13 Le posizioni di garanzia.
Destinatari degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro sono, ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis D.Lgs 626/94, il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto.
Secondo l'ipotesi dell'accusa (v. i relativi capi) nel caso di specie destinatari di tali obblighi sono, come datore di lavoro "esercente anche lo stabilimento di Torino", ES., PR. e PU., in quanto tutti membri del Comitato Esecutivo del C.d.A., c.d. "board", il primo Amministratore Delegato, gli altri due Consiglieri Delegati; come dirigente con funzioni di Direttore dell'Area Tecnica e servizi MO.; come dirigente direttore dello stabilimento di Torino SA.; come dirigente con funzioni di responsabile dell'area Ecologia Ambiente e Sicurezza dello stabilimento di Torino CAF..
13.1 Il datore di lavoro: ES., PR. e PU.; il "board".
Il D.Lgs 626/94 (come modificato dal D.Lgs 242/96) definisce, all'art. 2, il datore di lavoro come "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa". L'appena citata lettera i) così definisce l'unità produttiva: "Lettera i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale".
La Corte deve qui ricordare che, come insegna la Corte di Cassazione (v. sentenza n. 4981 del 6/2/2004) la definizione di "datore di lavoro": " ... non è intesa nel senso esclusivamente civilistico e giuslavoristico, e quindi limitata a chi è titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva ed è titolare dei poteri decisionali e di spesa ... a ben vedere il principio di effettività è stato legislativamente codificato proprio con l'approvazione della modifica dell'art. 2 del D.Lgs n. 626 del 1994 ad opera del D.L.gs n. 242 del 1996. Con questa modifica non si fa più riferimento ad un dato formale ... ma altresì a dati di natura sostanziale quali la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva purché accompagnati - questo è il punto - dai poteri decisionali e di spesa. Insomma ciò che rileva, al fine di creare la qualità di datore di lavoro, e quindi la posizione di garanzia, sono il potere di decidere e quello di spendere. Chi li possiede è datore di lavoro e quindi titolare della posizione di garanzia ... Ma il principio di effettività non ha mai significato che il soggetto gravato della posizione di garanzia - e che disponeva dei poteri di decidere e di spendere - potesse esonerarsene su base volontaria o contrattuale e lo stesso istituto della delega di funzioni è stato assoggettato ad una rigorosissima serie di vincoli che comunque non hanno mai condotto alla totale esclusione della responsabilità del delegante qualora questi non avesse esercitato appieno i residui poteri di controllo sull'opera del delegato. Insomma il principio di effettività è un metodo, anche conoscitivo, per riportare la responsabilità laddove si trovano i poteri di decidere e di spendere e non un modo per esonerare da responsabilità chi, per scelta propria, di questi poteri disponga ma non li eserciti".
Ancora, per quanto qui rileva, nella stessa sentenza: "Nel caso di una società di capitali originariamente il datore di lavoro (in senso civilistico) va individuato nel consiglio di amministrazione o nell'amministratore unico. Ove, con la nomina di uno o più amministratori delegati, si verifichi il trasferimento di funzioni in capo ad essi, non per questo va interamente escluso un perdurante obbligo di controllo nella gestione degli amministratori delegati'. All'individuazione nel Consiglio di Amministrazione delle società di capitali l'originario datore di lavoro consegue la constatazione di come quest'ultimo si trovi in una "posizione di garanzia" inderogabile, di natura pubblicistica: "proprio in relazione alla natura dei beni tutelati (in particolare la vita e la salute delle persone) ... dal principio di inderogabilità delle funzioni di garanzia ... consegue altresì che il problema della riserva dei poteri di controllo neppure si pone posto che sono proprio i poteri originari correlati alla posizione di datore di lavoro che non possono essere unilateralmente o convenzionalmente rinunziati". Con la conseguenza che i doveri "residui" di controllo dei membri del Consiglio di Amministrazione derivano dalla inderogabilità della loro "posizione di garanzia" e sono - solo - civilisticamente previsti anche dal 2° comma dell'art. 2392 c.c., nella forma attenuata - ma non eliminata - successiva alla riforma del diritto societario (D.Lgs n. 6/2003).
Concetto ribadito, più di recente, dalla stessa Corte Suprema nella sentenza n. 38991/2010: "Questa Corte in plurime sentenze ha già avuto modo di statuire che nelle imprese gestite da società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione (Cass. IV, 6820/07, Mantelli). Infatti, anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori membri del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo in caso di mancato esercizio della delega".
Fermi restando i principi di diritto appena esposti, condivisi da questa Corte, si deve osservare che, nel caso di specie, al momento dei fatti (dicembre 2007) ed in tutto il periodo precedente - da prima del giugno 2006, v. contestazione temporale relativa al capo A - l'assetto organizzativo verticistico di THYSSEN KRUPP AST s.p.a vedeva un Consiglio di Amministrazione che, tra i suoi membri, aveva nominato:
-l'imputato ES. H. quale Amministratore Delegato con delega: "in materia di Produzione, Materie Tecniche, Personale, Pubbliche relazioni. Allo stesso Amministratore Delegato, quale responsabile della Produzione, competono conseguentemente tutte le responsabilità in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di tutela degli ambienti interni ed esterni degli Stabilimenti di Temi e di Torino ed in genere l'osservanza di tutte le normative relative all'attività lavorativa, con piena autonomia gestionale e di spesa, in conformità con le procedure amministrative interne e con attribuzione di ogni correlativo potere di rappresentanza, da esercitarsi a firma singola"; si era aggiunta la delega in materia di "Affari Generali/Legali ed Internai Auditing";
-l'imputato PR. G. quale Consigliere Delegato con delega in materia di "amministrazione, finanze, sistemi informativi, controllo di gestione ed approvvigionamento" ;
-l'imputato PU. M. quale Consigliere Delegato con delega in materia di marketing e vendite.
Si deve aggiungere che, nello stesso "Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a." in data 2/3/2006 (v. in atti), con il quale erano state conferite le deleghe sopra riportate, si legge che il Consiglio di Amministrazione: "A5) delibera di conferire i poteri di cui al sistema dei "poteri di rappresentanza", adottato con delibera consiliare del 23 gennaio 1997, all'Amministratore Delegato e Procuratore dr. H. ES. ed ai Consiglieri Delegati e Procuratori sig. G. PR. e ing. M. PU., come in appresso: - a firma singola i poteri di cui ai punti 5.8 - 5.9 - 5.10".
