Cassazione Penale, Sez. 4, 26 ottobre 2011, n. 38785 - Travi di cemento e schiacciamento di un lavoratore: mancata organizzazione del piazzale per la movimentazione dei mezzi operativi
Responsabilità del legale rappresentante di una srl (Pa.) e del legale rappresentante di una ditta individuale (Ba.) per lesioni colpose gravi in danno di Ag., autista dipendente di quest'ultima ditta, esercente attività di riciclaggio di materiali. L'autista si era recato con il camion presso il piazzale della srl per rilevare un carico di travi di cemento che dovevano essere smaltite, posizionandosi nella corsia di carico. Poichè il gruista era impegnato in altra operazione, la vittima, sceso dal camion, si era spostato dalla corsia di carico nell'area adiacente e, in attesa del proprio turno, si era appoggiato ad una delle cataste di travi di cemento disposte su più file. Alle spalle dell'Ag., sul lato opposto della catasta, era sopraggiunto l'operaio Ta. St. alla guida di un muletto privo di segnalazioni luminose ed acustiche; a causa di uno sbandamento, il muletto aveva urtato un bilanciere posizionato a terra che andava ad urtare la catasta di travi provocando in tal modo lo schiacciamento del lavoratore che si trovava appunto in mezzo tra il pesante attrezzo e la pila di travi.
Condannati in primo grado, il solo Ba. viene assolto in secondo grado.
Ricorre in Cassazione Pa. - Rigetto.
Si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno correttamente messo in luce le violazioni di precisi obblighi di garanzia facenti capo a Pa., nella sua qualità di legale rappresentante della Soc. Ca..
La posizione di garanzia a carico del predetto concerneva l'organizzazione del piazzale dove avveniva la movimentazione dei mezzi operativi della Società, la movimentazione dei carichi con il carroponte, dove venivano accatastati i manufatti, intervenivano i dipendenti di aziende esterne, a bordo di camion, i quali spesso dovevano aspettare il proprio turno per caricare e scaricare il materiale. L'individuazione e prevenzione dei relativi rischi non risultano in alcun modo nè previste nè predisposte. Parimenti, non risulta che l'imputato abbia adempiuto agli obblighi di informazione pure a lui spettanti, nei confronti dei dipendenti delle altre ditte che operavano nel cantiere, circa i rischi esistenti nell'ambiente oggetto delle operazioni. Dette evenienze colpose, secondo l'adeguata ricostruzione in fatto e diritto dei giudici di merito, si palesano chiaramente in nesso di causalità con l'evento lesivo.
RESPONSABILITA' PENALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente
Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
Dott. IZZO Giacomo - Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. Pa. St. n. il (Omissis) C/;
2. Parte Civile;
avverso la sentenza n. 3471/2009 della Corte di Appello di Firenze in data 15/03/2010;
udita la relazione svolta dal consigliere Ruggero Galbiati;
udito il Pubblico Ministero in persona del dott. GIALANELLA Antonio;
udito il difensore della parte civile Avv.to Picchi.
Fatto
1. Pa.St. , in qualità di legale rappresentante della soc. Ca. s.r.l., Ba.Lu. , in qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale, venivano tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Grosseto, Giudice monocratico, perchè imputati del reato di lesioni colpose gravi nei confronti del lavoratore Ag.Ro., autista dipendente della ditta Ba. esercente attività di riciclaggio di materiali.
In fatto, era avvenuto (il (Omissis)) che Ag.Ro. si era recato con il camion presso il piazzale della Società Ca. per rilevare un carico di travi di cemento che dovevano essere smaltite, posizionandosi nella corsia di carico. Poichè il gruista Ci. St. , addetto al carroponte utilizzato per la movimentazione dei carichi, era impegnato in altra operazione, l'Ag. , sceso dal camion, si era spostato dalla corsia di carico nell'area adiacente e, in attesa del proprio turno di carico, si era appoggiato ad una delle cataste di travi di cemento che, disposte su piu' file, si trovavano sul piazzale. Alle spalle dell'Ag. , sul lato opposto della catasta, era sopraggiunto l'operaio Ta. St. alla guida di un muletto privo di segnalazioni luminose ed acustiche; a causa di uno sbandamento, il muletto aveva urtato un bilanciere (attrezzo metallico reticolare che viene agganciato al carroponte per sollevare e movimentare i carichi di materiali) posizionato a terra vicino alla pila di travi; il bilanciere di notevoli dimensioni si era capovolto urtando la catasta di travi così determinando lo schiacciamento del lavoratore Ag. , il quale si trovava appunto in mezzo tra il pesante attrezzo e la pila di travi.
L'Ag. riportava gravi lesioni in particolare alla gamba destra che doveva essere oggetto di parziale amputazione.
2. Il Tribunale dichiarava entrambi gli imputati responsabili per il reato ascritto; condannava Ba. alla pena di mesi tre di reclusione e Pa. a quella di mesi sei di reclusione; li condannava in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile con riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva.
Il Giudice evidenziava la ricorrenza di violazione di numerose prescrizioni in tema di tutela antinfortunistica: in specie, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 8 che fa obbligo ai datori di lavoro di mantenere le vie di circolazione all'interno degli spazi aziendali in modo di consentirne l'uso in sicurezza ai lavoratori interni ed esterni, nonchè il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7 che impone ai datori di lavoro precisi obblighi di intervento, controllo e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa da svolgersi all'interno della struttura aziendale. Nel caso concreto, secondo la ricostruzione del Giudice di primo grado, il piazzale dove transitavano i carrelli elevatori ed altri mezzi di trasporto dei manufatti prefabbricati era privo di ogni segnaletica ed era utilizzabile anche dai pedoni e trasportatori esterni in piena libertà senza alcuna cautela.
3. Gli imputati proponevano impugnazione. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 15/3/2010, assolveva Ba. Lu. dal reato attribuito per non avere commesso il fatto revocando le relative statuizioni civili a suo carico; mentre confermava la decisione di condanna nei riguardi di Pa.St. .
4. Pa. proponeva ricorso per cassazione.
Affermava che la sentenza impugnata presentava elementi motivazionali illogici e contraddittori. In particolare, la Corte di merito aveva prospettato una ricostruzione dei fatti contrastante con le dichiarazioni rese dai testi assunti, ed altresì non aveva tenuto conto dell'effettiva imprevedibilità dell'evento lesivo. Chiedeva l'annullamento della decisione.
Diritto
1. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.
Si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno correttamente messo in luce le violazioni di precisi obblighi di garanzia facenti capo a Pa.St. , nella sua qualità di legale rappresentante della Soc. Ca. . La posizione di garanzia a carico del predetto concerneva l'organizzazione del piazzale dove avveniva la movimentazione dei mezzi operativi della Società, la movimentazione dei carichi con il carroponte, dove venivano accatastati i manufatti, intervenivano i dipendenti di aziende esterne, a bordo di camion, i quali spesso dovevano aspettare il proprio turno per caricare e scaricare il materiale. L'individuazione e prevenzione dei relativi rischi non risultano in alcun modo nè previste nè predisposte. Parimenti, non risulta che l'imputato abbia adempiuto agli obblighi di informazione pure a lui spettanti, nei confronti dei dipendenti delle altre ditte che operavano nel cantiere (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7), circa i rischi esistenti nell'ambiente oggetto delle operazioni. Dette evenienze colpose, secondo l'adeguata ricostruzione in fatto e diritto dei giudici di merito, si palesano chiaramente in nesso di causalità con l'evento lesivo.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'istante va condannato anche a rifondere le spese di giudizio per questo grado in favore della parte civile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in euro 2.300,00 oltre accessori come per legge.