Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 novembre 2011, n. 23413 - Esposizione ad amianto




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso 20859/2007 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE Nicola, PREDEN SERGIO, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AR. PA. ;

- intimata -

e sul ricorso 22385/2007 proposto da:

AR. PA. , domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall'avvocato CADEO FAUSTO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 72/2007 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/05/2007 R.G.N. 4/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l'Avvocato CARBONELLI ANTONIO per delega CADEO FAUSTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione, rigetto dell'incidentale.

 

 

Fatto



Ar.Pa. si rivolgeva al Tribunale di Crema per sentire accertare, nei confronti dell'INPS, il proprio diritto a fruire del coefficiente moltiplicatore tipizzato dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8.

Deduceva, al riguardo, di essere stata esposta per più di dieci anni alla inalazione di polveri di amianto dal 1977 al 1993 nello svolgimento della sua attività lavorativa - con mansioni di addetta al "controllo magazzini materie prime" e di "addetta ai servizi generali" - alle dipendenze della Ru. Au. It. s.p.a., già Pr. s.p.a..

L'Istituto, costituitosi in giudizio, insisteva per il rigetto della domanda ritenendo che difettasse la prova dell'esposizione all'asbesto.

Con sentenza n. 39/2005 il Tribunale rigettava la domanda.

Ad avviso del Giudice monocratico, infatti, non poteva ritenersi raggiunta in giudizio la prova che la Ar. fosse stata esposta a concentrazioni di amianto superiori rispetto ai limiti di cui al Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, articoli 24 e 31.

L'assicurata impugnava detta decisione.

La Corte di appello di Brescia, su impugnazione della Ar. , disposta ctu, con sentenza n. 72/2007, sul presupposto che il rischio effettivo di contrarre una patologia professionale per l'inalazione di polveri di amianto è espresso da una funzione matematica che evidenzia un rapporto inversamente proporzionale fra entità e durata della prestazione e che il rischio suddetto è determinato dall'effetto di accumulo del deposito di particelle di amianto nel tessuto polmonare fino al raggiungimento della dose innescante, accoglieva il gravame e per l'effetto accertava il diritto della appellante ad avvalersi della rivalutazione dei contributi assicurativi versati nel periodo compreso tra il 1 giugno 1979 ed il 30 aprile 1993.

Avverso tale pronuncia l'INPS propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste l' Ar. con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, cui resiste l'INPS con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

 

Diritto



Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (articolo 335 c.p.c.).

Con un primo motivo di ricorso l'INPS, denunciando violazione della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articoli 24 e 31, Decreto Legislativo n. 257 del 2006, articolo 2 e Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 47, convertito in Legge n. 326 del 2003 (articolo 360 c.p.c., n. 3), lamenta che la Corte d'Appello, pur avendo sostenuto, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte, che il beneficio previdenziale in oggetto potrebbe essere attribuito solo a fronte del riscontro di un'esposizione all'amianto caratterizzata da intensità superiore rispetto ai parametri di cui al Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, al momento di quantificare in concreto siffatti parametri, ha ritenuto che non fosse necessario il costante superamento, per tutto il periodo di lavoro oggetto di rivalutazione, della soglia espositiva rappresentata dalle 100 fibre per litro (valore desumibile dal disposto del Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articolo 24), ma ha invece reputato sufficiente verificare se, nel complessivo lasso di tempo suscettibile di applicazione del coefficiente moltiplicatore, si fosse verificata un'esposizione mediamente superiore alla appena riferita soglia minima.

Sulla scorta di detta convinzione la Corte di appello, pure prendendo atto che "il superamento certo della soglia ha riguardato solo poco più di 5 anni", ha nondimeno disposto la rivalutazione dei contributi accreditati dal 1979 al 1993, sostenendo che, comunque, "l'esposizione complessiva è stata di 1400 F/L anni nell'arco della prestazione complessiva". Difatti, ad avviso della Corte di merito, "l'articolo 13 comma 8 non pone alcun vincolo di tipo letterale per quanto riguarda la costanza anno per anno, nel corso del decennio, di una esposizione ai limiti sopra richiamati e un simile vincolo non appare desumibile neppure dalla ratio della norma, così come definita in via giurisprudenziale, non essendo in discussione nella fattispecie una esposizione media cumulativa per il periodo richiesto tale da costituire rischio effettivo superiore a quello legislativamente definito".

