Cassazione Penale, 01 dicembre 2011, n. 44650 - Adempimento di prescrizioni di sicurezza e mancanza di profili di colpa ascrivibili al legale rappresentante di una impresa edile


 

 

Responsabilità del legale rappresentante della ditta Eredi T. srl (T.E.), del capocantiere (T.G.) e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (T.A.), per il reato di lesioni colpose in danno di un lavoratore: quest'ultimo era infatti caduto a terra dall'impalcato, di altezza pari a cm. 185, che era stato allestito dalla predetta impresa per l'esecuzione di lavori edili, procurandosi lesioni dalle quali residuava un indebolimento dell'organo della deambulazione.
 

Il Tribunale assolveva il legale rappresentante della srl e il capocantiere per non aver commesso il fatto. Quanto alla posizione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il Tribunale rilevava che era intervenuto il risarcimento del danno e che la posizione dell'imputata era stata stralciata, a seguito di richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen..

Avverso la richiamata sentenza del Tribunale di Asti ha proposto ricorso immediato per cassazione il pubblico ministero presso il medesimo Tribunale, con riferimento alla posizione di T.E., deducendo l'inosservanza della legge penale, in relazione alle disposizioni in materia di colpa ed agli obblighi gravanti sul datore di lavoro in materia di sicurezza. Rigetto.
 

Soffermandosi specificamente sulla posizione del legale rappresentante, il Tribunale ha considerato, in relazione ai profili di colpa generica, pure ipotizzabili, che l'imputato aveva predisposto un piano di sicurezza contenente specifiche indicazioni sul montaggio del ponteggio; che la persona offesa aveva una formazione specialistica; che T.E. aveva nominato come capo cantiere il fratello; e che la sorella T.A. era stata nominata coordinatore della esecuzione dei lavori.
Sulla scorta di tali rilievi il Tribunale ha affermato che sul concreto adempimento delle prescrizioni di sicurezza doveva vigilare T.A. e che non erano rinvenibili profili di colpa ascrivibili ad T.E. in ragione del fatto che il ponteggio era stato montato poco prima che si verificasse l'incidente ed in presenza di altri soggetti deputati al controllo circa il rispetto delle prescrizioni di sicurezza.


 






Fatto





1. Il Tribunale di Asti con sentenza del 10.02.2011 assolveva T.G. e T.E. del reato di lesioni colpose loro ascritto, per non aver commesso il fatto, T.E. quale legale rappresentante della ditta Eredi T. srl, T.G. nella veste di capocantiere e T.A., nella sua qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, erano stati tratti a giudizio per rispondere del reato di lesioni colpose, in danno di B.R.; ciò in quanto il predetto dipendente era caduto a terra dall'impalcato, di altezza pari a cm. 185, che era stato allestito dalla richiamata impresa per l'esecuzione di lavori edili, procurandosi lesioni dalle quali residuava un indebolimento dell'organo della deambulazione.

1.1 Il Tribunale rilevava che era intervenuto il risarcimento del danno e che la posizione dell'imputata T.A. era stata stralciata, a seguito di richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. avanzata dalla prevenuta.
Il primo giudice considerava che il sinistro si era verificato il giorno stesso in cui il ponteggio era stato installato dalla parte offesa e da un altro dipendente della ditta; e rilevava che T.G. capocantiere, il giorno dell'incidente non si era recato sui posto, essendo impedito per ragioni di salute.

2. Avverso la richiamata sentenza del Tribunale di Asti ha proposto ricorso immediato per cassazione il pubblico ministero presso il medesimo Tribunale, con riferimento alla posizione di T.E., deducendo l'inosservanza della legge penale, in relazione alle disposizioni in materia di colpa ed agli obblighi gravanti sul datore di lavoro in materia di sicurezza.
L'esponente osserva che l'altezza dell'impalcato dal quale è caduto l'infortunato sembra rendere non direttamente applicabili le norme antinfortunistiche specificamente dettate per i lavori in quota; non di meno, rileva che - in considerazione degli obblighi cautelari imposti dall'art. 2087, cod. civ. al datore di lavoro - nel caso di specie residua a carico di T.E. un profilo di colpa generica, atteso che l'altezza dell'implacato, di poco inferiore ai due metri (cm. 185), rendeva la situazione concreta estremamente pericolosa per l'incolumità degli addetti, tenuto conto della eccessiva distanza tra asse e parete dell'edificio (da 50 a 70 centimetri). Il pubblico ministero ritiene, pertanto, che il datore di lavoro avesse l'obbligo di rimuovere i fattori di rischio presenti in cantiere, dando disposizioni affinché l'impalcato aderisse alla parete del fabbricato, evitando interstizi pericolosi per gli operai (B.R. era rovinato a terra a causa dello spazio vuoto che separava l'impalcato dalla parete dell'edificio).

