REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARINI Lionello
Dott. BARTOLOMEI Luigi
Dott. MARZANO Francesco
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
1) P.G., N. IL ***;
avverso SENTENZA del 30/06/2004 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Giuseppe Sperandeo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale di Trento ha affermato la responsabilità penale di P.G. in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p., e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. L'imputazione attiene ad un infortunio sul lavoro a seguito del quale il dipendente I.G. riportava lesioni gravissime e segnatamente l'amputazione del secondo e del terzo raggio della mano sinistra con l'indebolimento permanente della prensione.
L'addebito colposo mosso all'imputato, nella veste di amministratore unico della S. s.r.l., era di non aver messo a disposizione del lavoratore, che utilizzava una sega circolare per rifinire alcune tavole necessarie per la realizzazione della sede per una gettata di cemento armato, gli appositi spingitoi; e per non aver dato allo stesso lavoratore un'istruzione specifica sulla corretta registrazione dell'apposita cuffia di protezione al fine di evitare contatti accidentali delle mani con la lama rotante.

La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'Appello di Trento.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:

1. Nullità del decreto di citazione a giudizio emesso il 22 gennaio 2003. Si espone che il Pubblico ministero, avvedutosi di aver emesso l'atto prima di dar corso all'interrogatorio richiesto dall'imputato ex art. 415 bis c.p.p., ha chiesto al giudice del dibattimento la revoca dell'udienza dibattimentale già fissata. Lo stesso P.M. ha quindi emesso altro invito ex art. 370 c.p.p., sebbene il precedente decreto di citazione a giudizio non fosse stato dichiarato nullo; ha dato corso a nuovo interrogatorio, ha infine emesso un nuovo decreto di citazione a giudizio. Si lamenta che il nuovo decreto è stato adottato irritualmente senza che il primo sia stato mai dichiarato nullo. Si censura, infine, la pronunzia d'appello che ha ritenuto la carenza d'interesse ad eccepire la nullità del primo decreto. Tale interesse viene invece individuato nel fatto che il primo processo era già pendente; e nell'aspirazione ad una pronunzia tecnicamente corretta e sostanzialmente equa.

2. violazione della legge penale. La Corte d'appello ha escluso incongruamente il concorso di colpa della vittima e di un altro lavoratore. Al contrario tale concorso si configura quando il lavoratore, con la normale prudenza e diligenza, avrebbe potuto ovviare all'evidenza del pericolo e non l'ha fatto. Nel caso di specie, poi, oltre all'evidenza del pericolo si configura una condotta sicuramente colposa.

3. mancata assunzione della prova richiesta. La Corte non ha consentito l'acquisizione di sentenza ex art. 444 c.p.p., emessa nei confronti del dirigente preposto. Essendosi in presenza di responsabilità sostanzialmente alternative, tale produzione avrebbe potuto escludere la responsabilità dell'imputato.

4. mancanza di motivazione in relazione alle richieste subordinate di concessione di attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e di riduzione della provvisionale concessa alla parte civile. Su tali punti, si afferma, la Corte si è limitata ad affermare la non accoglibilità delle richieste.

I motivi di ricorso nn. 1, 2 e 4 sono infondati.