Troviamo questi "punti" nella delibera del C.d.A. citata, in data 23/1/1997 (v.), precisamente al paragrafo "5" intitolato "Problemi del lavoro"; i punti 5.8 e 5.9 (v.) riguardano la "rappresentanza" dell'azienda in materia appunto di "lavoro": innanzi alle Pubbliche Amministrazioni, Enti ed uffici privati, nonché innanzi a tutti gli Organi di vigilanza, verifica e controllo per gli adempimenti prescritti "dalle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti sulla tutela dell'ambiente e sulla igiene e sicurezza sul lavoro".
Il punto 5.10 deve essere qui riportato interamente per il suo rilievo; perché anche PR. e PU., come ES., erano stati dal Consiglio di Amministrazione delegati con questo punto a: "Curare l'espletamento della vigilanza, della verifica e dei controlli previsti dalle norme sia generali che particolari e la predisposizione di tutte le cautele, misure e provvedimenti eventualmente richiesti da emanande disposizioni di legge o regolamentari, in ordine alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ambientale, alla tutela dell'ambiente esterno, con poteri di disposizione organizzativa ed in autonomia, con facoltà di delegare a terzi i predetti poteri anche in via continuativa".
Come appare evidente dalla semplice lettura di questo punto 5.10, la delega conferita anche ai Consiglieri PR. e PU. non era - come affermato dalla difesa - relativa alla sola "rappresentanza esterna" (regolata ai punti 5.8 e 5.9), bensì incaricava espressamente il delegato di "curare" i controlli e "predisporre" tutte le cautele, misure e provvedimenti in ordine alla "prevenzione degli infortuni". Ancora in una e-mail successiva, del 9/1/2007, inviata anche ad ES., PR. e PU., intitolata "elenco aggiornato" dei poteri di firma, si ritrova, per tutti e tre, la "firma singola" anche per il citato punto 5.10.
Non può pertanto, da quanto finora esposto, porsi in dubbio:
-che PR. e PU., così come ES., fossero "datori di lavoro" di THYSSEN KRUPP AST, originariamente nella loro qualità di membri del Consiglio di Amministrazione;
-che in capo agli altri Consiglieri, in forza delle citate - effettive - deleghe, residuassero i soli " ... doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo in caso di mancato esercizio della delega";
-che, invece, in capo a PR. ed a PU., così come ad ES., proprio in forza delle citate deleghe, continuassero ad esservi, in pieno, tutte le funzioni - e gli obblighi - tipici del datore di lavoro.
I difensori, dopo avere sostenuto che anche il delegato punto 5.10 era relativo solo alla "rappresentanza" dell'azienda - argomento, come si è visto, smentito radicalmente per tabulas - affermano che, in ogni caso, PR. e PU. erano "datori di lavoro" "parziali", solo con riferimento ai dipendenti del loro settore "di competenza"; infatti PR. e PU. hanno, nel corso del loro esame, dichiarato che, appunto, si "occupavano" solo della "sicurezza" dei dipendenti che facevano parte del loro "settore"; alcuni testi - che non è necessario qui ricordare dettagliatamente, per quanto si dirà infra - hanno confermato tale dato.
La Corte ritiene che vi sia una evidente confusione tra due piani diversi.
Il primo piano riguarda la funzione di datore di lavoro, come definita normativamente (v. subito sopra) e che non può essere, all'interno della stessa azienda, "compartimentata" per settori o per materie; con l'unica eccezione relativa alla "unità produttiva", a sua volta definita come già sopra indicato: e certamente i "settori", le "materie" di cui - "esclusivamente" ovvero "principalmente": v. infra - si occupavano ES., PR. e PU. non rispondevano ai requisiti dell'unità produttiva come definita dalla legge.
Rimane quindi fermo, per quanto già sopra esposto, che anche PR. e PU., oltre ad ES., erano, a tutti gli effetti, datori di lavoro di THYSSEN KRUPP AST.
Il secondo piano riguarda, invece, l'ambito - in materia di sicurezza sul lavoro -di cui, in concreto - in fatto - PR. e PU. avevano, secondo quanto da loro stessi affermato, scelto di occuparsi, in considerazione della delega ricevuta; ma la legge, come si è appena indicato, non consente al datore di lavoro di scegliere di occuparsi solo di alcuni dipendenti e non di altri; lo insegna la Corte di Cassazione, già sopra citata, nella parte motiva in cui critica la sentenza di secondo grado: " ... il principio di effettività non ha mai significato che il soggetto gravato della posizione di garanzia ... potesse esonerarsene su base volontaria o contrattuale".
I datori di lavoro in THYSSEN KRUPP AST erano quindi, all'epoca dei fatti e sin da epoca precedente il giugno 2006, ES., PR. e PU..
L'ipotesi dell'accusa, come indicata nei capi di imputazione, è che questi tre soggetti componessero anche un Comitato Esecutivo o "board" caratterizzato da decisioni collegiali nelle materie loro singolarmente delegate dal Consiglio di Amministrazione.
La Corte deve quindi verificare se questa ipotesi accusatoria sia stata accertata in dibattimento.
Si deve cominciare dall'esame delle deleghe sopra riportate; esse corrispondono, civilisticamente, alla previsione della seconda ipotesi del 2° comma dell'art. 2381 c.c.: "Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti".
All'epoca dei fatti quindi, sotto il profilo formale, in TK AST non esisteva un Comitato Esecutivo o "board"; era stato deciso, come abbiamo già riportato, di provvedere a "delegare ad uno o più dei suoi componenti": era invece esistito, dal 2001 al 2005 un "Comitato Esecutivo", secondo la prima ipotesi dell'appena citato 2° comma dell'art. 2381 c.c.: " ... può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti".
La Corte non può, in questa materia, arrestarsi al dato formale, bensì deve verificare se quest'ultimo corrisponda alla realtà; esaminando quindi gli elementi di prova emersi nel corso del presente processo.
