T.A.R. Lazio, Sez. 1 quater, 01 agosto 2011, n. 6858 - Attività a videoterminale e indennità meccanografica

 


 

N. 06858/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04336/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

 


sul ricorso numero di registro generale 4336 del 2010, proposto da:
Giuseppe Ga., Mauro D.P., Settimio R., Vittore R., Nello D’A., Corrado C., Marina P., Alfonso F., Massimo Mau., Mario Pa., Giuseppe Bi., Giuseppe Ra., Gianluca Su., Mauro Ba., Erasmo Ri., Luca Ge., Massimiliano Ev., Antonio Can., Carlo Co., Giovanni Ve., Claudio Fa., Giuseppe Es., Sandro Ra., Luigi Bu., Giovanni Fa., Marco Ba., Marco Im., Mauro Fi., Luciano Lo., Massimiliano Ge., Cesare Ce., Federico Ci., Loredana Sp., Nicola Va., Raffaele Sa., Franco Di L., Massimiliano Fu., Domenico Pa., Romano Mi., Franco To., Sergio Tr., Giuseppe No., Francesco Ca., Massimo Ma., Fabio Di Ru., Valter Tr., Eugenio Ci., Armando To. ed Antonio C., tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Gabriele Cacciotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Mascherino n. 72;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per il riconoscimento
- del diritto all’indennità meccanografica di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 146/1975;
- del diritto al risarcimento del danno da stress subito dalla esposizione ai videoterminali e del maggior danno per manifesta violazione da parte dell'Amministrazione del principio di precauzione, per aver disapplicato le norme comunitarie europee e l'art. 2087 c.c..

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista l’ordinanza collegiale 12.1.2011, n. 150;
Vista la documentazione depositata dall’Amministrazione in esecuzione della predetta ordinanza collegiale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2011, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi l’Avv. Cacciotti, per i ricorrenti, e l’Avv. dello Stato Palatiello, per l’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

Fatto


I ricorrenti sono o sono stati tutti appartenenti all’Amministrazione penitenziaria.
Con specifico riguardo al Sig. Cesare Ce., che è uno degli istanti, si rileva che lo stesso è passato ai ruoli civili di detta Amministrazione a partire dal 2000.
Con il presente ricorso gli stessi propongono domanda di declaratoria del diritto ad ottenere l’indennità meccanografica prevista dall’art. 5 del d.P.R. 5.5.1975, n. 146, disposta per tutto il personale civile dello Stato, di ruolo e non di ruolo, in possesso dei requisiti ivi individuati, e prevista per i Corpi di Polizia dalla legge 27.10.1973, n. 628, sostenendo che, in assenza di una nuova specifica disciplina, la predetta indennità spetterebbe a tutto il personale che si avvale anche di personal computers e videoterminali.
Sostengono che sin dalla loro assunzione in servizio avrebbero svolto attività con i personal computers per un orario di almeno 5/6 ore al giorno, per almeno 20 giorni al mese, con una media settimanale superiore alle 20 ore, peraltro su computers sforniti di schermo antiriflesso.
Osservano che l’attuale legislazione in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro (art. 21 della legge n. 626 del 1994, come modificato dalla legge n. 422 del 2000) è stata modificata, per quanto riguarda alcuni parametri (schermo tastiera, piani di lavoro, sedile di lavoro, spazio illuminazione, riflessi, rumori ed altro), ma soltanto in relazione alle postazioni dei lavoratori di cui all’art. 51, comma 1, lett. c), vale a dire a quelle i cui addetti raggiungono le 20 ore lavorative su videoterminale, mentre sarebbero esposti ai medesimi rischi tutti i dipendenti la cui attività sia esercitata attraverso dotazioni informatiche. Chiedono, perciò, anche l’accertamento del loro diritto al risarcimento del danno da stress ed in genere alla salute, provocato da tali inadeguate condizioni lavorative.
A sostegno delle loro posizioni, invocano la sentenza di questa sezione 28.2.2008, n. 5433, che ha accolto la analoga domanda di alcuni dipendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria.
I motivi di doglianza dedotti sono i seguenti:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.P.R. 5.5.1975, n. 146: detta norma costituirebbe attualmente l’unico riferimento normativo per compensare il rischio collegato con l’esercizio di attività amministrativa tramite strumenti informatici;

