Cassazione Penale, Sez.4, 31 ottobre 2011, n. 39258 - Transito di mezzi pesanti e presenza di lavoratori a piedi o in bicicletta: infortunio mortale e mancanza di interventi prevenzionali
- Contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione
- Rischio da Interferenza
- Segnaletica di Sicurezza
- Valutazione dei Rischi
Responsabilità del delegato per la sicurezza (Fe.) dello stabilimento di una spa e del legale rappresentante (Gu.) di una srl che aveva appaltato il servizio di evacuazione degli scarti di lavorazione, nonchè di un suo lavoratore (G.L.), per il delitto di omicidio colposo in danno di un dipendente della spa. Era accaduto che la vittima, accortosi al momento di entrare in reparto di non avere con sè il casco di protezione, si era diretto, con la propria bicicletta, verso l'immobile ove si trovavano gli spogliatoti per recuperare detto casco. Nel percorrere tale tragitto, attraversando l'ampio piazzale interno allo stabilimento, la vittima era stata investita da un autocarro, di proprietà della srl, alla cui guida si trovava il lavoratore imputato.
Condannati tutti in primo grado, propongono appello Fe. e Gu.: condannati.
Ricorso in Cassazione - Rigetto.
E' stato rilevato dai giudici del merito come la pluralità di mezzi pesanti che circolavano nell'area dello stabilimento, transitando in entrambi i sensi di marcia, e la presenza di lavoratori che, a piedi o in bicicletta, si muovevano liberamente nella stessa area - gli uni e gli altri senza seguire percorsi prestabiliti ed obbligatori che avrebbero, quantomeno, consentito di ridurre il pericolo di incidenti - avrebbero dovuto indurre l'imputato ad intervenire per disciplinare più adeguatamente tale transito (reso, peraltro, difficoltoso anche dalle sconnessioni del terreno e dalla presenza di binari), in realtà sostanzialmente affidato alla prudenza ed al buon senso di ciascuno, e per obbligare ognuno al rispetto delle regole imposte. Non escluso l'obbligo di quanti circolavano di mantenere in efficienza i rispettivi veicoli, le cui approssimative condizioni di manutenzione sono state pure segnalate dai giudici del merito, laddove essi hanno ricordato che gran parte delle biciclette in circolazione, compresa quella utilizzata dalla vittima, erano prive di dispositivi di illuminazione e di catarifrangenti, mentre lo stesso camion guidato dal G. presentava pneumatici fortemente usurati.
In sostanza, secondo il coerente argomentare dei giudici del gravame, alla iniziale incompleta ed inadeguata valutazione dei rischi, si è aggiunta la successiva assoluta inerzia dell'imputato a fronte della situazione di costante pericolo in cui si svolgeva la circolazione all'interno dello stabilimento, pur più volte segnalata dalle rappresentanze sindacali, ed a fronte dell'aggravarsi del rischio provocato, nell'area teatro dell'incidente, dall'anomala prassi invalsa di mantenere sempre aperta la porta del capannone, con il conseguente oscuramento del segnalatore luminoso, oltre che dell'abitudine degli autisti di procedere a velocità non adeguata, per tale grave infrazione, secondo quanto accertato dai giudicanti, richiamati solo oralmente.
Giustamente, quindi, i giudici del merito hanno attribuito l'incidente alla violazione, da parte dell'imputato, di precise regole cautelari, in particolare, alla mancata adozione di idonee misure precauzionali e di sanzioni nei confronti dei conducenti che non rispettavano i limiti di velocità, più in generale, alla grave sottovalutazione dei rischi connessi alla caotica circolazione.
Quanto a Gu., la Corte ribadisce come l'imputata abbia omesso di predisporre i necessari interventi prevenzionali volti a fronteggiare il rischio di incidenti coinvolgenti gli automezzi che alla stessa facevano capo, cooperando con la spa nell'attuazione delle misure idonee a prevenire i rischi connessi con l'attività lavorativa oggetto dell'appalto; cooperazione viceversa assente, come testimoniato anche dalla diversità delle regole cui i conducenti dei camion si attenevano rispetto ai percorsi da seguire ed ai limiti di velocità da rispettare.
Inoltre, nello stesso documento di valutazione dei rischi non era stata neanche presa in considerazione la necessità di coordinare il transito dei camion con quello delle numerose biciclette che circolavano in quello stesso contesto. Hanno persino ricordato i giudici del merito, senza essere smentiti, che i responsabili delle due imprese non erano neanche a conoscenza dei percorsi seguiti dai camion della srl, circostanza dalla quale gli stessi giudici hanno tratto ulteriore conferma dell'assenza di coordinamento e delle gravi carenze organizzative che hanno caratterizzato i temi della sicurezza della circolazione interna allo stabilimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente
Dott. FOTI Giaco - rel. Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GU. EL. N. IL (Omissis);
2) FE. ST. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 291/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 14/07/2010; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
udito il P.G. in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. ZONCHETTI, SCIRETTI e PONTE, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi proposti.
