Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 dicembre 2011, n. 27688 - Amianto


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Presidente -

Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere -

Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere -

Dott. ANTONIO FILABOZZI - Consigliere -

Dott. ROSSANA MANCINO - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA




sul ricorso 18305-2007 proposto da:
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, ROMEO LUCIANA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale notarile in atti;
- ricorrente -


contro

P.S., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GARLATTI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 440/2006 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/06/2006 R.G.N. 1572/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito l'Avvocato FAVATA EMILIA per delega LA PECCERELLA LUIGI;
udito l'Avvocato GARLATTI ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

 



Fatto




1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 19 giugno 2006, rigettava il gravame svolto dall'INAIL contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il diritto di P. S. al conglobamento dei postumi permanenti per esposizione da amianto con quelli da infortunio sul lavoro, con un incremento, nella misura del 4 per cento, della rendita già goduta.

2.. La Corte territoriale puntualizzava che:

- l'infortunio sul lavoro occorso a P. S., il 10 febbraio 1996, aveva dato luogo a rendita per invalidità al 20 per cento ai sensi della disciplina anteriore al decreto legislativo n. 38 del 2000;

- i postumi da esposizione all'amianto (l'ispessimento pleurico) che il consulente tecnico d'ufficio aveva valutato al 4 per cento, costituivano, per l'INAIL, nuova malattia professionale, denunciata nel novembre 2000 e, quindi, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.38 cit.;

- per il consulente tecnico d'ufficio, al quale in sede di gravame la corte di merito prestava adesione, i disturbi erano apparsi nel febbraio 2000 e gli accertamenti medici, effettuati nell'aprile 2000, avevano rivelato l'ispessimento;

- i sintomi della malattia si erano comunque manifestati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, onde andava confermata la sentenza di primo grado che aveva accertato il diritto al conglobamento nella rendita già goduta dei postumi invalidanti, con il conseguente aumento della rendita nella misura già goduta.

3. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, l'INAIL ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. P. S. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.



Diritto





4. Con l'unico motivo di ricorso l'INAIL, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000, si duole che la corte di merito abbia ritenuto possibile l'unificazione delle rendite relative ad un infortunio verificatosi prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 38 e ad una malattia professionale, denunciata dopo l'entrata in vigore del predetto decreto ma insorta in epoca precedente.

5. Il motivo di censura è meritevole di accoglimento.

6. L'assistito, che già godeva di rendita per invalidità al 20 per cento ai sensi della disciplina anteriore al decreto legislativo n. 38 del 2000, per infortunio verificatosi nel febbraio 1996, ha denunciato, nel novembre 2000, i postumi da esposizione all'amianto (l'ispessimento pleurico) asserendo che la manifestazione dei primi disturbi si era avuta nel febbraio 2000 e che gli accertamenti diagnostici nell'aprile 2000 avevano rivelato l'ispessimento.

7. Incontestato nelle fasi di merito che la malattia professionale sia stata denunciata il 6 novembre 2000, la Corte di merito ha ritenuto dirimente, ai fini dell'unificazione della rendita già goduta con la malattia professionale insorta per postumi da esposizione all'amianto, la data di insorgenza della malattia (la manifestazione della sintomatologia) in epoca antecedente all'entrata in vigore della nuova disciplina.

8. L'opzione interpretativa fatta propria dalla Corte di merito non risulta sorretta, ad avviso del Collegio, dal chiaro dettato normativo che disciplina la materia, ratione temporis.

9. Occorre premettere che il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 ha introdotto un nuovo sistema di liquidazione del danno conseguente agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, prevedendo, per la prima volta, la liquidazione del danno biologico (pertanto indipendentemente da una riduzione della capacità di produzione di un reddito da parte del lavoratore colpito) - in capitale, in caso di menomazioni di grado pari a 6 per cento e inferiore a 16 per cento e mediante una rendita, per le menomazioni di grado superiore -, aggiungendo, in quest'ultimo caso, un'ulteriore quota di rendita per le conseguenze patrimoniali, commisurata al grado di menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e sulla base di una apposita nuova tabella dei coefficienti.

10. In precedenza, la disciplina relativa alla materia degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, stabilita dal d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83, comma 8, prevedeva, viceversa, un indennizzo dei postumi permanenti rappresentati da una riduzione della capacità lavorativa del dipendente oltre la soglia del 10%, secondo quanto stabilito dall'art. 74 del decreto presidenziale citato, superata anche solo in caso di aggravamento successivo dipendente dal medesimo infortunio o malattia professionale (d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83, comma 8).

11. Tale diversità di disciplina giustifica la disposizione dell'art 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, secondo la quale il nuovo sistema è applicabile unicamente per "i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3" (poi emanato il 12 luglio 2000, pubblicato sulla G.U. n. 172, suppl. ord. del 25 luglio 2000, ed entrato in vigore il successivo 9 agosto 2000), laddove la locuzione "verificatisi o denunciati" si riferisce chiaramente agli infortuni e alle malattie professionali oggetto della denuncia di cui al d.P.R. n. 1124/1965, artt. 52 e 53 e non i danni che superino la soglia indicata dalla legge, accertabili unicamente a posteriori anche quanto alla decorrenza degli stessi (ex multis, Cass. 9956/2011; Cass. 17089/2010).

12. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del già richiamato decreto ministeriale di cui al comma 3, è stato oggetto di espressa previsione con il comma 6 dell'art. 13, del citato decreto legislativo n. 38 che, al riguardo, recita: "Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata".

13. Vi è, nella disposizione citata, un chiaro e ricorrente riferimento agli infortuni verificatisi o alle malattie professionali denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, espressione che non lascia adito a dubbi interpretativi sulla voluntas legis di valutare il gradiente invalidante conseguente a nuovo infortunio o nuova malattia professionale, in caso di preesistente status invalidante derivante da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima del 9 agosto 2000 per il quale l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, senza tenere conto delle preesistenze, nel qual caso l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza degli infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.

14. Va anche ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 426 del 2006, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato comma 6 dell'art. 13, sulla base del rilievo che la separata considerazione degli eventi lesivi ricadenti sotto la disciplina dell'art. 13, rispetto a quelli pregressi, costituisce una logica conseguenza di una razionale scelta discrezionale del legislatore, coerente con la nuova disciplina che ha introdotto l'autonomo ristoro del danno biologico e giustificata dalle differenze tra parametri valutativi e conseguenze indennizzabili.

15. Ciò premesso, per quanto qui rileva nel caso in esame, la malattia professionale, nuova in quanto il P. godeva di rendita per infortunio sul lavoro, è stata denunciata dall'assistito nel novembre 2000, è ciò è sufficiente per ritenere la malattia professionale soggetta al nuovo sistema di tutela introdotto dall'entrata in vigore della tabella di indennizzabilità del danno biologico, con le percentuali di menomazione ivi previste e con valutazione del grado di menomazione conseguente, nella specie, a nuova malattia professionale, senza tenere conto delle preesistenze.

16. La Corte territoriale, valorizzando esclusivamente la collocazione temporale della manifestazione della patologia in epoca antecedente all'entrata in vigore della nuova disciplina e attribuendo all'assicurato un aumento della rendita già goduta del 20 per cento, nella misura del 4 per cento per la nuova menomazione, non si è informata al dettato normativo e la decisione va, pertanto, cassata.

17. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da P. S..

18. Nulla deve disporsi per le spese dell'intero processo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis; infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicablili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (ex multis, Cass. 4165/2004; S.U. 3814/2005).



P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da P. S.; nulla per le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma il 24 novembre 2011

Depositato il 20 dicembre 2011