Tribunale di Avezzano, Sez. Pen., 23 luglio 2011, n. 263 - Caduta dall'alto e responsabilità di un datore di lavoro; assoluzione del committente e del coordinatore per l'esecuzione


 

 

 

Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio occorso ad un carpentiere precipitato dal tetto di una casa in fase di costruzione a causa della totale mancanza di opere provvisionali.

Il Tribunale di Avezzano afferma la penale responsabilità dell'imputato in quanto egli, nella sua qualità di legale rappresentante della società appaltatrice, nonché di datore di lavoro della vittima, aveva adibito quest'ultima al lavoro a ragguardevole altezza da terra senza la preventiva realizzazione di un adeguato ponte di sicurezza, da sistemare in corrispondenza del piano di lavoro, in modo da prevenire il rischio di caduta.

Inoltre, nonostante fosse personalmente presente sul cantiere al momento in cui il ... era salito all'altezza del tetto dell'edificio, aveva permesso che il suo dipendente utilizzasse una scala di ferro non ancorata al suolo e meramente appoggiata ad una trave, senza osservare le prescrizioni che impongono le cautele necessarie per evitare sbandamenti, slittamenti od oscillazioni.


Per quanto concerne invece il committente ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, essi devono ritenersi assolti dal delitto ascritto per non aver commesso il fatto.

"Dal raccordo e dall'integrazione delle dichiarazioni dei vari testimoni (nonché dall'esame delle fotografie versate in atti) emerge piuttosto chiaramente, se non la certezza, quanto meno la rilevante probabilità che i lavori di costruzione del  fabbricato di proprietà di ... fossero stati sospesi in epoca antecedente a quella dell'infortunio, e che, al momento in cui questo si era verificato, il cantiere fosse, quanto meno temporaneamente, chiuso".
Da ciò consegue che alcun addebito può essere mosso nei confronti di tali soggetti, in quanto "le omissioni loro contestate nelle rispettive qualità di committente dei lavori e di coordinatore responsabile per la progettazione e l'esecuzione, presuppongono adempimenti esigibili soltanto in costanza di un cantiere effettivamente operativo e dell'effettivo svolgersi dei lavori su di esso".



 



GIUDICE MONOCRATICO
SENTENZA
(ARTT. 544 E SS. 549 C.P.P.)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


FattoDiritto

 


1.   Con   decreto   di   citazione   a   giudizio   del   ... ,   ... ed ...  sono stati tratti a giudizio innanzi a questo giudice per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

All'udienza del ... , costituitasi parte civile la persona offesa, ... , è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

Alle udienze del ...  e del ... è stata espletata l'istruttoria dibattimentale, mediante esame della persona offesa, nonché dei testi

Alla stessa udienza del ... è stato compiuto anche l'esame dell'imputato ...

Alle udienze del ...  (in cui sono state raccolte le conclusioni del pubblico ministero) e all'odierna udienza (in cui sono state raccolte le conclusioni delle parti private), si è infine proceduto alla discussione finale e questo giudice ha emesso la presente sentenza, dando lettura del dispositivo.

2. All'esito del dibattimento è emersa la responsabilità penale di ... in ordine ai reati ascrittigli mentre ...  devono essere mandati assolti dalle imputazioni loro contestate.

... , persona offesa costituita parte civile nel presente procedimento - dopo aver premesso di essere stato dipendente di ... , titolare di un'impresa edile, con mansioni di carpentiere - ha aggiunto che il ... , dopo essere salito sul tetto di una casa in fase di costruzione, era caduto rovinosamente a terra, facendo un volo di 8 o 9 metri e riportando gravi lesioni personali, tra cui fratture al bacino, alle gambe e alle braccia.

La persona offesa ha precisato: che la casa era in fase di costruzione in quanto ne era stato realizzato soltanto lo "scheletro", dovendo ancora essere costruiti i muri di congiunzione delle colonne portanti; che non vi erano impalcature né ponteggi; che egli era salito sul tetto per montare dei pannelli; che per raggiungere il tetto era salito dal primo piano, per il tramite di una scala di ferro non ancorata al suolo né dotata di apertura a libretto, ma semplicemente appoggiata ad una delle travi dell'edificio; che era precipitato nell'atto di scendere dalla scala, dalla quale era accidentalmente scivolato; e che l'incidente si era verificato intorno alle cinque del pomeriggio, e cioè alla fine della giornata lavorativa.

...  ha infine dichiarato che la malattia derivata dalle lesioni aveva avuto una durata complessiva di 120 giorni e che egli aveva riportato postumi permanenti, accertati nell'ambito di una controversia previdenziale contro l'INAIL, di grado pari al 36% (cfr...).

Le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato conferma in quelle del suo collega di lavoro, ... , dipendente della medesima impresa edile, che si trovava in sua compagnia al momento dell'infortunio.

Questo testimone ha infatti dichiarato che al momento dell'incidente egli stava lavorando sul medesimo cantiere in cui si trovava il ... ; che l'infortunio si era verificato intorno alle 5.00/5.10 del pomeriggio, allorché, finita la giornata lavorativa, la persona offesa stava scendendo dal tetto mediante una scala; che egli, pur non vedendo il ... nell'atto di cadere, aveva sentito il tonfo della caduta ed aveva soccorso il collega, prima dell'arrivo dell'ambulanza ( ... ).

