11.2 Le altre misure che si dovevano adottare, in quanto idonee a ridurre il rischio incendi sulla Linea 5.
Anche qui la Corte segue le contestazioni formulate dalla Procura della Repubblica; secondo l'ipotesi di accusa, le altre misure idonee a ridurre il rischio di incendio sulla linea 5, non approntate dall'azienda, sono:
-estintori a lunga gittata in luogo di quelli esistenti;
-sensori nella zona compresa tra l'aspo svolgitore e la saldatrice in grado di rilevare la posizione non corretta del nastro e di arrestare automaticamente la marcia del nastro;
-una procedura operativa che in caso di incendio prevedesse l'azionamento immediato e sistematico del pulsante di emergenza già esistente; -un pulsante di emergenza in grado di disattivare l'alimentazione elettrica delle centrali oleodinamiche della linea APL 5, togliere pressione ai condotti dell'olio, ed evitarne così la fuoriuscita ad alta pressione in caso di rottura dei tubi.

A)
Abbiamo già più volte ricordato - e qui lo richiamiamo - come sulla linea 5 si trovassero solo estintori a CO2 (una decina, secondo il citato teste CAN. v.) e le manichette ad acqua (sulla efficienza di queste ultime, v. nel capitolo dedicato al certificato di prevenzione incendi).
Potevano essere necessario dispositivo antincendio - con minimo investimento e nessuna necessità di lavori strutturali - degli estintori a lunga gittata? Certamente, quantomeno per evitare che gli addetti dovessero intervenire in assoluta prossimità "sull'incendio" e quindi con maggiore rischio personale; l'affermazione non è teorica e determinata ex post considerato quanto accaduto: ne è riprova il fatto, già sopra ricordato, che subito dopo l'incendio avvenuto a Krefeld (su cui v. infra), sulla linea omologa alla 5 dello stabilimento di Terni sono stati posti proprio degli estintori carrellati a lunga gittata (v., nei particolari, la già citata testimonianza di SE, udienza 28/5/2009). È quindi accertata la contestata omissione, così come il suo nesso di causalità con quanto accaduto nella notte del 6/12/2007.

B)
Abbiamo già indicato come una delle fonti di innesco dei frequenti incendi sulla Linea 5 fosse proprio lo "sbandamento'' e conseguente "sfregamento" del nastro di acciaio in svolgimento contro la carpenteria dell'impianto (v. sopra, per i particolari); abbiamo già ricordato come almeno uno degli incendi - non focolai - avvenuti sulla linea 5 durante l'ultimo anno prima dei fatti per cui è causa fosse dovuto proprio a tale sfregamento; anche l'incendio del 6/12/2007 ha avuto come "sorgente di innesco" lo sbandamento del nastro di acciaio contro la carpenteria (v. nel relativo capitolo); è circostanza pacifica che la Linea 5, al momento dell'incendio e precedentemente, non fosse dotata di alcun sensore per la centratura del nastro nella zona di entrata, in cui si è innescato e sviluppato l'incendio del 6/12/2007; e non fosse dotata neppure di alcun sensore che, a fronte dello sbandamento del nastro, fermasse automaticamente la linea.
Anche qui, non si tratta di dispositivi all'avanguardia e/o di particolare complessità tecnica; tanto che nella linea di ricottura e decapaggio LAF 4 (omologa alla linea 5 di Torino), in funzione a Terni, i centratori e i sensori antisbandamento erano originari - del 2002, come riferisce il già citato teste SE. (v. udienza 28/5/2009): " ... il rotolo viene caricato sull'aspo di entrata, viene svolto e mandato verso l'ingresso della linea. Prima delle cesoie ... c'è un rilevatore di posizione che attiva il movimento dell'aspo ad inseguimento per centrare la posizione del rotolo ... il rilevatore di posizione sarà 8-10 metri dall'aspo ... i centratori danno un allarme di massimo sbandamento: quando il nastro è fuori posizione ed il sistema non riesce a centrarlo viene visualizzato un allarme ... ed arresta la linea".
