Tipologia: CCNL
Data firma: 13 dicembre 2007
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Fism e Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal
Settori: Servizi, Istruzione privata, Scuole materne

Sommario:

Parte prima Le relazioni e i diritti sindacali
Capitolo I Le relazioni e i diritti sindacali

Premessa
a) Relazioni sindacali
Art. 1 - Ente bilaterale nazionale
1.1. Osservatorio nazionale
1.2. Sezione ambiente e sicurezza
1.3. Sezione formazione
1.4. Sezione mercato del lavoro
1.5. Norma transitoria
Art. 2 - Commissione paritetica nazionale e regionale
b) Diritti sindacali
Art. 3 - Informazione
Art. 4 - Rappresentanza sindacale
Art. 5 - Assemblea
Art. 5 bis - Trattenute per sciopero
Art. 6 - Permessi ai dirigenti sindacali
Art. 7 - Affissioni
Art. 8 - Ritenute sindacali
Capitolo II Livelli di contrattazione
Art. 9 - Secondo livello di contrattazione
Art. 9 bis - Accordi di emersione
Art. 10 - Contrattazione nei luoghi di lavoro
Capitolo III I rapporti di lavoro
Art. 11 - Durata del rapporto di lavoro
11.1. Apposizione del termine e contingente
11.2. Divieti
11.3. Disciplina della proroga
11.4. Scadenza del termine e successione dei contratti
11.5. Criteri di computo
11.6. Esclusioni
11.7. Principio di non discriminazione
11.8. Formazione
11.9. Diritto di precedenza e informazione
Art. 12 - Apprendistato professionalizzante
12.1. Assunzione
12.2. Qualifiche e mansioni
12.3. Il tutor
12.4. Durata del rapporto di apprendistato professionalizzante
12.5. Obblighi del datore di lavoro
12.6. Periodo di prova
12.7. La formazione dell'apprendista: contenuti e modalità della formazione
12.8. Durata della formazione esterna
12.9. Trattamento economico
Art. 13 - Somministrazione di lavoro
Art. 14 - Stage
Art. 15 - Volontariato
Art. 16 - Contratti coordinati a progetto
Art. 16 bis - Ricorso al lavoro parasubordinato e al lavoro autonomo
Parte seconda Sfera di applicazione
Capitolo IV Sfera di applicazione

Art. 17 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 18 - Decorrenza e durata
Art. 19 - Inscindibilità
Art. 20 - Trasferimento di istituzioni scolastiche e di ramo d'azienda
Art. 21 - Ambito del rapporto
Capitolo V Qualifiche e livelli
Art. 22 - Classificazione
Art. 23 - Mutamenti di qualifica
Art. 24 - Mansioni promiscue
Art. 25 - Composizione delle sezioni
Capitolo VI Assunzione
Art. 26 - Assunzione
Art. 27 - Norme speciali
Art. 28 - Tirocinio
Art. 29 - Periodo di prova
Art. 30 - Part-time
Art. 31 - Reimpiego
Capitolo VII Trattamento economico e previdenziale
Art. 32 - Retribuzione mensile
Art. 33 - Minimi retributivi
Art. 34 - Indennità di contingenza
Art. 35 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 36 - Prospetto paga
Art. 37 - Tredicesima mensilità
Art. 38 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
Art. 39 - Trattamento previdenziale
Art. 40 - Previdenza complementare
Art. 41 - Supplenza personale docente
Capitolo VIII Orario di lavoro
Art. 42 - Orario di lavoro
Art. 43 - Completamento orario
Art. 44 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
Art. 45 - Ferie
Art. 46 - Festività
Art. 47 - Riposo settimanale
Art. 48 - Vitto e alloggio
Art. 49 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 49 bis - Infortunio sul lavoro
Art. 49 ter - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Art. 49 quater - Permessi per lavoratori invalidi
Art. 50 - Congedo matrimoniale
Art. 51 - Tutela delle lavoratrici madri e congedi parentali
a) Norme di carattere generale

b) Riposi giornalieri
c) Malattia del figlio
d) Permessi per esami prenatali
Art. 52 - Servizio militare o sostitutivo
Art. 53 - Aspettativa
Art. 54 - Permessi retribuiti
Art. 55 - Permessi non retribuiti
Art. 56 - Permessi elettorali
Art. 57 - Aspettativa e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 58 - Diritto allo studio
Art. 58 bis - Diritto alla crescita professionale
Capitolo IX Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 59 - Regolamento interno
Art. 60 - Provvedimenti disciplinari
Art. 61 - Richiamo scritto, multa e sospensione
Art. 62 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso

