Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 novembre 2011, n. 23187 - Prova della malattia professionale per esposizione ad amianto 


 

 

 

Fatto

 



L'INPS impugnava la sentenza del Tribunale di Savona n.16 del 2005 che, in accoglimento della domanda proposta dai sigg.ri D.M., M.R. e L.M. (vedova P.), condannava l'istituto a rivalutare l'anzianità contributiva degli stessi, ai sensi dell'art. 13, commi settimo e ottavo, della Legge 257/92 e successive modifiche, mediante applicazione del coefficiente 1,5, in relazione, rispettivamente, ai periodi lavorativi durante i quali avevano lavorato presso la O. ex I. di Savona con esposizione alla inalazione di microfibre di amianto.

Deduceva l'INPS che la sentenza andava riformata in quanto: a) Sussisteva difetto di prova e di accertamento circa l'esposizione ultradecennale oltre i limiti di cui al d. lgs. 277/91, nonché la errata valutazione del quadro probatorio in relazione al rischio morbigeno. Il Tribunale di Savona avrebbe ritenuto esistente l'esposizione ad amianto degli appellati in virtù esclusivamente delle perizie depositate dai c.t.u. Conseguentemente la sentenza appellata appariva erronea ed ingiusta, avendo la stessa aderito al metodo ed alla formula finale utilizzata dai periti incaricati, ed ai relativi risultati; b) Il metodo utilizzato in via generale dai c.t.u. risultava inammissibile e scorretto per aver proceduto con criterio induttivo ed analogico senza ricorrere all'utilizzo di documentazione od altri elementi comprovanti l'impiego di amianto sul posto di lavoro ma anzi facendo riferimento e rinvio alle considerazioni assunte in altra consulenza tecnica inerente altro dipendente; c) A parere dell'INPS era stata condotta un'analisi astratta, basata unicamente sulla letteratura citata dai periti e relativa ad operazioni del tipo di quelle svolte dai ricorrenti. Insomma, priva di dati e misurazioni dirette, volte ad attestare le effettive condizioni ambientali dello stabilimento nel periodo in questione, e fondata essenzialmente su dati ricavati da fonti bibliografiche; d) Sussisteva un errato riconoscimento dei benefici anche a norma del comma 7 dell'art. 13 L.257/92. L'Istituto riteneva che gli appellati non avessero documentato né provato in alcun modo di aver contratto malattia professionale per esposizione ad amianto, pertanto il beneficio richiesto non avrebbe potuto essere riconosciuto anche a norma di quanto previsto dal comma 7 art. 13 L.257/92 e successive modifiche, bensì soltanto a norma del comma 8 della medesima disposizione di legge.

Si costituivano gli assicurati chiedendo che l'appello venisse respinto in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e, quindi, che la sentenza impugnata venisse confermata.

Rilevavano peraltro che anche un'esposizione inferiore al limite stabilito dall'art. 24 del d.lgs. n.277/91, purché per un periodo superiore a dieci anni, assume rilevanza ai fini della rivalutazione dell'anzianità contributiva di cui all'art.13 comma 8 della L. 257/92, come ritenuto in alcune sentenze dal Tribunale di Genova.

La Corte d'appello di Genova, con sentenza depositata il 18 marzo 2008, espletata c.t.u., in riforma della sentenza impugnata, respingeva le originarie domande.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli assicurati, affidato a tre motivi.

Resiste l'INPS con controricorso, poi illustrato con memoria.


 

Diritto




1.- Con primo motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), nonché omessa motivazione circa il disposto rinnovo della c.t.u. esperita in primo grado. Deducevano che il giudice di appello, a fronte di esaustiva c.t.u. disposta in primo grado ed a fronte dell'ulteriore documentazione prodotta, che ne confermava la correttezza, non poteva disporre una nuova c.t.u. senza evidenziare l'insufficienza della prima.

