Cassazione Penale, Sez. 4, 24 novembre 2011, n. 43645 - Responsabilità colposa: non è sufficiente la violazione di una norma cautelare, ma è necessario che sia effettivamente constatato che il rischio che quella cautela intendeva presidiare si sia concretizzato nell'evento


 

 

Responsabilità dell'amministratore di una società edile per infortunio ad un lavoratore dipendente: quest'ultimo si era portato sul tetto di un edificio posto all'altezza di circa 3 metri al fine di pitturare un comignolo e, nel discendere, faceva uso di una scala a snodo il cui segmento superiore si ripiegava in modo anomalo determinandone la rovinosa caduta al suolo.

Condannato, ricorre in Cassazione - La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado perchè il fatto non sussiste.

La Corte afferma che il ricorso dell'imputato è fondato. "L'affermazione di responsabilità è stata basata sul fatto che l'imputato, per la pitturazione del comignolo, avrebbe dovuto realizzare un ponteggio. Tale ponderazione è radicalmente censurabile. Come è noto la responsabilità colposa si fonda non solo sulla violazione di una norma cautelare, ma anche sulla constatazione che il rischio che quella cautela intendeva presidiare si sia concretizzato nell'evento. Orbene, il rischio cautelato dalla predisposizione di un ponteggio è quello di caduta nel corso della lavorazione. Nel caso in esame, a prescindere dalla discussa questione se nelle condizioni date la realizzazione del ponteggio fosse effettivamente prescritta, è certo che si e in presenza di cautela finalizzata a rendere sicura la postazione ed a proteggere il lavoratore da cadute nel corso dell'attività. Tale rischio, tuttavia, non si è per nulla concretizzato. La lavorazione aveva avuto termine o era stata comunque interrotta senza che si fosse verificata alcuna situazione pregiudizievole. Per contro, la caduta al suolo si è verificata nel corso della discesa dalla scala utilizzata per accedere al tetto. Tale distinto rischio di caduta nella discesa non poteva essere cautelato da cinture di sicurezza che, come si è correttamente considerato, avrebbero dovuto essere comunque sganciate. Il presidio corretto era costituito dalla predisposizione di uno strumento sicuro. Al riguardo non è stata riscontrata alcuna irregolarità, essendosi esclusa l'inefficienza della scala, originariamente ipotizzata. Ne discende che non si configura per nulla la fattispecie di evento lesivo quale espressione della realizzazione del rischio illecito connesso alla mancata predisposizione di ponteggio."


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Mar - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

1) PU. FR. N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 362/2009 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 07/02/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALVI Giovanni che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

FattoDiritto



1. Il Tribunale di Cagliari ha affermato la responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di lesioni personali gravi commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro; e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Cagliari.

Il fatto è stato ricostruito dai giudici di merito in modo non contestato. Il lavoratore infortunato, Za. Ma. , era dipendente di una società edile di cui l'imputato era amministratore. Il lavoratore si era portato sul tetto di un edificio posto all'altezza di circa 3 metri al fine di pitturare un comignolo. Nel discendere dal tetto lo Za. faceva uso di una scala a snodo il cui segmento superiore si ripiegava in modo anomalo determinandone la rovinosa caduta al suolo.

L'originaria imputazione si fondava sulla ritenuta difettosità della scala e sulla conseguente colpa del datore di lavoro nel consentirne l'uso. è però emerso che in realtà l'apparato non presentava alcun difetto strutturale o manutentivo, sicchè l'originario profilo di colpa cadeva.

Ciò nonostante si è ritenuto di poter affermare la responsabilità sulla base di un differente profilo di colpa. Il Tribunale ha infatti ritenuto che il datore di lavoro, per consentire la lavorazione sul tetto in sicurezza, avrebbe dovuto predisporre un ponteggio ed idonee cinture di sicurezza adeguatamente ancorate.

Tale valutazione è stata condivisa solo parzialmente dalla Corte d'appello. Si è considerato che la questione afferente alla predisposizione di cinture di sicurezza è priva di rilievo, atteso che all'atto della discesa dal tetto il lavoratore avrebbe dovuto comunque sganciarsi dall'apparato.

Si è invece ritenuta fondata la censura concerne la mancata predisposizione di un ponteggio. A tale proposito si è richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articolo 16 che impone l'adozione, nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore a 2 metri, di adeguata impalcatura o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose. L'inosservanza di tale norma fonda l'addebito colposo. L'evento non si sarebbe verificato o avrebbe avuto conseguenze meno gravi qualora il datore di lavoro avesse impiegato uno ponteggio adeguato con l'inserimento all'interno dello stesso di una scala.

