Tipologia: CCNL
Data firma: 18 luglio 2007
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2010
Parti: Apti e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Lavorazione tabacco, Industria

Sommario:

Premessa
Parte prima
Commissione paritetica nazionale
Concertazione
Investimenti e occupazione
Formazione professionale
Tutela della salute - Igiene e sicurezza
Pari opportunità
Innovazioni tecnologiche
Formazione e lavoro
Parte seconda
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Assunzione e documenti
Art. 3 - Precedenza nell'assunzione
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Apprendistato
Art. 6 - Contratto a tempo determinato
Art. 7 - Lavoro temporaneo
Art. 8 - Controllo di presenza
Art. 9 - Assenze e permessi
Art. 10 - Tossicodipendenza
Art. 11 - Classificazione del personale
Art. 12 - Passaggio di qualifica
Art. 13 - Passaggio temporaneo di categoria e cumulo di mansioni
Art. 14 - Orario di lavoro
Art. 15 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 16 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 17 - Lavori pesanti
Art. 18 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 19 - Recuperi
Art. 20 - Cottimo
Art. 21 - Appalti
Art. 22 - Pagamento delle retribuzioni e mensilizzazione
Art. 23 - Elementi della retribuzione
Art. 24 - Quota oraria e giornaliera
Art. 25 - Premio di partecipazione
Art. 26 - Mensa aziendale
Art. 27 - Congedo matrimoniale
Art. 28 - Chiamata di leva e richiamo alle armi
Art. 29 - Diritto allo studio
Art. 30 - Ferie
Art. 31 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 32 - 13ª e 14ª mensilità
Art. 33 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 34 - Infortuni sul lavoro
Art. 35 - Trasferimenti
Art. 36 - Spese di trasporto, mezzi di trasporto, indennità di trasferta
Art. 37 - Indennità maneggio denaro
Art. 38 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni per i lavoratori non in prova
Art. 39 - Trattamento di fine rapporto per il personale con contratto a tempo indeterminato
Art. 40 - Trattamento di fine rapporto per i lavoratori stagionali - Già indennità di fine campagna o premio di fine lavoro
Art. 41 - Modalità di corresponsione degli istituti contrattuali
Art. 42 - Doveri del lavoratore
Art. 43 - Provvedimenti disciplinari
Art. 44 - Risoluzione immediata del rapporto di lavoro
Art. 45 - Assicurazioni sociali
Art. 46 - Previdenza complementare volontaria
Art. 47 - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 48 - Tutela della maternità e congedi parentali
Art. 49 - Pronto soccorso
Art. 50 - Conservazione materiale ed attrezzi
Art. 51 - Indumenti di lavoro
Art. 52 - Trapasso di azienda
Art. 53 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 54 - Reclami, controversie e procedure di conciliazione
Art. 55 - Visite personali di controllo
Art. 56 - Visita medica
Art. 57 - Ambiente di lavoro
Art. 58 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 59 - Permessi non retribuiti
Art. 60 - Permessi per cariche sindacali e aspettativa per cariche pubbliche elettive
Art. 61 - Contributi sindacali
Art. 62 - Diritto di assemblea
Art. 63 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 64 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A - Minimi retributivi mensili
Allegato B - Indennità di contingenza
Allegato C - Fondo di solidarietà
Allegato D - Assunzione a tempo determinato
Allegato E - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (D.Lgs. n. 626/1994)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto

Addì 18 luglio 2007 tra l'associazione professionale trasformatori tabacchi italiani (Apti) e la Flai-Cgil, la Fai-Cisl, la Uila Uil, è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.

Premessa
In conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa del 22 gennaio 1983 sul costo del lavoro, le parti si danno atto che - in particolare nell'attuale situazione che vede le aziende interessate a profondi processi di risanamento e ristrutturazione anche in relazione alle esigenze di recuperare competitività ed efficienza gestionale - è indispensabile consolidare un sistema di relazioni industriali idoneo a salvaguardare il normale svolgimento dell'attività aziendale e il perseguimento degli obiettivi prefissati.
In relazione a ciò è comune impegno delle parti operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire una puntuale attuazione delle normative contrattuali esistenti e delle procedure di conciliazione delle controversie individuali e collettive.
Le parti si danno altresì atto che la concreta applicazione del punto 13 del citato Protocollo avverrà nelle sedi aziendali e nei termini indicati, nel senso che la contrattazione a livello aziendale, fermo restando quanto già previsto dalla vigente normativa contrattuale, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione e che allo scopo di contribuire alla rimozione delle cause di microconflittualità, verranno individuate procedure aziendali di definizione delle controversie ed eventualmente di arbitrato collegati anche a pause di raffreddamento.