B) Licenziamento senza preavviso
Capitolo X Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 63 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 64 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 65 - Disciplina dei licenziamenti collettivi e delle riduzioni di orario
Art. 66 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 67 - Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 68 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Art. 69 - Decesso del lavoratore
Art. 70 - Trattamento di fine rapporto - t.f.r.
Art. 71 - Restituzione dei documenti di lavoro
Art. 72 - Contratti formazione-lavoro
Art. 73 - Personale religioso
Art. 74 - Rinvio alle leggi
Art. 75 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 76 - Norme transitorie
Parte terza Accordi nazionali
Allegato 1 - Accordo tra Fism e OO.SS. di categoria sui contratti di solidarietà difensivi
Allegato 2 - Accordo nazionale tra le OO.SS. Scuola e la Fism sui contratti di riallineamento
Allegato 3 - Accordo nazionale tra Fism e OO.SS. di categoria sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nelle istituzioni scolastiche (D.Lgs. n. 626/1994 - D.Lgs. n. 242/1996)
Allegato 4 - Accordo quadro nazionale per lo svolgimento dei corsi di formazione rivolti ai Rappresentanti per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 626/1994
Allegato 5 - Accordo tra Fism e OO.SS. di categoria per la costituzione delle Commissioni provinciali di conciliazione
Allegato 6 - Accordo nazionale sulla previdenza complementare per il personale dipendente dalle Istituzioni scolastiche ed educative aderenti alla Fism e al quale si applica il CCNL della Federazione italiana scuole materne

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle scuole materne non statali

Il giorno 13 dicembre 2007, in Roma, presso la sede della Fism a Roma, in via della Pigna 13/a; tra la Fism - Federazione italiana scuole materne e la Flc-Cgil, la Cisl Scuola, la Uil Scuola, lo Snals-Confsal hanno firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il trattamento normativo 2006-2009 per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole aderenti alla Fism.

Parte prima Le relazioni e i diritti sindacali
Capitolo I Le relazioni e i diritti sindacali
Premessa

Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme contenuti negli accordi interconfederali.
In particolare, le parti:
- si danno atto, in nome proprio e per conto delle scuole da essi rappresentate aderenti al contratto e delle rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti sindacali concordati è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli;
- si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL;
- confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione, oggetto di informazione;
- concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore, delle prospettive di sviluppo, dei processi di ristrutturazione-aggiornamento.
La Fism conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture operative. Le OO.SS. dichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio e alla qualificazione delle strutture operative.
Le OO.SS. ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori nella salvaguardia dei diritti acquisiti a fornire un contributo al rilancio delle scuole nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentano ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Fermo restando che il rapporto di lavoro tra scuole materne e il personale dipendente è a tempo indeterminato, le parti concordano sull'uso di alcuni istituti contrattuali e di modalità di lavoro più flessibili, espressamente previsto dal presente contratto.
Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle scuole e delle OO.SS., sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale al fine di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali: concertazione, informazione, bilateralità.
Il rapporto concordato tra le parti è quello della concertazione, mirante a definire un'architettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, gli istituti e le Organizzazioni sindacali di categoria possano affrontare la complessità degli aspetti attinenti il sistema della scuola materna non statale.
Tale rapporto ha come obiettivo l'innovazione e lo sviluppo qualitativo delle scuole, attraverso anche l'istituzione di apposite strutture operative, di cui ai successivi articoli.
Le parti ribadiscono, infine, la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso la applicazione delle norme di riferimento e di quanto previsto dal CCNL

a) Relazioni sindacali
Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità delle scuole materne e dei sindacati, perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.
Operativamente, la Fism e le OO.SS. concordano sulla necessità di istituire:
- l'Ente bilaterale;
- l'Osservatorio;
- la Commissione paritetica.

Art. 1 Ente bilaterale nazionale
Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro ritengono opportuno costituire, nell'arco di vigenza del presente CCNL, l'Ente bilaterale nazionale.
L'Ente bilaterale nazionale ha i seguenti scopi:
- incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
- promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
- istituire e gestire l'Osservatorio nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività degli Osservatori regionali;
- seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
- promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
- attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente bilaterale nazionale e regionale;
- promuovere forme di previdenza complementare.

1.1. Osservatorio nazionale
Le parti convengono di costituire, nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale, l'Osservatorio nazionale permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente possono essere avviate dopo intese fra le parti, valutando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili.
Nell'ambito degli Osservatori sono costituite le seguenti sezioni:

1.2. Sezione ambiente e sicurezza
Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio nazionale e regionale.
A tal fine, la Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:
- migliorare ed intensificare l'azione di orientamento delle scuole, delle Commissioni ambiente/RLS, delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre linee-guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo bilaterale interconfederale;
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale comunitaria sull'ambiente e la sicurezza;
- attuare azioni di prevenzione del mobbing anche attraverso momenti di monitoraggio e di analisi.

1.3. Sezione formazione
La Sezione formazione si pone i seguenti obiettivi:
- valorizzazione professionale delle risorse umane;
- aggiornamento professionale dei lavoratori;
- monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
- realizzazione di sinergie con l'Organismo bilaterale nazionale e con gli Organismi bilaterali regionali.

1.4. Sezione mercato del lavoro
Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.

1.5. Norma transitoria
Le parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie dell'Ente bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione paritetica nazionale di cui al successivo art. 2.