I giudici di merito hanno anche ritenuto che l'immutazione dell'originario profilo di colpa non integri alcuna violazione degli articoli 521 e 522 cod. proc. pen., alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non valga a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'articolo 521 c.p.p..



2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo diversi motivi.

2.1 Con il primo si espone che l'imputazione originaria afferiva alla causazione di lesioni ad un dipendente per effetto dell'utilizzo di una scala che si ripiegava a causa del mancato funzionamento di uno snodo. Il primo giudice ha da un lato escluso la sussistenza della condotta contestata, riconoscendo che la scala era perfettamente funzionante, ma ha dall'altro ritenuto di poter affermare la penale responsabilità per un fatto diverso costituito dalla omessa adozione di opere provvisionali come un ponteggio ovvero l'utilizzo di cinture di sicurezza. In relazione a tale immutazione del fatto si configura nullità della sentenza per violazione degli articoli 521 e 522 c.p.p. La questione è stata esaminata dalla Corte d'appello che ha tuttavia ritenuto l'inesistenza di alcuna violazione di legge alla luce della giurisprudenza che nei reati colposi non impedisce la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa rispetto a quella originariamente contestata. Tale giurisprudenza, tuttavia, si fonda sul presupposto che i diversi profili di colpa si riferiscano al medesimo fatto materiale enunciato nel capo d'imputazione, che per legge deve contenere la compiuta descrizione degli elementi costitutivi del fatto.

Nel caso di specie il giudicante non si è limitato ad aggiungere nuovi profili di colpa ancorchè specifica ed ha invece preso in considerazione una nuova condotta, in questo caso di natura omissiva impropria, neanche indirettamente contemplata dall'imputazione, che avrebbe inoltre determinato l'evento attraverso un percorso causale totalmente nuovo; senza che neppure l'articolo 40 c.p., comma 2, venisse neppure menzionato. La condotta originaria si pone in termini addirittura antitetici rispetto alla condotta omessa in relazione alla quale è stata pronunciata condanna. Inoltre la metamorfosi del fatto si è realizzata con riferimento a condotte che danno luogo a distinte figure di reato che non sono state mai contestate. Ne discende la nullità della pronunzia per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza.

2.2 Con il secondo motivo si lamenta che erroneamente la pronunzia di condanna ha ritenuto la violazione dell'obbligo di disporre apposito ponteggio, essendosi in presenza di lavorazioni eseguite ad un'altezza superiore a 2 metri, atteso che il piano del tetto era a circa 3 metri da quello del terreno. Il giudice avrebbe dovuto accertare, tuttavia, se le invocate cautele avrebbero o meno scongiurato l'evento; e l'avrebbe dovuto fare tenendo fermi tutti gli altri fattori causali contingentamenti presenti, ivi compreso quello costituito dall'anomalo ed imprevedibile cedimento dello strumento usato dal lavoratore per discendere dal tetto. Invece la sentenza impugnata pretende erroneamente di poter eliminare mentalmente tale fattore, insieme con la condotta che ritiene illecita.

Infatti la serie causale innescata dall'anomalo ripiegamento dei giunti della scala nel momento in cui il lavoratore la utilizzava per scendere a terra ha determinato l'evento in maniera autonoma rispetto all'inosservanza delle regole di diligenza che si ipotizzano violate e nessuna delle invocate cautele sarebbe stata capace di impedire il suddetto cedimento strutturale e la conseguente caduta del lavoratore. è dunque irrilevante stabilire se in relazione ai fattori di rischio concretamente rimasti operanti il datore di lavoro versi o meno in colpa. Il percorso causale, infatti, è stato totalmente diverso e nessuno dei pericoli alla cui neutralizzazione sono preposti i presidi cautelari che la sentenza ritiene violati si concretamente realizzato nell'evento, che si è verificato solo per effetto dell'anomalo ripiegamento della scala utilizzata per la discesa del tetto i cui giunti degli snodi superiori non erano stati bloccati. Tali conclusioni sono corroborate dal fatto che la scala non serviva da postazione di lavoro in quota, ma aveva solo la funzione di consentire la salita al piano del tetto e poi la discesa a terra. è quindi irrilevante se il piano di lavoro posto sul tetto fosse o meno munito di idonei parapetti o se vi fossero funi di sicurezza. Infatti è ovvio che, per discendere, il lavoratore avrebbe dovuto raggiungere la scala ed utilizzarla come ha effettivamente fatto sganciandosi anche dalla fune di trattenuta; ed a questo punto avrebbe comunque incontrato l'insidia rappresentata dall'anomalo ripiegamento della scala.