Quanto al primo motivo, la Corte ha evidenziato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso prima di aver dato corso all'interrogatorio richiesto; ma ha soggiunto che gli effetti che sarebbero stati conseguiti con la formale dichiarazione di nullità sono stati raggiunti in via anticipata per effetto dell'iniziativa del P.M., senza attendere la celebrazione dell'udienza. In tale modo è stato posto rimedio alla violazione del diritto di difesa derivante dall'omissione dell'interrogatorio. D'altra parte, il secondo decreto di citazione è stato infine adottato ritualmente, essendo stato preceduto dall'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., e dall'interrogatorio dell'imputato. Tale analisi della questione è corretta. Senza dubbio il primo decreto di citazione era affetto da nullità a regime intermedio per l'omissione dell'interrogatorio richiesto. Tuttavia a tale situazione lo stesso P.M. ha tempestivamente posto rimedio revocando implicitamente il decreto, richiedendo la restituzione degli atti, rinnovando le procedure di cui al ridetto art. 415 bis c.p.p., ed infine adottando un secondo decreto di citazione. In una situazione di tale genere la nullità è sanata ai sensi dell'art. 183 c.p.p., lett. b), posto che l'imputato, per effetto delle tempestive iniziative riparatorie del P.M., si è avvalso di tutte le facoltà ed ha esercitato tutti i diritti cui le procedure omesse o viziate erano preordinate. La carenza d'interesse ad impugnare evocata correttamente dalla Corte costituisce, a ben vedere, il riflesso della compiuta attuazione dei diritti dell'indagato nella fase antecedente all'adozione del decreto di citazione a giudizio. D'altra parte, l'iniziativa dello stesso P.M. di caducare il primo decreto ed i suoi effetti non è frutto di una scelta arbitraria volta a porre nel nulla, senza ragione, l'atto di esercizio dell'azione penale; ma costituisce al contrario il frutto di una tempestiva azione riparatoria della nullità riscontrata.
L'inesistenza di alcuna situazione concretamente pregiudizievole nella situazione processuale in questione emerge dallo stesso motivo di ricorso, nel quale l'interesse a ricorrere viene enucleato non senza difficoltà, invocando l'esigenza di una generica regolarità formale delle procedure.
Quanto alla mancata assunzione della prova oggetto del terzo motivo, è sufficiente constatare che dal verbale d'udienza non emerge che sia stata richiesta la produzione della sentenza di patteggiamento in questione. Né d'altra parte il ricorrente chiarisce quale concreto risolutivo effetto, ai fini della decisione, avrebbe potuto avere l'acquisizione di una pronunzia frutto di un'iniziativa pattizia ed afferente ad altro imputato.
Quanto al tema delle richieste subordinate esposto nel motivo n. 4, occorre considerare che la pronunzia non difetta della motivazione. La Corte evidenzia succintamente ma con chiarezza che non vi sono le condizioni per pervenire in qualunque guisa alla riduzione della pena, atteso che l'imputato è gravato da un precedente penale specifico.
È invece fondato il secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha evidenziato che il sinistro è stato determinato per un verso dal comportamento incongruo di un lavoratore, che ha ribaltato la tavola alla quale si stava lavorando prima che l'operazione fosse conclusa, determinando il sollevamento della cuffia di protezione della lama della sega rotante azionata dalla vittima; e per l'altro dal fatto che la stessa cuffia non era stata fissata dalla vittima, stringendo l'apposito dado, in un contesto lavorativo in cui l'operaio non aveva ricevuto istruzione sul modo corretto di utilizzare l'apparato. In tale quadro fattuale, si rileva che il comportamento intempestivo del lavoratore che reggeva la tavola non può esser posto in concorso causale con la condotta omissiva del datore di lavoro, poiché la norma cautelare violata ha la specifica funzione di prevenire proprio le disattenzioni e le negligenze dei lavoratori nell'esecuzione delle incombenze loro affidate.
Per vero il P. nei motivi d'appello aveva sollevato la questione del concorso di colpa sia con riferimento alla condotta dell'altro lavoratore che a quello della vittima. La Corte distrettuale ha invece esaminato la questione con riguardo alla sola condotta imprudente del dipendente M. che mosse la tavola oggetto della lavorazione in modo incongruo. Essa ha comunque espresso il principio di diritto dell'ontologica irrilevanza delle condotte colpose dei lavoratori, che è idoneo a rispondere ad ambedue le prospettazioni difensive. Esso è tuttavia errato.

La questione divide la giurisprudenza di questa Corte sia in ambito civile che in quello penale.

In alcune sentenze si afferma che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. Il comportamento imprudente del lavoratore, quando non presenti tali caratteri estremi sopra indicati, può invece rilevare come concausa dell'infortunio, e in tal caso la responsabilità del datore di lavoro può essere proporzionalmente ridotta. (Cass. sez. L, 17 aprile 2004, Rv. 572139; nello stesso senso Cass. sez. L, 11 aprile 2006, Rv. 590921).
Di segno contrario altra parte della giurisprudenza civile. Si afferma, infatti, che il datore di lavoro, nel caso in cui sia accertata la violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, non può invocare il concorso di colpa del lavoratore non solo con riferimento all'incidente a lui occorso -avendo il dovere- di proteggere l'incolumità di quest'ultimo, nonostante la sua eventuale imprudenza o negligenza, la quale viene ad assumere solo l'efficacia di mera occasione o modalità dell'iter produttivo dell'evento - ma neanche con riferimento all'incidente occorso ad altro lavoratore che sia intervenuto in operazioni di soccorso del primo, nella concitazione delle quali, poi, nemmeno una eventuale imprudenza od imperizia del soccorritore vale a configurare una responsabilità dello stesso, né esclusiva, né concorrente, nella produzione del danno che costui si sia procurato (Cass. sez. L 22 luglio 2002, Rv. 556075).
Nello stesso senso si è affermato che il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente - in quanto attuativa di uno specifico ordine di servizio del datore di lavoro (o del dirigente preposto che ne faccia le veci) - finisca per configurarsi nell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perché "imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso.(Cass. sez. L, 8 aprile 2002, Rv. 553588).