Fatto
-1- Fe. St. , delegato per la sicurezza per lo stabilimento della " Te. Da. s.p.a." e Gu. El. , legale rappresentante della " GA. de. fr. Pi. s.r.l.", che aveva in appalto il servizio di evacuazione degli scarti di lavorazione, sono stati chiamati a rispondere del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di Te. Pi. , dipendente della " Te. "; dello stesso delitto è stato chiamato a rispondere anche G. L. , dipendente
della " Ga. ".
Era accaduto che, intorno alle ore 6,00 del (Omissis), il Te. , accortosi al momento di entrare in reparto di non avere con sè il casco di protezione, si era diretto, dopo avere inforcato la propria bicicletta, verso l'immobile ove si trovavano gli spogliatoti, distante circa 200 metri dal reparto, per recuperare detto casco. Nel percorrere tale tragitto, attraversando l'ampio piazzale interno allo stabilimento, il Te. era stato investito da un autocarro, di proprietà della " Ga. ", alla cui guida si trovava il G. , in uscita dal capannone denominato "carico zona 8". Nell'incidente, il lavoratore aveva riportato gravi fratture craniche rivelatesi mortali.
Nell'immediatezza, è stato accertato che la bicicletta della vittima era priva di dispositivi di illuminazione e che il lampeggiante giallo della porta del capannone della zona 8, che segnalava il movimento della saracinesca (ad apertura verticale), e quindi l'entrata e l'uscita dei veicoli, era spento poichè la porta era bloccata in posizione di apertura.
Secondo l'accusa, i tre imputati hanno causato la morte del Te. per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza nonchè inosservanza delle norme di prevenzione sugli infortuni sul lavoro.
In particolare, al Fe. è stato contestato:
-di non avere predisposto, per i pedoni ed i lavoratori in transito a bordo di biciclette, una distanza di sicurezza tra il loro percorso e quello dei veicoli a motore;
-di non avere evidenziato il tracciato delle vie di circolazione in corrispondenza del capannone ove si era verificato l'incidente;
-di non avere segnalato la zona di pericolo e non avere fatto ricorso alla segnaletica stradale;
-di non avere imposto che le biciclette adoperate dai dipendenti all'interno dello stabilimento fossero munite di dispositivi di segnalazione visiva;
-di non avere valutato e fronteggiato il rischio costituito dagli spostamenti dei lavoratori in bicicletta all'interno del perimetro aziendale.
Allo stesso Fe. ed alla Gu. è stato contestato di non avere cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi connessi con il contratto di appalto, con riferimento alla mancata organizzazione degli spostamenti di mezzi e uomini all'interno dello stabilimento.
-2- Con sentenza del 25 giugno 2008, il giudice monocratico del Tribunale di Bergamo ha affermato la responsabilità dei tre imputati e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata, ha condannato il Fe. alla pena di un anno di reclusione e la Gu. a quella di dieci mesi di reclusione; ha condannato, inoltre, il G. alla pena di un anno di reclusione (pene sospese e non menzione delle condanne). Gli imputati sono stati altresì condannati, in solido, al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile S.L.A.I. Cobas, liquidati, in via equitativa, in 10.000,00 euro. Nessuna statuizione civile è stata adottata nei confronti dei familiari della vittima, i quali hanno revocato, nel corso del giudizio, la costituzione di parte civile.
-3- Appellata tale decisione dal Fe. e dalla Gu. , la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 14 luglio 2010, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha ridotto a mesi otto di reclusione la pena inflitta dal primo giudice alla Gu. , confermando nel resto.
-4- Avverso tale sentenza propongono ricorso, per il tramite dei rispettivi difensori, Fe. St. e Gu. El. , che impugna, altresì, l'ordinanza dibattimentale del 14 luglio 2010.
A) Il Fe. deduce:
a) Nullità della sentenza impugnata per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e per violazione degli articoli 40 e 43 cod. pen. in punto di sussistenza del nesso causale tra l'evento e le condotte omissive contestate.
Premesso che la stessa corte territoriale ha individuato la causa ultima dell'incidente nella inappropriata velocità tenuta dal conducente dell'autocarro in uscita dal capannone, osserva il ricorrente che una responsabilità in capo ad altri soggetti potrebbe sostenersi solo in caso di violazione, da parte degli stessi, di regole cautelari che abbiano causalmente inciso nella determinazione dell'evento. Ciò non sarebbe riscontrabile nel caso di specie, poichè nessuna delle regole cautelari ritenute omesse dal giudice del gravame, avrebbe impedito l'evento, nè avrebbe ridotto il rischio del suo verificarsi. L'incidente si sarebbe, in realtà, verificato solo per l'eccessiva velocità con la quale il conducente dell'autocarro, che ben sapeva di dover procedere "a passo d'uomo", è uscito dal capannone, pur avendo tempestivamente notato la presenza della bicicletta del Te. ; mentre lo stesso giudice non avrebbe indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che il rispetto di quelle regole lo avrebbe, invece, evitato.
b) Nullità della sentenza impugnata per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e per violazione dell'articolo 41 cod. pen. in merito alla condotta tenuta dal coimputato G. .