2) violazione dell’art. 2087 c.c.: l’uso continuativo dei videoterminali per oltre 20 ore alla settimana comporterebbe un danno da stress, come risulterebbe anche dalla relazione peritale di parte allegata; in base ai consolidati principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, l’art. 2087 c.c. imporrebbe al datore di lavoro un obbligo di rimuovere tutte le condizioni di lavoro che pregiudichino la sicurezza, la libertà e la dignità umana, mentre nella specie i ricorrenti avrebbero subito una esposizione diretta e continua, comunque superiore alle 4 ore al giorno, ad onde elettromagnetiche, in grado di produrre danni irreversibili sulla vista, sul sistema nervoso, con alterazioni pure psicosomatiche, nonché lavorato in condizioni inidonee, con sedie non ergonomiche ed in spazi male illuminati e male aerati, ciò anche in violazione delle norme comunitarie in materia.
L’amministrazione si è costituita in giudizio, producendo un’articolata memoria, nella quale ha in primo luogo dedotto la prescrizione quinquennale, considerando la data di notifica del ricorso quella dalla quale computarla a ritroso, con riguardo sia alla pretesa relativa all’indennità meccanografica sia alla domanda di risarcimento del danno da stress, che sarebbe extracontrattuale. In subordine, ove l’istanza di risarcimento del danno fosse qualificata di natura contrattuale, relativamente a questa ha eccepito la prescrizione ordinaria, non sussistendo comunque atti interruttivi da parte dei ricorrenti.
Ha poi contestato la fondatezza della pretesa in ordine all’indennità meccanografica, rimarcando le tre condizioni prescritte dall’invocato art. 5 del d.P.R. n. 146 del 1975 e il mancato ricorrere delle stesse con riguardo agli odierni istanti.
Ha poi evidenziato che l’onere della prova dei presupposti a fondamento della sussistenza al diritto vantato ricade sugli istanti, mentre, a suo dire, nella specie esso non risulterebbe essere stato assolto.
Nella camera di consiglio del 3.6.2010 la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, comprensiva della richiesta di provvisionale.


Venuta la causa per la trattazione del merito nella pubblica udienza del 18.11.2010, con ordinanza collegiale 12.1.2011, n. 150, il Collegio ha disposto un’istruttoria, con la quale ha chiesto all’Amministrazione della Giustizia di depositare una documentata relazione dalla quale risulti l’ufficio di appartenenza di ogni ricorrente ed il periodo di eventuale adibizione a videoterminali, computers o apparecchiature similari, i provvedimenti, ove esistenti, di formale assegnazione dei ricorrenti medesimi a centri meccanografici o elettronici, previsti dall’art. 5 del d.P.R. n.146 del 1975, ed ogni ulteriore chiarimento ritenuto utile per la decisione in relazione alle censure contenute nel ricorso, ed è ha fissato l’udienza pubblica del 19.5.2011 per la definizione del merito.

Nel corso di quest’ultima udienza è stato disposto un rinvio ed, acquisita in data 14.7.2011 la documentazione depositata dall’Amministrazione in esecuzione della richiamata ordinanza collegiale n. 150 del 2011, nell’udienza pubblica del 19.7.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

Diritto

 

1 - Con il ricorso all’esame del Collegio gli istanti chiedono la declaratoria del diritto ad ottenere l’indennità meccanografica prevista dall’art. 5 del d.P.R. 5.5.1975, n. 146, nonché l’accertamento del loro diritto al risarcimento del danno da stress ed in genere alla salute, provocato dalle inadeguate condizioni lavorative in cui gli stessi sarebbero costretti a svolgere la propria attività.

2 - Preliminarmente deve essere esaminata separatamente la posizione del ricorrente Cesare Ce., il quale è passato ai ruoli civili di detta Amministrazione, a partire dal 2000.

2.1 - In proposito, è noto che, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, le controversie in materia di lavoro, riferite al cd. pubblico impiego privatizzato, al quale attualmente e dal 2000 lo stesso appartiene senz’altro, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro.


2.2 - Il ricorrente in esame presenta nel tempo due tipologie di rapporto di lavoro: la prima, di tipo pubblicistico, riferita al periodo, sino al 2000, nel quale lo stesso apparteneva al Corpo di Polizia penitenziaria, rispetto al quale sussiste la giurisdizione del giudice adito, la seconda, invece di tipo privatistico, essendo detto rapporto contrattualizzato, con riguardo al periodo successivo al suo passaggio ai ruoli civili dell’Amministrazione.

2.3 - Ciò comporta che, per quanto concerne le pretese del Sig. Ce. riferite al periodo che va dal 2000 in poi (seconda tipologia di rapporto di lavoro), la giurisdizione appartiene al giudice del lavoro, per cui sussiste il difetto di giurisdizione del giudice adito, mentre per quelle relative al periodo anteriore, in regime pubblicistico, la giurisdizione è del giudice amministrativo, per cui esse dovranno essere disaminate in questa sede unitamente a quelle avanzate da tutti gli altri ricorrenti.


3 - Come si è rilevato in precedenza, in primo luogo si chiede che sia riconosciuto il diritto all’indennità meccanografica prevista dall’art. 5 del d.P.R. n. 146/1975.

