T.A.R. Lazio, Sez. 1, 01 aprile 2011, n. 2907 - Accertamento della sussistenza di condotte mobbizzanti




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 



sul ricorso numero di registro generale 7410 del 2009, proposto da:

P.T., rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Massafra, con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Nicola Massafra sito in Roma, Via Val di Non, 18 Sc A Int 3;

contro

- l'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

- L.F., rappresentato e difeso dall'Avv. Damiano Lipani, dall'Avv. Nicola Petracca e dall'Avv. Laura Mammucari, con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Damiano Lipani sito in Roma, Via Vittoria Colonna,40;

- A.P.;

Per ottenere

- l'accertamento della sussistenza di condotte mobbizzanti in danno del ricorrente e del conseguente diritto al risarcimento del danno,

- con accertamento dell'illegittimità:

- della delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 17 gennaio 2008 e dell'ordine di servizio del 31 gennaio 2008 nella parte in cui modificano, demansionando e svuotando di ogni funzione, le mansioni del ricorrente;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

- per la conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento a favore del ricorrente del risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust e del Dott. L. F.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

 

FattoDiritto



Espone in fatto l'odierno ricorrente di essere stato dipendente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal maggio 1994 fino alla fine del giugno 2008 in forza di successivi contratti di lavoro a tempo determinato, con la qualifica - da ultimo - di Dirigente e la funzione di Responsabile della Direzione del Personale.

Rappresenta il ricorrente di essere stato destinatario, sin dai primi mesi del 2007, di atti vessatori e mobbizzanti da parte del Dott. L. F., nominato Segretario Generale dell'Autorità dall'1 agosto 2007 il quale in precedenza aveva svolto l'incarico di Capo di Gabinetto, procedendo all'illustrazione degli episodi che denoterebbero un intento persecutorio, vessatorio e mobbizzante nei suoi confronti da parte del Dott. F. nella veste di Capo di Gabinetto prima e di Segretario Generale dopo.

Tali episodi sono riferiti, innanzitutto, alla esclusione del ricorrente dalle trattative sindacali per la stipula di accordi attuativi di un accordo quadro firmato agli inizi del 2007, pur vertendo essi in materia di stretta competenza del ricorrente, venendo invece alle stesse invitato un dirigente di pari livello responsabile della Direzione Amministrazione.

Nella dettagliata ricostruzione degli eventi mobbizzanti, riferisce, inoltre, il ricorrente l'episodio relativo alla correzione di una sua lettera da parte di una collaboratrice del Dott. F.; il richiamo ricevuto via email dal Dott. F. in data 20 settembre 2007 relativamente alla mancata sigla di comunicazioni - apposta la mattina del giorno successivo - con invito ad una maggiore presenza in ufficio a fronte dell'assenza del ricorrente alle ore 17,30; il mancato invito del ricorrente a partecipare ad un incontro con le rappresentanze sindacali per illustrare un progetto di formazione, pur avendo egli elaborato una serie di proposte in materia; il non essere stato messo a conoscenza della richiesta dell'8 gennaio 2008 rivolta dal Segretario Generale a tutto il personale, esclusi i dirigenti, di produrre un curriculum vitae aggiornato, pur essendo la Direzione diretta dal ricorrente in possesso di un data base costantemente aggiornato e l'avere il Segretario Generale, pur dopo le lamentele del ricorrente, successivamente rivolto analoga richiesta ai dirigenti; ulteriore richiamo scritto in data 7 dicembre 2007 relativamente ad una disfunzione in tre comunicazioni di assegnazione di personale, in cui è stata stigmatizzata l'assenza del ricorrente dall'ufficio senza darne comunicazione, con contestuale invito allo stesso allo svolgimento del servizio in modo consono alla funzione dirigenziale svolta, significando al riguardo il ricorrente come le prescrizioni di cui veniva lamentata l'inosservanza non sono state né in precedenza né successivamente rispettate, avendo pertanto il richiamo carattere strumentale, pretestuoso e vessatorio, anche con riferimento alla lamentata assenza dall'ufficio, dovuta ad una visita medica; l'essersi il Segretario Generale recato, nella stessa data del 7 dicembre 2007, nella stanza del ricorrente accompagnato da un carabiniere svolgente le funzioni di autista, anticipando il contenuto della citata lettera di richiamo; la trasmissione, in data 11 gennaio 2008, da parte di una collaboratrice del Segretario Generale, di una email ad un collaboratore del ricorrente contenente una lettera che quest'ultimo avrebbe dovuto firmare; l'assenza, su indicazione del Segretario Generale, ad un incontro con una società informatica per sviluppare un nuovo software, della collaboratrice dello stesso indicata come referente per il progetto; una email del 25 gennaio 2008 del Segretario Generale con cui si sollecita il ricorrente in ordine ad un adempimento non rientrante tra le sue competenze e di cui comunque si era già interessato, inviata per conoscenza ad una collaboratrice del Segretario Generale.

Rappresenta, quindi, parte ricorrente come la descritta situazione avrebbe determinato uno stato di stress ansioso depressivo che lo ha indotto ad assentarsi dal servizio per malattia dal 29 gennaio 2008.

Denuncia, ancora, parte ricorrente l'avvenuto suo demansionamento ed estromissione dall'attività lavorativa per effetto dell'ordine di servizio del 31 gennaio 2008, con cui sono state disposte le assegnazioni del personale deliberate dall'Autorità nella seduta del 17 gennaio 2008 in sede di riorganizzazione degli uffici, in base al quale al ricorrente è stato attribuito l'incarico di Presidente della Commissione per lo studio delle problematiche previdenziali e per il benessere del personale, nonché di responsabile dei profili di informatizzazione afferenti l'area risorse umane, creando tale ultimo incarico conflittualità con il direttore competente e privando il ricorrente delle proprie funzioni, in quanto assegnato ad una Commissione priva di unità organizzative e non avendo tale Commissione mai operato neanche dopo la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente con l'Autorità, trattandosi di incarico creato appositamente per dare una copertura all'estromissione dello stesso, come peraltro comprovato dal fatto che nessun altro Presidente sia stato nominato per tale Commissione.

Lamenta, ancora, parte ricorrente, come in data 16 maggio 2008 l'Autorità abbia richiesto chiarimenti in ordine al proprio interesse a proseguire la collaborazione stante la prossima scadenza del contratto, pur essendo il rinnovo del contratto sempre avvenuto automaticamente.

A tale richiesta il ricorrente ha replicato di essere disponibile a riprendere il servizio a condizione del ripristino delle mansioni precedentemente svolte, cui, in data 17 giungo 2008, è seguita la nota dell'Autorità con cui veniva rappresentata l'importanza dell'incarico.

In data 23 giugno 2008 il ricorrente ha denunciato l'illegittimo e vessatorio demansionamento, chiedendo nuovamente la revoca dell'incarico ed il ripristino delle precedenti mansioni.

Il contratto, non rinnovato, è stato risolto in data 22 giungo 2008.

Dai fatti descritti, unitamente alla visita di controllo - del tutto inusuale - inviata dall'Autorità durante il periodo di malattia del ricorrente, alla sua sostituzione nel precedente incarico con un funzionario, alla nomina di un Vice Presidente della Commissione durante il periodo di assenza per malattia, sarebbe derivato un grave danno alla salute del ricorrente, come comprovato dalla documentazione medica versata in atti.

Sostiene, quindi, parte ricorrente come gli indicati provvedimenti - di cui chiede incidentalmente l'accertamento dell'illegittimità - e comportamenti sarebbero unificati dal comune intento persecutorio e discriminatorio, che riconduce la fattispecie a quella del mobbing, in ordine alla quale afferma la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo afferendo essa al pubblico impiego non contrattualizzato ed essendo proposta azione di responsabilità contrattuale ex art. 2087 del codice civile in ragione dell'obbligo del datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, pur sussistendo una concorrente responsabilità ex art. 2043 c.c..

Quanto all'impugnazione proposta avverso l'ordine di servizio del 31 gennaio 2008 ed avverso la delibera dell'Autorità del 17 dicembre 2007 cui il primo dà attuazione, essendo la stessa finalizzata ad ottenere il risarcimento dal danno, sfuggirebbe alla regola della pregiudizialità, chiedendo al riguardo il ricorrente, in subordine, la rimessione in termini in ragione della particolare situazione emotiva in cui versa il soggetto mobbizzato e del momento in cui questi assume consapevolezza del fenomeno.

Procede, quindi, parte ricorrente alla illustrazione della valenza degli atti e dei comportamenti datoriali denunciati, affermando la sussistenza sia dell'elemento materiale, integrato dalle reiterate condotte vessatorie, sia dell'elemento psicologico, sostanziato dalla coscienza e volontà dell'autore di ledere il lavoratore quantomeno sotto il profilo del dolo generico, sia del fattore della durata.