In primo luogo chiedendosi per quale motivo il Comitato Esecutivo fosse stato abolito ad appena 4 anni dalla sua introduzione. Motivo che non emerge dalla documentazione in atti, perché nel verbale della riunione del C.d.A. in data 10/3/2005 (v. doc. in atti) viene solo riportato che il Presidente del C.d.A. FE. ha illustrato: " ... al Consiglio i motivi per i quali appare opportuno rimodellare l'assetto organizzativo della società, revocando il Comitato Esecutivo e nominando un Amministratore Delegato e quattro Consiglieri Delegati"; certamente, non è necessaria l'indicazione a verbale delle ragioni della scelta; ma il silenzio sul punto appare in contraddizione con la completa esposizione - anche riportata nel verbale del C.d.A. in data 19/6/2001, v. doc. in atti - dei motivi che avevano invece determinato la decisione di introdurre, anche in THYSSEN KRUPP AST s.p.a., il Comitato Esecutivo. Si legge infatti nell'appena citato verbale e sono le parole dell'allora Presidente del C.d.A. HA. (v. pag. 4-5): "le previste dimissioni dell'ing. Ang. (che era stato per molti anni Amministratore Delegato, n.d.e.) coincidono con l'intendimento di ThyssenKrupp di operare una ristrutturazione dell'assetto organizzativo del management locale. Infatti, Acciai Speciali Terni adotterà una struttura conforme a quella delle altre analoghe società delle organizzazioni ThyssenKrupp, di modo che le decisioni rilevanti vengano adottate da tre managers, i quali decideranno sui correnti affari della Società. Il diritto societario italiano consente l'attuazione di una tale struttura, attraverso un organo denominato Comitato Esecutivo. Questo Comitato potrebbe essere composto di tre membri del C.d.A. dallo stesso nominati. Il Comitato potrebbe avere gli stessi poteri dell'Amministratore Delegato e dovrebbe prendere a maggioranza le sue decisioni nell'ambito di regolari riunioni. Il Comitato Esecutivo sarà presieduto da un Presidente, al quale saranno conferiti i poteri di rappresentanza della Società di fronte ai terzi". Si deve, in particolare, evidenziare la collegialità delle decisioni che caratterizzava il Comitato Esecutivo introdotto: analogamente, come espone il Presidente del C.d.A., a -tutte - le altre società del gruppo multinazionale.
Seguiva la formalizzazione di tale introduzione, con verbale notarile trattandosi di modifica statutaria (v. doc. in atti, in data 25/7/2001), così formulata: "art. 17) Il Consiglio può nominare nel proprio seno, determinandone il numero dei componenti ed il Presidente, un Comitato Esecutivo, delegando ad esso, nei limiti di legge, attribuzioni e poteri suoi propri diversi da quelli sui quali il Consiglio ha competenza esclusiva per legge o ai sensi del presente Statuto. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, nonché su richiesta della maggioranza dei suoi membri in carica ... .Il Comitato nomina un Segretario, che può essere anche una persona ad esso estranea. Le deliberazioni del Comitato risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente e dal Segretario ... "; l'art. 18 prevedeva la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale, disgiuntamente al Presidente del C.d.A. ed al Presidente del Comitato Esecutivo".
Seguiva quindi, nella stessa data (25/7/2001, v. doc. in atti), la nomina da parte del C.d.A. del primo Comitato esecutivo, composto di un Presidente e due membri e con delega dei "poteri di ordinaria amministrazione".
Anche sulla "delega" conferita si notano delle significative differenze: in occasione della soppressione del Comitato esecutivo e della nomina del dr. ES. ad Amministratore Delegato il contenuto della sua delega era stato descritto fin nei dettagli e non per la parte sulla produzione, ma proprio per la parte relativa alla materia della sicurezza sul lavoro (v. doc. 10/3/2005, pag. 3-4 e v. già sopra): particolarmente significativa si presenta poi la clausola "di chiusura" che il C.d.A. ha ritenuto necessario inserire, nonostante la già evidente "chiarezza" della delega assegnata: "e in genere l'osservanza di tutte le normative relative all'attività lavorativa".
Si può quindi ritenere - non avendo peraltro i difensori esposto quali fossero stati invece i diversi motivi organizzativi che avevano spinto l'azienda a sopprimere il Comitato Esecutivo: e molto si è dibattuto sull'argomento nel corso del processo; e non essendo nel frattempo intervenute modifiche legislative riguardanti il Comitato Esecutivo - che tale abolizione fosse stata con quelle precise modalità formalizzata a seguito della condanna in primo grado, per l'incendio avvenuto nello stabilimento di Torino nel 2002, anche nei confronti dei due membri del Comitato esecutivo, oltre che del Presidente, intervenuta qualche mese prima, esattamente il 10/5/2004 (con motivazioni depositate nel luglio 2004; e ricordando ancora qui, ma v. sopra, che in secondo grado e poi definitivamente la condanna è stata confermata per il solo Presidente). In sostanza, allo scopo di concentrare su di una sola persona il "rischio" connesso alla materia della sicurezza sul lavoro.
E si deve ribadire che, come già sopra esposto (v. capitolo 5, paragrafo 5.1) e qui autorevolmente confermato dal Presidente del C.d.A THYSSEN KRUPP AST (v. sopra, HA.), il modello organizzativo di tutte le società del gruppo multinazionale prevedeva proprio l'esistenza di un "executive board", emanazione del C.d.A., a decisione collegiale per tutta "l'ordinaria amministrazione". Cosicché appare singolare che solo per la società operativa italiana si modificasse la struttura decisionale, già cambiata appena 4 anni prima proprio per "adeguarla" a quel modello organizzativo e senza neppure spiegare il o i motivi che lo consigliavano e/o lo imponevano.
Certo, una simile "lettura" dei documenti, che insinua dei dubbi sulla avvenuta abolizione "sostanziale" e non solo per "forma" e "rappresentazione esterna" del "board", non sarebbe di per sé legittima se non fossero emersi, nel corso del presente dibattimento, una serie di elementi che, come si vedrà, inducono a ritenere che il Comitato esecutivo o "board" continuasse ad operare, con caratteristiche molto simili alle precedenti, in particolare relative alla "collegialità" ed alla materia delle decisioni - riguardanti tutti gli aspetti di "gestione operativa", appunto l'ordinaria amministrazione riguardante tutte le materie ed i settori singolarmente delegati, anche dopo il 15/3/2005 e certamente sino alla data dei fatti che qui ci occupano.
Cominciamo l'esame di tali elementi dalle risultanze testimoniali.
Non utilizziamo il teste RA. A. (v. udienza del 11/6/2009) perché riferisce dell'esistenza del "board" solo fino all'autunno 2005 (quando egli ha smesso di ricoprire l'incarico di responsabile delle aree a freddo di Torino e di Terni): un periodo troppo breve per, eventualmente, recepire il cambiamento (RA. è poi stato licenziato nel febbraio 2006).