Il ricorrente osserva, con riguardo alla riferibilità del richiamato profilo di colpa al prevenuto, che il capo cantiere, nel caso, non era in condizione di svolgere il proprio compito e che, conseguentemente, è il datore di lavoro che subentra nei relativi compiti. E rileva che la presenza di A.T., quale coordinatore della esecuzione dei lavori, non esclude la responsabilità del datore di lavoro; ciò in quanto il predetto coordinatore non è in posizione alternativa, rispetto al datore di lavoro. Il deducente osserva, inoltre, che il ponteggio era stato montato prima che si verificasse l'incidente, di talché T.E. aveva la concreta possibilità di intervenire per rimuovere i predetti fattori di rischio. Il ricorrente considera, infine, che il datore di lavoro non poteva fare legittimamente affidamento sulla osservanza da parte del dipendente delle regole cautelari, pure essendo il B.R. operaio altamente specializzato, poiché il datore è specificamente tenuto alla attività di controllo e vigilanza sull'operato dei dipendenti.

3. La difesa dell'imputato ha depositato memoria.



 

Diritto






4. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

4.1 Deve rilevarsi che le valutazioni effettuate dal Tribunale di Asti, in ordine alla adeguatezza del piano per la sicurezza predisposto T.E. rispetto alla tipologia del cantiere di che trattasi, come pure con riguardo alla assenza di profili di colpa in concreto ascrivibili al predetto imputato, appaiono supportate da un conferente percorso logico argomentativo.
Il Tribunale ha in primo luogo evidenziato che l'impalcato era stato posizionato in modo inidoneo allo scopo, segnatamene per la presenza di interstizi tra le assi ed il muro; ed ha conferentemente rilevato che le norme cautelari individuate nei capo di imputazione non potevano trovare applicazione, nel caso di specie, trattandosi di disposizioni riguardanti lo svolgimento di attività lavorativa ad un quota posta ad altezza superiore a due metri, laddove l'impalcato che occupa misurava cm. 185 di altezza.
Soffermandosi specificamente sulla posizione di T.E., il Tribunale ha poi considerato, in relazione ai profili di colpa generica, pure ipotizzabili a carico di T.E., che l'imputato aveva predisposto un piano di sicurezza contenente specifiche indicazioni sul montaggio del ponteggio; che il dipendente B.R. aveva una formazione specialistica; che T.E. aveva nominato come capo cantiere il fratello; e che la sorella T.A. era stata nominata coordinatore della esecuzione dei lavori.
Sulla scorta di tali rilievi il Tribunale ha affermato che sul concreto adempimento delle prescrizioni di sicurezza doveva vigilare T.A. e che non erano rinvenibili profili di colpa ascrivibili ad T.E. in ragione del fatto che il ponteggio era stato montato poco prima che si verificasse l'incidente ed in presenza di altri soggetti deputati al controllo circa il rispetto delle prescrizioni di sicurezza.


5. Orbene, gli apprezzamenti effettuati dal Tribunale di Asti, in relazione alla concreta declinazione degli obblighi di controllo e vigilanza sull'operato dei dipendenti gravanti sul datore di lavoro, in relazione allo specifico organigramma aziendale della Eredi T. s.r.l., non paiono censurabili in sede di legittimità, giacché si tratta di valutazioni prive di fratture logiche e rispondenti ad una complessiva valutazione del compendio probatorio, effettuata dal giudice di merito, alla quale non è dato contrapporre, in sede di gravame di legittimità, una ricostruzione alternativa della vicenda, afferente alla specificazione degli obblighi impeditivi riguardanti i destinatari delle norme antinfortunistiche.


6. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
 




P.Q.M.
 



Rigetta il ricorso