La Corte d'appello ha ritenuto di poter disattendere tali argomentazioni assumendo che, essendosi verificato il cedimento della struttura della scala, per evitare l'evento sarebbe stato opportuno non utilizzare la stessa scala, ma altri strumenti con identiche funzioni; in particolare utilizzando scale fisse interne al ponteggi. Tale ragionamento viene ritenuto dal ricorrente affetto da vizi logici e giuridici. La Corte, utilizzando l'argomento della scala fissa, introduce elementi meramente accessori della condotta storica; plasma a posteriori il comportamento alternativo lecito, modellandolo in funzione di accadimenti noti solo a posteriori e non imputabili all'agente. In realtà il comportamento alternativo lecito deve essere individuato ex ante. E a tal fine rileva che l'utilizzo di scale a mano per raggiungere un piano di lavoro in quota non è affatto vietato; ed è perfettamente compatibile e non alternativo rispetto all'apposizione di ponteggi, come previsto espressamente dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, articolo 8, comma 7; e oggi dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 113, comma 4.

In conclusione la sentenza valorizza la procedura del ponteggio munito di scale fisse non perchè appaia la piu' adatta ex ante al tipo ed alla durata dei lavori, ma perchè è l'unica che consente di eliminare mentalmente dalla scena dell'incidente la scala che ha avuto un imprevedibile cedimento strutturale.

2.3 Con ulteriore motivo si espone che nei reati colposi è richiesta la dimostrazione che l'evento si sia verificato a causa della condotta indebita. Si tratta della causalità della colpa che impone di verificare se i rischi che le norme cautelari violate miravano ad evitare si siano o meno realizzati nell'evento. Orbene, le norme che impongono l'adozione di ulteriori cautele rispetto alle sole scale portatili non sono concepite per impedire anomali cedimenti strutturali degli strumenti, ma hanno altre finalità. L'operaio è invece caduto solo perchè la scala che utilizzava per scendere a terra dal tetto si è inaspettatamente ripiegata.

2.4 Con il quarto motivo si censura la tesi secondo cui vi sia stata la violazione della regola cautelare ritenuta in sentenza. Occorre considerare che si è trattato di lavoro non su postazione di lavoro sospesa in quota, ma su piano stabile del tetto per la tinteggiatura di un comignolo. La disciplina antinfortunistica va rapportata alla natura ed alla durata delle opere. Nel caso di specie, trattandosi di semplice, limitata tinteggiatura la realizzazione di un ponteggio era ex ante superflua ed addirittura sconsigliata. La Corte ha invece, erroneamente compiuto una valutazione ex post.

Infine si lamenta che nessun accertamento è stato compiuto sulla colpa in concreto, posto che il ricorrente non si trovava nel cantiere e che la tinteggiatura in questione non era stata autorizzata ma era frutto di iniziativa dei dipendenti.

3. Il ricorso è fondato. L'affermazione di responsabilità è stata basata sul fatto che l'imputato, per la pitturazione del comignolo, avrebbe dovuto realizzare un ponteggio. Tale ponderazione è radicalmente censurabile. Come è noto la responsabilità colposa si fonda non solo sulla violazione di una norma cautelare, ma anche sulla constatazione che il rischio che quella cautela intendeva presidiare si sia concretizzato nell'evento. Orbene, il rischio cautelato dalla predisposizione di un ponteggio è quello di caduta nel corso della lavorazione. Nel caso in esame, a prescindere dalla discussa questione se nelle condizioni date la realizzazione del ponteggio fosse effettivamente prescritta, è certo che si e in presenza di cautela finalizzata a rendere sicura la postazione ed a proteggere il lavoratore da cadute nel corso dell'attività. Tale rischio, tuttavia, non si è per nulla concretizzato. La lavorazione aveva avuto termine o era stata comunque interrotta senza che si fosse verificata alcuna situazione pregiudizievole. Per contro, la caduta al suolo si è verificata nel corso della discesa dalla scala utilizzata per accedere al tetto. Tale distinto rischio di caduta nella discesa non poteva essere cautelato da cinture di sicurezza che, come si è correttamente considerato, avrebbero dovuto essere comunque sganciate. Il presidio corretto era costituito dalla predisposizione di uno strumento sicuro. Al riguardo non è stata riscontrata alcuna irregolarità, essendosi esclusa l'inefficienza della scala, originariamente ipotizzata. Ne discende che non si configura per nulla la fattispecie di evento lesivo quale espressione della realizzazione del rischio illecito connesso alla mancata predisposizione di ponteggio.

Le sentenze di merito devono essere conseguentemente annullate senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado del Tribunale di Cagliari in data 21. 5. 2008 perchè il fatto non sussiste.