Parte prima
Commissione paritetica nazionale

L'Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani - Apti e la Flai-Cgil, la Fai-Cisl e la Uila-Uil, al fine di individuare scelte capaci di contribuire alle soluzioni dei problemi del settore nonché di orientare l'azione dei propri rappresentanti, convengono, alla luce delle esperienze già realizzate, la costituzione della Commissione paritetica nazionale. La Commissione - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil - ha compiti di analisi e di ricerca, nell'obiettivo di valutazioni convergenti sugli elementi oggettivi utili all'elaborazione di politiche settoriali e sulle questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore tabacchicolo.
La Commissione sarà composta da 12 membri, di cui 6 designati dall'Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani - Apti e 6 dalle Organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, e si riunirà di norma due volte all'anno nei mesi di maggio e di ottobre o, comunque, su richiesta di una delle parti.
In particolare saranno oggetto di esame:
- gli obiettivi di politica industriale del comparto tabacchicolo, nel quadro dell'elaborazione e definizione del Piano nazionale di settore;
- le prospettive delle politiche comunitarie e nazionali del settore;
- l'andamento del mercato nazionale ed internazionale anche con riferimento alle importazioni ed alle esportazioni;
- le linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo del settore;
- le tematiche dell'ecologia e dell'ambiente anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni;
- le prevedibili ricadute occupazionali degli obiettivi sopraindicati;
- gli investimenti globali sulla ricerca e sulla qualità del prodotto, sia essa applicata per il miglioramento del ciclo produttivo e di sviluppo sperimentale o volta al risparmio di energia o di sperimentazioni sulle tipologie di prodotto;
- lo sviluppo di Alifond, nel settore, in raccordo con la Consulta delle parti fondatrici, con particolare riferimento all'incremento delle adesioni e alle eventuali azioni da intraprendere per favorire la capillare diffusione dell'iniziativa tra tutti i lavoratori;
- sul tema della qualità e della sicurezza verrà costituita un'apposita sezione competente, i cui compiti specifici riguarderanno le materie della qualità e sicurezza dei prodotti, tracciabilità ed etichettatura, eticità delle produzioni, sui temi delle condizioni contrattuali e legislative applicate ai lavoratori;
- azioni positive per promuovere pari opportunità.
La Commissione potrà promuovere, sulla base dei dati forniti dalle parti, uno specifico esame sulle tendenze evolutive del mercato, anche in rapporto all'attuazione delle politiche che regolano i mercati internazionali, con specifico riferimento alle trasformazioni degli assetti aziendali da queste indotte e ai conseguenti riflessi sul territorio, nonché alle politiche della formazione professionale necessarie per rispondere alle nuove esigenze.

Concertazione
Le parti ritengono necessario per la salvaguardia del settore, sia sotto l'aspetto dell'efficienza produttiva che dei livelli occupazionali, di sviluppare azioni congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche e, di concerto con esse, nell'ambito degli Organismi comunitari.
A questo fine le parti utilizzeranno i lavori della Commissione paritetica nazionale per concertare, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità, le specifiche iniziative da promuovere congiuntamente nel contesto di una comune politica di riassetto del settore.
Quanto sopra anche al fine di garantire che la quota di risorse comunitarie dirette al settore del tabacco non subisca variazioni negative, in una logica di continuità delle linee programmatiche già delineate dalla nuova Organizzazione comune di mercato, recentemente approvata dalla Commissione europea.
In tale contesto le parti daranno luogo alle necessarie azioni nei confronti del Governo al fine di porre l'attenzione sulle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva del settore del tabacco, connotato dalla stagionalità e dalla forte presenza nel Mezzogiorno.
Inoltre le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, si attiveranno al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle aziende e di contrastare gli effetti distorsivi sul territorio determinati dall'applicazione per le stesse lavorazioni di normative diversificate; le parti verificheranno altresì la possibilità di dar luogo a contratti di riallineamento retributivo, nelle aree in cui ciò sia consentito e sulla base di una normativa quadro, che si riservano di definire.
Le parti confermano il loro impegno nei confronti dell'Agea e delle competenti istituzioni governative per far sì che il presente contratto venga applicato da tutte le aziende di trasformazione del tabacco riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.
Le parti si impegnano inoltre a verificare e monitorare l'andamento del secondo livello di contrattazione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 del presente contratto e, in relazione ai risultati che scaturiranno dal confronto in corso sul citato Protocollo del 23 luglio 1993, si riuniranno per valutare la situazione che verrà a determinarsi.

