Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 novembre 2011, n. 23217 - Benefici pensionistici di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 13976-2010 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, SERGIO PREDEN, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CI. FA. (Omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato NAPPI PASQUALE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrnte -

avverso la sentenza n. 33/2010 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA del 20.1.2010, depositata il 8/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei 21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il ricorrente l'Avvocato Mauro Ricci che si riporta alla relazione.

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla osserva.

 

FattoDiritto



1. Con sentenza del 20.1 - 8.2.2010 la Corte d'Appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a favore di Ci. Fa. i benefici pensionistici di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, così come modificato dalla Legge n. 271 del 1993, disattendendo il motivo di gravame svolto dall'Inps circa l'applicabilità alla fattispecie della disciplina dettata dal Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 47;

avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale l'Inps ha proposto ricorso fondato su un motivo;

Ci. Fa. ha resistito con controricorso;

a seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte del ricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex articolo 380 bis c.p.c.;

2. con l'unico motivo l'Inps denuncia la nullità della sentenza per non essere stato esaminato e deciso il primo mezzo di gravame, concernente la pretesa infondatezza dell'esposizione all'amianto per il periodo 31.12.1992 - 31.12.1993;

3. il motivo appare manifestamente fondato, poichè la sentenza d'appello non ha minimamente trattato la suddetta doglianza;

4. il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, per nuovo esame, al Giudice indicato in dispositivo, che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.



P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Firenze.