Tipologia: Procedure d'intervento per la tutela della dignità personale
Data firma: 23 maggio 2007
Parti: Sviluppo Sistema Fiera spa e RSU e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Sviluppo Sistema Fiera
Fonte: FILCAMS Lombardia


Procedure d'intervento per la tutela della dignità personale

Il 23 maggio 2007, in Milano, presso la sede di Sviluppo Sistema Fiera spa, tra: Sviluppo Sistema Fiera spa [….] e la RSU aziendale [...], con le organizzazioni sindacali di categoria Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], vista l'intesa già sottoscritta in data 24 febbraio 2005 tra azienda e RSU, si sono convenute le sottospecificate procedure in materia d'intervento per la tutela della dignità personale.
1. Ogni molestia sessuale, cioè ogni tipo di comportamento indesiderato a connotazione sessuale, sia esso di tipo fisico, verbale o scritto, compreso quello di superiori e colleghi, che offenda la libertà e la dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, è inammissibile.
2. Le parti si impegnano, ciascuna nell'adempimento del proprio ruolo e secondo le proprie possibilità, a realizzare un'azione di prevenzione delle molestie sessuali anche attraverso idonee forme di informazione e di sensibilizzazione. In particolare, va assicurato il diritto di tutti a un ambiente lavorativo sereno e sicuro, informato da relazioni interpersonali di reciproca correttezza e di totale rispetto.
3. La condizione professionale di donne e uomini merita ogni opportuna tutela, anche come forma di prevenzione verso molestie o ricatti sessuali, eventualmente volti a determinare la strumentale distorsione di condizioni e opportunità professionali e di carriera.
Ove l'azione preventiva non sia tuttavia sufficiente a evitare l'insorgenza di molestie sessuali sul lavoro, le parti convengono sulla necessità:
A) di assicurare alla parte lesa ogni possibile assistenza e tutela;
B) di effettuare i rilievi e gli approfondimenti necessari a stabilire il reale andamento dei fatti;
C) di reprimere con esemplare severità, una volta comprovati, i comportamenti di molestia sessuale.
4. Ai lavoratori di entrambi i sessi che subiscano molestie sessuali verrà fornita assistenza e tutela, previa segnalazione dei fatti occorsi attraverso le vie che più opportunamente garantiscano la dovuta riservatezza. A questo fine la parte lesa potrà far transitare la propria segnalazione attraverso la rappresentanza sindacale o l'associazione sindacale territoriale, ovvero potrà direttamente investirne la funzione aziendale responsabile per la direzione del personale. La parte lesa, se lo riterrà opportuno, potrà ugualmente far transitare la propria segnalazione attraverso il consigliere regionale di parità o altro pubblico ufficio eventualmente indicato dalla normativa in materia. La parte lesa resta in ogni caso nella piena facoltà di tutelare i propri diritti anche nella sede giudiziaria sia penale che civile. Sia l'azienda, sia le rappresentanze e associazioni sindacali, assicureranno ogni opportuna attenzione in merito e si impegneranno in ogni modo a tutelare la delicatezza e la riservatezza dei fatti, fornendo alla parte lesa ogni utile supporto informativo e consultivo per quanto di necessità. L'esame delle segnalazioni pervenute avverrà con la massima tempestività possibile. L'azienda si impegna a tal fine, su richiesta della parte lesa, a mettere a disposizione di quest'ultima una competente professionalità esterna (indicativamente, uno psicologo ovvero una psicologa) per la fornitura di assistenza e supporto adeguati. Si impegna inoltre a fornire alla parte lesa, nel pieno rispetto della privacy e della dignità di quest'ultima, consulenza e assistenza adeguate per contribuire alla soluzione di qualsiasi correlato problema, con mezzi sia informali che formali, come indicato al punto 5, lettera B, punto II, del Codice di Condotta allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 92/131 del 27.11.1991.
5. La raccolta della segnalazione pervenuta dovrà venire suffragata dai rilievi e dagli approfondimenti del caso, necessari a stabilire il reale andamento dei fatti. Tali rilievi e approfondimenti saranno effettuati in tutta riservatezza, assumendo ogni misura di tutela dell'immagine e della dignità della parte lesa, e comunque nel pieno rispetto dei criteri di indagine obiettiva. Ove entrambe le parti comunemente ne ravvisino l'opportunità, l'indagine sarà condotta, fino a un grado di approfondimento commisurato alla specificità del caso, con la partecipazione della rappresentanza sindacale ovvero dell'associazione sindacale territoriale. Ogni diritto dei lavoratori, sancito a termine di legge e di contratto, dovrà essere rigorosamente rispettato, nel corso degli approfondimenti, anche per quanto riguarda la persona presunta molestatrice. In casi di particolari gravità e delicatezza le parti stipulanti potranno anche incontrarsi, se comunemente lo riterranno opportuno, per concertare le soluzioni più idonee in merito.
Una volta appurati i fatti, verranno assunte per quanto di necessità le adeguate misure.
6. I comportamenti di molestia sessuale sul lavoro costituiscono un'infrazione disciplinare gravissima: chi si rendesse responsabile di siffatti comportamenti lederebbe in maniera sostanziale il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. L'abuso di preminenza gerarchica nella perpetrazione di molestie sessuali costituisce in ogni caso una circostanza aggravante.
Nei confronti di chi comprovatamente si renda responsabile di molestie sessuali sul lavoro l'azienda, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della legge 20.5.1970, n. 300, applicherà le sanzioni disciplinari previste dal CCNL di settore, nei casi più gravi fino a quelle estreme.
Il ruolo di rappresentanza e di tutela proprio delle associazioni sindacali non implica da parte di queste ultime un atteggiamento conciliante nei confronti di un comportamento offensivo.
7. Il ricorso all'autorità giudiziaria d'iniziativa della parte lesa, sia in sede civile, sia in sede penale, non è mai pregiudicato, né per effetto delle procedure interne di accertamento dei fatti, né per effetto delle sanzioni disciplinari eventualmente applicate dall'azienda alla persona responsabile.
Le parti, se richieste, suffragheranno anzi l'azione giudiziaria intentata con ogni apporto documentale e testimoniale sia ritenuto opportuno e idoneo nell'interesse di giustizia.
La parte lesa sarà protetta e tutelata dall'azienda, nella maniera più energica, rispetto a ogni possibile conseguenza sul luogo di lavoro derivante da tentativi di vessazione e/o di rappresaglia conseguenti alla segnalazione effettuata delle molestie subite. Comportamenti siffatti, tenuti in danno della parte lesa costituiscono anch'essi un'infrazione disciplinare gravissima e in quanto tali saranno severamente perseguiti dall'azienda, al pari delle molestie sessuali in senso stretto.
8. Fermo restando quanto disposto all'art. 7 della legge 20.5.1970, n. 300 ("non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro"), in caso le riscontrate circostanze rendano effettivamente inopportuna la convivenza nel medesimo ambiente di lavoro di entrambe le parti coinvolte, ovvero tale convivenza sia divenuta oggettivamente indesiderabile anche per una sola di esse parti, verranno prese in considerazione tutte le eventuali possibilità di risolvere il problema, anche attraverso l'accoglimento, per quanto possibile, della richiesta di trasferimento o di demansionamento di una almeno delle parti stesse.
9. Le parti si impegnano a effettuare la congiunta verifica della materia disciplinata nel presente protocollo, nell'ambito degli incontri periodici informativi previsti dal contratto integrativo aziendale.
Il presente dispositivo è allegato al contratto integrativo aziendale sottoscritto in data 23 maggio 2007 e costituisce, per ogni effetto, parte integrante del medesimo.