Oltre a confermare le dichiarazioni della persona offesa sulla dinamica dell'infortunio, in seguito ad una contestazione mossa dal difensore di parte civile, ... , confermando dichiarazioni rese in sede predibattimentale, ha poi riferito che al momento dell'incidente, a parte il ... , le persone presenti sul cantiere erano due (egli stesso e il datore di lavoro) e che insieme stavano "ritirando" dei materiali (in particolare alcune tavole) che avrebbero dovuto essere utilizzati in un altro cantiere, ubicato a ... (...).

Il teste ... , già Ispettore coordinatore per la sicurezza sul lavoro della ASL di ...  - dopo aver premesso che era stato informato dell'infortunio occorso al ...  dai Carabinieri di ... -ha aggiunto che aveva effettuato un sopralluogo sul posto il mattino successivo.
Nell'occasione, aveva avuto modo di verificare che tutta la struttura portante del cantiere (in cemento armato) era sprovvista di adeguate opere provvisionali ed aveva documentato tale accertamento anche attraverso la realizzazione di materiale fotografico.
L'Ispettore ... ha riferito, inoltre, che l'impresa appaltatrice della costruzione e datrice di lavoro dell'infortunato era la ... , il cui legale rappresentante era ...; che il proprietario del fabbricato e committente dell'opera era ... ; e che il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione era ... ( ... ).

Le dichiarazioni rese dall'Isp ... trovano integrale conferma nella relazione da lui effettuata per il pubblico ministero (e da questo prodotta alla stessa udienza del ... ), in cui sono contenute anche numerose fotografie del cantiere, scattate durante il sopralluogo compiuto il giorno successivo a quello dell'infortunio.

Dalla visione delle fotografie, in particolare, si trae la conferma che il fabbricato era composto da un piano seminterrato, da un primo piano e da un secondo piano, e che, al momento dell'infortunio, era stato realizzato soltanto lo "scheletro" dell'edificio, vale a dire l'armatura delle travi perimetrali.

Peraltro, risulta anche evidente, come evidenziato dall'Ispettore ...  e riferito dallo stesso infortunato, che non vi erano opere provvisionali adeguate, in quanto i ponteggi in taluni punti mancavano del tutto mentre in altri erano comunque incompleti ed apparivano quindi insufficienti non solo a proteggere gli operai dai rischi di eventuali cadute ma anche a consentire loro di svolgere il normale lavoro a ridosso delle travi.

Il teste ... , M.llo dei Carabinieri in servizio, all'epoca dei fatti, presso la Stazione di ... , ha dichiarato che aveva effettuato un primo sopralluogo sul posto nell'immediatezza dell'infortunio.

Nell'occasione, aveva personalmente veduto la scala dalla quale era caduto il lavoratore, la quale era una semplice scala di ferro, semplicemente appoggiata (e non ancorata) al muro del fabbricato.

Anche il M.llo ... ha poi riferito circa le qualità soggettive dei diversi imputati, chiarendo che ...  (tra l'altro recatosi sul posto insieme a lui in occasione del sopralluogo svolto nell'immediatezza del fatto) era il titolare dell'impresa appaltatrice, mentre ... assumevano, rispettivamente, la qualità di committente e di direttore dei lavori ( ... ).

Il teste ... ha dichiarato che nell'anno ... era anche egli dipendente della ...
Il teste ha aggiunto che aveva personalmente lavorato presso il cantiere in cui il. ... si era infortunato ma ciò era accaduto diverso tempo addietro, allorché erano state realizzate le fondazioni, le mura, il solaio e i primi pilastri.

Successivamente egli non era più tornato sul medesimo cantiere, se non in una circostanza, nella quale si era limitato a portare dei pannelli.

Nel frattempo l'impresa aveva aperto un altro cantiere a ... , i cui lavori erano stati sospesi qualche giorno prima dell'infortunio del. ... (... )

Il giorno dell'infortunio occorso al ... , ha altresì dichiarato il teste ... , egli aveva lavorato in un altro cantiere dell'impresa, ubicato in ... e, poiché si era ritirato in anticipo per un malore, aveva potuto raggiungere il luogo dell'incidente subito dopo averne appresa la notizia, notando che sul posto, oltre alla vittima, vi erano il collega ... e il datore di lavoro ... (.... ).

La teste ... , Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di ... , ha dichiarato che la concessione edilizia avente ad oggetto la realizzazione del fabbricato di proprietà di ... , era stata rilasciata nel ...  e che la comunicazione di inizio dei relativi lavori risaliva al ...

Essa concessione, pertanto, era scaduta il ... , conformemente alla norma di legge che attribuiva a tale atto un termine di validità di 3 anni a far tempo dalla data di inizio dei lavori.
La teste ...  ha infine riferito che successivamente alla scadenza della concessione non erano state formulate richieste di proroga ( ... ).

