Infortunio di un lavoratore in seguito ad operazione di imbracatura dei portapacchi - Responsabilità dei datori di lavoro per omesso obbligo di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori - Sussiste


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Coco Giovanni Silvio - Presidente -
Dott. Iacopino Silvana - Consigliere -
Dott. Visconti Sergio - Consigliere -
Dott. Colombo Gherardo - Consigliere -
Dott. Bianchi Luisa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:
1) T.P., N. IL (omissis);
2) M.R., N. IL (omissis);
avverso sentenza del 22/06/2005 Corte Appello di Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Visconti Sergio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

F a t t o

Con sentenza in data 20.7.2004 il G.M. del Tribunale di Cosenza dichiarava T.P. e M.R., quali soci amministratori della EURO COMPATT s.n.c., colpevoli dei reati di cui:
a) all'art. 113 c.p., D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 181 e 389;
b) all'art. 113 c.p. e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 37-89, comma 2, lett. b);
c) agli artt. 113 e 590 c.p.; e, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti, condannava ciascuno di essi alla pena di mesi uno di reclusione.
In data 24.6.2002, presso la sede della società succitata si era verificato un incidente sul lavoro, in quanto i dipendenti B. G. e D.C.S., nell'effettuare l'operazione di imbracatura e di carico di un portapacchi su un furgone, mediante delle funi agganciavano il portapacchi alla gru, ma il portapacchi si sbilanciava e rovinava sul piede destro del D.C., che riportava la frattura del primo metatarso.
Il G.M. riteneva la responsabilità degli imputati, in base agli accertamenti dell'ispettore del lavoro G.G., sia per la non corretta imbracatura del portapacchi, sia per non avere informato, ai sensi del Decreto n. 626 del 1994, i dipendenti delle corrette modalità di esecuzione di tale tipo di operazione, informazione che, come risultava dalle schede rinvenute, era stata fornita ai dipendenti l'ultima volta nel 2000, allorché il D.C. non era stato ancora assunto. Anche il B. aveva ricevuto solo una generica informativa. Veniva, pertanto, ritenuto che una corretta informativa, rientrante nei doveri del datore di lavoro, avrebbe evitato una maldestra operazione di imbracatura e di montaggio del portapacchi, e di conseguenza la sua caduta e le lesioni riportate dal D.C..
Il giudice di merito riteneva, pertanto, gli imputati responsabili di tutti i reati ascritti, il primo riguardante la non corretta imbracatura, il secondo la mancanza di formazione, e il terzo le lesioni colpose in conseguenza delle inosservanze delle norme antinfortunistiche.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 22.6.2005, confermava la sentenza di primo grado, ritenendone corretta la motivazione, e, pur assumendo che una generica informativa era stata fornita al D.C., la ha ritenuta del tutto inadeguata per il tipo di operazione da compiere, e comunque non conforme alla disciplina antinfortunistica vigente. La Corte ha altresì rilevato che era ininfluente la redazione del piano di sicurezza risalente al maggio 2002, al quale non partecipò la persona offesa, ancora non assunta.
Infine, il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto equo ed adeguato alle caratterizzazioni del fatto e alla personalità degli imputati, entrambi incensurati, pure in presenza di lesioni di significativa gravità.
Avverso la citata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con unico atto, a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento per violazione di tutte le norme a loro contestate, nonché in relazione all'art. 546 c.p.p., lett. e).
Per ciò che concerne il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 181, i ricorrenti hanno eccepito che, dalla motivazione della sentenza impugnata non si evince quale sia stata la violazione di tale norma, che si caratterizza per la sua genericità, ed avendo i datori di lavoro fornito tutto il materiale necessario per la fermezza e la stabilità del carico, e cioè funi di canapa, gretta oleodinamica, scarpe antinfortunistiche.
Le lesioni al D.C. erano quindi state determinate da una condotta anomala dei lavoratori nella fase di esecuzione delle operazioni succitate.
In ordine al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 37, i ricorrenti hanno dedotto che le informazioni in merito alle condizioni di impiego delle attrezzature ben potevano ricavarsi dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro, dall'esperienza pregressa degli stessi lavoratori, e dal ricorso ad una procedura semplificata e quindi più comprensibile per i dipendenti.
La violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. e) è stata eccepita per la omessa valutazione delle prove fornite dalla difesa e ritenute genericamente "ininfluenti".
Infine, è stato censurato il trattamento sanzionatorio per la genericità della motivazione e perchè la corretta applicazione dell'art. 133 c.p. avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a infliggere il minimo edittale.

