19.3 I lavoratori costituiti parti civili per il reato di incendio (sub C e sub E)
C.G., T.R.G., C.F.D., S.F., R.P., B.P., P.S., P.G. e DI F. R. si sono costituiti parte civile nel presente dibattimento nei confronti di tutti gli imputati (chiamando anche il responsabile civile), assumendo di avere subito dei danni, non patrimoniali e, in parte residua, anche patrimoniali, direttamente derivanti dall'incendio verificatosi nello stabilimento di Torino della THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI nella notte del 6 dicembre 2007. Vedremo infra, nel prossimo paragrafo, come gli stessi lavoratori, insieme ad altri 28, si siano - inoltre -costituiti parti civili sostenendo di avere anche subito danni non patrimoniali direttamente derivanti dal reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, di cui al capo A).
Esaminando la loro costituzione per il reato di incendio (capi sub C e sub E), si deve in primo luogo richiamare quanto la Corte ha esposto nel capitolo 3, accertando che tale incendio presentava le caratteristiche del reato, doloso e colposo, di cui agli articoli 423 e 449 c.p.
Tutti i lavoratori sopra elencati, come si è indicato dipendenti dello stabilimento di Torino, erano presenti nel luogo di lavoro durante il turno di quella notte e sono accorsi, mentre l'incendio era ancora in corso (v., in dettaglio, capitoli 1 e 3), per prestare aiuto ai compagni ustionati, i quali moriranno - salvo S., deceduto nell'immediatezza - nei giorni seguenti (v. capitolo 2).
La testimonianza di quanto da loro vissuto quella notte è stata già, per alcuni di loro, riportata nel capitolo 1 (v. sopra): si tratta di B.P. (ud. 13/2/2009), di S.F. (ud. 17/2/2009), di DI F. R. (ud. 5/3/2009), di P.S. (ud. 11/3/2009) e di P.G. (ud. 11/3/2009); la Corte deve qui necessariamente richiamare le loro parole, come testualmente riportate, osservando come proprio da tali parole emerga il dramma sconvolgente da loro vissuto quella notte, da cui deriva - de plano - la fondatezza (peraltro, come vedremo, riscontrata dalle perizie mediche) del danno non patrimoniale, costituito dal danno morale e dal danno alla salute da loro lamentato e di cui chiedono il ristoro economico. Si devono ancora riportare alcune loro parole relative alla descrizione delle conseguenze che quanto da loro vissuto quella notte ha determinato sulle loro condizioni di vita.
B.P. (citato, udienza 13/2/2009) dopo il 6/12/2007: "Dopo questo evento sicuramente la mia vita ... è cambiata ... i primi dieci giorni si può dire che non ho dormito, o meglio non riuscivo a chiudere gli occhi, avevo paura di chiudere gli occhi perché ogni volta che chiudevo gli occhi avevo quelle immagini davanti, sentivo le voci. Io da subito sono andato dal mio medico curante che mi ha prescritto degli ansiolitici perché avevo momenti di ansia, non riuscivo a stare a casa da solo ... quella mattina ... appena sono arrivato a casa ... sono crollato"; successivamente B.P. è stato ricoverato, per i suoi disturbi, una settimana alle Molinette ed ancora al momento della testimonianza: " ... faccio fatica a stare in un posto chiuso ... quando entro in un posto nuovo mi guardo sempre intorno ... guardo le etichette degli estintori, guardo se c'è una via di fuga ... a Natale ero preoccupato che ... mio figlio accendesse l'albero ... ho avuto dei problemi ... anche con mia moglie, non riuscivamo più a dialogare, io ho vissuto per due mesi per conto mio. Per fortuna ora le cose vanno bene ... oggi (provo) solo rabbia, la rabbia di essere stati lì e non avere potuto fare niente, di aver dovuto subire quelle cose senza poterli aiutare ... non abbiamo potuto fare niente, abbiamo potuto solo assistere ... "
S.F. (citato, udienza 17/2/2009); " ... ho dato una mano a spostare i miei colleghi che ormai erano in condizioni pietose, completamente bruciati dalle fiamme ... Roberto S. e Angelo L.. Roberto a pancia in giù, non parlava, si lamentava, schiuma bianca dalla bocca ... invece Angelo L. urlava e mi chiedeva di portarlo via dalle fiamme ... li abbiamo presi praticamente di peso per spostarli però urlavano dal dolore, avevo paura a toccarli, la pelle ormai dura, compatta ... bastava sfiorarli per causare delle ferite, sensi di colpa che sicuramente non dimenticherò ... c'erano ... B.P., F.C., P.R. e G.C., quelli che ricordo ... quella sera sono andato al Pronto Soccorso per problemi respiratori e da quel momento ho attacchi di ansia, panico, paura del buio e palpitazioni. Mi tornano sempre quelle immagini dei miei colleghi, sensi di colpa perché magari avrei potuto fare di più, in quel momento non sono riuscito. Sentivo le urla di Antonio S. ... 'aiuto, aiuto, portatemi via!', però le voci arrivavano dall'interno del fuoco, delle fiamme quindi non potevo fare niente per aiutarlo ... "; dopo il 6/12/2007: " ... ( la vita, n.d.e.) è cambiata perché comunque mi tornano in mente quelle immagini, molto spesso non dormo la notte, ho attacchi di ansia, paura del buio, paura di posti sotterranei, vado a parcheggiare la macchina, mi si spegne la luce, rimango bloccato, fermo, tremo ... da solo non riesco a stare ... sono più nervoso del solito, molto irascibile, non vado d'accordo quasi più con i miei parenti. Con la mia ragazza allora ero comunque fidanzato, ci siamo lasciati perché ero troppo nervoso, non le stava più bene ... in un posto chiuso, dove risento rumori di fabbrica mi ritornano in mente quelle immagini ... stiamo frequentando anche un corso dove c'è un'officina, si effettuano delle manutenzioni, ogni volta che risento quell'odore di fabbrica, di officina, mi ritornano in mente quelle immagini ed è bruttissimo, preferisco evitare le fabbriche ... (il futuro n.d.e.) lo immagino molto difficile, perché non so cosa mi aspetta. "
DI F. R. (citato, udienza 5/3/2009): " ... sono ancora in cura presso l'A.S.L. di Venaria perché appunto ho problemi che non riesco a dormire, sto prendendo farmaci perché continuo a non dormire, le scene si ripetono in continuazione infatti cerco di evitare qualsiasi telegiornale perché già ci penso così più rivedere le scene mi porta comunque a essere molto irritabile infatti in famiglia la stessa cosa ... ".
P.S. (citato, udienza 11/3/2009); dopo il 6/12/2007: " ... io dovevo andare a fare un corso professionale fresatore tornitore ... fin quando facevo la teoria andava tutto bene ... il mio problema era scendere in officina, mettermi lì a lavorare su delle macchine a contatto con il mio ex collega e tutto riporta a quella notte, lì poi mi sono sentito male a scuola e la scuola direttamente ha chiamato l'ambulanza mi hanno portato al pronto soccorso e da lì ho iniziato a prendere farmaci ... mi hanno bloccato la cassa integrazione e io questo mese ho preso 26 euro ... prima facevo una vita regolare una famiglia si lavorava passavo il Natale in famiglia adesso quando arriva il Natale ho paura non faccio neanche più l'albero perché ho paura, l'albero di Natale con le luci, io dall'incidente passavo le mie notti a guardare le mie figlie che dormivano, vegliavo su di loro ... per la paura che scoppiasse qualche incendio in casa ... arrivavo alle 5 del mattino lì prendevo sonno pieno e alle 7 del mattino ero di nuovo in piedi ... quelle poche ore che dormivo mi sognavo di essere in un museo in Egitto e arrivavano queste mummie incontro ... mi sognavo M. che arrivava con un macchinone nero ... mi hanno ricoverato in psichiatria ... nove giorni ... perché vedevo L. che mi passava davanti, vedevo Bruno che passava in macchina e mi salutava, vedevo M. ancora oggi è passato un anno comunque nel portone di casa ho Bruno nudo a braccia aperte che mi guarda, questo tutti i giorni lo vedo ancora adesso ... non mangio più carne bianca petto di pollo tacchino perché mi ricorda il colore della loro carne, erano bianchi ... non vado più all'Auchan a fare la spesa perché il tempo di entrare dentro, passano 10 minuti di orologio e comincio a stare male, attacchi di panico, giramenti di testa, caldo, impazzisco, andavo alle feste della bambine a scuola, non posso più andare perché a sentire le urla dei bambini tutto mi torna in mente quella sera, è brutto"; al momento della testimonianza; " ... non c'è più L. che mi passa davanti, non c'è più M., ma Bruno è sempre sul pianerottolo ... che mi guarda nudo a braccia aperte come l'ho visto quella notte".
P.G. (citato, udienza 11/3/2009); dopo il 6/12/2007: " ... la mia fortuna è stata di avere 2 bimbi piccoli che mi hanno dato la possibilità di girare la pagina, però è difficile, molto difficile, danni fisici no, però mi è capitato anche qui alle prime udienze preliminari di controllare gli estintori, mi è rimasta una sorta di fobia negli ambienti chiusi, se vado al cinema con i bambini li siedo a inizio fila e sto in piedi vicino a un muro perché non riesco a stare seduto ... sarà il tempo a darmi una mano e a poter passare il tutto ... ".
Si devono ora riportare, almeno in parte, anche le parole degli altri quattro lavoratori, sentiti all'udienza del 17/9/2009 (v.).
C.G., saldatore sulla linea 4: " ... mentre andavo verso il rotolo da caricare vidi il signor M. che mi chiamava e urlava e mi disse ... 'ho visto R. in fiamme' ... corsi dietro alla linea 4 ... vidi uscire R. da una porticina ancora avvolto dalle fiamme, feci per spegnere le fiamme e lui urlava che non voleva morire ... era irriconoscibile. Mi gridava: 'non voglio morire! Ci sono gli altri! Ci sono gli altri!' ... una volta spento ... mentre mi giro ... vedo un'altra persona ... uscire dalla linea 5 ... mi rendo conto ... era irriconoscibile anche lui ... era Giuseppe DE M. ... anche lui era avvolto dalle fiamme, ho fatto che spegnere quel poco che era rimasto di indumenti addosso, dopo di che anche lui urlava che cosa aveva in faccia, che cosa aveva in faccia ... vidi la pelle che sembrava che colasse dalle mani ... mi gridavano tutti e due che c'erano gli altri ... io feci che andare verso la linea 5 e vidi che sotto la doccia dell'antincendio c'erano altri ... era il nostro capoturno Rocco M.. Anche lui fra le urla che invocava la moglie, la famiglia ... l'accompagnai anche lui verso gli altri miei colleghi bruciati ... mentre ero là ... sentivo delle urla al di là del fuoco ... corsi verso l'uscita della linea 4 e mentre arrivai nei pressi dell'uscita, vidi uscire dal tunnel S., anche lui irriconoscibile ... Quando sono arrivate le ambulanze ... uscendo ho visto che sopra c'erano S. e L., irriconoscibili anche loro. E abbiamo aspettato i soccorsi tra le urla ... "; continua C.: " ... dall'incidente la mia vita è cambiata totalmente. Non riesco ad avere un rapporto con una persona più di due ore, tre ore, non riesco poi a dormire di notte, continuo a sognare di continuo i miei colleghi deceduti, me li rivedo ancora che girano per la città o in qualsiasi posto di ritrovo ... li immedesimo in altre persone, cioè vedo persone che gli assomigliano e vedo loro, poi mi fermo, penso un po' e dico: 'ma quelli sono morti, te ne devi fare una ragione'. È dovuto forse ai miei rimorsi di coscienza, di non aver fatto tutto il possibile, che magari non ho fatto il possibile per aiutarli, o magari perché io sono vivo e loro morti ... non abito più qua ... mi sono trasferito dai miei per essere più tranquillo ... quest'estate ero al mare e uscendo la sera me li vidi in altre persone. Da quel giorno sto male di nuovo ... questi avvenimenti ci sono ancora, solo che sono più sporadici ... E ho messo in crisi il mio matrimonio, fortunatamente l'ho ripreso ... per i capelli e ho tentato due volte di togliermi la vita.. .prima ero pieno di vita, scherzavo, giocavo, uscivo, non avevo problemi con nessuno. Invece adesso mi sono ritirato in me stesso, non riesco più a fare niente, cerco di stare sempre chiuso in casa e non uscire per niente, possono passare anche mesi, esco sporadicamente ... non riesco a farmi il caffè, prima cucinavo e non riesco nemmeno più a cucinare, non riesco ad accendere il fuoco che ho paura del fuoco ... "; sui gesti anticonservativi: "(prima, n.d.e.) ... mai pensato, perché stavo bene, ero felice, contento. Andavo a lavorare, tornavo a casa da mia moglie ... dopo il 6 dicembre ho cancellato tutto, ero solo io con i miei rimorsi di coscienza ... non riuscivo più a rendere felice mia moglie, non riuscivo più ad avere un rapporto costruttivo con altre persone, ogni minima cosa li aggredivo oppure bisticciavo"; anche C. è in cura alle Molinette.
