Tipologia: CCNL
Data firma: 13 novembre 1996
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1999
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Federdia, Agri-Quadri - Confederdia, Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura
Fonte: CNEL
Sommario:
Titolo I Parte introduttiva Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del Contratto Art. 2 - Struttura ed assetto del Contratto • Contratto Nazionale • Contratto territoriale • Impegno a verbale Art. 3 - Decorrenza, durata del Contratto nazionale e procedure di rinnovo Art. 4 - Condizioni di miglior favore Titolo II Costituzione del rapporto Art. 5 - Assunzione a tempo indeterminato ed a termine Art. 6 - Periodo di prova Art. 7 - Disciplina del rapporto d'impiego Art. 8 - Rapporti di lavoro a tempo parziale Art. 9 - Contratti di formazione e lavoro Art. 10 - Rapporto di lavoro per il personale al primo impiego presso aziende agricole - Stipendio di ingresso • Assunzione - Inquadramento - Periodo di prova • Trattamento economico e normativo Art. 11 - Apprendistato Titolo III Classificazione Art. 12 - Classificazione del personale - Variazioni di mansioni e di qualifica Titolo IV Norme sui "quadri intermedi" Art. 13 - Disciplina dei "quadri intermedi" Titolo V Norme di organizzazione aziendale Art. 14 - Orario di lavoro Art. 15 - Lavoro straordinario, festivo, notturno Art. 16 - Riposo settimanale Art. 17 - Giorni festivi - Festività nazionali e infrasettimanali Art. 18 - Ferie Art. 19 - Permessi Art. 20 - Permessi per la frequenza corsi di studio Titolo VI Trattamento economico Art. 21 - Retribuzione Art. 22 - Cointeressenza Art. 23 - Ex Scala mobile Art. 24 - Aumenti periodici per anzianità di servizio Art. 25 - 13a e 14a mensilità Art. 26 - Indennità di cassa Art. 27 - Mezzi di trasporto Art. 28 - Trasferte Titolo VII Previdenza - Assistenza e tutela della salute Art. 29 - Malattia ed infortunio |
Art. 30 - Previdenza e assistenza -Tutela della maternità - Assegni familiari a) Enpaia b) Inps Art. 31 - Previdenza ed assistenza per i rapporti a tempo parziale Art. 32 - Fondo Sanitario Impiegati Agricoli Art. 33 - Fondo Pensionistico Impiegati Agricoli Art. 34 - Tutela della salute Art. 35 - Lavoratori tossicodipendenti Titolo VIII Sospensione e cessazione del rapporto - Licenziamento Art. 36 - Servizio militare Art. 37 - Cessione e trapasso di azienda Art. 38 - Trasferimenti Art. 39 - Aspettativa Art. 40 - Provvedimenti disciplinari Art. 41 - Preavviso di risoluzione del rapporto Art. 42 - Disciplina dei licenziamenti individuali a) Giusta causa b) Giustificato motivo Art. 43 - Dimissioni Art. 44 - Trattamento di fine rapporto Art. 45 - Indennità in caso di morte Art. 46 - Anzianità convenzionale Art. 47 - Modalità relative alla cessazione del rapporto Art. 48 - Certificato di servizio Titolo IX Diritti sindacali Art. 49 - Delegato di azienda Art. 50 - Permessi sindacali Art. 51 - Tutela del delegato aziendale Art. 52 - Diritti sindacali Art. 53 - Sistemi e procedure d'informazione Art. 54 - Controversie individuali Art. 55 - Controversie collettive Art. 56 - Contributo contrattuale Titolo X Disposizioni finali e transitorie Art. 57 - Disposizioni generali - Contratti territoriali Allegati Allegato A - Protocollo d'intesa Allegato B - Protocollo Nazionale per la Disciplina dei Contratti di Formazione-Lavoro degli Impiegati Agricoli. • Fac-simile di modulistica per l'assunzione di impiegati con contratti di formazione lavoro |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli 13 novembre 1996
Il giorno 13 novembre 1996, presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana in Roma - Corso Vittorio Emanuele, 101 tra la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana […] con la partecipazione: della Federazione nazionale proprietari conduttori in economia […], della Federazione nazionale affittuari conduttori in economia […], della Federazione nazionale delle conduzioni associate e della soccida […], della Federazione nazionale della colonia e forme associative varie […], della Unione nazionale dell'avicoltura (Una) […], la Confederazione nazionale dei coltivatori diretti […], in nome e per conto delle Federazioni Nazionali aderenti […], la Confederazione Italiana Agricoltori - Cia […] e la Federazione nazionale dei dipendenti impiegati dell'agricoltura (Federdia) […], la Federazione nazionale dei quadri dell'agricoltura (Agri-Quadri) […], con l'assistenza della Confederazione italiana dirigenti quadri e impiegati dell'agricoltura (Confederdia) […], la Flai-Cgil […], la Fisba-Cisl […], la Uila-Uil […], si è stipulato il presente Contratto Nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli, che sostituisce il CCNL 10 aprile 1992 e l'Accordo di proroga e di modifica del 13 dicembre 1994.
Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del Contratto
Il presente contratto regola i rapporti di lavoro tra le imprese agricole, singole, in forma cooperativa o, comunque, associata, e gli impiegati e quadri da esse dipendenti.
La disciplina del presente Contratto si applica, quindi, in tutte le imprese agricole, a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, aventi ad oggetto l'esercizio di attività agricole forestali, ortoflorovivaistiche, di allevamenti di qualsiasi specie, nonché di attività affini e connesse con l'agricoltura, dirette alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
A titolo indicativo, le imprese - singole od associate - in cui si applica il presente contratto collettivo di lavoro sono:
- le aziende ad ordinamento produttivo misto; nonché:
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende florovivaistiche;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, comprese la piscicoltura;
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende che eseguono lavori di impianto e di manutenzione del verde.
Art. 2 - Struttura ed assetto del Contratto
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.
Contratto Nazionale
Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro nonché il ruolo e le competenze del livello territoriale di contrattazione.
[…]
Contratto territoriale
Il contratto territoriale si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.
La contrattazione territoriale definisce gli stipendi contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dall'art. 57 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
[…]
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
I contratti territoriali non possono derogare dalle norme del presente contratto. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti in vigore.
Titolo II Costituzione del rapporto
Art. 5 - Assunzione a tempo indeterminato ed a termine
L'assunzione dell'impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno, e, salvo diversamente stabilito dalle parti, si intende a tempo indeterminato.
L'assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio del rapporto di impiego, la qualifica, l'eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal presente CCNL e dai contratti integrativi.
Il contratto con prefissione di termini deve essere giustificato dalla specialità del rapporto e potrà aver luogo nei soli casi di:
- stagionalità o saltuarietà del lavoro;
- sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto;
- assunzione per un'opera definita.
L'assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di scadenza del rapporto di impiego, la qualifica e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
L'assunzione dell'impiegato deve essere comunicata all'Enpaia ed all'Inps nelle forme di legge.
Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata complessiva, ad esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto. L'applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.
Art. 7 - Disciplina del rapporto d'impiego
L'impiegato è tenuto ad espletare le mansioni affidategli dal datore di lavoro, prestando l'attività richiesta dalla normale gestione dell'azienda sia nel campo tecnico, sia in quello economico-amministrativo ed in quello della sperimentazione e ricerca.
Egli è tenuto ad osservare i regolamenti e le norme in uso nell'azienda, purché non siano in contrasto con il presente Contratto o con i contratti integrativi nonché con gli Accordi individuali stipulati col datore di lavoro.
L'impiegato è responsabile di fronte al datore di lavoro o a chi per esso:
a) del buon andamento dell'azienda in rapporto all'attività da lui prestata nei limiti ed in conformità delle direttive generali del datore di lavoro e, in genere, di ogni atto inerente al proprio ufficio;
[…]
c) dell'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze di autorità competenti contratti di lavoro o Capitolati ed Accordi di carattere sindacale ed economico ad essi assimilati.
Qualora l'impiegato si trovi nell'impossibilità di provvedere all'osservanza delle leggi, ordinanze, ecc. o comunque si trovi nella impossibilità di espletare le mansioni affidategli, deve informare tempestivamente e sempre nel minor tempo possibile, il datore di lavoro o chi per esso.