Sostiene il ricorrente che erano state previste precise regole di comportamento, idonee a disciplinare il transito degli automezzi e ad evitare incidenti, tra le quali quella, imposta ai conducenti di veicoli, di percorrere le strade dello stabilimento a velocità moderata, di 40 o 20 km orari nelle strade, rispettivamente, esterne o interne di scorrimento, e addirittura "a passo d'uomo" nei capannoni ed in caso di scarsa visibilità. Regole indicate nel documento contenente le informazioni di sicurezza dirette alle ditte esterne operanti nello stabilimento, consegnato alla " Ga. ", con allegata una piantina che illustrava il piano di circolazione interno. Regole, dunque, perfettamente note e certamente idonee, se rispettate, ad evitare incidenti come quello occorso al Te. ; regole conosciute dal G. , come è stato sostenuto nella stessa sentenza impugnata. L'abnorme condotta del G. , consapevole delle regole imposte a chiunque si trovasse a transitare all'interno dello stabilimento, si sarebbe posta, secondo il ricorrente, quale causa unica dell'evento, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta dei soggetti tenuti all'osservanza di norme prevenzionali ritenute violate e l'evento lesivo.
B) La Gu. deduce:
a) Illegittimità, in relazione agli articoli 24 e 111 Cost., articolo 651 cod. proc. pen., dell'ordinanza dibattimentale del 14.7.2010 con la quale è stata respinta l'eccezione difensiva afferente la mancata citazione in giudizio del coimputato non appellante G. L. , con conseguente mancata integrazione del contraddittorio; illegittimità ulteriormente emergente dall'assenza di motivazione, sul punto, nella sentenza impugnata.
Rileva la ricorrente che, avendo riguardato i motivi d'appello dalla stessa proposti la condotta di guida del G. , ritenuta dagli stessi giudici del merito causa ultima dell'evento, era stata ritualmente eccepita al giudice del gravame la nullità del decreto di citazione in appello, per l'omessa citazione dello stesso ed era stata chiesta l'integrazione del contraddittorio. Eccezione e richiesta respinte, con la citata ordinanza del 14.7.10, sul rilievo che non fosse ravvisabile nessuno dei presupposti richiesti negli articoli 601 e 587 c.p.p..
Tale decisione, sostiene la ricorrente, è censurabile, anzitutto, laddove è stata esclusa l'assenza dei presupposti richiesti dalle norme sopra indicate per l'estensione dell'impugnazione al non appellante, e quindi per la citazione dello stesso. Estensione che può essere esclusa solo nel caso in cui l'impugnazione sia fondata su motivi esclusivamente personali, mentre sono ritenuti estensibili i motivi che, come nel caso di specie, riguardino l'esistenza del reato o anche solo il giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti.
Sarebbe censurabile, inoltre, tale decisione perchè la citazione del G. era necessaria per la tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Essendo stato accertato che la condotta del coimputato è stata la causa ultima dell'evento, la ricorrente aveva censurato nei motivi d'appello la valutazione del giudice di primo grado circa la indicazione della condotta del G. come causa non da sola sufficiente a determinare l'incidente, inidonea, quindi, ad interrompere in nesso causale correlabile alla condotta contestata alla stessa ricorrente. La mancata citazione del coimputato non appellante avrebbe impedito la formazione di un valido contraddittorio in ordine alla valutazione sia dell'apporto causale delle singole condotte individuate quali concause dell'evento, sia del grado di colpa alle stesse attribuibile e quindi alle percentuali di colpa addebitabili sotto il profilo civilistico. Sul punto, viene dedotto anche il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
b) Erroneità e contraddittorietà della motivazione, rispetto alle risultanze probatorie, in ordine alla ricostruzione della
dinamica dell'evento ed alla mancata assunzione di prova decisiva, costituita da una perizia cinematica, nonchè alla
individuazione delle regole cautelari alla cui violazione ricondurre l'evento ed alla conseguente ricostruzione dei profili
individuali di colpevolezza.
Sostiene la ricorrente che nessun accertamento è stato svolto circa le cause delle mortali lesioni al capo riportate dal Te. , in particolare, in ordine alla circostanza che il mancato utilizzo del casco protettivo sia stata causa di per sè sufficiente a determinare l'evento; circostanza correlata alla valutazione del punto d'impatto tra la vittima e l'autocarro. Il diniego, da parte della corte territoriale, del richiesto approfondimento sarebbe caratterizzato da illogicità, specie ove si consideri la rilevanza di un accertamento decisivo, ai fini della ricostruzione del nesso di causalità rispetto alle singole condotte contestate agli imputati e la morte della vittima, come la velocità tenuta dalla bicicletta e dall'autocarro al momento dell'impatto ed alla reciproca visibilità dei due mezzi. La perizia cinematica richiesta si presentava indispensabile, a giudizio della ricorrente, poichè proprio la mancata verifica della velocità e della reciproca visibilità ha impedito di individuare il singolo apporto causale, rispetto all'evento, di ciascuna delle condotte contestate e di considerare la possibilità che taluna di esse sia stata sufficiente a determinare l'evento ed abbia interrotto il nesso causale con le altre. Tali carenze, inoltre, non avrebbero permesso di individuare le regole cautelari la cui violazione ha causato l'incidente. Illogica sarebbe la motivazione sul punto, laddove la corte territoriale, recependo le conclusioni del primo giudice, ha ritenuto non necessario l'espletamento della richiesta perizia, viceversa indispensabile.
c) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione della responsabilità dell'imputata ed alla delega
di funzioni.