Pure la giurisprudenza penale è divisa.

Da una parte si afferma che in tema di infortunistica sul lavoro, le norme per la prevenzione degli infortuni sono rivolte alla tutela della incolumità fisica del lavoratore, anche in considerazione delle conseguenze di eventuali errori nei quali egli possa incorrere nell'espletamento della sua opera onde, nei limiti della prevedibilità e, quindi, della prevenibilità, di simili errori non sussiste colpa concorrente dell'infortunato. (Cass. sez. 4ª, 23/6/1988, n. 7614, Rv. 181391).
Di segno contrario altre sentenze. Si afferma che, in tema di omicidio colposo sul lavoro, concorre nel delitto per violazione della norma di prudenza e diligenza e di prevenzione degli infortuni il lavoratore dipendente che - alla guida di un autocarro in retromarcia, privo di idoneo posto di manovra e senza la presenza di incaricati alle segnalazioni (D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 182), in condizioni precaria visibilità all'interno di una galleria e, quindi, di estrema pericolosità (art. 101 C.d.S.) - investe una persona operante dietro il veicolo. Il lavoratore dipendente, pur non potendo ingerirsi nell'organizzazione aziendale, ha l'Obbligo di rifiutarsi di operare in simili condizioni di estremo rischio per la sicurezza collettiva (D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 6 lett. A) (Cass. sez. 4ª, 5/7/1990 n. 14429 Rv. 185672).
Di analogo segno altra sentenza in cui si afferma che in tema di misure antinfortunistiche, le opere provvisionali, così come le altre cautele previste dalla legge, sono finalizzate a proteggere i lavoratori anche per il caso di imprudenza, imperizia, inosservanza di disposizioni interne e, perciò, per l'ipotesi di comportamento colposo del lavoratore, il quale comportamento, pertanto, non esclude la responsabilità del datore di lavoro (o di chi per lui tenuto secondo legge) quando emerga che le opere provvisionali apprestate siano risultate insufficienti o inefficienti o realizzate in violazione alla specifica normativa regolante la materia; fermo restando, ove ricorra, l'accertabilità di concorso di colpa dell'infortunato. Solo nel caso di comportamento doloso, ovvero di tanto evidente quanto macroscopica imprudenza, da parte del dipendente, sarà ipotizzabile la interruzione del nesso di causalità, psicologica secondo la formula di cui all'art. 41 c.p., comma 2, (Cass. Sez. 4ª, 3/10/1988, n. 10598, Rv. 179585).
Il tema è affrontato pure in altra sentenza focalizzata sui profili civilistici. Qualora un operaio infortunatosi sul lavoro si costituisca parte civile nel procedimento penale relativo alle lesioni riportate e sia ravvisato dai giudici del merito il suo concorso di colpa nella misura di un terzo, restando i rimanenti due terzi a carico degli imputati, non può la parte civile sostenere che, avendo ella tenuto il comportamento imprudente insieme con altri due operai, il suo concorso di colpa nella produzione dell'evento lesivo debba essere limitato ad un nono, essendo i restanti due noni riconducibili agli altri due operai, la cui responsabilità concorrente era stata dai Giudici riconosciuta. Ed infatti, la parte civile in sede penale, ha dinanzi a sé solo due danneggianti, gli imputati, che non possono rispondere oltre il loro concorso di colpa, valutato nella misura di due terzi, mentre il residuo terzo non può che gravare su di lui sino all'accertamento della corresponsabilità degli altri due operai. Trattasi, per l'appunto, di questione di solidarietà passiva tra tutti gli autori del danno ivi compresi gli altri due operai, che va risolto, nella competente sede e nel contraddittorio anche con questi ultimi (Cass. Sez. 4ª, del 21/12/1995 n. 3483, Rv. 204975).
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza penale che, come si è visto, ammette la rilevanza del concorso di colpa del lavoratore che ha subito l'infortunio nonché di altri lavoratori, deve essere condiviso e riaffermato. Il tema ha peraltro diverse implicazioni che occorre chiarire.
L'art. 133 c.p., richiede che ai fini della determinazione della pena sia valutata la gravità del reato; ed individua tra i fattori rilevanti il grado della colpa. La graduabilità della colpa si desume altresì dagli artt. 43 e 61 n. 3, che configurano la colpa cosciente come un grado particolare e non come una figura autonoma di colpa. Si individua così un'esigenza di graduazione immanente alla personalizzazione del rimprovero che può essere mosso all'agente, e quindi alla colpevolezza.