Art. 2 Commissione paritetica nazionale e regionale
Sono costituite a livello nazionale e regionale, Commissioni paritetiche bilaterali tra scuole e OO.SS. di categoria firmatarie del presente contratto, cui sono demandati i seguenti compiti:
- controllo e verifica della corretta applicazione dei contenuti del presente CCNL e delle contrattazioni regionali, unitamente alla coerenza degli accordi di secondo livello al dettato contrattuale;
- interpretazioni autentiche delle normative contrattuali e delle contrattazioni regionali;
- oltre ad esaminare e risolvere eventuali controversie nella interpretazione ed applicazione dei contenuti del CCNL e delle materie oggetto di contrattazione regionale.
La segreteria della Commissione paritetica ha sede presso la Fism o altra sede accettata dalle parti.
La Fism provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Associazione Fism o dalle OO.SS. facenti capo alle predette Associazioni nazionali firmatarie del presente accordo.
Le parti convengono inoltre che, prima di procedere con il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al successivo art. 75, le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione di una delle norme di cui al presente CCNL, devono essere sottoposte alle specifiche Commissioni paritetiche regionali.
In caso di disaccordo in sede di Commissioni paritetiche regionali, le parti di comune intesa potranno richiedere parere alla Commissione nazionale.
La Commissione regionale dovrà esaurire l'esame del ricorso entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento del ricorso della controparte.
Dell'esame e delle decisioni prese, è redatto verbale contenente le motivazioni.
La decisione della Commissione paritetica costituisce l'interpretazione congiunta delle parti. In assenza di interpretazione congiunta, le parti redigono un verbale di mancato accordo.
Le parti non possono adire l'autorità giudiziaria o ricorrere a forme di autotutela prima che sia conclusa la procedura di cui sopra.
Dal campo di applicazione della Commissione paritetica bilaterale sono escluse, purché non relative a interpretazioni normative, le controversie riguardanti i licenziamenti individuali, plurimi e collettivi, l'adozione o l'applicazione di provvedimenti disciplinari per i quali si applicano le procedure previste dal presente CCNL, dall'accordo nazionale del 18 maggio 2000 e dalle leggi vigenti in materia.
Alla Commissione paritetica regionale sono demandate anche le controversie relative alla interpretazione delle norme oggetto della contrattazione regionale.
La composizione della Commissione paritetica regionale e il relativo regolamento di funzionamento vengono definiti a livello regionale.
Qualora le parti a livello regionale non abbiano costituito la Commissione paritetica entro i 3 mesi dalla firma del presente CCNL, potranno richiedere l'intervento delle rispettive Organizzazioni a livello nazionale.
Qualora non vengano costituite le Commissioni paritetiche a livello nazionale e regionale le controversie di cui al presente articolo saranno risolte ai sensi dell'accordo del 18 maggio 2000 in allegato e parte integrante del presente CCNL

b) Diritti sindacali
Art. 3 Informazione

Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza del servizio, la Fism e le istituzioni di cui all'art. 17 "Sfera di applicazione del contratto" garantiscono una costante informazione preventiva rispettivamente alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e alle RSA sugli atti che riguardano il personale dipendente, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi e la gestione del personale.

Art. 4 Rappresentanza sindacale
Su iniziativa dei dipendenti, si costituiscono nelle scuole Rappresentanze sindacali di scuole (RSA) aderenti alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL, composte da una RSA per ogni Organizzazione sindacale indipendentemente dal numero del personale in servizio.
[…]

Art. 5 Assemblea
I lavoratori possono partecipare, in orario di lavoro, a tutte le assemblee indette dalle RSA e/o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, all'interno dei posti di lavoro.
Eventuali assemblee convocate in orario di lavoro effettuate in luoghi diversi di cui al 1° comma devono essere preventivamente concordate di volta in volta con gli Organi provinciali della Fism.
[…]

Art. 7 Affissioni
Le RR.SS.AA. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno affiggere, in appositi spazi, visibili e accessibili a tutti i lavoratori e indicati dalla Direzione, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

Capitolo II Livelli di contrattazione
Art. 9 Secondo livello di contrattazione

La contrattazione decentrata deve riguardare i seguenti temi: materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL
Tra la Fism e le OO.SS. firmatarie del presente contratto (CCNL), è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di secondo livello, in particolare per le materie riguardanti:
- distribuzione dell'orario del personale;
- determinazione di turni;
- relazioni sindacali;
- qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
[…]
- ulteriori possibilità per la stipula di contratti a tempo determinato secondo quanto previsto all'art. 11;
- integrazioni retributive nei limiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 32.
[…]

Art. 10 Contrattazione nei luoghi di lavoro
È prevista la contrattazione integrativa e decentrata per le seguenti materie:
- distribuzione dell'orario di lavoro e turnazione del personale dipendente. Dalla turnazione è escluso il personale docente;
- distribuzione delle ferie per il personale non docente;
- valorizzazione dei risultati conseguiti nella scuola attraverso l'erogazione di integrazioni economiche al personale;
- criteri di distribuzione dell'orario di lavoro del personale docente ed educativo.
Avuto riguardo alle effettive esigenze dell'utenza laddove intervengano accordi formali tra i gestori ed il personale e/o le RSA, possono essere concordate diversificazioni dell'orario di lavoro.
[…]
Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d'istituto le RSA se presenti o le OO.SS. firmatarie del presente contratto a livello nazionale e/o territoriale.