Nella specie il rinnovo della consulenza era stato disposto sulla base del presupposto che il primo ausiliare non avesse adeguatamente accertato la personale esposizione dei singoli ricorrenti al rischio di inalazione di polveri di amianto come previsto dalla legge. Che tale presupposto risultava erroneo, avendo il c.t.u. nominato dal Tribunale accertato tale circostanza.

Che parimenti superflua si appalesava la c.t.u. quale strumento diretto ad accertare la presenza della prescritta concentrazione di fibre di amianto nell'aria (cd. c.t.u. ambientale) presso lo stabilimento O. di Savona, posto che tale circostanza era già stata più volte accertata da altre consulenze disposte dalla medesima Corte genovese.

Lamentavano che la seconda c.t.u. risultava insufficiente ed in contrasto con la documentazione acquisita, ed in particolare con la relazione F., C. e INAIL.

Formulavano pertanto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., il prescritto quesito di diritto.

2. -Con secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), in ordine alla contestata inattendibilità della c.t.u. esperita in grado di appello. Lamentavano al riguardo che tale ausiliare aveva già manifestato, nel corso delle operazioni peritali, un pregiudizio consistente in preoccupazioni di ordine economico pubblico circa il massiccio riconoscimento dei benefici previdenziali in esame, come risultava (indirettamente) dalla lettera inviata dal c.t. di parte al c.t.u. e dal riconoscimento di una esposizione all'inalazione di fibre di amianto in concentrazioni solo di poco inferiori (0,082) a quelle previste (0,1). La Corte genovese non provvide alla sostituzione del c.t.u. ex art. 196 c.p.c, né alla richiesta di chiarimenti, limitandosi a recepirne l'elaborato, finendo per sottrarre la consulenza al principio del contraddittorio in violazione dell'art. 184, 4° co. c.p.c.

Elementi in tal senso dovevano trarsi anche dal contrasto delle conclusioni peritali con gli accertamenti eseguiti dall’INAIL, che secondo questa Corte di Cassazione era sufficiente a fondare il diritto alla maggiorazione contributiva di legge.

Evidenziavano che il giudice di appello, ove si trovi di fronte a contrastanti consulenze tecniche, può condividere le conclusioni dell'una o dell'altra, fornendo tuttavia adeguata motivazione (Cass. n.5206 del 1980, n. 9842 del 1997, n. 418 del 1998). Senza considerare che le conclusioni del secondo c.t.u. avevano formato oggetto di specifiche contestazioni.

Lamentavano che il criterio numerico di 110 fibre per litro (0,1 per centimetro cubo) era di per sé relativo e difficilmente quantificabile con esattezza, sicché nella specie a maggior ragione la Corte d'appello avrebbe dovuto congruamente motivare in ordine alla preferenza accordata alla seconda relazione peritale.

Formulavano il quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.

3. - I motivi, stante la loro evidente connessione, possono essere congiuntamente trattati e risultano infondati.

 

Deve subito chiarirsi che, superato l'orientamento secondo cui il giudice che aderisca alle conclusioni di una delle due consulenze espletate non è obbligato ad indicare le ragioni per cui disattende la contraria valutazione dell'altro c.t.u., Cass. n. 3517 del 2000, questa Corte ha successivamente affermato, sentenze n. 9567 del 2001, n. 9300 del 2004, n. 4850 del 2009, che qualora il giudice di appello, esaminando i risultati di due successive consulenze tecniche di ufficio disposte in primo grado e fra loro contrastanti aderisca al parere del secondo consulente respingendo quello del primo, la motivazione della sentenza è sufficiente anche se tale adesione non sia specificamente giustificata ove il parere cui è prestata adesione fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella seconda relazione o deducibili "aliunde". La suddetta specifica giustificazione è, invece, necessaria nella diversa ipotesi di adesione alle conclusioni della prima di due divergenti consulenze tecniche disposte dallo stesso giudice.

Nel primo caso, le doglianze di parte, che siano dirette al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico e non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiarne, anche per derivazione dal ragionamento del consulente, la logicità, non possono configurare l'anzidetto vizio di motivazione.

