Tipologia: CNLG
Data firma: 26 marzo 2009
Validità: 01.04.2009 - 31.03.2013
Parti: Fieg e Fnsi
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Giornalisti
Fonte: FNSI

Sommario:

Materia del contratto
Art. 1
Art. 2
Contratti a termine, a tempo parziale e di somministrazione di lavoro
Art. 3
A) Contratti a termine

B) Lavoro a tempo parziale
C) Contratti di somministrazione di lavoro
D)
Assunzione - Periodo di prova - Situazione occupazionale
Art. 4
• Assunzione - Periodo di prova

• Situazione occupazionale
• Processi sinergici - Cessazione di attività e riduzione di organici
• Occupazione
Art. 5
Poteri del direttore
Art. 6
Orario di lavoro - Settimana corta orario di chiusura
Art. 7
Rapporti plurimi
Art. 8
Modifiche, cessione e pubblicazione di articoli
Art. 9
Retribuzione
Art. 10
Qualifiche, incarichi funzionali, minimi di stipendio
Art. 11
Art. 12
Aumenti periodici di anzianità
Art. 13
Art. 14
Tredicesima mensilità
Art. 15
Indennità redazionale
Art. 16
Lavoro notturno
Art. 17
Orario stenografi
Art. 18
Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 19
• Giorni festivi
• Riposo settimanale e lavoro domenicale
Calendario di uscita dei giornali quotidiani
Art. 20
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» - Inpgi
Cassa autonoma di previdenza e assistenza integrativa dei giornalisti italiani - Casagit

Art. 21
Mutamento di mansioni, trasferimento e distacco
Art. 22
• Mutamento di mansioni
• Trasferimento
• Distacco
Ferie - Permessi straordinari - Aspettativa - Permessi sindacali
Art. 23
• Ferie

• Permessi straordinari
• Aspettativa
• Permessi sindacali
Matrimonio e maternità
Art. 24
Malattia ed infortunio
Art. 25
Servizio militare
Art. 26
Risoluzione del rapporto
Art. 27
1) Indennità sostitutiva del preavviso
2) Trattamento di fine rapporto
Art. 28
Compensi fissi
Art. 29
Passaggio di proprietà dell'azienda e cessazione
Art. 30
Indennità in caso di morte
Art. 31
Legittimi motivi di risoluzione del rapporto
Art. 32
Limiti di età
Art. 33
Comitato di redazione
Art. 34
• Comunicati sindacali
• Tutela sindacale
• Rappresentanti per la sicurezza
Praticanti
Art. 35
• Stages formativi
Pubblicisti

Art. 36
• Pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza
• Pubblicisti collaboratori fissi
Agenzie di informazioni per la stampa
Art. 37
Assicurazione infortuni
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Investimenti ed innovazioni tecnologiche
Art. 42
• Investimenti
• Piani di trasformazione tecnologica
• Procedure e modalità di realizzazione dei piani.
• Utilizzo dei sistemi editoriali
• Ambiente di lavoro e tutela della salute
• Teletrasmissioni in fac-simile
• Nota a verbale
Economie di gruppo ed interaziendali (Sinergie editoriali)
Art. 43
• Dichiarazione del Ministro del lavoro (30 luglio 1991)
Rapporto tra informazione e pubblicità
Art. 44
Aggiornamento culturale professionale
Art. 45
Contrattazione aziendale
Art. 46
Commissione paritetica nazionale, procedure di conciliazione e collegio per la conciliazione delle controversie
Art. 47
• Commissione paritetica nazionale

• Procedure di conciliazione
• Collegio per la conciliazione delle controversie
Osservatorio anti-sopruso
Art. 48
Previdenza complementare
Art. 49
Regolamento di disciplina
Art. 50
Trattenuta delle quote sindacali e della quota di servizio
Art. 51
• Quote sindacali
• Quote di servizio
Validità e durata
Art. 52
Norme transitorie e di attuazione
Retribuzione
Art. 1
Premio stenografi
Art. 2
Adeguamento situazioni in atto
Art. 3
Casagit
Art. 4
Fotocinereporters
Art. 5
Indennità di contingenza
Art. 6
Art. 7
Allegati
Allegato A
Allegato B - Multimedialità
Allegato C - Dichiarazione congiunta Fieg/Fnsi sui minori ed i soggetti deboli
Allegato D - Protocollo di consultazione sindacale
Allegato E - Verbale di interpretazione
Allegato F - verbale di accordo
Allegato G - Accordo per prestazioni previdenziali integrative
Allegato H - Protocollo di attuazione
Allegato I - Previdenza complementare
Allegato L - Fondo integrativo di previdenza
Allegato M - Dichiarazione congiunta
Allegato N - Adeguamento alla disciplina collettiva giornalistica del 26 marzo 2009 delle situazioni in essere e relative all'Allegato N) della disciplina collettiva 1° marzo 2001 (Lavoro nei giornali elettronici).
Allegato O - Accordo 26 marzo 2009 recepito con intesa governativa del 5 maggio 2009
Allegato P - Verbale di accordo
Allegato Q - Verbale di accordo 12 dicembre 1996
Accordo collettivo nazionale

Contratto nazionale di lavoro giornalistico

L'anno 2009 addì 26 marzo in Roma, tra la Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg) [...] e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi) […] è stato stipulato il seguente Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico.

Materia del contratto
Art. 1

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività.
L'utilizzazione delle prestazioni professionali dei giornalisti su piattaforme multimediali è disciplinata dall'All. B.
La legge su «Ordinamento della professione giornalistica» del 3 febbraio 1963, n. 69 garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede».
Dichiarazione a verbale
La Federazione Nazionale della Stampa per quanto la concerne ed in base ai mandati ricevuti dichiara che le norme del contratto nazionale di lavoro giornalistico costituiscono, nel loro complesso, il trattamento economico e normativo minimo inderogabile per ogni prestazione di lavoro giornalistico subordinato; esse, pertanto, si applicano ai giornalisti che prestino attività subordinata nei quotidiani, nei periodici, nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa di qualsiasi azienda.
Nota a verbale
Le parti convengono che ai giornalisti assunti successivamente all'11 aprile 2001 dalle emittenti radiotelevisive private di ambito locale collegate con aziende editoriali troverà applicazione la regolamentazione prevista dal contratto collettivo 3 ottobre 2000 e successivi rinnovi per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.
Resta confermata l'applicazione del contratto nazionale stipulato tra Fieg e Fnsi per i giornalisti dell'emittenza di cui sopra assunti anteriormente alla stipula del contratto 11 aprile 2001.
Dichiarazione delle parti
A seguito dell'abrogazione delle disposizioni sul lavoro nei giornali elettronici le Parti concordano che l'adeguamento delle situazioni in essere alla nuova disciplina troverà graduale applicazione secondo le disposizioni riportate in allegato (All. N al CCNL 26 marzo 2009).