Investimenti e occupazione
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.
Di norma nel periodo settembre-ottobre, l'Apti fornirà alle Organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, su richiesta delle stesse, in apposito incontro a livello nazionale, informazioni globali previsionali riguardanti:
- le prospettive di produzione complessiva nel settore suddivisa per regioni, varietà e quantità, con riferimento ai contratti di coltivazione, ai piani di lavorazione, al miglioramento delle qualità e all'orientamento della politica dei prezzi comunitari e di mercato;
- i programmi di investimento, i nuovi eventuali insediamenti industriali e la loro localizzazione per grandi aree geografiche e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, nonché i riflessi derivanti sull'occupazione.
In relazione alle informazioni di cui sopra, seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
Annualmente l'Apti fornirà alle Organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, su richiesta delle stesse, in appositi incontri a livello regionale, informazioni sulla situazione e sulle prospettive produttive, sulla struttura qualitativa e quantitativa della forza occupata nel settore, anche in relazione ai criteri di assunzione rispetto alle previsioni di legge, nonché in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione ed ai relativi riflessi occupazionali, alle leggi di programmazione regionali e settoriali, ai nuovi insediamenti industriali, nonché informazioni sui fenomeni di decentramento produttivo, sulle spese complessive di ricerca agro-industriale realizzate e previste.
In tale occasione verranno fornite anche informazioni in ordine: ai programmi di formazione professionale sia aziendale sia extra-aziendale; al grado di utilizzazione nel territorio dei contratti di formazione-lavoro; alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
Annualmente i gruppi industriali e le aziende di maggiore importanza forniranno rispettivamente alle Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali e alle Rappresentanze sindacali unitarie, in apposito incontro, su richiesta delle stesse, informazioni sulle prospettive produttive, sui contributi strutturali UE, sui programmi di investimento, di assistenza tecnica, di ricerca e sperimentazione, sui periodi lavorativi e sull'andamento dei livelli occupazionali e della stagionalità, sul grado di utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro, nonché, successivamente alla fase di progettazione e prima della loro realizzazione, su eventuali processi di ristrutturazione, di riorganizzazione, di decentramento produttivo e sui relativi riflessi occupazionali, di innovazioni tecnologiche e di modifiche connesse all'ambiente sia interno che esterno e sugli eventuali relativi riflessi sia sull'occupazione che sulle condizioni di lavoro.
In relazione alle informazioni di cui sopra, seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.

Formazione professionale
Le Organizzazioni stipulanti convengono sulla esigenza di dare alla formazione professionale il maggiore impulso, riconoscendo la sua rilevanza quale strumento per favorire nel comparto tabacchicolo l'acquisizione di adeguate conoscenze tecniche e/o professionali.
A tal fine, anche alla luce di quanto emerso nell'ambito della Commissione paritetica, si attiveranno per favorire iniziative formative coerenti con le esigenze del settore per utilizzare al meglio le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria sulla materia, valutando le possibilità di promuovere progetti specifici per le professionalità tipiche del settore.
Le parti concordano, altresì, che l'assunzione di personale tramite contratti di formazione e lavoro avverrà nel rispetto dell'accordo interconfederale 5 gennaio 1990 e successive modificazioni del 22 febbraio 1995.
Le parti entro tre mesi dalla stesura del contratto approfondiranno i temi relativi per la costituzione di un apposito Fondo intercategoriale, nella forma di associazione riconosciuta dal Ministero del lavoro, per la gestione delle risorse rinvenienti dal recupero dei versamenti effettuati all'Inps nella misura dello 0,30% sulle retribuzioni, stabilito dall'art. 25, 4° comma della legge n. 845/1978, secondo le previsioni dell'art. 118 della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001). Tali risorse verranno utilizzate per la realizzazione di programmi di formazione professionale e di informazione sui temi dell'igiene e sicurezza sul lavoro, sia a livello aziendale che territoriale, tendente al coinvolgimento di tutti i lavoratori.