3.1 - In proposito, la sezione, procedendo ad un più attento esame della menzionata disposizione, in linea con l’oggetto dell’istruttoria (ivi si chiedevano, infatti, congiuntamente ad altri documenti, i provvedimenti, ove esistenti, di formale assegnazione dei ricorrenti a centri meccanografici o elettronici, proprio in quanto ritenuti determinanti), ha rivisto il proprio orientamento estensivo, che è in realtà precluso dalla circoscritta portata della norma ivi contenuta.

3.2 - A ben vedere, infatti, essa prescrive precisi requisiti necessari affinché l’Amministrazione riconosca e corrisponda l’indennità in questione.
Essi sono: a) la formale assegnazione del personale ai centri meccanografici o elettronici; b) l’appartenenza del personale formalmente assegnato al contingente numerico prestabilito con decreto interministeriale - del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro (ora economia e finanze); c) l’effettiva applicazione del personale beneficiario a centri meccanografici o elettronici.

3.3 - Si tratta di requisiti rigorosi, da cui non può prescindersi, e, pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto de quo, non basta l’applicazione del personale che ne fa richiesta a semplici personal computers o videoterminali, proprio in quanto non restano soddisfatte le summenzionate condizioni. In proposito occorre, infatti, rimarcare la natura di diritto soggettivo della situazione giuridica soggettiva posta a fondamento delle domande, anche per il contenuto patrimoniale della pretesa azionata, e la correlata necessità dell’individuazione di un’espressa previsione normativa che la contempli, che appunto, al di fuori delle ipotesi enucleate dalla norma sopra citata, non si ravvisa.

3.4 - D’altra parte, propendendo per una portata estensiva della norma, che, per quanto appena evidenziato, non è, comunque, ammissibile, si determinerebbe l’abnorme situazione in cui pressoché tutto il personale, il quale ormai si serve normalmente e continuativamente del personal computer per lo svolgimento dell’attività lavorativa, avrebbe diritto ad un’indennità, stabilita invece solo per alcuni soggetti in possesso di ben specifici requisiti.

3.5 - In concreto, all’esito dell’istruttoria, risulta che per nessuno dei ricorrenti ricorrano i suindicati presupposti ex lege ed, in particolare, nessuno è adibito con provvedimento formale a centri meccanografici o elettronici.
Conseguentemente nei loro confronti (naturalmente per il Sig. Cesare Ce. l’esame di questo Tribunale comprende unicamente il periodo di sua permanenza nei ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria) non può riconoscersi il diritto all’indennità meccanografica.

4 - Quanto alla pretesa al risarcimento del danno da stress e comunque alla salute, pure richiesto dai ricorrenti, anch’essa non può essere accolta, in totale assenza di dimostrazione del pregiudizio subito (Cass. civ., sez. lavoro, 20.5.2010, n. 12351), anche solo di un qualsiasi principio di prova, come da costante giurisprudenza civilistica in materia di danno biologico (Cass. civ., sezione III, 10.12.2009, n. 25820).


4.1 - A tale riguardo è opportuno, altresì, richiamare la normativa conferente contenuta nel c.p.a.
In particolare, in base all’art. 40, comma 1, lett. c), c.p.a., l’atto di ricorso deve contenere, tra gli altri elementi, “l’indicazione dei mezzi di prova” ed, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., “spetta alle parti fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni”, il che significa che è onere di ciascuna di esse allegare, quanto meno, un principio di prova per suffragare le proprie richieste e/o difese.
Si è già rilevato che invece nella specie manca anche solo un principio di prova a fondamento della sussistenza del pregiudizio per i ricorrenti e della sua eventuale ascrivibilità alle condizioni lavorative (schermo del computer, sedia non ergonomica, affollamento della stanza impiegata per l’esercizio dell’attività lavorativa, non adeguate condizioni di luce per tale stanza).


4.2 – Naturalmente non vale ad integrare tale principio di prova l’autodichiarazione prodotta in giudizio, priva del necessario requisito della obiettività, né può ritenersi sufficiente la relazione peritale, che ha una portata assolutamente generale, non essendo, infatti, la stessa riferita specificamente ad alcuno dei ricorrenti.

5 - In conclusione il ricorso è infondato e da rigettare, salvo dichiararne l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, con riguardo alle richieste attinenti al periodo in cui il Sig. Cesare Ce. si è incardinato nei ruoli civili dell’Amministrazione, per le quali la giurisdizione è del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

6 - Per quanto concerne le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, in considerazione del mutamento di orientamento della sezione, si ravvisano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso in epigrafe, nei riguardi del Sig. Cesare Ce., con riferimento al periodo di sua incardinazione nei ruoli civili dell’Amministrazione;
- lo rigetta nei confronti di tutti gli altri ricorrenti, nonché, limitatamente al periodo di permanenza nei ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria, altresì del Sig. Cesare Ce., in relazione a tutti i petita.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011, con l’intervento dei Magistrati::
Elia Orciuolo, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)