Tipologia: CCNL
Data firma: 24 ottobre 1958
Validità: 01.01.1958 - 31.12.1960
Parti: Feniel, Asieco e Fidae, Flaei, Faile, Uile e Sindacato Nazionale Lavoratori Elettrici - Cisnal
Settori: Servizi, Aziende elettriche private

Sommario:

Verbale conclusivo delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del 15 giugno 1953 per i lavoratori di aziende elettriche private, 24 ottobre 1958
1. Liquidazione arretrati per i lavoratori in servizio.
2. Liquidazione degli arretrati e riliquidazione delle competenze di fine lavoro per i lavoratori cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1957.
3. Incombenti per la riliquidazione, da parte del Fondo autonomo di previdenza, delle prestazioni previdenziali già liquidate ai lavoratori il cui rapporto sia venuto a risolversi successivamente al 31 dicembre 1957.
4. Ricalcolo degli aumenti per anzianità.
5. Comunicazione scritta ai singoli lavoratori della percentuale che l’importo complessivo degli aumenti per anzianità (ricostruzione di carriera ed aumenti biennali - compreso, nel caso sia maturato, quello decorrente dal 1° gennaio 1958 -) rappresenta rispetto al nuovo minimo ed alla corrispondente indennità di contingenza al 1° gennaio 1958.
6. Distribuzione ai lavoratori del testo del nuovo Contratto.
Allegato A - Formula per il ricalcolo degli aumenti per anzianità (ricostruzione di carriera ed aumenti biennali) decorrente dal 1° gennaio 1958
Testo unico del contratto collettivo di lavoro per i lavoratori di aziende elettriche private, 24 ottobre 1958.
Premessa
Art. 1. - Applicabilità del Contratto.
Art. 2. - Lavori promiscui.
Art. 3. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 8. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Art. 9. - Scelta del personale.
Art. 10. - Assenze - Permessi e brevi congedi.
Art. 11. - Aspettativa.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Malattia - Infortuni sul lavoro.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Servizio militare.
Art. 16. - Traslochi e trasferimenti.
Art. 17. - Rimborsi spese per viaggio, vitto e pernottamento.
Art. 18. - Assegnazione del personale - Minimi di stipendio e paga - Indennità di contingenza.
Art. 19. - Determinazione del valore orario della paga, dello stipendio e dell’indennità di contingenza.
Art. 20. - Tredicesima mensilità.
Art. 21. - Aumenti biennali.
Art. 22. - Indennità varie.
• Indennità alta montagna.

• Indennità bicicletta e motorizzazione.
• Indennità testimoni.
• Indennità rischio.
• Indennità macchine fatturatrici, elettro contatili scriventi e dei centri meccanografici.
• Indennità zona malarica.
Art. 23. - Rimborso spese per istruzione figli.
Art. 24. - Alloggio - Vestiario - Energia elettrica.
A) Alloggio.
B) Vestiario.
C) Energia elettrica.
Art. 25. - Preavviso.
Art. 26. - Doveri del lavoratore.
Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 28. - Certificato di lavoro.
Art. 29. - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 30. - Norme aziendali.
Art. 31. - Inscindibilità del contratto.
Art. 32. - Domande di compensi.
Art. 33. - Cassa assistenza di malattia.
Art. 34. - Commissioni Interne.
Art. 35. - Commissione Paritetica Interpretativa.
Art. 36. - Decorrenza e durata.
Dichiarazione a verbale - Trattative per il rinnovo del presente Contratto.
Dichiarazioni aggiunte.
Trattamento di fine lavoro
Dichiarazioni a verbale
Accordo per la determinazione dell’«una tantum», 24 ottobre 1958.
Tabelle dei minimi di stipendio e di paga
Allegato A - Minimi di stipendio e paga da valere con decorrenza dal 1° gennaio 1958, per i lavoratori elettrici regolati dal contratto collettivo di lavoro 24 ottobre 1958 Uomini di età superiore ai 21 anni
Allegato B - Minimi di stipendio e paga da valere, con decorrenza dal 1° gennaio 1958, per i lavoratori elettrici regolati dal contratto collettivo di lavoro 24 ottobre 1958 Uomini di età inferiore ai 21 anni
Allegato C - Minimi di stipendio e paga da valere, con decorrenza dal 1° gennaio 1958, per i lavoratori elettrici regolati dal contratto collettivo di lavoro 24 ottobre 1958 Donne di età superiore ed inferiore ai 21 anni
Composizione delle zone
Trattamento fine lavoro
Contratto collettivo di lavoro per il trattamento di fine lavoro dei lavoratori di aziende elettriche italiane regolati dal contratto collettivo di lavoro del 31 gennaio 1948, 5 febbraio 1949
Norme integrative e transitorie