Art. 2
Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio. Agli effetti di cui al comma precedente sussiste:
- continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza;
- vincolo di dipendenza allorquando l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;
- responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.
Le norme del presente contratto si applicano altresì ai giornalisti che prestano soltanto opera di collaboratori o di articolisti con i quali l'editore abbia esplicitamente convenuto tale applicazione per iscritto.
Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all'impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto (pag. ) rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese. Limitatamente ai collaboratori fissi addetti ai periodici nella tabella allegata al presente contratto è fissata anche la retribuzione minima per almeno 2 collaborazioni al mese.

Contratti a termine, a tempo parziale e di somministrazione di lavoro
Art. 3
A) Contratti a termine

Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto. Le assunzioni a termine sono disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi di quanto da esso disposto le assunzioni a termine sono consentite a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, di cui a titolo esemplificativo:
nella fase di avviamento e di sviluppo di nuove iniziative editoriali e multimediali; per sostituire giornalisti assenti (per ferie, aspettativa ed altre causali);
per fronteggiare situazioni imprevedibili che richiedano temporanee integrazioni degli organici redazionali, previa informativa al CdR.
Il contratto a termine non potrà superare i 36 mesi.
I limiti di cui all'art. 5, comma 4 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, così come modificato dal comma 38 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247 non trovano applicazione per le assunzioni a termine di carattere sostitutivo, nonché nella fase di avviamento e sviluppo per nuove iniziative editoriali e multimediali.
Tali limiti non trovano, altresì, applicazione qualora vengano definite a livello aziendale intese finalizzate ad individuare percorsi di stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato.
[…]
L'assunzione a tempo determinato in sostituzione di giornalisti assenti dal lavoro per la fruizione dei congedi previsti dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni potrà avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio dell'astensione.

C) Contratti di somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente al CdR il numero, le qualifiche e le mansioni dei giornalisti da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro a termine, nonché le durate ed i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro le 24 ore successive alla stipula del contratto.
Nota a verbale
In relazione a quanto disposto dall'art. 76, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che conferma per l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani la gestione in regime di sostitutività delle forme di previdenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti, le parti valutano come dovuta al predetto Istituto la contribuzione relativa ai rapporti di somministrazione di lavoro intercorrenti con il personale giornalistico. In tal senso le parti opereranno nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attuazione degli impegni dallo stesso assunti nella dichiarazione di cui all'ultimo paragrafo dell'art. 3 della disciplina collettiva del marzo 2001.

D) I giornalisti assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere A) e C) non potranno complessivamente superare i seguenti limiti quantitativi rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 1 in atto nell'azienda:
- da 1 a 20 dipendenti ex art. 1 fino a un massimo di 6 giornalisti a termine, fermo restando che il numero dei contratti a tempo determinato non potrà essere superiore al numero dei contratti a tempo indeterminato ex art. 1;
- da 21 a 50 fino a un massimo del 30 % dei dipendenti ex art. 1;
- da 51 a 100 fino a un massimo del 25% dei dipendenti ex art. 1;
- oltre 100 fino a un massimo del 20% dei dipendenti ex art. 1.
I limiti in precedenza indicati non trovano applicazione per le fattispecie previste dall'art. 10, comma 7, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Ai sensi di quanto previsto dall'art.10, comma 7, lettera A) del D.Lgs. n. 368/2001, i periodi di durata della fase di avvio e sviluppo di nuove attività, esenti da limitazioni quantitative, vengono individuati in 36 mesi complessivi.

Assunzione - Periodo di prova - Situazione occupazionale
Art. 4
Assunzione - Periodo di prova

[…]
Nel rispetto dei poteri dei direttori, chiamati a garantire l'autonomia delle testate, e delle disposizioni sugli orari di lavoro previsti dall'art. 7, il giornalista potrà svolgere la sua prestazione lavorativa per qualsiasi testata, per ogni unità organizzativa redazionale e per qualsiasi prodotto editoriale edito dall'azienda, compresi quelli multimediali, nonché per le testate edite da imprese controllate dalla stessa proprietà (art. 2359 C.C.).
[…]

Poteri del direttore
Art. 6

[…]
Tenute presenti le norme dell'art. 34, è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari secondo quanto disposto dal successivo art. 7.
[…]