Art. 9 - Contratti di formazione e lavoro
Le parti, in applicazione dell'art. 3 della legge 19.12.1984, n. 863 e successive modifiche, nonché tenuto conto delle integrazioni introdotte dall'art. 16 della legge 19.7.1994, n. 451, concordano di disciplinare i contratti di formazione lavoro secondo il Protocollo nazionale allegato, che è parte integrante del presente CCNL (All. B).
Art. 10 - Rapporto di lavoro per il personale al primo impiego presso aziende agricole - Stipendio di ingresso
Le parti nell'intento di migliorare, da un lato, l'occupazione nel settore degli impiegati agricoli mediante l'assunzione di dipendenti senza precedenti lavorativi specifici nel settore medesimo e, dall'altro, consentire alle aziende di disporre di nuove leve di lavoro nella categoria impiegatizia con retribuzione adeguata alla qualità iniziale della prestazione professionale, convengono di regolamentare nel presente articolo il particolare rapporto di lavoro per il personale al primo impiego nelle aziende agricole di cui all'art. 1 del presente contratto.
Detto rapporto di lavoro sarà disciplinato dalle seguenti norme:
Trattamento economico e normativo
[…]
Per il trattamento normativo valgono le norme del presente Contratto.
Art. 11 - Apprendistato
Per l'apprendistato si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.
Titolo V Norme di organizzazione aziendale
Art. 14 - Orario di lavoro
Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
La suddivisione dell'orario ordinario di lavoro nei diversi giorni della settimana è demandata ai contratti integrativi che dovranno distribuire tale orario in cinque giorni, oppure in cinque giorni e mezzo, in relazione alla peculiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di particolari mansioni svolte da talune figure impiegatizie.
La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di eventuale lavoro straordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.
Art. 15 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell'azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione, da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta; […]
Fermo rimanendo quanto disposto dai commi precedenti, considerato tuttavia che per talune categorie impiegatizie lo svolgimento della prestazione lavorativa, specie in determinati periodi dell'anno, non consente l'osservanza dell'orario di lavoro nei termini e modi previsti dall'art. 14 del presente Contratto, è demandata alla contrattazione integrativa la possibilità di disciplinare, in alternativa, la corresponsione di una particolare indennità a tali figure impiegatizie, a titolo di corrispettivo per le causali di cui sopra, rapportata ai tempi medi di svolgimento della prestazione lavorativa stessa, nel mese di aprile od al termine degli anzidetti periodi dell'anno.
Art. 16 - Riposo settimanale
Gli impiegati hanno diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive, di norma in coincidenza con la domenica.
Se per esigenza dell'azienda fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, dovrà essere concesso il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana. Nel caso di lavoro prestato di domenica, all'impiegato spetta la sola maggiorazione prevista dall'art. 15 per il lavoro festivo.
[…]
Art. 18 - Ferie
[…]
L'impiegato che per esigenze di servizio non abbia usufruito in tutto o in parte, del periodo di ferie spettantegli, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma dell'art. 21 […]
Titolo VII Previdenza - Assistenza e tutela della salute
Art. 29 - Malattia ed infortunio
[…]
Tenuto conto della produzione e della conseguente necessità del continuo funzionamento dell'attività aziendale, qualora all'impiegato sia derivata dall'infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso non sarà conservato il posto.
In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l'impiegato infortunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità totale permanente.
[…]
Art. 30 - Previdenza e assistenza -Tutela della maternità - Assegni familiari
a) Enpaia
I datori di lavoro di cui all'art. 1 del presente Contratto sono tenuti ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, ad iscrivere gli impiegati dipendenti alla Fondazione Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (Enpaia) che ha sede in Roma, Viale Beethoven 48, per le seguenti forme di assicurazione e di previdenza:
1) assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali;
2) trattamento di previdenza (rischio morte e quota a risparmio);
3) fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto.
La denuncia di assunzione, anche nel caso di assunzione con periodo di prova e di tirocinio, deve essere inviata all'Enpaia entro 15 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro e deve contenere le generalità complete dell'impiegato, la descrizione dettagliata delle mansioni affidate, la qualifica attribuita, nonché la retribuzione lorda di cui all'art. 21 del presente Contratto.
[…]
Art. 34 - Tutela della salute
Agli impiegati si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e gli accordi collettivi stipulati dalle parti.
