Tipologia: CCNL
Data firma: 20 dicembre 1956
Validità: 01.01.1957 - 31.12.1958
Parti: Federazione Italiana delle Industrie del Legno e del Sughero - Confederazione Generale dell'Industria Italiana e Fillea-Cgil, Sullav-Cisl, Uil-Legno e Federazione Nazionale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie - Cisnal
Settori: Edilizia, Legno, Intermedi, Industria

Sommario:

Sfera di applicazione
Tabella delle paghe
Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Donne e minori.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica di operaio alla categoria speciale.
Art. 6. - Donne addette a mansioni maschili.
Art. 7. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 8. - Cumulo di mansioni.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni.
Art. 11. - Sospensioni di lavoro.
Art. 12. - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 13. - Recuperi.
Art. 14. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Festività.
Art. 17. - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 18. - Indennità di zona malarica.
Art. 19. - Trasferimenti.
Art. 20. - Trasferte.
Art. 21. - Cessione, trasformazione o trapasso di azienda.
Art. 22. - Servizio militare.
Art. 23. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 24. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Assenze e permessi.
Art. 27. - Ferie.
Art. 28. - Tredicesima mensilità.
Art. 29. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 30. - Elementi e computo della retribuzione.
Art. 31. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 32. - Reclami sulla paga.
Art. 33. - Mense aziendali.
Art. 34. - Doveri del lavoratore.
Art. 35. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 36. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 37. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 39. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 40. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 42. - Indennità in caso di morte.
Art. 43. - Certificato di lavoro.
Art. 44. - Commissioni interne.
Art. 45. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 46. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 47. - Reclami e controversie.
Art. 48. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 49. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli appartenenti alla qualifica speciale intermedi delle industrie dei prodotti del legno e del sughero, 20 dicembre 1956

Tra le seguenti organizzazioni: Federazione Italiana delle Industrie del Legno e del Sughero [...] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana [...], Federazione Italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e delle Industrie Affini (Fillea) [...], con l'assistenza della Cgil [...], Sindacato Unitario Lavoratori Legno Artistiche e Varie (Sullav) [...] assistito da un gruppo di lavoratori coll'assistenza della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini [...] e coll'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], Unione Italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (Uil-Legno) [...]
Addì 20 dicembre 1956, tra la Federazione Italiana delle Industrie del Legno e del Sughero [...] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (Cisnal) [...]
si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio della Repubblica Italiana per le aziende industriali specificate come appresso e i lavoratori da esse dipendenti appartenenti alla qualifica speciale di intermedi.

Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica alle Aziende esercenti le attività ili produzione sotto elencate:
Mobili - Infissi, serramenti e avvolgibili - Tappezzerie - Bigliardi - Carpenteria e carpenteria navale - Carri e carrozze - Botti e fusti dogati - Articoli sportivi - Tranciati e compensati - Pipe e abbozzi per pipe - Cornici - Aste dorate e comuni - Sediame comune e curvato - Torneria - Articoli da disegno e didattici - Articoli igienico-sanitari -Articoli casalinghi - Ghiacciaie - Mobili ed articoli vari di arredamento in legno, giunco e vimini - Pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici - Forme per calzature - Tacchi - Cambrioni - Ceppi per zoccoli e fondi per calzature - Imballaggi e cesti di legno - Rivestimenti fiaschi e damigiane -Manici da frusta - Bastoni - Segherie - Agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.) per uso edilizio o altro -Pannelli e prodotti in genere di legno sfibrato e ricostituito - Manufatti di legno in genere - Trattamento e conservazione del legno - Farina e lana di legno - Manufatti, granulati e agglomerati di sughero.
Sono escluse dall'applicazione del presente contratto quelle segherie che per la loro organizzazione tecnica costituiscono, nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento di altre lavorazioni forestali (asciati - traverse - pali - puntelli - carbone ecc.).

Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Appartengono alla categoria speciale i lavoratori i quali esplicano mansioni tali che, pur non presentando tutti i requisiti per conferire la qualifica di impiegato, comportano la esecuzione di compiti superiori a quelli degli operai classificati nella categoria massima e non consentono di prestare lavoro manuale o lo consentono, ma non con l'abituale continuità.
a) perché è loro conferita responsabilità e fiducia che non sono normalmente attribuite agli operai;
b) perché guidano e controllano un gruppo di lavoratori con apporto di competenza tecnico-pratica.
I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie. Appartengono alla prima categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonché coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate. Negli altri casi i lavoratori saranno assegnati alla seconda categoria.

Art. 3. - Donne e minori.
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.

Art. 6. - Donne addette a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano adibite a mansioni di particolare pertinenza degli uomini, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà loro corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.

Art. 7. - Passaggio temporaneo di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali, il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda.
[...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario massimo di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di lavoro e le 10 giornaliere e le 60 ore settimanali per i lavoratori aventi mansioni discontinue.
Tuttavia ciascuna ora di lavoro prestato oltre le 44 ore e fino alle 48 ore settimanali dai lavoratori a regime normale di lavoro e oltre le 55 ore e fino alle 60 ore settimanali dai lavoratori aventi mansioni discontinue, verrà compensata, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione del 50% della quota oraria di retribuzione globale.
L'orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare libero il lavoratore nel pomeriggio del sabato.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli ultimi giorni della settimana, purché non si superino le 9 ore giornaliere e le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le 8 ore giornaliere.
Per il lavoratore la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai dell'officina, può essere adottata ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 9.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
[...]
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
[...]

Art. 13. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 40 giorni immediatamente successivi a quelli in cui si è verificata l'interruzione.

Art. 14. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
I lavoratori licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della direzione. Salvo speciale permesso della direzione non è consentito ai lavoratori di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dal lavoratore alla direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro, salvi casi eccezionali.
[...]

Art. 15. - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell'articolo 10 per il lavoro festivo sempre che non sia stato preavvisato entro il secondo giorno precedente.

Art. 17. - Lavori nocivi e pericolosi.
Ai lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari all'8% del minimo tabellare.
Resta demandato alle competenti organizzazioni territoriali di identificare i lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi.

Art. 18. - Indennità di zona malarica.
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da una zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali;
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 23. - Trattamento di malattia e infortunio.
[...]
Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio, valgono le norme regolanti la materia.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
[...]

Art. 24. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Il trattamento di gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 33. - Mense aziendali.
Tenuto conto della grande varietà di situazioni in atto che rendo difficile una regolamentazione generale si conviene che saranno mantenute le mense esistenti o le indennità sostitutive finora corrisposte al lavoratore: salva la facoltà di eventuali accordi locali o aziendali sulla materia.

Art. 34. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.

Art. 35. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni, ed in genere tutto quanto viene n lui affidato.
L’azienda dovrà porre il lavoratore in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro gli utensili di sua proprietà.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l'autorizzazione della direzione dell'Azienda o di chi per essa.
[...]

Art. 37. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori, curando l'igiene, la areazione, l'illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come occhiali, maschere, zoccoli ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 34 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f/ incorre il lavoratore che provochi all'Azienda grave nocumento morale e materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termini di legge.
Il licenziamento è inoltre dipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.

Art. 44. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni interne e dei delegati di impresa, si fa riferimento agli accordi interconfederali.

Art. 47. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'Azienda tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.