Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 novembre 2011, n. 24600 - Rendita di inabilità per malattia professionale (ipoacusia) e intervenuto aggravamento dei postumi invalidanti


 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso 12210/2009 proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA Luigi, ROMEO LUCIANA che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

ME. EN. , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO N. 14, presso lo studio dell'avvocato DI CELMO Massimo, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 785/2008 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 03/02/2009 R.G.N. 542/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l'Avvocato ROMEO LUCIANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

 

Fatto



Me.En. , titolare di rendita di inabilità per malattia professionale (ipoacusia), ha chiesto che venga accertato l'intervenuto aggravamento dei postumi invalidanti, non riconosciuto dall'Inail all'esito delle visite di revisione disposte nel 2000 e nel 2001.

Il Tribunale di Ancona ha accolto parzialmente la domanda condannando l'Istituto alla corresponsione della rendita rapportata ad un grado di inabilità del 13,2% a decorrere dal 1.12.1999, con sentenza che, su ricorso dell'Istituto, è stata confermata dalla Corte d'appello della stessa città, che ha ritenuto che l'accoglimento del ricorso da parte del primo giudice non era fondato sull'accertamento di un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'assicurato, bensì sull'applicazione delle norme in tema di revisione per errore - avendo il primo giudice ritenuto errata la valutazione compiuta dall'Inail in sede di revisione, indipendentemente dalla verifica di un sopravvenuto aggravamento - revisione che, contrariamente alla tesi dell'Istituto, ben poteva essere richiesta anche dall'assicurato; secondo la Corte territoriale, inoltre, non erano state specificamente contestate le argomentazioni con cui il Tribunale aveva ritenuto che l'oggetto del giudizio riguardava esclusivamente il riconoscimento dell'esistenza di un maggior grado di inabilità a decorrere dal 1.12.1999 e che in sede di revisione della rendita ben potevano essere nuovamente apprezzati i dati clinici rilevati in sede di attribuzione della rendita o di precedente revisione, essendo compito del giudice quello di statuire in ordine all'esistenza e alla consistenza dell'obbligazione previdenziale.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'INAIL affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso l'assicurato.
 

Diritto



1.- Con il primo motivo si denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c., per avere il giudice d'appello accolto la domanda avente ad oggetto la contestazione della valutazione effettuata dall'Istituto in sede di revisione della rendita sul diverso presupposto di fatto di un presunto errore di valutazione commesso in sede di costituzione della rendita.

2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 9, per avere il giudice di merito accertato che l'Inail avrebbe commesso un errore di valutazione in sede di costituzione della rendita e riconosciuto un maggior grado di inabilità, disponendo la rettifica dell'errore commesso dall'Istituto in danno dell'assicurato oltre dieci anni prima della predetta rettifica.

3.- Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Ed invero, a prescindere dalla considerazione che la violazione dell'articolo 112 c.p.c., deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al n. 3 del citato articolo 360) ovvero come vizio della motivazione, incasellarle nel n. 5 dello stesso articolo 360 c.p.c. (cfr., ex plurimis Cass. n. 1196/2007), va rilevato che entrambi i suddetti motivi si fondano sull'erroneo presupposto secondo cui la sentenza impugnata avrebbe accertato l'esistenza di un errore di valutazione commesso dall'Inail in sede di costituzione della rendita (1988), laddove la Corte territoriale, esaminando i motivi di gravame proposti dall'Istituto, ha espressamente escluso che tale accertamento abbia formato oggetto del giudizio, rilevando che il giudice di prime cure aveva ritenuto errata la valutazione effettuata dall'Inail "in sede di revisione" ed aveva osservato che il periodo precedente non veniva in considerazione, atteso che l'assicurato aveva chiesto "il riconoscimento di un maggiore gradiente invalidante a decorrere dal 1.12.1999, esulando, quindi, dal presente giudizio quanto riscontrato nel 1986".

Nè le censure in esame investono l'effettiva ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata, ovvero l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'Istituto non avrebbe specificamente censurato con i motivi di gravame l'affermazione del Tribunale che in sede di revisione possono essere nuovamente apprezzati i dati clinici rilevati in sede di attribuzione della rendita o di precedente revisione, sicchè, nel caso specifico, non rilevava l'accertamento della sussistenza o meno di un mutamento delle condizioni fisiche dell'assicurato, essendo comunque il giudice "investito del compito di statuire in ordine all'esistenza e alla consistenza dell'obbligazione previdenziale". E tutto ciò a prescindere dalla pur assorbente considerazione che fa pronuncia della Corte territoriale è perfettamente aderente ai principi ripetutamente espressi da questa Corte - cfr. ex plurimis Cass. n. 6386/2003 - secondo cui, nell'ambito della disciplina della rettifica per errore, poichè oggetto del giudizio è l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione, il procedimento per la correzione degli errori può essere attivato dall'Inail, in ottemperanza al suo obbligo istituzionale di correggere gli errori eventualmente rilevati, e anche dall'assicurato, il quale ha l'interesse e il diritto di chiedere l'esercizio di tali poteri, sia nel caso che, già titolare di rendita, ne chieda la revisione, sia ove chieda, quale assicurato, la revisione di una valutazione inferiore al minimo indennizzabile, fermo il potere del giudice di verificare l'errore indipendentemente dal fatto che l'Inail abbia aperto un procedimento diretto alla sua rettifica.

4.- Il ricorso deve essere pertanto respinto con la conferma della sentenza impugnata.

5.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono distratte a favore del procuratore del resistente, dichiaratosi antistatario.

 

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 30,00 oltre euro 2.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, disponendone la distrazione a favore dell'avv. Massimo Di Celmo, antistatario.