T.R.G., addetto al carro-ponte e "jolly" riferisce: " ... quella sera mi trovavo al carro-ponte, quando verso l'una o l'una e trenta ho sentito delle urla, ho visto A. BO. urlare: 'aiuto! Al fuoco! Al fuoco!'. Allora da lì ho capito che si trattava di qualcosa di grave, sono sceso dal carro-ponte e sono andato a chiamare subito i miei colleghi G.P. e P. S. e ci siamo messi a correre verso la linea 5, ma quando siamo arrivati là era troppo tardi. Abbiamo visto tutti i miei colleghi, D.M., R. e Bruno S. erano completamente nudi e bruciati. La carne ... cioè il colore della carne era bianca, come il colore del pollo, erano irriconoscibili, li ho conosciuti solamente dalla voce. D.M. si è avvicinato verso di me e mi ha detto: 'G. buttami un po' d'acqua che sto bruciando! Che cosa ho in faccia?', gli ho detto di stare tranquillo che sarebbero arrivati i soccorsi. Ho preso l'idrante che era nella linea 4, di fronte al gabbiotto, l'ho preso, ho aperto l'idrante ma non usciva l'acqua, usciva dal buco, là mi sono sentito qualcosa dentro, impotente ... mi sono tolto il giubbotto e gliel'ho messo sopra, l'ho portato verso fuori. Quando ... ho visto Bruno S. che aveva ancora il maglione ... attaccato al collo e poi ho visto il mio capo Rocco M., che a noi ci trattava come dei figli, era un capo bravissimo, che chiedeva solo di sua moglie: 'chiamate mia moglie!"; dopo l'incidente come è cambiata la sua vita: " ... tanto, perché la notte non riuscivo più a dormire, avevo sempre le immagini di quei ragazzi nella mente. Mi alzavo di notte con l'ansia, attacchi di panico, andavo ... aprivo il frigo, mangiavo tutto quello che c'era nel frigo e vomitavo, mi veniva mal di stomaco. Quando andavo nei locali chiusi venivano gli attacchi di panico, guardavo dove erano le uscite di sicurezza, gli estintori se erano tutti a posto ... non riesco più a mangiare il pollo, quando mia mamma fa da mangiare ... deve fare attenzione che magari quando fa del sugo e brucia qualcosa, subito la mia mente collega quella sera, quella notte ... tragico incidente che ho visto"; riferisce T.R. di avere seguito un corso di formazione, indicato da TK AST, come tornitore e fresatore, corso che non ha potuto terminare per gli attacchi di panico che lo coglievano quando si trovava in officina, con l'odore dell'olio ed i colleghi; di collegare, quando la madre cucina, l'odore della carne bruciata a quella "dei suoi colleghi"; di non essere più in grado di tornare a lavorare in fabbrica.
C.F.D., collaudatore alla linea 4 (la più vicina alla 5: v. in capitolo 1 e in capitolo 4), riferisce che, per una fermata della Linea 4, si trovava nel relativo pulpito insieme a B.P., S.F. e R. quando " ... sbuca(no) dalla campata 5 il signor BO. e gridando, dicendo 'al fuoco' dicendo 'c'è il fuoco, stanno prendendo fuoco' ... abbiamo varcato la campata della linea 5, da lontano abbiamo visto le fiamme che erano ... alte. Sembrava uno scenario di un film. Da lì ci siamo fatti avanti e i primi corpi ... diciamo ci siamo fatti avanti e i primi corpi ... i primi soccorsi ... c'era il signor S. Roberto e L. Angelo, i primi che abbiamo visto, che stavano prendendo fuoco, ci siamo tolti, diciamo le giacche e spegnevamo come potevamo, che si sono poi buttati per terra, erano per terra"; poi C. si allontana con BO. per chiamare aiuto: " ... non l'ho voluto lasciare da solo, perché anche lui piangeva, gridava, era in una situazione che si vedeva che era troppo disperato"; ritornato: " ... non arrivavano i soccorsi, da lì le fiamme erano alte ... erano lì i due corpi che erano per terra, il signor S. Roberto e L., erano diciamo vicino alle fiamme, abbiamo fatto che spostarli più indietro, però non li potevi toccare perché gridavano, si lamentavano, dicevano che avevano male ... tutti ... i vestiti si erano sciolti, erano solo con le scarpe ... al signor L. che era per terra gli era rimasta la cintura, forse ce l'aveva un po' stretta, mi ha detto, gridava solo: 'la cintura, la cintura', ho capito che era un po' stretta, ho fatto per allentarla. Non li potevi toccare perché ... come li toccavi gridavano, questo ce l'ho ancora in mente"; dopo l'arrivo dei soccorsi C. vede Rocco M.: " ... Rocco M. ..continuava a dire ... : avvisate mia moglie, non dite che ... dite che non c'è nulla di preoccupante, ditele che sto bene'. Poi anche venendo incontro c'era D.M. Giuseppe che fermava le persone, ha fermato anche me dicendomi: 'F., dimmi come sono e se sono bruciato, dimmi come sono in faccia', io gli faccio: 'stai tranquillo Giuseppe che non hai niente, una piccola bruciatura qua', cercavo di non dirgli come era la situazione"; continua C.: " ... io non ci ho pensato ho dato subito soccorso, perché a sangue freddo, piangevo sì, ma ero lì che davo una mano agli altri, però quando sono tornato ... a casa ho passato dei giorni ... che non riesco neanche a descriverli ... Sentivi le voci che gridavano 'aiuto, aiuto' da dietro le fiamme ... ma non potevi avanzare perché sentivi dei piccoli scoppi ... sopra c'era il carro-ponte che le fiamme arrivavano sopra ... eravamo impotenti di fare ... qualsiasi cosa, mi ricordo anche ... S.F. aveva steso la manichetta però da lì non usciva l'acqua". C. dichiara quindi: " ... prima ero una persona tranquilla, che faceva le cose normali che fanno tutti gli altri, da quella volta in poi sono diventato più sensibile alle cose, alle cose che succedono"; espone come esempio di essersi sentito male vedendo al telegiornale lo scoppio del treno e l'incendio accaduti a Viareggio e continua: " ... anche i primi periodi ... soffrivo di insonnia ... avevo gli incubi ... mi sento spesso ... sempre la voce ... dei nostri colleghi che gridano 'aiuto"; riferisce di patire i luoghi bui e chiusi; di avere paura delle fiamme, anche di quelle del gas dei fornelli di casa, tanto che alla mattina riscalda il latte nel microonde per non dover accendere il fornello; C. è in cura alle Molinette.
R.P., aiuto operaio alla linea 4, riferisce di essere accorso alla linea 5 a seguito delle grida di aiuto di BO.: " ... quando siamo arrivati lì ... mamma mia! Ho visto proprio una scena spaventosa, ma spaventosa veramente ... abbiamo sentito una voce dall'altra parte che c'era ancora un'altra persona che sarebbe S. Antonino, che ... volevamo avvicinarci ma le fiamme non ci davano il consenso di avvicinarci ... .Abbiamo ... L. Angelo e ... Roberto S., lo abbiamo allontanato dal fuoco, dal pericolo"; poi R. prova ad avvicinarsi a S. dall'altra parte, ma le fiamme non lo lasciano avvicinare; " ... c'era L. che era ... proprio ustionato, non aveva nessun indumento addosso, proprio ustionati, proprio nudi, nudi! E ha detto uno di questi: 'toglimi la cinghia', io ho preso il giubbotto e gliel'ho messo sopra. Poi questa persona mi ha chiesto: 'P. aiutami! Aiutami!' e lì purtroppo mi sono scappate le gambe, perché veramente io quello che potevo fare ... lo farei. Solo che però non ho potuto fare niente più di quello ... (L. e S.) erano per terra, erano a circa 5 o 6 metri dal fuoco"; dopo: " ... questa storia mi ha proprio ossessionato, mi ha ossessionato perché purtroppo mi sta andando male, sia da parte mia, sia dalla compagna che ho ... durante la notte mi sveglio e vedo sempre questa immagine davanti ... con l'ansia tremo ... sono nervoso ... purtroppo mi è successo di tutto. Oltretutto che non vado d'accordo più con la donna ... perché dice: ' ... stai ossessionando anche me '... prima c'era un rapporto bellissimo, regolare sulla parte psicologica, rapporto sessuale. Invece da quando è successo questo non c'è più ... non c'è più accordo ... ho paura, nausea.. .tremo pure ... quando vado nei luoghi chiusi oppure (in) ascensore ... le immagini che io vedo sono S. Roberto, L. Angelo e ... S. Tonino ... quando ci hanno mandato tutti fuori alla fine ... lo hanno tirato fuori questo ragazzo ... non dico ... mi sono messo a piangere ... perché era un ragazzo bravo, si è irrigidito proprio ... come dire ... una cosa spaventosa, guardi!".
Per ciascuno dei lavoratori è stata prodotta una consulenza medica, illustrata e confermata dai medici estensori (v. udienze 1/12/2009, 26/2/2010), con indicazione delle patologie sofferte dai lavoratori sopra indicati ed eziologicamente collegate proprio al reato di incendio, a quanto da loro visto e compiuto - per prestare soccorso ai colleghi - quella notte, ai ricordi divenuti, in alcuni casi, vere e proprie ossessioni, al senso di impotenza per non aver potuto aiutare i colleghi ustionati, ad - irrazionali, ma non per questo meno profondi - sensi di colpa per non avere "fatto" di più ed anche solo per essere vivi di fronte alla morte degli altri, cui erano legati anche da rapporti di amicizia e, in alcuni casi, di affetto (v. in questo senso le loro testimonianze: la Corte non può riportarle integralmente).
