Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 settembre 2011, n. 19613 - Gravissimo infortunio di un lavoratore e risarcimento del danno


 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente
Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere
Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

sul ricorso proposto da:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato OTTAVI LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -

contro
T.F., F.M., R.A., C.M., CONSORZIO ARTIGIANO S., D.F.M. L, FALLIMENTO EDILIZIA O. S.P.A., O. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, B.F., BA.TI., FALLIMENTO C. S.R.L, RA.AG., S.F., V. E.;
- intimati -

Nonché da:
R.A., RA.AG., F.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell'avvocato LOTTI MASSIMO, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro
T.F., C.M., CONSORZIO ARTIGIANO S., D.F.M.L, FALLIMENTO EDILIZIA O. S.P.A., O. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, B.F., BA.TI., FALLIMENTO C. S.R.L, S.F., V.E.;

- intimati -

e sul ricorso 23228-2008 proposto da:
F.M., R.A., RA.AG., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell'avvocato LOTTI MASSIMO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro
C.M., V.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S. CROCE IN GERUSALEMME 75, presso lo studio dell'avvocato ROIATI ADOLFO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- contro ricorrenti e ricorrenti incidentali -

Nonché da:
BA.TI., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato ABRIGNANI IGNAZIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

contro
O. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ACCADEMIA ANTIQUARIA 30, presso lo studio dell'avvocato OLIVA PATRIZIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIRARDI GIAMPAOLO, giusta delega in atti;

- controricorrente -
contro
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato OTTAVI LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -


contro
S.F., T.F., M.R., B.F., CONSORZIO ARTIGIANO S., M.G., D.F.M.L,
BA.FE., C.M., FALLIMENTO C., FALLIMENTO EDILIZIA O. S.P.A. , CA. R.;
- intimati -

avverso la sentenza n. 3991/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/09/2007 R.G.N. 9495/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;
udito l'Avvocato OTTAVI LUIGI;
udito l'Avvocato TIBERIO SARAGO' per delega IGNAZIO ABRIGNANI; udito l'Avvocato LOTTI MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso VITTORIA COMPAGNIA ASSICURAZIONI S.P.A; e accoglimento per quanto di ragione del ricorso R..





FattoDiritto


Il (OMISSIS) Ra.Ag. subì un gravissimo infortunio sul lavoro, rimanendo paralizzato per sempre a causa di una paraplegia flaccida degli arti inferiori con paralisi degli sfinteri e perdita della capacità di avere rapporti sessuali e di procreare.
Lo stesso Ra., nonché F.M., A. R. e R.P. convennero dinanzi al giudice del lavoro coloro che ritenevano responsabili dell'accaduto.


Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, condannò C.M., B.F., il Consorzio artigiano S., il fallimento C. srl (già E. Gubbio spa, poi E. Gubbio srl, poi E. srl) e il fallimento O. srl (società subentrata nei rapporti della E. Gubbio), nonché la Vittoria assicurazioni (quest'ultima nei limiti del massimale assicurato, oltre interessi dal sinistro al saldo) al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore infortunato, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla F. e da A. R..


Vennero respinte le domande nei confronti di V.E., Ba.Fe., M.G., Ba.TL, Ca.GL, D.F.M.L., F. T., S.F., la O. srl.

Il C. propose appello.

Ra.Ag., F.M. e R.A. proposero appello incidentale.

Vittoria assicurazioni propose appello incidentale.
All'udienza del 10 marzo 2006 il processo fu interrotto per il decesso deL procuratore costituito di D.F. e della O. srl. Venne riassunto da parte del C. e dei R. e della F..

A seguito della riassunzione si costituirono la O., D.F. e Ba.. Gli altri non si costituirono, nè comparvero alle udienze successive.