3. Alla luce delle riferite risultanze istruttorie, deve ritenersi emersa la responsabilità penale di ... .
Egli, infatti, nella sua qualità di legale rappresentante della società appaltatrice, nonché di datore di lavoro della vittima, aveva adibito quest'ultima al lavoro a ragguardevole altezza da terra senza la preventiva realizzazione di un adeguato ponte di sicurezza, da sistemare in corrispondenza del piano di lavoro, in modo da prevenire il rischio di caduta.

Inoltre, nonostante fosse personalmente presente sul cantiere al momento in cui il ... era salito all'altezza del tetto dell'edificio, aveva permesso che il suo dipendente utilizzasse una scala di ferro non ancorata al suolo e meramente appoggiata ad una trave, senza osservare le prescrizioni che impongono le cautele necessarie per evitare sbandamenti, slittamenti od oscillazioni.

In seguito a tali omissioni, ...  aveva subito l'infortunio, scivolando dalla scala, precipitando nel sottostante piano di solaio e riportando fratture plurime che avevano determinato una malattia della durata di 120 giorni.

Sussiste, pertanto, in capo all'imputato .... , il reato di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ipotizzato al capo A) dell'imputazione.

Da un lato, infatti, sul piano oggettivo, deve ritenersi sussistente un vero e proprio nesso di causalità tra il contegno omissivo del datore di lavoro e l'evento lesivo occorso al lavoratore.

Dall'altro lato, sul piano soggettivo, la colpa del datore di lavoro emerge non soltanto sotto il profilo della colpa generica (attesa la palese violazione del generale dovere di adottare le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, a tutelare l'integrità fisica del suo dipendente: art.2087 c.c.), ma anche sotto il profilo della colpa specifica, in quanto la mancata predisposizione delle opere provvisionali e la mancata adozione delle cautele prescritte in ipotesi di uso di scale a mano concretano altrettante violazioni di specifiche disposizioni prevenzionali.

Il reato in parola, peraltro, si integra non nella ipotesi prevista dall'ultima proposizione dell'art.590, comma terzo, c.p. (lesioni gravissime) ma nell'ipotesi prevista dalla penultima proposizione di tale norma incriminatrice (lesioni gravi), in quanto, se da un lato può reputarsi dimostrato che dal fatto era derivata una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni (art.583, comma primo, c.p.), dall'altro lato non risultano provate le più gravi circostanze di cui all'art.583, comma secondo, c.p..

Il rilievo è importante perché la lesione grave commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è punita con la pena alternativa della reclusione o della multa, mentre la lesione gravissima è punita esclusivamente con la pena della reclusione (art.590, comma terzo, c.p.).

Nel caso di specie, peraltro, pur stimandosi equa, in ossequio agli elementi di cui all'art.533 c.p.p., l'applicazione della pena (pecuniaria) della multa, la gravità del fatto e delle conseguenze derivatene in capo al lavoratore, non consentono di limitare tale pena al minimo edittale, né di mitigarla mediante la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

L'imputato va dunque condannato alla pena di Euro 900,00 di multa e a tale condanna deve necessariamente seguire, ex art.535 c.p.p., quella al pagamento delle spese processuali.

4.   Oltre al delitto di cui all'art. 590, comma terzo, c.p.p., sussisterebbe, in astratto, in capo all'imputato ... , anche la contravvenzione descritta al capo D) dell'imputazione, posto che le violazioni della normativa antinfortunistica, integranti specifici profili di colpa specifica in relazione al delitto, concretano altresì l'autonomo illecito contravvenzionale, pure debitamente contestato.

Peraltro, avuto riguardo al tempus commissi delicti, deve ritenersi decorso, con riguardo a tale illecito, il termine di prescrizione, sicché deve emettersi, in relazione ad esso, pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato.

5. Una pronuncia di assoluzione deve invece emettersi nei confronti degli altri imputati, in relazione a tutti i reati loro contestati.

Invero, dal raccordo e dall'integrazione delle dichiarazioni dei vari testimoni (nonché dall'esame delle fotografie versate in atti) emerge piuttosto chiaramente, se non la certezza, quanto meno la rilevante probabilità che i lavori di costruzione del fabbricato di proprietà di ... fossero stati sospesi in epoca antecedente a quella dell'infortunio, e che, al momento in cui questo si era verificato, il cantiere fosse, quanto meno temporaneamente, chiuso.

In tal senso depongono: a) la circostanza, riferita dal teste ... , dipendente della.... , che egli aveva bensì prestato la sua attività lavorativa presso il cantiere medesimo, ma ciò era accaduto diverso tempo addietro (allorché erano state realizzate le fondazioni, le mura, il solaio e i primi pilastri), mentre, nel periodo successivo, non era più tornato sul posto, se non nell'unica circostanza in cui vi aveva portato dei pannelli; b) la circostanza, riferita dall'Ispettore ...  e direttamente evincibile dalle fotografie versate in atti, che non vi erano ponteggi (se non in forma del tutto inadeguata e soltanto in alcune zone) attorno alla struttura del fabbricato, segno evidente che le relative impalcature (senza le quali non sarebbe stato possibile armare le travi perimetrali e predisporre lo "scheletro" di una costruzione di diversi piani) erano state smobilitate in epoca precedente all'infortunio; c) la circostanza che sul posto erano presenti, oltre alla vittima, soltanto il collega ... e il datore di lavoro, ... , ciò che rende evidente che gli altri dipendenti dell'impresa stavano lavorando altrove; d) la circostanza, riferita dal ... , che egli era andato sul posto insieme al suo datore di lavoro per "ritirare" delle tavole da utilizzare in un altro cantiere, ciò che, unitamente alla circostanza sopra evidenziata relativa alla assenza sul posto di altri operai, induce a desumere che i lavori erano fermi e che tanto il ... e il.... quanto il ... erano solo di passaggio sul cantiere; e) la circostanza (riferita dalla teste... Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di ... ) che la concessione edilizia, rilasciata per la realizzazione dell'opera, era da tempo scaduta e non era stata prorogata.