Vedremo infra per ognuno la diagnosi e i gradi di invalidità temporanea e permanente sofferta ed indicata dal medico; in generale, appare utile qui riportare quanto riferito dal dr. R.G.d.L. all'udienza del 26/2/2010: " ... entrambi i soggetti (si riferisce a DI F. e P., n.d.e.) ... sono stati accomunati ... da un'esperienza ... come dire limite per quanto riguarda la psicosopportabilità umana, alla quale ovviamente ognuno ha risposto secondo le proprie caratteristiche individuali ... l'esposizione ad una situazione che comporti il rischio per la propria o per l'altrui vita ... che comunque comporti la presenza di una spiccata paura, di un senso marcato di impotenza, nonché di orrore ... e quindi incendi, alluvioni, terremoti ... in entrambi si è sviluppata quella che è una reazione ... comune ... una sintomatologia essenzialmente ansiosa, caratterizzata da una insicurezza, da uno stato di allarme particolarmente pronunciato ... tengo a precisare ... che non si tratta soltanto di un fatto psichico, ma anche di un fatto organico, nel senso che oggi sappiamo che in questi casi esistono delle vere alterazioni anatomiche, anatomo-funzionali, dell'encefalo, del cervello, che sottendono a queste reazioni psicologiche ... (v. nei particolari, nel prosieguo della deposizione, n.d.e.)". Il dr. G.d.L. prosegue poi affermando come, in questi casi, l'individuo tenda a continuamente rivivere l'esperienza, sia di giorno mediante flash-back anche scatenati da suoni, odori, visioni, sia di notte sotto forma di incubi; di come si presenti costantemente all'erta in vista di pericoli; di come diventi irascibile e tenda a rinchiudersi in se stesso.
Appare inoltre utile quanto riportato dal dr. E.B. (v. anche udienza 1/2/2009), nelle sue relazioni mediche riguardanti CH., T.R., C., S.F., R., B.P. e P.S., sul "disturbo post-traumatico da stress": "si contraddistingue come un insieme di sintomi che si sviluppano dopo che il soggetto ha vissuto un evento estremamente traumatico. Il soggetto reagisce a questa esperienza con paura e senso di impotenza e tenta di non ricordarselo, tuttavia l'evento viene vissuto a più riprese ... conseguenza patologica del trauma è appunto il rivivere l'evento traumatico attraverso ricordi o sogni spiacevoli oppure sentirsi o agire come se l'evento stesso dovesse ripetersi, o anche reagire o provare disagio psicologico se si viene a contatto con fattori che, in qualche modo, riproducono aspetti dell'evento. Tutto ciò porta a condotte di evitamento di stimoli che abbiano a che fare con il trauma, ma anche a una minore reattività del soggetto. Infine, sempre per il DSM-TV-TR (v., i criteri richiesti per la diagnosi di quel disturbo, n.d.e.), si riscontrano un incremento dell'eccitabilità, (difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno, irritabilità o scoppi di collera, difficoltà a concentrarsi, ipervigilanza, esagerate risposte di allarme) e un disagio significativo o una compromissione del funzionamento del soggetto". Continua il dr. E.B. analizzando la differenza tra "disturbo post traumatico da stress" ed il "disturbo acuto da stress".
La Corte deve ancora ricordare che tutti i lavoratori qui considerati sono stati ovvero erano ancora, al momento della loro deposizione (v. sopra), in cura presso strutture pubbliche (v., Molinette, Inail ecc.: si richiamano le testimonianze).
Si devono ora esaminare le singole consulenze, in base alle quali la Corte opererà la quantificazione del danno non patrimoniale per ciascuna parte civile, seguendo i parametri economici delle "tabelle" in uso al Tribunale di Milano, del 2009, ricordando che, come già sopra indicato, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte indica proprio in tali "tabelle" uno dei parametri ai quali i giudici di merito possono legittimamente riferirsi per la liquidazione del danno non patrimoniale, derivante "da lesione all'integrità psico-fisica" del soggetto; che le tabelle del 2009 tengono conto delle sopra citate sentenze delle sezioni unite della Corte di Cassazione civile in data 11/11/2008, e quindi della (come esposto nella parte introduttiva delle stesse tabelle) "esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute" proponendo quindi la "liquidazione congiunta" del danno non patrimoniale conseguente alla "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale" così come del danno in termini di "dolore" e di "sofferenza soggettiva"; che le stesse tabelle rappresentano i valori monetari "medi", con possibilità di aumento nei casi specifici, anche oltre il massimo ivi indicato. Anche il danno non patrimoniale "temporaneo" derivante da lesione alla integrità psico-fisica della persona viene indicato nelle stesse tabelle, al 100% di invalidità per ogni giorno da un minimo di € 88,00 ad un massimo di € 132,00.
Per CH., T.R., C., S.F., R., B.P. e P.S. vi è richiesta anche di alcune somme a titolo di danno patrimoniale (costituito da spese mediche sostenute e/oda mancato guadagno dovuto alla chiusura anticipata dello stabilimento di Torino): anche tale danno sarà liquidato a loro favore, considerato che è direttamente conseguente allo stesso reato e che è stato, nel presente dibattimento, interamente provato con i documenti relativi (v. in atti, produzioni avv. Rossini).
La Corte, considerate le differenti percentuali di invalidità permanente indicate dai medici e i differenti periodi di invalidità temporanea, per ciascuna parte civile, ha però adottato un criterio unitario che tiene conto, per tutte queste parti civili, della gravità del reato, in particolare sotto il profilo della responsabilità, come qui accertata, in capo agli imputati, sotto il profilo soggettivo sia doloso che colposo (con colpa cosciente); criterio unitario per la quantificazione che, tenendo conto di tutte le circostanze del fatto-reato che ha causato la lesione, del dolore e della sofferenza in capo alle persone qui considerate, ha comportato un aumento rispetto al minimo indicato nelle tabelle e così: € 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100%; un aumento del 25% per l'invalidità permanente rispetto all'importo indicato in tabella. La Corte ha invece escluso i giorni - richiesti nelle conclusioni precisate - di invalidità temporanea successivi alle consulenze mediche, non avendo modo di accertare fino a quando sia durata o, per ipotesi, tuttora perduri tale invalidità ed in quale percentuale.
Si deve ancora sottolineare che tutte le patologie e i disturbi riscontrati nelle relazioni mediche risultano causalmente collegati al reato - di incendio doloso e colposo - con riferimento al quale le parti civili qui considerate si sono costituite; appare sufficiente sottolineare quanto esposto dalle stesse parti civili e sopra riportato, oltre alle risultanze esposte nelle consulenze mediche infra riportate: assenza di patologie preesistenti, nesso di causalità tra evento traumatico vissuto e disturbo psichiatrico accertato.
I difensori degli imputati hanno obiettato la non risarcibilità di tale danno per la mancanza della contestazione, a carico degli imputati, del reato di lesioni; la Corte rileva che non si procede in questa sede ad accertare il reato di lesioni in capo agli imputati, non contestato dalla Procura della Repubblica (solo al capo A si contestano, sotto il profilo dell'infortunio, anche lesioni di S.F., P.G. e BO.: ma si tratta di lesioni "fisiche", consistite in lievi ustioni e/o difficoltà respiratorie in relazione alle quali non vi è alcuna domanda proposta dalle parti civili); rileva che le parti civili qui esaminate si sono costituite, come si è già indicato sopra, non quali parti offese del reato di lesioni, bensì quali soggetti danneggiati dal reato di incendio; ritiene pertanto tale eccezione del tutto infondata (e v. ancora, sul danno non patrimoniale causato da reato e risarcibile, la sentenza citata nel prossimo paragrafo).
1) CH. G.: si richiama integralmente la relazione medica (dr. E.B., v.) e se ne riportano le conclusioni:
"1) il signor G. CH. è stato (almeno sino al settembre 2008) affetto da un Disturbo Psichiatrico inquadrabile nosograficamente come disturbo post traumatico da stress cronico, di grado moderato e complicato da disturbo depressivo secondo la classificazione del DSM-IV-TR.
Attualmente (9/9/2009, n.d.e.) risulta affetto da un disturbo post traumatico da stress cronico, di grado moderato, secondo DSM-IV-TR.
2) In base ai dati anamnestici raccolti, il soggetto era esente da disturbi psichiatrici di rilevanza clinica e forense in epoca antecedente al trauma subito nella notte tra il 5 e il 6/12/2007.
3) Esiste nesso causale tra l'evento traumatico e il disturbo psichiatrico accertato.
4) Il disturbo post traumatico da stress cronico che ha afflitto e affligge il soggetto ha arrecato sia un danno temporaneo sia un danno permanente.
5) Invalidità Biologica Temporanea:
IBT a parziale 75%: 150 giorni
IBT a parziale 50%: fino al 9/9/2009.
6) Il disturbo post traumatico da stress, cronico, di grado moderato, rappresenta un danno biologico permanente, di natura psichica, quantificabile nella misura del 25% ... facendo riferimento alla manualistica ed alla letteratura medico-legale recente sulla quantificazione del danno psichico. "
E così:
per la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle del Tribunale di Milano (2009), calcolando € 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% ed effettuando l'aumento del 25% sull'importo dell'invalidità permanente del 25%, considerato che CH., nato nel 1977, aveva 30 anni al fatto:
€ 75 x 150 gg = € 11.250,00
€ 50 x 480 gg = € 24.000,00
€ 101.919,00 + 25% = € 127.398,80
per un totale di € 162.648,80 per il danno biologico, devalutato al 6/12/2007 = € 153.825,98, rivalutato (anno per anno) con interessi legali ad oggi = € 174.464,51;
per la liquidazione del danno patrimoniale (v. documentazione in atti) € 11.657,82 a titolo di mancato guadagno ed € 83,20 a titolo di spese mediche sostenute; per un totale di € 11.741,00 con rivalutazione (anno per anno) ed interessi legali dal 30/6/2008 ad oggi per un totale di € 12.832,48; con un totale, per il danno non patrimoniale e patrimoniale derivante dal reato di cui ai capi sub C e sub E, di € 187.296,99; arrotondato ad € 187.300,00.
(in dispositivo sono indicati ulteriori € 50.000,000, sui quali v. nel prossimo paragrafo).
2) T.R. G.: si richiama integralmente la relazione medica (dr. E.B., v.) e se ne riportano le conclusioni:
"1) il signor G. T.R.è stato (almeno sino al settembre 2008) affetto da un Disturbo Psichiatrico inquadrabile nosograficamente come disturbo post traumatico da stress cronico, di grado grave e complicato da disturbo depressivo secondo la classificazione del DSM-IV-TR.
Attualmente (9/9/2009, n.d.e.) risulta affetto da un disturbo post traumatico da stress cronico, di grado moderato, secondo DSM-IV-TR.
2) In base ai dati anamnestici raccolti, il soggetto era esente da disturbi psichiatrici di rilevanza clinica e forense in epoca antecedente al trauma subito nella notte tra il 5 e il 6/12/2007.
3) Esiste nesso causale tra l'evento traumatico e il disturbo psichiatrico accertato.
4) Il disturbo post traumatico da stress cronico che ha afflitto e affligge il soggetto ha arrecato sia un danno temporaneo sia un danno permanente.
5) Invalidità Biologica Temporanea:
IBT a parziale 75%: 150 giorni
IBT a parziale 25%: fino al 9/9/2009.