La Corte d'appello con sentenza pubblicata il 24 settembre 2007, ha provveduto come segue.
Ha dichiarato improcedibile l'appello incidentale di Vittoria assicurazioni.
Ha accolto, in parte, l'appello degli originari ricorrenti, condannando C.M., B.F., il Consorzio artigiano S., il fallimento Casera srl e il fallimento O. spa, nonché la Vittoria assicurazioni spa (nei limiti del massimale di 258.228,45 Euro) al pagamento ad Ra.Ag. di 536.890,00 Euro a titolo di danno biologico, 11.400,00 Euro a titolo di indennità per inabilità temporanea; oltre interessi legali dalla notifica del ricorso di primo grado. Li ha inoltre condannati al risarcimento del danno in favore della F. in misura di 100.000,00 Euro e di R.A. in misura di 77.500,00 Euro oltre interessi.

Per il resto ha confermato la decisione di primo grado.

Sono stati proposti i seguenti ricorsi per cassazione.
Vittoria assicurazioni spa ha proposto un ricorso datato 8 settembre 2008, articolato in tre motivi.
Ra.Ag., F.M. e R.A. hanno proposto ricorso per cassazione datato 19 settembre 2008, articolato in 23 motivi. La loro posizione è stata anche illustrata con una successiva memoria.
Gli stessi hanno depositato controricorso con ricorso incidentale nei confronti di Vittoria assicurazioni, datato 31 ottobre 2008, chiedendo la riunione con il loro ricorso principale, il rigetto del ricorso principale di Vittoria assicurazioni e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio.
C.M. ha depositato controricorso con ricorso incidentale datato 25 ottobre 2008, chiedendo la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, per riconsiderare il sé e le percentuali di responsabilità.
Vittoria assicurazioni, Ba.Ti. e la O. in liquidazione srl hanno presentato distinti controricorsi, chiedendo il rigetto del ricorso dei R. nei confronti di ciascuno di essi.
Ra.Ag., F.M. ed R.A. hanno depositato controricorso a ricorso incidentale.
Il ricorso di Vittoria assicurazioni è articolato in tre motivi.
Con il primo si assume che sarebbero stati violati gli artt. 302 e 303 c.p.c, nella parte della decisione che ha dichiarato improcedibile l'appello incidentale della odierna ricorrente principale, che chiede la "cassazione della decisione impugnata sul punto relativo alla dichiarata contumacia, alla affermata conseguente improcedibilità dell'appello e su ogni altro capo in cui ha ritenuto di non dover prendere in considerazione i motivi di appello incidentale e le deduzioni difensive svolte nel grado".
Il motivo è infondato perchè il giudice di appello ha fatto corretta applicazione di quanto affermato da Cass. n. 12638 del 1991, per cui la parte contro la quale il ricorso va riassunto e non adempie all'obbligo di una specifica costituzione va considerata contumace ed il ricorso incidentale non può essere esaminato se ad esso è stato notificato l'atto riassuntivo del processo già interrotto dovendosi applicare le disposizioni di cui al giudizio in contumacia tra le quali l'art. 292 c.p.c, e perchè nel giudizio in riassunzione deve esprimersi almeno la volontà di conservare gli effetti del ricorso incidentale il che non è avvenuto nel caso di specie.
Peraltro il motivo è formulato in modo generico, senza specificare se il punto oggetto di censura è la dichiarazione della contumacia, o sono invece le conseguenze ulteriori; nè si indica quali sarebbero i capi della sentenza in cui la Corte non avrebbe tenuto conto dei motivi e delle deduzioni difensive, che peraltro si omette di riportare, in violazione del canone di autosufficienza.


Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 1362 e 1363 cc omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. Il quesito è il seguente: in tema di interpretazione del contratto il giudice di merito è tenuto o meno a considerare le singole clausole contrattuali che concorrono alla formazione del testo negoziale in correlazione tra loro e valutarie, alla luce delle esigenze che sono destinate a soddisfare, applicando il criterio dell'interpretazione sistematica posto dall'art. 1363 c.p.c, riferendo le varie espressioni adoperate all'intero testo in modo da ricavarne il senso complessivo e nel contempo intendere la singola espressione in funzione del testo di cui è parte integrante? Il quesito così formulato è generico e non da conto della specialità del caso in esame.