Molteplici sono i fattori che tradizionalmente rilevano in tale ambito: la gravità della violazione della regola cautelare; la misura della prevedibilità ed evitabilità dell'evento; la condizione personale dell'agente; il possesso di qualità personali utili a fronteggiare la situazione pericolosa; la motivazione della condotta. Spesso, peraltro, coesistono fattori differenti e di segno contrario. In tale caso il giudice è chiamato alla ponderazione comparativa di tali fattori.
L'analisi comparativa diviene particolarmente complessa quando si presenti il concorso di colpa di più agenti o della stessa vittima. In tali casi si pone l'esigenza d'integrare la valutazione delle singole posizioni soggettive con una valutazione comparativa.
Nella giurisprudenza di questa Corte non si rinvengono indicazioni analitiche circa i fattori di graduazione della colpa; anche se non mancano riferimenti impliciti o accennati alla distanza tra la condotta tenuta e quella pretesa, alla misura della prevedibilità dell'evento (Cass. 29 aprile 1980, Riggi, CED Cass. n. 145891) nonché ai livelli di prudenza diligenza e perizia esigibili in relazione alle qualità personali e professionali. Così, ad esempio, è stata rilevata l'esistenza di un grave errore diagnostico, da valutare con particolare rigore, nel caso di condotta posta in esser da un medico specialista ginecologo (Cass. 17 febbraio 1981, Faragiana, Rv. n.149215) Il tema della ponderazione comparativa si pone soprattutto a proposito del concorso di colpe. In più occasioni si è affermato che in caso di concorso di colpe non rilevano tanto il numero dei fattori attribuibili a ciascun agente, quanto la loro natura e l'efficienza sul processo di causazione dell'evento. In alcune pronunzie, tuttavia, è stata meglio sottolineata la distinzione tra l'apporto di distinte condotte colpose alla causazione dell'evento e la graduazione comparativa delle colpe sotto il profilo della rimproverabilità personale. Così, è stato posto in luce che il concorso di condotte colpose ha riguardo all'entità del rapporto causale ed ha quindi un contenuto oggettivo; mentre il grado della colpa è un connotato soggettivo che va dalla generica prevedibilità dell'evento fino alla sua concreta previsione. Tali elementi non sono sempre coincidenti, poiché una colpa lieve può avere una incidenza causale preponderante, mentre una colpa grave può avere una incidenza eziologica minima. (Cass. 24 aprile 1980, Giust. pen., 1981, 2ª, 102, 114; Cass. 19 novembre 1981, Sergnese, CED Cass. 152027; Cass. 16 febbraio 1982, Arrigo, ivi, 1983, 2ª, 581; Cass. 14 ottobre 1991, Corrao, Giur. ifc. 1996, 12; Giust. pen. 1996, 202; Cass. 4 luglio 1983, Leonori, CED Cass. n. 164092).
Da tale distinzione emerge che la cosiddetta graduazione delle colpe concorrenti è rilevante in diversi ambiti. Da un lato essa riguarda l'apporto causale delle condotte colpose. Tale giudizio ha senza dubbio rilievo ai fini delle statuizioni sugli interessi civili; ma a ben vedere non è privo di rilievo ai fini della stessa determinazione della pena, posto che l'art. 133 c.p., n. 2, richiede la ponderazione della gravità del danno e quindi, in una prospettiva comparativa, la considerazione del concreto ruolo avuto da ciascuna delle diverse condotte illecite nell'incedere del processo causale. La ponderazione delle diverse condotte colpose ha, o può avere, altresì rilievo ai fini della graduazione della colpa in senso proprio; ai fini cioè del giudizio in ordine alla rimproverabilità della condotta di ciascuno.
Tale articolata influenza è stata evidenziata in diverse pronunzie. Si è infatti affermato che in tema di reati colposi inerenti alla circolazione stradale, il Giudice del merito ha il dovere di quantificare l'apporto causale alla verificazione dell'evento attribuibile alla parte lesa e quello addebitabile al prevenuto. Ciò sia ai fini della determinazione della giusta (al caso di specie adeguata) pena, dato che, ai sensi di quanto dispone l'art. 133 c.p., nn. 2 e 3, nell'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice dall'art. 132 c.p., hanno influenza la gravità del danno cagionato e il grado della colpa, sia al fine di soddisfare le legittime aspettative della parte civile, se presente, la quale ha diritto di sentire quantificare, ancorché sotto il solo profilo dell'an debeatur, la misura del risarcimento del danno spettantele. (Cass. 6 ottobre 1988, Ballanza, Rv. n. 179738). In termini sostanzialmente coincidenti si è affermato che esiste sempre l'obbligo del giudice di accertare la colpa concorrente della persona offesa o del terzo, in quanto sussiste sempre l'interesse dell'imputato all'accertamento dell'eventuale concorso alla produzione dell'evento, considerati i riflessi negativi che il mancato accertamento potrebbe avere sia sotto l'aspetto dell'entità del risarcimento sia sotto quello della misura della pena da irrogare in relazione ai principi fissati dall'art. 133. c.p. (Cass. 1 luglio 1980, Aquilano, CED Cass. n. 146290; Cass. 20 gennaio 1987, Barretta, CED Cass. n. 175636).
