Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 settembre 2011, n. 18704 - Rendita Inail e peggioramento della malattia


 

 

 


 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

CU. PL. , domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato GATTO VINCENZO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RITA RASPANTI, che lo rappresentano e difendono, giusta procura notarile in atti;

- resistente con procura -

avverso la sentenza n. 414/2008 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 24/05/2008 R.G.N. 200/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l'Avvocato FABBI RAFFAELLA per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

 

FattoDiritto



1. Cu.Pl. chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Messina, pubblicata il 24 maggio 2008.

2. Il Cu. , titolare di una rendita INAIL da malattia professionale del 47%, chiese l'innalzamento della rendita al 75%.

3. Il giudice di primo grado, espletata una consulenza tecnica d'ufficio accolse integralmente la domanda e condannò l'INAIL a costituire una rendita del 75% con decorrenza dal 1 gennaio 1999.

4. L'Istituto propose appello e la Corte ha riformato la decisione di primo grado, riducendo la rendita al 55% e facendola decorrere dal 1 gennaio 2001.



5. Il Cu. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi. L'INAIL ha discusso la causa in udienza.

6. Il primo motivo concerne la diversa quantificazione della rendita. La differenza deriva dalla nuova consulenza tecnica d'ufficio svolta in secondo grado ed è determinata dal fatto che il ctu di primo grado avrebbe considerato anche una malattia (l'artrosi polidistrettuale con limitazione funzionale) che, come l'INAIL ha eccepito in giudizio, non era stata oggetto della domanda.

7. Il ricorrente non contesta questo dato (mancata indicazione della malattia nella domanda di revisione), ma assume che la Corte d'appello, escludendo questa malattia, avrebbe violato l'articolo 149 disp. att. c.p.c., poichè questa norma si applica anche in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

 

8. Il motivo è fondato.

9. L'articolo 149 recita; "nelle controversia in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonchè tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario".

10. Tale norma, pur citando esclusivamente le controversie in materia di invalidità pensionabile, deve essere interpretata estensivamente, includendo anche le malattie professionali. è, infatti, da tempo consolidato il principio di diritto (affermato da Cass., 15 luglio 1983, n. 4853) per cui "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 149 disp. att. cod. proc. civ. - che impone di tener conto anche di aggravamenti della malattia verificatisi nel corso tanto del procedimento amministrativo quanto di quello giudiziario -, per controversie in materia di invalidità pensionabile devono intendersi tutte le cause tendenti ad ottenere una prestazione previdenziale in dipendenza di uno stato di inabilità lavorativa, non essendo in alcun modo giustificata la previsione di un trattamento differenziato alla cui stregua risultino comprese nell'ambito della menzionata norma le cause di invalidità pensionabile collegate a malattie comuni e non quelle relative a trattamenti previdenziali collegati a malattie professionali o ad infortuni sul lavoro" (cfr. anche Cass. 3776 del 1985, 2904 del 1989, 6135 del 1990).

11. La Corte d'appello, in applicazione di questo orientamento consolidato, non avrebbe dovuto escludere la malattia per il solo fatto che non era stata indicata nella domanda di revisione.

12. Peraltro la Corte avrebbe dovuto verificare che tale malattia fosse sopravvenuta e, soprattutto, avrebbe dovuto verificare che anche questa malattia fosse legata da un nesso di causalità all'attività lavorativa del ricorrente. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 137 prevede che la misura della rendita possa essere elevata a causa di un peggioramento della malattia purchè "questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita".

13. La sentenza pertanto sul punto deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di merito.

14. Anche il secondo motivo è fondato. Il ricorrente denunzia una omissione di motivazione nella parte in cui la sentenza, senza fornire alcuna spiegazione, ha modificato la data di decorrenza della rendita revisionata. Mentre il Tribunale aveva fatto decorrere la rendita dal 1 gennaio 1999, la Corte la fa decorrere "dal 20 gennaio 2001" omettendo del tutto di spiegare il perchè di questa differenza. Anche sul punto, di conseguenza, la sentenza deve essere annullata con rinvio.

15. Il giudice del rinvio dovrà, quindi, decidere nel merito la controversia, tenendo conto del fatto che l'articolo 149 disp. att. c.p.c. si applica anche alle malattie professionali e prendendo in esame, di conseguenza, anche le eventuali infermità intervenute nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, ma dovrà verificare che, in relazione a tali nuove infermità sussistano i requisiti di cui all'articolo 137 Testo Unico infortuni sul lavoro e malattie professionali per la revisione della rendita. Il giudice di rinvio dovrà poi accertare la decorrenza della nuova rendita e dovrà deliberare in ordine alle spese, anche del giudizio di legittimità.

 

 

P.Q.M.

 

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Catania, anche per la decisione in ordine alle spese.