Tutela della salute - Igiene e sicurezza
Le parti convengono che la tutela della salute sui luoghi di lavoro continua ad essere una priorità, pertanto la legge [dlgs] n. 626 deve essere applicata con puntualità, con particolare attenzione al monitoraggio delle mappe di rischio che devono essere sempre più attente alle ricadute territoriali-ambientali delle attività di fabbrica.
Le parti confermano la necessità di agire sulla prevenzione intensificando la formazione a partire dalla definizione di percorsi formativi bilaterali per i delegati della sicurezza.
Verrà effettuato un puntuale esame dei sistemi produttivi tracciati e della loro coerenza con il rispetto delle regole contrattuali e la sicurezza.
Per lo sviluppo di iniziative progettuali relative alla diffusione dell'informazione nel campo dell'igiene e sicurezza sul lavoro e la diffusione delle relative buone prassi si rimanda a quanto già previsto al punto precedente e si conferma altresì l'impegno delle parti ad individuare altre iniziative specifiche come quelle previste dall'OSHA a livello europeo e dall'Ispesl a livello nazionale.
Inoltre:
- nell'ambito dell'accordo di settore del 13 settembre 1996, nelle aziende fino a 16 dipendenti, viene stabilita l'elezione del RLTS, eletto dai lavoratori dei bacini che verranno individuati con accordi specifici;
- si prevede per tutte le aziende un'ora aggiuntiva di assemblea, riservata alle problematiche legate alla sicurezza e alla prevenzione nei posti di lavoro;
- le Associazioni imprenditoriali renderanno disponibili gli elenchi delle aziende a loro affiliate, allo scopo di rendere agevole alle RTS la propria attività, compresa negli attuali dettati legislativi.

Pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto da raccomandazioni, regolamenti, direttive UE, recepiti dallo Stato italiano, e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive - ivi compresi interventi formativi che permettano la valorizzazione della professionalità femminile - e ad individuare eventuali situazioni che non consentano l'effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona.
In tale logica le parti si danno atto dell'opportunità di promuovere, in relazione alle condizioni tecnico-organizzative, l'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali anche al fine di agevolare la collocazione di detto personale su un più ampio ventaglio di posizioni di lavoro.
Le parti realizzeranno, a tal fine, specifiche occasioni di incontro nel corso delle quali saranno fornite, ai diversi livelli, di regola con cadenza annuale, informazioni globali relativamente all'andamento dell'occupazione femminile nel settore ed alle problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali nonché agli interventi che le parti di comune intesa ritengano opportuno promuovere.
Verranno favoriti interventi formativi dedicati alle donne, adeguati a compensare il minor livello professionale delle mansioni cui sono per lo più adibite.
Per le lavoratrici che riprendono l'attività dopo l'assenza per maternità, fatte salve le garanzie previste dalle vigenti norme, saranno individuate le modalità di reinserimento atte a salvaguardare le professionalità acquisite. La normativa di riferimento e gli strumenti a disposizione per la tutela della maternità e della paternità sono quelli previsti dall'art. 48.

Innovazioni tecnologiche
In occasione dell'attuazione di nuovi sistemi di produzione o di organizzazione del lavoro le aziende esamineranno con le Rappresentanze sindacali unitarie eventuali progetti in ordine a: riqualificazione del personale, livelli di occupazione, decentramento di importanti fasi delle lavorazioni.
In presenza di esigenze di aggiornamento e riqualificazione professionale eventualmente derivanti da innovazione tecnologica o riorganizzazione del lavoro, si farà ricorso, per gli interventi in materia, alle opportunità offerte nel territorio di pertinenza dalla vigente legislazione sulla formazione professionale nonché, ove le stesse non fossero esaustive, all'utilizzo di quanto previsto dalla normativa di cui all'art. 29.

Formazione e lavoro
Le parti concordano di favorire la massima applicazione di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia attraverso l'accordo interconfederale 5 gennaio 1990 sui contratti di formazione e lavoro e successive modificazioni.
Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di professionalità elevate è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti alla categoria 3ª B ed alle categorie superiori.
Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di professionalità intermedie è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti alle categorie 4ª A e 4ª B.
Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo è consentito per il conseguimento di tutte le professionalità ad eccezione di quelle corrispondenti alla 6ª categoria.
Le parti concordano, altresì, che l'assunzione di personale tramite contratti di formazione e lavoro riguarderà personale da assumere a tempo indeterminato.

Parte seconda
Art. 1 Sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro regola i rapporti tra le aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto (aziende trasformatrici di tabacco) ed il personale dipendente.
Esso ha efficacia per tutto il territorio nazionale.
Norme di interpretazione
La fase di lavorazione della foglia allo stato verde comprende tutte le operazioni che vanno dalla raccolta della foglia al riscontro del carico a parte dell'Agea.
Dichiarazione a verbale
Le aziende che acquistano da terzi tabacco allo stato verde applicano il presente CCNL anche nei confronti del personale addetto alle relative operazioni.