Nell'invocare, quali parametri di tutela del soggetto danneggiato da condotte mobbizzanti, gli artt. 2, 4, 32 e 41 della Costituzione, nonché il D.Lgs. n. 81 del 2008, afferma parte ricorrente la sussistenza in capo al datore di lavoro della responsabilità civile sia a titolo contrattuale che a titolo extracontrattuale, significando la concorrente responsabilità extracontrattuale dell'autore della condotta illecita.

Inoltre, nel precisare come gli atti con cui si è realizzato il suo demansionamento siano da inquadrarsi nella fattispecie mobbizzante a prescindere dalla loro illegittimità, avuto riguardo all'azione volta all'accertamento in via incidentale di tale illegittimità deduce parte ricorrente l'intervenuta violazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, applicabile ai dirigenti, non ostando a ciò la previsione di cui all'art. 19 del medesimo D.Lgs., invocando il principio di divieto di mutatio in peius e di necessaria corrispondenza tra qualifica e mansioni.

Quanto all'intervenuta revoca dell'incarico precedentemente ricoperto, denuncia parte ricorrente la violazione degli artt. 1175, 1344 e 1375 del codice civile e degli artt. 2, 97 e 41 della Costituzione per violazione del principio di tutela dell'affidamento.

Avuto riguardo alla determinazione del danno, rileva parte ricorrente l'incidenza che deve annettersi alla sussistenza del dolo generale e specifico, affermando la sufficienza del riscontro della sola oggettiva idoneità offensiva della condotta, ricadendo sul datore di lavoro l'onere della prova liberatoria.

Afferma, quindi, parte ricorrente, di aver diritto al risarcimento del danno derivante dalla condotta mobbizzante posta in essere nei suoi confronti, individuando il danno risarcibile nel danno morale - consistente nei patemi d'animo provati e nel danno alla vita di relazione per effetto di condotte che possono integrare ipotesi di reato, quantificato in euro 100.000 o nella diversa somma stabilita in via equitativa - nel danno biologico, sia a titolo di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica - quantificato in euro 354.800,40 - nel danno esistenziale conseguente alla ingiustificata compromissione della personalità morale del lavoratore - quantificata in euro 54.000 - nel danno da dequalificazione professionale - quantificato in euro 50.000.

Chiede, pertanto, parte ricorrente, l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del comportamento mobbizzante posto in essere dal Dott. F. e l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, con condanna dell'Autorità al risarcimento dei danni oltre interessi e rivalutazione, avanzando istanza istruttoria volta ad acquisire il proprio fascicolo personale e la dotazione organica dell'Autorità, l'ammissione della prova per interrogatorio formale del legale rappresentante dell'Autorità e per testi sulle circostanze dedotte.

Chiede altresì l'ammissione di C.T.U. medico legale volta a determinare il danno subito ed il nesso causale con gli eventi lavorativi mobbizzanti.

Si è costituita in resistenza l'intimata Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, contestando la possibilità di ravvisare, nella fattispecie, una condotta avente gli estremi del mobbing, che quindi non potrebbe rilevare alla stregua di una fattispecie risarcitoria, nel dettaglio illustrando le vicende indicate da parte ricorrente, anche alla luce della normativa di riferimento, riconducendole, da un punto di vista oggettivo, al fisiologico svolgimento del rapporto di lavoro e sostenendo l'assenza di intento persecutorio o discriminatorio, al contempo confutando le contrarie affermazioni di parte ricorrente.

Si è costituito in resistenza anche il Dott. L. F., eccependo, in via preliminare, la tardività dell'azione impugnatoria proposta avverso l'ordine di servizio del 31 gennaio 2008 e la delibera del 17 gennaio 2008, non potendo trovare applicazione l'esonero dalla regola della pregiudizialità - venendo qui in rilievo non un generale e reiterato comportamento persecutorio ma due specifici atti che rappresentano le principali manifestazioni della condotta vessatoria - e non sussistendo i presupposti per la rimessione in termini.

Contesta, inoltre, il controinteressato la ricorrenza degli elementi necessari al fine di poter configurare una fattispecie di mobbing, affermando come parte ricorrente non abbia fornito alcuna dimostrazione circa la sua ricorrenza, nel dettaglio ripercorrendo le vicende lavorative evocate dal ricorrente quali episodi integranti il denunciato mobbing, illustrandone i relativi presupposti e motivazioni e sostenendone la riconducibilità alla normale dialettica lavorativa.

Nell'affermare la mancanza degli elementi che consentono di ravvisare una fattispecie di mobbing, quali la sistematicità e ripetitività della condotta asseritamente mobbizzante per un periodo significativamente lungo e l'animus nocendi, deduce, ancora, il controinteressato, l'omesso assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere di fornire la prova di quanto affermato e del danno rivendicato, contestando le varie voci di danno lamentato e la relativa quantificazione, opponendosi all'istanza istruttoria di acquisizione documentale in quanto meramente esplorativa, all'ammissione della richiesta C.T.U. medica e della prova per testi, in subordine indicando propri testi per la prova contraria.

Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha controdedotto a quanto ex adverso argomentato, insistendo nelle proprie deduzioni.

Alla Pubblica Udienza del 9 marzo 2011, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

Espone in fatto l'odierno ricorrente di essere stato dipendente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal maggio 1994 fino alla fine del giugno 2008 in forza di successivi contratti di lavoro a tempo determinato, con la qualifica - da ultimo - di Dirigente e la funzione di Responsabile della Direzione del Personale.

Rappresenta il ricorrente di essere stato destinatario, sin dai primi mesi del 2007, di atti vessatori e mobbizzanti da parte del Dott. L. F., nominato Segretario Generale dell'Autorità dall'1 agosto 2007 il quale in precedenza aveva svolto l'incarico di Capo di Gabinetto, procedendo all'illustrazione degli episodi che denoterebbero un intento persecutorio, vessatorio e mobbizzante nei suoi confronti da parte del Dott. F. nella veste di Capo di Gabinetto prima e di Segretario Generale dopo.

Tali episodi sono riferiti, innanzitutto, alla esclusione del ricorrente dalle trattative sindacali per la stipula di accordi attuativi di un accordo quadro firmato agli inizi del 2007, pur vertendo essi in materia di stretta competenza del ricorrente, venendo invece alle stesse invitato un dirigente di pari livello responsabile della Direzione Amministrazione.

Nella dettagliata ricostruzione degli eventi mobbizzanti, riferisce, inoltre, il ricorrente l'episodio relativo alla correzione di una sua lettera da parte di una collaboratrice del Dott. F.; il richiamo ricevuto via email dal Dott. F. in data 20 settembre 2007 relativamente alla mancata sigla di comunicazioni - apposta la mattina del giorno successivo - con invito ad una maggiore presenza in ufficio a fronte dell'assenza del ricorrente alle ore 17,30; il mancato invito del ricorrente a partecipare ad un incontro con le rappresentanze sindacali per illustrare un progetto di formazione, pur avendo egli elaborato una serie di proposte in materia; il non essere stato messo a conoscenza della richiesta dell'8 gennaio 2008 rivolta dal Segretario Generale a tutto il personale, esclusi i dirigenti, di produrre un curriculum vitae aggiornato, pur essendo la Direzione diretta dal ricorrente in possesso di un data base costantemente aggiornato e l'avere il Segretario Generale, pur dopo le lamentele del ricorrente, successivamente rivolto analoga richiesta ai dirigenti; ulteriore richiamo scritto in data 7 dicembre 2007 relativamente ad una disfunzione in tre comunicazioni di assegnazione di personale, in cui è stata stigmatizzata l'assenza del ricorrente dall'ufficio senza darne comunicazione, con contestuale invito allo stesso allo svolgimento del servizio in modo consono alla funzione dirigenziale svolta, significando al riguardo il ricorrente come le prescrizioni di cui veniva lamentata l'inosservanza non sono state né in precedenza né successivamente rispettate, avendo pertanto il richiamo carattere strumentale, pretestuoso e vessatorio, anche con riferimento alla lamentata assenza dall'ufficio, dovuta ad una visita medica; l'essersi il Segretario Generale recato, nella stessa data del 7 dicembre 2007, nella stanza del ricorrente accompagnato da un carabiniere svolgente le funzioni di autista, anticipando il contenuto della citata lettera di richiamo; la trasmissione, in data 11 gennaio 2008, da parte di una collaboratrice del Segretario Generale, di una email ad un collaboratore del ricorrente contenente una lettera che quest'ultimo avrebbe dovuto firmare; l'assenza, su indicazione del Segretario Generale, ad un incontro con una società informatica per sviluppare un nuovo software, della collaboratrice dello stesso indicata come referente per il progetto; una email del 25 gennaio 2008 del Segretario Generale con cui si sollecita il ricorrente in ordine ad un adempimento non rientrante tra le sue competenze e di cui comunque si era già interessato, inviata per conoscenza ad una collaboratrice del Segretario Generale.