6) Il disturbo post traumatico da stress, cronico, di grado moderato, rappresenta un danno biologico permanente, di natura psichica, quantificabile nella misura del 25% ... facendo riferimento alla manualistica ed alla letteratura medico-legale recente sulla quantificazione del danno psichico. "
E così:
per la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle del Tribunale di Milano (2009), calcolando € 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% ed effettuando l'aumento del 25% sull'importo dell'invalidità permanente del 25%, considerato che T.R., nato nel 1981, aveva 26 anni al fatto:
€ 75 x 150 = € 11.250,00
€ 25x480 = € 12.000,00
€ 104.303,00 + 25% = € 130.378,80
per un totale di € 153.628,80 per il danno biologico, devalutato al 6/12/2007 = € 145.295,27, rivalutato (anno per anno) con interessi legali ad oggi = € 164.789,25;
per la liquidazione del danno patrimoniale (v. documentazione in atti) € 5.998,59 a titolo di mancato guadagno ed € 52,50 a titolo di spese mediche sostenute, per un totale di € 6.051,10 con rivalutazione (anno per anno) ed interessi legali dal 30/6/2008 ad oggi per un totale di € 6.613,63; con un totale, per il danno non patrimoniale e patrimoniale derivante dal reato di cui ai capi sub C e sub E, di € 171.402,90; arrotondato ad € 171.400,00.
(in dispositivo sono indicati ulteriori € 50.000,000, sui quali v. nel prossimo paragrafo).
3) C.F.D.: si richiama integralmente la relazione medica (dr. E.B., v.) e se ne riportano le conclusioni:
"1) il signor F.D. C. è stato (almeno sino al settembre 2008) affetto da un Disturbo Psichiatrico inquadrabile nosograficamente come disturbo post traumatico da stress cronico, di grado moderato, secondo la classificazione del DSM-IV-TR.
Attualmente (9/9/2009, n.d.e.) risulta affetto da un disturbo dell'adattamento, con ansia, cronico, di grado moderato, secondo DSM-IVA-TR.
2) In base ai dati anamnestici raccolti, il soggetto era esente da disturbi psichiatrici di rilevanza clinica e forense in epoca antecedente al trauma subito nella notte tra il 5 e il 6/12/2007.
3) Esiste nesso causale tra l'evento traumatico e il disturbo psichiatrico accertato.
4) Il disturbo post traumatico da stress cronico, di grado moderato che ha afflitto in precedenza e il disturbo dell'adattamento con ansia, cronico, di grado moderato che ora affligge il soggetto hanno arrecato sia un danno temporaneo sia un danno permanente.
5)Invalidità Biologica Temporanea: IBT a parziale 50%: 90 giorni IBT a parziale 25%: 90 giorni IBT a parziale 15%: fino al 9/9/2009.
6) Il disturbo dell'adattamento, con ansia, cronico, di grado moderato, rappresenta un danno biologico permanente, di natura psichica, quantificabile nella misura del 10%.. .facendo riferimento alla manualistica ed alla letteratura medico-legale recente sulla quantificazione del danno psichico. "
E così:
per la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle del Tribunale di Milano (2009), calcolando € 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% ed effettuando l'aumento del 25% sull'importo dell'invalidità permanente del 10%, considerato che C., nato nel 1979, aveva 28 anni al fatto:
€ 50 x gg 90 = € 4.500,00
€ 25 x gg. 90 = € 2.250,00
€ 15 xgg 450 = €6.750,00
€ 21.839,00 + 25% = € 27.298,80
per un totale di € 40.798,80 per il danno biologico, devalutato al 6/12/2007 = € 38.585,69, rivalutato (anno per anno) con interessi legali ad oggi = € 43.762,66;
per la liquidazione del danno patrimoniale (v. documentazione in atti) € 6.155,71 a titolo di mancato guadagno, € 30,25 a titolo di spese mediche sostenute, per un totale di € 6.186,00 con rivalutazione (anno per anno) ed interessi legali dal 30/6/2008 ad oggi per un totale di € 6.761,07 quale liquidazione del danno patrimoniale;
con un totale, per il danno non patrimoniale e patrimoniale derivante dal reato di cui ai capi sub C e sub E, di € 50.523,70; arrotondato ad € 50.525,00.
(in dispositivo sono indicati ulteriori € 50.000,000, sui quali v. nel prossimo paragrafo).
4) S.F.: si richiama integralmente la relazione medica (dr. E.B., v.) e se ne riportano le conclusioni:
"1) il signor S.F. è stato (almeno sino al settembre 2008) affetto da un Disturbo Psichiatrico inquadrabile nosograficamente come disturbo post traumatico da stress cronico, di grado lieve, secondo la classificazione del DSM-TV-TR.
Attualmente (9/9/2009, n.d.e.) risulta affetto da un disturbo dell'adattamento, con ansia, cronico, di grado lieve, secondo DSM-TVA-TR.
2) In base ai dati anamnestici raccolti, il soggetto era esente da disturbi psichiatrici di rilevanza clinica e forense in epoca antecedente al trauma subito nella notte tra il 5 e il 6/12/2007.
3) Esiste nesso causale tra l'evento traumatico e il disturbo psichiatrico accertato.
4) Il disturbo post traumatico da stress cronico, di grado lieve che ha afflitto in precedenza e il disturbo dell'adattamento con ansia, cronico, di grado lieve che ora affligge il soggetto hanno arrecato sia un danno temporaneo sia un danno permanente.
5) Invalidità Biologica Temporanea:
IBT a parziale 50%: 60 giorni
IBT a parziale 25%: 60 giorni
IBT a parziale 10%: fino al 9/9/2009.
6) Il disturbo dell'adattamento, con ansia, cronico, di grado lieve, rappresenta un danno biologico permanente, di natura psichica, quantificabile nella misura del 5%> ... facendo riferimento alla manualistica ed alla letteratura medico-legale recente sulla quantificazione del danno psichico. "
E così:
per la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle del Tribunale di Milano (2009), calcolando € 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% ed effettuando l'aumento del 25% sul minimo importo dell'invalidità permanente del 5%, considerato che S.F., nato nel 1983, aveva 24 anni al fatto:
€ 50 x gg 60 = € 3.000,00
€ 25xgg60 = € 1.500,00
€ 10 x gg 540 = € 5.400,00
€ 7.398,00 + 25 % = € 9.247,50
per un totale di € 19.147,50 per il danno biologico, devalutato al 6/12/2007 = € 18.108,85, rivalutato (anno per anno) con interessi legali ad oggi = € 20.538,48;
per la liquidazione del danno patrimoniale (v. documentazione in atti) € 5.962,61 a titolo di mancato guadagno, con rivalutazione (anno per anno) ed interessi legali dal 30/6/2008 ad oggi = € 6.516,91;
con un totale, per il danno non patrimoniale e patrimoniale derivante dal reato di cui ai capi sub C e sub E, di € 27.055,40; arrotondato ad € 27.055,00.
(in dispositivo sono indicati ulteriori € 50.000,000, sui quali v. nel prossimo paragrafo).
5) R. P.; si richiama integralmente la relazione medica (dr. E.B., v.) e se ne riportano le conclusioni:
"1) il signor P. R. è stato (almeno sino al settembre 2008) affetto da un Disturbo Psichiatrico inquadrabile nosograficamente come disturbo post traumatico da stress cronico, di grado moderato secondo la classificazione del DSM-IV-TR.
Attualmente (9/9/2009, n.d.e.) risulta affetto da un disturbo post traumatico da stress cronico, di grado lieve, secondo DSM-IV-TR.
2) In base ai dati anamnestici raccolti, il soggetto era esente da disturbi psichiatrici di rilevanza clinica e forense in epoca antecedente al trauma subito nella notte tra il 5 e il 6/12/2007.
3) Esiste nesso causale tra l'evento traumatico e il disturbo psichiatrico accertato.
4) Il disturbo post traumatico da stress cronico che ha afflitto e affligge il soggetto ha arrecato sia un danno temporaneo sia un danno permanente.
5) Invalidità Biologica Temporanea:
IBT a parziale 50%: 150 giorni
IBT a parziale 25%: fino al 9/9/2009.
6) Il disturbo post traumatico da stress, cronico, di grado lieve, rappresenta un danno biologico permanente, di natura psichica, quantificabile nella misura del 18% ... facendo riferimento alla manualistica ed alla letteratura medico-legale recente sulla quantificazione del danno psichico. "
E così:
per la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle del Tribunale di Milano (2009), calcolando € 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% ed effettuando l'aumento del 25% sul minimo importo dell'invalidità permanente del 18%, considerato che R., nato nel 1951, aveva 56 anni al fatto:
€ 50 x gg 150 = € 7.500,00
€ 25 x gg 480 = € 12.000,00
€ 47.888,00 + 25% = € 59.860,00
per un totale di € 79.360,00 per il danno biologico, devalutato al 6/12/2007 = € 75.055,15, rivalutato (anno per anno) con interessi legali ad oggi = € 85.125,15;
per la liquidazione del danno patrimoniale (v. documentazione in atti) € 5.635,61 a titolo di mancato guadagno ed € 141,11 a titolo di spese mediche sostenute per un totale di € 5.776,70 con rivalutazione ed interessi legali dal 30/6/2008 ad oggi = € 6.313,72;
con un totale, per il danno non patrimoniale e patrimoniale derivante dal reato di cui ai capi sub C e sub E, di € 91.438,90; arrotondato ad € 91.450,00.
(in dispositivo sono indicati ulteriori € 50.000,000, sui quali v. nel prossimo paragrafo).
6) B.P.: si richiama integralmente la relazione medica (dr. E.B., v.) e se ne riportano le conclusioni:
"1) il signor B.P. è stato (almeno sino al settembre 2008) affetto da un Disturbo Psichiatrico inquadrabile nosograficamente come disturbo post traumatico da stress cronico di grado moderato, complicato da disturbo depressivo, secondo la classificazione del DSM-IV-TR.
Attualmente (9/9/2009, n.d.e.) risulta affetto da un disturbo post traumatico da stress cronico, di grado lieve, secondo DSM-IV-TR.
2) In base ai dati anamnestici raccolti, il soggetto era esente da disturbi psichiatrici di rilevanza clinica e forense in epoca antecedente al trauma subito nella notte tra il 5 e il 6/12/2007.
3) Esiste nesso causale tra l'evento traumatico e il disturbo psichiatrico accertato.
4) Il disturbo post traumatico da stress cronico che ha afflitto e affligge il soggetto ha arrecato sia un danno temporaneo sia un danno permanente.
5) Invalidità Biologica Temporanea:
IBT totale 100%: 61 giorni
IBT a parziale 50%: 150 giorni
IBT a parziale 25%: fino al 9/9/2009.
6) Il disturbo post traumatico da stress, cronico, di grado lieve, rappresenta un danno biologico permanente, di natura psichica, quantificabile nella misura del 18% ... facendo riferimento alla manualistica ed alla letteratura medico-legale recente sulla quantificazione del danno psichico. "
E così:
per la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle del Tribunale di Milano (2009), calcolando € 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% ed effettuando l'aumento del 25% sull'importo dell'invalidità permanente del 18% e considerato che B.P., nato nel 1965, aveva 42 anni al fatto:
€ 100xgg61 =€6.100,00
€ 50 x 150 = € 7.500,00
€ 25x420 = € 10.500,00
€ 52.511,00 + 25% = € 65.638,80
per un totale di € 89.738,80 per il danno biologico, devalutato al 6/12/2007, = € 84.870,95, rivalutato (anno per anno) con interessi legali ad oggi = € 96.257,92;
per la liquidazione del danno patrimoniale (v. documentazione in atti) € 7.055,51 a titolo di mancato guadagno, € 423,42 a titolo di spese mediche sostenute, per un totale di € 7.478,90, con rivalutazione ed interessi legali dal 30/6/2008 = € 8.174,16;
con un totale, per il danno non patrimoniale e patrimoniale derivante dal reato di cui ai capi sub C e sub E, di € 104.432,10; arrotondato ad € 104.430,00.