Orario di lavoro - Settimana corta orario di chiusura
Art. 7

Le parti concordano nel ritenere che l'esercizio dell'attività giornalistica rende difficile l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione.
Per i giornalisti professionisti di cui all'art. 1 del presente contratto è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso, per effetto della settimana corta, in cinque giorni. Ai fini del migliore assetto organizzativo e produttivo delle redazioni per i giornalisti normalmente addetti a servizi che esigono prevalente attività esterna nonché per esigenze specifiche di altri settori redazionali o per le caratteristiche particolari di singole testate, può essere concordata, d'intesa fra azienda, direttore e comitato di redazione la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale in misura differenziata per i cinque giorni lavorativi della settimana.
Il direttore programma il lavoro dei giornalisti che svolgono esclusivamente attività di rielaborazione, adattamento e coordinamento dei testi con l'uso sistematico dei VDT (compresi i PC redazionali collegati o meno al sistema), sulla base di periodi di turnazione che tengano conto delle esigenze specifiche delle redazioni. Tale turnazione deve consentire in armonia con le richiamate esigenze specifiche delle redazioni, l'adibizione dei giornalisti per un giorno alla settimana (escluse le ferie) ad altre mansioni per servizi che comportino l'uso dei VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema) esclusivamente per la stesura di articoli o altro materiale giornalistico di propria elaborazione. In relazione alle esigenze organizzative redazionali i suddetti giorni di turnazione potranno essere cumulati fino ad un massimo di otto giorni.
Il regime di turnazione previsto dal precedente comma, che non deve incidere sulla funzionalità organizzativa e sull'economicità della gestione sarà programmato individuando le disponibilità - accertate dal direttore, sentito il CdR - degli altri componenti la redazione ad effettuare le prestazioni proprie dei giornalisti in turnazione e di questi ultimi ad assolvere le diverse mansioni loro affidate.
Per i periodici è consentita la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale in misura differenziata per cinque giorni lavorativi della settimana.
Le modalità per l'applicazione di tali deroghe saranno concordate aziendalmente con il comitato di redazione.
In ogni caso la prestazione del lavoro giornaliero deve essere contenuta nell'arco massimo di 10 ore.
Il giornalista ha diritto oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività.
Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste e certificate dal direttore o dal capo redattore o dai capi-servizio delegati e non possono, di norma, superare le 22 ore mensili.
In ogni caso l'opera richiesta e prestata al di là dell'orario che dovrà essere in precedenza stabilito e comunicato settimanalmente all'interessato, oppure oltre l'arco di impegno, dà diritto ad un compenso straordinario pari alla retribuzione oraria maggiorata del 20%. […]
I giornalisti che hanno scelto la corresponsione a forfait del compenso straordinario possono conservarla.
Qualora nelle redazioni, ed in particolare nei servizi di cronaca, si determinino circostanze che comportino il superamento non occasionale del limite di 22 ore di straordinario al mese, l'editore, il direttore ed il comitato di redazione si incontreranno al fine di valutare le esigenze del servizio per individuare gli opportuni provvedimenti, idonei ad una migliore organizzazione del lavoro redazionale, eventualmente con revisione dell'organico relativo, ed alla soluzione di quei casi di giornalisti che assolvono mansioni che non consentono abitualmente l'osservanza dell'orario di lavoro.
Fermo restando il diritto a fruire del giorno di riposo derivante dall'applicazione della settimana corta, dall'osservanza degli orari di lavoro sono esclusi i direttori, vice direttori, condirettori, redattori capo, titolari o capi ufficio di corrispondenza dalla capitale, corrispondenti dalle capitali estere, capi o titolari degli uffici regionali delle agenzie di informazioni per la stampa, i critici, gli inviati, gli informatori politici e parlamentari ed i vaticanisti: ad essi verrà corrisposta un'indennità mensile compensativa non inferiore al 15% della retribuzione mensile (escluse a questi effetti le maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale e, per le situazioni economiche in atto, la quota di superminimo individuale eccedente l'importo corrispondente al minimo tabellare della categoria di appartenenza), ove già non godano di un superminimo di almeno pari entità concesso a titolo di lavoro straordinario. L'indennità compensativa è assorbibile in tale superminimo sino a concorrenza.
Qualora il giornalista per cause di forza maggiore sia chiamato a dare la prestazione nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta ha diritto di recuperarlo entro 30 giorni.
Ai giornalisti chiamati occasionalmente a prestare servizio esterno oppure occasionalmente in funzione di inviati, sarà riconosciuta un'indennità giornaliera forfetaria per tale prestazione pari al 30% di 1/26 della retribuzione mensile. Tale indennità comprende il compenso dovuto per le eventuali ore straordinarie.
Restano salve le percentuali di maggiorazione del lavoro straordinario più favorevoli attualmente in vigore nell'azienda.
Orario di chiusura
Il lavoro redazionale deve essere organizzato in modo da consentire che la chiusura delle pagine in tipografia avvenga entro e non oltre le ore 1,30 con proiezione verso ulteriori anticipi.
Nota a verbale
Considerate le caratteristiche proprie e le modalità di svolgimento dell'attività giornalistica e le eventuali conseguenti pause di fatto, le parti si danno atto che per i giornalisti di cui al 4° comma del presente articolo, l'utilizzo giornaliero del VDT (compresi i PC redazionali collegati o meno al sistema) non può coincidere con l'orario di lavoro previsto dal 2° comma.

Lavoro notturno
Art. 17

È considerato lavoro notturno quello che termina dopo le ore 23 o che inizia prima delle ore 6.
Il giornalista tenuto a prestare la sua opera in orario notturno ha diritto alla maggiorazione […]

Orario stenografi
Art. 18

Il numero massimo delle ore lavorative per gli stenografi non può superare le sei ore, sia la notte che il giorno, intendendosi per lavoro notturno quello che termina dopo le ore 22,30.
[…]
Agli stenografi si applica la settimana corta di cui all'art. 7 fermo restando l'orario stabilito al primo comma del presente articolo.

Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 19
Riposo settimanale e lavoro domenicale

Ferme restando le disposizioni sul riposo domenicale e sul riposo compensativo a norma di legge, il giornalista chiamato a prestare la sua opera in domenica ha diritto ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 55% in aggiunta alla retribuzione stessa, ovvero alla sola maggiorazione del 55% e al riposo compensativo (in aggiunta a quello derivante dalla settimana corta) se addetto alle redazioni che attualmente e abitualmente fruiscono di detto riposo compensativo.
La giornata di riposo compensativo non potrà coincidere con un giorno festivo. […]
Se la giornata di trasferta coincide con la domenica, al giornalista che in tale giorno non presti la sua opera, sarà concesso, a scelta dell'editore, un giorno di riposo compensativo o un compenso pari ad 1/26° della retribuzione mensile, sempreché delle giornate domenicali, cadenti nei periodi di trasferta, non sia stato espressamente tenuto conto con un compenso forfetario.
I compensi e le maggiorazioni di cui al presente articolo spettano qualunque sia il numero delle ore prestate nel giorno festivo, fermo restando che l'orario di massima in tale giorno è di sei ore.
Note a verbale
1. Le parti concordano che con l'attuale regime di riposi hanno comunque assolto l'obbligo di legge sul riposo settimanale.
[…]

Mutamento di mansioni, trasferimento e distacco
Art. 22
Distacco

In considerazione della specificità del lavoro giornalistico, il distacco, previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, potrà essere utilizzato per comprovate esigenze produttive, organizzative o sostitutive verso testate edite da società controllate dalla stessa proprietà, su richiesta del direttore della testata interessata, e per un periodo non superiore a 24 mesi , salvo diverso accordo fra le parti.
Il distacco, che, salvo diverso accordo, deve avere un preavviso di almeno un mese, potrà essere prorogato oltre il termine di scadenza qualora ci sia il consenso del giornalista interessato.
Se il distacco comporta il trasferimento ad oltre 40 Km dalla sede di lavoro il giornalista interessato avrà diritto ad un preavviso di 2 mesi, ad un'indennità pari a 2 mensilità di retribuzione, a 2 giorni di permesso retribuito e, per la durata del distacco, ad un'equa indennità da definirsi in sede aziendale per la copertura delle maggiori spese emergenti.
Il giornalista che rientra nella testata di assegnazione dopo un distacco non inferiore a 12 mesi non potrà essere nuovamente distaccato, salvo suo consenso, prima che sia trascorso un periodo di almeno 8 mesi.
Non è consentito il distacco presso testate di aziende che abbiano personale giornalistico in Cigs.