Il teste SE. A. (responsabile area a freddo di Terni, v. udienza 28/5/2009), trattando degli investimenti richiesti per l'area tecnica (che faceva capo in allora all'ing. MO.), precisa: " ... nel corso dell'anno si dà seguito agli investimenti che sono prioritari e compatibili con i budget, attraverso decisioni che sostanzialmente prende la nostra Direzione ... il cosiddetto board nostro, interno, cioè il dottor ES. insieme con il responsabile della parte amministrativa ... ieri era il dottor PR. e il PU. è il responsabile commerciale ... non tutti gli importi di investimento potevano essere decisi autonomamente a Terni ... al di sopra di un certo importo ... serve l'autorizzazione ... dalla Germania".
Il teste GI. S., responsabile del "controllo investimenti" (v. udienza del 4/6/2009), alla domanda relativa all'iter per l'approvazione -interna alla società operativa TK AST - degli investimenti risponde: " ... il Comitato Esecutivo è l'organismo che abbiamo avuto fino agli anni 2005 ... successivamente no, c'è stato un gruppo di consiglieri delegati, che qualcuno definisce "board", ma non è il Comitato Esecutivo di cui fa parte la procedura. Non cambia la sostanza delle cose ... significa che la raccolta dei dati e degli investimenti è nella stessa stregua che le dicevo prima e viene portata all'attenzione di questo gruppo, di questo board, di questi consiglieri delegati (che identifica in ES., PU. e PR.)"; il P.M. gli chiede se questo "board" facesse le stesse cose, o diverse, di quello precedente: "sostanzialmente presumo che faccia le stesse identiche cose: cioè lo esamini ed alla fine quello che ritorna è l'invio dell'autorizzazione agli investimenti in Germania ... da un punto di vista sostanziale normalmente è il Consiglio di Amministrazione che approva gli investimenti"; precisa GI. però che il suo lavoro era limitato alla raccolta dei dati ed alla loro presentazione per la richiesta di investimenti, che poi passava al suo responsabile di allora, RE., il quale a sua volta passava a PR.: dopo, il teste non è certo che il tutto fosse vagliato dai tre consiglieri delegati. Certamente, il teste non prendeva parte alle riunioni cui partecipavano ES., PU. e PR. (v. infra per questa affermazione); ma il teste GI. fa un riferimento molto importante (v. pag. 119-120 trascrizioni): ad una "procedura" (che non risulta fosse stata modificata dopo il marzo 2005): " ... Infatti la procedura è quella, la 051 ... prevede che questa raccolta dati venga con(g)segnata al Comitato Esecutivo che, a sua volta, APPROVA il discorso degli investimenti, poi la procedura si mette a dilungarsi sulla tipologia degli investimenti" dopo l'approvazione: "(le proposte, n.d.e.) per la parte che riguarda me, vanno sempre in Germania all'approvazione della STAINLESS". GI. prosegue precisando le diversità tra il precedente Comitato Esecutivo e quello che in azienda chiamavano board, per indicare ES., PU. e PR.; in particolare, mentre il Comitato Esecutivo si presentava come un organismo unitario, con competenze indifferenziate, invece i tre "Consiglieri delegati" avevano ognuno la propria competenza: PR. per amministrazione, finanza e controllo; PU. per il commerciale, ES. per la parte produzione, lavoro e altro. Il teste GI. sottolinea (v. pag. 124 trascrizioni): "abbiamo utilizzato ... il termine board; quello che realmente conosco, perché è pratica quotidiana, è che ognuno è responsabile effettivo e completo del proprio determinato settore"; a questo punto il P.M. gli contesta le dichiarazioni precedentemente da lui rese (17/12/2007): "il board è una figura che in Italia non esiste, ma nella THYSSEN KRUPP AST esiste ancora ... il board è un'amministrazione collegiale suddivisa per competenze, il cui coordinatore è il dottor ES.". Il P.M. gli chiede quindi: "alla luce di questa definizione, è quello che lei intendeva dire con le spiegazioni che ci ha finora fornito, o no?"
GI.: "Sì. Io le confermo che sostanzialmente ognuno dei tre è totalmente responsabile del proprio settore ... che poi quotidianamente, settimanalmente, quindicinalmente si riuniscono e decidono insieme altre cose probabilmente è sicuramente vero - dico probabilmente perché non ci sto, se no glielo direi con certezza - e che si consulteranno tra di loro, perché mi sembra assurdo che un responsabile della produzione decida di fare un investimento quando non sente il responsabile finanziario o dell'amministrazione ... il collegialmente significa probabilmente questo".
La Corte ha ritenuto opportuno citare questo ampio stralcio della deposizione di GI. perché, come vedremo anche infra, con altri testi, l'argomento del "board" si è rivelato così "delicato" da mettere molti testi "in difficoltà"; come vedremo, tanto da spingere alcuni ad affermazioni perentorie su fatti di cui non erano a conoscenza, ovvero - come per KR. - a tentare ardite interpretazioni linguistiche.
Il teste PE. (citato, udienza del 9/6/2009, sempre erroneamente indicato nelle trascrizioni come "GR.") si limita a riferire: "il board della THYSSEN KRUPP di Terni all'epoca era composto da ES., PR. e PU.". Il teste CAR. F. (v. udienza 25/6/2009: si occupava, a Terni, di controllo gestione-pianificazione), alle domande del P.M. sul "board" risponde parlando di amministratore delegato e di consiglieri delegati (v. pag. 56-57 trascrizioni); allora il P.M. gli contesta quanto dichiarato il 21/1/2008: "il report del controllo di gestione (cioè l'oggetto del suo lavoro, n.d.e.) viene redatto con cadenza mensile ed inviato ai rispettivi responsabili di area, nonché ai membri del board ... Identificali nei signori ES., PU. e PR. quali componenti dell'organo esecutivo aziendale, da non confondersi con tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione"; il teste, alla contestazione, risponde che non sa per quale motivo si fosse "espresso in quella maniera".
Il teste BU. A. (v. udienza 12/3/2010, già responsabile reparto metallurgia, da novembre 2009 direttore di produzione e datore di lavoro) riferisce che ES., PU. e PR. erano membri del board, ognuno con le deleghe indicate; precisa: "che si riunissero mi sembra naturale ed assolutamente logico. Francamente di cosa si parlasse nelle loro riunioni ... non ho idea."
Il teste FER. A. (citato, udienza 12/3/2010) riferisce che ognuno dei consiglieri delegati, dopo il 2005, aveva un "referente" in Germania per la sua materia e che i tre "si incontravano, però maggiormente per unire un po' queste informazioni su come poi portare avanti lo stabilimento in funzione delle direttive che ognuno di loro riceveva da parte della capogruppo". Si deve osservare che non sembra alla Corte che, nel corso del dibattimento, né dai documenti, né da altri testi, né durante l'esame degli stessi imputati, sia mai emersa la figura del singolo soggetto "referente" tedesco cui accenna il teste FER. (sulla necessità di restituire, per la sua testimonianza, gli atti alla Procura, v. infra, nel paragrafo dedicato a SA.).