Verbale conclusivo delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del 15 giugno 1953 per i lavoratori di aziende elettriche private, 24 ottobre 1958

Tra la Federazione Nazionale Imprese Elettriche (Feniel) [...], l’Associazione Italiana Imprese Elettrocommerciali (Asieco) [...] e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Elettriche (Fidae) [...], la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (Flaei) [...], la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Elettrici (Faile) [...], l’Unione Italiana Lavoratori Elettrici (Uile) [...]
Addì 24 ottobre 1958, in Roma, tra la Federazione Nazionale Imprese Elettriche (Feniel) [...], l’Associazione Italiana Imprese Elettrocommerciali (Asieco) [...] e il Sindacato Nazionale Lavoratori Elettrici - Cisnal [...] a conferma ed a conclusione delle trattative svoltesi per il rinnovo del CCL per i lavoratori di Aziende elettriche private stipulato il 15 giugno 1953, prorogato con Accordo interfederale dell’8 luglio 1955 e scaduto il 31 dicembre 1957, si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo Contratto è quello riportato in allegato al presente verbale e che il Contratto stesso è applicabile ai lavoratori che erano in servizio al 1° gennaio 1958 ed a quelli successivamente assunti.
Le parti sopra costituite si danno atto altresì delle seguenti determinazioni tra esse concordate per la prima applicazione dell’allegato Contratto:

Testo unico del contratto collettivo di lavoro per i lavoratori di aziende elettriche private, 24 ottobre 1958.

Premessa

Il presente Contratto sostituisce quello stipulato il 15 giugno 1953, prorogato con Accordo interfederale dell’8 luglio 1955 e scaduto il 31 dicembre 1957.
Esso va, quindi, automaticamente applicato al personale delle Aziende il cui rapporto di lavoro sia regolato al presente dal citato Contratto 15 giugno 1953.
Per il personale delle Aziende il cui rapporto di lavoro sia attualmente regolato dal Contratto 15 giugno 1953 modificato o adattato, o da pattuizioni diverse, le Organizzazioni sindacali nazionali della Categoria si impegnano a curare - direttamente o tramite le rispettive Organizzazioni sindacali regionali di Categoria - la regolamentazione dei rapporti di lavoro controversi. Tale impegno, peraltro, non intende né può pregiudicare in alcun modo gl’interessi delle Parti che dette Organizzazioni nazionali rappresentano.