Sostiene la ricorrente che dalle risultanze dibattimentali era emersa la piena corrispondenza tra le misure precauzionali predisposte dalla " Da. " in ordine alla circolazione dei veicoli all'interno dello stabilimento e quelle di cui al Pos ed al Dvr della " Ga. ", documento con il quale quest'ultima società aveva quale unico scopo quello di regolare il transito dei propri veicoli, non di dettare regole riguardanti la circolazione delle biciclette, utilizzate solo dai dipendenti " Da. ". Nessuna analisi, inoltre, i giudici del merito avrebbero eseguito circa il nesso causale tra la regola cautelare ritenuta violata, genericamente individuata nel mancato coordinamento, e l'evento determinatosi. La corte territoriale non avrebbe considerato che l'imputata non aveva mai contestato la propria posizione di garanzia ma aveva sostenuto l'idoneità e la completezza della valutazione dei rischi a sua tempo effettuata e l'adeguatezza dell'articolazione aziendale posta a presidio della sicurezza dei cantieri.
d) Violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla valutazione delle risultanze dibattimentali in ordine all'entità della pena inflitta. In particolare, si censura l'eccessività della pena base, individuata in misura identica a quella prevista per il G. , malgrado il diverso grado di colpa rilevabile nelle condotte dei due soggetti, nonchè il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 6.
Ambedue i ricorrenti concludono chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Diritto
-1- I ricorsi sono infondati.
A) Fe. St. .
Inesistenti sono i vizi dedotti nei due motivi proposti, che possono essere unitariamente esaminati, avendo i giudici del gravame, dopo attento esame della vicenda processuale, esposto in termini di assoluta coerenza logica, e nel rispetto della normativa di riferimento, le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni poste a sostegno dell'appello. Argomentazioni, peraltro, in gran parte riprodotte nel ricorso.
In realtà, legittimamente i giudici del merito hanno ritenuto di individuare nella condotta del Fe. gli estremi del delitto contestato, osservando come, a fronte delle condizioni di rischio in cui si trovava chiunque transitasse nell'area dello stabilimento - al cui interno circolavano, oltre ai pedoni, una pluralità di mezzi, dai veicoli di trasporto del materiale alle biciclette, utilizzate comunemente dai lavoratori per i loro spostamenti interni - non fosse egualmente e tempestivamente intervenuto per eliminare le fonti di rischio.
In particolare, è stato rilevato da quei giudici che la pluralità di mezzi pesanti che circolavano nell'area dello stabilimento, transitando in entrambi i sensi di marcia, e la presenza di lavoratori che, a piedi o in bicicletta, si muovevano liberamente nella stessa area - gli uni e gli altri senza seguire percorsi prestabiliti ed obbligatori che avrebbero, quantomeno, consentito di ridurre il pericolo di incidenti - avrebbero dovuto indurre l'imputato ad intervenire per disciplinare più adeguatamente tale transito (reso, peraltro, difficoltoso anche dalle sconnessioni del terreno e dalla presenza di binari), in realtà sostanzialmente affidato alla prudenza ed al buon senso di ciascuno, e per obbligare ognuno al rispetto delle regole imposte. Non escluso l'obbligo di quanti circolavano di mantenere in efficienza i rispettivi veicoli, le cui approssimative condizioni di manutenzione sono state pure segnalate dai giudici del merito, laddove essi hanno ricordato che gran parte delle biciclette in circolazione, compresa quella utilizzata dal Te. , erano prive di dispositivi di illuminazione e di catarifrangenti, mentre lo stesso camion guidato dal G. presentava pneumatici fortemente usurati.
Hanno poi segnalato gli stessi giudici che, proprio davanti al portone d'ingresso del capannone che si affacciava sul piazzale teatro dell'incidente, dal quale era sbucato l'autocarro condotto dal G. , non erano stati apposti segnali di alcun genere, se non due strisce bianche perpendicolari al portone, volte a segnalare il percorso di uscita dei mezzi pesanti. Nessun'altra segnalazione era stata apposta: non un cartello di pericolo, non uno specchio parabolico che consentisse al conducente degli autocarri in uscita di accertare preventivamente l'eventuale presenza di pedoni o di altri veicoli in transito, evitando allo stesso di avventurarsi all'esterno "alla cieca", non un dissuasore di velocità, che obbligasse, quindi, il camionista ad uscire all'esterno a velocità adeguata.