Rappresenta, quindi, parte ricorrente come la descritta situazione avrebbe determinato uno stato di stress ansioso depressivo che lo ha indotto ad assentarsi dal servizio per malattia dal 29 gennaio 2008.

Denuncia, ancora, parte ricorrente l'avvenuto suo demansionamento ed estromissione dall'attività lavorativa per effetto dell'ordine di servizio del 31 gennaio 2008, con cui sono state disposte le assegnazioni del personale deliberate dall'Autorità nella seduta del 17 gennaio 2008 in sede di riorganizzazione degli uffici, in base al quale al ricorrente è stato attribuito l'incarico di Presidente della Commissione per lo studio delle problematiche previdenziali e per il benessere del personale, nonché di responsabile dei profili di informatizzazione afferenti l'area risorse umane, creando tale ultimo incarico conflittualità con il direttore competente e privando il ricorrente delle proprie funzioni, in quanto assegnato ad una Commissione priva di unità organizzative e non avendo tale Commissione mai operato neanche dopo la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente con l'Autorità, trattandosi di incarico creato appositamente per dare una copertura all'estromissione dello stesso, come peraltro comprovato dal fatto che nessun altro Presidente sia stato nominato per tale Commissione.

Lamenta, ancora, parte ricorrente, come in data 16 maggio 2008 l'Autorità abbia richiesto chiarimenti in ordine al proprio interesse a proseguire la collaborazione stante la prossima scadenza del contratto, pur essendo il rinnovo del contratto sempre avvenuto automaticamente.

A tale richiesta il ricorrente ha replicato di essere disponibile a riprendere il servizio a condizione del ripristino delle mansioni precedentemente svolte, cui, in data 17 giungo 2008, è seguita la nota dell'Autorità con cui veniva rappresentata l'importanza dell'incarico.

In data 23 giugno 2008 il ricorrente ha denunciato l'illegittimo e vessatorio demansionamento, chiedendo nuovamente la revoca dell'incarico ed il ripristino delle precedenti mansioni.

Il contratto, non rinnovato, è stato risolto in data 22 giungo 2008.

Dai fatti descritti, unitamente alla visita di controllo - del tutto inusuale - inviata dall'Autorità durante il periodo di malattia del ricorrente, alla sua sostituzione nel precedente incarico con un funzionario, alla nomina di un Vice Presidente della Commissione durante il periodo di assenza per malattia, sarebbe derivato un grave danno alla salute del ricorrente, come comprovato dalla documentazione medica versata in atti.

Sostiene, quindi, parte ricorrente come gli indicati provvedimenti - di cui chiede incidentalmente l'accertamento dell'illegittimità - e comportamenti sarebbero unificati dal comune intento persecutorio e discriminatorio, che riconduce la fattispecie a quella del mobbing, in ordine alla quale afferma la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo afferendo essa al pubblico impiego non contrattualizzato ed essendo proposta azione di responsabilità contrattuale ex art. 2087 del codice civile in ragione dell'obbligo del datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, pur sussistendo una concorrente responsabilità ex art. 2043 c.c..

Quanto all'impugnazione proposta avverso l'ordine di servizio del 31 gennaio 2008 ed avverso la delibera dell'Autorità del 17 dicembre 2007 cui il primo dà attuazione, essendo la stessa finalizzata ad ottenere il risarcimento dal danno, sfuggirebbe alla regola della pregiudizialità, chiedendo al riguardo il ricorrente, in subordine, la rimessione in termini in ragione della particolare situazione emotiva in cui versa il soggetto mobbizzato e del momento in cui questi assume consapevolezza del fenomeno.

Procede, quindi, parte ricorrente alla illustrazione della valenza degli atti e dei comportamenti datoriali denunciati, affermando la sussistenza sia dell'elemento materiale, integrato dalle reiterate condotte vessatorie, sia dell'elemento psicologico, sostanziato dalla coscienza e volontà dell'autore di ledere il lavoratore quantomeno sotto il profilo del dolo generico, sia del fattore della durata.

Nell'invocare, quali parametri di tutela del soggetto danneggiato da condotte mobbizzanti, gli artt. 2, 4, 32 e 41 della Costituzione, nonché il D.Lgs. n. 81 del 2008, afferma parte ricorrente la sussistenza in capo al datore di lavoro della responsabilità civile sia a titolo contrattuale che a titolo extracontrattuale, significando la concorrente responsabilità extracontrattuale dell'autore della condotta illecita.

Inoltre, nel precisare come gli atti con cui si è realizzato il suo demansionamento siano da inquadrarsi nella fattispecie mobbizzante a prescindere dalla loro illegittimità, avuto riguardo all'azione volta all'accertamento in via incidentale di tale illegittimità deduce parte ricorrente l'intervenuta violazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 65 del 2001, applicabile ai dirigenti, non ostando a ciò la previsione di cui all'art. 19 del medesimo D.Lgs., invocando il principio di divieto di mutatio in peius e di necessaria corrispondenza tra qualifica e mansioni.

Quanto all'intervenuta revoca dell'incarico precedentemente ricoperto, denuncia parte ricorrente la violazione degli artt. 1175, 1344 e 1375 del codice civile e degli artt. 2, 97 e 41 della Costituzione per violazione del principio di tutela dell'affidamento.

Avuto riguardo alla determinazione del danno, rileva parte ricorrente l'incidenza che deve annettersi alla sussistenza del dolo generale e specifico, affermando la sufficienza del riscontro della sola oggettiva idoneità offensiva della condotta, ricadendo sul datore di lavoro l'onere della prova liberatoria.

Afferma, quindi, parte ricorrente, di aver diritto al risarcimento del danno derivante dalla condotta mobbizzante posta in essere nei suoi confronti, individuando il danno risarcibile nel danno morale - consistente nei patemi d'animo provati e nel danno alla vita di relazione per effetto di condotte che possono integrare ipotesi di reato, quantificato in euro 100.000 o nella diversa somma stabilita in via equitativa - nel danno biologico, sia a titolo di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica - quantificato in euro 354.800,40 - nel danno esistenziale conseguente alla ingiustificata compromissione della personalità morale del lavoratore - quantificata in euro 54.000 - nel danno da dequalificazione professionale - quantificato in euro 50.000.

Chiede, pertanto, parte ricorrente, l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del comportamento mobbizzante posto in essere dal Dott. F. e l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, con condanna dell'Autorità al risarcimento dei danni oltre interessi e rivalutazione, avanzando istanza istruttoria volta ad acquisire il proprio fascicolo personale e la dotazione organica dell'Autorità, l'ammissione della prova per interrogatorio formale del legale rappresentante dell'Autorità e per testi sulle circostanze dedotte.

Chiede altresì l'ammissione di C.T.U. medico legale volta a determinare il danno subito ed il nesso causale con gli eventi lavorativi mobbizzanti.

Si è costituita in resistenza l'intimata Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, contestando la possibilità di ravvisare, nella fattispecie, una condotta avente gli estremi del mobbing, che quindi non potrebbe rilevare alla stregua di una fattispecie risarcitoria, nel dettaglio illustrando le vicende indicate da parte ricorrente, anche alla luce della normativa di riferimento, riconducendole, da un punto di vista oggettivo, al fisiologico svolgimento del rapporto di lavoro e sostenendo l'assenza di intento persecutorio o discriminatorio, al contempo confutando le contrarie affermazioni di parte ricorrente.

Si è costituito in resistenza anche il Dott. L. F., eccependo, in via preliminare, la tardività dell'azione impugnatoria proposta avverso l'ordine di servizio del 31 gennaio 2008 e la delibera del 17 gennaio 2008, non potendo trovare applicazione l'esonero dalla regola della pregiudizialità - venendo qui in rilievo non un generale e reiterato comportamento persecutorio ma due specifici atti che rappresentano le principali manifestazioni della condotta vessatoria - e non sussistendo i presupposti per la rimessione in termini.

Contesta, inoltre, il controinteressato la ricorrenza degli elementi necessari al fine di poter configurare una fattispecie di mobbing, affermando come parte ricorrente non abbia fornito alcuna dimostrazione circa la sua ricorrenza, nel dettaglio ripercorrendo le vicende lavorative evocate dal ricorrente quali episodi integranti il denunciato mobbing, illustrandone i relativi presupposti e motivazioni e sostenendone la riconducibilità alla normale dialettica lavorativa.