Art. 1. - Applicabilità del Contratto.
Il presente Contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le Aziende di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica ed i lavoratori addetti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all’esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, ivi compresi, per le Aziende le quali abbiano uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni, i lavoratori che fanno parte di detti uffici.
Il presente Contratto non si applica al personale avente diritto alla qualifica di dirigente, nonché:
a) alle persone alle quali (specialmente nelle reti o nei centri di secondaria importanza, zone rurali, ecc.) sono affidati incarichi che non richiedano esclusività e continuità di prestazione a favore dell’Azienda stessa, così che sia eventualmente possibile alle persone medesime esplicare, per proprio o per altrui conto, altra attività estranea all’Azienda;
b) ai lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale o transitorio, di costruzione o di manutenzione straordinaria. Detti lavoratori, peraltro, qualora vengano adibiti ai servizi, di cui al primo comma del presente articolo e l’assegnazione a tali; servizi duri più del tempo stabilito come periodo di prova dal presente Contratto, conseguono il diritto alla integrale applicazione del Contratto stesso dalla data di assegnazione ai servizi medesimi. Ove mai, invece, essi prestino lavoro per periodi inferiori a quelli di prova, purché superiori ad un mese, e quindi non conseguano il diritto di cui sopra, godranno dell’applicazione, dopo il primo mese, dei minimi contrattuali previsti dal presente Contratto e ciò con decorrenza dalla data dalla quale siano stati adibiti ai servizi di cui al primo comma del presente articolo e per tutta la durata della particolare prestazione da essi data.
Dichiarazioni a verbale.
1. Applicabilità del Contratto ai lavoratori addetti a reparti elettrici di Aziende miste.
- Si chiarisce che il presente Contratto disciplina anche i rapporti di lavoro del personale appartenente ad attività di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica che non siano unità produttive commercialmente individuate, purché costituiscano settori ben definiti di complessi industriali; settori di importanza pari alle Aziende elettriche cui il presente Contratto si riferisce.
2. Trattamento economico dei lavoratori assunti per lavori straordinari. [...]

Art. 2. - Lavori promiscui.
Il lavoratore disciplinato dal presente Contratto può essere destinato a prestare la sua opera, in via complementare o temporanea, per lavori che l’Azienda compia per altra industria o Azienda; in tal caso ad esso spetta il solo trattamento complessivo dovuto ai lavoratori dell’Azienda cui egli appartiene.

Art. 3. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
[...]
L’Azienda può, per mezzo di proprio medico di fiducia, far sottoporre il lavoratore a visita medica per accertarne la costituzione fisica e la idoneità specifica al lavoro che dovrà espletare.
[...]