Capitolo III I rapporti di lavoro
Art. 11 Durata del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli enti gestori aderenti alla Fism è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dai successivi commi.
È consentito il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368/2001 in attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato e nel rispetto delle successive norme contrattuali.

11.1. Apposizione del termine e contingente
1) È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, in particolare:
- per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno o per progetti approvati dall'ente gestore;
- per punte di più intensa attività amministrativa, burocratico-gestionale, tecnica anche connessa alla sostituzione o alla modifica di programmi informatici, o connessa all'applicazione di nuove procedure amministrative, ovvero di sistemi diversi di contabilità e di controllo di gestione;
- per effettuazione di operazioni di rilevazione o di controllo periodico della qualità;
- per l'assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- per l'inserimento di figure professionali non esistenti nell'organizzazione aziendale: per i primi 24 mesi di inserimento;
- per l'attivazione di altri servizi diversi dalla scuola materna: per attivazione si intende un periodo di 24 mesi dall'inizio del nuovo servizio;
- per i servizi ottenuti in appalto o in convenzioni con enti pubblici.
È consentito altresì il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, in particolare nei casi già previsti dal D.Lgs. n. 368/2001, nei casi esplicitamente menzionati dal presente CCNL e in tutti i casi consentiti dalla legge.
2) L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente, il nominativo del lavoratore assente - se si tratta di una sostituzione - e la data di scadenza del rapporto o l'evento che ne determina la cessazione.
Copia dell'atto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
La scrittura è necessaria per il personale docente anche quando la durata del rapporto di lavoro, ancorché occasionale, non sia superiore a 12 giorni.
La percentuale massima dei contratti a tempo determinato, superiore ai sette mesi, non potrà superare il 10% del personale - e comunque di 1 unità - con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salvo diversa regolamentazione stabilita in sede di contrattazione decentrata.
3) Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo integrativo stipulato con le RSA e/o le OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto, la percentuale massima dei lavoratori da assumere con contratto a termine può essere elevata in funzione delle specifiche esigenze dell'ente gestore. La percentuale prevista al comma 5 non vale per le scuole operanti nel Mezzogiorno.

11.2. Divieti
Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
- da parte delle scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
- per attività per le quali è contrattualmente previsto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

11.5. Criteri di computo
I lavoratori con contratto a tempo determinato, ove il contratto abbia durata pari o superiore a nove mesi sono computabili ai fini di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

11.6. Esclusioni
1) Sono esclusi dal campo di applicazione del presente accordo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:
- i contratti lavoro di somministrazione;
- i contratti di apprendistato;
- le attività di stages e tirocinio.

11.7. Principio di non discriminazione
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la 13ª mensilità, il t.f.r. e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva.

11.8. Formazione
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.

11.9. Diritto di precedenza e informazione
[…]
3) Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.
4) Annualmente la Fism fornisce alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente contratto, il numero ed i motivi dei contratti a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 12 Apprendistato professionalizzante
Le OO.SS. e la Fism, considerata la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea, alla luce delle nuove normative introdotte dalla legge 19 luglio 1997, n. 196 e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riconoscono nell'istituto dell'apprendistato uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.
Il contratto di apprendistato è definito dalla vigente normativa secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Le parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell'apprendistato definito "professionalizzante" di cui alla precedente lett. b), al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. Per quanto riguarda le altre tipologie di apprendistato, ovvero l'apprendistato legato al diritto-dovere e all'alta formazione, le parti si incontreranno per definire l'applicazione in coerenza con quanto previsto dalle normative e dal presente contratto.
L'istituto dell'apprendistato è disciplinato dalla legge n. 25/1955, dal D.P.R. n. 16/1956, dalla legge n. 196/1997 e dall'art. 68 della legge n. 144/1999 e relativo regolamento, dall'accordo nazionale del 19 gennaio 2001, parte integrante del presente CCNL e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

12.1. Assunzione
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 29.

12.2. Qualifiche e mansioni
Le scuole aderenti alla Fism possono assumere giovani con contratto di apprendistato professionalizzante da inquadrare dal I al V livello esclusivamente dell'area del personale ATA.

12.3. Il tutor
Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti. Le scuole materne che hanno nel proprio organico apprendisti, ai sensi del comma 1, dell'art. 4, del decreto ministeriale 8 aprile 1998, indicano alla regione e/o Ispettorati provinciali la persona che svolge funzione di tutore al fine di assicurare il necessario raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
L'attività di "tutoring" è considerata a tutti gli effetti attività di docenza.
L'indennità oraria per l'attività di "tutoring" è pari ad euro 2 per ogni ora di tutoraggio effettivamente svolta.