Titolo VIII Sospensione e cessazione del rapporto - Licenziamento
Art. 40 - Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza da parte dell'impiegato dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) censura scritta;
c) multa, da applicarsi fino ad un massimo dell'importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dall'assegno in danaro per un periodo non superiore a 10 giorni.
[…]
È fatto salvo il diritto del datore di lavoro ad ogni azione per il risarcimento dei danni arrecati dall'impiegato.
Art. 42 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Nel rapporto individuale di lavoro degli impiegati agricoli a tempo indeterminato, sia esso a tempo pieno che a tempo parziale, il licenziamento degli impiegati agricoli può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo, in base all'art. 2119 del c.c. ed alle leggi n. 604/1966, n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 108/90, secondo la disciplina che segue:
a) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Costituiscono motivo di giusta causa, ad esempio:
1) la grave insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori;
2) il danneggiamento di beni o colture dell'azienda dovuto a dolo o colpa grave;
[…]
4) l'esecuzione senza permesso nell'azienda di lavori per conto proprio o di terzi con l'impiego di materiale dell'azienda.
b) Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impiegato ovvero da ragioni inerenti l'attività produttiva, la organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa.
Costituiscono giustificato motivo, ad esempio:
1) la insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori;
[…]
Titolo IX Diritti sindacali
Art. 49 - Delegato di azienda
Nelle aziende che occupano più di cinque impiegati sarà eletto dagli stessi un delegato aziendale per ciascuna delle Organizzazioni sindacali degli impiegati firmatarie del presente Contratto.
L'elezione del delegato dovrà avvenire mediante una riunione degli impiegati dell'azienda, promossa ad iniziativa degli impiegati stessi.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nonché per l'osservanza delle norme di legge sull'igiene e sicurezza del lavoro;
b) esaminare e trattare con il datore di lavoro i turni di ferie degli impiegati e la distribuzione dell'orario di lavoro;
c) prestare ai colleghi impiegati la propria assistenza nei casi in cui venga richiesta.
Art. 52 - Diritti sindacali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto Collettivo Nazionale in materia di "diritti sindacali", si fa riferimento alla legge 20.5.1970, n. 300 che reca "norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
Art. 53 - Sistemi e procedure d'informazione
Ferme rimanendo le rispettive distinte competenze degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali, le parti contrattuali, nella comune volontà di promuovere lo sviluppo economico-sociale del settore agricolo e la competitività delle aziende sul mercato comunitario, avvalendosi del fondamentale contributo dei tecnici agricoli impiegati, convengono quanto segue.
Annualmente le Organizzazioni imprenditoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali, su richiesta di queste ultime, in un apposito incontro a livello nazionale le informazioni globali previsionali concernenti le prospettive produttive, gli eventuali programmi di investimenti privati e pubblici, i processi di conversioni colturali legati alle innovazioni tecnologiche e le conseguenti prospettive occupazionali.
Analogamente, a livello regionale, tra le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti potranno essere tenuti appositi incontri annuali sugli stessi temi indicati nel precedente comma, al fine di un loro approfondimento legato all'ambito territoriale.
Anche queste ultime riunioni saranno tenute previa richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali delle parti stipulanti.
Art. 54 - Controversie individuali
Qualora insorga controversia tra datore di lavoro ed impiegato, le Organizzazioni sindacali territoriali competenti, su richiesta di una delle parti o di entrambe, si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il componimento della vertenza.
Art. 55 - Controversie collettive
Le controversie di carattere collettivo attinenti l'applicazione o l'interpretazione del presente Contratto, dovranno essere deferite, su richiesta di una delle parti o di entrambe, alle Organizzazioni sindacali contraenti le quali si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il componimento della vertenza.
Titolo X Disposizioni finali e transitorie
Art. 57 - Disposizioni generali - Contratti territoriali
Il presente contratto nazionale prevede e disciplina la contrattazione territoriale a livello regionale o interprovinciale o provinciale.