Art. 5 Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato, con particolare riferimento a quello professionalizzante, si fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto dal presente contratto in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, l'età minima e massima, forma del contratto, divieto di retribuzione a cottimo, possibilità di recesso.
Il periodo di prova è di 2 mesi di lavoro effettivo per i lavoratori per i quali è previsto l'inquadramento finale dal 1° al 3° livello e di 1 mese di effettivo lavoro per gli altri lavoratori.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 5° al 1°.
La durata massima del periodo di apprendistato è così determinata:

Livelli Durata complessiva mesi Primo periodo mesi Secondo periodo mesi Terzo periodo mesi
24 6 18 -
36 6 14 16
42 12 14 16
48 14 16 18
54 16 18 20

[…]

Art. 6 Contratto a tempo determinato
L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi previste dalle leggi in materia (L. n. 230/1962 e successive modificazioni), è consentita, ai sensi del 1° comma, dell'art. 23, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, anche nelle seguenti ulteriori ipotesi:
a) intensificazione temporanea dell'attività derivante da situazioni straordinarie e non prevedibili o indotte da particolari esigenze del mercato;
b) esecuzione di un'opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo;
c) sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lettera b), legge n. 230/1962.
In considerazione delle particolari caratteristiche delle attività del settore della trasformazione della foglia del tabacco, le parti convengono che il numero massimo dei rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato impiegati per le fattispecie contrattuali di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è individuato prendendo a base di riferimento il numero di giornate complessive lavorate in azienda nell'anno precedente, diviso 270, ed applicando al rapporto così determinato la percentuale del 15%; l'eventuale frazione di unità derivante dal suddetto rapporto è arrotondata all'unità intera superiore.
Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo ad un numero inferiore a nove, resta ferma la possibilità di avere presenti in azienda fino a nove lavoratori con contratto a termine.

Art. 7 Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 2 della legge stessa, e cioè:
- per la temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
- per la sostituzione di lavoratori assenti;
anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi della lett. a), art. 1, comma 2 della legge n. 196/1997 citata:
a) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
b) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte;
c) esecuzione di commesse che, per la specificità del prodotto o delle lavorazioni richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
In considerazione delle particolari caratteristiche delle attività del settore della trasformazione della foglia del tabacco, le parti convengono che i lavoratori con contratti di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie contrattuali di cui ai numeri da 1 a 3 non potranno superare in media trimestrale l'8% del numero di giornate complessive lavorate in azienda nell'anno precedente, diviso 270; l'eventuale frazione di unità derivante dal suddetto rapporto è arrotondata all'unità intera superiore. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo ad un numero inferiore a cinque, resta ferma la possibilità di avere presenti in azienda fino a cinque lavoratori con contratto a termine.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. a) della legge n. 196/1997, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono, in analogia a quanto già individuato dal CCNL in materia di formazione e lavoro, quelle della 6ª categoria.
Con cadenza annuale, l'azienda utilizzatrice comunica alle RSU o, in mancanza alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del contratto, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge.

Art. 8 Controllo di presenza
[…]
Durante il lavoro nessun lavoratore dovrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, né allontanarsi dallo stabilimento senza regolare autorizzazione.
Il permesso di uscita dallo stabilimento dovrà essere richiesto dal lavoratore al datore di lavoro o a chi per esso.

Art. 10 Tossicodipendenza
[…]
L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà a richiesta, al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza, un periodo di aspettativa non retribuita per documentata necessità di terapia riabilitativa da effettuarsi presso strutture del Servizio sanitario nazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle competenti istituzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche individuate dalla legge 26 giugno 1990, n. 162. Successivamente al positivo completamento della terapia di riabilitazione, le aziende, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, agevoleranno l'inserimento del dipendente nell'attività lavorativa.

Art. 11 Classificazione del personale
[…]
Commissione tecnica paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
La Commissione tecnica paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori (quadri, impiegati, intermedi, operai), già insediata, concluderà i suoi lavori entro il primo biennio di validità del contratto, al fine di esaminare l'evoluzione dei profili professionali anche in rapporto all'introduzione di nuove tecnologie e di riorganizzazioni produttive.
La Commissione redigerà un apposito verbale conclusivo dei suoi lavori che registri le posizioni raggiunte, al fine di successive determinazioni delle parti.
Eventuali controversie circa l'interpretazione dell'attuale sistema di classificazione dei lavoratori saranno rimesse all'esame della Commissione, che riferirà alle parti per le conseguenti determinazioni.
La stessa Commissione procederà alla eventuale ridefinizione delle tipologie dei lavori pesanti di cui all'art. 17.