Quanto al vizio di motivazione non viene precisato qua è il fatto su cui la motivazione sarebbe viziata e il perchè sia decisivo e controverso. Peraltro con il ricorso per cassazione non risulta depositato il testo integrale del contratto di cui si chiede l'interpretazione sistematica.

Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 1917 e 2900 cc, nonché degli artt. 345 e 437 c.p.c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia.
La tesi è che la sentenza di appello, gravando il debito di rivalutazione avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. e la preclusione derivante dagli artt. 345 e 437 c.p.c, atteso che la domanda di rivalutazione, implicando l'accertamento di un inadempimento contrattuale, nonché l'affermazione della colpa dell'assicuratore, non poteva essere proposta per la prima volta in appello, costituendo domanda nuova. Il presupposto del ragionamento, però, costituito dal fatto che la domanda accolta non fosse stata formulata con il ricorso di primo grado, viene enunciato ma non viene provato in violazione del criterio di autosufficienza, mentre controparte riporta nel suo controricorso, il frammento del ricorso introduttivo del giudizio in cui si chiede la condanna al pagamento di "tutti i danni ... ivi compresi gli interessi legali e l'ulteriore danno nascente dal ricordo nella corresponsione del risarcimento dovuto".


Il ricorso di Ra.Ag., F.M. e R. A. è articolato in ventiquattro motivi.

Il ricorso incidentale contro Vittoria assicurazioni è identico per quanto attiene ai motivi proposti nei confronti della compagnia assicuratrice. La trattazione sarà pertanto unitaria.
In primo luogo si denunzia violazione della L n. 1369 del I960, art. 1, comma 3, stante la ricorrenza degli elementi richiesti per la presunzione assoluta di interposizione fittizia di manodopera tra i co-committenti O. D.F. ed il consorzio artigiano S..

Quesito: accerti la Corte se ricorrono gli elementi richiesti perla presunzione assoluta di interposizione vietata di manodopera nel caso in cui i materiali e le attrezzature non siano autonomamente approvvigionati e forniti dal soggetto interposto, ma da questi direttamente ricevuti da parte di altri. Il secondo denunzia un vizio di motivazione contraddittoria in ordine alla mancanza di una propria organizzazione di impresa in capo al consorzio artigiano S.. Il fatto controverso sarebbe la insussistenza in capo al consorzio di una propria organizzazione. Al contrario tale organizzazione sussisterebbe in base ad una corretta e logica disamina degli elementi probatori acquisiti.

I motivi sono entrambi inammissibili perchè formulati in modo da porre non questioni di diritto ma una rivalutazione del merito della causa.

Con il terzo motivo si denunzia vizio di motivazione contraddittoria in ordine alla esclusione di responsabilità dei co-committenti O. D.F..

Il fatto controverso sarebbe l'esercizio di poteri gerarchico organizzativi da parte della O. D.F..
Anche sul punto non si denunziano in realtà vizi (omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione sul punto), ma si propone una diversa valutazione degli elementi probatori.


La stessa considerazione vale per il quarto motivo con il quale si denunzia che la motivazione è insufficiente in ordine alla esclusione della responsabilità ex art. 2043 cc. dei committenti O. e D.F., in quanto non tiene conto del fatto che le modifiche del progetto originario si erano rese necessarie perchè quel progetto era erroneo.


Sempre fuori dall'ambito del giudizio di legittimità è quanto denunziato con il quinto motivo, con il quale si assume che la motivazione è contraddittoria in ordine alla mancanza di responsabilità del direttore dei lavori della O. F. T., nonché in ordine alla mancanza di responsabilità ex art. 2049 cc dei committenti O. D.F. per fatto del loro direttore dei lavori generale.


Con il sesto motivo si denunzia violazione dell'art. 2087 cc in ordine alla esclusione di un obbligo di verifica della progettazione da parte del direttore dei lavori T.F..

