Cassazione Penale, Sez. 4, 29 settembre 2011, n. 35412 - Carrello elevatore e mancata segnalazione: contratto di fornitura di servizi e cooperazione nei luoghi di lavoro
Responsabilità del Presidente della cooperativa P. Service (S.P.) e del legale rappresentante della società D. spa (F.A.) (legati da un contratto di fornitura di servizi) per la morte di un lavoratore dipendente della P. Service che, alla guida del carrello elevatore di proprietà della "D." s.p.a., effettuando una manovra per entrare all'interno di uno dei capannoni del complesso produttivo, attingeva con la ruota anteriore destra il pilastro metallico d'angolo della copertura ed il sostegno di base del calcestruzzo cementizio non segnalato, ribaltandosi e rimanendo schiacciato.
L'addebito consiste, quanto al primo imputato, nell'aver omesso di verificare che le apparecchiature (carrello elevatore), utilizzate dal proprio dipendente anche presso terzi e l'ambiente di lavoro nel quale lo stesso dipendente operava fossero conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, quanto al secondo, avente l'obbligo della cooperazione con il primo ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, nell'aver omesso di predisporre tutte le cautele per la sicurezza sul lavoro, omettendo di svolgere un'accurata valutazione dei rischi e consentendo l'uso di un carrello non a norma di legge e privo di dispositivi di sicurezza, omettendo anche la necessaria segnaletica di ostacoli e di pericolo.
Condannati in primo e secondo grado, ricorrono in Cassazione - Inammissibili.
Quanto al ricorso di S., afferma il Collegio che è stato puntualmente spiegato dalla Corte territoriale, sulla scorta della deposizione del CTU ing. R. che aveva esaminato il documento di valutazione dei rischi della P., che era stato proprio il datore di lavoro ad ordinare ai propri dipendenti l'utilizzo dei mezzi della D. spa in caso di necessità, senza verificare la loro conformità alla normativa di sicurezza, come si evinceva proprio dalla disamina del documento di valutazione dei rischi da cui si traeva l'ulteriore dato della mancata frequentazione da parte della vittima di corsi di formazione per carrellista, nonostante per contratto si fosse impegnata ad usare carrelli di sua proprietà (pur non possedendone).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) S.P. N. IL (OMISSIS);
2) F.A. N. IL (OMISSIS);
Avverso la sentenza n. 76/2009 CORTE APPELLO DI SALERNO, del 07/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA DEL 19/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRATICELLI che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
Udito, per le parti civili, l'Avv. Matrone Francesco del Foro di Nocera che si associa alla richiesta del P.G. e deposita conclusioni scritte e nota spese.
Uditi i difensori dei ricorrenti, Avv. Calabrese Vincenzo e Avv. Mandarino Giuseppe, che deposita nomina di sostituto processuale per l'Avv. Sarno Antonio, tutti del Foro di Nocera Inferiore, che si riportano ai motivi.
Fatto
Con sentenza in data 7.10.2010 la Corte di appello di Salerno confermava quella del Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica in data 7.2.2008 che aveva condannato S.P. e F.A. (con circostanze attenuanti generiche prevalenti per S. ed equivalenti per F. rispetto all'aggravante contestata della violazione delle norme della prevenzione degli infortuni sul lavoro) alle rispettive pene di giustizia condizionalmente sospese (per il solo F. subordinatamente al pagamento della provvisionale in favore della parte civile) oltre al risarcimento del danno e pagamento di provvisionali in favore delle parti civili, avendoli riconosciuti colpevoli del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 - 40 cpv. in danno del lavoratore A.F. (fatto del 26.2.2004).
Secondo l'imputazione, in particolare, lo S., in qualità di Presidente della cooperativa "P. Service S.C.A.R.L." (che aveva stipulato con la società D. un contratto per la fornitura di servizi ed alle cui dirette dipendenze lavorava A.F.) e F.A. quale legale rappresentante della società "D. S.p.a", il primo omettendo di verificare che le apparecchiature (carrello elevatore), utilizzato dal proprio dipendente anche presso terzi e l'ambiente di lavoro nel quale lo stesso dipendente operava fossero conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e per aver consentito al proprio dipendente di utilizzare un veicolo non idoneo e non conforme alla normativa vigente, il secondo, avente l'obbligo della cooperazione con il primo ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, nel predisporre tutte le cautele per la sicurezza sul lavoro, omettendo di svolgere un'accurata valutazione dei rischi, di mantenere in esercizio il carrello elevatore che entro il 5.12.2002 avrebbe dovuto essere integrato quanto meno da una struttura che, trattenendo il lavoratore ancorato al sedile del posto di guida ne avrebbe evitato in fase di ribaltamento del carrello elevatore l'imprigionamento nella struttura stessa del mezzo, ed omettendo di sottoporre a pittogrammi di colore giallo e nero o rosso e bianco il pilastro ed il basamento emergente dal piano di calpestio, cagionavano la morte di A.F. che, alla guida del carrello elevatore di proprietà della "D." s.p.a., effettuando una manovra per entrare all'interno di uno dei capannoni del complesso produttivo, attingeva con la ruota anteriore destra il pilastro metallico d'angolo della copertura ed il sostegno di base del calcestruzzo cementizio non segnalato, ribaltandosi e rimanendo schiacciato tra la pavimentazione del piano viabile e la sovrastante struttura metallica dell'intelaiatura della cabina del carrello elevatore.
