Cassazione Penale, Sez. 3, 14 dicembre 2011, n. 46340 - Violazioni della normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro: reato permanente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente
Dott. PETTI Ciro - Consigliere
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Fo. Gi. , nato il Omissis;
avverso la sentenza del 16.11.2009 del Tribunale di Latina, sez.dist. di Terracina;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Gaeta Pietro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 16.11.2009 il Tribunale di Latina, sez. dist. di Terracina, condannava Fo. Gi. , previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, commi 1 e 2 e articolo 89, comma 1.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'imputato, eccependo l'intervenuta prescrizione del reato. Assumeva che la contestazione aveva ad oggetto un reato omissivo proprio. Come ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria la condotta omissiva e quella permanente non sono compatibili. Inoltre il bene protetto è da individuarsi nella tutela dei lavoratori, per cui il reato si consuma in modo istantaneo, anche se gli effetti della violazione sono permanenti.
Il termine di prescrizione andava quindi fatto decorrere dalla data dell'accertamento (Omissis).
Essendo la sentenza non appellabile ai sensi dell'articolo 593 c.p.p., comma 3, gli atti venivano trasmessi a questa Corte ex articolo 568 c.p.p., comma 5.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, invero, le violazioni della normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro hanno natura di reato permanente e la situazione antigiuridica si protrae e persiste fino a quando il responsabile non ha provveduto ad adottare le prescritte misure cautelari, ovvero, in difetto, fino a quando il giudice non si sarà pronunciato con sentenza di condanna anche se non passata in giudicato (cfr. ex multis Cass. sez. 3, 2.7.1994 n. 7530; Cass. sez. 3, 11.1.1999 n. 215; Cass. sez. 3 n.21808 del 18.4.2007). Inoltre, come affermato dalle Sezioni unite (cfr. sent. n. 11021 del 13.1.1998) e come condivisibilmente ribadito dalla giurisprudenza successiva (cfr. ex multis cass.sez.6 n.10621 del 14.7.2000; cass. sez. 3 n.11591 dell'11.10.2000; cass. sez. 1, n.27381 del 6.6.2003) la contestazione del reato permanente, per l'intrinseca natura del fatto che enuncia, contiene già l'elemento del perdurare della condotta antigiuridica; quando, pertanto, il pm. si sia limitato ad indicare la data iniziale (o la data dell'accertamento) e non quella finale, la permanenza intesa come dato della realtà, deve ritenersi compresa nell'imputazione, sicchè l'interessato è chiamato a difendersi nel processo in relazione ad un fatto la cui essenziale connotazione è data dalla sua persistenza nel tempo, senza alcuna necessità che il protrarsi della condotta criminosa formi oggetto di contestazione suppletiva. La contestazione del reato permanente assume cioè una vis espansiva fino alla pronuncia della sentenza.
2.1.1) Dalla sentenza impugnata risulta che le violazioni indicate nell'imputazione, accertate in data 14.4.2004, non erano state, nonostante le prescrizioni impartite, eliminate (come si accertava nel successivo controllo del gennaio 2005). Non risultando che successivamente sia cessata la condotta violatrice della normativa (non è stato neppure dedotto), la cessazione della permanenza deve ritenersi avvenuta soltanto con la emissione della sentenza (16.11.2009). Non è maturata, pertanto, la invocata prescrizione.
2.2) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanze di elementi atti da escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.