12.4. Durata del rapporto di apprendistato professionalizzante
Il rapporto di apprendistato ha la seguente durata:
- 24 mesi per il personale inquadrato nel livello I;
- 36 mesi per il personale inquadrato nei livelli II e III;
- 48 mesi per il personale inquadrato al IV, V, VII e VIII livello.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale, idonei rispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato di cui ai punti 2 e 3 è ridotta a 18 mesi.

12.5. Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro al termine del contratto di apprendistato trasforma il rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato, attribuendo al lavoratore dipendente la qualifica e la retribuzione del livello acquisito.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità per qualificarsi.
La scuola ha l'obbligo di concedere all'apprendista permessi retribuiti per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami.

12.7. La formazione dell'apprendista: contenuti e modalità della formazione
Per la formazione degli apprendisti le scuole faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dall'Isfol in attesa di una definizione specifica. Le attività formative, esterne ed interne, sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base.

12.8. Durata della formazione esterna
La formazione esterna all'azienda, pari a 150 ore annue, dovrà essere svolta in strutture formative accreditate ai sensi dell'art. 10 del regolamento, dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Art. 13 Somministrazione di lavoro
Il contratto di fornitura di somministrazione di lavoro può essere concluso nelle seguenti fattispecie:
- per particolari punte di attività;
- per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
- per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nella scuola.
È fatto divieto di utilizzare il contratto di somministrazione per le qualifiche e le mansioni appartenenti all'area educativa e docente.
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione impegnate/i per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nella scuola.
Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro hanno diritto a tutte le erogazioni derivanti dai livelli di contrattazione previsti dal presente CCNL
La Fism comunica preventivamente alle RSA od in loro assenza alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi.
Annualmente, la scuola che utilizza il contratto di somministrazione è tenuta a fornire alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero ed i motivi dei contratti di lavoro di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
Le parti, in considerazione della novità rappresentata da tale possibile forma di rapporto di lavoro, si incontreranno entro un anno dalla data della firma del presente CCNL al fine di verificare la materia e, se del caso, modificare il presente testo.
È vietata l'utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione nelle scuole:
- che siano state interessate, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- nelle quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto all'applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento all'accordo-quadro nazionale sul lavoro somministrato.

Art. 14 Stage
Lo stage è regolato dalla legge n. 236/1993 e dalla legge n. 196/1997 e viene attivato in tutti i casi in cui il gestore riterrà di assumere la necessaria intesa con l'Agenzia del lavoro regionale o altri soggetti a cui spetta l'avviamento al lavoro.

Art. 15 Volontariato
Gli enti gestori aderenti alla Fism, firmataria del presente contratto, che non perseguono fini di lucro, possono utilizzare personale volontario in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 266/1991, per attività occasionali e saltuarie purché non rivolte a sostituire in tutto o in parte il lavoro e le attività del personale dipendente in organico.

Art. 16 Contratti coordinati a progetto
Si definiscono rapporti di lavoro a progetto quelli riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di essi (art. 61, D.Lgs. n. 276/2003) con esclusione di collaboratori che esercitino professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.
Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
- durata determinata o determinabile della prestazione di lavoro;
- progetto o programma di lavoro individuato nel suo contenuto;
- corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento;
- modalità di coordinamento del lavoratore a progetto, a committente nell'esecuzione anche temporale, della prestazione lavorativa.
Le parti concordano che tali contratti si possano utilizzare solo nelle seguenti condizioni e modalità:
a) per figure professionali non presenti nel vigente contratto;
b) per attività saltuarie e temporanee;
c) per attività diverse dalle attività principali o accessorie alle attività d'impresa;
d) per attività non ordinarie e non previste dalla sfera di applicazione del contratto;
e) per le funzioni di attività per le quali non è presente personale assunto presso l'azienda.

Art. 16 bis Ricorso al lavoro parasubordinato e al lavoro autonomo
Il ricorso al lavoro a progetto di cui al D.Lgs. n. 276/2003 e/o ad altre forme di lavoro autonomo o parasubordinato non è consentito né in maniera temporanea né in maniera strutturale per tutte le attività lavorative riconducibili ai livelli e alle mansioni di cui all'art. 22 del CCNL svolte dalle istituzioni e scuole aderenti alla Fism che svolgono attività per l'infanzia di cui all'art. 18 del presente CCNL
Il ricorso al lavoro a progetto o ad altre prestazioni rese in forma di lavoro non subordinato, è consentito esclusivamente per attività temporanee ben determinate nel tempo e di carattere specialistico non contemplate nella sfera di applicazione di cui all'art. 22 e solo in presenza di prestazione non soggetta ad alcun vincolo di subordinazione.
Il ricorso al lavoro a progetto deve essere oggetto di informazione preventiva con la RSA/RSU e/o le OO.SS. territoriali.
Le parti definiranno entro tre mesi dalla firma del presente CCNL un'intesa finalizzata alla regolamentazione della materia.