(in dispositivo sono indicati ulteriori € 50.000,000, sui quali v. nel prossimo paragrafo).
7) P.S.: si richiama integralmente la relazione medica (dr. E.B., v.) e se ne riportano le conclusioni:
" 1) il signor P.S. è stato (almeno sino al settembre 2008) affetto da un Disturbo Psichiatrico inquadrabile nosograficamente come disturbo post traumatico da stress cronico, grave, complicato da disturbo depressivo, secondo la classificazione del DSM-IV-TR.
Attualmente (9/9/2009, n.d.e.) risulta affetto da un disturbo post traumatico da stress cronico, di grado moderato, secondo DSM-IV-TR.
2) In base ai dati anamnestici raccolti, il soggetto era esente da disturbi psichiatrici di rilevanza clinica e forense in epoca antecedente al trauma subito nella notte tra il 5 e il 6/12/2007.
3) Esiste nesso causale tra l'evento traumatico e il disturbo psichiatrico accertato.
4) Il disturbo post traumatico da stress cronico che ha afflitto e affligge il soggetto ha arrecato sia un danno temporaneo sia un danno permanente.
5) Invalidità Biologica Temporanea:
IBT totale 100%: 47giorni
IBT a parziale 75%: 150 giorni
IBT a parziale 50%: fino al 9/9/2009.
6) Il disturbo post traumatico da stress, cronico, di grado moderato, rappresenta un danno biologico permanente, di natura psichica, quantificabile nella misura del 25% ... facendo riferimento alla manualistica ed alla letteratura medico-legale recente sulla quantificazione del danno psichico."
E così:
per la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle del Tribunale di Milano (2009), calcolando € 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% ed effettuando l'aumento del 25% sull'importo dell'invalidità permanente, del 25%, considerato che P.S., nato nel 1975, aveva 32 anni al fatto:
€ 100 x gg 47 = € 4.700,00
€ 75xgg 150 = € 11.250,00
€ 50 x gg 437 = € 21.850,00
€ 100.727,00 + 25% = € 125.908,80
per un totale di € 163.708,80 per il danno biologico, devalutato al 6/12/2007 = € 154.828,48, rivalutato (anno per anno) con interessi legali ad oggi = € 175.601,51;
per la liquidazione del danno patrimoniale (v. documentazione in atti), € 7.353,50 a titolo di mancato guadagno, € 87,45 a titolo di spese mediche documentate, per un totale di € 7.440,50 con rivalutazione ed interessi legali dal 30/6/2008 = € 8.132,19;
con un totale, per il danno non patrimoniale e patrimoniale derivante dal reato di cui ai capi sub C e sub E, di € 183.733,70; arrotondato ad € 183.735,00.
(in dispositivo sono indicati ulteriori € 50.000,000, sui quali v. nel prossimo paragrafo).
8) P.G.: si richiama integralmente la relazione medica (dr. G.d.L., in data 30/12/2008, con aggiornamento in data 1/3/2010, v.) e se ne riportano alcuni, fondamentali stralci:
" ... i disturbi si strutturavano nel tempo in una vera e propria malattia psichica conclamata, definibile come disturbo d'ansia non altrimenti specificato secondo DSM-IV-TR ... (secondo l'aggiornamento n.d.e.): ... disturbo d'ansia N.A.S. con note depressive ...
la malattia da lesione è delimitabile in una dozzina di mesi ad oggi, da considerarsi per metà ad incapacità biologica temporanea parziale massima al 50% e per metà a parziale minima al 25% ...
Il danno biologico del periziando, già quantificato intorno al 6% nella mia precedente relazione.. .può essere valutato al sette-otto per cento ...
Alla luce della raccolta anamnestica, della connessione causale sotto forma di compatibilità cronologica e clinica, tenuto conto del rapporto tra fatti accaduti e conseguenze psicofisiche, previo confronto con la personalità del soggetto e lo stato anteriore, esaminata la documentazione disponibile, visitato il periziando, si conclude dunque per la sussistenza della malattia psichica nei termini testé enunciati, da ricondurre interamente alle vicende per cui è causa"
E così:
per la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle del Tribunale di Milano (2009), calcolando € 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% ed effettuando l'aumento del 25% sul minimo importo dell'invalidità permanente del 6%, considerato che P.G., nato nel 1970, aveva 37 anni al fatto:
€ 50 x gg 180 = € 9.000,00
€ 25 x gg 180 = € 4.500,00
€ 9.037,00 + 25% = € 11.296,30
per un totale di € 24.796,30 per il danno biologico, devalutato al 6/12/2007 = € 23.451,23, rivalutato (anno per anno) con interessi legali ad oggi = € 26.597,64 arrotondato ad € 26.600,00.
Si tratta del danno non patrimoniale derivante dal reato di cui ai capi sub C e sub E.
(in dispositivo sono indicati ulteriori € 50.000,000, sui quali v. nel prossimo paragrafo).
9) DI F. R.: si richiama integralmente la relazione medica (dr. G.d.L., in data 14/7/2008, con aggiornamento in data 1/3/2010, v.) e se ne riportano alcuni, fondamentali stralci:
"La sintomatologia accusata ed il quadro clinico consentono di inserire il medesimo nel disturbo post traumatico da stress secondo DSM-IV-TR ... considerato il tempo trascorso e l'intensità sintomatologica, la patologia può essere considerata cronica ...
la natura e le caratteristiche dell'evento, la documentazione prodotta, l'anamnesi con valutazione dello stato anteriore, l'esame neuropsichiatrico effettuato, soddisfano il nesso di causalità tra i fatti avvenuti e le alterazioni psicopatologiche riportate; sotto forma di compatibilità cronologica e clinica, intesa secondo la comune criteriologia medico-legale come adeguatezza qualitativa e quantitativa degli eventi a produrre danno ...
La malattia traumatica è definibile in sette mesi, dall'esordio dei sintomi soggettivi subito dopo l'evento fino alla stabilizzazione, non guarigione, della malattia. Tale periodo va considerato totalmente ad incapacità biologica temporanea parziale massima al 50%, tenuto conto della gravità del fatto traumatico e dell'intensità dei sintomi denunciati ...
E danno biologico psichico dell'interessato ... è oggi valutabile, secondo i comuni riferimenti ... al nove-dieci per cento"
E così:
per la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle del Tribunale di Milano (2009), calcolando € 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% ed effettuando l'aumento del 25% sul minimo importo dell'invalidità permanente, del 9,5%, considerato che DI F., nato nel 1977, aveva 30 anni al fatto:
€ 50 x gg 210 = € 10.500,00
€ 19.787,50 + 25% = € 24.734,40
per un totale di € 35.234,40 per il danno biologico, devalutato al 6/12/2007 = € 33.323,12, rivalutato (anno per anno) con interessi legali ad oggi = € 37.794,02, arrotondato ad € 37.795,00.
Si tratta del danno non patrimoniale derivante dal reato di cui ai capi sub C e sub E.
(in dispositivo sono indicati ulteriori € 50.000,000, sui quali v. nel prossimo paragrafo).
Ne consegue, a conclusione di questo paragrafo, la condanna degli imputati, in solido fra loro e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI
TERNI s.p.a., al pagamento delle seguenti somme:
-a favore di CH. G. | € 187.300,00; |
-a favore di T.R. G. | € 171.400,00; |
-a favore di C. F.D. | € 50.525,00; |
-a favore di S.F. | € 27.055,00; |
-a favore di R. P. | € 91.450,00; |
-a favore di B.P. | € 104.430,00; |
-a favore di P.S. | € 183.735,00; |
-a favore di P.G. | € 26.600,00; |
-a favore di DI F. R. | € 37.795,00. |
Sussistono i giustificati motivi idonei a dichiarare la provvisoria esecutorietà di tali condanne, ex art. 540, 1° comma, c.p.p., considerate le precarie condizioni economiche delle parti civili (come da loro riferite durante le testimonianze, v.), il tempo trascorso dalla lesione subita, il cronicizzarsi delle patologie che rende più difficile il loro reinserimento nel mondo del lavoro.
Consegue a tale statuizione civile la condanna degli stessi imputati, in solido fra loro e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. anche al pagamento delle spese di costituzione e difesa a favore delle stesse parti civili ex art. 541 c.p.p. ( per la liquidazione si provvede in apposito capitolo, v. infra).
19.4 Lavoratori costituiti con riferimento al reato sub A).
La Corte deve qui richiamare quanto già esposto nella parte motiva precedente e in particolare nei capitoli 11 e 16 in relazione al reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, aggravato, di cui all'art. 437 c.p.
La Corte deve in particolare qui ricordare che si tratta di un delitto doloso ricompreso nel titolo VI del codice penale, tra i delitti "contro l'incolumità pubblica"; che è un reato di pericolo "presunto" (presunzione peraltro temperata dalla necessaria ricorrenza del principio di offensività) "nel senso che dalla conformità della condotta del soggetto agente al modello legale il legislatore ha già presunto la sussistenza del predetto pericolo" (così Corte di Cassazione, sentenza n. 6396/2005); che tale pericolo "non deve interessare necessariamente la collettività dei cittadini o, comunque, un numero rilevante di persone, in quanto la tutela si estende anche all'incolumità dei singoli lavoratori, come si evince dall'interpretazione letterale della rubrica della disposizione in esame e dalla lettura logico-sistematica del secondo comma dell'art. 437 c.p., che configura un'aggravante del reato sussistente anche nell'ipotesi in cui si verifichi un infortunio individuale sul lavoro " (sentenza appena citata); che "il primo comma dell'art. 437 c.p. prevede un delitto doloso di pericolo (di infortunio e/o disastro) che si consuma all'atto della 'omissione' o 'rimozione' dolosa, mentre il secondo comma della stessa norma introduce l'aggravante per il caso in cui l'infortunio e/o il disastro abbiano effettivamente a prodursi come conseguenza della condotta di cui al comma 1" (Corte di Cassazione, sentenza n. 20370/2006); che l'interesse tutelato dalla norma (e v. in capitolo 16, in cui si tratta la questione del concorso tra il reato di cui all'art. 437 c.p. e quello di cui all'art. 589 2° comma c.p.) è la pubblica incolumità con specifico riferimento all'ambiente di lavoro; che si tratta di reato plurioffensivo (v. subito infra); che è un reato di "mera condotta", nella forma omissiva classificabile come reato omissivo proprio che si consuma nel momento in cui si è verificata l'omissione ed ha carattere permanente. Nel caso di specie, secondo la contestazione, il reato si è consumato nel giugno 2006 (dopo l'incendio nello stabilimento NIROSTA di Krefeld, v. sopra in vari capitoli) ed è perdurato sino al verificarsi dell'evento di cui al secondo comma, il 6/12/2007.
Ciò premesso, si deve in primo luogo verificare se sia ravvisabile un danno non patrimoniale derivante da un reato di pericolo.
Rispondono affermativamente a tale questione (dopo una lunga e contrastata elaborazione giurisprudenziale) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile con la sentenza n. 2512/2002; che statuiscono anche - questo era il punto loro sottoposto specificamente - la risarcibilità del "danno morale" anche in assenza di lesioni all'integrità psico-fisica del soggetto: " ... contesta la tesi che il danno morale possa essere risarcito anche in assenza di danno biologico (o di altro evento produttivo di danno patrimoniale), che è appunto la questione di massima determinante l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite; questione che dopo la pronuncia della Corte ambrosiana ha ricevuto risposta negativa da parte della III sezione civile di questa Corte, con le sentenze 24/5/1997 n. 4631 e 20/6/1997 n. 5530, fondamentalmente sulla base delle sentenze n. 184 del 1986 e n. 37 del 1994 della Corte Costituzionale, affermando che il danno morale soggettivo inteso quale transeunte turbamento psicologico è, al pari del danno patrimoniale in senso stretto, danno-conseguenza, risarcibile solo ove derivi una menomazione dell'integrità fisica dell'offeso o da altro tipo di evento produttivo di danno patrimoniale.