Nell'affermare la mancanza degli elementi che consentono di ravvisare una fattispecie di mobbing, quali la sistematicità e ripetitività della condotta asseritamente mobbizzante per un periodo significativamente lungo e l'animus nocendi, deduce, ancora, il controinteressato, l'omesso assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere di fornire la prova di quanto affermato e del danno rivendicato, contestando le varie voci di danno lamentato e la relativa quantificazione, opponendosi all'istanza istruttoria di acquisizione documentale in quanto meramente esplorativa, all'ammissione della richiesta C.T.U. medica e della prova per testi, in subordine indicando propri testi per la prova contraria.

Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha controdedotto a quanto ex adverso argomentato, insistendo nelle proprie deduzioni.

Alla Pubblica Udienza del 9 marzo 2011, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

 

 

Diritto



Con il ricorso in esame l'odierno ricorrente ha proposto azione volta all'accertamento della sussistenza di condotte mobbizzanti realizzate nei propri confronti in ambito lavorativo durante l'ultimo periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Autorità Granate della Concorrenza e del Mercato, chiedendone la declaratoria di illegittimità e chiedendo altresì l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito, articolato nelle diverse voci di danno morale, danno biologico, danno esistenziale e danno da dequalificazione professionale, previa declaratoria della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro e della responsabilità extracontrattuale dell'autore delle condotte.

Propone, altresì, parte ricorrente azione volta ad ottenere, in via incidentale, l'accertamento dell'illegittimità degli atti con cui si è realizzato il suo demansionamento - segnatamente la delibera del 17 gennaio 2008 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di riorganizzazione degli uffici e l'ordine di servizio del 31 gennaio 2008, che della prima costituisce attuazione - impugnati allo specifico fine di ottenere il risarcimento del danno subito, nel ritenuto presupposto della non applicabilità alla fattispecie del mobbing della regola della pregiudizialità, chiedendo, per l'ipotesi contraria, la rimessione in termini in ragione della specifica situazione emotiva che caratterizza il soggetto vittima di mobbing.

Così brevemente delineato l'oggetto della controversia in esame, ritiene il Collegio, alla luce delle considerazioni che si andranno ad illustrare, che il ricorso, avuto riguardo alla domanda di accertamento della sussistenza di condotte integranti una fattispecie di mobbing, non meriti accoglimento, non essendo riscontrabili, nel caso in esame, gli elementi costitutivi della fattispecie astratta tratteggiata dall'elaborazione giurisprudenziale qualificabile quale mobbing, integrata dalla sussistenza di una condotta sistematica e protratta nel tempo, di carattere vessatorio e pretestuoso, avente caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, posta in essere dal superiore gerarchico.

Tanto premesso, giova brevemente soffermarsi su talune precisazioni in punto di fatto, che consentono di meglio inquadrare la fattispecie sottoposta all'esame del Collegio al fine di meglio delinearne i contorni e più agevolmente consentirne la trattazione.

In tale direzione, va precisato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal maggio 1994 fino alla fine del mese di giugno 2008 in forza di successivi contratti di lavoro a tempo determinato, con la qualifica - da ultimo - di Dirigente e l'incarico, fino al 31 gennaio 2008, di Responsabile della Direzione del Personale.

La condotta mobbizzante di cui parte ricorrente denuncia l'avvenuta realizzazione nei suoi confronti, è stata asseritamente posta in essere, sin dai primi mesi del 2007, dal Dott. L. F., nella veste di Capo di Gabinetto prima e poi, dall'1 agosto 2007, di Segretario Generale, e sarebbe stata integrata attraverso una serie di episodi, nel dettaglio illustrati e documentati da parte ricorrete, che denoterebbero un intento persecutorio, vessatorio e mobbizzante, esitati nel demansionamento e nella definitiva esclusione del ricorrente dall'ambito lavorativo, causativi inzialmente di una situazione di stress, che ha costretto il ricorrente ad assentarsi per malattia a causa di uno stato ansioso depressivo, e di una serie di danni discendenti dalla condotta mobbizzante, evidenziati nella perizia medica di parte depositata al fascicolo di causa, in relazione ai quali chiede parte ricorrente il risarcimento, nella misura quantificata nel ricorso.

La natura della controversia impone, quindi, di procedere all'analisi delle condotte riferite da parte ricorrente come mobbizzanti, nel dettaglio ed in concreto esaminando gli episodi che comproverebbero la sussistenza di un fenomeno di mobbing, al fine di verificare la ricorrenza, nella fattispecie, dei relativi elementi costitutivi.

Prima di procedere a tale imprescindibile esame degli elementi di fatto indicati da parte ricorrente quali integranti la fattispecie di mobbing, giova dedicare un breve cenno ricostruttivo alla fisionomia del mobbing, quale fenomeno giuridicamente rilevante, individuata in sede giurisprudenziale, al fine di delinearne l'ambito di estensione attraverso l'individuazione dei relativi presupposti, per poter poi procedere alla verifica della possibilità di ascrivere la fattispecie in esame a tale istituto, che il Collegio, come anticipato, ritiene preclusa.

In tale direzione va precisato che costituisce mobbing l'insieme delle condotte datoriali protratte nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente realizzate attraverso comportamenti materiali o provvedimentali, indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali o dalla violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato.

Occorre inoltre, per la configurabilità del mobbing, che le singole condotte, anche eterogenee, indicate come segmenti di un comportamento illecito del datore di lavoro, siano unificate da un comune disegno persecutorio sistematicamente perseguito cui le stesse, nel complesso considerate, risultino finalizzate, potendo essere qualificate come mobbing ed assumere giuridico rilievo la loro idoneità offensiva, se connotate dal carattere di sistematicità e reiterazione e dalla significativa durata nel tempo, che, per le caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, assumano esclusiva connotazione emulativa e pretestuosa, risolvendosi in forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità (Cass. Civ. sez. lav., 6 marzo 2006 n. 4774; Cons. Stato Sez. VI, 06 maggio 2008, n. 2015;), sicché, la sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze, deve essere verificata - procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi - considerando l'idoneità offensiva della condotta, che può essere dimostrata solo attraverso la prova della sistematicità e durata dell'azione nel tempo e dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa.

Ai fini della configurabilità della condotta lesiva posta in essere dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, idonea a fondare il diritto al risarcimento del danno dalla stessa derivante, deve quindi emergere, in sede processuale, la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio, l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente, il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psicofisica del lavoratore e la sussistenza del disegno o dell'intento persecutorio, da ravvisarsi in ipotesi di comportamenti materiali o di provvedimenti contraddistinti da finalità di volontaria e organica vessazione nonché discriminazione, con connotazione emulativa e pretestuosa, indipendentemente dalla violazione di specifici obblighi contrattuali - identificabile quale elemento soggettivo della fattispecie illecita (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2008 n. 2015; Sez. VI - 1 ottobre 2008 n. 4748; Sez. IV - 7 aprile 2010 n. 1991; 21 aprile 2010 n. 2272; Corte Cass., Sez. Lav., 9 settembre 2008 n. 22858; 17 febbraio 2009 n. 3785; 26 marzo 2010 n. 7392; TAR Lazio - Sez. I - 8 febbraio 2010 n. 130).

L'elemento oggettivo della fattispecie è integrato dai ripetuti soprusi che, se posti in essere dai superiori dà luogo al cd. mobbing verticale, mentre se posti in essere dai colleghi origina il cd. mobbing orizzontale, i quali, come accennato, possono anche essere formalmente legittimi ed assumono connotazione illecita allorquando aventi l'unico scopo di danneggiare il lavoratore nel suo ruolo e nella sua funzione lavorativa, così da determinarne il suo isolamento (fisico, morale e psicologico) all'interno del contesto lavorativo.

L'elemento psicologico è integrato dal dolo generico o dal dolo specifico di danneggiare psicologicamente la personalità del lavoratore.

Pertanto, ai fini della configurabilità della condotta lesiva, qualificata danno da emarginazione lavorativa o mobbing, sono rilevanti, innanzitutto, la strategia unitaria persecutoria, che non si sostanza in singoli atti da ricondurre nell'ordinaria dinamica del rapporto di lavoro (come i normali conflitti interpersonali nell'ambiente lavorativo, causati da antipatia, sfiducia, scarsa stima professionale, ma che non sono caratterizzati dalla volontà di emarginare il lavoratore), che ha come disegno unitario la finalità di emarginare il dipendente o di porlo in una posizione di debolezza, con la conseguenza che la ricorrenza di un'ipotesi di condotta mobbizzante deve essere esclusa allorquando la valutazione complessiva dell'insieme di circostanze addotte ed accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare singulatim elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro (ex plurimis: Cons. Stato Sez. VI, 1 ottobre 2008, n. 4738).

