ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nella persona del Presidente on. dott. Marco Fabio Sartori

E

ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili, nella persona del Presidente ing. Paolo Buzzetti

PREMESSO CHE INAIL:
• per l'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. è destinatario, tra l'altro, delle funzioni di formazione, informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• ha come "mission" garantire la tutela integrale del lavoratore attraverso l'attivazione di interventi finalizzati alla realizzazione dei quattro momenti fondamentali di tale tutela: prevenzione, indennizzo, riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale;
• persegue le suddette finalità privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, in particolare con le Associazioni rappresentative delle Parti sociali, datoriali e sindacali;

PREMESSO CHE ANCE:
• associa circa 15.000 imprese edili distribuite su tutto il territorio nazionale e rappresenta i vari segmenti e settori merceologici che costituiscono l'articolato tessuto delle costruzioni nazionali;
• collabora con le altre associazioni di categoria nazionali allo scopo di favorire lo scambio di informazioni strategiche per lo sviluppo dell'intero settore delle costruzioni;
• effettua fra le sue diverse iniziative Associative anche specifiche azioni di sensibilizzazione sulle problematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro con l'obiettivo di ridurre concretamente il fenomeno infortunistico nelle imprese di costruzioni;

CONSIDERATO CHE:
• le parti sono impegnate nei reciproci ambiti a prevenire e contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nella convinzione che il contrasto a tali fenomeni contribuisca a un innalzamento dei livelli di sicurezza sul lavoro;
• è obiettivo comune delle due parti lo sviluppo di una sinergica cultura della prevenzione che attraverso una conoscenza dei flussi e dei fenomeni realizzi le condizioni per la prevenzione e la riduzione sistematica degli eventi infortunistici, delle tecnopatie e delle malattie professionali;
• le sinergie tra INAIL e ANCE, in stretto raccordo con le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del settore produttivo, costituiscono una modalità funzionale a fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, in un settore produttivo particolarmente rilevante;
• è obiettivo comune delle due parti lo sviluppo di buone prassi di carattere tecnico, organizzativo, procedurale, formativo che, in accordo e nel pieno del rispetto della normativa vigente, dei principi etici di salute occupazionale e delle indicazioni tecnico-scientifiche più avanzate, realizzino le condizioni per la prevenzione e la riduzione sistematica degli infortuni sul lavoro nell'industria delle costruzioni;
• ANCE ha realizzato strumenti operativi per lo sviluppo e l'implementazione di sistemi specifici di gestione della sicurezza sul lavoro;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO DI:

stipulare un accordo finalizzato a sperimentare soluzioni pratiche e/o organizzativo-gestionali che favoriscano e/o premino le azioni per la prevenzione e contribuiscano a diffondere la cultura della salute e sicurezza, i termini del quale sono di seguito indicati.

Articolo 1 - PREMESSE

Le premesse al presente accordo sono parti integranti dell'accordo stesso.

Articolo 2 - PARTI COINVOLTE

Nei piani di attività, che saranno definiti a seguito del presente accordo, le parti si impegnano a favorire il coinvolgimento partecipativo delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori del settore produttivo, nonché degli organismi paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
INAIL e ANCE si rendono disponibili a mettere in campo le infrastrutture, la rete, le professionalità possedute, le informazioni relative alle dinamiche infortunistiche e tecnopatiche di settore, le esperienze e i prodotti realizzati, favorendo le interazioni e le sinergie nell'ambito dei piani operativi derivanti dal presente accordo e delle iniziative progettuali già avviate e da avviare in relazione agli ambiti di collaborazione individuati.

Articolo 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE E COMPARTECIPAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI DELLE PARTI - COSTITUZIONE TAVOLO DI LAVORO

Al fine di identificare prodotti e azioni in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro, INAIL e ANCE si impegnano a definire il piano operativo; i benefici o i risultati che si intende conseguire; il monitoraggio e la valutazione dei risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi inizialmente individuati, uniformi ed idonei a rappresentare in tempo reale l'andamento delle attività ed i risultati raggiunti; le modalità attraverso le quali i benefici o i risultati conseguiti saranno partecipati o estesi nel modo più ampio possibile.
La programmazione e la gestione di tutte le attività sono affidate ad un tavolo di lavoro misto appositamente costituito che si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari.
Le attività sono programmate tenendo conto delle risorse professionali disponibili e degli impegni derivanti dai piani di attività dell'Istituto.
Le parti si impegnano ad individuare congiuntamente ulteriori ambiti di collaborazione, anche sulla base degli esiti della sperimentazione, nonché in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Articolo 4 - FINALITÀ

L'INAIL, in relazione a quanto previsto dall'art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. 12/12/2000), valuterà caso per caso gli interventi concretamente ed effettivamente realizzati dalle Imprese aderenti ad ANCE, nell'ambito dei piani operativi di cui all'art. 3.
Ai fini dell'eventuale riduzione del tasso medio di tariffa, le Imprese dovranno specificare gli interventi realizzati nel "MODULO DI DOMANDA per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. 12/12/2000) dopo il primo biennio di attività".

Articolo 5 - ASPETTI ECONOMICI

Il presente accordo non è a titolo oneroso per le parti contraenti. Le attività individuate nei piani operativi saranno sostenute da ciascuna delle parti aderenti in ragione degli ambiti di competenza dei singoli firmatari.

Articolo 6 - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e avrà durata tre anni.

Articolo 7 - PRIVACY

INAIL e ANCE dichiarano di essere informati e di acconsentire che i "dati personali" forniti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengano trattati esclusivamente per le attività realizzate in attuazione del presente accordo.
Le parti si impegnano reciprocamente a non divulgare e a trattare come riservate le informazioni tecniche, commerciali, dati, notizie e/o qualsiasi altra informazione acquisita nel corso di esecuzione del presente accordo, salvo quanto diversamente stabilito per iscritto dalle parti.

Roma, 12 Ottobre 2011

per ANCE
Il Presidente
per INAIL
Il Presidente

Fonte: INAIL