Cassazione Penale, Sez. 3, 28 novembre 2011, n. 44054 - Responsabilità dell'assistente tecnico di una srl con funzione di direzione lavori


 


 

Responsabilità dell'assistente tecnico di una s.r.l. per aver cagionato, per colpa, la morte di due operai, dipendenti della stessa società.

La condotta contestata all'imputato consiste nell'avere disposto l'esecuzione di lavori di impermeabilizzazione da parte degli operai in questione, in violazione di diverse disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, all'epoca vigente, con la conseguenza della formazione di forti concentrazioni di vapori all'interno del locale nel quale i due stavano lavorando e l'ulteriore conseguenza dello scatenarsi di un incendio che provocava ai due gravissime ustioni, cui seguiva il decesso.

La Corte d'appello di Salerno - quale giudice del rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Corte di cassazione dell'8 aprile 2008 - ha confermato, parzialmente riformando le sole statuizioni civili, la sentenza del Tribunale di Matera condannando l'imputato.

Ricorso in Cassazione - Inammissibile.

La valutazione rimessa alla Corte d'appello con la sentenza dell'8 aprile 2008 della sezione 4 di questa Corte aveva quale specifico oggetto il ruolo svolto dall'imputato nell'ambito della vicenda.

La sentenza censurata ha adeguatamente approfondito tale aspetto, giungendo, con una motivazione completa e logicamente coerente, a ritenere sussistente la posizione di garanzia dell'imputato. E ciò, in forza dei seguenti elementi: a) lo stesso imputato ha dichiarato di essere incaricato dell'esecuzione dei progetti e di coadiuvare il capocantiere anche sotto il profilo esecutivo; b) il coimputato De. Ge. - operaio caposquadra, poi deceduto - ha confermato l'accertato ruolo di responsabilità dell'odierno imputato, precisando che questi aveva dato le disposizioni circa i lavori, impartendo ordini su come eseguire la impermeabilizzazione, senza nulla specificare circa le caratteristiche tecniche e le modalità d'uso dei materiali e senza fornire attrezzature e dispositivi di sicurezza adeguati; c) anche dalla deposizione di Ac. , ispettore del lavoro, risulta che La. era preposto alla direzione del cantiere.

Correttamente, dunque, la pronuncia impugnata - ritenendo univoche tali risultanze - giunge ad affermare che: a) La. aveva funzioni di direzione dei lavori; b) gli ordini agli operai sull'esecuzione dei lavori provennero da lui; c) l'obbligo di informazione, di vigilanza e di predisposizione degli accorgimenti tecnici di sicurezza, con particolare riferimento al controllo dell'adeguata areazione del locale, incombeva su di lui, trattandosi di soggetto idoneo, per posizione e conoscenze tecniche
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Ciro - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandr - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) LA. FR. , N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 730/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 30/11/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Santis Fausto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la parte civile, Avv. De Carolis Oliviero in sost. Dell'avv. De Luca;

udito il difensore avv. Tagliente Marco, in sost. Dell'avv. Di Ruggiero Giuseppe.

Fatto



1. - Con sentenza del 30 novembre 2010, la Corte d'appello di Salerno - quale giudice del rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Corte di cassazione dell'8 aprile 2008 - ha confermato, parzialmente riformando le sole statuizioni civili, la sentenza del Tribunale di Matera, resa nei confronti di diversi soggetti e per diversi reati, con la quale - per quanto qui rileva - l'odierno ricorrente era stato condannato per il reato di cui all'articolo 589 c.p., per avere, in concorso con altri, nella sua veste di assistente tecnico della SN. s.r.l. cagionato per colpa la morte di due operai, dipendenti della stessa società.