Sulla linea 5, invece, nella sezione di entrata non era in funzione alcun centratore e nessuno dei centratori disposti in altre zone arrestavano automaticamente la linea a causa dello sbandamento del nastro. Sul punto, senza qui riportarle integralmente, si devono in particolare richiamare le dichiarazioni di BE. (citato), che si riferisce, per la sezione di entrata, a dei - soli - sensori con segnalazione luminosa (la cui lampadina, tra l'altro, la notte del 6 dicembre 2007 non funzionava); conclude BE. - nella sua veste tecnica - " ... il sistema di controllo ... antistrisciamento del nastro contro la carpenteria ... funzionava ... però non serviva a niente ... non andava proprio bene come sistema"; ennesima conferma dello stato di abbandono in cui versavano gli impianti dello stabilimento di Torino.
Non vi sono dubbi che un dispositivo di arresto automatico della linea per sbandamento del nastro di acciaio, collocato nella sezione di entrata, fosse necessario per evitare il ben conosciuto - e più volte avvenuto - fenomeno dello sfregamento del nastro contro la carpenteria: anche questa omissione è quindi provata ed è causalmente connessa all'evento del 6/12/2007.

C)
Le parti hanno ampiamente dibattuto il tema del c.d. "pulsante di emergenza", che a sua volta si compone di tre differenti profili: quello dell'esistenza di una "procedura esecutiva", quello degli effetti del pulsante di emergenza posto sul "pulpito" e sui "pulpitini" della Linea 5, quello della "forma" del pulsante di emergenza.
L'accertamento degli "effetti" del pulsante di emergenza necessita di una breve premessa: si è già esposto, nel capitolo dedicato alla descrizione tecnica della Linea 5 (v.), così come nei successivi (v. riferendosi al "flash fire"), che tutti i movimenti necessari al funzionamento dell'impianto sono azionati "oleodinamicamente", tramite circuiti collegati ad un'unica "centrale" o stazione di pompaggio, in cui si trova il serbatoio principale (in posizione sotterranea e protetta da un impianto di rilevazione e spegnimento) - quello stesso, v. sopra, che si è parzialmente, per circa 437 litri, svuotato durante il flash fire: prima segnalando il basso livello olio idraulico e poi fermando la linea 5 arrivando l'olio del serbatoio principale al livello "minimo"; lungo tutta la linea si trovano numerose altre "centrali" o "centraline" (sull'argomento v. anche più dettagliatamente infra), a servizio dei vari meccanismi di movimento, composte di un serbatoio - di minore capienza - di un banco valvole, di elettrovalvole a due o tre posizioni (collegate, durante il funzionamento, al serbatoio principale), di una serie - numerosissima - di tubazioni rigide e di flessibili di raccordo (questi ultimi, come si è indicato sopra, hanno determinato, collassando, il devastante fenomeno del "flash fire") che percorrevano tutta la linea.
Sottolineando che il c.d. "pulsante di emergenza" non era l'unico dispositivo presente per arrestare la Linea 5: vi erano infatti, tra i "comandi" linea, dei pulsanti di arresto che fermavano l'impianto per "sezioni" (v. il capitolo relativo alla descrizione), così permettendo di utilizzare i c.d. "carri di accumulo" e che venivano azionati con grande frequenza dagli operatori, perché permettevano di
"regolare" la produzione in corso anche in presenza di inconvenienti, difetti del nastro, presenza di carta ecc.
I tecnici delle parti hanno discusso in particolare se, arrestando la linea tramite tale pulsante c.d. "di emergenza", si sarebbe interrotto il flusso di olio dalla centrale sotterranea, di modo che il collasso di uno o più flessibili, cessando l'alimentazione, avrebbe determinato un "flash fire" ridotto perché relativo - solo - all'olio in pressione contenuto nei serbatoi lungo linea e non -come effettivamente accaduto - relativo allo svuotamento dell'olio contenuto nel serbatoio principale.