Lo stesso portone era privo di segnali luminosi ed acustici che avvertissero all'esterno dell'approssimarsi all'uscita dei camion, della cui presenza, quindi, chi transitava sul piazzale aveva contezza solo allorchè i veicoli uscivano all'esterno. Assenza di segnali che, hanno giustamente osservato i giudici del merito, evidentemente accresceva il pericolo di quanti si trovassero a transitare all'esterno in concomitanza con l'uscita dei camion. Proprio la mancanza di detti segnali è stata stigmatizzata dai giudici, anche perchè il portone in questione era provvisto sia di cellule fotoelettriche che di dispositivo luminoso esterno capace di segnalare la salita e la discesa della porta, e dunque il passaggio dei camion. Segnali che, tuttavia, erano, nella pratica, da tempo inutilizzati perchè il portone veniva lasciato costantemente bloccato in apertura (coprendo le cellule fotoelettriche), e quindi, la lampada esterna rimaneva costantemente spenta, di guisa che l'approssimarsi all'uscita dei veicoli non era in alcun modo visibile dal piazzale.
E dunque, ad onta dell'importanza dello stabilimento, anche per il numero di lavoratori e di mezzi quotidianamente impiegati, molti riferibili a ditte esterne, la circolazione all'interno dello stesso, ha sostenuto la corte territoriale, non era stata disciplinata in maniera adeguata, nè erano stati poste sul terreno segnalazioni di alcun tipo, nè l'azienda si era preoccupata di verificare le condizioni di manutenzione dei vari veicoli che incrociavano.
Non ha omesso, peraltro, la stessa corte di considerare gli argomenti difensivi proposti dall'imputato nel suo atto d'appello, laddove lo stesso ha opposto alle argomentazioni dell'accusa che l'azienda aveva indicato precise regole di comportamento, idonee a disciplinare l'ordinato svolgersi del transito dei veicoli all'interno dello stabilimento, inclusa l'indicazione delle velocità massime consentite. Regole indicate nel documento contenente le informazioni concernenti la viabilità e la sicurezza, dirette alle ditte esterne operanti all'interno e consegnate anche alla " Ga. " unitamente ad una piantina corredata del piano di circolazione interno.
A tale proposito, invero, i giudici del merito hanno rilevato la insufficienza ed inadeguatezza dei documenti predisposti, poichè la complessità della circolazione interna era tale da imporre disposizioni più articolate, che riguardassero anche il transito delle biciclette ed i rischi connessi con i continui incroci con pesanti veicoli di trasporto, nonchè la predisposizione di un'adeguata segnaletica oltre che di sistemi di controllo che ne garantissero l'osservanza. Della presenza delle biciclette, peraltro, non si faceva neanche cenno nel documento di valutazione dei rischi elaborato dalla " Ga. ", benchè fosse a tutti noto che i dipendenti erano soliti spostarsi quotidianamente all'interno con delle biciclette, presenti in gran numero, tanto che era stato messo a disposizione dei lavoratori un apposito parcheggio; assenza ritenuta significativa della mancanza di coordinamento e di cooperazione tra la " Da. " e la " Ga. ".
In sostanza, secondo il coerente argomentare dei giudici del gravame, alla iniziale incompleta ed inadeguata valutazione dei rischi, si è aggiunta la successiva assoluta inerzia dell'imputato a fronte della situazione di costante pericolo in cui si svolgeva la circolazione all'interno dello stabilimento, pur più volte segnalata dalle rappresentanze sindacali, ed a fronte dell'aggravarsi del rischio provocato, nell'area teatro dell'incidente, dall'anomala prassi invalsa di mantenere sempre aperta la porta del capannone, con il conseguente oscuramento del segnalatore luminoso, oltre che dell'abitudine degli autisti di procedere a velocità non adeguata, per tale grave infrazione, secondo quanto accertato dai giudicanti, richiamati solo oralmente.
L'imputato aveva quindi sottovalutato la situazione di rischio quotidianamente presente nello stabilimento, connessa con il transito di numerosi veicoli e con la disordinata presenza di pedoni e biciclette; sottovalutazione che lo aveva evidentemente indotto a trascurare la predisposizione di interventi che avrebbero potuto riportare più ordine nella circolazione interna e almeno ridurre il pericolo di incidenti.
Chiaramente inconsistenti sono, poi, le osservazioni del ricorrente in tema di nesso causale, posto che se è vero che non tutte le regole cautelari violate dall'imputato, se rispettate, avrebbero evitato l'incidente, è anche vero che significativa, in punto di causalità, si presenta la violazione di diverse altre regole precauzionali, che spettava al Fe. rispettare e far rispettare, non ultima quella che lo obbligava a garantire l'efficienza ed il regolare funzionamento del sistema di sicurezza costituito dalla segnalazione luminosa dell'apertura della porta del capannone dal quale usciva il camion del G. . Non può mettersi in dubbio, infatti che il funzionamento di quel dispositivo avrebbe consentito alla vittima di accorgersi dell'imminente transito del pesante veicolo, e dunque di adottare le opportune manovre dirette ad evitare lo scontro, non esclusa quella di arrestarsi e dare a quello la precedenza o di deviare il proprio percorso.
Così come non può mettersi in dubbio che la mancata installazione di uno specchio, che consentisse ai conducenti di accertare la presenza di altri veicoli quando ancora si trovavano all'interno del padiglione, e di dissuasori, che li obbligassero a rispettare il limite del "passo d'uomo", ha avuto un ruolo causale indiscutibile nella produzione dell'evento, poichè, se presenti, tali congegni avrebbero, da un lato, obbligato il G. ad avanzare più lentamente, dall'altro, gli avrebbero consentito di avvedersi tempestivamente della presenza del ciclista, e non solo dopo essere uscito all'esterno.