Nessun rimprovero può dunque muoversi a ...  e ... , in quanto le omissioni loro contestate nelle rispettive qualità di committente dei lavori e di coordinatore responsabile per la progettazione e l'esecuzione, presuppongono adempimenti esigibili soltanto in costanza di un cantiere effettivamente operativo e dell'effettivo svolgersi dei lavori su di esso.

....  ed ...  devono pertanto essere assolti dal delitto loro ascritto al capo A) dell'imputazione (in cooperazione colposa con ... ) per non aver commesso il fatto, e dalle contravvenzioni loro ascritte, rispettivamente, al capo B) e al capo C) dell'imputazione perché i fatti non susssitono.

6. All'affermazione della penale responsabilità dell'imputato ...  per il delitto di cui al capo A) dell'imputazione, consegue la condanna dello stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita,...

Questo danno, relativamente alla sua componente patrimoniale, deve essere peraltro accertato dal giudice civile, atteso che le prove assunte nel presente giudizio penale non ne consentono la liquidazione (art.539, comma 1, c.p.p.).

Per quanto invece concerne invece il danno non patrimoniale, deve premettersi che con riguardo ad esso è prevalsa, nella giurisprudenza civile di legittimità (cfr. le ormai storiche Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008 nn.26972, 26973, 26974 e 26975) la concezione volta a ricondurre lo stesso ad una nozione priva di sottodistinzioni, previa unificazione, in un'unica ed omnicomprensiva categoria, sia pure ampia e personalizzata, delle varie voci di pregiudizio precedentemente individuate nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale della teoria del danno risarcibile.

In particolare, non è più ammessa la distinzione tra danno biologico e danno morale, in quanto, pur ammettendosi la configurabilità ontologica di quest'ultimo quale sofferenza soggettiva causata da un fatto astrattamente inquadrabile in un'ipotesi di reato, se ne è esclusa la possibilità di autonoma liquidazione in aggiunta al danno biologico, nel quale esso deve ritenersi invece necessariamente ricompreso, atteso, da un lato, che qualsiasi lesione della salute implica ineluttabilmente una sofferenza fisica o psichica e considerato, dall'altro lato, che la liquidazione di entrambe le voci di danno non patrimoniale, distintamente ed autonomamente quantificate, determinerebbe una indebita duplicazione risarcitoria.

Per evitare tale duplicazione, dunque, il giudice deve procedere alla liquidazione del solo danno biologico, previa personalizzazione dello stesso anche tenendo conto dell'entità della sofferenza morale (cfr., in particolare, Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008 nn.26972, cit.).

Ciò pone problemi nel processo penale, allorché, come nel caso di specie, sia equitativamente liquidabile, alla stregua delle prove assunte, il solo danno morale, mentre per il danno biologico occorrano approfondimenti istruttori (in particolare una perizia medico-legale) che impongano la rimessione delle parti dinanzi al giudice civile.

Infatti, l'impossibilità di procedere ad una liquidazione del danno morale distinta da quella relativa al danno biologico non consente più di concedere una provvisionale limitata esclusivamente alla prima tipologia di pregiudizio.

La predetta impossibilità non può tuttavia ridondare a danno della parte allorché, come nella vicenda in esame, la sussistenza di un rilevante danno non patrimoniale sia stata comunque dimostrata e il difetto di prova concerna unicamente l'ammontare di esso.

Essendone stata fatta espressa richiesta, deve dunque liquidarsi una provvisionale sul solo danno non patrimoniale, la cui complessiva entità (tenendo conto del rilevante danno biologico e della necessità di personalizzazione dello stesso per la sofferenza morale) dovrà comunque essere accertata dal giudice civile.

La provvisionale relativa alla parte di danno non patrimoniale per cui può ritenersi già raggiunta la prova nel presente processo penale, avuto riguardo alla rilevante entità delle lesioni, alla lunga durata della malattia e al grave patema d'animo verosimilmente ad esse ricollegabile, può essere equitativamente liquidata in Euro 40.000,00.

 

 

7. L'imputato... deve infine essere condannato a rimborsare alla parte civile le spese di costituzione e difesa, nella misura liquidata in dispositivo (art.541 c.p.p.), tenuto conto della attività processuale svolta.