Secondo la lettura "tecnica" degli schemi elettrici dell'impianto (v. consulenze in atti), il flusso di olio sarebbe stato interrotto dal c.d. "pulsante di emergenza" in tutte le centrali - o centraline - idrauliche poste sull'impianto munite di elettrovalvole a tre posizioni; non si sarebbe interrotto in quelle munite di valvole a due sole posizioni; si sarebbe così verificato un "flash fire" di dimensioni minori, con una quantità di olio c.d. "de residuo".
Permane qualche dubbio sulla corrispondenza tra gli schemi originari, che hanno portato a tale risultato tecnico condiviso, e l'operatività concreta ed attuale - sino all'incendio del 6/12/2007 - del sistema che, dopo l'evento, non si è potuto controllare; dubbio derivante dallo stato generale di carente manutenzione della linea 5, come si è già ampiamente esposto - v. per esempio quanto accertato sugli obsoleti ed inutili sistemi di centratura subito sopra -oltre che da - riscontrate - "modifiche" segnate a matita sugli stessi schemi (e v. anche lo stupore sulla efficienza di tale dispositivo manifestato da PE., teste citato infra).
Ma anche ritenendo esistente e funzionante, in allora, tale sistema, la Corte non ritiene necessario esaminare nel dettaglio cosa sarebbe accaduto se quella notte qualcuno degli operatori avesse schiacciato il c.d. "pulsante di emergenza"; in particolare, ci si riferisce qui alla consulenza effettuata da un consulente della Procura della Repubblica (v., in atti, l'elaborato di FI.), vibratamente contestata dalla difesa degli imputati, sui possibili scenari di un flash fire c.d. de residuo.
Non lo ritiene necessario perché è stato pienamente accertato, nel corso del dibattimento, non solo che non esisteva una "procedura operativa" scritta che indicasse agli addetti linea di azionare immediatamente, in caso di incendio, il c.d. "pulsante di emergenza", ma che mai, in nessuna forma, neppure durante alcun tipo di formazione, era stata trasmessa agli operatori tale - fondamentale - indicazione, con la relativa, indispensabile informazione sugli effetti (v. sopra) che tale modalità di arresto immediato comportava, unitamente alla "diversità" tra tale arresto c.d. di "emergenza" e gli altri comandi che fermavano la linea. Certamente una tale "procedura operativa" non si rinviene, per iscritto, nel "piano di emergenza", già sopra riportato ed esaminato, né in alcun altro "documento" aziendale rivolto ai dipendenti e, in particolare, agli addetti linea; quanto ad una ipotetica - sostenuta dalla difesa degli imputati - "istruzione" verbale riguardante il c.d. "pulsante di emergenza", la Corte deve constatare come sia stata smentita dai testi escussi: lo riferiscono tra gli altri, escludendo qui gli operatori, i testi - tecnicamente qualificati – LU. C. (citato), PER. (citato), BE. (citato); quest'ultimo, dopo avere confermato come non vi fossero direttive specifiche né istruzioni per l'uso del "pulsante di emergenza", aggiunge che "teoricamente" avrebbe dovuto schiacciarlo, precisando: " ... almeno io penso che l'avrei schiacciato ... purtroppo la brutta abitudine era quella di Termo la sezione di entrata, vado con l'estintore, spengo il pezzettino di carta e riparto' ... si fermava l'impianto col suo arresto normale ... e c'era l'intervento veloce con l'estintore".