Ferie - Permessi straordinari - Aspettativa - Permessi sindacali
Art. 23
Ferie

[…]
Nel caso che il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere in tutto o in parte delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo, fermo restando quanto previsto nei D.Lgs 8.4.2003 n. 66 e 19.7.2004 n. 213, dovrà essere corrisposto al momento in cui il mancato godimento è certo e comunque non oltre il 31 dicembre. […]
Norma transitoria
Le ferie arretrate maturate dovranno essere usufruite dai giornalisti sulla base di programmi concordati aziendalmente con la gradualità richiesta dalla funzionalità redazionale e per periodi dislocati nell'arco dell'intero anno solare. In presenza di rilevanti quantità di ferie arretrate il programma di graduale godimento potrà essere articolato sull'arco di vigenza del presente contratto.

Matrimonio e maternità
Art. 24

[…]
A particolare tutela della salute nella maternità, dall'inizio del periodo di gravidanza è diritto della giornalista (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) di essere adibita ad adeguate mansioni prive di fonti di rischio tecniche.
Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge.

Malattia ed infortunio
Art. 25

[…]
L'azienda ha diritto di far controllare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 300, l'idoneità al lavoro del giornalista da parte di enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico.
In caso di permanente inidoneità fisica al lavoro del giornalista constatata dagli enti ed istituti di cui sopra, l'azienda può risolvere il rapporto di lavoro […]

Comitato di redazione
Art. 34

Nelle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci redattori, viene istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la legge 3-2-1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori).
È compito del comitato di redazione:
a) mantenere il collegamento con le Associazioni regionali di stampa e i giornalisti professionisti e pubblicisti e i praticanti dipendenti dall'azienda;
b) controllare l'applicazione esatta del contratto di lavoro e intervenire per l'osservanza delle norme di legislazione sociale;
c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive sorte tra le parti;
d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione - con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 (situazione occupazionale) - anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l'utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti (con esclusione di quelli afferenti le qualifiche apicali di cui all'art. 6 e di quelli determinati da giusta causa così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Di essi verrà data tempestiva comunicazione al CdR), i mutamenti e l'assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l'organizzazione dei servizi anche con riferimento all'autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore.
Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista;
e) esprimere pareri preventivi o formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, ed ogni attività che investa la struttura dell'azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti. Affinché il comitato di redazione possa esprimere i pareri preventivi e formulare le proposte sulle materie di cui ai punti d) ed e) il direttore e l'editore, fatte salve le situazioni di comprovata urgenza, devono fornire la necessaria informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare.
Il comitato di redazione ha 72 ore dal ricevimento dell'informativa per esprimere i propri pareri.
In ogni caso per l'applicazione del comma d) avranno luogo incontri con periodicità quindicinale tra direttore e comitato di redazione.
In relazione al disposto del comma e) il direttore, un rappresentante dell'editore e il comitato di redazione, integrato da un rappresentante dei giornalisti di ogni servizio e delle redazioni decentrate che non fossero già rappresentate nel comitato di redazione, si riuniranno, almeno bimestralmente, per l'esame dei sopra specificati problemi e anche al fine di favorire una più intensa collaborazione dei giornalisti allo sviluppo delle imprese.
In coincidenza con il deposito del bilancio consuntivo annuale presso la Camera di Commercio, l'editore procede ad illustrarne i contenuti al comitato di redazione consegnandone la copia.
L'azienda comunicherà al comitato di redazione la richiesta di dichiarazione di stato di crisi ai sensi dell'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 relativa al settore poligrafico.
Per la consultazione sindacale nei casi di crisi aziendale per i quali l'editore intende richiedere l'applicazione delle norme di cui agli artt. 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Cassa Integrazione Guadagni) si applica la procedura di cui all'allegato protocollo D).
Il comitato di redazione, a richiesta del singolo giornalista dipendente che ravvisi un pregiudizio alla propria funzione professionale, potrà, con carattere non vincolante, esprimere pareri e formulare proposte integrative al direttore in tema di completezza dell'informazione anche in riferimento ai servizi di cronaca.
Nei gruppi editoriali che pubblicano più testate (quotidiani, periodici, agenzie di informazione) può essere istituito un coordinamento sindacale dei comitati di redazione con il compito di tutelare la corretta applicazione delle norme contrattuali sull'autonomia delle singole testate, anche in relazione agli investimenti, ai piani editoriali, alle innovazioni tecnologiche. A tale fine sono previsti tra il coordinamento e l'editore incontri con periodicità almeno trimestrale; per questi incontri, oltre che per ogni trattativa sindacale di gruppo, i coordinamenti fruiranno dei permessi sindacali previsti dall'art. 23. Il comitato di redazione è costituito da tre membri, eletti dall'assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto i giornalisti professionisti e i praticanti.
Se il numero dei giornalisti professionisti e praticanti è inferiore a 10, in luogo del comitato di redazione sarà eletto un fiduciario con compiti identici a quelli del comitato di redazione.
Il comitato di redazione sarà integrato a tutti gli effetti:
- da un fiduciario professionista della redazione o dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale composto da almeno 5 professionisti;
- da un fiduciario professionista delle redazioni decentrate o degli uffici di corrispondenza composti da almeno 10 giornalisti con diritto di voto;
- da un fiduciario professionista eletto congiuntamente dalle redazioni decentrate e dagli uffici di corrispondenza composti ciascuno da meno di 10 giornalisti con diritto di voto;
- da un fiduciario pubblicista eletto dai corrispondenti, dai collaboratori fissi e dai pubblicisti part-time delle redazioni centrali, decentrate e degli uffici di corrispondenza.
Nelle aziende editrici di periodici i giornalisti pubblicisti godono dell'elettorato attivo e passivo. In quelle aziende le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti pubblicisti, la maggioranza del comitato di redazione potrà essere costituita da giornalisti pubblicisti. Nei periodici le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti pubblicisti e che non abbiano il numero di redattori sufficiente per costituire un comitato di redazione, il fiduciario potrà essere un giornalista pubblicista.
Nel caso in cui un'azienda editrice di periodici pubblichi più testate, i rappresentanti sindacali per l'esercizio dei compiti specificatamente inerenti le singole testate saranno eletti, per ognuna di esse, con i seguenti criteri: uno per le testate da 6 a 30 giornalisti; due per le testate da 31 a 60; tre per le testate con oltre 60 professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti.
Per l'esercizio dei compiti del presente articolo che abbiano riflessi di carattere generale sui giornalisti dipendenti dell'azienda, sarà costituito tra i rappresentanti sindacali delle singole testate un organismo unico aziendale.
Il predetto organismo sarà composto di tre membri nelle aziende con meno di 200 giornalisti dipendenti.
Nel caso in cui un'azienda pubblichi, oltre ad un quotidiano, altro giornale, in aggiunta al comitato di redazione o fiduciario per la testata principale sarà eletto un altro comitato di redazione per ogni altra testata avente più di 25 giornalisti professionisti e praticanti. In questi casi il comitato di redazione potrà essere unitario. Per le testate con un numero di giornalisti professionisti e praticanti compreso fra 6 e 25 saranno invece eletti altrettanti fiduciari che entrano a far parte del comitato di redazione della testata principale.
La nomina del comitato di redazione, del fiduciario, dei rappresentanti dei servizi, deve essere notificata all'editore dall'Associazione regionale di stampa. Il comitato di redazione, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi durano in carica due anni. I componenti del comitato, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi uscenti possono essere rieletti.
Note a verbale
1. La Fnsi si riserva di dare informazione alla Fieg del regolamento di elezione degli organismi sindacali aziendali che si propone di elaborare, d'intesa con le Associazioni regionali di stampa, durante la validità del presente contratto.
2. La Fieg e la Fnsi, ferme restando le previsioni normative dell'articolo, si impegnano - nel corso di vigenza contrattuale - ad operare una più razionale collocazione sistematica dei relativi contenuti.
3. Qualora in sede aziendale dovessero insorgere particolari problematiche relative alla composizione della rappresentanza sindacale nelle aziende editrici di periodici che editano più testate con un organico complessivo di giornalisti dipendenti inferiore a 30 unità le parti si incontreranno per esaminare i relativi aspetti.