Occorre, inoltre, che si sia realizzato l'evento lesivo per effetto della descritta condotta, ovvero un effettivo danno alla salute o alla personalità del dipendente, consistente in uno stato di disagio psicologico e nell'insorgenza di una serie di disturbi incidenti sulla sfera relazionale, dovendo altresì emergere il nesso eziologico tra la suddetta strategia persecutoria ed il pregiudizio all'integrità psicofisica del lavoratore.

Il rilievo giuridico della condotta ai fini dell'insorgenza del diritto al risarcimento del danno da mobbing va, peraltro, escluso laddove vi sia una ragionevole ed alternativa spiegazione al comportamento datoriale.

Nel quadro della ricognizione, sin qui condotta, dei tratti identificativi della fattispecie all'esame, va ulteriormente sottolineato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 1 ottobre 2008 n. 4738), nell'ipotesi dell'accertamento di elementi mobbizzanti che si assume abbiano cagionato al prestatore di lavoro rilevanti conseguenze sul piano morale e psicofisico, la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, potendo ipotizzarsi una configurazione aquiliana dell'actio risarcitoria solo laddove il lavoratore abbia chiesto in modo generico il risarcimento del danno senza dedurre una specifica obbligazione contrattuale (sul punto, cfr., ex plurimis, Corte Cass., SS.UU., 4 novembre 1996 n. 9522, 28 luglio 1998 n. 7394, 14 dicembre 1999 n. 900, 12 marzo 2001 n. 99, 11 luglio 2001 n. 9385, 29 gennaio 2002 n. 1147, 25 luglio 2002 n. 10956, 5 agosto 2002 n. 11756, 23 gennaio 2004 n. 1248).

In punto di giurisdizione, premessa la generale ascrivibilità della controversia in esame nell'ambito della giurisdizione esclusiva sui c.d. rapporti di impiego rimasti nell'area pubblicistica, va altresì precisato che laddove venga individuata e stigmatizzata una serie di comportamenti tenuti da organi dell'amministrazione nell'ambito del rapporto di servizio, ritenuti idonei per la loro illiceità o "abusività" a generare un danno alla salute psicofisica del lavoratore, viene fatta valere una responsabilità di natura lato sensu contrattuale per la quale pacificamente sussiste la giurisdizione amministrativa.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale infatti, nell'ipotesi dell'accertamento di fatti mobbizzanti che si assumono aver cagionato al prestatore di lavoro rilevanti conseguenze sul piano morale e psicofisico, la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., ha natura contrattuale, in specie, laddove la domanda risarcitoria risulti espressamente fondata sulla lamentata inosservanza, da parte del datore di lavoro, degli obblighi inerenti il rapporto di impiego, potendo ipotizzarsi una configurazione aquiliana dell'actio risarcitoria, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, solo laddove il lavoratore abbia chiesto il risarcimento del danno senza dedurre una specifica obbligazione contrattuale.

Trattasi del resto, non di comportamenti "meri", ossia sganciati dalla sussistenza o dall'esercizio di un potere pubblicistico, ma di manifestazioni di volontà, a volte implicite, poggianti sulla sussistenza di una relazione organizzativa di tipo gerarchico ed aventi ad oggetto questioni (non meramente economiche) attinenti al rapporto di servizio ed alla sua dinamica.

Consegue, dalle illustrate coordinate in materia di giurisdizione in ordine alla responsabilità da mobbing, che la linea di demarcazione tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario in materia di responsabilità per lesione dell'integrità psicofisica del dipendente non contrattualizzato corre sul crinale della natura dell'azione esperita.

Pertanto, mentre la proposizione dell'azione contrattuale, legata alla violazione dell'art. 2087 del codice civile, è attratta alla cognizione del giudice amministrativo, quella aquiliana è devoluta al giudice ordinario, con la conseguenza che la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 del codice civile che dal ricorrente viene fatta ricadere sull'autore materiale della condotta illecita - ovvero sul Dott. F. - esula dalla giurisdizione di questo giudice, analogamente all'azione volta all'accertamento della responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro.

Poste tali premesse in ordine alla giurisdizione ed illustrate le coordinate sistematiche entro le quali inquadrare la vicenda di cui è controversia, risulta dirimente accertare se gli atti, i comportamenti ed i fatti, dedotti dal ricorrente, siano, complessivamente considerati, idonei ad integrare il quadro tipico del mobbing o se gli stessi siano invece sostanzialmente legittimi e riconducibili alle normali dinamiche lavorative o in ogni caso privi di un reale ed oggettivo collante persecutorio, essendo piuttosto soltanto percepiti o vissuti come tali dal ricorrente.

In esito a tale disamina, come anticipato, non sono invero ravvisabili, nel caso di specie, gli elementi identificativi del mobbing, per l'effetto dovendosi escludere che la descritta condotta assunta dal datore di lavoro nei confronti dell'odierno ricorrente sia caratterizzabile nel quadro di un comportamento persecutorio e possa, conseguentemente, dar luogo al pure sollecitato risarcimento del pregiudizio da mobbing dal ricorrente lamentato.

La trama dei singoli episodi e comportamenti posta a base della proposta azione risarcitoria contempla vicende che, nella maggior parte dei casi, appaiono invero riflettere ordinarie dinamiche lavorative, e comunque non risultano riconducibili - pur se provenienti dal medesimo soggetto - ad un disegno unitario avente come unico scopo la mortificazione e la marginalizzazione del ricorrente, non essendo riscontrabile il carattere sistematico di una condotta che, come illustrato, deve essere caratterizzata, in senso oggettivo, da un disegno organico persecutorio, né emerge la sua protrazione per un periodo di tempo sufficientemente significativo in relazione alla frequenza degli atti e dei comportamenti dedotti come integranti il fenomeno di mobbing, tenuto conto della natura e dell'intensità degli stessi.

Procedendo, quindi, alla disamina della valenza da annettersi ai singoli episodi denunciati dal ricorrente come parti del comportamento illecito del datore di lavoro, al fine di inferire da essi la sussistenza di una fattispecie di mobbing, viene innanzitutto in rilievo la dedotta esclusione del ricorrente dalle trattative sindacali per la stipula di accordi attuativi di un accordo quadro firmato agli inizi del 2007, pur vertendo essi in materia di stretta competenza del ricorrente ed essendo stato, a tali trattative, invitato un dirigente di pari livello responsabile della Direzione Amministrazione.

Al riguardo, rileva il Collegio che, alla luce del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la rappresentanza esterna dell'Autorità ed i rapporti con istituzioni ed organizzazioni è affidata al suo Presidente.

La conduzione dei rapporti con le organizzazioni sindacali risulta essere stata delegata al Dott. F. con atti del 21 marzo 2007 e del 10 settembre 2007 nella sua rispettiva qualità di Capo di Gabinetto prima e di Segretario Generale poi.

Nessuna competenza in materia è quindi espressamente prevista con riferimento al Responsabile della Direzione del Personale, con la conseguenza che il mancato invito dello stesso alle trattative sindacali non integra alcuna violazione del quadro delle competenze interne.

La circostanza che a tali incontri fosse talvolta invitato il Responsabile della Direzione Amministrazione, anch'egli non avente alcuna normativamente prevista competenza in materia, trova invero plausibile spiegazione alla luce della dedotta - dall'Amministrazione resistente e dal controinteressato - necessità di acquisire il relativo supporto informativo sui dati di bilancio in presenza di impegni di spesa da assumere, svolgendo pertanto tale soggetto una funzione di ausilio reputata opportuna e necessaria, senza che da tale partecipazione possa evincersi, in chiave comparativa, il carattere discriminatorio del mancato invito alle trattative del ricorrente, non postulando la presenza del primo anche la presenza del secondo se non sulla base di una personale percezione del proprio ruolo.

Con specifico riguardo alla stipula dell'accordo del 25 giugno 2007, relativo alla revisione dei parametri di progressione del personale, l'inerenza della materia alle attribuzioni del ricorrente non ne determina la legittimazione alla partecipazione alle relative trattative alla luce della ricordata distribuzione delle competenze interne, dovendo ulteriormente precisarsi in proposito che la valutazione del personale è affidata ai singoli Direttori Responsabili degli Uffici ed al Comitato di Valutazione, né il ruolo all'epoca rivestito dal ricorrente di segretario di tale Comitato consente di individuare una sua qualche legittimazione, nella specie violata, a partecipare alle trattative per la stipula dell'accordo sindacale, non spettando al segretario alcuna attività decisoria.