Art. 14 Orario di lavoro
1) Per l'orario di lavoro si applicano le norme di legge.
La durata normale di lavoro per la fase di lavorazione del tabacco allo stato secco sciolto è di 40 ore settimanali, distribuite di regola, in 7 ore giornaliere ad eccezione della giornata del sabato nella quale il lavoro avrà la durata di 5 ore, salvo diversa distribuzione nei primi 5 giorni della settimana, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, mediante esame in sede aziendale.
In caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni la giornata del sabato è considerata lavorativa a tutti gli effetti, fermo restando che l'orario settimanale di lavoro è complessivamente di 40 ore.
L'orario di lavoro dovrà essere esposto in apposite tabelle da affiggere secondo le norme di legge.
Il tempo impiegato nel corso dell'orario normale per gli spostamenti da un locale all'altro per necessità di lavoro deve essere considerato come lavoro effettivo.
Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni legislative.
Per i minori valgono le disposizioni della legge 17 ottobre 1967, n. 977.
[…]
6) Per le aziende che, ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti, intendano ripartire l'orario contrattuale su 6 giorni settimanali di più turni, la regolamentazione del relativo regime di orario settimanale avverrà a livello aziendale previo incontro di verifica a livello nazionale.
7) Per far fronte alle variazioni di intensità della produzione l'orario settimanale contrattuale può essere realizzato anche come media in un arco temporale annuo o nell'intero periodo di durata del contratto a tempo determinato fino ad un massimo - per il superamento dell'orario settimanale medesimo - rispettivamente di 160 ore per anno solare o 64 per un'attività di durata pari a 4 mesi (detto valore s'intende correlativamente riproporzionabile per esercizi di durata superiore o inferiore).
In questo caso la Direzione aziendale, esaminate con le Rappresentanze sindacali unitarie le esigenze produttive, attuerà per l'intera azienda, per unità produttive o gruppi di lavoratori, orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale.
Gli incontri tra Direzione aziendale e Rappresentanze sindacali unitarie si terranno con tempestività correlata alla possibilità di previsione dei periodi con prestazioni sia superiori sia inferiori all'orario contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario normale di cui al punto 1) potranno essere realizzate tramite l'attribuzione di giornate, mezze giornate o gruppi di ore di riposo retribuito per singoli lavoratori, per un totale di ore corrispondenti a quelle di superamento dell'orario settimanale contrattuale maggiorato del 10%.
Gli scostamenti dal programma così definito saranno parimenti comunicati alle Rappresentanze sindacali unitarie e dovranno comunque essere realizzati entro tre mesi dalla data inizialmente prevista.
[…]
Le prestazioni eccedenti i regimi d'orario come sopra programmati saranno considerate straordinarie agli effetti contrattuali.
L'attuazione della flessibilità così come indicata è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Nel realizzare la flessibilità degli orari contrattuali relativamente alla manodopera femminile, l'azienda terrà conto delle oggettive caratteristiche dei servizi di trasporto presenti sul territorio.
8) Fermo restando quanto previsto dalle rispettive norme contrattuali, nell'intento di perseguire un sempre maggiore livello di produttività e la più razionale utilizzazione degli impianti, avuto riguardo, altresì, alla rilevanza degli assetti occupazionali, la determinazione dei periodi di godimento delle ferie, l'eventuale utilizzo delle ex festività e delle riduzioni dell'orario di lavoro su base annua di cui ai punti precedenti formeranno oggetto di un esame preventivo tra Direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali unitarie nella salvaguardia delle punte di maggiore intensità produttiva e con l'esclusione dei periodi di attività stagionali.
9) Nell'ultimo trimestre dell'anno, aziende ed RSU concorderanno un calendario annuo di massima, che tenga conto delle esigenze prospettiche del ciclo produttivo e dei lavoratori. A tale proposito, anche per meglio governare la flessibilità del ciclo produttivo potrà prevedersi l'istituzione della "banca ore".
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che resta valido quanto già concordato in sede aziendale in materia di orario di lavoro nei casi in cui da un turno si sia passati a più turni.
[…]

Art. 15 Riposo settimanale e giorni festivi
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, il quale dovrà cadere normalmente di domenica.
[…]

Art. 16 Lavoro straordinario notturno e festivo
Il lavoro compiuto oltre l'orario normale fissato all'art. 14 viene considerato straordinario e non può protrarsi per più di due ore al giorno o dodici ore settimanali, tranne che per il periodo di ricevimento del tabacco o per operazioni riconosciute improrogabili dalle parti.
Il lavoro notturno è quello che si svolge dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo.
[…]
La prestazione del lavoro straordinario non può essere rifiutata senza giustificato motivo.