Nella specie deve innanzitutto considerarsi che, come incontestatamente esposto nella sentenza impugnata, i dipendenti sostennero in primo luogo che per il riconoscimento del beneficio in questione non sarebbe necessario il superamento di alcuna particolare soglia di esposizione alle polveri di amianto, ed in ogni caso tale soglia non potrebbe essere quella di 0,1 ff/CM3 di cui all'art. 24 D. L.vo 277/1991, tesi in contrasto con quanto ormai più volte statuito da questa Corte (da ultimo, ordinanza n. 17916 del 2010; Cass. n. 400 del 2007).

Con ciò può evidenziarsi l'infondatezza della censura dei ricorrenti circa la superfluità del rinnovo della c.t.u. per essere già state disposte altre consulenze inerenti il medesimo stabilimento O. dal medesimo organo giudicante. Ed invero non solo tali consulenze non risultano né allegate né riportate in ricorso, in contrasto col principio dell'autosufficienza, ma, date le premesse, non è neppure chiaro se da esse risulti la presenza della prescritta concentrazione di polveri di amianto. Deve poi considerarsi che l'accertamento necessita di una valutazione caso per caso, con riferimento alle mansioni svolte, all'ambiente (ad esempio aperto o chiuso) di lavoro specifico, alla durata dell'esposizione, etc.

4. Nel terzo motivo, con deduzione di vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio ( difetto di motivazione in ordine alla contestata inattendibilità del CTU), si sostiene che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto delle contestazioni rivolte alla CTU dagli assicurati, limitandosi ad esprimere un'acritica adesione a conclusioni fondate su una scelta arbitraria ed immotivata dei coefficienti di calcolo della esposizione a rischio e tanto più ingiustificate per il fatto che altri lavoratori dello stesso reparto - e con le stesse mansioni dell'odierno ricorrente - avevano ricevuto l'attestazione di rischio da parte dell’INAIL e il riconoscimento del diritto al richiesto beneficio contributivo.

5. Anche questo motivo è privo di fondamento.

6. La confutazione delle contestazioni formulate nei confronti della disposta CTU è implicita nel giudizio di piena attendibilità ed esaustività dell'elaborato tecnico - che la Corte di merito ha espresso- che risulta discusso con i consulenti di parte (e, quindi, all'evidenza, tenendo conto anche delle critiche da costoro formulate); e di tale giudizio il giudice d'appello dà ampia giustificazione, riferendo della correttezza della metodica seguita dal proprio ausiliare - determinazione del tempo e della consistenza della esposizione all'amianto effettuata, in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, sulla base della ricostruzione della situazione esistente in azienda nel periodo dedotto in causa e dei criteri, scientificamente validi, apprestati, per la valutazione del rischio in attività similari, dalla banca dati A., generalmente accreditata e utilizzati anche dalla C., organo tecnico dell'INAIL - e concludendo nel senso della non percorribilità dell'ipotesi di una valutazione del rischio maggiore di quella indicata dal CTU, perché non suffragata in causa da oggettivi elementi di riscontro.

Né può darsi rilievo alla circostanza che colleghi di lavoro dell'odierno ricorrente, operanti nello stesso ambiente e con le stesse mansioni, avrebbero ricevuto dall'INAlL l'attestazione di esposizione a rischio, posto che dall'avvenuta esposizione di un lavoratore non è lecito inferire, in assenza di ulteriori precisi elementi di prova, il verificarsi di una identica esposizione per un altro lavoratore. Si aggiunga che diversamente da quanto sostiene il ricorrente, all'attestazione di rischio dell'INAIL può attribuirsi valore di prova "privilegiata" soltanto se e in quanto si tratti di certificazione rilasciata sulla base degli atti di indirizzo emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, giusta la previsione dell'art. 18, comma 8, della legge n.179 del 2002 (confermata anche dall'art. 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007), così come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, espressasi nel senso che solamente le certificazioni in questione, se non contrastate da una specifica prova contraria, consentono il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale controverso, senza necessità di accertare altrimenti il periodo e la consistenza della personale esposizione all'amianto del lavoratore interessato, offrendo presunzioni gravi, precise e concordanti dell'avvenuto superamento della prescritta "soglia" di rischio in tutto il periodo nelle stesse indicato (cfr. Cass. sent. nn 10037 del 2007, 400 del 2007, 27451 del 2006 e numerose altre conformi).