I contratti territoriali devono disciplinare le seguenti materie:
a) individuazione di figure impiegatizie diverse da quelle previste dall'art. 12 e loro inserimento nella classificazione del personale secondo le declaratorie ivi stabilite;
[…]
d) la fissazione di una indennità, comprensiva del mezzo di trasporto, per gli impiegati che alloggiano fuori azienda nel caso che l'abitazione offerta non risponda alle esigenze igienico-sanitarie;
[…]
g) la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale nei diversi giorni;
[…]
Le norme del presente Contratto Nazionale sono direttamente operanti nei confronti dei singoli impiegati con le rispettive decorrenze previste dal contratto stesso.
[…]
Nel mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto interverranno direttamente per la stipula dei contratti territoriali.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti confermano l'opportunità di favorire una graduale estensione del livello di contrattazione territoriale regionale previo accertamento delle cause che, sino ad oggi, ne hanno impedito la realizzazione e nel rispetto delle competenze proprie di ciascun livello contrattuale.
Allegati
Allegato A - Protocollo d'intesa
"Le parti tenuto conto anche dei riferimenti legislativi relativi ad alcuni Istituti, concordano di procedere alla definizione delle seguenti materie comuni al contratto operai ed impiegati attraverso la sottoscrizione di appositi accordi:
a) entro il 31.12.96:
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D.L[gs]. 626;
- osservatorio nazionale sullo stato del settore agricolo;
- organismo bilaterale sulla formazione professionale;
- rappresentanza sindacale unitaria RSU.
b) entro i tempi successivamente possibili:
- previdenza complementare per impiegati ed operai.
Le parti ritengono interesse comune approfondire le esigenze di armonizzazione di alcune normative dei due contratti anche al fine di verificare le condizioni e le possibilità per una coerente evoluzione dei contratti medesimi.
A tale scopo le parti decidono di istituire un apposito gruppo di lavoro che riferirà alle stesse entro la scadenza del presente CCNL.
Allegato B - Protocollo Nazionale per la Disciplina dei Contratti di Formazione-Lavoro degli Impiegati Agricoli.
Il giorno 13 novembre 1996 in Roma, presso la sede della Confagricoltura, Corso Vittorio Emanuele, 101 tra la Confederazione generale dell'agricoltura italiana, la Confederazione nazionale coltivatori diretti, la Confederazione italiana agricoltori e la Federazione nazionale dei dipendenti impiegati agricoli aderenti alla Confederdia, la Flai-Cgil, la Fisba-Cisl, la Uila-Uil
Le parti, preso atto delle modifiche introdotte dal legislatore in materia di Contratti di Formazione-Lavoro (C.F.L.) con l'art. 16, della Legge n. 451/1994, concordano di adeguare il Protocollo del 10 aprile 1992, stipulato in applicazione dell'art. 3, della Legge n. 863/84, nel modo seguente:
1) I C.F.L. si rivolgono ai giovani di età compresa tra sedici e trantadue anni al fine di acquisire la preparazione professionale relativa alle mansioni di cui alla 1a, 2a, 3a, 4a e 5a categoria degli impiegati agricoli (art. 12).
2) I C.F.L. sono definiti secondo la seguente tipologia:
C.F.L. tipo A
Hanno durata massima di 24 mesi e sono mirati all'acquisizione
- di professionalità di grado elevato appartenenti alla 1a, 2a e 3a categoria degli impiegati agricoli con previsione di almeno 130 ore di formazione teorica;
- di professionalità di grado intermedio appartenenti alla 4a e 5a categoria degli impiegati agricoli, con previsione di almeno 80 ore di formazione teorica.
La formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa (ai sensi dell'art. 16, comma 5, L. 451/94).
Il periodo di prova è stabilito in mesi tre.
Alla scadenza del C.F.L. l'azienda è tenuta ad attestare la categoria professionale conseguita dal dipendente e darne comunicazione alla Sezione Circoscrizionale (Modello D).
C.F.L. tipo B
Hanno durata massima di 12 mesi e sono mirati ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
La formazione teorica minima che il C.F.L. deve prevedere è di almeno 20 ore e deve riguardare:
- la disciplina del rapporto di lavoro;
- l'organizzazione del lavoro;
- la prevenzione ambientale e infortunistica.
La formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa (ai sensi dell'art. 16, comma 5, L. 451/94).
Il periodo di prova è stabilito in mesi uno.
Alla scadenza del C.F.L. l'azienda è tenuta a rilasciare al dipendente un attestato sull'esperienza svolta (Modello E).
