Cassazione Penale, Sez. 3, 17 novembre 2011, n. 42414 - Mancanza di idonea protezione di una taglierina per stoffe
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. MARINI Luigi - Consigliere
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LU. XI. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 25080/2008 TRIB. SEZ. DIST. di MARTINA FRANCA, del 03/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Santis Fausto che ha concluso per annullamento senza rinvio.
Fatto
Lu. Xi. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Taranto, sezione distaccata di Martina Franca, lo ha condannato alla pena di euro 2500 di ammenda in relazione a violazioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, previa unificazione dei reati con il vincolo della continuazione. Deduce in questa sede il ricorrente la mancanza di motivazione asserendo che dalla motivazione si rileva che il tribunale, dopo avere rilevato la insussistenza del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 68, a lui contestato in relazione alla mancanza di idonea protezione di una taglierina per stoffe, ha poi omesso in dispositivo la enunciazione della formula assolutoria ed anzi, sembra avere ritenuto il reato unificato dal vincolo di continuazione.
Diritto
Il ricorso è fondato.
è certo che nel dispositivo in calce alla sentenza manchi qualsiasi riferimento allo assoluzione dal reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 68, anche se a pagina 4 della motivazione si fa effettivamente rilevare che l'istruttoria ha consentito di accertare la non sussistenza del fatto di cui al punto 1 della contestazione atteso che l'ispettore del lavoro ha chiarito che nel corso del sopralluogo ispettivo presso il laboratorio dell'imputato non venne riscontrata alcuna taglierina lama verticale sprovvista di idonea protezione per evitare il rischio di contatto con le mani dell'operatore.
Non risponde al vero, invece, che di tale contravvenzione si sia tenuto conto per l'aumento per la continuazione che, in effetti, non reca alcuna menzione del reato citato e che fa riferimento espresso unicamente alle altre quattro violazioni contestate.
Tanto premesso, posto che l'obbligo della pronunzia sull'azione penale, cui corrisponde un diritto soggettivo dell'imputato, può dirsi adempiuto soltanto con la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, quest'ultima si appalesa effettivamente nulla ai sensi dell'articolo 546 c.p.p., comma 3, essendo incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo.
Trattandosi di mera omissione nel dispositivo, alla luce delle puntualizzazioni contenute nella motivazione, si può procedere direttamente in questa sede all'integrazione del dispositivo medesimo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 68, perchè il fatto non sussiste. Rigetta il ricorso nel resto.