Il teste AD. P. (da fine 2006 segretario del C.d.A. THYSSEN KRUPP AST, v. udienza 26/3/2010) riferisce l'abolizione del comitato esecutivo (v. sopra) e la nomina dell'Amministratore delegato e dei Consiglieri delegati; dichiara di non essere a conoscenza di "riunioni" tra loro e ipotizza eventualmente riunioni "informali", non secondo il modello del Comitato Esecutivo previsto nel codice civile italiano.
Il teste RE. P. (responsabile controllo gestione, alle dirette dipendenze, in allora, di PR., "superiore" di GI., v. udienza 31/3/2010), richiesto dal P.M. sulla procedura standard di approvazione degli investimenti: " ... sì, abbiamo parlato di investimenti e li abbiamo divisi tra ordinari e straordinari, tutto quanto veniva condiviso con i tre consiglieri che guidavano la AST, quindi ES., PU. e PR., anche in fase di budget la proposta di suddividere i fondi ordinari in un certo modo, che mi veniva data da MO., poi veniva discussa e presentata ai tre consiglieri delegati"; lo stesso accadeva, secondo RE., per eventuali ulteriori investimenti sorti da esigenze manifestatesi durante l'anno; dopo avere in particolare esposto l'iter per i progetti su investimenti di tipo "tecnico" (che riprenderemo infra), il teste RE. conclude: "gli investimenti minori, sono gli investimenti che ogni azienda poteva effettuare in sua libertà ... e quindi c'eravamo dati noi come procedura interna che tutti quanti gli investimenti dovevano essere in qualche modo un po' previsti, e quindi cercavamo di coordinare meglio le richieste, e tutti quanti gli investimenti superiori a 25.000 euro dovevano andare ai tre consiglieri, per la loro approvazione, quelli invece inferiori potevano essere approvati anche soltanto con la firma del dr. ES. ... è un cambiamento della procedura che facemmo pochi mesi prima ... penso che fosse a fine del 2006 ... per migliorare appunto l'emissione di questi piccoli investimenti ed evitare che, chi prima arrivava, finiva la disponibilità monetaria ... noi trimestralmente relazionavamo anche alla nostra casa madre e quindi con l'occasione io facevo anche un quadro di insieme ai tre consiglieri"; precisa RE. che la relazione era per iscritto, ma capitava che "anche singolarmente mi chiamavano per parlarne, per capire meglio i dettagli"; riferisce RE. che comunemente, in azienda, i tre consiglieri erano chiamati "board", termine che egli stesso usava nelle sue e-mail, e " ... si riunivano periodicamente ogni due settimane ... dipendeva dai periodi ... per prendere le loro decisioni ... sì, prendevano decisioni insieme, sì ... ognuno dei tre ... aveva dei compiti specifici"; RE. precisa di non avere partecipato alle riunioni del board, ma ribadisce quanto già sopra esposto sulla approvazione degli investimenti e precisa che tale cambiamento procedurale: "fu richiesto da PR. per migliorare il flusso degli investimenti ... per pianificare meglio ... come potere di firma penso che bastasse ES. ... però insomma veniva presentato a tutti e tre.".
RE. precisa di ricoprire quella posizione - che lo rende, ad avviso della Corte, particolarmente qualificato nel riferire sui reali poteri di ES. e degli altri consiglieri delegati con riferimento, in particolare, all'iter di approvazione degli investimenti - dal marzo 2006 e di avere sempre, da quella data e sino ai fatti, riferito "trimestralmente a tutti e tre ed in fase di budget tutti e tre erano coinvolti ed erano a conoscenza degli investimenti che erano messi a budget".
Seguono poi alcuni testi (udienza 21/4/2010: FO. V., MT. S., RO. C., SL. V., UG. M., VI. C., BER. S.; udienza 4/5/2010: CL. M.) che, sul tema "board", riferiscono che con quel termine venivano indicati, in azienda, ES., PU. e PR.; che i tre si riunivano periodicamente: alcuni, tra i testi indicati, subito aggiungendo che la riunione aveva "solo scopo informativo": circostanza, quest'ultima, che essi stessi ammettono, a precisa domanda, trattarsi solo di una "opinione", non avendo nessuno di loro mai partecipato né presenziato ad una di tali riunioni e non trovandosi neppure nella posizione ricoperta da RE. (v. sopra) e da GI. (v. sopra): cioè quella, come si è esposto, di preparare e sottoporre alla "direzione" AST il "programma" degli investimenti.
Si può parzialmente qui concludere affermando che, dalle assunte prove testimoniali, depurate dalle affermazioni generiche e dall'evidente imbarazzo di alcuni testi, emergono seri elementi volti a ritenere non solo che un organismo indicato come board, composto da ES., PR. e PU. esistesse e si riunisse, ma prendesse, collegialmente, le decisioni operative per TK AST, anche in materia di investimenti ed anche in materia di investimenti riguardanti l'area "tecnica", proprio quella che qui più rileva.
Cominciando l'esame dei documenti in materia di "board", si deve in primo luogo indicare proprio quella "procedura" - la n. 051 - cui ha fatto riferimento il teste GI. (e che conferma così, documentalmente, la sua testimonianza); il relativo documento è agli atti (v.); non lo si riporta qui per intero perché si compone di 7 pagine; nella prima i titoli indicano: "procedura gestionale PRGQ - 051 REV.2 ... formulazione ed approvazione del piano degli investimenti", la parte relativa all'approvazione si trova a pag. 6 e si riferisce, come dichiarato da GI., ancora al Comitato esecutivo: "6.0 APPROVAZIONE. Il Piano degli investimenti del Gruppo, dopo l'approvazione del Comitato Esecutivo di ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, viene predisposto da CIV e sottoposto al Board di ThyssenKrupp Stainless ... Il Comitato esecutivo di ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni approva numeri e strategie, piano ed anno; eventuali variazioni che si rendessero necessarie e modificano il Piano, debbono essere riportate al Comitato Esecutivo per ottenere una nuova approvazione".
In sede di perquisizione dello stabilimento di Terni è stato rinvenuto e sequestrato (v.) un "raccoglitore" contenente decine di "verbali" del "board", redatti in lingua inglese, portanti date successive alla formale soppressione del Comitato Esecutivo (ricordiamo, è marzo 2005).