Comunicati sindacali
Nell'ambito della funzione informativa dei giornali quotidiani, dei periodici, delle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa e delle emittenti radiotelevisive private comunque collegate ad aziende editoriali, si consente all'impegno di pubblicare i comunicati ufficiali della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, delle Associazioni regionali di stampa e dei comitati di redazione secondo i seguenti criteri territoriali:
- i comunicati della Federazione Nazionale della Stampa Italiana sui mezzi di informazione di tutto il territorio nazionale;
- i comunicati delle Associazioni regionali di stampa sui mezzi di informazione delle rispettive giurisdizioni territoriali.
Il comitato di redazione e il coordinamento dei comitati possono chiedere almeno tre ore avanti la chiusura della prima edizione al direttore, o a chi lo sostituisce, l'inserimento dei loro comunicati sulle pubblicazioni dell'azienda. L'eventuale dissenso sull'opportunità della pubblicazione sarà risolto dal rappresentante statutario dell'Associazione regionale della stampa o, per quanto concerne le agenzie di stampa, della Fnsi.
Tali comunicati dovranno contenersi in limiti ragionevoli di spazio e riferirsi ai problemi sindacali dei giornalisti. Il sindacato del direttore del giornale, sul contenuto di tali comunicati, dovrà limitarsi agli aspetti che investono la sua responsabilità di fronte alla legge.
Per quanto riguarda i giornali periodici a contenuto politico-informativo e a diffusione nazionale la pubblicazione dei comunicati sindacali, nell'ambito di quanto previsto dai precedenti commi, dovrà essere richiesta nei tempi tecnici consentiti dalla chiusura del giornale.

Rappresentanti per la sicurezza
La relativa materia è di disciplina dell'Allegato Q.

Praticanti
Art. 35

Presso i giornali quotidiani, presso le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa a diffusione nazionale, presso i periodici a diffusione nazionale, possono essere assunti come praticanti coloro che abbiano i requisiti richiesti dagli ordinamenti della professione giornalistica, in ragione di un praticante su 10 redattori o frazione di 10 fino a 100 redattori, e in ragione di un praticante ogni 25 redattori o frazione di 25 al di sopra dei 100 redattori. Eventuali deroghe agli indicati limiti di assunzione dei praticanti, previa informazione alle Associazioni territoriali competenti e alla Fieg, saranno concordate fra direttore, direzione aziendale e comitato di redazione e comunicate alla Commissione nazionale paritetica di cui all'art. 4.
L'assunzione del praticante dovrà essere comunicata dall'editore all'Associazione di stampa della regione dove ha sede il giornale, al Consiglio Regionale dell'Ordine, alla Casagit e alla Commissione nazionale paritetica di cui all'art. 4, con lettera raccomandata entro 10 giorni; entro lo stesso termine di 10 giorni dovrà essere comunicata dall'editore all'Associazione anche l'eventuale cessazione del rapporto.
[…]
Ai fini della più compiuta formazione professionale, il praticante sarà:
- impiegato a rotazione in più servizi redazionali e anche presso redazioni decentrate - previo rimborso delle spese concordate - e, comunque, assegnato per almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione centrale;
- affidato alla guida di un capo servizio o di persona dallo stesso delegata.
In nessun caso potranno essere affidate mansioni direttive a praticanti.
Forme integrative di formazione professionale del praticante potranno essere attuate in sede dalle aziende o utilizzando qualificate strutture formative esterne private e pubbliche. A tal fine le aziende esaminano eventuali proposte del CdR
[…]
I praticanti hanno diritto al seguente trattamento:
[…]
c) all'applicazione degli artt. 3 e 7;
[…]
g) ad un periodo annuale di ferie di 24 giorni lavorativi;
[…]

Stages formativi
Azienda e direttore forniranno informativa ai comitati di redazione sul numero degli stagisti, l'ambito temporale del loro utilizzo ed il percorso formativo da realizzare. Gli stagisti dovranno essere impiegati per le finalità formative degli stages.