Pertanto nel caso di compromissione anche grave della salubrità dell'ambiente, derivante da immissioni di una sostanza altamente tossica (nella specie diossina) a seguito di disastro colposo, il turbamento psichico subito dalla generalità delle persone costrette a sottoporsi a periodici controlli sanitari a seguito dell'esposizione a quantità imprecisate della detta sostanza, con conseguente limitazione della propria libertà di azione e di vita, non è risarcibile in via autonoma quale danno morale sopportato in eguale misura da ciascuno dei soggetti coinvolti nel disastro, ove non costituisca conseguenza della menomazione specificamente subita da ciascuno di essi nella propria integrità psico-fisica.
Ma la stessa sezione ... ha dubitato dell'esattezza del principio ... ed ha sollecitato un ulteriore approfondimento da parte delle S.U., con ordinanza 24/3/2000, la cui ampia ed articolata motivazione ha precisato motivi di perplessità attinenti: all'interpretazione della dicotomia danno-evento, danno-conseguenza, dovendosi escludere che il danno-evento, delineato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 184 del 1986, si esaurisca nella menomazione psico-fisica propria del danno, biologico, senza comprendere anche eventuali lesioni suscettibili di tutela aquiliana diretta ed autonoma rispetto a quella indiretta ed indifferenziata apprestata dalla legge sull'inquinamento; alla eventuale strumentalizzazione della suddetta interpretazione al fine di evitare un'illimitata proliferazione di azioni risarcitone; alla autonoma risarcibilità del danno morale, secondo l'unica condizione (artt. 2059 c.c. e 185 c.p.) che esso consista nel perturbamento psichico della vittima causato da un reato; alla stessa utilità o necessità, allo scopo richiesto, della dicotomia danni-eventi e danni-conseguenze.
... va subito affermato che le Sezioni Unite optano per il principio opposto a quello di cui alle citate sentenze n. 4631 e 5530 del 1997, ritenendo che il danno morale soggettivo sia risarcibile anche in assenza di danno biologico o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, in virtù delle considerazioni esposte nell'ordinanza di rimessione, completate da alcuni ulteriori rilievi ...
... l'art. 185 c.p. non richiede, oltre al perturbamento psichico della vittima, anche il verificarsi di un distinto evento di danno incluso nella fattispecie incriminatrice e, in detto contesto normativo, pure accogliendo del danno non patrimoniale la nozione ristretta, concludono nel senso che a favore della tesi della risarcibilità concorrono i diversi elementi dell'idoneità del fatto a ledere l'interesse protetto della norma penale; della incidenza di esso su una posizione soggettiva; della compatibilità del risarcimento con i reati di pericolo; della riconosciuta possibilità di risarcire il perturbamento psichico dei titolari di interessi suscettibili di essere compromessi da reati plurioffensivi, categoria nella quale si ascrivono i reati contro la pubblica incolumità.
... del resto, la stessa dicotomia danno-evento e danno-conseguenza appare, quantomeno per la tematica di cui trattasi, una mera sovrastruttura teorica, dal momento che l'art. 2059 c.c. pone come unico presupposto di risarcibilità del danno morale la configurabilità di un fatto-reato, rinviando all'art. 185 c.p. che, a sua volta, rimanda alle singole fattispecie delittuose ed oltre al turbamento psichico della vittima non pone altre condizioni, tantomeno la presenza di un distinto evento di danno.
Ma decisiva per la soluzione della questione è la natura del reato ex art. 449 c.p.: delitto colposo di pericolo presunto (nel senso che il pericolo è implicito nella condotta e nessuna ulteriore dimostrazione deve essere fornita circa l'insorgenza effettiva del rischio per la pubblica incolumità) ma, soprattutto, reato plurioffensivo, in quanto con l'offesa al bene pubblico immateriale ed unitario dell'ambiente (Corte Cost. 30/12/1987 n. 641), di cui è titolare l'intera collettività, concorre sempre l'offesa per quei soggetti singoli i quali, per la loro relazione con un determinato habitat (nel senso che ivi risiedono e/o svolgono attività lavorativa), patiscono un pericolo astratto di attentato alla loro sfera individuale.
Ne consegue che essendo pacifica la risarcibilità del danno morale nel caso di reati di pericolo o plurioffensivi, non sussiste alcuna ragione, logica e/o giuridica, per negare tale risarcibilità ove il soggetto offeso, pur in assenza di una lesione alla salute, provi di avere subito un turbamento psichico ... .Conclusione, questa, in sintonia con la più recente giurisprudenza di questa Corte in materia risarcitoria; al riguardo, è sufficiente il richiamo alle sentenze 27/7/2001 n. 10291, che ammette incondizionatamente il risarcimento del danno morale per i prossimi congiunti dell'offeso da lesioni colpose e 7/6/2000 n. 7713, secondo cui la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione danno-evento, indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno-conseguenza). "
Applicando i principi enunciati dalla Suprema Corte si deve quindi affermare che i lavoratori qui costituiti parti civili con riferimento all'art. 437 c.p. corrispondono ai "soggetti singoli" che, per la loro particolare relazione -consistente nel caso di specie nell'avere lavorato nello stabilimento di Torino, come dipendenti, nel periodo (v. anche infra su questo) di permanenza del reato - da giugno 2006 sino al momento precedente il verificarsi dell'evento aggravante, 6/12/2007 - hanno patito "un pericolo astratto di attentato alla loro sfera individuale". Si deve aggiungere che, nel caso di specie, questo "pericolo astratto di attentato alla loro sfera individuale" si è verificato, per gli stessi soggetti singoli, anche e direttamente con il consumarsi dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 437 c.p.
La "sfera individuale" oggetto di "attentato" in capo ai singoli soggetti corrisponde, nel caso di specie, alla loro integrità psico-fisica in particolare nel luogo di lavoro, direttamente tutelata dalla Costituzione agli articoli 2 - diritti inviolabili dell'uomo - 32 - tutela della salute - 35 - tutela del lavoro - 41 -"L'iniziativa economica è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". Senza dimenticare che il nostro Paese è, secondo il primo articolo della Costituzione, una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
Richiamando qui - tutto - quanto diffusamente esposto nella parte motiva precedente, si deve ricordare, in fatto, che il ritenuto ed accertato delitto di cui all'art. 437 c.p., consistito nel caso di specie nel non avere installato un impianto di rilevazione e di spegnimento automatico - anche - nella zona di entrata della linea 5, costituiva un perenne (dal giugno 2006: ma la corretta contestazione temporale si riferisce al profilo soggettivo del reato e non a quello oggettivo - cioè all'esistenza del rischio in concreto) e reale rischio incendio le cui potenzialità lesive dell'incolumità fisica non erano circoscritte ai soli lavoratori addetti a quell'impianto, ma si estendevano a tutti i lavoratori che prestavano la loro attività nello stabilimento di Torino; affermazione, quest'ultima, che se si può trarre dai cambi di mansioni, dagli operai utilizzati come jolly, dall'accorrere di tutti gli operai presenti in occasione dei frequenti incendi (v. capitolo 5), è stata drammaticamente confermata nei fatti, perché sappiamo che né Rocco M. (che ha lavorato in quell'acciaieria per una vita, ma mai alle linee di trattamento) né S. Bruno erano addetti a quell'impianto; eppure hanno perso la vita a seguito dell'incendio del 6/12/2007.
Condizione, quindi, di rischio, in particolare di rischio incendio, che era potenzialmente lesiva dell'integrità fisica di tutti i lavoratori dello stabilimento ed era anche da essi percepita, come loro stessi hanno riferito più volte nel corso delle testimonianze rese nel presente dibattimento (v., soprattutto, in capitolo 5; ma v. anche le loro complete testimonianze, di cui alle trascrizioni che la Corte non può riportare integralmente, nonché quanto dichiarato in dibattimento dai congiunti delle vittime); percezione, anzi meglio vera e propria consapevolezza di una condizione di lavoro degradata (come tale incidente anche sulla loro dignità di persone e di lavoratori) e sempre in via di peggioramento (nell'arco temporale segnato al capo sub A) sotto il profilo della sicurezza, soprattutto della sicurezza antincendio, a causa della frequenza con la quale si verificavano, nello stabilimento, incendi, focolai di incendi, principi di incendi (v. capitolo 5); consapevolezza quindi di una quotidiana esposizione ad un concreto pericolo di lesioni alla loro incolumità fisica, alla loro vita. Consapevolezza drammaticamente confermata da quanto accaduto il 6/12/2007, costituente il 2° comma dell'art. 437 c.p.
Ebbene, la Corte ritiene che tale consapevolezza, peraltro corrispondente alla realtà dei fatti, considerate le effettive condizioni di lavoro presenti nello stabilimento in quel periodo (v. sempre capitolo 5), poi confermata dalla drammaticità dell'evento, abbia costituito, per tutte le parti civili qui in esame, un profondo turbamento, una sofferenza psichica, un disagio continuo, un timore serpeggiante; turbamento, sofferenza, disagio e timore che hanno poi trovato drammatica conferma nell'evento accaduto il 6/12/2007; turbamento, sofferenza, disagio, timore idonei ad essere risarciti quale danno morale direttamente derivante dal reato commesso.
Risarcimento che non appare agevole né immediato quantificare monetariamente, individuando appositi parametri ai quali ancorarsi: la Corte ritiene che a tale determinazione si possa pervenire considerando (come indicato dalle stesse parti civili) il periodo di tempo (da giugno 2006 al 6/12/2007) contestato al capo A), ritenendo quindi che proprio durante quel periodo i lavoratori fossero esposti al rischio incendio e che, essendone consapevoli, patissero gli indicati turbamento, sofferenza, disagio, timore; oltre che considerando quanto questi loro vissuti si siano drammaticamente materializzati nella notte del 6 dicembre 2007.
Il periodo si compone di oltre 17 mesi; l'estrema gravità del reato, sotto il profilo soggettivo in capo a tutti gli imputati, così come della aggravante di cui al 2° comma dell'art. 437 c.p., deve essere qui solo richiamata, rimandando ai precedenti capitoli; la Corte ritiene equo, considerati tutti gli elementi, prendere a base la retribuzione media mensile raddoppiandola per ciascun lavoratore, per il periodo di esposizione al rischio, con un aumento per la gravità del reato e così per complessivi € 35.000,00; cui si deve aggiungere un importo, che la Corte ritiene congruo indicare in € 15.000,00, derivante direttamente dall'essersi verificato l'evento di cui al 2° comma dell'art. 437 c.p. e dall'ulteriore turbamento che tale aggravante ha comportato per ciascuno dei lavoratori.