Inoltre, la circostanza, dedotta e ribadita anche nella memoria da ultimo depositata da parte ricorrente ma non comprovata, che il ricorrente abbia in passato partecipato alle trattative sindacali, non consente neanche essa di evincere il carattere discriminatorio e vessatorio della nuova prassi, dal momento che, ribadito come manchino elementi di prova a sostegno di tale deduzione, la conduzione delle trattative sindacali è rimessa al soggetto competente il quale, nella propria discrezionalità, può adottare le formule ritenute più opportune, rispondendo tale diversa prassi ad una legittima diversa estrinsecazione del ruolo svolto dal Segretario Generale.

Peraltro, dalla documentazione versata al fascicolo di causa da parte della resistente Amministrazione, risulta che il ricorrente non abbia partecipato a molte riunioni svolte nel corso del tempo con le organizzazioni sindacali.

Ulteriore episodio che il ricorrente ascrive alla denunciata condotta mobbizzante si riferisce all'intervenuta correzione di una bozza di lettera dallo stesso predisposta da parte di una collaboratrice del Segretario Generale.

Al riguardo, reputa il Collegio persuasive le argomentazioni spese dalle controparti, dovendo ascriversi tale evenienza all'ordinario svolgimento lavorativo, rientrando tra le competenze del Segretario Generale, secondo quanto previsto dal citato Regolamento, il compito di coordinare l'attività degli uffici e di verificare la completezza degli atti e dei documenti, cui può pacificamente farsi rientrare la potestà di dare indicazioni, anche per il tramite di propri collaboratori previamente istruiti, sulla redazione di documenti sottoposti alla sua firma.

Le correzioni apposte a tale bozza di lettera, inoltre, appaiono, nel merito delle stesse, ampiamente giustificate anche alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute, con la conseguenza che tale episodio - seppur comprensibilmente la correzione dell'operato di un dirigente da parte di un funzionario può essere percepito e vissuto come offensivo - non manifesta un carattere oggettivamente persecutorio e vessatorio, dovendo anch'esso essere ricondotto ad una modalità di svolgimento dell'attività lavorativa non certo elegante o ortodossa, ma che risulta neutra rispetto al riscontro degli elementi costitutivi di una fattispecie di mobbing.

Né conduce a diverse conclusioni la circostanza, addotta da parte ricorrente, relativa alla diversa formulazione di siffatta tipologia di lettera in epoca precedente, dovendo ribadirsi l'autonomia del Segretario Generale nell'ambito della propria attività di indirizzo degli uffici, non potendo pertanto la prassi precedentemente invalsa costituire un parametro di riferimento da cui evincere il carattere vessatorio di un diverso comportamento, trattandosi di profili - quello della diversa prassi preesistente e l'eventuale carattere persecutorio della nuova prassi - che, ovviamente, si snodano su piani assolutamente diversi e non sono tra loro correlabili ai fini che qui rilevano, apparendo utile ulteriormente rilevare che nel frattempo sono intervenute modifiche normative cui le apposte correzioni risultano conformi e che in precedenza tali lettere non venivano sottoposte alla firma del Segretario Generale.

Trattasi, quindi, di episodio che va ricondotto al legittimo esercizio delle funzioni attribuite al Segretario Generale, anche per il tramite di propri collaboratori ed attraverso indicazioni metodologiche, che peraltro non riveste carattere isolato e quindi intenzionalmente ed esclusivamente posto in essere nei confronti del ricorrente, risultando dalla documentazione versata al fascicolo di causa dalla resistente Amministrazione che indicazioni su come predisporre alcune comunicazioni siano state inviate anche ad altri soggetti, anche con qualifica dirigenziale.

Annette, ancora, parte ricorrente carattere vessatorio e pretestuoso al richiamo ricevuto da parte del Segretario Generale tramite email del 20 settembre 2007, riferito all'arresto di una procedura presso l'ufficio del ricorrente per mancanza della sua sigla su di un atto, con contestuale invito ad una maggiore presenza in ufficio in relazione alle esigenze di servizio, essendo egli risultato non reperibile alle ore 17,30 dello stesso giorno.

L'intento vessatorio del richiamo viene da parte ricorrente ricondotto all'articolazione oraria della prestazione lavorativa - dalle ore 8 alle ore 15,40 - in base alla quale sarebbe del tutto legittima l'assenza dall'ufficio alle ore 17,30.

Se tale argomentazione risulta supportata dai previsti obblighi inerenti l'orario di lavoro, va nondimeno osservato che ai dirigenti è richiesta un'obbligazione di risultato in relazione alle esigenze di servizio, con la conseguenza che il richiamo, seppur stigmatizza in modo severo un'assenza dall'ufficio oltre il normale orario di lavoro, trova tuttavia un fondamento fattuale in un disguido nell'espletamento di una procedura - ovvero la mancata assegnazione di una nuova risorsa lavorativa nello stesso giorno in cui entra in servizio - risultando quindi connesso ad una vicenda circostanziata e specifica, il che non consente di annettervi carattere meramente emulativo.

Né possono valere a conferire carattere pretestuoso ed intimidatorio a tale richiamo le osservazioni di parte ricorrente volte a negare la sussistenza di termini di decadenza per l'assegnazione delle risorse - precisando di aver apposto la sigla il giorno successivo alle ore 7,10 - essendo rimessa al Segretario Generale la valutazione in ordine alle procedure da seguire ed alla loro tempistica, e non avendo comunque il ricorrente chiarito le ragioni per cui il giorno cui il richiamo fa riferimento non abbia posto in essere, quale responsabile dell'ufficio, gli adempimenti di propria competenza prima di assentarsi.

Peraltro, il richiamo in esame fa riferimento ad una già rappresentata esigenza di una maggior presenza temporale del ricorrente in ufficio, il che trova giustificazione alla luce del peculiare orario giornaliero di lavoro svolto dal ricorrente, con inizio tra le 6,30 e le 7 del mattino, ovvero in una fascia oraria poco compatibile con i ritmi della struttura, completando l'orario minimo richiesto nelle prime ore del pomeriggio - laddove l'incarico rivestito dal ricorrente richiede un'interazione con l'organizzazione - e maturando conseguentemente un surplus di attività lavorativa.

Quanto al dedotto mancato invito del ricorrente a partecipare ad un incontro con le rappresentanze sindacali per illustrare un progetto di formazione, pur avendo egli elaborato una serie di proposte in materia, giova precisare che sulla base della delibera dell'Autorità del 21 agosto 2007, spetta al Segretario generale l'ideazione dei percorsi formativi, mentre solo con riferimento all'attuazione di tali percorsi è previsto il raccordo operativo con la Direzione del Personale. Pertanto, non si è verificata alcuna pretermissione del ruolo di tale Direzione nella fase di ideazione della formazione, per cui l'esclusione del ricorrente dall'incontro risulta essere stata meramente vissuta come vessatoria, ma non riveste tale carattere se oggettivamente osservata.

Neanche l'avere il Segretario Generale rivolto, in data 8 gennaio 2008, una richiesta a tutto il personale, esclusi i dirigenti, di produrre un curriculum vitae aggiornato senza metterne a conoscenza il ricorrente, si risolve in una vessatoria estromissione dello stesso da una sua specifica competenza, posto che il database di cui è dotata la struttura dallo stesso diretta non risultava, per come evidenziato nelle memorie delle controparti, aggiornata, risultando pertanto rispondente alle evidenziate esigenze di urgenza e celerità di acquisizione di siffatti aggiornamenti - ai fini della nomina dei nuovi responsabili degli uffici da parte del Collegio - una richiesta formulata dal Segretario indirizzata al personale senza ulteriori intermediazioni, non potendo una modalità di svolgimento dei propri compiti da parte di questi, che prescinda dal coinvolgimento delle strutture, essere qualificata come persecutoria.

Ed invero, l'alternativo modus operandi - che parte ricorrente presuppone quale rispettoso delle proprie competenze e prerogative - di demandare tale adempimento al responsabile della Direzione del Personale costituisce una scelta rimessa al Segretario Generale il quale, nella propria discrezionalità organizzativa è libero di adottare, non essendo a tanto tenuto da alcuna norma o prassi e non essendosi, quindi, verificato alcuno scavalcamento di competenze e di ruoli.

Analoghe considerazioni valgono anche per la successiva analoga richiesta rivolta dal Segretario Generale ai dirigenti, pur dopo le lamentele del ricorrente, potendosi in proposito riscontrarsi unicamente una mancanza di tatto e di ordinario e corretto coordinamento nell'avere tenuto all'oscuro di tali richieste il responsabile della Direzione del Personale, che però resta nell'ambito dell'ordinario svolgimento dei rapporti in ambito lavorativo, caratterizzati dal modo di essere e di intendere il proprio ruolo di ciascuno dei suoi protagonisti.