Pubblicisti
Art. 36

Ai pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e prestano opera quotidiana con orario di massima di 36 ore settimanali si applica il trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 del presente contratto con esclusione e del trattamento previdenziale integrativo di cui all'Allegato G salvo quanto previsto dall'art. 11 dello stesso allegato.
L'editore è tenuto a notificare alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 4 i nominativi dei pubblicisti dipendenti che prestano attività giornalistica […]

Pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza
L'instaurazione di rapporti di lavoro giornalistico, con le modalità e i limiti di cui al presente paragrafo, è consentita soltanto con giornalisti pubblicisti che - esercitando ai sensi dell'art. 1 della legge professionale 3.2.1963, n. 69, altre professioni o impieghi -prestano quella giornalistica, anche non quotidiana, nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza - esclusi quelli di cui al punto b) dell'art. 5 - di quotidiani, agenzie quotidiane per la stampa e di periodici in ragione di:
- due pubblicisti per ogni redazione decentrata che occupi un redattore professionista, ovvero tre pubblicisti per ogni redazione decentrata che occupi due o più redattori professionisti;
- quattro pubblicisti per ogni ufficio di corrispondenza di cui al punto d) dell'art. 5;
- due pubblicisti per gli altri uffici di corrispondenza.
Ai pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza il presente contratto si applica con le seguenti modalità e limiti:
a) si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4 (1° paragrafo), 6, 8, 9, 10 (limitatamente al 1° e 2° comma), 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 28 (per quanto di ragione), 29 (per quanto di ragione), 30, 31, 32, 33 (per quanto di ragione), 34, 38, 40, 42, 47, 50, 51 e 52 nonché, per quanto di ragione, le norme di cui agli allegati;
b) a decorrere dal 1° gennaio 1996 i pubblicisti hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuite pari a:
- ventisei giorni lavorativi per coloro che hanno un'anzianità aziendale fino a cinque anni;
- trenta giorni lavorativi per coloro che hanno un'anzianità aziendale di oltre cinque anni.
[…]
d) l'orario settimanale di lavoro dei pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza non deve risultare inferiore alle 18 ore e superiore alle 24 ore ripartite secondo gli obblighi specificatamente concordati per l'attività impegnata;
[…]

Pubblicisti collaboratori fissi
Ai pubblicisti che prestano la loro opera di collaboratori fissi ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, spetta il trattamento retributivo previsto dall'art. 2 e quello normativo previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente.

Assicurazione infortuni
Art. 39

Ai redattori addetti ai servizi di cronaca, ai servizi sportivi nonché agli inviati e agli informatori politici e parlamentari viene riconosciuto il diritto ad un'assicurazione integrativa a totale carico dell'azienda per i danni riportati in attività di servizio o per causa di servizio, anche in conseguenza di attentati, aggressioni, sommosse, scioperi, manifestazioni di piazza, atti teppistici.
Fatte salve le condizioni di miglior favore la polizza deve coprire i danni alle cose di proprietà del redattore interessato (con un massimale non inferiore ai 2/3 del loro valore fino alla concorrenza di € 2.066,00 e la sua eventuale invalidità temporanea con una indennità giornaliera fino a € 15,49.

Investimenti ed innovazioni tecnologiche
Art. 42

L'utilizzazione dei sistemi elettronici editoriali e di ogni altro supporto tecnologico da parte delle redazioni deve favorire lo sviluppo del pluralismo, il miglioramento della qualità dell'informazione e l'economicità di gestione delle imprese. Questi obiettivi devono essere realizzati, oltre che con l'ammodernamento degli impianti, anche attraverso l'adozione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro redazionale che favoriscano incrementi di produttività dell'impresa. Il processo di ammodernamento deve inoltre favorire la nascita di nuove iniziative, lo sviluppo della diffusione e l'ampliamento delle aree di mercato.

Investimenti
La Fieg e la Fnsi procederanno annualmente all'esame dei programmi globali degli investimenti previsti nel settore a breve e medio termine.
Gli editori, anche tramite la Fieg, informeranno a livello nazionale, territoriale, aziendale e di gruppo gli organismi sindacali dei giornalisti su programmi che comportino iniziative editoriali - sia da parte di aziende esistenti che da parte di nuovi operatori del settore - la creazione di insediamenti produttivi, ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, utilizzazione del colore nei quotidiani, illustrando i criteri generali che li ispirano per quanto concerne la localizzazione, l'occupazione e la qualificazione professionale dei giornalisti. L'utilizzazione dei sistemi editoriali, compreso il processo di videoimpaginazione, deve essere realizzata garantendo la professionalità del singolo giornalista, senza determinare impropria redistribuzione di mansioni con altre categorie e con il fine di valorizzare la qualità del prodotto redazionale inteso come opera intellettuale collettiva.
In particolare, deve essere garantito al corpo redazionale e - nell'ambito delle rispettive competenze - a ciascun giornalista e ai singoli settori l'accesso a tutta l'informazione che affluisce al sistema anche attraverso l'utilizzazione dei VDT nell'ambito dell'attività lavorativa.

Piani di trasformazione tecnologica
I piani di trasformazione tecnologica devono essere impostati con visione globale delle finalità che si vogliono raggiungere e contenere le necessarie indicazioni sull'organizzazione del lavoro redazionale. Programmi parziali di intervento per singoli settori redazionali devono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui limiti di estensione successiva ad altri settori.
I piani presentati dall'azienda dovranno contenere precise indicazioni sulle scelte editoriali che sono a base del progetto, sull'impostazione tecnico-produttiva (anche in caso di utilizzo di servizi telematici e di banche dati) e sui criteri di organizzazione del lavoro ritenuti più rispondenti per la realizzazione del prodotto e per il miglioramento del suo livello qualitativo. In tal senso i piani debbono evidenziare le caratteristiche del sistema editoriale e i criteri della sua utilizzazione da parte della redazione centrale e delle redazioni decentrate, nonché le misure per garantire adeguate condizioni ambientali e la tutela della salute del giornalista.