La condotta contestata all'imputato consiste nell'avere disposto l'esecuzione di lavori di impermeabilizzazione da parte degli operai in questione, in violazione di diverse disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, all'epoca vigente, con la conseguenza della formazione di forti concentrazioni di vapori all'interno del locale nel quale i due stavano lavorando e l'ulteriore conseguenza dello scatenarsi di un incendio che provocava ai due gravissime ustioni, cui seguiva il decesso.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, in primo luogo, la carenza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, sul rilievo che la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto del fatto che l'imputato non era coinvolto nelle modalità di espletamento dell'attività lavorativa degli operai, svolgendo solo attività di supporto al capocantiere, limitatamente alla lettura dei grafici e dei progetti tecnici. A tale conclusione la Corte territoriale sarebbe giunta - secondo la difesa - sulla scorta di una scorretta interpretazione delle dichiarazioni dello stesso imputato e del coimputato De. Ge. ; dichiarazioni, queste ultime, che avrebbero dovuto essere riscontrate ex articolo 192 c.p.p., comma 3.

Si lamenta, in secondo luogo, la mancanza della motivazione circa le risultanze processuali contrarie alla ritenuta posizione di garanzia del ricorrente, emergenti, in particolare, dalle deposizioni di alcuni testi.

3. - Le parti civili hanno depositato note spese e conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto



4. - I motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente, perchè entrambi rivolti a contestare la motivazione della sentenza impugnata circa la posizione di garanzia dell'imputato - sono manifestamente infondati.

La valutazione rimessa alla Corte d'appello con la sentenza dell'8 aprile 2008 della sezione 4 di questa Corte non investiva la dinamica dell'incidente mortale, nè l'accertamento della violazione della normativa cautelare prevista per la sicurezza sul lavoro, ma aveva quale specifico oggetto il ruolo svolto da La. nell'ambito della vicenda, posto che la sua qualifica di assistente tecnico e il fatto che avesse consegnato le chiavi del cantiere al capo squadra non erano da soli sufficienti, in mancanza di una più analitica motivazione, a fondare la sua responsabilità penale.

La sentenza censurata ha adeguatamente approfondito tale aspetto, giungendo, con una motivazione completa e logicamente coerente, a ritenere sussistente la posizione di garanzia dell'imputato. E ciò, in forza dei seguenti elementi: a) lo stesso imputato ha dichiarato di essere incaricato dell'esecuzione dei progetti e di coadiuvare il capocantiere anche sotto il profilo esecutivo; b) il coimputato De. Ge. - operaio caposquadra, poi deceduto - ha confermato l'accertato ruolo di responsabilità dell'odierno imputato, precisando che questi aveva dato le disposizioni circa i lavori, impartendo ordini su come eseguire la impermeabilizzazione, senza nulla specificare circa le caratteristiche tecniche e le modalità d'uso dei materiali e senza fornire attrezzature e dispositivi di sicurezza adeguati; c) anche dalla deposizione di Ac. , ispettore del lavoro, risulta che La. era preposto alla direzione del cantiere.

Correttamente, dunque, la pronuncia impugnata - ritenendo univoche tali risultanze - giunge ad affermare che: a) La. aveva funzioni di direzione dei lavori; b) gli ordini agli operai sull'esecuzione dei lavori provennero da lui; c) l'obbligo di informazione, di vigilanza e di predisposizione degli accorgimenti tecnici di sicurezza, con particolare riferimento al controllo dell'adeguata areazione del locale, incombeva su di lui, trattandosi di soggetto idoneo, per posizione e conoscenze tecniche.

A fronte di tale motivazione, il cui impianto appare idoneo ad escludere in radice ogni ricostruzione alternativa del fatto, le censure del ricorrente si risolvono nella proposizione di una diversa e manifestamente infondata lettura del quadro istruttorio, preclusa in sede di legittimità.

5. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima conseguono, a norma dell'articolo 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.

L'imputato deve essere altresì condannato al rimborso delle spese sostenute, nel grado, dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge, tenuto conto del fatto che queste sono rappresentate dal medesimo difensore.

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonchè al rimborso delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.