Cassazione Penale, Sez. 3, 11 novembre 2011, n. 41073 - Adempimento delle prescrizioni dell'organo di vigilanza e pagamento. La notificazione del pagamento impossibile per irreperibilità del contravventore non impedisce l'esercizio dell'azione penale.

 

  

 

"A norma del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 24 le contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro si estinguono se il contravventore adempie alla prescrizione imposta dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto nel termine di trenta giorni. L'operatività della causa di estinzione è quindi subordinata al verificarsi delle due condizioni imposte dalla legge: adempimento delle prescrizioni e pagamento. Il mancato rispetto anche di una sola delle due condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo. Da ciò consegue che è onere del contravventore attivarsi per la realizzazione dell'effetto estintivo."

"La notificazione dell'invito al pagamento, divenuta impossibile per colpa del contravventore stesso che si è reso volutamente irreperibile dopo l'accertamento dell'infrazione, non impedisce l'esercizio dell'azione penale e la conseguente condanna del trasgressore."


 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze;

nei confronti di:

Ch. Ha. , nato in (Omissis);

avverso la sentenza del tribunale di Firenze sezione distaccata di Empoli;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;

sentito il Procuratore generale nella persona della dott.ssa Maria Giuseppa Fodaroni, la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;

udito l'avv. Greco Benedetto.

Letti il ricorso e la sentenza denunciata.

osserva quanto segue:

 

 

FattoDiritto



Il tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, con sentenza del 24 settembre del 2008, assolveva Ch. Ha. dalle contravvenzioni ascrittegli per l'insussistenza dei fatti.

La predetta era stata rinviata a giudizio perchè rispondesse delle seguenti reati:

del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, articolo 20 e articolo 58, sub a) per non avere adottato misure idonee ad impedire la dispersione dei vapori dei solventi che si sviluppano in prossimità delle postazioni di masticiatura;

del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 55 e articolo 389, sub d) per non avere protetto con idonea copertura gli organi di trasmissione della macchina scarnatrice.

Fatti commessi in (Omissis).

In sede di ispezione l'ispettore dell'ASL di Empoli formulava apposite prescrizioni a norma del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, articolo 20. Successivamente il medesimo organo di p.g. constatava che il trasgressore aveva eliminato le violazioni contestate nel termine accordato, in quanto le attività d'impresa nei locali oggetto delle prescrizioni erano definitivamente cessate con la risoluzione del relativo contratto di locazione. Di conseguenza ammetteva lo stesso Ch. Ha. al pagamento della sanzione in via amministrativa Decreto Legislativo n. 758 del 1994, ex articolo 21, comma 2, pagamento che avrebbe determinato l'effetto estintivo previsto dall'articolo 24, comma 1, medesimo Decreto Legislativo. Nella comunicazione della notizia di reato gli ufficiali di p.g. della A.S.L. evidenziarono che la comunicazione di ammissione al pagamento era stata respinta al mittente in quanto il contravventore, lasciando il domicilio dichiarato presso i locali dove aveva svolto l'attività, non aveva dato alcuna notizia in ordine al suo nuovo domicilio.

Tanto premesso in fatto, il tribunale ha pronunciato la sentenza assolutoria, per l'insussistenza dei fatti, osservando che non risultava pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato, in quanto mancava la prova che avesse avuto conoscenza della possibilità di essere ammesso al pagamento per l'estinzione dei reati, essendo peraltro fatto notorio che i cittadini (Omissis), cessata la loro attività, si spostano da quei luoghi e spesso si rendono irreperibili.

Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di' Firenze denunciando l'erronea applicazione di norme giuridiche e conseguente manifesta illogicità della motivazione. Assume che il giudice aveva erroneamente applicato l'articolo 21 relativo all'ammissione del trasgressore che abbia adempiuto le prescrizione al pagamento, posto che il trasgressore si era allontanato dal proprio domicilio senza provvedere al pagamento.

Il ricorso è fondato.

A norma del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 24 le contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro si estinguono se il contravventore adempie alla prescrizione imposta dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto nel termine di trenta giorni. L'operatività della causa di estinzione è quindi subordinata al verificarsi delle due condizioni imposte dalla legge: adempimento delle prescrizioni e pagamento. Il mancato rispetto anche di una sola delle due condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo, Da ciò consegue che è onere del contravventore attivarsi per la realizzazione dell'effetto estintivo. Il contravventore ovviamente per potere pagare deve conoscere l'ammontare della sanzione e deve ricevere l'invito al pagamento. Tale invito non richiede particolari procedure essendo sufficiente una modalità idonea a raggiungere il risultato (cfr Cass. n. 38680 del 2004).

La notificazione dell'invito al pagamento, divenuta impossibile per colpa del contravventore stesso che si è reso volutamente irreperibile dopo l'accertamento dell'infrazione, non impedisce l'esercizio dell'azione penale e la conseguente condanna del trasgressore. Opinando diversamente si attribuirebbe al contravventore la facoltà di eludere l'applicazione della norma e l'esercizio dell'azione penale.

Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio. Il giudice del rinvio dovrà applicare il principio dianzi esposto ossia dovrà ritenere realizzata la condizione di procedibilità perchè la mancata notificazione dell'invito al pagamento è imputabile a fatto volontario del trasgressore.

 

P.Q.M.



LA CORTE Letto l'articolo 623 c.p.p.;

ANNULLA la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Firenze per nuovo esame.