Art. 5. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria, purché ciò non comporti né peggioramento economico, né mutamento sostanziale della sua posizione funzionale nell’azienda.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
La distribuzione delle ore di lavoro viene stabilita dall’Azienda con ordini di servizio o individualmente.
La durata normale della prestazione, salvo le deroghe ed eccezioni di legge, è fissata in ore 48 settimanali per gli operai e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai ed in ore 42 settimanali per gli altri impiegati.
Per i lavoratori addetti a mansioni che richiedono lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata normale della prestazione è fissata come appresso:
a) 48 ore settimanali per gli uscieri e fattorini;
b) 56 ore settimanali, anche in turno trisettimanale, per i guardiadighe, i guardiaprese, i guardiacanali e gli addetti a centraline e cabine che lavorano a turno;
c) 60 ore settimanali per i custodi, i guardiani diurni e notturni, gli autisti di vettura e simili.
[...]
I lavoratori - fatta esclusione per quelli di cui al secondo e terzo comma del presente articolo - normalmente addetti a servizi che richiedono prestazioni discontinue non predeterminabili ma dipendenti dalle variabili necessità dei servizi stessi, non hanno orario determinato e sono tenuti ad essere reperibili per poter dare prontamente la loro prestazione in relazione a tutte le esigenze del compito ad essi affidato. In particolare, i guardiadighe, i guardiaprese, i sorveglianti di centrali e cabine, usufruendo di alloggio gratuitamente fornito dall’Azienda, sono tenuti ad assicurare la loro prestazione in relazione alle imprevedibili necessità del servizio. Ove dalla prestazione richiesta derivi un maggior onere, viene concessa ai lavoratori di cui trattasi una adeguata indennità.
Una indennità da concordarsi tra l’Azienda e il lavoratore, eventualmente assistito dalla Commissione Interna, compete anche ai lavoratori con orario di lavoro predeterminato e che non usufruiscano dell’alloggio gratuito, qualora ad essi venga fatto obbligo, con comunicazione scritta, di rendersi prontamente disponibili in ore fuori del loro orario di lavoro e di fornire, pertanto, all’Azienda le notizie necessarie ai fini della loro reperibilità.
[...]
Dichiarazioni a verbale.
1. Riduzione orario di lavoro. - Le rappresentanze dei datori di lavoro dichiarano di non poter aderire, nella situazione attuale, alla richiesta avanzata dalle rappresentanze dei lavoratori per una riduzione degli orari di lavoro fissati dal Contratto 15 giugno 1953.
Le rappresentanze dei lavoratori si riservano di riproporre tale richiesta quando venga a determinarsi una situazione tale che, a loro avviso, la giustifichi.
2. Orario di lavoro impiegati con funzioni direttive. - Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692. il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto, ed ai sensi dell’art. 3 n. 2 del R.D.L. 10 settembre 1923, n. 1955 (Regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopracitato), si conferma che è da considerare impiegato con funzioni direttive, escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro, quello «preposto alla direzione tecnica ed amministrativa dell’Azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento del servizio»; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni direttive e con la qualifica del Gruppo A, previsto dall’art. 18 del presente Contratto.
Delibere della Commissione paritetica interpretativa.
1. Orario di lavoro per gli impiegati amministrativi (Riunione 9 maggio 1946). - Si riafferma che l’orario di lavoro per gli impiegati amministrativi di tutte le Aziende è di 42 ore settimanali e che tale orario dovranno osservare anche gli impiegati di quelle Aziende presso le quali era ed è in atto un orario minore, non appena vengano a cessare quelle particolari ragioni ambientali (deficienza di trasporti, ecc.) che condussero a tale limitazione di orario.
2. Concetto di «Centraline» (Riunione 9 maggio 1946). - Si chiarisce che per Centraline, di cui alla lettera b) dell’art. 6 del presente Contratto, si intendono quelle con potenza inferiore a 1000 kW.
3. Orario autisti (Riunione 18-19 dicembre 1946).
a) Si riconosce che l’orario di lavoro di 10 ore giornaliere deve essere osservato dagli autisti quando svolgano un servizio prevalentemente di attesa o di guida, ivi compresa la normale manutenzione della macchina; mentre l’orario di lavoro è di 8 ore giornaliere quando gli autisti siano addetti per tali ore a servizi meccanici di officina, od a lavori di manutenzione straordinaria degli automezzi.
Lo stesso orario di 8 ore giornaliere deve essere osservato dagli autisti normalmente addetti a servizio continuativo di guida di autocarro.
b) Si chiarisce, inoltre, che per tutti gli autisti, le eventuali effettive prestazioni eccedenti gli orari di cui sopra danno diritto al pagamento dello straordinario salvo che, in base all’art. 6 del presente Contratto, l’Azienda non abbia provveduto o non provveda a corrispondere un’adeguata indennità, trattandosi di personale che deve dare le proprie prestazioni non predeterminabili, in relazione a tutte le esigenze e necessità del compito ad esso affidato.
4. Trattamento salariale e durata orario di lavoro per i lavoratori di cui al 5° comma dell’art. 6 qualora vengano richiesti di prestazioni a carattere continuò (Riunione 8 settembre 1955). - La Commissione delibera che nel caso in cui i lavoratori di cui al 5° comma dell’art. 6 del CCL 15 giugno 1953 (corrispondente al 5° comma dell’art. 6 del presente Contratto) vengano richiesti di prestazioni manuali effettive di carattere continuativo predeterminate dall’Azienda, la durata normale delle prestazioni medesime non possa eccedere le ore 56 settimanali, computandosi la settimana dal giorno in cui hanno inizio le anzidette prestazioni.
La Commissione, rilevato che la delibera di cui sopra non ha carattere semplicemente interpretativo di una norma del vigente Contratto di categoria, stabilisce che la delibera stessa abbia efficacia dal 1° ottobre del corrente anno (1955).
5. Criteri per rapportare a giornata la durata settimanale dell’orario di lavoro (Riunione del 3-4 luglio 1956). - La Commissione ha preso atto che la materia è disciplinata dal primo comma dell’art. 6 del CCL del 15 giugno 1953 (corrispondente al 1° comma dell’art. 6 del presente Contratto); comma che va applicato nel necessario rispetto delle vigenti disposizioni di legge sulla disciplina dell’orario di lavoro, nonché dell’Accordo interconfederale dell’8 maggio 1953 per la costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Commissioni Interne del personale.