Art. 17 Lavori pesanti
Agli operai addetti alla sistemazione del tabacco nelle scatole, alla chiusura, trasporto a mano e stivatura a mano delle scatole, va corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità oraria di € 0,07489 (pari ad € 12,95532/mese).
[…]

Art. 19 Recuperi
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore riconosciuta per l'interruzione di lavoro, purché esso sia contenuto nei limiti massimi di 1 ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 20 Cottimo
È vietata ogni forma di cottimo.

Art. 21 Appalti
Nel rispetto della legislazione vigente ed anche allo scopo di tutelare i lavoratori dipendenti, le aziende prima di procedere ad affidare eventuali appalti a soggetti terzi, esamineranno tutte le possibili soluzioni alternative e, comunque, provvederanno a fornire opportuna informazione alle Rappresentanze sindacali aziendali e, in assenza, alle strutture territoriali competenti.

Art. 26 Mensa aziendale
[…]
Nei casi di organizzazione del ciclo produttivo su più turni, come normato dall'art. 14, si demanda alla contrattazione aziendale la definizione di tempi e modalità per il consumo dei pasti.
[…]

Art. 34 Infortuni sul lavoro
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[…]

Art. 42 Doveri del lavoratore
Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera in conformità e nei limiti dell'incarico conferitogli dal datore di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a mantenere nello svolgimento delle sue attività un contegno corretto e rispondente ai suoi doveri e particolarmente:
a) a rispettare l'orario di lavoro;
b) ad assolvere con la massima assiduità e diligenza le mansioni affidategli, con la piena osservanza e con gli obblighi derivatigli dal presente contratto;
[…]
d) ad avere cura dei locali, dei mobili, degli oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Qualora il lavoratore si trovi nell'impossibilità di esercitare una qualunque funzione inerente al mandato ricevuto, deve informare immediatamente il datore di lavoro o chi per esso.

Art. 43 Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza da parte del lavoratore dei suoi doveri, compresi quelli stabiliti dall'art. 33 (limitatamente ai quali si procederà con le gradualità dei provvedimenti previsti alle sottoindicate lettere dalla a) alla e) a seconda della ripetitività delle infrazioni riscontrate) può dar luogo ai seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa da applicare fino ad un massimo dell'importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) risoluzione immediata del rapporto di lavoro, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 44 e secondo le norme in esso contenute.
I provvedimenti vengono applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze e al grado della colpa.
È fatto salvo il diritto del datore di lavoro ad ogni sua azione per danni arrecati dal lavoratore e al conseguente risarcimento.
In via esemplificativa incorre nei provvedimenti della multa e della sospensione il lavoratore che:
1) abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
3) contravvenga al divieto di fumare espressamente disposto con apposito cartello per ragioni tecniche e di sicurezza;
4) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza;
[…]

Art. 44 Risoluzione immediata del rapporto di lavoro
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore che provochi all'azienda serio nocumento morale o materiale, o che commetta gravi inadempienze relative alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che comunque compia una infrazione o mancanza tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto 3) dell'art. 43;
c) diverbio litigioso seguito da vie di fatto;
d) atti di insubordinazione, trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno;
e) furto o danneggiamento volontario del materiale dell'azienda;
f) minacce, ingiurie, violenze, vie di fatto verso il datore di lavoro o chi per esso, o verso i superiori;
[…]
h) abuso di potere, pregiudizievole trascuratezza, colpa grave o dolo nel disimpegno delle mansioni e dell'esecuzione del lavoro.
Sono da considerare fra le giuste cause di dimissioni senza preavviso da parte del lavoratore le seguenti:
a) minacce, ingiurie, vie di fatto;
[…]

Art. 47 Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione ed il lavoro per le donne ed i fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 48 Tutela della maternità e congedi parentali
Per la tutela della maternità valgono le disposizioni di legge.
Per favorire un graduale reinserimento in azienda delle lavoratrici madri, su richiesta, possono essere esentate dal lavoro notturno per un periodo di sei mesi continuativi a partire dal compimento dei tre anni di vita del proprio figlio.
[…]
Si prevede il part-time orizzontale e reversibile per lavoratrici madri e lavoratori padri al rientro da periodi di astensione obbligatoria o di congedo parentale fino ai tre anni di vita del bambino.
[…]

Art. 49 Pronto soccorso
Il datore di lavoro deve provvedere a che nello stabilimento non manchi l'attrezzatura per praticare i primi urgenti soccorsi al lavoratore in caso di incidenti, infortuni, o qualsiasi altra evenienza.