Altro episodio dedotto da parte ricorrente quale elemento di una complessiva condotta mobbizzante, si riferisce ad un ulteriore richiamo scritto da parte del Segretario Generale in data 7 dicembre 2007 relativamente ad una disfunzione in tre comunicazioni di assegnazione di personale, in cui è stata stigmatizzata l'assenza del ricorrente dall'ufficio senza darne comunicazione, con contestuale invito allo stesso allo svolgimento del servizio consono alla funzione dirigenziale svolta.

Al riguardo, afferma il ricorrente come le prescrizioni di cui veniva lamentata l'inosservanza non sono state né in precedenza né successivamente rispettate, avendo pertanto il richiamo carattere strumentale, pretestuoso e vessatorio, anche con riferimento alla lamentata assenza dall'ufficio, dovuta ad una visita medica.

Rileva in proposito il Collegio che la documentazione versata al fascicolo di causa consente di ricondurre i rilievi mossi dal Segretario Generale alla difformità degli ordini di assegnazione di tre risorse, predisposti dal ricorrente, rispetto alle disposizioni sulle modalità di redazione e sulle informazioni minime che tali ordini dovevano rivestire, impartite in data 8 novembre 2007.

I rilievi trovano, quindi, occasione e fondamento in una circostanziata vicenda e fanno seguito a precedenti analoghi disguidi - per come leggesi nella citata nota del 7 dicembre 2007 - che consentono di escluderne il carattere pretestuoso, pur non potendo il Collegio non rilevare un tenore delle affermazioni ivi contenute piuttosto duro, ascrivibile tuttavia alla normale dialettica lavorativa inidonea a far assurgere profili di difficoltà interpersonali o conflittualità ad indici di sussistenza di una condotta mobbizzante.

La fondatezza della contestazione inerente la non rispondenza degli ordini di assegnazione predisposti dal ricorrente alle indicazioni fornite in proposito, non risulta superabile alla luce delle argomentazioni di parte ricorrente secondo cui tali indicazioni non sarebbero mai state rispettate, né in precedenza né successivamente, riferendosi la documentazioni allegata a sostegno di tale assunto a una diversa tipologia di comunicazioni, per le quali tali indicazioni - riferite alle sole lettere indirizzate ai Responsabili dell'unità organizzativa di destinazione della risorsa - non erano necessarie.

Quanto alla circostanza che l'assenza del ricorrente dall'ufficio, stigmatizzata nella lettera di richiamo, fosse imputabile ad un visita medica cui lo stesso si è sottoposto, la stessa non elide il rilievo da annettersi alla mancata comunicazione di tale assenza all'Ufficio del Segretario Generale, trovando quindi il relativo richiamo idoneo fondamento, precludendo la possibilità di ravvisarne il carattere meramente pretestuoso e vessatorio.

Ancora, l'essersi il Segretario Generale recato, nella stessa data del 7 dicembre 2007, nella stanza del ricorrente accompagnato da un carabiniere svolgente le funzioni di autista, anticipando il contenuto della citata lettera di richiamo, può trovare ragionevole spiegazione, sulla base di un giudizio di verosimiglianza, nel non essere il Segretario Generale a conoscenza della localizzazione degli uffici, come dallo stesso dedotto, con conseguente necessità di farsi accompagnare.

Quanto alla trasmissione, in data 11 gennaio 2008, da parte di una collaboratrice del Segretario Generale, di una email ad un collaboratore del ricorrente contenente una lettera che quest'ultimo avrebbe dovuto firmare, emerge dalla documentazione versata al fascicolo di causa che trattasi di vicenda originata da una richiesta del collaboratore del ricorrente alla collaboratrice del Segretario Generale, non potendo conseguentemente ravvisarsi in tale episodio alcun carattere vessatorio o penalizzante a danno del ricorrente, né lo stesso risulta imputabile al Segretario Generale.

Parimenti da escludere è il carattere vessatorio della mancata partecipazione, su indicazione del Segretario Generale, della collaboratrice dello stesso indicata come referente, ad un incontro con una società informatica per sviluppare un nuovo software, essendo state le priorità già individuate nel corso di un incontro preparatorio.

Trova, inoltre, idonea giustificazione e rispondenza nell'assetto delle competenze interne all'Autorità l'avere il Segretario Generale richiesto al ricorrente, in data 25 gennaio 2008, la notifica di decisioni al personale comandato, rientrando nelle competenze dell'ufficio del ricorrente.

La sin qui compiuta disamina degli episodi addotti dal ricorrente quali parte di una più complessiva condotta mobbizzante realizzata a proprio danno conduce, quindi, ad escludere la possibilità di ritenere integrata una fattispecie di mobbing, trovando i descritti episodi una ragionevole spiegazione alternativa rispetto al denunciato intento vessatorio nei confronti del ricorrente, che, per essere rilevante, deve assumere rilievo esclusivo ed emergere oggettivamente dalla materialità dei fatti, dovendo ulteriormente caratterizzarsi per il carattere sistematico e frequente degli episodi tendenti alla mortificazione ed emarginazione del lavoratore.

Orbene, i descritti episodi, oltre a snodarsi in un arco temporale ridotto e a difettare dei caratteri di frequenza e sistematicità, non consentono, ex se riguardati, di apprezzare la presenza di quella molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti ove singolarmente considerati, la cui realizzazione miratamene sistematica e prolungata riveli un sotteso quanto univoco intento vessatorio.

Né la preclusione alla possibilità di riscontro di una fattispecie mobbizzante viene superata, per come si andrà ad illustrare, alla luce della disamina dei successivi comportamenti indicati dal ricorrente come parti della denunciata condotta.

Avuto riguardo all'ulteriore segmento della condotta asseritamente mobbizzante, riferito all'ordine di servizio del 31 gennaio 2008, con cui sono state disposte le assegnazioni del personale deliberate dall'Autorità nella seduta del 17 gennaio 2008 in sede di complessiva riorganizzazione della struttura, sulla cui base il ricorrente è stato destinato all'incarico di Presidente della Commissione per lo studio delle problematiche previdenziali e per il benessere del personale, nonché di responsabile dei profili di informatizzazione afferenti l'area risorse umane, il Collegio ritiene di dover aderire alla prospettazione di parte ricorrente che ritiene, per effetto di tali atti, essersi realizzato il proprio demansionamento.

Preliminarmente preso atto della complessiva ed innovativa riorganizzazione degli uffici e dei servizi dell'Autorità, realizzata con la citata delibera del 17 gennaio 2008 - preponendo all'incarico prima rivestito dal ricorrente un funzionario - rileva il Collegio che i compiti assegnati alla citata Commissione, di cui il ricorrente è stato nominato Presidente, difficilmente giustificano ed appaiono idonei a riempire di contenuto un incarico dirigenziale a tempo pieno, né appaiono persuasive le argomentazioni spese al riguardo dalle controparti.

La necessità di stabilire se la disciplina del trattamento economico e giuridico del personale dell'Autorità comprendesse anche la disciplina del trattamento previdenziale del medesimo anche alla luce di alcune circolari dell'INPDAP e della sentenza del Consiglio di Stato n. 211 del 2007, e la conseguente esigenza di organizzare un complesso trasferimento delle posizioni dei dipendenti dell'Autorità dall'INPS all'INPDAP, pur implicando indubbiamente delicate questioni interpretative ed operative, se idonee a giustificare la creazione di una Commissione ad hoc, cui preporre un dirigente con compiti di strutturazione, indirizzo e coordinamento, non sembrano tuttavia potersi tradurre in un incarico - quello di Presidente - da svolgersi a tempo pieno, soprattutto se si ha riguardo alla mancanza di qualsivoglia competenza in capo al ricorrente in materia previdenziale ed alla strutturazione della Commissione, cui sono state assegnati tre membri individuati nei responsabili di unità, svolgenti tale incarico ad interim in concomitanza con quello principale.

L'assetto e le competenze di tale Commissione fanno pertanto propendere per la qualificazione dell'incarico di Presidente della stessa quale una sorta di empty box, non essendo ravvisabile un livello di attività e di impegno lavorativo di tale Commissione, composta da membri aventi anche il diverso incarico di responsabili di unità, tali da delineare un incarico professionale di livello dirigenziale di adeguato impegno e livello, difficile essendo poter ragionevolmente immaginare una intensa - tale da riempire di contenuto l'incarico - attività di coordinamento di sole tre unità, svolgenti peraltro altro incarico in via principale, delineando indirizzi in una materia di cui non si è competenti, la cui attuazione è rimessa agli uffici, sembrando piuttosto che l'incarico di Presidente di detta Commissione non richieda un impegno lavorativo a tempo pieno.