Art. 7. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori addetti alla sorveglianza e manutenzione degli edifici di presa, dei canali di carico e scarico, all’esercizio delle centrali, delle stazioni e delle cabine presidiate; alla sorveglianza e manutenzione delle linee, delle reti ed alla manutenzione delle cabine, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo.
Per i lavoratori che non siano normalmente addetti ai lavori di cui sopra, le ore di lavoro eventualmente prestate in giorno di domenica - che costituisce per essi il normale giorno di riposo - vanno compensate con la sola maggiorazione del 60 % della retribuzione oraria, fermo restando per detti lavoratori il diritto al riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Ai lavoratori di cui al terzo e quarto comma del presente articolo si garantisce peraltro che il giorno di riposo venga a cadere di domenica per lo meno una volta ogni quattro settimane. Ove mai questo non avvenga, sarà loro dovuta, per la domenica di cui rimanessero privati, una indennità pari al 40 % della retribuzione giornaliera.
I predetti lavoratori di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, in caso di spostamento, per esigenze di servizio, del giorno di riposo prestabilito, devono essere informati entro il secondo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso; in difetto di che essi hanno diritto, per il giorno in cui avrebbero dovuto avere il riposo, ad una indennità pari al 40 % della retribuzione giornaliera. [...]

Art. 8. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
1. Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione fissata dall’art. 6 del presente Contratto; esso non può essere sostituito da altrettante ore di riposo e deve essere compensato [...]
3. Si considera lavoro notturno quello compiuto dal lavoratore tra le ore 20 e le 6.
Ogni ora di lavoro notturno prestata eccezionalmente dal lavoratore nei limiti della durata giornaliera normale della sua prestazione, di lavoro, viene compensata con una indennità pari alla maggiorazione del 30 % sulla retribuzione oraria.
Ogni ora di lavoro straordinario notturno prestata dal lavoratore in giorno feriale viene compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 60 %.
Ogni ora di lavoro straordinario notturno prestata dal lavoratore in giorno riconosciuto festivo a norma dell’art. 7 viene compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 75 %.
Ai lavoratori che prestano servizio in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne viene corrisposta una indennità pari al 9 % della retribuzione.
[...]
Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo, notturno, che non sia stato ordinato dall’Azienda.
Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere, entro i limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno, senza giustificati motivi di impedimento.
[...]

Art. 12. - Tutela della maternità.
Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia; disposizioni che vengono riportate in appendice al presente Contratto.
[...]

Art. 13. - Malattia - Infortuni sul lavoro.
[...]
È anche in facoltà dell’Azienda di far constatare la capacità lavorativa del lavoratore all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia. L’Azienda darà comunicazione scritta al lavoratore dell’esito della visita medica cui lo abbia sottoposto, limitandosi a notificargli la constatata sua capacità o incapacità al lavoro. In caso di disaccordo tra il medico dell’Azienda e quello del lavoratore, le Parti nomineranno di comune accordo un terzo medico. Nelle more della decisione, il lavoratore non può riprendere servizio e il tempo necessario per la decisione stessa viene computato agli effetti del primo comma del presente articolo.
[...]
Dichiarazioni a verbale.
[...]
2. Trattamento lavoratori con capacità lavorativa residuale non inferiore al 50 %. - Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa di servizio o di infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50 %, l’Azienda cercherà dì mantenere in servizio il lavoratore stesso, assegnandolo ad altre mansioni.
[...]

