 Riposo settimanale
1. Il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale che deve cadere normalmente di domenica.
2. Il riposo sarà di 24 ore consecutive e di norma decorrerà dalla mezzanotte; per il lavoro in turni, il cui termine superi di non oltre un'ora la mezzanotte, il riposo settimanale decorrerà dall'ora di cessazione del turno, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 13.
3. Per il personale adibito a servizi di carattere continuativo, il turno di riposo può essere fissato in un altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato giorno festivo il giorno di riposo.
4. Tale giorno può essere spostato per inderogabili necessità di servizio con preavviso di 48 ore; quando lo spostamento venga effettuato con preavviso minore al lavoratore spetta la maggiorazione di retribuzione prevista per il lavoro festivo con il diritto ad un giorno di riposo compensativo.
5. In nessun caso, a norma di legge, si può rinunciare al giorno di riposo.
6. Il giorno di riposo può essere fissato anche dopo più di 6 giornate lavorative quando, per motivi indipendenti dalla volontà della società si verifichi tale necessità in relazione ad attività particolari tipiche della società. In tal caso verrà corrisposta la maggiorazione di cui al comma quarto del presente articolo.
7. In ogni caso i giorni di riposo consecutivi, fissati oltre la sesta giornata, non possono essere più di due e vanno fruiti congiuntamente al termine della produzione.
Dichiarazione a verbale
La società si adopererà perché, compatibilmente con le esigenze di servizio e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, i lavoratori a turno possano usufruire del maggior numero possibile di riposi settimanali nelle domeniche.

Art. 16 Ferie
[…]
6. Le ferie devono essere normalmente fruite durante il periodo da maggio ad ottobre salvo che, a domanda del lavoratore o per inderogabili esigenze di servizio, debbano essere effettuate in altri periodi dell'anno.
7. Qualora non sia possibile fruire per intero delle ferie spettanti nei termini di cui al comma precedente il lavoratore ha diritto di fruire delle ferie in epoca da lui scelta entro il 30 giugno dell'anno successivo.
[…]
10. Non è consentita la rinuncia alle ferie né la sostituzione di esse con la relativa indennità.
[…]

Art. 18 Malattia ed infortuni sul lavoro
[…]
9. Nei casi di invalidità permanente parziale a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la società esaminerà la possibilità di mantenere in servizio il lavoratore adibendolo a mansioni confacenti alla sua ridotta capacità lavorativa.
[…]

Art. 19 Gravidanza e puerperio
1. In caso di gravidanza e puerperio si applicano le vigenti disposizioni di legge, fatti salvi i trattamenti di miglior favore di cui ai commi successivi.
[…]

Art. 23 Assicurazione per infortuni
La società, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, assicurerà i lavoratori per il rischio di infortunio professionale ed extra professionale, in modo che sia garantito:
a) per il rischio professionale, un indennizzo di euro 25.822,84 per il caso di morte e di euro 30.987,41 per il caso di invalidità permanente totale;
b) per il rischio extra professionale, un indennizzo pari ad euro 2.582,28 per il caso morte e ad euro 3.098,74 per il caso di invalidità permanente totale;
fermo restando per il caso di invalidità permanente parziale un indennizzo proporzionale ai massimali di cui sopra.
Nota a verbale
Nella sola ipotesi in cui il dipendente, per motivi di servizio, sia chiamato a svolgere la propria attività in zone in cui sia in atto una guerra, i massimali previsti dalla lett. a) vengono elevati ad euro 515.000,00 in caso di morte e ad euro 540.000,00 in caso di invalidità permanente superiore al 10%.

IV. Norme disciplinari
Art. 28 Doveri dei lavoratori

1. Il lavoratore deve eseguire le disposizioni che gli vengono impartite dai superiori nell'esercizio delle sue funzioni, rispettare la dipendenza gerarchica stabilita dalla Direzione ed inoltre deve:
a) mantenere nei rapporti interpersonali una condotta uniformata ai principi di correttezza;
b) tenere in servizio una condotta irreprensibile;
[…]
d) eseguire con diligenza il compito a lui affidato, assumendosi la personale responsabilità ed attenendosi alle istruzioni ricevute, curando con zelo gli interessi della società nei rapporti tanto interni quanto con il pubblico;
[…]
f) dedicare le sue mansioni anche al servizio temporaneo di altre aziende in cui la società sia interessata e gli siano indicate dalla società stessa, ferma restando l'applicazione del presente contratto collettivo nei confronti della società e del lavoratore.
2. Al lavoratore è particolarmente vietato:
[…]
b) occuparsi durante le ore di lavoro di cose estranee alle proprie incombenze;
c) allontanarsi dall'ufficio per ragioni estranee al servizio senza il permesso del superiore diretto;
[…]
e) introdurre persone estranee nei locali della società non per motivi di ufficio, salvo autorizzazione;
f) fumare o accendere fuochi nei locali della società nei quali ciò sia espressamente vietato.
[…]

V - Trattamento economico
Art. 33 Lavoro straordinario, festivo, domenicale, notturno