Alcuni testi, invece, affermano che "tutti" (gli operatori) "sapevano" che si doveva, in caso di incendio, arrestare la linea con il c.d. pulsante di emergenza; ma emerge con evidenza come tali affermazioni, in particolare da parte dei testi MI. A. (citato, udienza 27/10/2009) e DE. A. (citato, indagato ex art. 372 c.p., udienza 24/2/2010), siano espresse in forma di assioma: i lavoratori lo sapevano, perché dovevano saperlo, non perché qualcuno dei responsabili li avesse informati; infatti lo stesso MI., richiesto sul punto (v., a domanda dell'avv. Anglesio), risponde che egli - come primo addetto alla linea 5 - non aveva mai dato indicazione sull'uso dello stesso pulsante, non essendocene bisogno appunto perché "tutti sapevano". Tali dichiarazioni, al di là della più o meno sincera "convinzione" espressa dai testi, confermano in pieno quanto già sopra esposto: cioè l'inesistenza di una procedura operativa, non solo scritta ma anche mediante formazione e/o informazione "orale", che imponesse od anche solo "consigliasse" agli operatori l'uso di quel pulsante in caso di incendio.
Anche qui, si deve purtroppo osservare che l'omessa "istruzione" corrisponde alla priorità delle esigenze di produzione rispetto a quelle di sicurezza: lo abbiamo "tecnicamente" appreso anche dai testi; il citato BE. riferisce che, fermando la linea con il pulsante di emergenza, ci volevano dai 5 ai venti minuti per ripartire e venivano danneggiati " ... da buttare ... " i tratti del nastro nel forno e nelle vasche; il teste CAM. G. (citato, udienza 17/11/2009), dopo avere anch'egli confermato che non vi era alcuna indicazione di usare il c.d. pulsante di emergenza in caso di incendio, anzi: " ... se non era necessario i ragazzi non lo schiacciavano assolutamente, tendevamo sempre ad andare avanti con gli impianti ... come le ho detto se pensavamo di poter spegnere con gli estintori spegnevano con gli estintori ... il fungo di emergenza era qualcosa che non si schiacciava mai, che ricordi io quasi mai abbiamo schiacciato il fungo di emergenza perché tendevamo a fare la produzione", precisava che razionamento di tale pulsante comportava la perdita di 20 minuti-mezz'ora di produzione "tra ritirare su di nuovo le temperature del forno e ripartire" e che si correva anche "il rischio" di restare fermi due-tre giorni perché il nastro poteva "cristallizzarsi" nel forno e quindi rompersi (v. pag. 53-54 trascrizioni).

In conclusione, non esisteva una procedura operativa che indicasse ai lavoratori di azionare, in caso di incendio, il c.d. pulsante di emergenza; con la conseguenza che gli addetti alla linea 5, seguendo le indicazioni aziendali anche per questo profilo, non dovevano - nel senso che nessuno li aveva istruiti in questo senso - avvistato l'incendio la notte del 6 dicembre 2007, premere immediatamente tale pulsante. Con l'ulteriore conseguenza, già sopra indicata, della irrilevanza, ai fini della presente decisione, di esaminare in dettaglio i possibili scenari che tale azionamento avrebbe comportato. E con un'altra conseguenza, relativa al terzo punto tra quelli sopra indicati: che appare irrilevante, sempre ai fini della decisione, l'acceso dibattito, svoltosi durante il processo, soprattutto fra i tecnici, ma anche oggetto di numerose testimonianze, sulla "regolarità" dello stesso pulsante che, per tale motivo, è stato più volte sopra indicato come "cosiddetto" di emergenza. Infatti, come analiticamente esposto dal teste - tecnico della materia – GE. F. (citato, udienza 4/6/2009), al quale si deve interamente rinviare, i pulsanti presenti sui pulpitini e sul pulpito e indicati come "di emergenza" non avevano le caratteristiche previste dalla normativa in materia; ma, come si è appena esposto, non da tale violazione è derivato il mancato azionamento da parte degli operatori, bensì dalla accertata inesistenza della sopra indicata procedura operativa e dalla assoluta mancanza di indicazioni ed istruzioni che ne imponessero - o raccomandassero - l'utilizzo in caso di incendio.