Tipologia: CCNL
Data firma: 18 luglio 1947
Validità: 01.05.1947 - 30.04.1949*
Parti: Associazione italiana dell'Industria delle materie plastiche e delle resine sintetiche e Federazione italiana lavoratori chimici
Settori: Chimici, Plastica, Operai, Industria
Note*: La validità del contratto è stata prorogata al 30.04.1951
Sommario:
Art. 1. - Assunzione. Art. 2. - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori. Art. 3. - Documenti - Residenza - Domicilio. Art. 4. - Periodo di prova. Art. 5. - Classificazione dei lavoratori. • Categoria operai. • Categorie operaie. Art. 6. - Disciplina dell'apprendistato. Art. 7. - Istruzione professionale. Art. 8. - Lavoro a cottimo - Premi ad incentivo. Art. 9. - Premi anzianità. Art. 10. - Gratifica natalizia. Art. 11. - Passaggio di mansioni. Art. 12. - Mansioni promiscue. Art. 13. - Trasferte. Art. 14. - Trasferimenti. Art. 15. - Donne adibite a mansioni maschili. Art. 16. - Corresponsione della retribuzione. Art. 17. - Reclami sulla paga. Art. 18. - Abiti da lavoro. Art. 19. - Orario normale di lavoro. Art. 20. - Sospensione ed interruzione del lavoro. Art. 21. - Recuperi. Art. 22. - Inizio e fine del lavoro. Art. 23. - Riposo settimanale. Art. 24. - Pomeriggio del sabato. Art. 25. - Lavoro straordinario, notturno e festivo. Art. 26. - Giorni festivi. Art. 27. - Trattamento economico in caso di festività. Art. 28. - Ferie. Art. 29. - Chiamata alle armi. Art. 30. - Richiamo alle armi. Art. 31. - Igiene e sicurezza del lavoro. |
Art. 32. - Infortuni e malattie professionali. Art. 33. - Lavoro delle donne e dei fanciulli. Art. 34. - Indennità per lavori eseguiti in località malarica. Art. 35. - Matrimonio. Art. 36. - Trattamento di malattia. Art. 37. - Gravidanza e puerperio. Art. 38. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali. Art. 39. - Disciplina aziendale. Art. 40. - Assenze. Art. 41. - Regolamento interno. Art. 42. - Permessi di entrata e di uscita. Art. 43. - Consegna e conservazione utensili e materiali. Art. 44. - Danni e trattenute per risarcimento. Art. 45. - Provvedimenti disciplinari. Art. 46. - Multe e sospensioni. Art. 47. - Licenziamento per mancanze. Art. 48. - Reclami e controversie. Art. 49. - Visita di inventario e di controllo. Art. 50. - Commissioni interne. Art. 51. - Preavviso. Art. 52. - Indennità di anzianità. Art. 53. - Indennità in caso di dimissioni. Art. 54. - Indennità in caso di morte. Art. 55. - Certificato di lavoro. Art. 56. - Restituzione documenti di lavoro. Art. 57. - Abrogazione di precedenti contratti. Mantenimento delle condizioni di miglior favore. Art. 58. - Permessi. Art. 59. - Decorrenza e durata. Tabella salariale da valere per gli operai addetti a lavori discontinui od a mansioni di semplice attesa o custodia Minimi salariali per gli operai addetti all'industria delle materie plastiche |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dell'industria delle materie plastiche 18 luglio 1947
In Milano, tra l'Associazione italiana dell'Industria delle materie plastiche e delle resine sintetiche; e la Federazione italiana lavoratori chimici; è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle Industrie delle Materie Plastiche (produzione, lavorazione, stampaggio di materiali termoplastici e termoindurenti, bakelite, urea, celluloide, galalite, rhodoid, rhodialite, plexiglas, vipla ed affini).
Art. 2. - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori.
Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei minori, valgono le disposizioni di legge.
Comunque e fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e deroghe previste dalla legge.
Art. 6. - Disciplina dell'apprendistato.
