Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 13 settembre 1996
Parti: Apti, Intersind e Flai-Cgil, Fat-Cisl, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Lavorazione tabacco, Industria
Sommario:
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (D.Lgs. n. 626/1994)
Addì, 13 settembre 1996 tra l'Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani (Apti), l'Associazione sindacale Intersind e la Flai-Cgil, la Fat-Cisl, la Fisba-Cisl, la Uila-Uil in attuazione di quanto previsto dall'accordo di rinnovo 8 novembre 1994 in tema di ambiente di lavoro e sicurezza, confermando il comune impegno in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, convengono di sostituire il testo dell'art. 53 del CCNL sopra citato con la seguente disciplina:
"Art. 53 - (Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) - In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e dalla Parte prima dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, è stata definita la seguente disciplina in merito al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
1. Numero dei Rappresentanti
All'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il Rappresentante per la sicurezza nei seguenti numeri:
- 1 Rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti a tempo indeterminato;
- 3 Rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti a tempo indeterminato;
- 6 Rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 1.000 dipendenti a tempo indeterminato.
Norma transitoria
Nelle aziende o unità produttive in cui sia già costituita la RSU, la stessa designa al proprio interno il Rappresentante per la sicurezza, la cui nomina sarà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nelle unità produttive operino le RSA delle Organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, il Rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno secondo le procedure da tale accordo richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiori a sedici, su iniziativa delle Organizzazioni sindacali.
In assenza delle Rappresentanze sindacali di cui sopra, il Rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si applicheranno le specifiche norme dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995.
1.1. Aziende o unità produttive fino a quindici dipendenti
Le parti ribadiscono il contenuto del documento congiunto del 16 aprile 1993 nel quale si è concordato che per le aziende o gli stabilimenti aventi fino a 15 dipendenti, il Rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva.
(Omissis)
L'elezione/designazione del Rappresentante per la sicurezza dovrà avvenire ed essere comunicata entro il 31 ottobre 1996.
2. Modalità e procedure per l'elezione o designazione del Rappresentante per la sicurezza
Per quanto concerne le modalità e le procedure per l'elezione o designazione del Rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia di cui alla Parte prima dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995.
3. Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
Le attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza sono quelle previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994.
Fermo restando quanto previsto al punto 2.1, Parte prima del citato accordo interconfederale, le visite agli ambienti di lavoro si svolgeranno, al fine di favorire il migliore e più sollecito approfondimento di eventuali problematiche, anche congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con un addetto da questi incaricato, nonché con il responsabile del reparto interessato.
4. Modalità di consultazione - Informazioni e documentazione aziendale
Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la documentazione aziendale, si intendono richiamati i punti 2.2 e 2.3, Parte prima, dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995:
2.2. Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. n. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del Rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il Rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il Rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la sicurezza.
Il Rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 626/1994, e comunque non oltre il 30 giugno 1996, nelle realtà in cui non sia stata ancora individuata la Rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle Rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS. aderenti alle Confederazioni firmatarie.
A tal fine, la Rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 6 del D.Lgs. n. 626/1994.
2.3. Informazioni e documentazione aziendale
Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19.
Lo stesso Rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4, comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del Rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il Rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
5. Permessi
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, a ciascun Rappresentante per la sicurezza saranno attribuite, per l'espletamento della sua attività, 40 ore annue di permessi retribuiti, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si fa riferimento a quanto previsto dalla Parte prima, punto 1.1 dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995.
6. Permessi per la formazione del Rappresentante per la sicurezza
Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun Rappresentante per la sicurezza di cui alla Parte prima, punto 3 dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.
7. Riunioni periodiche
In applicazione del comma 1, dell'art. 11, del D.Lgs. n. 626/1994, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il Rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.".
Nel confermare l'applicazione, per le aziende aderenti all'Intersind, della Parte seconda dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, per l'Apti, visto l'art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994, vengono istituiti Organismi paritetici interregionali composti da 6 membri di cui 3 nominati dall'Apti e 3 nominati, rispettivamente, dalle Federazioni di categoria Cgil, Cisl e Uil, per lo svolgimento delle funzioni di composizione, in prima istanza, delle controversie insorte circa l'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti su igiene e sicurezza.
Tali Organismi, tenuto conto delle specifiche connotazioni del settore, sono costituiti a livello pluriregionale: uno per il nord-Italia, uno per il centro e uno per il sud.
Le parti si reincontreranno entro la fine del febbraio 1997 per procedere all'insediamento di tali Organismi.
L'Organismo paritetico assume i seguenti compiti:
- composizione delle controversie insorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza;
- tenuta dell'elenco dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati nelle aziende;
- individuazione degli eventuali fabbisogni formativi connessi all'applicazione del D.Lgs. n. 626/1994.
Le parti si impegnano ad adire l'Organismo paritetico in tutti i casi di insorgenza delle controversie sopra richiamate.
I compiti di segreteria sono assunti dall'Apti.
In presenza di ricorso, anche disgiunto, da parte del datore di lavoro, dei lavoratori o dei loro Rappresentanti, la segreteria convocherà un'apposita riunione dell'Organismo paritetico che dovrà svolgersi entro i dieci giorni successivi a quello in cui è pervenuto il ricorso.
L'Organismo paritetico si intende regolarmente riunito se è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Se necessario l'incontro potrà avere degli aggiornamenti.
Diversi ricorsi riguardanti le medesime problematiche, potranno eventualmente venire esaminati congiuntamente.
L'Organismo paritetico si esprimerà formalmente in merito ai ricorsi presentati entro dieci giorni dall'ultima riunione. Il relativo parere sarà trasmesso a mezzo raccomandata a.r. alla parte ricorrente e per conoscenza alle altre parti interessate.
Tali pareri potranno essere trasmessi ad enti ed istituzioni quali l'Ispettorato, la Magistratura, la regione, ecc. e, una volta assunti, non sarà consentito alle parti esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate.
La segreteria dell'Organismo paritetico redigerà verbale delle riunioni.