 

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara ...  colpevole del delitto ascrittogli al capo A) dell'imputazione, ritenuta integrata l'ipotesi di cui all'art.590, terzo comma, penultima proposizione, c.p., e lo condanna alla pena di Euro 900,00 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 531 c.p.p.,
dichiara non doversi procedere nei confronti di... in ordine alla contravvenzione ascrittagli al capo D) dell'imputazione perché la stessa è estinta per prescrizone.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve ...  e ... dal delitto loro ascritto al capo A) dell'imputazione per non aver commesso il fatto e dalle contravvenzioni loro ascritte, rispettivamente, al capo B) e al capo C) dell'imputazione perché i fatti non sussistono.

Visti gli artt. 538 s. c.p.p., condanna ...  al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, ... , da liquidarsi in sede civile, nonché al versamento, in favore della parte civile medesima, di una provvisionale di Euro 40.000,00, e infine a rimborsare alla stessa le spese di costituzione e difesa, che liquida in Euro 2.700,00, comprensivi di esborsi, diritti, onorari e spese generali, oltre CP ed IVA come per legge.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p., indica in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.

Avezzano, 27 maggio 2011.

IL GIUDICE Paolo Spaziani

 

Tribunale di Avezzano Sentenza 23 luglio 2011, n. 263

 


GIUDICE MONOCRATICO

SENTENZA
(ARTT. 544 E SS. 549 C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 


FattoDiritto

 

1.   Con   decreto   di   citazione   a   giudizio   del   ... ,   ... ed ...  sono stati tratti a giudizio innanzi a questo giudice per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

All'udienza del ... , costituitasi parte civile la persona offesa, ... , è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

Alle udienze del ...  e del ... è stata espletata l'istruttoria dibattimentale, mediante esame della persona offesa, nonché dei testi

Alla stessa udienza del ... è stato compiuto anche l'esame dell'imputato ...

Alle udienze del ...  (in cui sono state raccolte le conclusioni del pubblico ministero) e all'odierna udienza (in cui sono state raccolte le conclusioni delle parti private), si è infine proceduto alla discussione finale e questo giudice ha emesso la presente sentenza, dando lettura del dispositivo.

2. All'esito del dibattimento è emersa la responsabilità penale di ... in ordine ai reati ascrittigli mentre ...  devono essere mandati assolti dalle imputazioni loro contestate.

... , persona offesa costituita parte civile nel presente procedimento - dopo aver premesso di essere stato dipendente di ... , titolare di un'impresa edile, con mansioni di carpentiere - ha aggiunto che il ... , dopo essere salito sul tetto di una casa in fase di costruzione, era caduto rovinosamente a terra, facendo un volo di 8 o 9 metri e riportando gravi lesioni personali, tra cui fratture al bacino, alle gambe e alle braccia.

La persona offesa ha precisato: che la casa era in fase di costruzione in quanto ne era stato realizzato soltanto lo "scheletro", dovendo ancora essere costruiti i muri di congiunzione delle colonne portanti; che non vi erano impalcature né ponteggi; che egli era salito sul tetto per montare dei pannelli; che per raggiungere il tetto era salito dal primo piano, per il tramite di una scala di ferro non ancorata al suolo né dotata di apertura a libretto, ma semplicemente appoggiata ad una delle travi dell'edificio; che era precipitato nell'atto di scendere dalla scala, dalla quale era accidentalmente scivolato; e che l'incidente si era verificato intorno alle cinque del pomeriggio, e cioè alla fine della giornata lavorativa.

...  ha infine dichiarato che la malattia derivata dalle lesioni aveva avuto una durata complessiva di 120 giorni e che egli aveva riportato postumi permanenti, accertati nell'ambito di una controversia previdenziale contro l'INAIL, di grado pari al 36% (cfr...).

Le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato conferma in quelle del suo collega di lavoro, ... , dipendente della medesima impresa edile, che si trovava in sua compagnia al momento dell'infortunio.

Questo testimone ha infatti dichiarato che al momento dell'incidente egli stava lavorando sul medesimo cantiere in cui si trovava il ... ; che l'infortunio si era verificato intorno alle 5.00/5.10 del pomeriggio, allorché, finita la giornata lavorativa, la persona offesa stava scendendo dal tetto mediante una scala; che egli, pur non vedendo il ... nell'atto di cadere, aveva sentito il tonfo della caduta ed aveva soccorso il collega, prima dell'arrivo dell'ambulanza ( ... ).

Oltre a confermare le dichiarazioni della persona offesa sulla dinamica dell'infortunio, in seguito ad una contestazione mossa dal difensore di parte civile, ... , confermando dichiarazioni rese in sede predibattimentale, ha poi riferito che al momento dell'incidente, a parte il ... , le persone presenti sul cantiere erano due (egli stesso e il datore di lavoro) e che insieme stavano "ritirando" dei materiali (in particolare alcune tavole) che avrebbero dovuto essere utilizzati in un altro cantiere, ubicato a ... (...).

Il teste ... , già Ispettore coordinatore per la sicurezza sul lavoro della ASL di ...  - dopo aver premesso che era stato informato dell'infortunio occorso al ...  dai Carabinieri di ... -ha aggiunto che aveva effettuato un sopralluogo sul posto il mattino successivo.