Con un secondo motivo di ricorso l'INPS lamenta una presunta "insufficiente e contraddittoria (nel contempo) motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio", laddove il Giudice d'appello, dopo avere affermato che le elaborazioni statistiche dei dati di riferimento deponevano nel senso del superamento della soglia pari al 100 F/L nel corso del decennio 1985-1995, ha sostenuto che il periodo in questione era stato in realtà caratterizzato da una media geometrica di 88 F/L, e quindi inferiori rispetto alla soglia ritenuta minima dallo stesso Collegio di merito.

A ciò era da aggiungere che la Corte territoriale non aveva tenuto in alcun conto degli esiti della perizia che pure attestavano, per il periodo successivo all'1.10.85, un'esposizione pari a 71,5 F/L e quindi minore rispetto al parametro di riferimento delle 100F/L.

 

Il ricorso è fondato, nei sensi di cui qui di seguito.

Merita, per certo, accoglimento il gravame dell'Istituto nella parte in cui si afferma che l'attribuibilità della maggiorazione contributiva presuppone che l'interessato abbia subito, nel corso dell'attività lavorativa, una esposizione all'amianto superiore in intensità ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al Decreto Legislativo n. 277 del 1991, e successive modifiche.

Trattasi, invero, di affermazione coerente con i principi che la giurisprudenza della Corte ha ripetutamele enunciato fin dalla sentenza 3 aprile 2001 n. 4913 (e, successivamente, tra tante, 23 gennaio 2003 n. 997), giustificandoli con considerazioni che possono così sintetizzarsi:

- è la stessa Legge n. 257 del 1992 a dare fondamento normativo alla esigenza di una esposizione superiore, per intensità, a una determinata "soglia", stabilendo con specifica disposizione (articolo 3, poi sostituito dalla Legge 24 aprile 1998, n. 128, articolo 16) - che richiama, e in parte modifica, i valori indicati nel Decreto Legislativo n. 277 del 1991 - il limite di concentrazione al disotto del quale le fibre di amianto devono considerarsi "respirabili" nell'ambiente di lavoro (tanto da non obbligare all'adozione di misure protettive specifiche) e mostrando, così, di ritenere insufficiente, agli effetti del beneficio da attribuire ai lavoratori "esposti" all'amianto (previsto nel successivo articolo 13, comma 8), la presenza della sostanza in quantità tale da non superare il limite anzidetto e da non rappresentare, per tale ragione, un concreto pericolo per la salute;

- se si ha riguardo alle altre misure di sostegno apprestate per i lavoratori nelle varie disposizioni dello stesso articolo 13, appare più che giustificata, per coloro che siano stati semplicemente esposti all'azione della sostanza nociva, la necessità di una doppia "soglia" (riguardante cioè sia la durata che la intensità della esposizione) di accesso al beneficio previdenziale, tenuto conto della diversità del rischio che, nel caso considerato dal comma 8, è solo eventuale, mentre è certo e ormai verificato nel caso (della malattia professionale) previsto dal comma 7, mentre è ancora eventuale ma con probabilità massima di manifestazione nel caso (dei lavoratori delle miniere o delle cave di amianto) descritto nel comma 6;

- la Corte costituzionale, nella sentenza n. 5 del 2000, ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'articolo 13, comma 8 - sollevata da alcuni giudici remittenti (anche) sotto il profilo che la mancata determinazione del fattore rischio, cioè della misura di esposizione rilevante, avrebbe portato, in violazione dell'articolo 3 Cost., a trattare in maniera uniforme situazioni di concreto pericolo e non - proprio in base ad una interpretazione della norma che ne esclude l'intento di introdurre una indiscriminata rilevanza di qualsiasi tipo di esposizione, anche minima, purchè protrattasi per oltre dieci anni, e ne presuppone, viceversa, il riferimento a una specifica soglia di rilevanza del rischio (quella appunto indicata dal Decreto Legislativo n. 277 del 1991 e successive modifiche), in quanto tale da connotare le lavorazioni di effettive potenzialità morbigene;

- il giudice delle leggi, nuovamente esaminando la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 8, sollevata, in riferimento all'articolo 3 Cost., sotto il profilo della ritenuta impossibilità di estendere il beneficio previdenziale ai lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato, per il periodo antecedente al 1 gennaio 1996 (data di passaggio all'INAIL della gestione assicurativa per i ferrovieri), ne ha dichiarato la non fondatezza con sentenza del 22 aprile 2002 n. 127, rinvenendo lo scopo della legge in quello di tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto (cosi da ricomprendere tra i suoi destinatari il personale ferroviario anche per il periodo di iscrizione a gestione previdenziale diversa dall'INPS e di non assicurazione all'INAIL), ma riaffermando, al tempo stesso, la necessità di subordinare l'applicazione della tutela alla presenza di tutti i presupposti fissati dalla ricordata disposizione, tra i quali la Corte segnatamente menziona il rischio morbigeno così come delineato nella propria sentenza n. 5 del 2000, il rischio cioè per il lavoratore "esposto" di subire danni all'organismo per la obiettiva pericolosità dell'attività lavorativa svolta.

Invero - come affermato da questa Corte in analoghe occasioni- l'attribuzione del beneficio cui alla Legge n. 257 del 1991, articolo 13, comma 8 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 169 del 1993, articolo 1, comma 1, convertito in Legge n. 271 del 1993) presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al Decreto Legislativo n. 277 del 1991 e successive modifiche (valori espressamente richiamati dall'articolo 3 della predetta Legge n. 257 del 1991, così come modificato dalla Legge n. 128 del 1998, articolo 16), renda concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è idonea a generare. La esplicita previsione normativa di tale doppia "soglia" (riguardante cioè sia la durata che l'intensità dell'esposizione) non contrasta con i principi costituzionali di parità di trattamento di situazioni uniformi, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 5 del 2000 e 127 del 2002, dovendosi peraltro ritenere che l'estensione dell'operatività della maggiorazione contributiva non spetta ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della Legge n. 257 del 1992 (28 aprile 1992), erano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità, mentre va riconosciuta - ferma restando la ricorrenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalla succitata disposizione - ai lavoratori che, a quella medesima data, restavano ancora attività di lavoro dipendente, ovvero versavano in uno stato di temporanea disoccupazione, ovvero erano titolari della pensione o dell'assegno di invalidità (Cass. n. 16256/2003).

è stato ulteriormente precisato che, in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ai sensi della Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, applicabile "ratione temporis", occorre verificare se vi sia stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all'anno (Cass. n. 4650/2009).

Il ricorso principale va, pertanto, accolto.

Va disatteso, invece, il ricorso incidentale.

Invero, con il primo motivo l' Ar. , denunciando insufficiente motivazione, lamenta che il Giudice d'appello avrebbe errato nel non dar seguito all'istanza di supplemento di perizia dopo che la relazione del CTU aveva ritenuto - per gli anni successivi al 1985- che l'intensità dell'esposizione all'amianto subita dall'assicurata non era stata superiore alla soglia legale di tollerabilità rappresentata dalla frazione del 100 fibre per litro.

Il motivo non può trovare accoglimento, rientrando nel potere discrezionale del Giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente di ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta (ex plurimis, Cass. n. 7594/2001; Cass. n. 5277/2006).

Nel caso di specie, il Giudice a quo ha chiarito che i CTU avevano provveduto ad una stima molto prudenziale dei valori delle polveri di amianto inalate per ancorarsi ad un dato, che fosse il più possibile aderente alla realtà, riconoscendo, purtuttavia il diritto, sicchè tale valutazione rendeva non necessaria il richiesto supplemento di relazione per rispondere alle osservazioni del CT di parte.

Le considerazioni svolte in relazione al ricorso principale comportano l'assorbimento del secondo motivo di quello incidentale con cui l' Ar. sostiene che la Corte di merito avrebbe male interpretato il disposto della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, osservando che la tutela previdenziale in oggetto ben poteva essere attribuita a prescindere dal superamento di una soglia espositiva minima.

Per quanto precede l'impugnata sentenza va cassata in relazione all'accoglimento del ricorso principale nei termini sopra esposti e potendo la causa essere decisa nel merito non occorrendo ulteriori indagini di fatto, va confermata la sentenza di primo grado.

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 42, comma 11, nella specie inapplicabile ratione temporis.

 

P.Q.M.



La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accento e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo grado. Nulla per le spese dell'intero processo.