Tipologia: Accordo
Data firma: 24 giugno 1950
Parti: Feniel e Fidae, Flaei, Sile, Slae, [Flesni]
Settori: Servizi, Aziende elettriche private
Sommario:
1) 2) Minimi di stipendio e paga. 3) Aumenti biennali per anzianità. 4) Contributo per le Casse Mutue Aziendali di Malattia. 5) Disposizione transitoria. 6) Rivedibilità dei minimi in funzione di accordi interconfederali di revisione salariale. |
Norme applicative del punto 6) dell'accordo interfederale del 24 giugno 1950 Accordo per la determinazione dell’importo della somma annua «una tantum» da corrispondersi, per ciascuno degli anni 1950-1951-1952, ai lavoratori elettrici regolati dal contratto collettivo di lavoro del 31 gennaio 1948, 24 giugno 1950. |
Accordo per la proroga fino al 31 dicembre 1952 del contratto collettivo di lavoro del 31 gennaio 1948, 24 giugno 1950
Tra la Federazione Nazionale Imprese Elettriche (Feniel) [...] e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Elettriche (Fidae) [...], la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (Flaei) [...], il Sindacato Italiano Lavoratori Elettrici (Sile) [...], il Sindacato Lavoratori Aziende Elettriche (Slae) [...], la Federazione Lavoratori Elettrici Sindacati Nazionali Italiani (Flesni) [...] a conclusione dell'incontro svoltosi nei giorni dal 21 al 24 dello stesso mese di giugno, secondo quanto previsto dal punto 2° dell’accordo interfederale del 14 febbraio 1950 ed a scioglimento della riserva espressa al punto 5° dell’accordo stesso, si conviene quanto appresso:
1) Il Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori di Aziende Elettriche Italiane stipulato il 31 gennaio 1948 e con scadenza al 31 dicembre 1950, giusta quanto previsto nell’ultimo articolo del Contratto stesso, viene prorogato di un biennio, venendo così a scadere al 31 dicembre 1952.
I rappresentanti della Flesni dichiarano di non poter firmare in quanto il complesso dell’accordo, a loro giudizio, non appare soddisfacente.