Nell'occasione, aveva avuto modo di verificare che tutta la struttura portante del cantiere (in cemento armato) era sprovvista di adeguate opere provvisionali ed aveva documentato tale accertamento anche attraverso la realizzazione di materiale fotografico.

L'Ispettore ... ha riferito, inoltre, che l'impresa appaltatrice della costruzione e datrice di lavoro dell'infortunato era la ... , il cui legale rappresentante era ...; che il proprietario del fabbricato e committente dell'opera era ... ; e che il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione era ... ( ... ).

Le dichiarazioni rese dall'Isp ... trovano integrale conferma nella relazione da lui effettuata per il pubblico ministero (e da questo prodotta alla stessa udienza del ... ), in cui sono contenute anche numerose fotografie del cantiere, scattate durante il sopralluogo compiuto il giorno successivo a quello dell'infortunio.

Dalla visione delle fotografie, in particolare, si trae la conferma che il fabbricato era composto da un piano seminterrato, da un primo piano e da un secondo piano, e che, al momento dell'infortunio, era stato realizzato soltanto lo "scheletro" dell'edificio, vale a dire l'armatura delle travi perimetrali.

Peraltro, risulta anche evidente, come evidenziato dall'Ispettore ...  e riferito dallo stesso infortunato, che non vi erano opere provvisionali adeguate, in quanto i ponteggi in taluni punti mancavano del tutto mentre in altri erano comunque incompleti ed apparivano quindi insufficienti non solo a proteggere gli operai dai rischi di eventuali cadute ma anche a consentire loro di svolgere il normale lavoro a ridosso delle travi.

Il teste ... , M.llo dei Carabinieri in servizio, all'epoca dei fatti, presso la Stazione di ... , ha dichiarato che aveva effettuato un primo sopralluogo sul posto nell'immediatezza dell'infortunio.

Nell'occasione, aveva personalmente veduto la scala dalla quale era caduto il lavoratore, la quale era una semplice scala di ferro, semplicemente appoggiata (e non ancorata) al muro del fabbricato.

Anche il M.llo ... ha poi riferito circa le qualità soggettive dei diversi imputati, chiarendo che ...  (tra l'altro recatosi sul posto insieme a lui in occasione del sopralluogo svolto nell'immediatezza del fatto) era il titolare dell'impresa appaltatrice, mentre ... assumevano, rispettivamente, la qualità di committente e di direttore dei lavori ( ... ).

Il teste ... ha dichiarato che nell'anno ... era anche egli dipendente della ...

Il teste ha aggiunto che aveva personalmente lavorato presso il cantiere in cui il. ... si era infortunato ma ciò era accaduto diverso tempo addietro, allorché erano state realizzate le fondazioni, le mura, il solaio e i primi pilastri.

Successivamente egli non era più tornato sul medesimo cantiere, se non in una circostanza, nella quale si era limitato a portare dei pannelli.

Nel frattempo l'impresa aveva aperto un altro cantiere a ... , i cui lavori erano stati sospesi qualche giorno prima dell'infortunio del. ... (... )

Il giorno dell'infortunio occorso al ... , ha altresì dichiarato il teste ... , egli aveva lavorato in un altro cantiere dell'impresa, ubicato in ... e, poiché si era ritirato in anticipo per un malore, aveva potuto raggiungere il luogo dell'incidente subito dopo averne appresa la notizia, notando che sul posto, oltre alla vittima, vi erano il collega ... e il datore di lavoro ... (.... ).

La teste ... , Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di ... , hadichiarato che la concessione edilizia avente ad oggetto la realizzazione del fabbricato di proprietà di ... , era stata rilasciata nel ...  e che la comunicazione di inizio dei relativi lavori risaliva al ...

Essa concessione, pertanto, era scaduta il ... , conformemente alla norma di legge che attribuiva a tale atto un termine di validità di 3 anni a far tempo dalla data di inizio dei lavori.

La teste ...  ha infine riferito che successivamente alla scadenza della concessione non erano state formulate richieste di proroga ( ... ).

3. Alla luce delle riferite risultanze istruttorie, deve ritenersi emersa la responsabilità penale di ... .

Egli, infatti, nella sua qualità di legale rappresentante della società appaltatrice, nonché di datore di lavoro della vittima, aveva adibito quest'ultima al lavoro a ragguardevole altezza da terra senza la preventiva realizzazione di un adeguato ponte di sicurezza, da sistemare in corrispondenza del piano di lavoro, in modo da prevenire il rischio di caduta.

Inoltre, nonostante fosse personalmente presente sul cantiere al momento in cui il ... era salito all'altezza del tetto dell'edificio, aveva permesso che il suo dipendente utilizzasse una scala di ferro non ancorata al suolo e meramente appoggiata ad una trave, senza osservare le prescrizioni che impongono le cautele necessarie per evitare sbandamenti, slittamenti od oscillazioni.

In seguito a tali omissioni, ...  aveva subito l'infortunio, scivolando dalla scala, precipitando nel sottostante piano di solaio e riportando fratture plurime che avevano determinato una malattia della durata di 120 giorni.

Sussiste, pertanto, in capo all'imputato .... , il reato di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ipotizzato al capo A) dell'imputazione.