Pertanto, pur se formalmente corrispondente alla qualifica di dirigente e pur non potendosi ravvisare in capo al ricorrente posizioni consolidate in ordine ad uno specifico incarico, la sua destinazione a Presidente di detta Commissione non appare, sotto il profilo sostanziale, equivalente alla professionalità dallo stesso acquisita, risolvendosi piuttosto nell'attribuzione di un incarico tendenzialmente formale che, alla luce delle attribuzioni assegnate a tale Commissione e della sua strutturazione, si risolve in un demansionamento, sotto il profilo quantitativo e del livello globale delle prestazioni, del ricorrente.

A rafforzare tale convincimento, interviene la circostanza, dedotta da parte ricorrente e non contestata, che la Commissione, fino al mese di settembre 2008, si sia riunita una sola volta e che il relativo Presidente, successivamente alla scadenza del contratto del ricorrente nel giugno 2008, non sia stato più nominato, risultando essere stato nominato un Vice Presidente in data 27 marzo 2008 stante l'assenza per malattia del ricorrente.

Ritiene, dunque, il Collegio che si sia verificato, per effetto dell'attribuzione al ricorrente del predetto incarico, un suo demansionamento e dequalificazione professionale, non implicando tale incarico mansioni di livello - quantomeno quantitativo - compatibile con la qualifica rivestita e con la pregressa esperienza professionale del ricorrente, risolvendosi invero, sulla base della ricostruzione dei compiti della Commissione, in una sostanziale privazione di mansioni.

La descritta vicenda, inerente l'intervenuto demansionamento del ricorrente per effetto della delibera dell'Autorità del 17 gennaio 2008 e dell'ordine di servizio del 31 gennaio 2008, non può peraltro iscriversi - contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente - in una più complessiva condotta mobbizzante, e ciò alla luce delle considerazioni sopra illustrate circa la valutazione degli episodi, antecedenti siffatto demansionamento, che costituirebbero, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, segmenti di tale complessiva condotta.

Esclusa, difatti, la valenza vessatoria e persecutoria dei descritti episodi, il temporalmente successivo demansionamento del ricorrente non è idoneo a far emergere un legame tra i diversi atti posti in essere dal datore di lavoro che denotino nel loro insieme un disegno unitario volto a vessare il lavoratore, così superando l'ordinaria dinamica del rapporto di lavoro, cui una certa conflittualità è connaturale, che solo può consentire di ravvisare gli elementi costitutivi e qualificanti del mobbing.

Essendo difatti il tratto strutturante del mobbing - tale da attrarre nell'area dell'illecito atti e comportamenti che altrimenti sarebbero confinati nell'ordinaria dinamica, ancorché conflittuale, dei rapporti di lavoro - è la condotta volutamente prevaricatoria del datore di lavoro, realizzata attraverso una pluralità di atti, giuridici o meramente materiali, anche intrinsecamente legittimi, protratti per un arco temporale sufficientemente apprezzabile e valutabile, sorretti da una volontà volta alla persecuzione o emarginazione del lavoratore, causativa di una lesione.

È dunque lo specifico intento che unifica i singoli atti nella loro protrazione temporale che distingue il mobbing da singoli atti illegittimi, quali il demansionamento.

Per la natura anche legittima dei singoli episodi e per la protrazione del comportamento nel tempo, nonché in relazione alla necessaria unitarietà dell'intento lesivo, è quindi necessario che si dia rilievo ad ogni singolo elemento in cui il comportamento si manifesta, dovendo successivamente i singoli elementi essere oggetto di una valutazione non limitata al piano atomistico, ma elevata alla articolata complessità ed alla strutturale unitarietà della fattispecie mobbizzante.

La condotta disamina dei singoli episodi antecedenti il demansionamento ha portato ad escludere la sussistenza di un disegno persecutorio, trovando essi una ragionevole giustificazione in circostanziate vicende che escludono il carattere pretestuoso, e quindi meramente vessatorio, degli esaminati atti e comportamenti.

Né, a giudizio del Collegio, tale disegno può assumere concretezza alla luce dell'avvenuto demansionamento del ricorrente, non essendo esso idoneo, attraverso la complessiva analisi del quadro in cui si è esplicata la prestazione lavorativa, a far emergere una unitarietà di intento che si estenda anche alle vicende antecedenti, non essendo riscontrabile il nesso che deve legare i diversi atti e comportamenti i quali, intanto raggiungono la soglia di rilevanza del mobbing, in quanto si dimostrino legati da un disegno unitario finalizzato a vessare il lavoratore.

Né tale disegno unitario emerge alla luce delle vicende occorse successivamente al demansionamento del ricorrente, relative, segnatamente, alla richiesta dell'Autorità rivolta al ricorrente, del 16 maggio 2008, di chiarimenti in ordine al proprio interesse a proseguire la collaborazione stante la prossima scadenza del contratto, cui il ricorrente ha dato riscontro manifestando la propria disponibilità a riprendere il servizio a condizione del ripristino delle mansioni svolte in precedenza. Con successiva nota del 17 giungo 2008, l'Autorità ha rappresentato al ricorrente l'importanza dell'incarico di Presidente della Commissione ed il ricorrente, con nota del 23 giugno 2008, ha denunciato l'illegittimo e vessatorio demansionamento, chiedendo nuovamente la revoca dell'incarico e il ripristino delle precedenti mansioni.

Il contratto, non rinnovato, è stato risolto in data 22 giungo 2008.

Al riguardo osserva il Collegio che, pur a voler aderire alla prospettazione del carattere inusuale della richiesta di manifestazione di interesse del ricorrente al rinnovo del contratto in prossimità della scadenza dello stesso, venendo lo stesso, in genere, automaticamente rinnovato, non può sottacersi la peculiarità della situazione in cui tale richiesta si innesta, essendo il ricorrente rimasto assente dal servizio per motivi di salute sin dal 29 gennaio 2008.

Peraltro, rispetto alla asserita automaticità del rinnovo del contratto, la richiesta rivolta dall'Autorità circa l'interesse del ricorrente alla prosecuzione del rapporto lavorativo non denota alcun carattere vessatorio volto alla estromissione del ricorrente, la quale sarebbe stata invero più agevolmente perseguibile attraverso la silente attesa della scadenza del contratto.

Il mancato rinnovo del contratto, inoltre, trova la propria ragion d'essere nella condizione cui tale rinnovo è stato dal ricorrente subordinato, ritenuta non accoglibile dal'Autorità.

A fronte di tale complessivo quadro, neanche l'invio al ricorrente della visita di controllo durante la propria assenza per motivi di salute - asseritamente inusuale - risulta idonea a comprovare la sussistenza di un disegno unitario di vessazione, trattandosi di adempimento stabilito per legge.

Difetta, quindi, la ricorrenza di una complessità ed organicità di una univoca strategia vessatoria che sola può consentire di accedere alla prospettata ipotesi di mobbing, stante la mancata emersione degli elementi qualificanti della fattispecie.

Non è, difatti, ravvisabile, per le considerazioni sopra illustrate, il carattere pretestuoso e vessatorio nei singoli atti; né in esito ad una unitaria e complessiva valutazione di tali atti, è ricostruibile una connessione nel quadro di un articolato comportamento che trovi il proprio momento unificante nell'intento vessatorio, pur inserendo i singoli episodi nel dinamico contesto del mobbing.

L'approdo della condotta disamina, che porta ad escludere la possibilità di ritenere integrata una fattispecie di mobbing per effetto della complessiva condotta datoriale da parte ricorrente descritta, comporta la non configurabilità dell'an della pretesa risarcitoria avanzata da parte ricorrente con riferimento alla lesione arrecata dalla condotta mobbizzante alla propria sfera personale.

Il che esime il Collegio dalla disamina dell'azione impugnatoria da parte ricorrente proposta avverso gli atti con cui si è realizzato il suo demansionamento, in quanto inifluente ai fini del decidere in ordine alla pretesa risarcitoria, cui l'azione stessa è espressamente finalizzata, e della connessa questione inerente la pregiudizialità dell'azione impugnatoria e della subordinata richiesta di rimessione intermini del ricorrente.

Ciò anche in ragione della mancata articolazione da parte ricorrente di una espressa richiesta risarcitoria connessa al demansionamento subito e della conseguente assenza di allegazione probatoria del danno conseguente, avendo il ricorrente richiesto il risarcimento del danno derivante dalla generale condotta mobbizzante, di cui il danno da dequalificazione costituisce una delle voci di relativa quantificazione, cui non può darsi autonomo rilievo sì da farla assurgere a specifica azione, dovendo ulteriormente precisarsi che manca l'allegazione di prove circa la sussistenza di tale danno da demansionamento, considerato peraltro che il ricorrente non ha mai svolto l'incarico che tale demansionamento ha determinato.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, il ricorso in esame deve essere rigettato.

La natura della controversia suggerisce di disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.


 

P.Q.M.



definitivamente pronunciando sul ricorso N. 7410/2009 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.