Sul rilievo causale di tali inadempienze la corte territoriale ha insistito e motivato in maniera del tutto adeguata, di guisa che infondata è la doglianza relativa ad una inesistente indicazione, nella sentenza impugnata, delle ragioni per le quali il rispetto di quelle regole avrebbe evitato l'evento luttuoso.
Giustamente, quindi, i giudici del merito hanno attribuito l'incidente alla violazione, da parte dell'imputato, di precise regole cautelari, in particolare, alla mancata adozione di idonee misure precauzionali e di sanzioni nei confronti dei conducenti che non rispettavano i limiti di velocità, più in generale, alla grave sottovalutazione dei rischi connessi alla caotica circolazione nell'area dello stabilimento ed alla mancanza di interventi volti a disciplinarla, oltre che, ovviamente, alla imprudente condotta di guida del G. ed alle carenze normative ed organizzative dei responsabili della " Ga. ".
Ugualmente infondata è la pretesa del ricorrente di attribuire al G. l'esclusiva responsabilità dell'incidente. Anche a tale proposito, il ricorrente ripropone argomentazioni che sono già state poste all'esame della corte territoriale che le ha attentamente esaminate e le ha legittimamente disattese con motivazione coerente ed ineccepibile.
Ha giustamente, sul punto, osservato il giudice del gravame, che le disposizioni in tema di circolazione impartite dall'azienda erano del tutto insufficienti a preservare dal rischio di incidenti quanti si trovavano a transitare all'interno del perimetro dello stabilimento industriale. è stato condivisibilmente sostenuto, in particolare, che - data per scontata la responsabilità del G. - non poteva ritenersi esente da censure la condotta dell'imputato perchè le misure adottate per evitare quel rischio erano del tutto insufficienti allo scopo e che la condotta G. , pur gravemente colpevole in ragione dell'inadeguata velocità alla quale procedeva, era stata propiziata dalla serie delle gravi omissioni, sopra indicate, riferibili al Fe. , oltre che alla Gu. . Omissioni che, ha sostenuto correttamente la corte territoriale, hanno consentito la concretizzazione del rischio che le cautele omesse avrebbero impedito.
La condotta del G. , causa ultima (in senso temporale) dell'evento, hanno ancora legittimamente sostenuto i giudici del merito, non ha reciso il rapporto di causa con le precedenti condotte colpose degli altri due imputati, posto che all'inadeguata velocità del veicolo condotto dal G. non poteva essere attribuito il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, tale da potere essere considerata da sola sufficiente a produrre l'evento.
Ancora congruamente e coerentemente motivata si presenta, dunque, la decisione impugnata, di guisa che il ricorso del Fe. deve essere rigettato.
B) Gu. El. .
a) Infondate sono le censure proposte con il primo motivo di ricorso.
In realtà, l'articolo 601 cod. proc. pen. impone al giudice d'appello la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del PM, se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587 o se l'appello è proposto per i soli interessi civili. Situazione che giustamente la corte territoriale ha ritenuto, con l'impugnata ordinanza dibattimentale del 14.2.10, non ricorrente nel
caso di specie. Non deve poi dimenticarsi che la norma invocata è posta a tutela dell'imputato non appellante, in vista della possibilità che siano allo stesso estesi possibili effetti positivi del giudizio d'appello proposto da altri imputati, non certo dell'imputato appellante.
Quanto al secondo argomento posto nel ricorso a sostegno della dedotta censura, osserva la Corte che non si comprende, nè spiega la ricorrente, quale ulteriore esigenza della sua difesa imponesse il contraddittorio con l'imputato, definitivamente condannato e non appellante. Nè spiega perchè un eventuale ulteriore confronto con lo stesso dovesse passare attraverso la notifica del decreto di citazione a giudizio, piuttosto che attraverso un ordinario invito a comparire, previa riapertura dell'istruttoria dibattimentale, ove fosse apparso necessario procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori. Approfondimenti, peraltro, neanche indicati nei loro contenuti e nella loro rilevanza ai fini della decisione con riguardo al nesso causale ed al grado della colpa, punti in relazione ai quali la ricorrente ritiene necessaria la presenza del G. . Mentre, con riguardo all'individuazione delle percentuali di colpa tra i diversi responsabili ed al rilievo che una determinazione sul punto del giudice penale potrebbe avere in sede di giudizio civile, rileva la Corte che a percentuali, nel senso inteso dalla ricorrente, non ha fatto riferimento il primo giudice, nè ha accennato la corte territoriale, non risultando essere stato il punto oggetto di impugnazione. Se ne deduce che all'individuazione di tali percentuali non potrà che provvedere, liberamente ed autonomamente, il giudice civile.