Quesito:
accerti la Corte se il direttore generale è responsabile ex art. 2087 cc per non avere verificato la progettazione e segnalato eventuali carenze.


Ancora una volta si pone una questione di diritto che implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

Con il settimo motivo si denunzia violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 70 e, in generale ex art. 2087 cc, in relazione all'obbligo del direttore dei lavori T.F. di adottare le misure di sicurezza idonee ad evitare l'incidente. Si chiede con il quesito di accertare se il direttore generale è responsabile D.P.R. n. 164 del 1956, ex art. 70 e art. 2087 cc. per non avere provveduto ad adottare le necessarie misure di sicurezza. Il quesito è palesemente generico.
Pongono questioni in fatto e chiedono una sostanziale rivalutazione del merito i successivi tre quesiti con i quali si denunziano vizi di motivazione in ordine alla mancanza di responsabilità dell'assistente alla direzione dei lavori O. F. S. e in ordine alla responsabilità per fatto di questi dei datori di lavoro O. D.F.; in ordine alla mancanza di responsabilità di V.E., legale rappresentante del Consorzio Artigiano S.; in ordine alla mancanza di responsabilità di Ba.Ti., assistente ai lavori di E..


Con i motivi dall'undicesimo al quattordicesimo si formulano censure, tanto in termini di violazione di legge, che in termini di vizio di motivazione in ordine alla determinazione relativa alla decorrenza degli interessi.

I motivi sono formulati in violazione del criterio dell'autosufficienza del ricorso e privi della necessaria specificità.

Deve peraltro sottolinearsi che le voci di danno sono state quantificate nuovamente e con nuovi criteri e che in motivazione si spiega che i valori sono stati quantificati in via equitativa e attualizzati al momento della sentenza, tenendo conto del lasso di tempo trascorso dal momento del verificarsi del danno a quello della liquidazione. Deve anche sottolinearsi che -contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti- non risulta violalo l'art. 2909 cc, perchè l'appello dichiarato improcedibile dalla Corte territoriale per investire l'intera decisione non ha determinato il passaggio in giudicato della medesima.
I motivi quindicesimo, sedicesimo, diciottesimo, ventesimo, ventiduesimo, e ventiquattresimo, denunziano vizi di motivazione in violazione di quanto stabilito dall'art. 360 c.p.c, n. 5, perchè non indicano il fatto oggetto del vizio e tanto meno spiegano perchè lo stesso sarebbe controverso e decisivo.

Il diciassettesimo motivo denunzia una pretesa violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 in modo generico senza spiegare in cosa consisterebbe il danno ulteriore che viene richiesto.
La denunzia di nullità della sentenza per omessa pronuncia rispetto ad una domanda di danno ulteriore per il ritardo contenuta nel diciannovesimo motivo è Formulata in evidente violazione del canone di autosufficienza.
Così come la pretesa violazione delle regole sulla competenza funzionale del giudice del lavoro contenuta nel ventunesimo motivo.
Tale canone è ancora una volta violato nel ventitreesimo motivo in cui si afferma che i crediti sarebbero stati azionati ai sensi dell'art. 2087 cc. e non dell'art. 2043 cc, senza riportare i passi del ricorso attestanti tale impostazione.


Il ricorso, pertanto deve nel suo complesso essere rigettato, non potendo alcune delle censure spiegate con esso trovare ingresso in questa sede.

Il ricorso incidentale di C.M. è articolato in cinque motivi. I primi quattro denunziano violazioni di legge, senza formulare quesiti di diritto. Il quinto denunzia omessa, insufficiente motivazione in ordine alla attribuzione delle percentuali di responsabilità. La motivazione non può essere al tempo stesso omessa ed insufficiente, in ogni caso dalla lettura della sentenza si evince che c'è e non presenta vizi logici.


In conclusione, i ricorsi, riuniti, devono essere tutti rigettati, con conseguente compensazione delle spese, ricorrendo giusti motivi.



P.Q.M.

 


La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta tutti. Compensa le spese.