Tribunale di Terni, Sez. Lav., 18 giugno 2011 - Tornio e mancanza di dispositivi di sicurezza


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TERNI

 

Il Giudice di Terni Dott. Alfredo Rainone

ha emesso la seguente

SENTENZA


nella causa rito lavoro iscritta al n. 872/2007 R.G.L. e promossa da:

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.), con sede in ROMA *** in persona del Direttore Regionale dell'Umbria in carica pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del notaio M. B di B. del 15.11.05, rep. 12531 racc. 6549, dall'Avv. C. R. elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, ***

RICORRENTE

 

CONTRO

T. SPA, società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F. dello S. S.p.A. - in persona dell'Institore Avv. G. A. giusta procura Notaio Dott. P. C. dell'11/07/2000, Rep. N. 59992, rappresentata e difesa dall'Avv. R. M. e presso di lui elettivamente domiciliata in R. P. n. ***e, giusta delega in calce al ricorso notificato;

CONVENUTA

 

CONCLUSIONI: L'Avv. C. R. per l'INAIL conclude:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis,

a - accertare e dichiarare la civile responsabilità del datore di lavoro T. spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in R. Via d per l'infortunio occorso a M. L. in data 5.11.01;

b - per l'effetto condannare la società convenuta, ai sensi degli artt. 10 ed 11 del D.P.R. 1124 del 1965, a rimborsare all'INAIL la somma di Euro 12.027,09, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

Con vittoria di spese di lite.

c - Si chiede, inoltre, volersi pronunciare ordinanza ex art. 186 ter ovvero 186 quater, risultando palesi la responsabilità dell'azienda datrice di lavoro e l'importo delle prestazioni erogate dall'INAIL dalla documentazione in atti, in particolare dal verbale ASL, dalla sentenza di patteggiamento, dall'attestazione a firma del Dirigente della Sede INAIL di Terni".

L'Avv. M. conclude per "il rigetto della domanda svolta da I.N.A.I.L. nei riguardi di T. SpA perché infondata in fatto e diritto con rigetto anche delle istanze svolte ex art. 183 ter e 183 quater cpc".

 

 

Fatto

 

 

Con ricorso - depositato il 31/8/2007 - l'Inail esponeva quanto segue:

1. - In data 5.11.01, alle ore 10,30 circa, M. L., operaio tecnico alle dipendenze della T. spa, mentre stava effettuando un intervento presso l'officina meccanica di manutenzione veicoli di Terni subiva un infortunio sul lavoro (doc. 1).

2. - Il giorno suddetto il M. era intento a lavorare un tondino di ferro di ridotte dimensioni al tornio parallelo per poi inserirlo nel portaceppi del locomotore. Durante tale operazione la mano destra del lavoratore veniva a contatto con il tornio, riportando gravi lesioni (doc. 2).

3. - L'evento si verificava per fatto e colpa del datore di lavoro dell'infortunato, per la violazione delle norme specificatamente dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Gli operatori della locale ASL accertavano, infatti, che la protezione del mandrino, scorrevole su guida, del tornio parallelo, utilizzato dal M., era amovibile e priva del dispositivo di blocco, collegato agli organi della messa in moto e di movimento della macchina, in grado di impedire di rimuovere o di aprire il riparo quando la macchina è in moto e di non consentire l'avviamento della macchina, se il riparo non è nella posizione di chiusura, cosicché, facendo scorrere la protezione esistente, il mandrino rimaneva in moto e privo di qualsiasi riparo (doc. 2).

4. - Al responsabile della T. veniva quindi contestata la violazione dell'art. 72 DPR 547/55 e veniva prescritto al datore di lavoro di conformarsi alle norme di legge violate, provvedendo a dotare il macchinario di idoneo dispositivo di blocco conforme alla vigente normativa in materia (doc. 2).

5. - Il procedimento penale si concludeva con sentenza penale di condanna ex art. 444 c.p.p, emessa da Tribunale di Terni in data 10.12.03 (doc. 3).

 

6. - In conseguenza dell'incidente, come sopra verificatosi, il M. riportava disarticolazione esposta del 2° e 3° dito della mano destra con lesioni delle parti molli tenocapsulari e vasta ferita lacero contusa spiroide del secondo dito e della regione metacarpale destra, con conseguenti 124 giorni di inabilità temporanea e un danno biologico permanente, valutato ex art. 13 D.L.vo 38/00, col grado del 8% (doc.ti da 4 a 28). Il danno veniva accertato dal Tribunale di Rieti, giudice del lavoro, con la sentenza allegata in atti.