Di molti di questi verbali è stata, nel contraddittorio delle parti, acquisita in dibattimento la traduzione, tramite il deposito da parte dell'ing. CV. (v. udienze 3/3/2009, 25/6/2009, 11/6/2010), ovvero direttamente tramite l'interprete nominato da questa Corte (v. 11/6/2010); verranno qui utilizzati solo i verbali tradotti con le appena riferite modalità.
La frequenza delle riunioni così verbalizzate è, grosso modo, bimensile; tutti i verbali tradotti (v. in atti) hanno il seguente "schema" fisso: l'intestazione "ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. Riunione dei Membri Esecutivi del Board"; l'indicazione riservato/personale; la data; il luogo (quasi sempre "ufficio del dr. Es."); i "partecipanti: dott. Es., sig. Pr., ing. Pu., sig. Kr. (verbali)"; al termine si trovano, quasi sempre, i nomi di Espenhahn e di Kruse, che ricopre evidentemente il ruolo di estensore dei "verbali" (ma v. per esempio il verbale 2/12/2005, in cui estensore è Priegnitz, in assenza di Kruse perché la riunione era alla "tenuta dei Ciclamini").
Segue la parte contenutistica, differente ovviamente in ogni verbale, con indicati gli "argomenti", in una forma estremamente succinta; il soggetto che li espone (quasi sempre, uno dei tre); molto di frequente si trova in tali verbali un soggetto indicato con un acronimo: "EMB"; non vi è dubbio alcuno sul fatto che EMB sia "Executive Members (of the) Board" siglato, come riferito da tutti gli interpreti (ma il teste KR., v. infra, è riuscito a porre in dubbio anche questo); tradotto, come da intestazione sopra riportata, in "Membri Esecutivi del Board o del Consiglio di Amministrazione" e seguito, con riferimento ai vari argomenti esposti, dai verbi "propone", "discute", "decide", "è d'accordo", "non è d'accordo".
Non vi sono state contestazioni sulla traduzione, nel pieno contraddittorio delle parti, di tali verbi dall'inglese all'italiano ("EMB ... proposed" "EMB ... discussed", "EMB..decided", "EMB ... agreed"); gli argomenti trattati e sui quali "EMB" propone, discute, decide, è d'accordo o meno riguardano tutti gli aspetti della vita e delle scelte aziendali (non è possibile riportare qui tutti i verbali: si deve per forza rinviare alla loro lettura), riguardanti l'ordinaria amministrazione: dagli investimenti da presentare come "budget" alle spese minute, dai volumi di produzione ai rapporti con i clienti, dalla decisione sulla nomina dei membri del "board" di una recente acquisizione societaria alle nomine dei dirigenti interni, dalla situazione economica generale alla possibilità di risparmiare sulla palazzina uffici di una controllata; dalle strategie dei concorrenti ai rapporti con i Sindacati, dai risultati, mensili e trimestrali, produttivi ed economici, alle previsioni di budget e di investimenti futuri, dai prezzi delle materie prime ai contratti, dalla soddisfazione dei clienti alla sicurezza sul lavoro.
Riportiamo qui alcuni esempi, tra i quali troviamo sia la relazione da parte di uno dei tre, sia la discussione, sia la decisione da parte dei Membri Esecutivi; sia i riferimenti a Torino, sia all'incendio di Krefeld ed alla questione "assicurazioni" e franchigie. Appare evidente, senza necessità che la Corte commenti ogni volta il testo, che le "discussioni" di EMB e, molte volte, anche le "decisioni" di EMB riguardavano tutti i settori: ivi compreso, per quanto qui rileva, quello della produzione e degli investimenti negli e sugli impianti; materia quindi sulla quale non era ES. unico "dominus".
La Corte sceglie di riportare alcuni stralci dai soli verbali tradotti dall'interprete nominata dalla Corte e discussi con gli interpreti delle parti all'udienza del 11/6/2010 (v.); in ordine cronologico, utilizzando le traduzioni dell'interprete della Corte ma anche, se necessario, dando rilievo alle precisazioni della interprete della difesa:
10/11/2005: "Titania ... I Membri Esecutivi del Consiglio di Amministrazione (EMB) hanno concordato che occorre una maggiore capacità manageriale presso Titania ed hanno deciso di raggiungere l'obiettivo aggiungendo un altro membro del Consiglio ...
Produzione. La produzione di "materiale freddo" a novembre potrà aumentare di 3.000t ...
Budget per il Progetto di Finitura. È stato discusso il budget del Progetto Finitura. Il budget al momento è allineato. Con la linea MRT risparmiamo +/-700.000 €, possibilmente per comprare una nuova cesoiatrice ... .
Contratti a lungo termine. In dicembre e gennaio verranno discussi i contratti a lungo termine con i nostri clienti. Con la Magneti Marelli è già stato firmato ... Torino. PR. ha chiesto se abbiamo qualche sussidio per la fabbrica a Torino. KR. dovrà relazionare ...
Materie prime. Il prezzo attuale del nichel è ... a novembre del 2005 il prezzo dei rottami di carbonio si è ridotto ... "
2/12/2005: "Situazione attuale. È stato discusso il nuovo programma di investimenti di AST ...
Torino. Discussione sulla gestione di Torino ...
Piano di investimenti. Il piano di investimenti per l'anno fiscale 05/06, 06/07 e
07/08 è stato discusso. Insieme a Mo., BK. (che ricopriva il ruolo
poi di RE., n.d.e.) deve specificare gli investimenti per i prossimi anni.
Mercato. PU. ha spiegato la situazione del mercato ...
Materie prime. È stata discussa la situazione delle materie prime ...
Titania. È stata discussa la richiesta di investimento di Titania per la macchina del test per i tubi di titanio ... Dopodiché, BK. deve verificare il calcolo dell'investimento ...
PR. dovrà controllare se l'investimento di AOD DO. O. è compreso nel piano investimenti dell'es. 05/06 ... "
17/1/2006: "Situazione attuale. La situazione economica attuale è stata discussa. Nel caso non si finalizzi il contratto per i metalmeccanici, ci sarà domani uno sciopero di quattro ore ad ogni turno ...
Personale. I Membri Esecutivi del Consiglio di Amministrazione (EMB) hanno deciso che RE. dovrà sostituire BK. ...
MBO. KO. ha fatto una proposta per MBO. La proposta è stata discussa e i membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) erano d'accordo con la proposta ...