Sul punto, infine, resta da rilevare come la corte territoriale abbia indicato, con la citata ordinanza del 14.7.10, sinteticamente, ma in termini di sufficienza, le ragioni del rigetto della richiesta, con argomentazioni che non avevano nella sostanza alcuna necessità di essere ulteriormente corroborate nella sede decisoria; di qui l'inesistenza anche del vizio motivazionale sul punto dedotto.
b) Ugualmente infondato è il secondo dei motivi proposti, ai limiti dell'inammissibilità, anche perchè caratterizzato dalla riproposizione di censure già sottoposte al vaglio del giudice del merito e dallo stesso disattese con congrua e coerente motivazione.
In realtà, quanto agli accertamenti tecnici invocati, osserva la Corte che tutti i diversi aspetti tecnici che la vicenda induceva ad approfondire, sono stati oggetto, oltre che dei verbali di sopralluogo, anche di consulenze disposte dalle stesse parti, tra cui l'odierna ricorrente; osserva, ancora, che tutti i consulenti, compreso quello nominato dalla Gu. , sono stati esaminati nel corso del dibattimento di primo grado e le rispettive relazioni acquisite agli atti. Le varie tematiche, quindi, sono state esaminate ed approfondite, anche grazie all'apporto tecnico del consulente dell'imputata, dai giudici del merito che dette tematiche hanno ritenuto esser state chiarite, tanto da potere escludere la necessità, ai fini della decisione, di ricorrere ad ulteriori verifiche tecniche, nella specie, ad una perizia cinematica.
Decisione che si presenta, oltre che condivisibile, congruamente ed adeguatamente motivata, a fronte della quale la ricorrente, che pure, come detto, si era avvalsa di un tecnico per la ricostruzione delle modalità dell'incidente e delle cause dello stesso, e che avrebbe potuto, nel corso del giudizio, attraverso lo stesso consulente, offrire ulteriori ed autonomi contributi tecnici al giudice, ripropone tesi e formula richieste già respinte, prospettando un'inesistente illogicità della motivazione.
Vizio, peraltro, ulteriormente rilevato in relazione al mancato espletamento della perizia cinematica, ancora una volta ipotizzando responsabilità del Te. con argomentazioni che, dalle iniziali prospettazioni di addebito alla vittima di avere inforcato una bicicletta priva di segnali luminosi, e quindi di avere viaggiato contromano, a velocità inadeguata e seguendo una traiettoria non congrua - addebiti che i giudici del merito hanno motivatamente ritenuto del tutto infondati -sono giunte ad addebitare al Te. il mancato uso del casco, che avrebbe provocato le gravi lesioni craniche che hanno condotto a morte il lavoratore.
Tesi, quella della responsabilità della vittima, che il giudice del gravame ha già definito temeraria e che certamente deve essere respinta, sol che si consideri il contesto nel quale è avvenuto l'incidente.
In realtà, in un luogo ove:
-si incrociavano costantemente veicoli pesanti con pedoni e biciclette; -mancavano segnalazioni idonee a disciplinare il traffico;
-si eludevano le poche ed inadeguate regole che erano state predisposte, prima tra tutte quella della velocità da tenersi all'interno dello stabilimento, costantemente disattesa proprio dai veicoli appartenenti alla ditta di cui l'imputata era responsabile;
-si ignoravano le ripetute segnalazioni dei rischi che tale situazione comportava;
-si trascurava la manutenzione dei veicoli (proprio quello guidato dal G. aveva pneumatici in condizioni pietose);
-si manifestava un grave difetto di coordinamento in materia di sicurezza, tra la " Da. " e la ditta facente capo alla Gu. , tanto da far dire al primo giudice che le due aziende, invece di coordinarsi tra loro, richiamavano regole diverse con riferimento sia ai percorsi che ai limiti di velocità, in un tale contesto, dunque, si addebita, al Te. , unica vittima di un tal generale disinteresse e di un così evidente degrado organizzativo, la responsabilità dell'incidente che lo ha ucciso, evocando persino il mancato uso del casco; di un presidio di sicurezza, cioè, il cui utilizzo nessuno aveva previsto ed imposto e che viceversa, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere obbligatoriamente indossato pur se solo per un tragitto di circa 200 metri, corrispondente alla distanza intercorrente tra gli spogliatoi ed il padiglione industriale ove il Te. avrebbe dovuto recarsi.
Tesi evidentemente insostenibile in considerazione, a tacer d'altro, della irrilevanza dell'addebito, ove anche ipotizzabile, a fronte delle gravi e decisive, sotto il profilo causale, carenze ed omissioni che hanno caratterizzato l'approccio dell'imputata ai temi della sicurezza, per la parte che le competeva in quanto responsabile della " Ga. ".