 

7. - Trattandosi di infortunio sui lavoro, l'INAIL provvedeva ad erogare al M. le sottoindicate prestazioni:

- indennità inabilita temporanea gg 120 Euro 7.340,26

- indennizzo danno biologico 8% Euro 5.577,74

- visite e certificati medici Euro 161,66

- per un totale di Euro 12.995,47

come risulta dall'attestazione di credito, a firma del Direttore della Sede di Terni, facente prova ad ogni effetto di legge delle prestazioni erogate (doc. 29)".

Commentando, poi, le varie disposizioni normative che giustificano e rendono legittima l'azione di regresso per il recupero delle prestazioni dall'Inail erogate al lavoratore infortunato, l'Inail concludeva - nei confronti della T. spa come riportato in epigrafe.

Notificato il ricorso, si costituiva la convenuta e così argomentava:

"si ha riguardo a infortunio verificatosi in data 05/11/2001 nell'Officina Manutenzione Veicoli di T. impianto all'epoca dei fatti appartenente all'allora Bacino Logistico Centro Nord con sede a Bologna ed attualmente ricadente nella giurisdizione dell'Area Cargo Ancona/Bari.

Il responsabile del Bacino era il Dott. G.C. mentre responsabile dell'Officina Manutenzione Veicoli di T. il Signor A.A.

 

L'infortunato è il Signor L.M. all'epoca dei fatti operaio qualificato tecnico in servizio presso la menzionata Officina, il cui lavoro, come anche confermato dalla dichiarazione resa dal Signor A.A. risultava prevalentemente connesso alla manutenzione locomotive nonché alla riparazione carri per la quale attività il medesimo utilizzava saltuariamente alcune macchine utensili, presenti in officina, il cui utilizzo era, peraltro, pertinente alla sua qualifica di assunzione (aggiustatore meccanico).

La surriferita utilizzazione per piccoli interventi sulle macchine utensili è confermata dalla dichiarazione resa dal Signor M.C. già capo gruppo del Signor M. il quale evidenziava come il M. lavorasse alle macchine utensili in maniera autonoma.

L'incidente che qui interessa è avvenuto in data 05/11/2001 alle ore 10.30, nel mentre il M. si trovava, da solo, ad azionare il tornio.

In diritto, poi, T. spa eccepiva l'intervenuto "decorso del termine triennale di decadenza, stante la presente fattispecie, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto reato, da parte del Giudice penale"; aggiungeva che, stante l'inutilizzabilità - in sede civile - della sentenza ex articolo 444 c.p.p., in questa sede, si sarebbe dovuta, perciò, accertare, in via autonoma, la responsabilità di essa comparente, responsabilità che, comunque, non sussisteva alla luce delle univoche dichiarazioni, rese sulle modalità e circostanze dell'infortunio, da M.C., A.A., e A.D.S.

Concludeva, perciò, affinché fosse accertata e dichiarata la decorrenza del termine triennale di decadenza dall'azione di regresso e, nel merito, fosse mandata - essa concludente - esente da ogni responsabilità (con rigetto, perciò, della domanda dell'Inail).

Lo scrivente, ritenendo esaustivo - ai fini del decidere - il materiale probatorio, già in atti, non ammetteva la prova per testi di T. e decideva, infine, la causa alla udienza del 16/02/2011.

 

Diritto

 

 

In punta di attività istruttoria, va aggiunto che l'Inail ha chiesto la sola CTU medico - legale e nella eventualità che T. avesse contestato il quantum: ma, come si evince dal contenuto della memoria di costituzione di T. la quantificazione dell'importo, oggetto dell'azione di regresso, non ha avuto neppure un accenno, onde, apparendo superflua ed ultronea la prova per testi della resistente, considerata la particolare rilevanza degli accertamenti, svolti dall'ASL 4 U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (in persona degli ufficiali di PG R. e G. e Q. A.).

Orbene, venendo alla eccezione preliminare di parte convenuta, esattamente l'Inail obietta - vedasi verbale del 21/12/2007 - che il termine triennale, invocato dalla controparte, e di prescrizione, non di decadenza, che esso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale (3/2/2004: doc.to 3 Inail) e che la prescrizione è stata più volte interrotta dall'Istituto.

Orbene, gli atti interruttivi sono documentati (ad esempio: il doc.to 31; atto del 15/11/2005 e altri successivi) e l'Inail ha citato giurisprudenza della S.C. (Sez. Lavoro 30/12/99 n° 14734; Sezione I Civile 2/2/2007 n° 2242; 9/12/2002 n° 1759 e 11/3/2005 n° 5348) la quale afferma, appunto, il principio di cui sopra (termine di prescrizione suscettibile di interruzione).

Avendo l'Inail interrotto la prescrizione e tenutosi conto della data di deposito del ricorso (31/8/2007) deve concludersi non essersi maturato il termine triennale.

