Cassazione Penale, Sez. 3, 27 ottobre 2011, n. 38942 - Luoghi di lavoro e ingombro di materiali di produzione nei pavimenti e passaggi: ostacolo alla normale circolazione e all’esecuzione delle manovre in sicurezza. Violazioni e regolarizzazione


 

Fatto



D.B. R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, lo aveva condannato alla pena di euro 1000 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali per il reato di cui all’articolo 8 comma 1 e 5 e 389 lettera c) d.p.r. 547/55 perché non provvedeva affinché i pavimenti ed i passaggi obbligati presso il reparto assemblaggio della ditta E. S.p.A. non fossero ingombrati da materiali di produzione in modo da non ostacolare la normale circolazione e di consentire ai mezzi di trasporto l’esecuzione delle manovre in sicurezza.
L ‘imputato veniva invece assolto perché il fatto non sussiste dal reato di cui all’articolo 590 c.p. per l’incidente occorso alla lavoratrice dipendente S. investita in retromarcia da un carrello e dalla contravvenzione di cui agli articoli 224 e 389 lettera b) d.p.r. 547/55 specificamente contestata per non aver provveduto affinché nell’area destinata al reparto assemblaggio davanti alle aree pedonali che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici fossero disposte barriere atte ad evitare possibili investimenti ovvero adeguate segnalazioni al fine di permettere ai pedoni di circolare in sicurezza rispetto alle zone di transito e di carico scarico dei merci.


Deduce in questa sede il ricorrente:
a) erronea applicazione di legge con riferimento all’articolo 8 co. 5 e 389 lettera c) d.p.r. 547/55 sul rilievo che la contravvenzione de qua non riguardi l’ipotesi in cui le vie di transito dei carrelli siano completamente invase da materiale in lavorazione trattandosi di spostamenti momentanei necessitati dalla lavorazione stessa;
b) erronea applicazione di legge con riferimento ai medesimi articoli ed all’articolo 24 della legge 758/94; 129 c.p.p. avendo il ricorrente adempiuto alle prescrizioni come accertato in sede di sopralluogo dall’ispettorato del lavoro;
c) mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dalla deposizione della teste S. e dalla produzione fotografica;
d) mancanza della motivazione con riferimento agli articoli 62 bis e 133 c.p.;
e) mancanza della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente ha fatto pervenire per l’udienza note integrative in cui si ribadisce che il D.B. è stato assolto dalla contravvenzione in relazione alla quale non risultavano assolte le prescrizioni e condannato, invece, per quella relativa alle prescrizioni adempiute e rileva anche di non essere stato messo nelle condizioni di essere ammesso al pagamento ex art. 21 d.lgs. n. 758/94.

 

Diritto



Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che le condotte in questione sono attualmente previste come illecito penale anche agli artt. 63, 64, 68 d.lgs. 81/2008 che richiamano, in particolare, anche la disciplina contenuta nell’allegato IV punto 1.4.


L’abrogazione del d.p.r. 547/55 non ha quindi effetto sulla contestazione stante l’evidente continuità normativa con le disposizioni del d.lgs. 81/2008.
L’art. 63 co. 1 recita, infatti:

I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV.
Quest’ultimo prevede, tra l’altro:
1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.

L’art. 64 co. 1 stabilisce che:
Il datore di lavoro provvede affinché:
a) I luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3:

L’art. 68 - Sanziona il datore di lavoro
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;

Ciò posto, a prescindere dai rilievi senz’altro fondati sull’errato riferimento al comma 5 anziché 10 dell’art. 8 d.p.r. 547/55, il ricorrente si duole in questa sede di una sostanziale confusione nella indicazione delle violazioni contestate all’esito dell’ispezione effettuata dal dipartimento di prevenzione e sicurezza degli ambienti di Lavoro della regione Marche in data 12 dicembre 2006, nonché del mancato accesso alla oblazione.
Dall’esame del verbale di ispezione, consentito in questa sede in relazione alla tipologia del vizio denunciato, in quanto concretantesi nel sostanziale travisamento della prova, si rileva che, come evidenziato dall’estensore, le prescrizioni di cui al precedente verbale numero 337/06 del 18 giugno 2006 risultavano ottemperate limitatamente al punto 1 e non, quindi, rispetto al punto 2, “essendo la corsia di transito dei mezzi meccanici utilizzata sia da personale per lavoro continuo che per passaggio pedoni in genere. Per queste motivazioni non esistono garanzie contro il rischio di investimento dei pedoni”.
Il punto 1 risultava invece ottemperato essendosi riscontrato all’atto del secondo accesso la rimozione dei bancali nelle corsie di transito ai mezzi ed avendo riferito le persone presenti all’ispezione che erano state adottate soluzioni alternative di deposito materiale in altro luogo, a distanza dalle linee di produzione.
Sembra vero, quindi, quanto affermato dal ricorrente e, cioè, che quest’ultimo è stato chiamato a rispondere della violazione per la quale vi sarebbe stata in precedenza regolarizzazione. E ciò in quanto, si ribadisce, la contestazione per cui è intervenuta la condanna in sede penale è quella di non aver provveduto affinché i pavimenti di passaggi ubicati preso il reparto assemblaggio della ditta E. S.p.A. non fossero ingombrati da materiali di produzione in modo da non ostacolare la normale circolazione e di consentire ai mezzi di trasporto l’esecuzione delle manovre in sicurezza.
Accertato quanto sopra si pone un secondo problema e, cioè, quello di verificare se la regolarizzazione avvenuta dopo il primo accesso sia sufficiente all’estinzione del reato.
Così non è evidente in quanto ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 758/94 il solo adempimento alle prescrizioni senza il pagamento della somma indicata non consente l’estinzione del reato.

Ora, va anzitutto premesso che le disposizioni degli artt. 21 e 24 continuano a trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 81/2008.


L’art. 301 (Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758) recita, infatti:
1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente Decreto nonché da altre disposizioni aventi forma di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
Ciò posto, qui rileva l’altra doglianza sostanziale del ricorrente che è quella di non essere stato messo nelle condizioni di operare il pagamento della somma stessa. Peraltro, occorre ricordare che anche l’adempimento tardivo avrebbe avuto comunque rilevanza in quanto il comma 3 dell’art. 24 d.lgs. 758/94 stabilisce che “3. L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell’art. 20, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell’applicazione dell’art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa”. Conclusivamente la sentenza deve essere annullata con rinvio rispetto alla violazione per cui vi è stata condanna per consentire un corretto esame che consenta di ricostruire con esattezza sul piano fattuale i termini della vicenda amministrativa, verificando che il ricorrente sia stato posto effettivamente in condizione di procedere all’oblazione e, comunque, l’epoca della regolarizzazione, in quanto certamente rilevante per determinare il momento consumativo del reato.
Rimangono pertanto assorbite le altre questioni dedotte in punto di trattamento sanzionatorio.

 

P.Q.M.



La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Ancona.
Depositata in Cancelleria il 27.10.2011