Da un lato, infatti, sul piano oggettivo, deve ritenersi sussistente un vero e proprio nesso di causalità tra il contegno omissivo del datore di lavoro e l'evento lesivo occorso al lavoratore.

Dall'altro lato, sul piano soggettivo, la colpa del datore di lavoro emerge non soltanto sotto il profilo della colpa generica (attesa la palese violazione del generale dovere di adottare le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, a tutelare l'integrità fisica del suo dipendente: art.2087 c.c.), ma anche sotto il profilo della colpa specifica, in quanto la mancata predisposizione delle opere provvisionali e la mancata adozione delle cautele prescritte in ipotesi di uso di scale a mano concretano altrettante violazioni di specifiche disposizioni prevenzionali.

Il reato in parola, peraltro, si integra non nella ipotesi prevista dall'ultima proposizione dell'art.590, comma terzo, c.p. (lesioni gravissime) ma nell'ipotesi prevista dalla penultima proposizione di tale norma incriminatrice (lesioni gravi), in quanto, se da un lato può reputarsi dimostrato che dal fatto era derivata una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni (art.583, comma primo, c.p.), dall'altro lato non risultano provate le più gravi circostanze di cui all'art.583, comma secondo, c.p..

Il rilievo è importante perché la lesione grave commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è punita con la pena alternativa della reclusione o della multa, mentre la lesione gravissima è punita esclusivamente con la pena della reclusione (art.590, comma terzo, c.p.).

Nel caso di specie, peraltro, pur stimandosi equa, in ossequio agli elementi di cui all'art.533 c.p.p., l'applicazione della pena (pecuniaria) della multa, la gravità del fatto e delle conseguenze derivatene in capo al lavoratore, non consentono di limitare tale pena al minimo edittale, né di mitigarla mediante la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

L'imputato va dunque condannato alla pena di Euro 900,00 di multa e a tale condanna deve necessariamente seguire, ex art.535 c.p.p., quella al pagamento delle spese processuali.

4. Oltre al delitto di cui all'art.590, comma terzo, c.p.p., sussisterebbe, in astratto, in capo all'imputato ... , anche la contravvenzione descritta al capo D) dell'imputazione, posto che le violazioni della normativa antinfortunistica, integranti specifici profili di colpa specifica in relazione al delitto, concretano altresì l'autonomo illecito contravvenzionale, pure debitamente contestato.

Peraltro, avuto riguardo al tempus commissi delicti, deve ritenersi decorso, con riguardo a tale illecito, il termine di prescrizione, sicché deve emettersi, in relazione ad esso, pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato.

5. Una pronuncia di assoluzione deve invece emettersi nei confronti degli altri imputati, in relazione a tutti i reati loro contestati.

Invero, dal raccordo e dall'integrazione delle dichiarazioni dei vari testimoni (nonché dall'esame delle fotografie versate in atti) emerge piuttosto chiaramente, se non la certezza, quanto meno la rilevante probabilità che i lavori di costruzione del fabbricato di proprietà di ... fossero stati sospesi in epoca antecedente a quella dell'infortunio, e che, al momento in cui questo si era verificato, il cantiere fosse, quanto meno temporaneamente, chiuso.

In tal senso depongono: a) la circostanza, riferita dal teste ... , dipendente della.... , che egli aveva bensì prestato la sua attività lavorativa presso il cantiere medesimo, ma ciò era accaduto diverso tempo addietro (allorché erano state realizzate le fondazioni, le mura, il solaio e i primi pilastri), mentre, nel periodo successivo, non era più tornato sul posto, se non nell'unica circostanza in cui vi aveva portato dei pannelli; b) la circostanza, riferita dall'Ispettore ...  e direttamente evincibile dalle fotografie versate in atti, che non vi erano ponteggi (se non in forma del tutto inadeguata e soltanto in alcune zone) attorno alla struttura del fabbricato, segno evidente che le relative impalcature (senza le quali non sarebbe stato possibile armare le travi perimetrali e predisporre lo "scheletro" di una costruzione di diversi piani) erano state smobilitate in epoca precedente all'infortunio; c) la circostanza che sul posto erano presenti, oltre alla vittima, soltanto il collega ... e il datore di lavoro, ... , ciò che rende evidente che gli altri dipendenti dell'impresa stavano lavorando altrove; d) la circostanza, riferita dal ... , che egli era andato sul posto insieme al suo datore di lavoro per "ritirare" delle tavole da utilizzare in un altro cantiere, ciò che, unitamente alla circostanza sopra evidenziata relativa alla assenza sul posto di altri operai, induce a desumere che i lavori erano fermi e che tanto il ... e il.... quanto il ... erano solo di passaggio sul cantiere; e) la circostanza (riferita dalla teste... Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di ... ) che la concessione edilizia, rilasciata per la realizzazione dell'opera, era da tempo scaduta e non era stata prorogata.

Nessun rimprovero può dunque muoversi a ...  e ... , in quanto le omissioni loro contestate nelle rispettive qualità di committente dei lavori e di coordinatore responsabile per la progettazione e l'esecuzione, presuppongono adempimenti esigibili soltanto in costanza di un cantiere effettivamente operativo e dell'effettivo svolgersi dei lavori su di esso.