Venendo al merito, lo scrivente ritiene utile riportare, qui di seguito, le considerazioni svolte dal R. e dal Q. "A giudizio degli scriventi, la dinamica dell'infortunio riferita dal Sig. M., non risulta verosimile (quantomeno suscita forti perplessità), poiché, per centrare e serrare il pezzo al "mandrino" occorre far uso di un'apposita chiave, che obbliga il lavoratore ad eseguire l'operazione in questione, necessariamente con il "mandrino" fermo, non si può tuttavia escludere che il M. una volta serrato il pezzo, facesse compiere dei giri al "mandrino", per verificare la corretta centratura del tondino di ferro e che, in una di queste circostanze, sia rimasto con la mano destra, vicino al pezzo in rotazione, che l'avrebbe colpita, trascinandola nel suo movimento. Nonostante ciò, gli scriventi sono dell'avviso che il M. si sia infortunato, durante la rifinitura del tondino di ferro, effettuata poggiando sopra il pezzo in movimento la carta smeriglio (tenuta tesa tra le mani) rinvenuta sul pianale del "bancale" del tornio, in prossimità del tondino fissato al "mandrino". Ad avvalorare tale ipotesi concorrono, sia le tracce di sangue e di pelle, rinvenute sui pezzo di carta smeriglio, sia il diametro del tondino (mm. 29), che testimonia che il lavoro era praticamente terminato, necessitando al più di una semplice rifinitura.

Tuttavia, indipendentemente dalla specifica operazione effettuata dal M. si può affermare con certezza che lo stesso, al momento dell'infortunio, operava in prossimità di organi in movimento, peraltro non protetti (per stessa ammissione del M.), in quanto lo schermo di protezione del "mandrino" era stato spostato sul lato destro, lasciando completamente scoperta la zona di rotazione del "mandrino" e del pezzo ad esso fissato, senza che ci determinasse l'arresto del movimento per le motivazioni esposte nel precedente punto "2".

A conclusione degli accertamenti eseguiti, gli scriventi ritengono che tra la non idonea protezione della zona di rotazione del "mandrino" e l'evento vi sia un rapporto diretto di causalità e che, pertanto, le responsabilità siano da attribuirsi, in rapporto alle proprie competenze, alle seguenti persone:

- Dr. C.G. nato a ***il ***residente in ***Via ***n° ***e domiciliato per la carica c/o T. S.p.A. - Divisione Cargo - Bacino Logistico C/N Settore Manutenzione, V.M. D'. ***nella sua qualità di Datore Lavoro, ai sensi del D.Leg.vo 626/94, dell'Unità Produttiva Divisionale "Divisione Cargo - Direzione Bacino Logistico C/N", per la violazione dell'Art. 72, D.P.R. 547/55 (N.B. - si precisa che dalla documentazione presentata non e risultato che il Dr. C.G. abbia conferito alcuna delega in materia di sicurezza ad altra persona, sebbene ciò fosse stato richiesto con ns. verbale di sopralluogo del 06/11/02);

- Sig. A.A. nato a *** il ***residente in ***  nella sua qualità di Capo Tecnico Sovrintendente Impianto OMV (Officina Manutenzione Veicoli) - Stazione di T. per la violazione dell'Art. 374, comma 2, D.P.R. 547/55, per non avere verificato e segnalato la non idoneità del dispositivo di sicurezza inerente la protezione del "mandrino", in relazione a quanta previsto dall'Art. 72, del D.P.R. 547/55".

Tanto esposto, è evidente che (T.) debba civilisticamente rispondere delle violazioni, commesse dai due suoi dipendenti C. e A. e che sia tenuta, perciò a rimborsare all'Inail la somma di Euro 12.027,09, sborsata per le prestazioni di legge, a favore del M.

La domanda e, dunque, meritevole di accoglimento e le spese di lite seguiranno la soccombenza.

 

 

P.Q.M.

 

 

IL GIUDICE

 

Visti gli artt. 429 -431 c.p.c. e 20 Legge 11.8.1973 n. 533, definitivamente pronunziando sulla domanda, proposta dall'INAIL nei confronti di T. spa, con ricorso depositato in data 31/8/2007, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

rigetta l'eccezione di "decadenza", sollevata dalla resistente;

accoglie la domanda avanzata dall'Inail e, di conseguenza, condanna T. spa al rimborso, in favore dell'Istituto, della somma capitale di Euro 12.027,09, oltre accessori di legge;

condanna, ancora, 1a resistente al rimborso delle spese processuali dell'Inail, liquidate in Euro 1.000,00 per diritti e Euro 850,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario del 12,50%, 4% ed iva.