Procedure e modalità di realizzazione dei piani.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo non trovano applicazione in caso di aggiornamento (nuova release) di sistemi editoriali (compresi quelli per il web) e in caso di aggiornamento o implementazione di programmi applicativi anche open source che non comportino sostanziali variazioni delle linee organizzative del lavoro giornalistico. Di essi l'azienda fornirà informativa al CdR, indicando l'eventuale necessario programma di addestramento dei giornalisti.
Per l'introduzione e utilizzo dei sistemi editoriali si devono seguire le seguenti procedure:
1) L'azienda - con il necessario anticipo rispetto ai tempi della sua realizzazione - elabora il piano che consegnerà al comitato di redazione e alle organizzazioni sindacali territoriali. Copia del piano sarà trasmessa contestualmente alla Fieg che ne curerà l'inoltro alla Fnsi. Nella preparazione del piano l'azienda potrà anche acquisire le indicazioni fornite da un gruppo di lavoro misto all'uopo costituito. In presenza di nuove iniziative editoriali, e qualora non risulti istituito il comitato di redazione, l'esame del piano e la trattativa di cui ai successivi punti verrà effettuata con l'intervento dell'associazione territoriale di stampa.
2) Entro 15 giorni dalla presentazione del piano verrà avviata in sede aziendale con l'assistenza delle Organizzazioni nazionali su richiesta di una delle parti la trattativa fra editori, direttore e comitato di redazione per la definizione delle fasi di attuazione dello stesso con particolare riferimento alle nuove linee organizzative del lavoro giornalistico, anche per quanto riguarda il più efficace collegamento con le redazioni decentrate. In tale sede saranno altresì individuate le soluzioni ritenute più corrispondenti per quanto riguarda la dislocazione nei vari servizi dei terminali del sistema editoriale, di stampanti e/o di altre apparecchiature, avendo come riferimento l'efficienza organizzativa della redazione e la tutela della professionalità. […]
3) Qualora al livello aziendale insorgano contrasti sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo, le questioni, su iniziativa di una delle parti, potranno essere rimesse alla cognizione delle organizzazioni stipulanti per l'esame degli aspetti controversi. Le organizzazioni nazionali dovranno esprimere il proprio parere sull'applicazione delle disposizioni contrattuali entro trenta giorni dall'inoltro della richiesta, decorsi i quali la procedura si intenderà conclusa e le parti aziendali riacquisiranno la propria iniziativa.
4) La fase di introduzione del sistema sarà obbligatoriamente preceduta da un periodo di addestramento professionale da realizzarsi, settore per settore o secondo le altre modalità concordate, nell'arco di tre mesi. Al termine di questo periodo inizierà la sperimentazione produttiva durante la quale si procederà agli eventuali adeguamenti o modifiche che si fossero dimostrati necessari sulla base delle esperienze maturate. Sono a carico dell'editore le spese per i corsi di formazione ed addestramento dei redattori sull'utilizzo dei nuovi sistemi elettronici editoriali.
Qualora l'addestramento si svolga al di fuori del normale orario di lavoro il giornalista percepirà il trattamento straordinario contrattuale (art. 7). Sono altresì a carico dell'editore le spese per le visite, seminari e pubblicazioni specializzate per consultazione redazionale, utili all'ulteriore aggiornamento dei redattori sui nuovi sistemi di produzione.
L'editore, il direttore e i comitati di redazione concorderanno la nuova organizzazione del lavoro con l'obiettivo di determinare le scelte più opportune e gli organici adeguati per la realizzazione del programma indicato nel piano. Eventuali esuberanze di organico redazionale verranno risolte:
a) mediante l'eliminazione delle prestazioni straordinarie;
b) mediante l'utilizzo dell'avvicendamento normale dei giornalisti.
Nei casi in cui l'azienda intenda far ricorso agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, si applicheranno le procedure del protocollo di "consultazione sindacale" allegato al presente contratto.

Utilizzo dei sistemi editoriali
Fermo il riferimento alle norme degli artt. 6, 22 e 34 - commi d) ed e) - il giornalista utilizzerà le nuove tecniche per svolgere la propria professione anche con la mobilità, nell'ambito delle redazioni centrali e decentrate.
Nell'organizzazione del lavoro il singolo giornalista è pertanto impegnato ad utilizzare con le caratteristiche proprie della professione giornalistica, i nuovi mezzi tecnici per elaborare i testi redazionali, anche intervenendo sul materiale fornito dalle fonti di informazioni interne ed esterne all'azienda collegate in linea con il sistema editoriale e per concorrere, sulla base delle proprie prerogative professionali, alla fase di videoimpaginazione in modo che siano utilizzate con criteri adeguati le distinte mansioni dei giornalisti e dei poligrafici.
Nei casi in cui l'utilizzo del sistema editoriale preveda forme dirette di integrazione tra attività giornalistica e poligrafica, saranno istituite in sede aziendale, su richiesta delle parti, commissioni consultive paritetiche composte da rappresentanti della direzione aziendale e del CdR alle quali saranno invitati a partecipare rappresentanti della componente poligrafica. Tali commissioni possono esprimere pareri sulle forme di sviluppo e di integrazione delle professionalità e procedere ad analisi sulle fasi di realizzazione dei piani.
Non è di competenza del giornalista digitare il materiale proveniente dall'esterno della redazione quali collaborazioni, corrispondenze, rubriche di servizio, o testi elaborati da altri redattori.
Non saranno inviati in produzione testi giornalistici che non siano stati preliminarmente esaminati dalla redazione secondo le specifiche competenze, qualifiche, mansioni e responsabilità.
Gli interventi sui testi - salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 9 - sono riservati alla sola redazione.
L'accesso alle memorie del sistema è riservato al corpo redazionale. Fanno eccezione a tale riserva i notiziari trasmessi dalle agenzie ed il materiale già pubblicato. Avranno inoltre accesso i tecnici addetti alla manutenzione del sistema.
Eventuali interventi, modifiche o integrazioni dei testi - nel rispetto delle vigenti norme contrattuali - possono essere effettuate esclusivamente dalla direzione responsabile del giornale, dai capi redattori, dai capi servizio e/o dai redattori, ciascuno per il settore di sua competenza.
L'utilizzazione delle tecnologie non deve essere un mezzo per valutare il rendimento del redattore, la sua produttività ed i tassi di errore. Sono, pertanto, esclusi programmi diretti ad individuare tali parametri.
La partecipazione del giornalista al processo di videoimpaginazione, anche al terminale del sistema dotato di caratteristiche adeguate, deve riguardare l'ideazione delle pagine e gli eventuali successivi interventi di verifica e/o modifica sulle pagine stesse nel contesto dell'ottimale utilizzo delle potenzialità del sistema.
Quanto sopra con riferimento a quegli interventi, collegati ai processi di ideazione e scelta caratterizzanti la professionalità giornalistica, che possono essere resi operativi direttamente dal giornalista attraverso i sistemi editoriali.
Nelle Aziende che editano periodici, nel processo di video impaginazione, le funzioni del redattore grafico sono, congiuntamente intese, l'ideazione, la progettazione, l'elaborazione e la realizzazione delle pagine, nonché l'eventuale modifica delle medesime, svolte in piena autonomia, con i requisiti di creatività e di elaborazione intellettuale tipici della professione giornalistica, utilizzando le potenzialità tecnologiche del sistema.
Restano invece di competenza dei lavoratori grafici gli interventi operativi di carattere tecnico produttivo che, su indicazione del giornalista, sono volti alla realizzazione e alla modifica delle pagine. In ogni caso devono essere evitate duplicazioni di interventi operativi.
Per gli interventi al VDT su notizie di agenzia o per la stesura allo stesso VDT di articoli frutto di rielaborazione di agenzie, il redattore potrà avvalersi anche dei testi di agenzia riprodotti su carta.

Ambiente di lavoro e tutela della salute
La riconversione tecnica degli impianti e i nuovi sistemi di produzione devono essere realizzati in condizioni ambientali e di lavoro idonee allo svolgimento dell'attività redazionale.
È costituito su base paritetica un Osservatorio per lo studio dei problemi connessi alla prevenzione e alla tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all'uso dei sistemi elettronici editoriali. L'Osservatorio, organismo autonomo delle due Federazioni stipulanti, avrà sede presso la Casagit e potrà avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti dell'apparato tecnico della Casagit medesima e di altre strutture medico scientifiche esterne.
All'Osservatorio potrà essere demandato, su richiesta dell'azienda o del CdR, lo svolgimento di indagini sugli ambienti di lavoro e ricerche di carattere medico ed ergonomico onde acquisire indicazioni sugli interventi e le misure da adottare con particolare riferimento a coloro che in maniera prevalente operano stabilmente ai VDT e tenuto conto anche delle pause di fatto connesse alle caratteristiche proprie dell'espletamento dell'attività giornalistica.
All'Osservatorio verranno trasferite le intese aziendali relative alla materia di cui al presente paragrafo.
Per la prevenzione e la tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all'uso dei sistemi elettronici editoriali, editore e Comitato di redazione definiranno aziendalmente le modalità per la realizzazione - tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall'Osservatorio permanente - delle visite mediche preventive all'installazione e all'utilizzazione dei nuovi impianti per tutti coloro che ne facciano uso, e di quelle successive.
L'azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini preventive e di controllo concordate con le rappresentanze sindacali.
L'installazione di nuovi impianti sarà preceduta, dove necessario, dalla trasformazione degli ambienti di lavoro in modo da realizzare condizioni adeguate alle specifiche concordate.
I VDT in uso nelle redazioni saranno sottoposti annualmente a controllo antiradiazioni.
In caso di inidoneità comprovata da attestazione medica rilasciata da pubbliche strutture ospedaliere specializzate il redattore sarà esentato dall'uso dei VDT con salvaguardia della sua professionalità.
Le pause di fatto e i cambiamenti di attività connessi alle caratteristiche proprie dell'attività redazionale e che comportano nel corso di svolgimento dell'attività lavorativa interruzioni periodiche e ricorrenti della medesima, realizzano ed assolvono le prescrizioni di cui al titolo VI, art. 54 del Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e ciò al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema.

Nota a verbale
Si conferma che i riferimenti ai VDT previsti dai paragrafi «Utilizzo dei sistemi editoriali» e «Ambiente di lavoro e tutela della salute» comprendono anche i pc redazionali collegati o meno al sistema.

Commissione paritetica nazionale, procedure di conciliazione e collegio per la conciliazione delle controversie
Art. 47
Commissione paritetica nazionale

È costituita una Commissione paritetica nazionale, formata da quattro rappresentanti della Federazione Editori e da quattro rappresentanti della Federazione Nazionale della Stampa, cui è demandata la gestione applicativa del contratto nazionale.

Procedure di conciliazione
Qualora a livello aziendale dovesse verificarsi una difformità di interpretazione in merito alle norme del presente contratto che abbia rilievo collettivo, le parti aziendali, in caso di mancato raggiungimento di un accordo entro tre giorni, potranno consensualmente deferire la vertenza alla cognizione delle organizzazioni nazionali. Il tentativo dovrà essere esaurito nei tre giorni successivi.
Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi a livello nazionale.
Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i limiti predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.

Collegio per la conciliazione delle controversie.
È costituito un Collegio a livello nazionale per la conciliazione delle vertenze individuali connesse al rapporto di lavoro, e sarà composto di tre membri di cui uno nominato dalla Fieg, uno dalla Fnsi ed uno, con funzioni di Presidente, nominato d'intesa tra la Fieg e la Fnsi.
Il Collegio avrà il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo prima di adire le vie giudiziarie e ciò ai sensi dell'art. 410 C.P.C.
La parte, sia essa dipendente che datore di lavoro, interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'organizzazione sindacale di appartenenza.
L'organizzazione sindacale deve, a sua volta, darne comunicazione all'altra parte interessata, all'organizzazione contrapposta ed al Collegio per la conciliazione per mezzo di lettera raccomandata.
Il Collegio di conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412 bis C.P.C.
[…]

Osservatorio anti-sopruso
Art. 48

È costituita una Commissione mista di 2 rappresentanti per ciascuna Federazione incaricata di monitorare l'evoluzione del fenomeno e ciò in vista di possibili determinazioni normative.

Norme transitorie e di attuazione
Art. 7

1) La Fieg e la Fnsi costituiranno una Commissione Paritetica composta di 4 membri per porre allo studio la revisione del testo contrattuale al fine di facilitarne nell'identità di contenuto la migliore lettura ed agibilità. La Commissione ultimerà i propri lavori entro il periodo di validità del presente contratto.
2) Le parti, in considerazione della particolare caratterizzazione della stampa sportiva, strutturalmente connessa alla variabilità nel tempo degli eventi oggetto di informazione giornalistica, convengono di demandare ad un'apposita Commissione Paritetica di due membri per parte l'esame e soluzione delle problematiche connesse alla gestione applicativa della disciplina collettiva.
La Commissione dovrà ultimare i propri lavori entro il giugno 2010.
[…]

Allegati
Allegato B - Multimedialità

Le aziende che intendono utilizzare le prestazioni professionali dei giornalisti su piattaforme multimediali (che integrano testi, immagini, servizi audio e video) sono tenute a presentare alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 34 il programma editoriale integrato elaborato con i direttori responsabili delle testate coinvolte nel progetto. Il programma editoriale integrato dovrà specificare:
a) l'organizzazione del lavoro;
b) le modalità di integrazione fra testate;
c) l'utilizzo degli strumenti multimediali.
Il programma dovrà garantire il rispetto dell'autonomia professionale dei giornalisti, fermo restando che non potranno essere richieste prestazioni che riguardano le informazioni pubblicitarie di contenuto commerciale.
Il programma dovrà indicare le esigenze formative, di addestramento e aggiornamento professionale.
L'illustrazione e l'esame del programma - che dovrà concludersi entro 40 giorni dalla sua presentazione - assorbe ogni e qualsiasi procedura prevista dal presente contratto anche per quanto attiene le successive fasi applicative del programma medesimo.
Verrà fornita informativa al comitato di redazione interessato sugli aggiornamenti del programma multimediale che non comportino sostanziali variazioni delle linee organizzative del lavoro giornalistico.