Art. 50 Conservazione materiale ed attrezzi
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli arnesi, gli attrezzi, i mobili ed in genere tutto quanto è a lui affidato e messo a sua disposizione, senza portare modificazione alcuna, se non dopo averne ottenuta l'autorizzazione del datore di lavoro.

Art. 51 Indumenti di lavoro
Quando la dislocazione dei locali di uso delle celle a caldo per il prosciugamento del tabacco cernito esige di proteggere da forti sbalzi di temperatura i lavoratori, il datore di lavoro terrà a disposizione coperte di lana in congruo numero.
Le aziende dovranno fornire ai dipendenti camici per le donne e tute per gli uomini. Le aziende forniranno altresì impermeabili ai dipendenti eventualmente adibiti a lavori allo scoperto in caso di pioggia. Tali indumenti restano di proprietà dell'azienda.
Dichiarazione a verbale
Per gli stabilimenti che lavorano anche il tabacco allo stato verde, la fornitura degli indumenti è limitata alla fase di lavorazione del tabacco allo stato secco.

Art. 54 Reclami, controversie e procedure di conciliazione
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie individuali saranno sottoposte all'esame delle rispettive competenti Organizzazioni periferiche provinciali delle parti contraenti, che dovranno esperire il tentativo di conciliazione entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta denuncia.
Le controversie collettive saranno deferite alle Organizzazioni sindacali nazionali entro il termine di 20 giorni.
Finché non sia esperito il tentativo di conciliazione in sede nazionale o comunque non siano trascorsi 15 giorni dal termine di cui al comma precedente, non si farà ricorso all'azione diretta.

Art. 56 Visita medica
Si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive disposizioni in materia.

Art. 57 Ambiente di lavoro
Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 si intendono integralmente richiamate le disposizioni dell'accordo sottoscritto in data 13 settembre 1996 e che si riporta all'Allegato E.

Art. 58 Rappresentanze sindacali unitarie
1) Ad iniziativa delle Associazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti viene costituita la Rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori, RSU, di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 secondo la disciplina per indire le elezioni ivi previste.
Sempreché abbiano espresso formale adesione al citato accordo interconfederale, l'iniziativa per la costituzione della RSU può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali di cui al 2° comma, punto 1, Parte prima e al punto 4, lettera b), Parte seconda del richiamato accordo interconfederale.
[…]
4) I componenti della RSU subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto. A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n. 300/1970 per i dirigenti delle RSA
[…]
Dichiarazione a verbale
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

Art. 62 Diritto di assemblea
I lavoratori hanno diritto a riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti, nonché di conciliare l'esercizio del diritto di riunione per gruppi con lo svolgimento della normale attività da parte degli altri lavoratori.

Allegati
Allegato D - Assunzione a tempo determinato

Addì, 23 febbraio 1993, in Roma tra l'Associazione sindacale Intersind, l'Apti - Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani e la Flai-Cgil, la Fat- Cisl, la Fisba-Cisl, la Uisba-Uil, convengono, ad integrazione della normativa del CCNL 18 luglio 1990 per i dipendenti di aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto, che la facoltà di assunzione a tempo determinato del personale stagionale verrà esercitata nell'ambito dei lavoratori titolari dei requisiti di cui al comma 2, dell'art. 23, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e dei lavoratori di cui al comma 2, dell'art. 2 del sopracitato CCNL o tramite richiesta numerica o tramite richiesta nominativa sempreché le assunzioni in tal caso effettuate non concorrano a determinare le quote di riserva, di cui al comma 1, secondo periodo, ed al comma 6, dell'art. 25, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
L'efficacia della disciplina di cui sopra resta, ovviamente, subordinata alla emanazione degli opportuni provvedimenti da parte del Ministero del lavoro - a seguito, se necessario, di delibere delle Commissioni regionali per l'impiego - intesi a stabilire la sopravvivenza del diritto di precedenza di cui all'art. 23, comma 2, della citata legge n. 56/1987, nei confronti delle assunzioni numeriche, e la non computabilità, ai fini della richiamata quota di riserva, sia delle assunzioni numeriche che di quelle nominative effettuate in attuazione di quanto sopra previsto.