Parte seconda Sfera di applicazione
Capitolo IV Sfera di applicazione
Art. 17 Sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto si applica al personale dipendente dalle scuole materne gestite da Associazioni, da enti, da privati, da enti morali, cooperative sociali, comunque rappresentati e comunque aderenti alla Fism, ivi comprese le Ipab, per quanto compatibile con le norme di legge.
Il CCNL si applica anche al personale dipendente impegnato nei servizi all'infanzia e nelle attività similari ad istruzione scolare e prescolare, rivolte ai bambini: colonie e soggiorni, asili nido, micronido, e ogni altra forma di servizio all'infanzia prevista dalle norme di settore.
Il CCNL si applica anche ai rapporti di lavoro svolti presso le sedi della Federazione italiana scuole materne salvo che sia già in atto l'applicazione di altro contratto nazionale di lavoro più favorevole ai lavoratori.
La presente normativa può applicarsi anche ad altri istituti non associati alla Fism a condizione che accettino, integralmente, la disciplina mediante esplicita dichiarazione scritta portata a conoscenza delle parti contraenti tramite raccomandata A.R.
La normativa del presente contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 21 Ambito del rapporto
Ai fini del presente contratto è scuola dell'infanzia il complesso delle attività educative e scolastico-formative rivolto ai bambini nell'età prevista dagli ordinamenti scolastici; essa si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
L'asilo nido e gli altri servizi per l'infanzia accolgono bambini di età prevista dalle norme di settore.
La scuola è retta dal legale rappresentante, il quale provvede all'organizzazione, garantisce l'indirizzo educativo ed ha la responsabilità amministrativa e patrimoniale nei rapporti con i terzi.
Il gestore, sentito il coordinatore delle attività pedagogico-didattiche, elabora il progetto educativo della scuola, determinando le finalità della stessa.
Il personale direttivo coordina l'attività didattica della scuola unitamente agli Organi collegiali che ne definiscono il piano dell'offerta formativa nell'ambito delle rispettive competenze.
Ai docenti, nell'ambito dell'attuazione dello specifico progetto educativo della scuola, è garantita la libertà di insegnamento nel rispetto della coscienza morale, civile e religiosa degli alunni e dei genitori e nel rispetto delle norme costituzionali.
[…]

Capitolo V Qualifiche e livelli
Art. 25 Composizione delle sezioni

Le sezioni di scuola dell'infanzia saranno costituite di norma da 25 alunni con la possibilità, in presenza di monosezioni e/o di particolari esigenze organizzative e territoriali di un incremento pari al 10% di alunni in più. In presenza di alunni portatori di handicap la sezione non può superare il numero massimo di 20 bambini.
In presenza di alunni portatori di handicap, con diagnosi funzionale rilasciata dalla competente ASL, deve essere prevista la presenza del personale di sostegno insegnante ai sensi delle leggi n. 517/1977 e n. 104/1992 provvisto dello specifico titolo nel rispetto della normativa vigente.
Negli asili nido e micronido il rapporto numerico educatrice/bambini e ausiliari/bambini è definito dalle singole leggi regionali.
Per quanto riguarda le "sezioni primavera" si fa riferimento all'accordo Stato-regioni del 14 giugno 2007 e successive note.

Capitolo VI Assunzione
Art. 26 Assunzione

[…]
All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
[…]
- certificazione di idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
[…]
- libretto sanitario, ove richiesto per legge;
[…]

Art. 28 Tirocinio
L'attività di tirocinio nella scuola materna non comporta per il tirocinante, ai fini del presente CCNL, alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa con responsabilità diretta. Il presente articolo ha valenza esclusivamente per il tirocinante inviato dall'autorità scolastica o da altre istituzioni autorizzate e comunque a norma di legge.

