INPS

Messaggio 5 dicembre 2011, n. 23003

 

Oggetto: Obbligo dei lavoratori ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro).

Il complesso delle disposizioni del decreto legislativo in oggetto individua in modo specifico e precipuo i ruoli, gli adempimenti e le responsabilità per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Datore di lavoro, dirigenti, preposti, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente e lavoratori sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti, nell’ambito del ruolo ricoperto, funzionali ad assicurare migliori condizioni lavorative.

In tale contesto, le attività legate alla sorveglianza sanitaria, espletate dal Medico competente, oltre ad avere particolare rilievo nella prevenzione, rivestono il carattere della obbligatorietà per i soggetti destinatari, in aderenza alla previsione dell’art. 20, comma 2, lett. i, del richiamato D.lgs. n. 81 del 2008 (“i lavoratori devono [...] sottoporsi ai controlli sanitari previsti [...] o comunque disposti dal medico competente”).

La convocazione tramite posta elettronica del lavoratore per gli accertamenti sanitari, disposta dal Medico competente e comunicata anche per conoscenza al dirigente della struttura di appartenenza, costituisce un obbligo per il dipendente. La mancata presentazione alla prescritta visita medica, ove non giustificata da impossibilità sopraggiunta, è inevitabilmente oggetto di valutazione ai fini della responsabilità disciplinare.

Attesa la rilevanza di quanto rappresentato, i destinatari in indirizzo sono invitati a portare a conoscenza del personale il contenuto del presente messaggio.