Art. 14. - Ferie.
[...]
Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
Nel caso di provate esigenze di servizio, le ferie possono essere fatte godere al lavoratore fino al 31 marzo dell’anno successivo.
[...]

Art. 22. - Indennità varie.
Indennità alta montagna.

Al lavoratore che venga trasferito, per motivi di lavoro, in località disagiata di montagna, e vi risieda, l’Azienda corrisponde una indennità da concordarsi tra le competenti Organizzazioni sindacali regionali di categoria.
Potrà anche, eccezionalmente, essere attribuita una indennità a quei lavoratori che vengano trasferiti per motivi di lavoro in località che, pur non essendo di montagna, risultino tuttavia particolarmente disagiate, per notevole lontananza e difficoltà di accesso da località abitate.

Indennità macchine fatturatrici, elettrocontatili scriventi e dei centri meccanografici.
In quanto derivi loro lavoro gravoso, ai lavoratori addetti con continuità: a) a macchine fatturatrici o elettrocontabili scriventi, b) a macchine dei centri meccanografici, viene corrisposta una indennità mensile graduabile per ì lavoratori di cui alla lettera a), fino al 5 % e per i lavoratori di cui alla lettera b), fino al 5,50 % della retribuzione mensile.
Ai lavoratori che, pur svolgendo in prevalenza altre mansioni, siano frequentemente addetti a tali macchine, è corrisposta una adeguata indennità da concordarsi con i lavoratori stessi, o con l’assistenza delle competenti Organizzazioni sindacali regionali di categoria.

Indennità zona malarica.
Al lavoratore comandato a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in località malarica, viene corrisposta una indennità di L. 2.000 mensili.
La determinazione delle località malariche sarà fatta dalle competenti Organizzazioni sindacali regionali di categoria, tenendo a base l’elenco di dette località pubblicato dal Ministero dell’interno; elenco che sarà ridotto od integrato in conformità ad accertamenti e dichiarazioni delle Autorità Sanitarie locali, avallate dalle Direzioni Provinciali di Sanità.
Dichiarazioni a verbale
1. Indennità alla montagna e disagiata residenza. Precisazioni circa gli aventi diritto. - Le indennità di alta montagna o disagiata residenza spettano anche a quei lavoratori che, assunti e residenti in località per le quali le indennità stesse non siano dovute, vengano destinati a risiedere, per motivi di lavoro, in località nelle quali le indennità medesime siano, invece, dovute.
[...]
3. Indennità macchine fatturatrici, elettrocontabili scriventi e dei centri meccanografici - Lavoratori retribuiti a cottimo. - La indennità macchine fatturatrici, elettrocontabili scriventi e dei centri meccanografici non si applica nei casi in cui il lavoro sia prevalentemente retribuito a cottimo.
4. Indennità zona malarica - Cura preventiva e curativa della malaria. - Per quanto riguarda la cura preventiva e curativa dei lavoratori - e loro familiari - comandati a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in località malarica, si precisa che essa resta di competenza delle singole Casse Mutue di malattia. Le Aziende che non abbiano in atto tali istituzioni, presteranno la stessa assistenza antimalarica.
[...]
6. Esalazioni venefiche. - Le parti si richiamano, in materia, alle vigenti disposizioni di legge.
7. Evacuazione scorie incandescenti nelle centrali termiche. - Le Aziende terranno conto, assegnando un compenso, della, particolare faticosità del lavoro svolto dagli addetti alla evacuazione delle scorie incandescenti nelle centrali termiche nelle quali, per deficienze tecniche o arretratezza d’impianti, tale evacuazione debba essere effettuata del tutto manualmente.

Art. 24. - Alloggio - Vestiario - Energia elettrica.
B) Vestiario.