Con tre precisazioni:
la prima riguardante le parti civili costituite che non hanno lavorato nello stabilimento nell'intero periodo sopra indicato e per i quali, quindi, il risarcimento deve essere diversamente liquidato: si tratta di A. S. (in pensione da settembre 2006), di M.G. (in pensione dal 31/12/2006) e di B.S. (in mobilità da gennaio 2007) per i quali, considerata la brevità del periodo rientrante nella contestazione di cui al capo A), appare equo provvedere ad una liquidazione complessiva, per ciascuno, di € 5.000,00 (cinquemila);
la seconda riguardante i lavoratori CH., T.R., C., S.F., R., B.P., P.S., P.G. e DI F., per i quali si è già provveduto, nel precedente paragrafo (v.), ad accogliere la loro domanda risarcitoria con riferimento ai reati di incendio, di cui ai capi sub C) e sub E); ebbene, il diritto al risarcimento derivante dalla commissione di quei reati è, ad avviso della Corte, del tutto indipendente dal diritto al risarcimento derivante dal reato sub A), qui esaminato. Richiamando quanto esposto al paragrafo precedente e quanto qui ritenuto con riferimento al reato di cui al capo A), la Corte ritiene non sia neppure necessario soffermarsi su tale punto, essendo evidente la diversità dei presupposti così come del danno sofferto, con il conseguente diritto dei lavoratori sopra indicati di ottenere il risarcimento anche per il danno non patrimoniale direttamente conseguente al reato sub A) ;
la terza riguardante BO. A., che nel presente processo si è costituito parte civile solo con riferimento al reato di cui al capo A) (espressamente riservandosi di agire con separato giudizio civile per le lesioni fisiche e psichiche), non per il reato di incendio (doloso e colposo); precisazione dovuta a quanto esposto dai difensori durante le arringhe finali e dall'avvenuto deposito di consulenza medica, che qui non può avere rilievo.
Ne consegue, a conclusione di questo paragrafo, la condanna degli imputati, in solido fra loro, al pagamento della somma di € 50.000,00 ciascuno a favore di BO. A. e di A.G..
La condanna degli imputati, in solido fra loro e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., al pagamento: della somma di € 50.000,00 ciascuno a favore di CH. G., T.R. G., C.F.D., S.F., R. P., B.P., P.S., P.G. i, DI F. R., Z. A.E., V.A., V.R., P.M., P.B., B.G., A.F., P.G., L.G.L., L.R., D'A.M., A.S., D.G., N.M., M. J., A.C., C.V., R.G., G.L., A.P.I., A.L., G.P., L.P.G.; della somma di € 5.000,00 ciascuno a favore di A.S., M.G. e B. S..
Sussistono i giustificati motivi idonei a dichiarare la provvisoria esecutorietà di tali condanne, ex art. 540, 1° comma, c.p.p., considerate le precarie condizioni economiche delle parti civili (come da loro riferite durante le testimonianze, v.) e il tempo trascorso dalla lesione subita.
Consegue a tale statuizione civile la condanna degli stessi imputati, in solido fra loro (per le spese di BO. e di A.) e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. (per gli altri) anche al pagamento delle spese di costituzione e difesa a favore delle stesse parti civili ex art. 541 c.p.p. ( per la liquidazione si provvede in apposito capitolo, v. infra).
19.5 Parenti e affini delle vittime.
Si sono costituiti parti civili nel presente dibattimento, come già sopra accennato, alcuni parenti e affini delle vittime; l'accoglimento della loro costituzione di parte civile, nel rispetto di quanto stabilito dal 4° comma dell'art. 307 c.p., che definisce i "prossimi congiunti" e, come si vedrà infra, l'accoglimento delle loro richieste di risarcimento del danno per lutto parentale, non costituisce, ad avviso della Corte, contraddizione con la già riconosciuta -a tutti gli imputati - attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. (ed anche alla persona giuridica, art. 12, 2° comma lettera a) D.Lgs. n. 231/2001). Infatti, il risarcimento da parte dell'azienda ed a favore dei familiari delle vittime è avvenuto, come documentalmente provato (v.); i parenti e gli affini qui costituiti parte civile non ne hanno beneficiato in quanto, secondo le affermazioni dei difensori degli imputati e della persona giuridica, affermazioni non smentite durante il presente dibattimento, questi congiunti non avevano avanzato le loro richieste per tempo, mentre erano in corso (durante l'udienza preliminare) le trattative tra le parti relative a tale risarcimento.
Cosicché la Corte ha ritenuto doveroso riconoscere la citata attenuante ed altrettanto doveroso prendere in considerazione le domande qui proposte dai congiunti.
G.S. è cognato (marito della sorella), P. G. è zia (sorella della madre P. I.) di S. Roberto, deceduto a seguito dell'incendio del 6/12/2007; P. R. e T.L. sono entrambi cognati (mariti delle sorelle C. e L.) di R. Rosario, deceduto a seguito dell'incendio del 6/12/2007 e si sono costituiti entrambi anche in nome e per conto dei figli minori; M.D., M.S., M.E. sono zii (fratello e sorelle della madre M.R.) di S. Bruno, deceduto a seguito dell'incendio del 6/12/2007. Si tratta quindi di congiunti non componenti del "nucleo" familiare più ristretto, non conviventi con le vittime bensì facenti parte di una famiglia più "allargata", con vincoli anche affettivi che peraltro, soprattutto nel nostro Paese, frequentemente, per tradizione radicata, rimangono saldi e si perpetuano nel tempo.
Tale posizione (di membri della famiglia allargata) comporta il loro onere di provare, nei termini che saranno infra precisati per l'intrinseca difficoltà di fornire la prova di un "sentimento", l'esistenza di un normale rapporto affettivo tra loro e le vittime, presente al momento del decesso; normale rapporto affettivo di cui è naturale conseguenza il dolore per il lutto subito e che a sua volta costituisce il danno non patrimoniale subito dal congiunto; danno che le tabelle del Tribunale di Milano (v. paragrafo precedente) definiscono come "da perdita del rapporto parentale" ed in ordine al quale forniscono degli indicatori economici.
Sotto il profilo della prova del rapporto affettivo, nel caso di specie sono stati sentiti come testi altri congiunti delle vittime, in particolare all'udienza del 17/2/2009 (anticipando, sull'accordo delle parti, l'escussione di questi testi delle parti civili), oltre che successivamente (v. infra).
S.L. (udienza 17/2/2009), fratello di S. Bruno, ha riferito con riferimento al rapporto esistente tra quest'ultimo e gli zii M.: " ... mio fratello aveva un buonissimo rapporto con tutti e tre, in modo diverso naturalmente. Diverso dal fatto che vedeva magari più uno rispetto (all') altro; visto che abitiamo a Nichelino vedeva magari più la sorella ... una delle sorelle di mia madre ... M.E. ... mentre, magari, M.S., abitando alla Barriera di Milano che è un po' più distante, ci vediamo solo per le cene ... comunque andava a trovarla, perché mio cugino G. era molto legato a mio fratello ... (Bruno, n.d.e.) era come un figlio per tutti e tre ... buonissimo rapporto con tutti e tre"; sulla frequentazione: " ... ci incontravamo molto spesso a casa di uno o dell'altro ... "; aggiunge S. che, dopo la morte del fratello, gli zii sono stati vicino a tutti loro e soprattutto alla di lui madre; la frequentazione con i cugini "come dei fratelli" da parte di S. Bruno così come di suo fratello L. avveniva anche sul luogo di lavoro, perché nello stabilimento di Torino lavorava (come addetto alla linea 5) anche il teste S.L., anche il cugino D.G., figlio di M.S., anche il marito di quest'ultima e padre di G., D.G., anche il marito della sorella di G., D.B.G.. Aggiunge S.L.: "capitava che uscivamo ... ci beccavamo per delle cene insieme in famiglia e poi uscivamo, si andava al cinema con le ragazze, comunque c'era un buonissino rapporto con i figli di M.S. e anche con quelli di M.D., naturalmente, anche se più lontani a livello di distanza ... però il rapporto era splendido con tutti i cugini, i figli di M.E., S., D.".
La teste C.G.(udienza 17/9/2009), madre di R. Rosario, di R.C., moglie di P.R. e di R.L., moglie di T. L., riferisce che il figlio R. viveva ancora con lei ed il marito (R. Rosario è deceduto a 26 anni); che i suoi generi conoscevano fin da piccolo R. Rosario: "L.T. l'ha visto nascere, perché ... lavora dove abitavo prima, in corso Novara ... sotto casa mia c'è un'officina e lavora lì. Poi anche l'altro, P. ... ha conosciuto mio figlio che aveva sette anni, dieci. Quindi per loro era come un fratello ... comunque si andava in ferie insieme, si stava sempre insieme, non c'era festa che si andava in tutti i posti ... "; la teste narra il dolore per non avere suo figlio potuto conoscere le bambine, gemelle, figlie di R.L., nate il 10 gennaio 2008; aggiunge che era previsto che R. Rosario fosse padrino di battesimo di una delle bambine; sul rapporto tra suo figlio ed i figli di R.C.: " ... per loro era un fratello ... li andava a prendere a scuola, li andava a lasciare, li portava ai giardini, al cinema, come fa un fratello maggiore"; sul lavoro: " ... eravamo orgogliosi che mio figlio è andato a lavorare in quella fabbrica, perché mio marito ci ha lavorato quasi 40 anni ... ci sentiamo in colpa per averlo mandato lì dentro ... ".
La teste R.C. (udienza 17/2/2009) conferma il rapporto tra marito – P.R. - e fratello: " ... ho conosciuto mio marito nel 1990, mio fratello aveva 11 anni. Praticamente è stato sempre con me e mio marito. È sempre stato un punto di riferimento per mio fratello ... insomma il ragazzino è cresciuto con noi"; sulle vacanze insieme: "certo, l'ultima vacanza è stata proprio nel 2006 ... è capitato che sono andata in ferie a giugno e lui, con la ragazza, è venuto una settimana per farla insieme a me, i miei figli e mio marito ... li andava a prendere a scuola ... la figura dello zio gli manca.. .più che zio anche fratello, perché i miei figli li cresceva mia mamma, mio fratello era a casa con mia mamma, facendo i turni ... erano sempre insieme"; su T.: "Anche L. l'ha visto da piccolino, abitavamo dove lui ha la ditta ... perché noi siamo una famiglia unita, ancora adesso che mio fratello è al cimitero. Noi siamo sempre lì da lui, compreso L., R., tutti ... ".
La teste R.L. (udienza 17/2/2009) conferma il rapporto tra marito –T. - e fratello: " ... prima di essere mio marito lui era nostro amico. Mio fratello andava in officina da lui ... si confidava"; " ... facevamo dei week end insieme ... mio marito ha una casa al mare in Liguria e veniva (il fratello, n.d.e.) con noi"; la teste espone come ha appreso dell'incidente al fratello, mentre era incinta di otto mesi e come il dolore per la sua morte sia stato condiviso con il marito; conferma poi che anche P., il marito della sorella C., fosse stato un fratello per R. Rosario, che a sua volta era stato come un fratello per i figli di C..
La teste S.C. (udienza 17/2/2009), moglie di G.S. e sorella di S. Roberto, dal quale la separava un solo anno; insieme, 19 anni prima, avevano conosciuto G.; il fratello e G.: " ... lavoravano anche insieme, ha avviato nel lavoro mio fratello ... se lo portava quando era più ragazzino nei primi lavori con lui ... anche qua alla THYSSEN ... sono stati assunti ... mio fratello un anno prima ... si sono trovati a lavorare insieme sulla stessa linea"; dopo il matrimonio del fratello: " ... tutte le settimane ci riunivamo a casa della mamma, lui con i suoi bimbi, io con i miei e si passavano i sabati e le domeniche ... (G., n.d.e.) come un fratello perché ormai, dopo 19 anni se Roberto doveva confidarsi andava da lui, aveva bisogno di qualcosa andava da lui, era diventato come un fratello maggiore per Roberto".