La verità è e resta quella già opportunamente rilevata dai giudici del merito, i quali hanno giustamente osservato come dalle emergenze processuali non fossero emersi profili di colpa nella condotta del Te. e come, in ogni caso, i teorizzati comportamenti imprudenti allo stesso attribuiti, ove anche realmente ravvisabili, dovevano ritenersi irrilevanti, sotto il profilo causale, a fronte delle gravi carenze organizzative ed all'inerzia di chi, come l'odierna ricorrente, aveva il dovere di intervenire per assicurare la sicurezza di quanti operavano all'interno dello stabilimento, dettando ai propri dipendenti, nel quadro di una doverosa cooperazione con la " Da. ", precise regole di comportamento.
c) Quanto al tema delle regole cautelari, la cui violazione è stata contestata alla ricorrente, le stesse, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, sono state chiaramente individuate dai giudici del merito nell'avere l'imputata omesso di predisporre i necessari interventi prevenzionali volti a fronteggiare il rischio di incidenti coinvolgenti gli automezzi che alla stessa facevano capo, cooperando con la " Da. " nell'attuazione delle misure idonee a prevenire i rischi connessi con l'attività lavorativa oggetto dell'appalto affidato alla " Ga. "; cooperazione viceversa assente, come testimoniato anche dalla già ricordata diversità, rispetto a quelle definite dalla " Da. ", delle regole cui i conducenti dei camion si attenevano rispetto ai percorsi da seguire ed ai limiti di velocità da rispettare.
Evidente è apparsa la sostanziale sottovalutazione, da parte dell'imputata, della situazione di rischio derivante dal continuo transito, all'interno dello stabilimento, dei propri automezzi e dal loro incrociare pedoni ed altri mezzi; sottovalutazione attestata, secondo il coerente argomentare dei giudici del merito, dal fatto che nello stesso documento di valutazione dei rischi non era stata neanche presa in considerazione la necessità di coordinare il transito dei camion con quello delle numerose biciclette che circolavano in quello stesso contesto. Hanno persino ricordato i giudici del merito, senza essere smentiti, che i responsabili delle due imprese non erano neanche a conoscenza dei percorsi seguiti dai camion della " Ga. ", circostanza dalla quale gli stessi giudici hanno tratto ulteriore conferma dell'assenza di coordinamento e delle gravi carenze organizzative che hanno caratterizzato i temi della sicurezza della circolazione interna allo stabilimento.
Nè assume rilievo, nei termini intesi dall'imputata, la circostanza secondo cui vi era stata piena corrispondenza tra le misure precauzionali predisposte dalla " Da. " in ordine alla circolazione dei veicoli e quelle indicate nel documento di valutazione dei rischi. In realtà, in tale documento i responsabili della " Ga. " non avevano previsto il rischio derivante dai continui incroci dei propri automezzi con altri veicoli, in particolare con le biciclette, numerose all'interno dello stabilimento, e con i pedoni in transito, laddove proprio con tale documento quel rischio avrebbe dovuto essere considerato e governato attraverso la predisposizione di misure specifiche, idonee ad evitare incidenti nei quali quegli automezzi facilmente avrebbero potuto essere coinvolti. Proprio nella incompletezza di tale documento che, hanno ancora precisato i giudici del merito, si limitava al semplice rinvio alle prescrizioni dettate dalla " Da. " in tema di circolazione, risiede uno dei profili di colpa attribuiti all'imputata.
Del tutto insufficiente è stata, quindi, secondo la corte territoriale, la valutazione dei rischi, inesistente il coordinamento con i responsabili della " Da. ", di guisa che evidente è giustamente apparsa alla stessa corte la responsabilità dell'imputata che, divenuta legale rappresentante della " Ga. ", avrebbe dovuto riconsiderare i termini della sicurezza e non affidarsi a ciò che avevano (mal) elaborato e deciso quanti l'avevano preceduta nella posizione di garanzia dalla stessa da ultimo ricoperta.
Le censure relative al nesso di causa, poi, sono manifestamente infondate, laddove si consideri che, come hanno condivisibilmente chiarito gli stessi giudici, l'incidente che è costato la vita al Te. ha trovato la propria scaturigine, oltre che nella condotta di guida del G. , proprio nelle carenze organizzative e nei mancati interventi prevenzionali, di cui avrebbe dovuto farsi carico (in cooperazione con la " Da. ") anche l'imputata, volti a fronteggiare il rischio di incidenti coinvolgenti gli automezzi che alla stessa facevano capo e quanti altri, a bordo di altri veicoli, a piedi o in bicicletta, quotidianamente transitavano all'interno dello stabilimento.
d) Manifestamente infondato è, infine, il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, avendo la corte territoriale indicato, nel rispetto della normativa di riferimento e con motivazione coerente sul piano logico, le ragioni delle decisioni sul punto adottate, con le quali, peraltro, è stata prevista una riduzione della pena inflitta all'imputata dal primo giudice. Neanche appare giustificato il richiamo ad una presunta parità di trattamento, sotto il profilo sanzionatorio, riservata all'imputata rispetto al G. , ritenuta ingiusta essendo costui il principale responsabile dell'incidente. In realtà, anche a voler seguire la ricorrente in tale suo giudizio, in realtà tutto da verificare, v'è da rilevare che, in concreto, grazie al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giudicate prevalenti rispetto all'aggravante contestata, la pena finale inflitta all'odierna ricorrente è, di fatto, certamente inferiore (dieci mesi di reclusione) rispetto a quella inflitta al coimputato (un anno).
Generica, poi, è la censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 6, legittimamente giustificato dalla corte territoriale con la tardività e la parzialità del risarcimento, neanche contestate, in concreto, dall'imputata.
-2- In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga