Cassazione Civile, Sez. 6, 20 settembre 2011, n. 19180 - Mobbing


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente
Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza

 

sul ricorso 15516/2010 proposto da:
D.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 163, presso lo studio degli avvocati FRATACCIA Giuseppe e D'ALESSIO GIORGIO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (OMISSIS) in persona del ...


Radiotelevisione Italiana SpA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato TARTAGLIA Furio, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3623/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 28.4.09, depositata il 28/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

FattoDiritto

 


La causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del 13 luglio 2011 ai sensi dell'art. 375c.p.c, sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 c.p.c:
"Con ricorso notificato il 31 maggio-1 giugno 2010, D. R. chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 28 novembre 2009, con la quale la Corte d'appello di Roma, parzialmente riformando la decisione di primo grado, aveva respinto le domande da lui svolte nei confronti della ex datrice di lavoro RAI s.p.a., originariamente dirette ad ottenere la condanna della società: a) a pagargli te differenze retributive pari a quanto erogato ai suoi colleghi inquadrati come - о (come lui) con compiti di coordinatore, b) a risarcirgli il danno professionale conseguente alla sua dequalificazione negli anni 1993 e 1994, nella misura di L. 200.000.000; c) a risarcirgli il danno alla salute in relazione a comportamenti della società esposti in narrativa, determinato in L. 350.000.000.


L'intimata società resiste alle domande con rituale controricorso.
Il procedimento è regolato dall'art. 360 c.p.c, e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è inammissibile e va pertanto trattato in Camera di consiglio.
Con una confusa esposizione dei fatti rilevanti per il giudizio, delle domande originariamente svolte (mai specificate adeguatamente in ricorso e qui desunte da quanto esposto in maniera piuttosto sintetica nella sentenza e nel controricorso) e delle censure svolte in questa sede, sviluppate non tanto e comunque non sempre chiaramente come motivi specifici di ricorso, quanto piuttosto come critiche all'atto di appello della società, il ricorrente formula due motivi di ricorso:


- il primo, indistintamente riferito alla dequalificazione (negata dalla sentenza impugnata), relativo alla violazione degli artt. 2059, 2087 e 2108 (?) cc, della L. n. 300 del 1970, alle mansioni di coordinatore, alla violazione dell'art. 2103 cc e art. 36 Cost., in cui da un lato sostiene di avere svolto compiti di coordinatore e dall'altro di essere stato relegato nel 1993, per ragioni disciplinari e quindi illegittimamente, in una posizione di unico coordinatore in una sede priva di ogni lavoro о comunque con mansioni fortemente ridotte, lesive della sua professionalità e personalità morale e contesta le diverse valutazioni tratte dal materiale istruttorio formato nel giudizio di primo grado;

- il secondo, concernente il suo stato di infermità e i relativi danni, relativo alla violazione degli artt. 2087, 1218 e 2050 cc, in cui richiama la documentazione medica allegata in primo grado da cui risulterebbero i danni alla salute conseguenti al comportamento mobbizzante (di cui non esiste alcun cenno nella sentenza, senza che peraltro su ciò venga svolta specifica censura) della società nel corso degli ultimi anni di rapporto.

L'inammissibilità del ricorso deriva anzitutto da una carente, seppur ridondante, esposizione dei fatti di causa e dalla disordinata illustrazione dei motivi, che rende difficile e comunque opinabile l'individuazione degli obiettivi delle censure svolte nei confronti della sentenza impugnata.
Inoltre, i due motivi di ricorso non sviluppano, in realtà, in maniera specifica i rilievi di violazione delle norme di diritto indicate nelle relative rubriche, ma contengono ampia illustrazione di principi generali in ordine al valore della professionalità, ai danni conseguenti alla sua lesione e ai modi correnti utilizzati per valutarli, senza peraltro ricondurre tali enunciazioni di principio a sostegno di specifiche violazioni da parte della sentenza impugnata;
oppure riguardano la valutazione delle risultanze istruttorie e quindi devono ritenersi dirette a censurare al riguardo la motivazione della sentenza (sia pure spesso attraverso rilievi mossi all'atto di appello della società riguardante la sua condanna in primo grado a risarcire al ricorrente il danno "professionale").

In tale secondo ambito, il ricorrente, attraverso la riproduzione di parti di alcune dichiarazioni testimoniali e il richiamo dei documenti allegali al ricorso introduttivo, formula valutazioni e conclusioni diverse da quelle operate dai giudici dell'appello in ordine alla lamentata dequalificazione e ai danni che ne sarebbero conseguiti, senza incidere sull'assetto logico delle relative argomentazioni o indicare un fatto decisivo travisato dai giudici nonostante il richiamo al significato di esso effettuato nei due gradi di giudizio nel contraddittorio delle parti; in tal modo chiedendo sostanzialmente a questa Corte un nuovo giudizio di merito sulla base di tale materiale, come non è consentito nel nostro ordinamento processuale in sede di legittimità (in ordine al tipo di controllo esercitato dalla Corte di Cassazione sul giudizio di merito, attraverso la deduzione di un vizio di motivazione, cfr. per tutte, Cass. nn. 824/11, 15489/07, 4766/06 o 20322/05).
Infine, per quanto riguarda le domande di condanna a differenze retributive, la Corte territoriale aveva ritenuto inammissibile l'appello incidentale, rilevando che difettava al riguardo uno specifico motivo di gravame, esplicitante censure nei confronti delle argomentazioni a sostegno della decisione di rigetto in primo grado.
In ordine a tale pronuncia, il ricorrente non ha proposto alcuno specifico motivo di appello, dilungandosi nell'illustrare i compiti di coordinatore da lui svolti nel corso del rapporto, indicando i compensi erogati agli altri coordinatori e non a lui".

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
Il Collegio condivide pienamente il contenuto della relazione, dichiarando pertanto inammissibile il ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente a rimborsare alla società le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.



P.Q.M.

 


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla Rai le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.