3) Il trattamento retributivo da corrispondere per tutta la durata del C.F.L. è pari allo stipendio mensile previsto per la categoria di un livello inferiore a quella di destinazione.
4) Nel caso di interruzione continuativa della prestazione dovuta a malattia od infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, rispettivamente, di 120 giorni e di 150 giorni di calendario.
Per i contratti formazione-lavoro di durata annuale il periodo di sospensione per malattia od infortunio sul lavoro, sarà aggiunto alla durata annuale.
5) Nel caso di più assenze per malattia, determinate o meno dalla stessa causa, il periodo complessivo di conservazione del posto sarà pari a 120 giorni di calendario, nell'arco di 24 mesi del contratto di formazione lavoro.
6) Salvo quanto espressamente previsto dal presente Protocollo, ai giovani assunti con contratto di formazione-lavoro, si applicano le norme del vigente CCNL impiegati agricoli.
7) Il contratto di formazione-lavoro deve contenere le indicazioni di cui ai modelli allegati, che costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
Il suddetto contratto deve essere accompagnato da una dichiarazione dell'Azienda attestante:
- che per le professionalità per le quali si svolge l'attività formativa non sono state effettuate nei 12 mesi precedenti riduzioni di impiegati e che la stessa azienda interessata non intende operarne, per pari professionalità, nell'arco di durata dei contratti di formazione- lavoro, nel caso di radicali modifiche degli ordinamenti colturali o dell'organizzazione aziendale;
- di non aver sospensioni in atto (ai sensi dell'art. 2, L. 675/77);
- l'adesione dell'azienda interessata ad una delle organizzazioni imprenditoriali agricole, firmatarie del presente Protocollo.
8) L'impresa agricola è, altresì, tenuta a trasmettere all'Organizzazione Professionale provinciale di appartenenza copia del "Progetto per l'attività di Formazione e Lavoro" e del "Contratto di Formazione e Lavoro individuale" (Modelli B e C).
L'Organizzazione Professionale provinciale provvederà a convocare tempestivamente le locali Organizzazioni degli impiegati per esaminare, entro i 5 giorni successivi, gli atti relativi al contratto di formazione. Tale esame si considererà effettuato anche in caso di presenza di un solo componente delle OO.SS. degli impiegati firmatarie del presente CCNL.
Le parti, successivamente, invieranno alle sezioni circoscrizionali competenti l'elenco dei progetti ritenuti conformi, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare entro 5 giorni l'avvenuta assunzione (ai sensi dell'art. 9 bis, comma 2, L. 608/96). In caso di assenza di rappresentanze degli impiegati agricoli e trascorsi i 5 giorni previsti, il parere favorevole si intende acquisito e l'Organizzazione Professionale Provinciale potrà legittimamente procedere all'invio della predetta documentazione.
9) Qualora il contratto di formazione-lavoro sia trasformato in rapporto a tempo indeterminato, la sua durata dovrà essere considerata ai fini del calcolo degli istituti normativi di cui al CCNL impiegati agricoli in vigore.
10) Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del C.F.L. si svolga in posizioni di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.
11) La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione lavoro non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60 per cento degli impiegati il cui contratto di formazione lavoro sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano gli impiegati che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.
12) Nella predisposizione dei progetti di formazione lavoro l'impresa agricola deve rispettare i principi di non discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla L. n. 125/91, in materia di "azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna".
13) Nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle parti sociali dall'art. 3 comma terzo, della legge n. 863/84, le parti firmatarie del presente Protocollo ritengono superata la necessità dell'approvazione preventiva, da parte delle Commissioni regionali dell'impiego, per i progetti dei contratti di formazione-lavoro conformi alla presente regolamentazione e che, pertanto, i contratti di cui sopra possono essere presentati dalle imprese alle Sezioni di collocamento territorialmente competenti, per la immediata assunzione.
14) Le parti firmatarie del presente Protocollo, su richiesta di una di esse, si incontreranno annualmente in sede regionale per la verifica delle assunzioni effettuate dalle aziende, distinte per aree territoriali e per figure professionali.
15) Il presente Protocollo ha validità fino al 31 dicembre 1999 e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti, almeno quattro mesi prima della scadenza, con raccomandata A.R.