L’Azienda terrà in dotazione individuale gli impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale attività all’aperto e siano costretti a lavorare anche sotto la pioggia e per gli impiegati tecnici che svolgono il lavoro in analoghe condizioni.
Terrà in dotazione, inoltre, le soprascarpe e gli stivaloni di gomma per ì lavoratori che debbano lavorare in zone paludose o simili.
L’Azienda fornirà gratuitamente tute (in uno o due pezzi) agli operai o camici a quei lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario.
Fornirà gratuitamente le scarpe di montagna ai guardiafili che svolgono la loro attività in zone di montagna o anche in zone montagnose di natura aspra e rocciosa.
Fornirà altresì agli autisti di autocarro ed ai motociclisti una giacca invernale.
Quando ne prescriva l’uso, l’Azienda fornirà: l’uniforme ai portieri, agli uscieri, ai fattorini, agli autisti di vettura, agli esattori e letturisti; il grembiule al personale femminile ed il berretto agli operai.

Art. 26. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’Azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’Azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall’Azienda stessa;
[...]
e) astenersi dallo svolgere, durante l’orario di lavoro, atti che possano procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attività che deve essere interamente acquisita dall’Azienda;
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[...]
Il lavoratore, a richiesta dell’Azienda, deve sottoporsi a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell’Azienda stessa.
[...]

Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore possono essere punite a seconda della gravità, con:
a) rimprovero verbale
b) rimprovero scritto
c) multa non superiore all’importo di 6 ore di retribuzione
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato fino ad un massimo di 30 giorni)
e) trasferimento per punizione
f) licenziamento senza preavviso e con indennità
g) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applica- bile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nei disposti delle lettere a), b), c).
Il licenziamento di cui alla lettera f) si può applicare nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro. Il provvedimento di cui alla lettera g) si può applicare per mancanze più gravi di quelle previste dalla lettera f).
Il licenziamento è, inoltre, indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[...]

Art. 30. - Norme aziendali.
Oltre che alle norme del presente Contratto, i lavoratori devono uniformarsi a tutte quelle altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’Azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti ai lavoratori stessi dal presente Contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio od altro mezzo.

Art. 34. - Commissioni Interne.
I compiti delle Commissioni Interne sono e saranno quelli scaturenti dagli accordi che a regolazione della materia sono stati e saranno stipulati, per la generalità del settore industriale, tra le Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell’industria.

Art. 35. - Commissione Paritetica Interpretativa.
Le divergenze eventualmente scaturienti dall’interpretazione e applicazione del presente Contratto saranno definite da una Commissione Paritetica di diciotto membri, nove dei quali nominati dalla Federazione Nazionale Imprese Elettriche (Feniel) e dall’Associazione Italiana Imprese Elettrocommerciali (Asieco) e gli altri nove dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto.
Detta Commissione, ove lo ritenga necessario, si sceglierà un Presidente. In caso di disaccordo su tale scelta, lo farà designare dal Primo Presidente della Corte d’Appello di Roma.
La Commissione verrà convocata dalla Feniel o dall’Asieco ad iniziativa propria o su richiesta di una delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presento Contratto entro quarantacinque giorni dalla richiesta medesima.
La Commissione deciderà senza formalità di procedura ed inappellabilmente.
Dichiarazioni a verbale.
1. Composizione della Commissione Paritetica Interpretativa - Validità delle sue deliberazioni. - Le parti stipulanti si impegnano a riconoscere ed osservare, quale espressione della loro volontà contrattuale, quella che sarà dichiarata dalla Commissione Paritetica Interpretativa di cui all’art. 35 del presente Contratto.
I Membri di detta Commissione dovranno essere tutti scelti fra coloro che hanno partecipato alle trattative per la stipulazione del presente Contratto e qualora, per dimissioni o qualsiasi altra causa, uno dei componenti di detta Commissione venga a trovarsi nell’impossibilità di assolvere il compito assegnatogli, la parte che lo ha designato provvederà alla sostituzione entro 15 giorni dalla dichiarata impossibilità, restando inteso che anche il sostituto debba essere scelto, da ciascuna delle parti, tra coloro che hanno partecipato alle trattative.
La Commissione - che deciderà con la presenza minima di dieci membri oltre il Presidente ove questi sia nominato e sempre con rappresentanza paritetica delle Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori - stabilirà essa stessa le norme del suo funzionamento.
2. Competenza della Commissione Paritetica ad interpretare le definizioni delle categorie di cui all’art. 18 del Contratto. - Le parti riconoscono la competenza della Commissione Paritetica ad interpretare le definizioni delle categorie di cui all’art. 18 del presente Contratto.