Il teste T.M. (udienza 16/7/2009), fratello di T.L., conferma la conoscenza di R. Rosario fin da quando era bambino, perché la famiglia R. abitava al piano sopra dell'officina in cui lavoravano entrambi i fratelli T.; rapporto continuato nel tempo; espone lo sconvolgimento nella vita di suo fratello dopo la morte di Rosario.
Il teste P.B. (udienza 16/7/2009), fratello di P.R., conferma lo stretto rapporto affettivo che esisteva tra suo fratello e R. Rosario; quest'ultimo lo "cercava come punto di appoggio, si confidava"; per suo fratello la morte di R. Rosario: " ... è stato un colpo anche per lui ... è venuta a mancare una figura ... per i ragazzi (i figli di P. e C.R., n.d.e.) è stata una cosa micidiale ... (dopo il funerale, n.d.e.) me li sono portati io a casa per rincuorarli ... Rosario ... era ... il padrino di R. ... ".
Hanno poi esposto il loro rapporto affettivo con i congiunti deceduti direttamente le parti civili costituite; M. S. (udienza 17/2/2009): " ... eravamo sempre insieme; i nostri figli sono cresciuti insieme ... eravamo sempre insieme, andavamo sempre da mia mamma, sempre lì la domenica, uscivamo insieme, facevamo le scampagnate insieme"; poi, cresciuti: " ... parecchie volte veniva a dormire anche a casa mia Bruno, perché usciva con mio figlio, andavano a ballare, a mangiare la pizza fuori ... sempre insieme"; anche il figlio ed il marito di M.S. lavoravano nello stabilimento THYSSEN KRUPP AST di Torino: D.G. e D.Gi..
M.D. (udienza 17/2/2009): " ... eravamo sempre insieme, si usciva, si andava al mare, si andava al fiume, si andava in montagna, si andava a fare le grigliate insieme ... a casa dei nonni, a casa mia, a casa della mamma, del papà, mia sorella con mio cognato"; M. ha quattro figli, i quali uscivano e si divertivano con Bruno S..
P.G. (udienza 17/2/2009): " ... quando mia sorella aveva bisogno li (intendendo i figli di P.I., tra cui S. Roberto) guardavo io, lo stesso lei faceva con mio figlio, perché siamo molto unite, che nostra madre ci ha insegnato a portarci rispetto, a vivere tranquilli insieme nella famiglia ... eravamo sempre insieme ... quando i ragazzi sono cresciuti ci siamo sempre frequentati ... andavamo al mare ... a festeggiare il Natale ... quando si poteva si andava in Sardegna dai nostri fratelli sennò stavamo in casa tutti insieme, sempre, in tutte le feste"; riferisce che della sua famiglia nello stabilimento THYSSEN di Torino lavoravano anche G.S. e AB. S., suo cognato; conferma lo stretto legame tra suo nipote Roberto e G..
T.L. (udienza 17/2/2009): " ... Rosario lo conoscevo da sempre perché Rosario abitava nel palazzo dove io avevo la ditta perciò l'ho visto nascere perché sono andato a lavorare a 16 anni ... Rosario lo vedevo tutti i giorni perché veniva a giocare nel cortile ... lo aiutavo a riparare la bicicletta, gonfiavo il pallone, riparavo il motorino, insomma c'è stato sempre un bellissimo rapporto, poi dopo nel 1998 mi sono fidanzato con L. ... sono entrato.. .in famiglia a tutti gli effetti. Poi andavamo in montagna insieme, si andava a fare i week end"; espone T. di come sua moglie, dopo la morte del fratello, sia "sempre scontrosa, sempre depressa".
P.R. (udienza 17/2/2009) " ... avevamo un buon rapporto, un rapporto come un fratello minore ... io lo trattavo come se fosse mio figlio ... comunque il rapporto affettivo di una persona ... di un bravo ragazzo, di sani principi ... anche se delle volte magari non lo faccio vedere più, sento che mi manca questa persona perché effettivamente era una persona splendida ... Rosario con i miei figli ... era un fratello per loro ... un cuore sempre partecipe, andava a prendere i figli a scuola essendo che io e mia moglie lavoravamo"; espone poi le bugie raccontate ai bambini nei primi giorni dopo l'incendio e l'inevitabile, profonda sofferenza, loro e sua, nel doverli informare della morte dello zio e di come tale perdita abbia inciso anche sulla loro giovanissima vita; conferma lo stretto e profondo rapporto esistente tra Rosario e T..
Secondo quanto esposto, la Corte ritiene ampiamente provato un rapporto affettivo, risalente nel tempo, rinsaldato e rinnovato dalla frequentazione in famiglie tradizionalmente unite, pronte ad aiutarsi reciprocamente nelle fatiche quotidiane, a confortarsi nei momenti di difficoltà, a trascorrere insieme quelli di festa; rapporto esistente, fino al momento della morte di R. Rosario, S. Bruno e S. Roberto, tra questi ultimi e i loro rispettivi congiunti qui costituiti parte civile.
La Corte condivide sul punto quanto esposto dalla Corte di Cassazione civile sez. III 15/7/2005 n. 15019: "Come affermato da Cassazione III 7 /11/2003 n. 16716, la morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito, configura per i superstiti del nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, perché la perdita dell'unità familiare è perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale. Risulta quindi evidente, da siffatta impostazione, che il danno in questione, incidendo esclusivamente sulla psicologia, sugli affetti e sul legame parentale esistente tra la vittima dell'atto illecito e i superstiti, non è riconoscibile se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, che, opportunamente valutati, con il ricorso ad un criterio di normalità, possano determinare il convincimento del giudice. Cosicché appare illogica, perché contraria a principi di ordinaria razionalità, la pretesa, avanzata dal giudice a quo, circa la necessità di 'una prova in senso tecnico' a dimostrazione del dolore dei superstiti, che, essendo sostanzialmente un sentimento, e, comunque, un danno di portata spirituale, può essere rilevato solo in maniera indiretta ... .Proprio la sussistenza di normali rapporti, specie in assenza di coabitazione, lascia intendere come sia rimasto intatto ... il legame affettivo e parentale tra prossimi congiunti. Legame che, in presenza di tali rapporti, è costruito non soltanto sul ricordo del passato, ma anche sulla base affettiva nutrita dalla frequentazione in atto e dalla consapevolezza della presenza in vita di una persona cara, che è anche punto di riferimento esistenziale. Sostenere il contrario significa pretendere, contro normale ragionevolezza, ed anche in presenza di un vincolo più stretto, come tra genitori e figli, che il dolore per la morte del congiunto debba essere dimostrato dalla presenza di rapporti di natura ed intensità eccezionali e, come tali, difformi dal vissuto comune. Né l'assenza di coabitazione può essere considerata elemento decisivo di valutazione sotto il profilo che interessa la presente causa, quando si consideri che tale assenza sia imputabile a circostanze di vita che non escludono il permanere dei vincoli affettivi e la vicinanza psicologica con il congiunto deceduto. "
La morte di R. Rosario, S. Roberto e S. Bruno ha quindi determinato nei congiunti, anche quelli qui costituiti parte civile, un "danno ingiusto", non patrimoniale, come sopra dalla Suprema Corte individuato, che deve essere risarcito.
La sua quantificazione deve essere effettuata seguendo il principio di diritto così sintetizzato ed affermato dalla Corte di Cassazione, 3° sez. civile sent. 26505/2009: "Il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale (nella specie, per la morte del genitore) va valutato e liquidato in via equitativa, con prudente discrezionalità, contemperando in maniera equilibrata il grado di gravità del fatto illecito, nonché l'intensità e la durata degli effetti del danno ingiusto, alla stregua delle tabelle utilizzate dai vari tribunali della Repubblica". Non è necessario ripetere qui la più volte ricordata estrema gravità del reato, sotto ogni profilo; la morte così atroce di giovani uomini ha comprensibilmente sconvolto tutta la cerchia familiare, incidendo pesantemente anche sulla vita dei congiunti qui costituiti parte civile.
La quantificazione deve tenere conto delle più volte citate tabelle del Tribunale di Milano, sottolineando però che in tali tabelle non è indicato il rapporto, di parentela e di affinità, che lega nel caso di specie le parti civili alle vittime; sono indicati rapporti esclusivamente di parentela più stretti di quelli qui considerati: a favore del fratello per la morte di un fratello ed a favore del nonno per la morte di un nipote. L'indicazione economica tabellare (unica per entrambi i rapporti di parentela) è di amplissimo spettro: da € 21.711,00 ad € 130.226,00; la Corte ritiene in ogni caso che tali indicazioni economiche si possano utilizzare quale parametro, confrontando per analogia il rapporto tra fratelli a quello dei cognati G., T. e P. e quello tra nonno e nipote degli zii M.D., S., E. e P.G.; considerando però che l'analogia non può prescindere dall'esistenza di un legame meno stretto del cognato rispetto al fratello e dello zio rispetto al nonno; cosicché la Corte ritiene congruo partire dalla indicazione economica minima contenuta in tabella per il rapporto di affinità (G., T. e P.); somma minima che deve, in forza dell'estrema gravità del reato, essere aumentata del 50% e così portata ad un totale, ad oggi, arrotondato di € 30.000,00 per ciascuno dei cognati, solo ricordando che i figli di T. e di P., all'interno del nucleo familiare ristretto, traggono beneficio anche dal risarcimento versato alle loro madri. La Corte sottolinea inoltre che la relazione medica prodotta dal loro difensore (v. in atti), contrariamente a quelle esaminate nel precedente paragrafo (v. 19.2), appare troppo generica e superficiale nel descrivere l'elaborazione del lutto da parte di T. e di P., tanto che questa Corte non ritiene vi sia prova che entrambi, oltre all'innegabile dolore, alla sofferenza per la perdita, allo sconvolgimento della loro vita familiare, probabilmente anche alle difficoltà lavorative (e, per questo, la determinazione del danno patrimoniale sarà demandata al giudice civile), soffrano effettivamente di un "disturbo" costituente lesione della loro integrità psico-fisica, tra l'altro con l'alta gravità invalidante indicata (15%). Per il rapporto di parentela (i M. e la P.), una somma di non molto superiore che, considerato l'aumento per la gravità del reato, appare congruo determinare in complessivi € 40.000,00 per ciascuno zio.
In conclusione, si devono condannare gli imputati, in solido fra loro, al pagamento, a favore di G.S., della somma di € 30.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
si devono condannare gli imputati, in solido fra loro e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., al pagamento:
-a favore di M.D. della somma di € 40.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
-a favore di M.S. della somma di € 40.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
-a favore di M.E. della somma di € 40.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
-a favore di P.G. della somma di € 40.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
Tutte tali condanne devono dichiararsi provvisoriamente esecutive, ravvisando nel tempo trascorso dal fatto un motivo sufficiente a così disporre.
Si devono inoltre condannare gli imputati, in solido fra loro e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., al pagamento, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva ex art. 539 2° comma c.p.p.:
-a favore di P.R. della somma di € 30.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
rimettendo le parti innanzi al Giudice civile per la liquidazione del danno patrimoniale, ex art. 539 c.p.p.;
-a favore di T.L. della somma di € 30.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
rimettendo le parti innanzi al Giudice civile per la liquidazione del danno patrimoniale, ex art. 539 c.p.p.
Consegue a tali statuizioni civili la condanna degli stessi imputati, in solido fra loro (per G.S.) e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. (per gli altri), anche del pagamento delle spese di costituzione e difesa a favore delle stesse parti civili, ex art. 541 c.p.p (per la liquidazione si provvede in apposito capitolo, v. infra).