1. È nella facoltà della società richiedere ai lavoratori di compiere lavoro straordinario, festivo, domenicale, notturno ed il lavoratore non può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento. La durata complessiva del lavoro non potrà comunque superare le 10 ore, salvo il caso di modificazioni al piano di lavoro programmato dipendenti da circostanze non imputabili a fatto dell'azienda; in nessun caso l'orario di lavoro potrà superare le 52 ore settimanali.
2. Si considera lavoro straordinario, per il lavoratore cui si applica la disciplina legale sull'orario di lavoro, quello compiuto oltre le 39 ore settimanali.
3. Le ore di lavoro straordinario vengono cronologicamente annotate in apposito modulo sul quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto.
4. Si considera lavoro notturno, ai soli fini della corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo, la prestazione lavorativa svolta tra le ore 20.00 e le ore 06.00, mentre ad ogni altro fine si fa riferimento a quanto stabilito dal decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532.
[…]
7. In caso di prestazione resa nella c.d. "sesta giornata" - fatto salvo quanto indicato ai punti 4 e 5 delle note a verbale del presente articolo - il lavoratore, in sostituzione del pagamento del lavoro straordinario, può chiedere una giornata di riposo compensativa di cui fruirà compatibilmente con le esigenze di servizio fermo restando, in ogni caso, il pagamento della maggiorazione per lavoro straordinario feriale.
8. Il lavoratore che osservi un orario settimanale ripartito su 5 giorni potrà essere chiamato a prestare la propria opera nel sesto giorno non lavorativo per un periodo non inferiore a 4 ore.
[…]
Note a verbale
1. Le prestazioni di lavoro straordinario richieste dalla società a norma del primo comma del presente articolo, non potranno eccedere il massimale di 90 ore medie a trimestre. Il predetto massimale - che la società potrà richiedere ed il lavoratore sarà tenuto a rispettare - non potrà eccedere le 360 ore medie di lavoro straordinario annue, il cui ricorso resta correlato alle specifiche connotazioni dell'attività produttiva aziendale. Il lavoratore, il quale abbia raggiunto nel corso del trimestre il tetto massimo di 90 ore medie di lavoro straordinario, non sarà tenuto ad effettuare prestazioni in c.d. "sesta giornata" comportanti il superamento del predetto tetto.
[…]
4. Con riferimento ai lavoratori turnisti, fruitori dell'indennità maggiori prestazioni di cui all'art. 35 ovvero disciplinati dalla norma transitoria di cui al successivo art. 34, e per quelli con qualifica di quadro, che abbiano una ripartizione dell'orario di lavoro su cinque giorni settimanali, qualora la società richieda espressamente di prestare attività lavorativa nella c.d. "sesta giornata" è facoltà della società concedere al lavoratore un giorno di recupero compensativo o, se le esigenze di servizio non lo consentono, il riscatto economico, tramite la corresponsione di un ventiseiesimo della retribuzione individuale mensile. Nel caso in cui eccezionali esigenze impongano il richiamo in servizio di tali lavoratori nella sesta giornata per un periodo di tempo pari o inferiore a 4 ore, non si potrà in ogni caso dar luogo a riscatti economici, ma si provvederà a fissare entro 10 giorni una mezza giornata di recupero compensativo.
5. Per tutto il personale a cui viene applicata l'indennità mancata limitazione orario di lavoro di cui all'art. 34 la rilevazione dell'orario ordinario e delle eventuali eccedenze viene effettuata su base settimanale. Qualora la società richieda espressamente di prestare attività lavorativa nella c.d. "sesta giornata" è facoltà della società concedere al lavoratore un giorno di recupero compensativo o, se le esigenze di servizio non lo consentono, il riscatto economico, tramite la corresponsione di un ventiseiesimo della retribuzione individuale mensile, ferma restando la maggiorazione del 30% per lavoro straordinario che verrà rilevata su base settimanale. Nel caso in cui eccezionali esigenze impongano il richiamo in servizio di tali lavoratori nella sesta giornata per un periodo di tempo pari o inferiore a 4 ore, non si potrà in ogni caso dar luogo a riscatti economici, ma si provvederà a fissare entro 10 giorni una mezza giornata di recupero compensativo.
[…]

Art. 38 Indennità di reperibilità
1. In relazione alla esigenza di garantire il presidio degli impianti, l'esercizio delle trasmissioni ed i relativi impianti di produzione e servizio nonché l'intervento nei settori organizzati per le "emergenze", i lavoratori potranno essere chiamati a rendersi comunque reperibili fuori il normale orario di lavoro e nelle giornate non lavorate, festive e domenicali.
2. Pertanto, ai fini dell'eventuale svolgimento delle prestazioni sopra indicate, i lavoratori dovranno fornire alla società le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera laddove questa necessiti.
3. Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità saranno compensate con una indennità […]
Note a verbale
1. Nelle richieste di reperibilità sarà osservato per quanto possibile un criterio di rotazione tra i lavoratori interessati.
[…]
Chiarimento a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che l'istituto della reperibilità non può essere utilizzato per sopperire ad eventuali carenze di risorse in organico.

VII - Norme finali
Art. 51 Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere sulla interpretazione delle norme del presente contratto sono rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti.
2. Ai fini della conciliazione delle controversie si richiamano le previsioni contenute negli artt. 410 e 411, 4° comma cod. proc. civ. e nell'art. 2113 cod. civ., come modificato dall'art. 6 della legge n. 553/1973.

Art. 52 Assemblea dei lavoratori
Per quanto riguarda la materia, si fa rinvio alle norme di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, con le modalità applicative definite dagli accordi sindacali aziendali sottoscritti in materia.