Le organizzazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell'apprendistato con successivo accordo.
Art. 8. - Lavoro a cottimo - Premi ad incentivo.
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
[...]
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione Interna aziendale.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovrà essere corrisposta la percentuale minima di cottimo.
[...]
Sempre allo scopo di stimolare l'aumento della produzione nelle aziende nelle quali le possibilità tecniche lo consentano, è in facoltà delle aziende di istituire premi incentivi individuali e collettivi o generali atti a stimolare la produzione stessa senza con ciò creare cumulo con la percentuale di cottimo.
Art. 15. - Donne adibite a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono svolti da maestranze, a parità di condizione di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
Nella lavorazione a cottimo, la condizione sopraddetta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.
Art. 18. - Abiti da lavoro.
Per le lavorazioni per le quali, secondo le norme vigenti, sono richiesti degli speciali indumenti, le aziende forniranno gratuitamente ai lavoratori, detti indumenti.
Art. 19. - Orario normale di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella fissata dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Nell'eventualità che l'orario di lavoro dovesse essere portato a 40 ore settimanali (a 42 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici), le parti, in mancanza di una opportuna disposizione generale, s'incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore intercorrenti fino alle 48 settimanali.
L'orario giornaliero di lavoro sarà fissato dall'azienda e disposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.
Le ore di lavoro verranno contate sugli orologi dello stabilimento (dove esistano) regolati in base ad un unico orario.
I lavoratori non potranno rifiutarsi, tranne nei casi di forza maggiore, alla effettuazione di turni avvicendati od a cicli continui e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici l'operaio del turno smontante non potrà abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione dell'operaio del turno montante, ferme restando le maggiorazioni stabilite dall'art. 25 per il lavoro straordinario.
Art. 21. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordato fra le organizzazioni sindacali (locali) interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 45 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Art. 22. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro verrà annunciata da un unico segnale.
Nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.
Art. 23. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, salvo le deroghe della legge, fermo restando che per il personale di attesa o per quello adibito ai lavori a turni avvicendati, il riposo settimanale potrà cadere in giornata non domenicale e si chiamerà «riposo compensativo».
Art. 24. - Pomeriggio del sabato.
Nei giorni del sabato il lavoro ha termine non oltre le ore 14, salve le eccezioni più avanti indicate.
Le ore di lavoro non compiute nel pomeriggio del sabato potranno essere ricuperate in altri giorni lavorativi, senza far luogo a maggiorazioni di salario.
Rientrano nelle eccezioni sopra richiamate i lavoratori contemplati nelle esclusioni di cui ai successivi comma A), B) e G).
In tali casi saranno stabiliti per i lavoratori stessi turni che consentano la disponibilità di almeno 26 pomeriggi di sabato ogni unno solare, opportunamente ripartiti nelle diverse stagioni.
A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell'industria.
Lavoratori addetti ad attività per cui si applica il riposo settimanale per turno, perché a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana, e cioè:
a) attività di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 379 o tabella integrativa I - II e III, approvata con decreto ministeriale 22 giugno 1935;
b) opifici la cui forza motrice prevalente è prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero è costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio, ed esclusivamente per l'uso di questo;
e) mansioni che pur rientrando in quelle sopraindicate sono con queste ultime connesse in modo che la loro sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioè:
mansioni del personale addetto alle operazioni inerenti allo scarico, carico e spedizione qualora la sospensione del lavoro del pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attività dell'azienda;
mansioni del personale addetto presso le sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali, limitatamente alle operazioni di vendita al banco di prodotti di propria fabbricazione;
mansioni del personale addetto a prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
B) Lavoratori addetti a lavorazioni diverse:
а) attività che soddisfino bisogni che si manifestano anche e specialmente il sabato e la domenica mattina, come manutenzione, pulizia e riparazione dell'impianto in quanto dette operazioni non
possono compiersi in altri giorni senza danno per l'esercizio o pericolo
per il personale;
b) vigilanza dell'azienda e degli impianti;
c) attività rivolta alla raccolta o lavorazione di materie prime o prodotti soggetti a facile deterioramento;
d) attività che non possono essere sospese, per ragioni tecniche per più di un giorno alla settimana;
e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell'attività dell'azienda;
f) operazioni di vendita al banco, presso le sedi, filiali ed agenzia delle aziende industriali interessate dei prodotti fabbricati dalle stesse;
g) prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso;
h) lavoratori addetti ad operazioni di ripristino, d'impianti, di macchinari e di attrezzature appartenenti all'azienda, danneggiati da cause belliche.
C) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni.
Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a più squadre; personale addetto a stabilimenti che per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana.
D) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali,
ed in particolare con riferimento alle limitazioni stagionali di energia elettrica.
Chiarimento a verbale.
È ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato anche in casi non previsti dalle suddette deroghe ed eccezioni, sempreché si addivenga ad accordo fra le parti tramite le locali organizzazioni sindacali di categoria.
Art. 25. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
E considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 19 e comunque oltre le ore 8 giornaliere e le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario e oltre le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
[...]
Per gli operai compresi nelle deroghe ed eccezioni delle leggi sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovrà essere preavvertito non più tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario, il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo.
Nessun lavoratore potrà esimersi dall'effettuare nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere disposto ed autorizzato.
[...]
Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla legge, n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), se retribuita, assorbe la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo.
Art. 28. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[...]
Chiarimento a verbale.
È consentita la sostituzione del godimento delle ferie fino ad un massimo di 6 giorni corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura prevista dall'art. 28 per ogni giorno di ferie non godute.
Art. 31. - Igiene e sicurezza del lavoro.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
In particolare l'azienda:
1) sottoporrà in ogni caso il lavoratore a visita medica al momento dell'assunzione al fine di accertarne preventivamente l'idoneità alla mansione che gli viene affidata ed anche successivamente quando lo ritenga opportuno;
2) sottoporrà - ove lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive, a periodiche visite mediche;
3) doterà i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che per la loro specifica natura possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni secondo le vigenti disposizioni di legge.
Tali mezzi protettivi ma di uso personale, come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., saranno assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e ne sarà sempre accertata l'efficienza.
La fornitura di tali mezzi avverrà a cura ed a completo carico dell'azienda.
Da parte sua, il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che gli verranno impartite dall'azienda, a norma di legge, per la tutela della sua salute ed in particolare a servirsi dei mezzi di cui sopra, fornitigli dall'azienda, soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Ove motivi d'igiene lo esigano le aziende provvederanno all'istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.
Art. 32. - Infortuni e malattie professionali.
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale provvederà che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
[...]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso in caso di infortunio, saranno retribuiti a paga normale per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
Art. 33. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
È vietato adibire, al lavoro i fanciulli di ambo i sessi, di età minore degli anni 14.
È inoltre vietato adibire:
а) i minori di 16 anni al sollevamento dei pesi, al trasporto di pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo;
b) le donne minorenni ai lavori di lubrificazione dei motori, alla loro pulizia, alla loro manutenzione quando sono in moto od agli organi di trasmissione;
c) i minori degli anni 18 nella manovra e nel traino di vagonetti;
d) i minori degli anni 15 se uomini e degli anni 21 se donne ai lavori pericolosi, faticosi od insalubri;
e) l'azienda ove lavorino anche occasionalmente i minori degli anni 17 e le donne, provvederà ad affiggere una tabella riportante limiti di trasporto e sollevamento pesi in riferimento all'età dei lavoratori.
Per quanto non previsto nel presente articolo, s'intendono qui richiamate le disposizioni del presente contratto e delle leggi vigenti o che saranno emanate in materia.
Art. 34. - Indennità per lavori eseguiti in località malarica.
Agli operai che per ragioni di lavoro debbono recarsi in località dichiarate malariche compete una indennità da fissarsi dalle Organizzazioni territoriali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 37. - Gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve in tale evenienza:
а) conservare il posto delle operaie per un periodo di sei mesi;
b) corrispondere il 75 % della totale retribuzione (paga base e contingenza) per i primi tre mesi della sua assenza prima del parto e per le sei settimane successive.
[...]
Art. 39. - Disciplina aziendale.
L'operaio deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse dell'azienda.
L'operaio deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro.
L'operaio durante il rapporto di lavoro non può divulgare notizie che possano recare danno all'azienda dalla quale dipende, ne trafugare disegni e campionature.
Art. 41. - Regolamento interno.
Presso lo stabilimento, sentita la Commissione interna, potrà essere redatto un regolamento interno, da collocare in luogo chiaramente visibile.
Art. 42. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante le ore di lavoro nessun lavoratore potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato
I lavoratori licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza permesso della Direzione.
Salvo speciale permesso non è consentito al lavoratore sia di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro.
[...]
Art. 43. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna. [...]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
Il lavoratore dovrà essere messo in grado di conservare tutto ciò che gli è stato dato in consegna, in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità, sempreché però ne abbia tempestivamente informata la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti, che siano imputati a sua colpa e negligenza ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 44.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni lavoratore senza l'autorizzazione del superiore diretto.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto all'azienda di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiale subiti.
Art. 45. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto e alle altre eventuali norme speciali potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, competenti per territorio, su richiesta delle singole aziende, potranno stipulare accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione prevista al punto 4).
[...]
Art. 46. - Multe e sospensioni.
Ricade sotto i provvedimenti della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto all'art. 40 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente stabilito con apposito cartello;
e) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[...]
g) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto di lavoro, ai regolamenti interni o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene;
h) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza.
La multa verrà applicata per mancanza di minor rilievo, la sospensione nei casi di maggior rilievo.
[...]
Art. 47. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto:
1) Con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
Tale provvedimento si applica nei confronti del lavoratore che sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o che commetta atti d'infrazione alla disciplina di gravità superiore a quelli già previsti od alla diligenza nel lavoro, oppure che commetta infrazioni di cui agli esempi seguenti:
[...]
d) danneggiamento gravemente colposo al materiale dell'azienda o di lavorazione;
e) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento.
2) Senza preavviso e senza indennità per anzianità.
Tale provvedimento si applica nei confronti del lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale e materiale:
а) inosservanza del divieto di fumare, quando tale contravvenzione possa provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
[...]
d) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio o per conto terzi;
e) insubordinazione ai superiori che comporti grave nocumento morale e materiale all'azienda;
f) recidiva nelle mancanze di cui al punto g) dell'art. 46, qualora vi sia dolo.
Art. 48. - Reclami e controversie.
Per la composizione di tutti i reclami e controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento mediante trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti Associazioni sindacali, per il tentativo di conciliazione.
Le controversie collettive per l'interpretazione o l'applicazione del presente contratto, saranno deferite, a seconda della loro natura, all'esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, territoriali o nazionali, per la loro definizione.
Art. 50. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne sono e saranno quelli previsti dagli accordi interconfederali in materia.
Tabella salariale da valere per gli operai addetti a lavori discontinui od a mansioni di semplice attesa o custodia
Per gli addetti ai lavori discontinui od alle mansioni di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia.
Gruppo A. - Vi appartengono: gli autisti meccanici con patente di1° grado, con funzioni di completa messa a punto del motore, nelle fasi di smontaggio e montaggio; i motoscafisti; ecc.
[...]
Gruppo B. - Vi appartengono: gli autisti non meccanici; gli addetti permanentemente al servizio antincendi; ecc.
[...]
Gruppo C. - Vi appartengono: i portinai in genere; gli uscieri; i fattorini con mansioni di fiducia; ecc.
[....]
Gruppo D. - Vi appartengono: i cavallanti; i carrettieri; gli stallieri; gli inservienti; gli addetti ai servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a deposito biciclette; ecc.
[...]