Capitolo VIII Orario di lavoro
Art. 42 Orario di lavoro

L'orario di lavoro del personale dell'area amministrativa, tecnico, ausiliario e con funzioni di coordinamento è di 37 ore settimanali.
Per il personale inquadrato nel livello retributivo VI dell'"area del personale educativo e docente per i servizi all'infanzia" l'orario di lavoro è di 32 ore settimanali.
a) L'orario di lavoro di cui al presente punto è comprensivo delle ore di insegnamento e degli obblighi connessi all'attività di docenza.
b) L'attività didattica della scuola dell'infanzia si svolge per non oltre 44 settimane nell'anno scolastico, comprensive dei periodi di sospensione determinati dal calendario scolastico.
c) Durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, ovvero anche al di fuori delle settimane di cui al precedente comma e al di fuori delle ferie ordinarie, il personale, conservando la normale retribuzione, potrà essere impegnato solamente in attività connesse con l'attività di docenza nel rispetto della professionalità e qualifica a cui è adibito.
d) Fermo restando l'orario settimanale di cui al precedente comma, al fine di garantire l'estensione temporale del servizio scolastico, può essere richiesto, da parte della scuola, di svolgere fino a 35 ore settimanali e l'insegnante, nel rispetto della programmazione dell'attività della scuola, dovrà prestarle.
Le ore eccedenti di cui al presente comma sono recuperate, sentiti i lavoratori interessati, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica (ovvero nei periodi di chiusura e/o sospensione dell'attività didattica secondo quanto definito dai calendari scolastici), come permessi retribuiti, anche conglobati secondo quanto riportato dalla successiva tabella:
- 33 ore settimanali: 9 giorni lavorativi per anno scolastico di permesso retribuito;
- 34 ore settimanali: 18 giorni lavorativi per anno scolastico di permesso retribuito;
- 35 ore settimanali: 26 giorni lavorativi per anno scolastico di permesso retribuito.
Per il personale inquadrato nel livello retributivo V dell'"area del personale educativo e docente per i servizi all'infanzia" l'orario è di 35 ore settimanali, comprensive di tutte le attività connesse alla funzione educativa.
Il personale educativo del V livello non è tenuto alla presenza nell'istituto nei periodi di interruzione e/o di sospensione dell'attività.
L'orario di lavoro del personale del III e IV livello retributivo dell'"area del personale educativo e docente" è di 37 ore settimanali.
Il calendario delle attività viene deliberato dal Collegio dei docenti per quanto riguarda la scuola dell'infanzia o da altro Organismo collegiale per le attività relative ad altri servizi educativi, comunque d'intesa con la Direzione della scuola.
A titolo di esempio, per quanto riguarda le attività connesse si intende tutte le attività sia individuali che a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli Organi collegiali.
Tra gli adempimenti individuali rientrano, in particolare, le attività relative:
- alla preparazione delle attività didattiche e ludiche;
- ai rapporti individuali con le famiglie.
Le attività di carattere collegiale, riguardanti tutti i docenti, sono costituite, in particolare da:
- partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sull'andamento delle attività educative;
- partecipazione alle attività collegiali dei consigli di sezione e di intersezione.
Le ore per le attività funzionali e connesse alle attività di insegnamento sono comprensive inoltre dei corsi di aggiornamento promossi dalla scuola, delle riunioni di coordinamento della Fism, della partecipazione alla realizzazione di feste e manifestazioni programmate dalla scuola, delle attività di accoglienza e della partecipazione alle Commissioni di continuità, dell'organizzazione di visite didattiche.
Il recupero delle ore per i corsi di aggiornamento promossi dalla scuola ed effettuati fuori dal normale orario di lavoro per un massimo di 40 ore annuali, avverrà di comune intesa tra il lavoratore e la scuola secondo le seguenti modalità:
a) come permessi retribuiti anche conglobati;
b) in aggiunta alle festività soppresse o alle ferie.
Qualora la sospensione del servizio sia imputabile a causa di forza maggiore, per decisione dell'ente gestore, il personale non è tenuto al recupero delle ore e/o dei giorni non prestati, mantenendo il diritto alla retribuzione.
La settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, va comunque considerata di 6 giorni, anche se il servizio scolastico è distribuito su 5 giorni.
Dichiarazione congiunta
Le parti precisano che le ore non svolte dal personale docente durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, ovvero anche al di fuori delle 44 settimane, non sono soggette ad alcuna forma di recupero da parte del lavoratore, né possono essere imputabili a ferie.

Art. 44 Lavoro notturno, festivo e straordinario
È considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 22 e sino alle ore 6 antimeridiane.
Per il lavoro notturno si fa riferimento al decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003, integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213 del 19 luglio 2004 disciplinato dalla circ. n. 8 del 3 marzo 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
A partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6. Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro notturno:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, qualora la stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l'esecuzione di prestazione di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia anch'esso lavoratore subordinato;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario e convivente di un minore di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.
[…]
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite contrattuale di lavoro e oltre le ore giornaliere individualmente prefissate, secondo quanto previsto dall'art. 42.
Per il personale docente ed educativo degli asili nido il lavoro straordinario richiesto non deve superare le 80 ore annue.
Al personale direttivo, amministrativo ed ausiliario può essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 120 ore annue.
Il lavoro straordinario può essere richiesto solo a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legate a particolari, non ricorrenti e non programmabili esigenze di servizio.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente contratto, fatte salve le norme sul part-time.
Il lavoro straordinario, nei limiti previsti dal presente contratto, deve essere autorizzato dal gestore.
[…]
Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e per il personale con funzioni di coordinamento, su richiesta del lavoratore, le ore di lavoro straordinario prestate possono essere trasformate, con le maggiorazioni sopra previste, in permessi retribuiti, anche cumulati.
Le ore di cui sopra, se non fruite come permessi entro il 31 agosto, vengono monetizzate secondo quanto previsto al precedente comma 12 e corrisposte con le competenze del mese di agosto.

