Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 15 ottobre 2011, n. 21343 - Infortuni sul lavoro e postumi comportanti una inabilità complessiva inferiore alla soglia minima indennizzabile



 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - rel. Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. BENDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

Dott. MELIADò Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 26965-2009 proposto da:

PA. DA. (Omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FAVATA EMILIA giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 31/2009 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA del 13/01/096, depositata il 03/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. PAOLO STILE;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

La Corte:

udite le conclusioni del P.G., dott. Carlo Destro;

esaminati gli atti, ivi compresa la memoria del ricorrente.

 

Fatto



1. Nella controversia instaurata da Pa.Da. nei confronti dell'INAIL, la Corte di appello di Bologna, giudice di rinvio a seguito della sentenza rescindente di questa Corte n, 24898 del 24 novembre 2006, con sentenza depositata il 3 agosto 2009, in riforma della decisione di primo grado ha rigettato la domanda del Pa. , diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita per infortunio sul lavoro, in misura corrispondente al tredici per cento.

La Corte territoriale, esaminando i chiarimenti forniti dal consulente tecnico di ufficio nel precedente giudizio di appello e prestando adesione al parere espresso dal medesimo ausiliare, ha ritenuto che all'assicurato, in conseguenza dei due lamentati infortuni sul lavoro, in atti specificati, erano residuati postumi comportanti una inabilità complessiva del nove per cento, inferiore alla soglia minima indennizzabile.

2. Di questa pronuncia l'assicurato ha richiesto la cassazione, con ricorso basato su un motivo.

L'intimato ha resistito con controricorso.

3. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 384, 441, 442 e 445 cod. proc. civ. e addebita al giudice di rinvio di non essersi attenuto al principio di diritto enunciato da questa Corte con la indicata sentenza rescindente, la quale aveva considerato fondata "la censura sul mancato rilievo da parte del Tribunale dei chiarimenti del c.t.u. che - se rettamente intesi - avrebbero dovuto portare a conclusioni diverse da quelle di non indennizzabilità cui lo stesso (giudice era) giunto". In tali chiarimenti, si sottolinea nel presente ricorso, il consulente di ufficio "pur esprimendosi in termini possibilistici e/o probabilistici" aveva riconosciuto che il raggiungimento della soglia dell'undici per cento si era verificato dall'epoca della guarigione clinica e si era protratto per almeno un anno. Il ricorrente lamenta inoltre il mancato approfondimento da parte del giudice del merito sulla entità dei postumi inabilitanti, a suo avviso necessario, date le perplessità in proposito del consulente tecnico di ufficio, malgrado le dichiarazioni rese in sede di chiarimenti.

4. Come si è innanzi rilevato, anche con la trascrizione delle espressioni contenute nella sentenza rescindente, questa Corte ha cassato la precedente pronuncia di appello, avendo ritenuto fondato il vizio di motivazione denunciato dal Pa. e correlato all'omessa valutazione dei chiarimenti forniti dal consulente tecnico di ufficio in quella fase del giudizio. E secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nella ipotesi di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio conserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (cfr. fra le più recenti Cass. 22 aprile 2009 n. 9617).

Qui, appunto, il giudice di rinvio ha esaminato i chiarimenti resi dal consulente tecnico di ufficio ed ha spiegato in modo esauriente, perchè, tenendo conto di tali elementi, la complessiva inabilità permanente residuata al Pa. non aveva raggiunto la soglia minima indennizzabile.

Nè si può considerare che i postumi permanenti nella misura dell'undici per cento costituissero "presupposti di fatto da ritenersi implicitamente accertati" dalla sentenza rescindente, cui il giudice di rinvio avrebbe dovuto attenersi in sede di riesame della controversia, tanto non risultando, e non potendo risultare in quanto valutazione di merito non consentita al giudice di legittimità, dalla citata pronuncia, limitatasi ad affermare, nella concisa motivazione, la fondatezza della censura circa la mancata valutazione dei chiarimenti forniti dal consulente di ufficio.

Priva di fondamento è pure la critica concernente la mancata rinnovazione dell'indagine, che il giudice di rinvio ha implicitamente negato, avendo spiegato, con congrua motivazione, perchè la precedente consulenza di ufficio era esauriente e doveva essere perciò condivisa.

Per il resto i rilievi formulati dal ricorrente nel presente ricorso si risolvono in censure di fatto, mentre le osservazioni presenti nella depositata memoria, volte ad avallare quanto esposto in ricorso, non valgono a superare le esposte considerazioni.

5. Per quanto precede il ricorso va rigettato. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, articolo 42, comma 11, nella specie inapplicabile ratione temporis.

 

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.