7. In definitiva, le censure di vizio di motivazione che i ricorrenti addebitano alla sentenza impugnata non evidenziano lacune o vizi logici del suo impianto motivazionale, tali da rendere la decisione priva di razionale giustificazione, ma si risolvono, per la gran parte, attraverso la messa in discussione dell'operato e delle conclusioni del CTU, in critiche strumentali a una revisione del merito del convincimento del giudice (che quelle conclusioni ha fatto proprie) e, per ciò stesso, devono ritenersi inammissibili, in quanto incompatibili con il sindacato di (sola) legittimità proprio del giudizio di cassazione.

8.- Deve poi evidenziarsi che la rinnovazione della c.t.u., rientrante nei poteri discrezionali e di apprezzamento dei fatti da parte del giudice di merito, risulta ampiamente motivata dalla circostanza, chiaramente esposta nella sentenza impugnata, che nella relazione di primo grado non era contenuto alcun dato soggettivo di valutazione; non era stata utilizzata alcuna formula di calcolo e non era stata fornita alcuna indicazione concreta circa l'ammontare dell'esposizione.

Deve infine notarsi che risulta in contrasto con quanto emerge dagli atti di causa, la circostanza che la prima c.t.u. non avrebbe formato oggetto di specifiche contestazioni, sicché non vi sarebbe stata alcuna ragione per il suo rinnovo, avendo l'appellante INPS censurato specificamente l'accertamento peritale di prime cure.

Risulta ancora che il ct.u. nominato nel giudizio di appello ha attentamente esaminato le risultanze dell'istruttoria testimoniale ed ha raccolto dati e documentazione relativi all'ambiente di lavoro presso la società O. ove i ricorrenti hanno svolto la loro attività lavorativa, rilevando per ciascun ambiente di lavoro e per ciascuna mansione svolta i dati necessari per la risposta ai quesiti.

Egli ha infatti proceduto ad un attento ed approfondito esame delle attività svolte presso lo stabilimento O. dei cicli di lavorazione con individuazione delle mansioni cui i lavoratori erano adibiti.

Verificate quindi le attività svolte dagli assicurati e appellanti incidentali, per ciascuna è stato individuato il livello di esposizione, ambientale o diretto, in relazione al luogo e al tipo di lavorazione.

Sono stati inoltre individuati i livelli di concentrazione di fibre di amianto per tipo di attività, utilizzando a tale fine quelli contenuti nella banca dati A. presso l'INAIL.

Infine, dovendosi ancora individuare le frequenze di esposizione, in mancanza di risultanze specifiche agli atti, la Corte di merito ha considerato come il c.t.u. le avesse correttamente valutate calcolando, con stima abbondante, i tempi di esposizione con riferimento a ciascuna lavorazione ed all'attività per esse richieste ai lavoratori addetti.

Sulla base dei dati così acquisiti è stata calcolata la esposizione media annua degli appellati e appellanti incidentali facendo applicazione della formula utilizzata per la valutazione della concentrazione di fibre di amianto che viene utilizzata dalla C., organo tecnico dell'INAIL.

Risulta dunque che, come rilevato dalla corte di merito, il c.t.u. ha congruamente e logicamente accertato che nessuno degli odierni ricorrenti ha avuto un'esposizione ad amianto tale da superare il livello di soglia previsto dalla legge quale presupposto per il beneficio richiesto.