Art. 45 Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]

Art. 47 Riposo settimanale
Tutto il personale gode di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio. In questo caso il riposo verrà fruito in altro giorno, da concordare tra il dipendente e il datore di lavoro.

Art. 48 Vitto e alloggio
[…]
Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione è considerato orario di lavoro; in tale caso la fruizione del pasto deve essere gratuita.

Art. 49 bis Infortunio sul lavoro
[…]
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
[…]

Art. 49 ter Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. n. 61/2000, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale così come previsto all'art. 30. L'organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo prioritariamente conto delle esigenze individuali specifiche del dipendente.
Su richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

Art. 49 quater Permessi per lavoratori invalidi
Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al cinquanta per cento sono riconosciuti 30 giorni ad anno scolastico (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità debitamente documentate (art. 26, L. n. 118/1971 e art. 10, D.Lgs. n. 509/1988). Tali permessi sono aggiuntivi al periodo di malattia di cui all'art. 49.

Art. 51 Tutela delle lavoratrici madri e congedi parentali
a) Norme di carattere generale

A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente contratto e stabilito nel presente articolo.
[…]
Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria "post partum".
[…]

b) Riposi giornalieri
I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un'ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10, legge n. 1204/1971) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
[…]

d) Permessi per esami prenatali
Ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l'orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.

Art. 54 Permessi retribuiti
Il dipendente può usufruire nell'anno solare fino ad un massimo di 8 giorni lavorativi anche in frazioni orarie di permessi retribuiti per motivi personali e/o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
[…]
Il lavoratore potrà usufruire dei permessi del presente articolo anche per documentate esigenze di carattere medico quali ad esempio: analisi, visite mediche, accertamenti, ecc.
[…]
Tutti i lavoratori subordinati che cedono gratuitamente (donatori) il sangue intero o emocomponenti (i donatori di midollo osseo, hanno diritto ad un permesso, pari al periodo di degenza), hanno diritto ad un permesso retribuito per l'intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione.
La giornata di riposo è di 24 ore e decorre dal momento in cui il lavoratore si è assentato per effettuare la donazione.
Per quanto concerne la donazione di organi si fa esplicito riferimento alla normativa vigente.
Sono concessi inoltre brevi permessi retribuiti per un massimo di 10 ore per anno scolastico, anche cumulabili, in caso di documentate esigenze di carattere medico (analisi, visite mediche, accertamenti clinici, ecc.).

Capitolo IX Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 59 Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dalla scuola, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 60 Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni di effettivo lavoro (3/26).
[…]

Art. 61 Richiamo scritto, multa e sospensione
Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che:
- non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
- senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
- per disattenzione o negligenza danneggi i materiali della scuola;
[…]
- in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Art. 62 Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla successiva lett. B).
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
- comportamento in contrasto con quanto previsto dal regolamento interno e dal 2° comma dell'art. 10;
[…]
- gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni;
- insubordinazione ai superiori;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall'articolo successivo;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 61 quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 60, salvo quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 60.

B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi alla scuola grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
- danneggiamento doloso del materiale della scuola;
- abbandono ingiustificato del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- rissa all'interno della scuola;
- percosse nei confronti degli alunni;
[…]

Capitolo X Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 68 Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente

Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente, accertata dalle competenti autorità, che impedisca lo svolgimento di qualunque attività prevista nell'azienda.
Prima di arrivare a tale risoluzione le parti concordano di realizzare ogni tentativo di mantenere in servizio tale personale, pur adibendolo a mansioni diverse anche se inferiori a quelle già svolte; in tal caso il lavoratore sarà retribuito per le mansioni che andrà a svolgere.

Art. 72 Contratti formazione-lavoro
Al fine di incrementare l'occupazione giovanile le parti convengono di stipulare contratti di formazione e lavoro ai sensi delle leggi in materia.
Detti contratti avranno scadenza coincidente con quella del CCNL vigente.

Art. 73 Personale religioso
Al personale religioso si applicano le parti del presente contratto non in contrasto con le convenzioni stipulate fra gli enti gestori ed i singoli istituti religiosi cui appartiene detto personale. Alla scadenza delle convenzioni attualmente in atto gli enti e gli istituti cureranno che il presente CCNL venga recepito dalle nuove convenzioni.

Art. 74 Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente contratto, indipendentemente dal numero dei dipendenti, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 15 luglio 1966, n. 604, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, sullo Statuto dei lavoratori, nella legge 11 maggio 1990, n. 108, nella legge 29 dicembre 1990, n. 407 e nelle altre leggi sul lavoro in quanto applicabili.

Art. 75 Tentativo obbligatorio di conciliazione
In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409, 410, 411, 412 e seguenti cod. proc. civ., così come modificati ed integrati dal D.Lgs. n. 80/1998, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, così come previsto dall'accordo del 18 maggio 2000 allegato e parte integrante del presente CCNL e/o amministrativa presso la Direzione provinciale del lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti.