Tipologia: Accordo
Data firma: 24 giugno 1950
Parti: Feniel e Fidae, Flaei, Sile, Slae, [Flesni]
Settori: Servizi, Aziende elettriche private

Sommario:

1)
2) Minimi di stipendio e paga.
3) Aumenti biennali per anzianità.
4) Contributo per le Casse Mutue Aziendali di Malattia.
5) Disposizione transitoria.
6) Rivedibilità dei minimi in funzione di accordi interconfederali di revisione salariale.
Norme applicative del punto 6) dell'accordo interfederale del 24 giugno 1950
Accordo per la determinazione dell’importo della somma annua «una tantum» da corrispondersi, per ciascuno degli anni 1950-1951-1952, ai lavoratori elettrici regolati dal contratto collettivo di lavoro del 31 gennaio 1948, 24 giugno 1950.

Accordo per la proroga fino al 31 dicembre 1952 del contratto collettivo di lavoro del 31 gennaio 1948, 24 giugno 1950

Tra la Federazione Nazionale Imprese Elettriche (Feniel) [...] e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Elettriche (Fidae) [...], la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (Flaei) [...], il Sindacato Italiano Lavoratori Elettrici (Sile) [...], il Sindacato Lavoratori Aziende Elettriche (Slae) [...], la Federazione Lavoratori Elettrici Sindacati Nazionali Italiani (Flesni) [...] a conclusione dell'incontro svoltosi nei giorni dal 21 al 24 dello stesso mese di giugno, secondo quanto previsto dal punto 2° dell’accordo interfederale del 14 febbraio 1950 ed a scioglimento della riserva espressa al punto 5° dell’accordo stesso, si conviene quanto appresso:

1) Il Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori di Aziende Elettriche Italiane stipulato il 31 gennaio 1948 e con scadenza al 31 dicembre 1950, giusta quanto previsto nell’ultimo articolo del Contratto stesso, viene prorogato di un biennio, venendo così a scadere al 31 dicembre 1952.

I rappresentanti della Flesni dichiarano di non poter firmare in quanto il complesso dell’accordo, a loro giudizio, non appare soddisfacente.