A fronte di una così cruciale rilevanza del tema del concorso delle colpe, ivi compresa quella della vittima, occorre in conclusione chiedersi se esistano ragioni che consentano di escludere rilievo al comportamento colposo del lavoratore. La risposta appare senz'altro negativa. Già il D.P.R. n. 547 del 1995, all'art. 5, individuava doveri dei lavoratori. Essi sono stati confermati e specificati dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5, che ha enunciato il generale dovere del lavoratore di prendersi cura della propria salute e sicurezza nonché delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni. Tali doveri sono inoltre penalmente sanzionati dal successivo art. 93. Dunque, è ben possibile che nella dinamica dell'evento illecito s'inseriscano, con rilievo eziologico, comportamenti del lavoratore che costituiscano violazione di precisi doveri afferenti alla sicurezza o alla salute.
Né è possibile eludere la rilevanza delle condotte colpose del lavoratore argomentando dal fatto che il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore, nonostante la sua eventuale imprudenza o negligenza. Questa Corte, in effetti, ha in numerose occasioni affermato il principio che le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica del lavoratore, anche in ordine ad incidenti derivati da negligenza imprudenza od imperizia di questi. Anche in riferimento a tali possibili comportamenti incongrui occorre adottare adeguate cautele. La condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento, rilevante ai sensi dell'art. 41 cpv. c.p., quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta. Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità per esclusione dell'imputazione oggettiva dell'evento solo quando il comportamento del lavoratore e le conseguenze che ne discendono presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute. (Tra le altre Cass. 10 novembre 1999, Addesso, Rv. 183633; Cass. 25 settembre 1995, Dal Pont, in Cass. pen. 1997; Cass. 8 novembre 1989, Dell'oro, Rv. 183199; Cass. 11 febbraio 1991, Lapi, Rv. 188202; Cass. 18 marzo 1986, Amadori, Rv. 174222; Cass. 14 giugno 1996, Ieritano, Rv. 206012; Cass. 13 novembre 1984, Accettura, Rv. 172160; Cass. 3 giugno 1999, Grande, Rv. 214997).
In tali situazioni estreme, in effetti, si è completamente al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso; e quindi oltre la pur estesa sfera di responsabilità del datore di lavoro.
Al contrario, quando si è comunque all'interno dell'area di rischio nella quale si colloca l'obbligo del datore di lavoro di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore, non è possibile ipotizzare l'esonero da responsabilità. Tuttavia, l'esigenza di assicurare la personalizzazione e la compiuta definizione della sfera di responsabilità dei soggetti coinvolti impone di analizzare e definire il ruolo di ciascuno, sia sotto il profilo dell'apporto alla causazione dell'evento, sia per ciò che attiene alla ponderazione del rimprovero personale e quindi della colpa.
Si tratta, infatti, come si è sopra esposto, di questioni che hanno rilevanza ai fini della ricostruzione dei fattori che interagiscono sinergicamente nell'iter causale; e che rilevano nell'ambito della graduazione della colpa. Tali questioni, come pure si è esposto, influiscono sia sulla determinazione della pena che sulle statuizioni civili. Una diversa soluzione rischierebbe d'intaccare i principi di fattualità e di colpevolezza; sottraendo alla sfera di giudizio una parte del fatto, rilevante ai fini della analitica comprensione del ruolo e del peso avuto negli accadimenti dall'imputato.
In conseguenza la pronunzia in esame deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bolzano, affinché valuti l'esistenza e la rilevanza di condotte colpose concorrenti dei lavoratori coinvolti nel sinistro.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente il concorso di colpa e rinvia sul punto alla Corte d'Appello di Bolzano.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2007