La Corte territoriale richiamava integralmente la motivazione della sentenza di primo grado che pienamente condivideva, e rilevava, sulla scorta della deposizione del CTU ing. R., l'omissione di vigilanza incombente sullo S. che aveva consentito all' A., non previamente formato, l'uso di un carrello non a norma di legge e privo di dispositivi di sicurezza e all'interno dei capannoni della D. ov'era del tutto carente l'obbligatoria segnaletica di ostacoli e di pericolo. Rilevava, ribattendo ai motivi d'appello, la responsabilità del F. che, quale legale rappresentante della ditta D., non aveva adempiuto all'immanente obbligo di vigilanza sull'osservanza in concreto, delle regole di sicurezza a tutela dei suoi diretti dipendenti e di quelli della Cooperativa che operavano nell'interesse e all'interno delle strutture della D..
Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione i rispettivi difensori di fiducia di S.P. e F.A..
Mentre nell'interesse di quest'ultimo si deduce solo la violazione di norme processuali assumendosi l'irrituale notifica del decreto di citazione a giudizio con conseguente nullità del giudizio di merito, nell'interesse dello S. si rappresenta, invece, la violazione della legge penale ed il vizio motivazionale assumendo che lo S., avendo puntualmente verificato la redazione dei documenti sulla sicurezza da parte della ditta committente oltre che elaborare il documento relativo alla propria attività di impresa, aveva assolto ad ogni obbligo su di lui incombente, non potendo pretendersi che il medesimo, presidente di una Cooperativa di servizi (consistenti prevalentemente nella pulizia di opifici industriali), dovesse verificare materialmente e non solo documentalmente il rispetto della normativa ex L. n. 626 del 1994 da parte della "D.", società di consistenti dimensioni e quotata in borsa.
E' stata depositata una memoria nell'interesse delle parti civili costituite con allegazione di documenti a sostegno della regolarità della notifica del decreto che dispone il giudizio nei confronti del F..
Diritto
I ricorsi sono inammissibili essendo le censure mosse manifestamente infondate ed aspecifiche.
Va premesso, quanto al ricorso nell'interesse del F., che non risulta che l'eccezione di nullità per irrituale notifica del decreto di citazione sia stata prospettata nel giudizio di primo grado o con i motivi d'appello, come si evince dalla sentenza impugnata, nè in limine del giudizio di appello. L'omessa notificazione all'imputato contumace del decreto che dispone il giudizio, comunque comunicato al difensore presente all'udienza preliminare, non da di per sè luogo a un caso di omessa citazione con conseguente nullità insanabile, dovendo l'imputato, che voglia far valere detta nullità, rappresentare al giudice di non aver avuto conoscenza dell'atto, adducendo elementi che rendano credibile la sua affermazione. (Cass. pen. Sez. 2, n. 13337 del 18/12/2008 Rv. 244045). Ad ogni modo, dagli atti, quali anche depositati in copia (all'odierna udienza anche in copia autentica) dal difensore della parte civile, il decreto di citazione di primo grado risulta ritualmente notificato presso il domicilio eletto nello studio dell'avv. Antonio Sarno, ossia del legale che lo ha difeso per tutta la durata del processo. Consegue la manifesta infondatezza della censura mossa.
Quanto al ricorso nell'interesse dello S., deve rilevarsi l'aspecificità della censura addotta.
Infatti, la sostanziale aspecificità della censura mossa che ha riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 40109).
Invero, è stato puntualmente spiegato dalla Corte territoriale, sulla scorta della deposizione del CTU ing. R. che aveva esaminato il documento di valutazione dei rischi della P., che era stato proprio lo S. ad ordinare ai propri dipendenti l'utilizzo dei mezzi della D. in caso di necessità, senza verificare la loro conformità alla normativa di sicurezza, come si evinceva proprio dalla disamina del documento di valutazione dei rischi suddetto redatto dalla P. Service da cui si traeva l'ulteriore dato della mancata frequentazione da parte dell' A. di corsi di formazione per carrellista, nonostante per contratto si fosse impegnata ad usare carrelli di sua proprietà (pur non possedendone) (pag. 5 sent.).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 per ciascuno, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
Consegue, altresì la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore delle costituite parti civili, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite e liquida le stesse in Euro 2.840,00 oltre accessori come per legge.