Tipologia: Accordo regionale
Data firma: 28 giugno 2011
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani e Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Artigianato, Veneto
Fonte: CONFARTIGIANATO Vicenza

Sommario:

Premessa
A) Apprendistato professionalizzante
B) Apprendistato in diritto e dovere
C) Formazione in materia di sicurezza
D) Sperimentazione relativa a premi aziendali di cui all’art. 53 Dl n. 78/2010 (legge n. 122/2010)
E) Contributo straordinario per il rinnovo del CCRL

Accordo regionale settore metalmeccanico, installazione impianti ed autoriparazione artigiano del Veneto sull’armonizzazione tra la disciplina regionale dell’apprendistato professionalizzante e quella derivante dal CCNL 16/06/11

Il 28 giugno 2011 presso la sede della Confartigianato del Veneto, via Volta 38, Marghera Venezia tra la Confartigianato del Veneto[…], la Cna del Veneto […], la Casartigiani Veneto […] e la Fim-Cisl […], la Uilm-Uil […];

Premessa
- vista la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, ai sensi e per gli effetti del Dlgs n. 49 del Dlgs n. 276/2003 e successive integrazioni e modificazioni, concordata tra le parti con gli accordi regionali del settore metalmeccanico ed installazioni di impianti del 22 gennaio 2010 e dell’11 giugno 2010;
- considerato che a livello nazionale si è addivenuti alla stipula dell’ipotesi di accordo del 16 giugno 2011 per il rinnovo del CCNL che contiene una specifica disciplina, denominata Regolamentazione apprendistato professionalizzante, di seguito definita "Regolamentazione nazionale", riguardante la stessa materia trattata a livello regionale negli accordi di cui sopra;
- vista la volontà delle parti espressa nelle intese sopracitate di armonizzare la previsione contrattuale veneta con quanto previsto nell’ipotesi di rinnovo del CCNL;
- confermando altresì l’intenzione di completare l’attivazione delle azioni in materia di sicurezza concordate nel CCRL 15/01/10 convengono quanto segue:

A) Apprendistato professionalizzante
Alla luce delle nuove disposizioni contrattuali nazionali, le parti hanno inteso disciplinare il rapporto di apprendistato professionalizzante nelle imprese artigiane del settore metalmeccanico ed installazione di impianti della Regione Veneto come segue:
1) Agli apprendisti assunti a far data dal 16 giugno 2011 sarà applicata integralmente la disciplina della “Regolamentazione nazionale” derivante dall’ipotesi di accordo del 16/06/11. Le aziende del settore che abbiano continuato ad utilizzare la disciplina regionale ex accordo 22/01/2011 anche dopo la sigla del CCNL sono tenute entro il mese di luglio 2011 a produrre le debite variazioni del rapporto di lavoro, comunicandole altresì al dipendente.
2) Agli apprendisti assunti prima del 16 giugno 2011 ed in forza alla medesima data si continueranno ad applicare le previgenti discipline, vale a dire:
• per gli apprendisti assunti sino al 30 giugno 2010 la disciplina dell’apprendistato contenuta nel CCNL 27/11/1997 per il settore Metalmeccanica e della installazione di impianti;
• per gli apprendisti assunti tra il 1° luglio 2010 ed il 15 giugno 2011 la disciplina dell’apprendistato contenuta nell’accordo regionale 22/01/10 per il settore Metalmeccanica e della installazione di impianti del Veneto.
Le parti si danno altresì atto che i contratti di apprendistato che prevedono il raggiungimento della 6ª categoria al termine del periodo di tirocinio, attivati sulla base dell’accordo 22/01/10 ed in essere alla data del 16 giugno 2011, continueranno fino alla loro naturale scadenza.
3) le parti convengono che l’art. 6-bis della “Regolamentazione nazionale” del 16/06/11, sarà applicato anche agli apprendisti in forza alla data del 16 giugno 2011, indipendentemente dalla disciplina di riferimento loro applicata e fin dall’inizio del rapporto di lavoro.

B) Apprendistato in diritto e dovere
Le parti convengono che, vista l’assoluta identità tra i testi derivanti dall’accordo nazionale e da quello regionale, sarà adottata la normativa ex art. 17 della “Regolamentazione nazionale” del 16/06/11 anche agli apprendisti in forza.

C) Formazione in materia di sicurezza
Sulla base di quanto previsto all’art. 6 del CCRL 15/01/10, le parti convengono che la formazione/sensibilizzazione destinata ai lavoratori del settore neo assunti in azienda pari a 3 ore sarà attivata sulla base del progetto formativo allegato alla presente. Per lavoratore neo assunto in azienda si intende qualsiasi tipologia di lavoro subordinato, ivi inclusi gli apprendisti.
Nel confermare i principi contenuti nel sopraindicato articolo, si ribadisce che:
1) la formazione sarà realizzata in orario di lavoro, anche attraverso interventi aziendali, dalle strutture formative provinciali/regionali, accreditate presso la Regione Veneto, promosse dalle Associazioni artigiane; nei corsi verranno coinvolti gli RLST per la presentazione del sistema sicurezza nell’artigianato.
Detti corsi potranno essere proposti anche agli altri lavoratori dipendenti già in forza nelle imprese.
2) I progetti formativi andranno presentati ad Ebav e saranno approvati e finanziati dal comitato di categoria metalmeccanici.
3) Dato il carattere sperimentale e la tipicità dei contenuti formativi e informativi i docenti coinvolti dovranno possedere oltre che specifiche esperienze e conoscenze in materia di sicurezza anche adeguata conoscenza in materia di bilateralità del contesto dell’artigianato.
4) Le parti invitano il Comitato di categoria a deliberare rapidamente circa il progetto formativo, nonché a determinare la misura premiale per i lavoratori che aderiscono all’attività formativa, specificando la quota del Fondo Formazione da destinare a tale iniziativa.
5) Come previsto dall’art. 3 dell’accordo interconfederale regionale sulla sicurezza del 21 ottobre 2010, la consultazione del RLST si ritiene comunque assolta in quanto detti corsi derivano da specifico accordo sindacale regionale;
6) L’iter formativo previsto dall’articolo 6 del CCRL 15 gennaio 2010 si intende adempiuto anche attraverso la partecipazione dei lavoratori a specifiche iniziative già realizzate o da realizzare dal Cobis a livello territoriale rivolte alla formazione/sensibilizzazione per i lavoratori del settore di cui al punto 1).
7) Le parti attraverso la definizione del progetto allegato sono andate a disciplinare i contenuti minimi e la relative modalità dell’attività formativa rivolta ai lavoratori del settore di cui al punto 1).
Qualsiasi attività formativa, anche priva del finanziamento Ebav, attivata sulla base del presente accordo, andrà preventivamente comunicata al Cobis, il quale tra l’altro fornirà il nominativo del RLST competente per territorio.
8) Viene delegata la Confartigianato del Veneto ad inviare copia della presente intesa al Cobis.