Tipologia: Regolamento dell'Organismo Paritetico Health & Safety
Data firma: 17 giugno 2011
Parti: Organismo Paritetico Health & Safety (Fiat SpA, Fiat Industrial Spa, Unione Industriale di Torino e Fim-Cisl Uilm-Uil, Fismic)
Settori: Metalmeccanici, Fiat
Fonte: UILM-UIL

Sommario:

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Competenze, composizione, cariche e insediamento dell'OPHS
Art. 3 - Dimissioni, sostituzioni e decadenza
Art. 4 - Gratuità della partecipazione e delle cariche
Art. 5 - Funzionamento dell'OPHS
Art. 6 - Diritto di voto e suo esercizio
Art. 7 - Compiti dell'OPHS e regole di esercizio degli stessi
Art. 9 - Obbligo di riservatezza
Art. 10 - Eventuali controversie e foro decisione
Art. 11 - Eventuali richieste di adesioni successive
Art. 12 - Diffusione del Regolamento

Regolamento dell'Organismo Paritetico Health & Safety

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Organismo Paritetico Health & Safety, o brevemente OPHS, costituito in forma di Associazione non riconosciuta ex art. 36 codice civile con l'accordo sindacale aziendale del 4 aprile 2011 stipulato da Fiat SpA, Fiat Industrial Spa, Unione Industriale di Torino e le OOSS Fim-Cisl Uilm-Uil e Fismic ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera ee) e art. 51, comma 4 del D.Lgs. 81/2008.
Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si intendono richiamate le disposizioni contenute nel suddetto accordo costitutivo.
L'OPHS non ha scopo di lucro e ha sede in Torino, in via Nizza 250, presso la sede di Fiat e Fiat Industrial.

Art. 2 - Competenze, composizione, cariche e insediamento dell'OPHS
L'OPHS è competente nelle materie della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo ai ruoli e competenze delle figure professionali coinvolte per lo sviluppo e l'attuazione del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro, in breve SGSSL, alla loro specifica rappresentanza e competenza, alle attività di informazione e formazione e all'elaborazione e proposta di iniziative e programmi rilevanti ai suddetti fini.
L'OPHS opera anche in coerenza con il modello adottato nel programma "Health & Safety First".
L'OPHS potrà partecipare a bandi pubblici, previo adeguamento ai requisiti previsti.
L' OPHS è composto in maniera paritetica da dodici componenti designati in pari misura da ciascuna delle due parti istitutive: sei da parte datoriale, di cui tre per Fiat SpA, due per Fiat Industrial SpA, uno per l'Unione Industriale di Torino e sei da parte sindacale, di cui due per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic.
In occasione della seduta di insediamento per la definizione del presente Regolamento, appena approvato lo stesso, l'OPHS nomina il suo Presidente e Vice-Presidente. Uno dei rappresentanti nominati dalla parte aziendale assume, su designazione della stessa parte, la funzione di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei Lavoratori assume, su designazione dei rappresentanti di parte sindacale, la funzione di Vice-Presidente.
Il Presidente assume la rappresentanza dell'OPHS nelle sedi istituzionali.
I componenti dell'OPHS durano in carica due anni e possono essere confermati.
L'OPHS è competente in merito all'interpretazione, l'integrazione e la modifica dei presente Regolamento, anche in relazione ai possibili adeguamenti alla normativa di legge o all'evoluzione contrattuale.
L'OPHS svolge la sua azione valutando l'opportunità di eventuali iniziative integrate e in collaborazione con altri Organismi Paritetici attivi sui territori.

Art. 3 - Dimissioni, sostituzioni e decadenza
In caso dì dimissioni di un componente dell'OPHS, la parte che lo aveva designato provvede alla sua sostituzione entro la data di convocazione della prima riunione successiva alla data delle sue dimissioni.
Decadono dalla carica i componenti dell'OPHS che per tre volte consecutive non partecipano neppure per delega alle riunioni.
I componenti dell'OPHS nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i componenti che hanno sostituito.

Art. 4 - Gratuità della partecipazione e delle cariche
L'OPHS opera a esclusivo carico di ciascuna delle parti istitutive. La partecipazione e le cariche interne all'Organismo sono a titolo gratuito, né sono previsti rimborsi spese. La gratuità è riferita a tutti i partecipanti alle attività e riunioni dell'OPHS, sia ai componenti dello stesso che a eventuali ospiti e invitati.