....  ed ...  devono pertanto essere assolti dal delitto loro ascritto al capo A) dell'imputazione (in cooperazione colposa con ... ) per non aver commesso il fatto, e dalle contravvenzioni loro ascritte, rispettivamente, al capo B) e al capo C) dell'imputazione perché i fatti non susssitono.

6. All'affermazione della penale responsabilità dell'imputato ...  per il delitto di cui al capo A) dell'imputazione, consegue la condanna dello stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita,...

Questo danno, relativamente alla sua componente patrimoniale, deve essere peraltro accertato dal giudice civile, atteso che le prove assunte nel presente giudizio penale non ne consentono la liquidazione (art.539, comma 1, c.p.p.).

Per quanto invece concerne invece il danno non patrimoniale, deve premettersi che con riguardo ad esso è prevalsa, nella giurisprudenza civile di legittimità (cfr. le ormai storiche Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008 nn.26972, 26973, 26974 e 26975) la concezione volta a ricondurre lo stesso ad una nozione priva di sottodistinzioni, previa unificazione, in un'unica ed omnicomprensiva categoria, sia pure ampia e personalizzata, delle varie voci di pregiudizio precedentemente individuate nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale della teoria del danno risarcibile.

In particolare, non è più ammessa la distinzione tra danno biologico e danno morale, in quanto, pur ammettendosi la configurabilità ontologica di quest'ultimo quale sofferenza soggettiva causata da un fatto astrattamente inquadrabile in un'ipotesi di reato, se ne è esclusa la possibilità di autonoma liquidazione in aggiunta al danno biologico, nel quale esso deve ritenersi invece necessariamente ricompreso, atteso, da un lato, che qualsiasi lesione della salute implica ineluttabilmente una sofferenza fisica o psichica e considerato, dall'altro lato, che la liquidazione di entrambe le voci di danno non patrimoniale, distintamente ed autonomamente quantificate, determinerebbe una indebita duplicazione risarcitoria.

Per evitare tale duplicazione, dunque, il giudice deve procedere alla liquidazione del solo danno biologico, previa personalizzazione dello stesso anche tenendo conto dell'entità della sofferenza morale (cfr., in particolare, Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008 nn.26972, cit.).

Ciò pone problemi nel processo penale, allorché, come nel caso di specie, sia equitativamente liquidabile, alla stregua delle prove assunte, il solo danno morale, mentre per il danno biologico occorrano approfondimenti istruttori (in particolare una perizia medico-legale) che impongano la rimessione delle parti dinanzi al giudice civile.

Infatti, l'impossibilità di procedere ad una liquidazione del danno morale distinta da quella relativa al danno biologico non consente più di concedere una provvisionale limitata esclusivamente alla prima tipologia di pregiudizio.

La predetta impossibilità non può tuttavia ridondare a danno della parte allorché, come nella vicenda in esame, la sussistenza di un rilevante danno non patrimoniale sia stata comunque dimostrata e il difetto di prova concerna unicamente l'ammontare di esso.

Essendone stata fatta espressa richiesta, deve dunque liquidarsi una provvisionale sul solo danno non patrimoniale, la cui complessiva entità (tenendo conto del rilevante danno biologico e della necessità di personalizzazione dello stesso per la sofferenza morale) dovrà comunque essere accertata dal giudice civile.

La provvisionale relativa alla parte di danno non patrimoniale per cui può ritenersi già raggiunta la prova nel presente processo penale, avuto riguardo alla rilevante entità delle lesioni, alla lunga durata della malattia e al grave patema d'animo verosimilmente ad esse ricollegabile, può essere equitativamente liquidata in Euro 40.000,00.

7. L'imputato... deve infine essere condannato a rimborsare alla parte civile le spese di costituzione e difesa, nella misura liquidata in dispositivo (art.541 c.p.p.), tenuto conto della attività processuale svolta.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara ...  colpevole del delitto ascrittogli al capo A) dell'imputazione, ritenuta integrata l'ipotesi di cui all'art.590, terzo comma, penultima proposizione, c.p., e lo condanna alla pena di Euro 900,00 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 531 c.p.p.,

dichiara non doversi procedere nei confronti di... in ordine alla contravvenzione ascrittagli al capo D) dell'imputazione perché la stessa è estinta per prescrizone.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve ...  e ... dal delitto loro ascritto al capo A) dell'imputazione per non aver commesso il fatto e dalle contravvenzioni loro ascritte, rispettivamente, al capo B) e al capo C) dell'imputazione perché i fatti non sussistono.

Visti gli artt. 538 s. c.p.p.,

condanna ...  al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, ... , da liquidarsi in sede civile, nonché al versamento, in favore della parte civile medesima, di una provvisionale di Euro 40.000,00, e infine a rimborsare alla stessa le spese di costituzione e difesa, che liquida in Euro 2.700,00, comprensivi di esborsi, diritti, onorari e spese generali, oltre CP ed IVA come per legge.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.,

indica in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.

Avezzano, 27 maggio 2011.

IL GIUDICE Paolo Spaziani