Investimenti. È arrivata la prima proposta per il contratto della linea a caldo AP ...
Personale. Alla fine di dicembre il gruppo TKL AST aveva 3.486 dipendenti ...
Risultati. Sono stati discussi i risultati reali di dicembre del gruppo TKL ...
Servizi esterni. PR. ha presentato una proposta per il controllo e la gestione dei servizi esterni. I membri esecutivi del consiglio di Amministrazione (EMB) hanno discusso e concordato di adottare questo nuovo modello.
Eramet. I membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno concordato il nuovo contratto per l'acquisto di cromo da Eramet ...
22/6/2006: "ES. ha fornito una panoramica circa l'incendio presso TKL NR di Krefeld. I Membri esecutivi del consiglio di Amministrazione (EMB) hanno discusso di come AST potrebbe aiutare in questa situazione. Potrebbe essere possibile che il volume di AST possa essere spostato da Torino a Terni per usare le capacità produttive di Torino per aiutare TKL NR ...
Fornitura del gas. I membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno discusso la possibilità di limitare il fabbisogno di gas ...
Titania. È stato discusso il possibile nuovo investimento di Titania. I membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno deciso di insediare un gruppo di progetto per verificare questa possibilità ...
Sogepar. PU. ha presentato il contratto ... I membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno discusso ed ES. ha chiesto di fare un controllo finale ...
Servizio portuale Civitavecchia. St. ha effettuato un'analisi dei costi ... L'analisi è stata discussa e i membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno deciso che l'analisi sarebbe stata la base per le negoziazioni con i servizi del porto..
Budget 2006/2007. Sono state discusse le ipotesi di base per il prezzo sul preventivo 2006/2007".
7/7/2006: "Situazione attuale. ES. ha fornito una panoramica circa il problema della Linea BA ... Questo problema ha anche impatto sull'aiuto a NIROSTA. Il piano produttivo effettivo era stato cambiato a Torino ...
Bilancio preventivo/FC 2. PR. ha fornito una panoramica della situazione del preventivo e del FC2. Fino a questo momento siamo allineati al preventivo 2006/2007 a più o meno 210 milioni per il gruppo AST ... Tubificio. Il sistema di addebito diretto prevede ... .I membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno discusso i vantaggi e gli svantaggi e hanno deciso che Tubificio dovrà essere inserito nel processo di addebito diretto con i termini di pagamento ...
Tubificio. Il nuovo progetto di Tubificio relativo ai tubi senza sbavature sarà discusso più avanti".
28/8/2006: "Immissione (assunzione) ordini. È stata discussa la situazione ... I membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione (EMB) hanno discusso di coinvolgere Dk. in una profonda analisi ... a seguito del risultato i Membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) decideranno se Dk. ... Prezzo di vendita. È stata discussa la situazione attuale del prezzo di vendita ... Terninox. È stata discussa la situazione attuale della produzione e delle spedizioni Terninox ... In questo contesto, i membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione (EMB) hanno discusso anche le possibilità di sviluppo della TIX ...
Torino. È stato discusso lo sviluppo di Torino.
Personale. I membri esecutivi del consiglio di amministrazione EMB) hanno deciso che Re., Cd., Le. e Cp. passeranno a Dirigenti dal primo di ottobre ...
Investimenti generale. È stata discussa la relazione sugli investimenti dove l'oggetto cambia. A Re. i verrà chiesto di modificare la relazione e cercare maggiore trasparenza. PR. ne discuterà con RE. ... Immissione (assunzione) ordini Titania. La richiesta di ACNIES è stata discussa. I membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno approvato l'ordine ...
Andamento dei prezzi. Il margine e l'andamento di EBT a giugno è stato discusso ... I membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno anche discusso di politiche dei prezzi, della situazione attuale del mercato ...
EBT (risultato ante imposte). PR. ha riferito circa l’EBT di luglio. Il gruppo TKL globale ha un EBT di 61 milioni di euro ... Il risultato di fine anno per il gruppo TKL è previsto di 336 milioni di euro ... "
24/11/2006: "Produzione. Sono state discusse le attività di produzione e spedizione di dicembre ... Durante i giorni di Natale ci sarà la chiusura della linea BA per cambiare il forno a muffola ...
Assicurazione incendi. Kr. ha presentato una panoramica della situazione attuale delle assicurazioni contro gli incendi e l'interruzione delle attività (si tratta del contratto c.d. 'master', v. sopra, n.d.e.). È stato discusso il documento redatto da D. relativo al progetto sulla prevenzione incendi di LAC.
Previsione a 3 mesi. È stata discussa la previsione a 3 mesi di AST ...
MBO (gestione per obiettivi). PR. ha presentato gli obiettivi della società per l'anno fiscale in corso. I membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno concordato ...
Contratto a lungo termine. PU. ha proposto un contratto con Mer.. I membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno accettato ... "
28/6/2007: "Situazione di mercato. La situazione attuale del mercato è molto brutta ... A causa di ciò la pianificazione della produzione per luglio e agosto è fortemente ridotta rispetto alla previsione ... La produzione per il mese di giugno è più bassa di quella prevista a causa dello sciopero a Torino ...
Previsione a 3 mesi. PR. ha presentato la previsione a tre mesi., compresa la previsione per giugno. Il risultato di giugno sarà in linea con la previsione a 3 mesi (24 milioni di euro). Inoltre c'è una discussione attualmente in corso circa le conseguenze della chiusura di Torino e della scrittura (della svalutazione) del CSP ...
Bilancio per l'anno (esercizio) 07/08. È stato discusso il budget 07/08. I Membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno concordato di presentare un'indicazione di 130 milioni di € ...
Materie prime. È stata discussa la situazione delle materie prime ...
PU. ha riferito della situazione delle importazioni di maggio dei paesi terzi ... "
28/8/2007: "Situazione del mercato. I membri del consiglio di amministrazione hanno discusso della situazione attuale del mercato ...
Previsione EBT (risultato ante imposte). È stata discussa la previsione attuale di EBT. AST sta puntando ...
Sicurezza sul lavoro. ES. terrà nei prossimi giorni una conferenza stampa sulla sicurezza sul lavoro. Recentemente ci sono stati diversi incidenti nell'area di TKL-AST. C'è una forte necessità (un forte bisogno) di migliorare la sicurezza sul lavoro di AST e dei suoi subappaltatori ... (su questa frase, v. anche infra, nel capitolo dedicato all'elemento soggettivo degli imputati ES., PU. e PR., n.d.e.) ...
Investimenti. LAC 10 inizierà come previsto il 15 settembre, l'altoforno (il forno) VOD è leggermente in ritardo, il manipolatore è ancora attivo (in linea). Lo spostamento di BA e Z-mill 54 sono leggermente più avanti del previsto ... (si tratta di impianti in trasferimento da Torino a Terni, n.d.e.) ... "
La Corte ritiene di non dover procedere oltre nel riportare, esemplificativamente, il contenuto dei verbali delle riunioni e delle decisioni assunte da "EMB", dai Membri Esecutivi del Board; deve ancora sottolineare che, tra i documenti sequestrati, si trovano anche una serie di e-mail: da RE. ad ES. ed a PR. relativa alle "approvazioni" da parte del "board" (v. in data 1/6/2007), da RE. a MO. in data 3/10/2007 (v.) che tra l'altro riguarda il tema di "fire prevention": "- ... 3) se il fire prevention è "urgente" lo presenterò al board. Ma se è così "urgente" perché mi avete mandato la richiesta solo ieri sera? 4) pochi mesi fa il board ha richiesto una procedura trimestrale degli investimenti. Cercate quindi di pianificare gli interventi e di limitare le urgenze; 5)per gli investimenti di cui sotto, aspetto ancora una descrizione ... ; con risposta di MO. (ad un'altra mail in cui Re. voleva "accorpare" alcuni "info" sugli investimenti "per non andare in continuazione al board"): " ... in conclusione sono convinto che il board sarà disponibile ad essere disturbato anche più volte per consentirci lo svolgimento ottimale del nostro lavoro!".
La Corte ritiene di dover solo accennare alla testimonianza di F. KR. (addetto a finanza ed amministrazione, alle dirette dipendenze di PR., v. udienza del 14/4/2010), l'estensore di molti dei "verbali" del "board" sopra descritti e, in parte, riportati; il teste KR. ha negato l'evidenza di quanto da egli stesso, più volte, scritto; affermando che scriveva "EMB" ma in realtà voleva dire che la decisione era presa da ES. da solo ovvero che non era una decisione ma solo "uno scambio di idee"; in ultimo, lanciandosi in improbabili interpretazioni linguistiche tra tedesco e inglese e viceversa.
Si devono quindi, per tale testimonianza, trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica in sede, come richiesto.
La doverosa conclusione è nei seguenti termini: la THYSSENKRUPP AST s.p.a., nonostante la formale soppressione intervenuta a marzo 2005 (v. sopra), era dotata di un organo collegiale, indicato come board, composto da ES., PR. e PU., al quale erano sottoposte - dagli stessi consiglieri delegati e ciascuno di essi per la propria materia, di cui alla delega -tutte le questioni attinenti la direzione, la gestione e l'organizzazione dell'azienda (per lo stabilimento di Terni come per lo stabilimento di Torino, v. infra); questioni sulle quali il potere di decisione spettava, collegialmente, ai membri del board; per quanto qui rileva, al board erano demandati il controllo e la decisione sugli investimenti in qualsiasi campo aziendale (ivi compresi, quindi, gli investimenti nell'area produttiva, di "fire prevention", di sicurezza sul lavoro).
È necessario qui precisare i termini del ragionamento che porta a tale conclusione, anche tenendo conto delle obiezioni difensive: si è trattato in sostanza di accertare se l'organo esecutivo (rispetto alle deleghe conferite dal C.d.A.) e operativo (rispetto alla "vita" aziendale), che quindi "padroneggiava" tutte le decisioni aziendali di ordinaria amministrazione e sceglieva, per quanto qui più rileva, quanto, dove e come investire il "budget" di cui disponeva: quanto, dove e come investire anche in "sicurezza sul lavoro", anche in "prevenzione antincendi", fosse il - solo - ES. ovvero un organo collegiale.
Così delimitata la questione, appare evidente come la considerazione -evidenziata dalla difesa - secondo la quale il "budget" di THYSSEN KRUPP AST non era approvato dal solo "board" abbia, per individuare quale fosse nella realtà il compito dell'organo esecutivo-operativo, una valenza del tutto neutra: perché certamente il "budget" non era approvato neppure, seguendo l'ipotesi difensiva, dal solo ES.: tale approvazione spettava all'intero Consiglio di Amministrazione; anzi, l'approvazione definitiva, essendo la AST una "controllata", era di competenza della capogruppo TK STAINLESS, come riportato nella "procedura" 051 (v. subito sopra) e così riferito dai testi: "spettava alla Germania".
Ma appare altrettanto evidente, da quanto emerso in dibattimento, che, una volta approvato il "budget" e l'indirizzo generale (da parte del C.d.A. e/o da parte del "board" della STAINLESS) tutte le scelte operative di THYSSEN KRUPP AST s.p.a., in tutti i settori aziendali delegati, spettassero non al solo ES., non a ciascuno dei delegati all'interno della sua "materia", bensì a tutti e tre, riuniti nel "board" e con decisioni collegiali "condivise" (v. la precisa testimonianza di RE., già sopra riportata), così come era anche stato formalmente previsto sino al marzo 2005 e così come erano organizzate tutte le società, operative e capo gruppo, del colosso industriale multinazionale THYSSEN KRUPP.
La Corte deve ancora sottolineare (l'argomento sarà ripreso infra, nel capitolo relativo al profilo soggettivo) che PR. e PU. - e non il solo ES. - proprio in forza del "board" e delle sue frequenti riunioni informavano ed erano informati a tutto campo ed in "tempo reale" sull'intero "andamento" aziendale, sugli obiettivi, sui risultati produttivi, sui rapporti con i clienti, sull'andamento del mercato così come, sulle criticità: ed una di queste, come da verbale sopra riportato, riguardava proprio la sicurezza sul lavoro, definita da ES. con "forte necessità" di miglioramento nella riunione del 28/8/2007, poco più di tre mesi prima dell'incendio del 6/12/2007.
D'altronde, proprio nella materia che qui più rileva - riguardante la "suddivisione operativa" degli investimenti straordinari erogati da TK STAINLESS in materia di "fire prevention" (v. sopra, WGS ed ancora infra) - risulta una e-mail, in data 4/10/2007 (v. in atti), con cui RE. chiede ad ES., PR. e PU. la "approvazione dell'investimento per la Protezione Incendi 2007-08 fase 2".
Tribunale di Torino, Seconda Corte di Assise, 14 novembre 2011, n. 31095 - Sentenza Thyssenkrupp - 13 le posizoni di garanzia
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