D i r i t t o

I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
I primi due motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente perchè connessi in base alla condivisibile motivazione del giudice di appello. Per ciò che concerne la erronea interpretazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 181, si osserva che la norma citata dispone che "l'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio". La giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto che "la disposizione di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 181 riguarda qualsiasi operazione consistente nel sollevamento, a mezzo di apparecchiatura a ciò idonea, di un carico che, per le sue caratteristiche, possa cadere o subire spostamenti ovvero oscillazioni" (Cass. Sez. 4 28.1.1994 n. 3846).
Il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 37, del quale pure si censura la violazione di legge anche in relazione alla mancanza della motivazione dispone l'obbligo del datore di lavoro di provvedere affinchè per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione dei dipendenti sia stata fornita "ogni informazione e ogni istruzione" in rapporto alla sicurezza e relativa alle loro condizioni di impiego.
Nella specie, risulta irrilevante - come assunto dai ricorrenti (e tra l'altro non confortato da alcun elemento individuabile nelle sentenze di primo e di secondo grado) - che al B. e al D. C. fossero stati forniti i materiali per la fermezza e la stabilità del carico (funi di canapa, gretta oleodinamica; scarpe antinfortunistiche), se agli stessi non sono state impartite quelle informazioni necessarie per attuare le operazioni di imbracatura del portapacchi, in modo da garantire la sicurezza della operazione di montaggio con la gru sul furgone.
Sul punto, peraltro, la sentenza è logicamente e congruamente motivata, rilevando come il D.C. non abbia partecipato ad alcun corso di formazione essendo l'ultimo stato tenuto nel 2000, allorchè il lavoratore non era stato ancora assunto dalla EURO COMPATT s.n.c..
Inoltre, dal contenuto dalla sentenza di appello si desume che il D. C. era stato assunto di recente, poco prima del sinistro che ha cagionato le lesioni personali, in quanto il lavoratore non partecipò alla redazione del piano di sicurezza redatto nel maggio 2002, e cioè un mese prima dell'incidente, in quanto ancora non assunto.
Da ciò si evince che i datori di lavoro sono venuti meno ad una elementare norma di sicurezza, non rendendo edotto il D.C. delle modalità di svolgimento di un'operazione lavorativa particolarmente pericolosa, e violando così non solo il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 37, che dispone specificamente sul punto, ma anche il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 181, essendo ininfluente la eventuale fornitura di materiali per la sicurezza, senza alcuna istruzione o, al più, con informazione generica, sul loro impiego.
Nessuna contestazione (che sarebbe comunque infondata) vi è sulla posizione di garanzia dei due imputati, entrambi responsabili, trattandosi di società di persone, avendo omesso di usare le cautele citate, e specificamente previste da norme antinfortunistiche, così configurandosi l'elemento soggettivo della colpa, ed essendo le lesioni derivate sicuramente dalla omessa informazione, senza la necessità neppure di fare ricorso all'art. 2087 c.c., per i casi di colpa generica.
Le censure alla sentenza impugnata per non avere valorizzato la "autoformazione", non solo è in contrasto con la vigente disciplina antinfortunistica, ma è assolutamente irrilevante nella specie, non avendo avuto il D.C. neppure il tempo di acquisire una significativa esperienza lavorativa.
E', pertanto, destituita di fondamento anche la censura relativa alla omessa valutazione delle prove della difesa, in quanto il giudice di appello ne ha tenuto conto, ed ha valutato, con motivazione adeguata e corretta la loro ininfluenza.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (recentemente Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997).
Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).
Il riferimento dell'art. 606 c.p.p., lett. e) alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
Con il terzo motivo di impugnazione, i ricorrenti hanno genericamente censurato il trattamento sanzionatorio, pur essendo motivata l'inflizione di una pena, pur se detentiva, ma prossima al minimo edittale, temperata dalla concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., e che ha tenuto conto, come elemento positivo per gli imputati, del loro stato di incensuratezza, e come elemento negativo la gravità del danno cagionato con lesioni di significativa gravità, così osservandosi correttamente i parametri di cui all'art. 133 c.p..
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che "la determinazione della misura della pena è compito esclusivamente affidato alla prudente valutazione del giudice di merito e non è necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale" (Cass. 9.6.2003 n. 31762).
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.

P.   Q.   M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2006