Dichiarazioni aggiunte.
1. Appalti. - Le Rappresentanze dei lavoratori richiedono che non siano concessi in appalto lavori ordinariamente svolti dal personale alle dipendenze dirette dell’Azienda e regolato dal presente Contratto.
La Feniel e l’Asieco riaffermano il diritto imprenditoriale delle Aziende alla loro organizzazione, ma rendendosi conto delle preoccupazioni che nel corso delle trattative contrattuali sono state rappresentate dalle Organizzazioni dei lavoratori, danno affidamento che le Imprese elettriche terranno presente, nello spirito di leale e reciproca comprensione al quale sono state improntate le trattative suddette, le preoccupazioni di cui sopra.
2. Istruzione professionale. - La Feniel e l’Asieco assicurano che le Aziende da esse rappresentate cureranno, come sempre hanno fatto, l’elevamento culturale e professionale dei propri lavoratori istituendo - laddove possibile anche in centri minori - appositi corsi, eventualmente per corrispondenza; e, concorrendo al funzionamento di scuole professionali esistenti, cercheranno di ottenere in contropartita che dette scuole mettano a disposizione delle Aziende dei posti per i figli dei dipendenti che ne abbiano l’idoneità.
Le Aziende sanno di poter contare, per il raggiungimento di questo alto scopo sociale, sulla preziosa collaborazione dei propri dirigenti e dipendenti ed apprezzeranno gli orientamenti che al riguardo le Organizzazioni sindacali regionali di Categoria saranno per suggerire.
La Feniel e l’Asieco assicurano altresì che le Aziende agevoleranno - nei modi che riterranno più opportuni in relazione ai singoli casi - le iniziative di quei dipendenti che intendano migliorare la loro preparazione professionale.
3. Centrali in caverna e centrali termiche. - La Feniel e l’Asleco assicurano che le Aziende da esse rappresentate adotteranno - ove non vi abbiano già provveduto - tutti gli accorgimenti tecnici necessari perché il lavoro del personale addetto all’esercizio delle centrali in caverna non sia lesivo della salute del personale stesso.
Le parti stipulanti il presente Contratto interesseranno la Direzione Generale di Sanità onde accerti se le condizioni di ambiente nelle singole centrali in caverna siano tali da arrecare pregiudizio alla salute dei lavoratori ad esse addetti ed in tal caso suggerisca dei provvedimenti la cui adozione verrà concordata tra le parti.
A quei lavoratori addetti alle centrali in caverna che, nonostante gli accorgimenti adottati, siano costretti a prestare continuativamente la loro opera in condizioni di particolare disagio per alto grado di umidità ambientale, verranno concessi dei permessi retribuiti da 4 ad 8 giorni all’anno, in aggiunta al normale periodo di ferie.
A quei 'lavoratori addetti all’esercizio delle centrali termiche i quali siano costretti a prestare la loro opera continuativamente in condizioni di particolare disagio per temperatura ambientale notevolmente elevata, verranno concessi da 4 ad 8 giorni di permesso retribuito all’anno, in aggiunta al normale periodo di ferie.
L’individuazione dei lavoratori addetti all’esercizio delle centrali in caverna e termiche, cui spetta - a norma della presente «Dichiarazione aggiunta» - la concessione di giornate di permesso retribuito, verrà fatta - entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente Contratto - dalle contrapposte Organizzazioni sindacali regionali della Categoria territorialmente competenti, prendendo esse in esame la specifica situazione delle singole centrali.