Art. 5 - Funzionamento dell'OPHS
L'OPHS si riunisce almeno 4 volte all'anno e si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente o dal Vice-Presidente o da almeno tre componenti dell'OPHS stesso.
Presso la sede dell'OPHS sarà costituita una Segreteria, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi all'attività dell'OPHS stesso.
Il responsabile della Segreteria, individuato dal Presidente, provvede alle convocazioni e alla stesura di sintetico verbale delle riunioni, alle quali prende parte, che dovrà essere sottoscritto dallo stesso e dal Presidente o dal Vice-Presidente. Il verbale è oggetto di approvazione nella seduta successiva.
L'OPHS si riunisce di norma presso la propria sede o presso la sede Fiat in Roma oppure in sede condivisa nella riunione precedente.
Il Presidente provvede alla convocazione dell'OPHS, tramite la Segreteria, mediante e-mail almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza mediante tempestivo preavviso telefonico.
In caso di assenza, il Presidente sarà sostituito dal Vice-Presidente. In casi straordinari di assenza di entrambi assume la presidenza il componente più anziano.
Perché l’OPHS possa considerarsi regolarmente riunito e possa deliberare dovrà essere fisicamente presente almeno la metà più uno dei componenti e, comunque, non meno della metà dei componenti per ciascuna delle due parti.
In caso di impossibilità giustificata alla partecipazione alla riunione ciascun componente potrà delegare un altro componente appartenente alla medesima area di rappresentanza.
Ogni componente potrà portare una sola delega.
L'OPHS potrà decidere di invitare alle riunioni, di norma in occasione della riunione precedente, uno o più esperti o specialisti in materia di formazione e/o in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 6 - Diritto di voto e suo esercizio
Ciascun componente dell'OPHS ha diritto ad un voto.
Il diritto di voto può anche essere esercitato, in caso di assenza giustificata, tramite delega ad altro componente dell'OPHS appartenente alla stessa area di rappresentanza.
In ogni caso le deliberazioni sono assunte all'unanimità dei presenti.

Art. 7 - Compiti dell'OPHS e regole di esercizio degli stessi
Le competenze dell'OPHS sono quelle indicate nell'accordo del 4 aprile 2011 sulla base di quanto stabilito dall'art. 51, commi 2, 3, 3 bis, 3 ter e 6 del D. Lgs. 81/2008.
A questo riguardo l'OPHS:
1. svolge il compito di sede di composizione di eventuali controversie che potranno sorgere relativamente all'applicazione dei diritti di rappresentanza e all'informazione e alla formazione previsti dalle norme vigenti e inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro secondo le seguenti modalità operative:
a) esamina eventuali controversie sorte nelle materie di competenza dell'OPHS, che devono essere presentate allo stesso congiuntamente da parte del Datore di Lavoro, о persona dallo stesso delegata, e da un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in forma di sintetico quesito scritto, con allegata eventuale breve documentazione utile ai fini della valutazione;
b) valuta la necessità e, in caso affermativo, dispone una breve istruttoria del caso sottoposto;
c) decide in merito all'eventuale controversia all'unanimità e trasmette in forma scritta la propria decisione a chi ha presentato il quesito;
d) qualora l'OPHS non giunga ad esprimere un parere unanime, l'OPHS trasmette alle parti interessate un documento contenente i pareri espressi e le relative motivazioni.
2. valuta l'opportunità di promuovere eventuali iniziative di monitoraggio e/o sensibilizzazione in materia di coinvolgimento e promozione del ruolo e delle competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
3. promuove, sviluppa e attua, definendone i contenuti specifici, le modalità e l'articolazione temporale, le attività formative inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro destinate alla generalità, a gruppi omogenei di lavoratori e alle diverse figure professionali coinvolte nello sviluppo del SGSSL secondo quanto previsto dagli artt. 32 comma 4, 37 e 47 del D.Lgs. 81/2008, anche in coerenza con quanto stabilito in materia nei contratti collettivi applicati nei Gruppi Fiat e Fiat Industrial;
4. svolge o promuove, ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, attività di formazione, nonché ricerca e innovazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e altre eventuali fonti di finanziamento pubblico;
5. verifica la coerenza dei soggetti erogatori delle iniziative formative con i criteri previsti dalla normativa e dal sistema di formazione continua applicati nelle società dei Gruppi Fiat e Fiat Industrial;
6. valida e attesta la conformità di programmi formativi e società o enti erogatori con la normativa vigente;
7. valuta eventuali richieste di società terze che intendano e chiedano di aderire a specifici programmi formativi predisposti dall'OPHS, dando risposta scritta in merito nel corso della prima riunione utile;
8. promuove la segnalazione di buone prassi e iniziative sia a livello nazionale sia internazionale nell'ambito delle attività formative e informative attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, elaborando e raccogliendo le stesse e valutando l'opportunità di modificare, aggiornare e integrare le attività formative sviluppate nel proprio ambito;
9. è sede di valutazione e condivisione dei Piani formativi e costituisce il Comitato di Pilotaggio per i Progetti formativi che ne richiedono la presenza.

Art. 9 - Obbligo di riservatezza
I componenti dell'OPHS ed ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell' OPHS medesimo sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni.
Qualora venga acquisito un dato personale, relativo a società o loro dipendenti, esso sarà trattato nel rigoroso rispetto dei limiti previsti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 - Eventuali controversie e foro decisione
Qualsiasi controversia inerenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Parti istitutive, che decidono all'unanimità.

Art. 11 - Eventuali richieste di adesioni successive
La richiesta di adesione di terze parti all'OPHS sarà esaminata e discussa dall'OPHS, che fornirà parere specifico e motivato alle Parti istitutive firmatarie dell'accordo sindacale del 4 aprile 2011.

Art. 12 - Diffusione del Regolamento
L'OPHS assicura la diffusione del presente Regolamento, nonché degli aggiornamenti o delle modifiche future, curandone la trasmissione a tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo del SGSSL

Discusso, definito e approvato in Torino, presso la sede dell'OPHS, il 17 giugno 2011