Cassazione Penale, Sez. 3, 30 novembre 2011, n. 44399 - Effetto estintivo delle contravvenzioni in materia di sicurezza e irrilevanza di impedimenti non giuridicamente stabiliti


 

Responsabilità del legale rappresentante di una s.r.l. per avere omesso il controllo di efficienza degli estintori portatili e per  avere omesso di predisporre la segnaletica di sicurezza a servizio del locale impianto termico.


Ricorso in Cassazione - Inammissibile.


L'imputato eccepisce la incongrua valutazione dell'impossibilità di portare a compimento la procedura amministrativa di oblazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 20, comma 1, e articolo 24, a causa del fallimento della società.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 24, l'effetto estintivo delle contravvenzioni alla normativa in materia di sicurezza di igiene del lavoro è subordinato all'eliminazione delle violazioni accertate, secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnato, ed al pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa nel termine di trenta giorni. Occorre inoltre ribadire, afferma la Corte, la giurisprudenza di questa Corte che considera irrilevanti impedimenti di fatto o preclusioni non giuridicamente stabiliti.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - Consigliere

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) PE. FR. N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 180/2008 TRIB.SEZ.DIST. di SANT'ELPIDIO A MARE, del 08/03/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria Giuseppina che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore, Avv.to SABALICH Alessio, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Fatto


Il Tribunale di Fermo - Sezione distaccata di Sant'Elpidio a Mare, con sentenza dell'8.3.2011, affermava la responsabilità penale di Pe. Fr. , legale rappresentante della s.r.l. "T.F.", in ordine alle contravvenzioni di cui:

- al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 34 (per avere omesso il controllo di efficienza degli estintori portatili);

- al Decreto Legislativo n. 493 del 1996, articolo 2 (per avere omesso di predisporre la segnaletica di sicurezza a servizio del locale impianto termico - acc. in (Omissis));

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena complessiva, condizionalmente sospesa, di euro 1.390,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del Pe. , il quale ha eccepito, sotto i profili della violazione di legge e della mancanza di motivazione:

- la incongrua valutazione dell'impossibilità di portare a compimento la procedura amministrativa di oblazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 20, comma 1, e articolo 24, a causa del fallimento della società dichiarato in data (Omissis).



Diritto


Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 24, l'effetto estintivo delle contravvenzioni alla normativa in materia di sicurezza di igiene del lavoro è subordinato all'eliminazione delle violazioni accertate, secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnato, ed al pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa nel termine di trenta giorni.

Tale procedura estintiva non risulta espletata nella specie (ove con verbale di prescrizioni del 26.10.2006 era stato assegnato un termine di adempimento di 30 giorni ed il fallimento della società è stato dichiarato con sentenza del (Omissis), depositata il successivo 22 novembre) e deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che considera irrilevanti impedimenti di fatto o preclusioni non giuridicamente stabiliti (vedi Cass., Sez. 3, 3.6.1981, n. 5515, Castagno, in relazione a violazione di leggi previdenziali ed al fallimento sopravvenuto del contravventore); nonchè (Omissis), n. 1696, Giomi (in tema di impossibilità di realizzare, per intervenuto fallimento, un programma di adeguamento antinquinante di scarichi alle prescrizioni di legge)).

Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

P.Q.M.



La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille/00 in favore della cassa delle ammende.