9. - La Corte territoriale, dunque, non solo ha motivatamente rinnovato la consulenza, ma ha anche correttamente e con adeguata e logica motivazione, preferito le valutazioni del secondo ausiliare, per avere quest'ultimo sufficientemente valutato, oltre ai singoli elementi fattuali di specie, quelli emergenti dalla documentazione in atti ed invocata dagli stessi dipendenti. Deve del resto considerarsi che, come chiarito nella sentenza n. 16119 del 2005 di questa Corte, l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13, ottavo comma, della legge 27 marzo 1992 n.257 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 271 del 1993), non necessita di una prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità.

Risulta pertanto infondata anche la doglianza con cui i ricorrenti si dolgono della opinabilità dei dati e della sospetta quantificazione delle concentrazioni di fibre nella misura dello 0,082%, essendo necessario un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia dello 0,1%.

Risultano per il resto inammissibili le ulteriori doglianze alla c.t.u. disposta nel giudizio di appello, traducendosi in semplice dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico formale del giudizio e traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e plurimis, Cass. n. 9988 del 2009, Cass. n. 8654 del 2008, Cass. n. 15796 del 2004.

10. - I ricorrenti invocano infine provvedimenti INAIL di riconoscimento dell'esposizione all'amianto. Essi non risultano riprodotti od allegati, in contrasto col principio dell'autosufficienza, rendendo la censura inammissibile, non essendo neppure possibile valutare se tali accertamenti siano stati eseguiti dall'INAIL sulla base egli atti di indirizzo del Ministero, come richiesto dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 18, comma 8, confermata anche dall'art. 1, comma 20, della legge n.247 del 2007. Le analoghe considerazioni svolte dalla corte territoriale non hanno formato oggetto di specifiche censure.

11.- Quanto alle censure inerenti il mancato rispetto del principio del contraddittorio, è sufficiente notare come le indagini del c.t.u. siano state, come emerge dalla esposizione dei fatti, ampiamente e puntualmente seguite dai c.t.p., mentre il diritto delle parti di intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione, che è atto riservato al consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamento materiale dei dati da elaborare (cfr. Cass. n.24792 del 2010). Né può dubitarsi della imparzialità del c.t.u. rispetto alle valutazioni da compiere ( e poi espresse) con riferimento alla posizione lavorativa degli odierni ricorrenti per il solo fatto che l'ausiliare tecnico avesse in qualche modo paventato le conseguenze di ordine politico-economico derivanti dal numero di domande (all'epoca) pendenti per il riconoscimento dei benefici previdenziali riconosciuti dalla legge n.257/92 ai lavoratori esposti all'amianto. E' irrilevante, quindi, che la sentenza impugnata manchi di una espressa motivazione sul punto, rilevando piuttosto la correttezza o meno della consulenza espletata, di cui si è ampiamente detto.

12. - Risulta infine infondata la doglianza, contenuta nel terzo motivo, con cui viene censurato il rigetto anche della domanda dell'assicurato R., per il quale, in tesi, risultava non solo il riconoscimento dell'esposizione ultradecennale all'amianto da parte dell'INAIL in data 29 agosto 2005, ma altresì formale provvedimento dell'INPS (datato 2 gennaio 2006), di ricostituzione della pensione.

Osserva infatti la Corte non solo che la documentazione in questione non risulta allegata o riportata in ricorso, in contrasto col principio dell'autosufficienza, ma che la sentenza impugnata ha al riguardo ritenuto, senza specifica censura ad opera del ricorrente, trattarsi di mera esecuzione alla sentenza di primo grado, valutato che dal documento I.N.P.S. si evinceva che la domanda era stata accolta a seguito dell'istanza 9 novembre 1995, successiva alla sentenza impugnata.

Il R. non censura minimamente tale argomentazione, che del resto risulta in linea con la negazione dell'esposizione specifica, rilevata anche nei suoi confronti ad opera del c.t.u.

13. -In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

Risultando inapplicabile, ratione temporis, l'art. 42 del d.l. n.269 del 2003, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.

 


P.Q.M.
 



Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.